§ 93.9.54 - D.L. 10 dicembre 1988, n. 523.
Disposizioni urgenti per assicurare il regolare funzionamento degli uffici periferici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:10/12/1988
Numero:523


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 26 marzo 1986, n. 86, restano in vigore fino all'espletamento delle procedure concorsuali in atto per il conferimento della qualifica di primo [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 93.9.54 - D.L. 10 dicembre 1988, n. 523. [1]

Disposizioni urgenti per assicurare il regolare funzionamento degli uffici periferici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

(G.U. 12 dicembre 1988, n. 290)

 

     Art. 1.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 26 marzo 1986, n. 86, restano in vigore fino all'espletamento delle procedure concorsuali in atto per il conferimento della qualifica di primo dirigente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e comunque non oltre il 30 giugno 1990.

     2. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in L. 30.000.000 per l'anno 1988, in L. 120.000.000 per l'anno 1989 ed in L. 60.000.000 per l'anno 1990, si provvede:

     a) quanto a L. 20.000.000, a L. 5.300.000 ed a L. 4.700.000, rispettivamente, a carico degli stanziamenti dei capitoli 101, 102 e 103 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1988;

     b) quanto a L. 80.000.000, a L. 21.000.000 ed a L. 19.000.000, rispettivamente, a carico degli stanziamenti dei predetti capitoli 101, 102 e 103 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1989;

     c) quanto a L. 40.000.00, a L. 10.500.000 ed a L. 9.500.000, a carico degli stanziamenti dei predetti capitoli 101, 102 e 103 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1990.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge dall' art. 1 della L. 10 febbraio 1989, n. 43.