§ 93.9.24 - Legge 22 novembre 1961, n. 1248.
Disposizioni per l'esecuzione di lavori in amministrazione da parte dell'A.N.A.S. per esigenze indilazionabili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:22/11/1961
Numero:1248


Sommario
Art. 1.      Quando si manifesti la necessità di interventi a carattere d'urgenza per assicurare il normale svolgimento del traffico, l'A.N.A.S. può avvalersi, per l'esecuzione in economia dei relativi [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 93.9.24 - Legge 22 novembre 1961, n. 1248.

Disposizioni per l'esecuzione di lavori in amministrazione da parte dell'A.N.A.S. per esigenze indilazionabili.

(G.U. 9 dicembre 1961, n. 305)

 

     Art. 1.

     Quando si manifesti la necessità di interventi a carattere d'urgenza per assicurare il normale svolgimento del traffico, l'A.N.A.S. può avvalersi, per l'esecuzione in economia dei relativi lavori, del sistema in amministrazione, ai sensi del primo comma, lettera a), e del secondo comma dell'art. 67 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.