§ 93.9.46 - D.P.R. 10 marzo 1982, n. 149.
Attuazione dell'accordo per il triennio 1979-81 relativo ai dipendenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:10/03/1982
Numero:149


Sommario
Art. 1.  Stipendi
Art. 2.  Inquadramento
Art. 3.  Benefici convenzionali
Art. 4.  Personale operaio
Art. 5.  Militari
Art. 6.  Personale del ruolo speciale ad esaurimento
Art. 7.  Servizi vari
Art. 8.  Effetti dei nuovi stipendi
Art. 9.  Liquidazione dei nuovi stipendi e contributi sindacali
Art. 10.  Decorrenze dei nuovi benefici economici
Art. 11.  Copertura finanziaria ed entrata in vigore


§ 93.9.46 - D.P.R. 10 marzo 1982, n. 149.

Attuazione dell'accordo per il triennio 1979-81 relativo ai dipendenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

(G.U. 10 aprile 1982, n. 99)

 

     Art. 1. Stipendi

     Con effetto dal 1° febbraio 1981, gli stipendi annui lordi iniziali previsti dall'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per i dipendenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, con esclusione dei funzionari con qualifiche dirigenziali e con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione ed equiparati, sono sostituiti come segue:

 

Qualifica funzionale

Importo

I

L. 2.160.000 (*)

II

L. 2.676.000

III

L. 3.050.000

IV

L. 3.350.000

V

L. 3.700.000

VI

L. 4.120.000

VII

L. 5.040.000

VIII

L. 6.000.000

 

     Gli stipendi sopra indicati si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti qualifiche e si articolano in ulteriori otto classi biennali con un aumento costante dell'8 per cento rispetto alla misura iniziale.

     Dopo il conseguimento dell'ultima classe di stipendio, la progressione economica è costituita da aumenti periodici costanti del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio.

     Per la prima qualifica funzionale, le classi biennali si calcolano su L. 2.400.000, escludendo i primi sei mesi dal periodo utile per il conseguimento delle classi stesse.

     Ai fini dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici biennali di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali nella misura del 2,50 per cento della classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.

     Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

 

          Art. 2. Inquadramento

     In prima applicazione del presente decreto l'inquadramento nei livelli retributivi di cui al presente art. 1 è disposto sulla base dell'anzianità di servizio, di ruolo e non di ruolo comunque prestato alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato fino al 31 gennaio 1981 e dei benefici indicati al successivo art. 3.

     Alla determinazione del nuovo stipendio si provvede come segue:

     a) per il personale che alla data di entrata in vigore dei nuovi trattamenti economici si trovi nel livello retributivo più alto tra quelli relativi alla ex carriera di appartenenza, si determina sul livello inferiore lo stipendio corrispondente al periodo di servizio prestato nella prima o nelle prime due qualifiche per le carriere che erano strutturate, rispettivamente, in due o in tre qualifiche, valutando anche le eventuali frazioni di biennio maturate alla data predetta e trascurando le frazioni di mese inferiori a quindici giorni.

     Al trattamento economico così determinato si aggiunge, ove spettante, l'importo relativo al beneficio di cui al successivo art. 3.

     Lo stipendio risultante dall'applicazione dei suesposti criteri si riporta nel livello retributivo di inquadramento e qualora l'importo si collochi tra due classi, tra una classe e l'aumento periodico o tra due aumenti periodici, è attribuita la classe o l'aumento periodico di importo immediatamente superiore. A detto stipendio si aggiunge la progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica di vertice o quello reso da data non anteriore al 13 luglio 1980 dal personale inquadrato nello stesso livello retributivo ai sensi dell'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. L'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio è valutata ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio;

     b) per il personale che alla data di entrata in vigore dei nuovi trattamenti economici si trovi nel livello retributivo più basso tra quelli relativi alla ex carriera di appartenenza, lo stipendio è determinato sulla base dell'intera anzianità di carriera.

     A tale anzianità va aggiunta quella derivante dalla temporizzazione dell'eventuale beneficio di cui al successivo art. 3. L'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio si valuta ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio.

     La temporizzazione del beneficio di cui al successivo art. 3, espressa in mesi, è pari a 24 volte il beneficio stesso diviso per l'importo della classe o dello scatto in corso di maturazione;

     c) per il personale che abbia prestato servizio di ruolo anche in carriera o categoria diverse da quella di appartenenza, detto servizio è valutato attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, del relativo periodo, fino al decimo anno, e del 3 per cento per i successivi anni o frazioni superiori a sei mesi, applicando tali percentuali sullo stipendio iniziale del livello retributivo più basso tra quelli della carriera nella quale il servizio è stato prestato. Il relativo importo si aggiunge allo stipendio iniziale del livello retributivo più basso tra quelli della carriera di appartenenza, si temporizza, e si procede poi secondo i criteri di cui ai precedenti punti a) e b) alla determinazione dello stipendio spettante;

     d) per il personale che abbia prestato anche servizio non di ruolo, tale servizio è valutato attribuendo un beneficio pari all'uno e venticinque per cento per ogni anno o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, computato sullo stipendio iniziale del livello retributivo corrispondente alla categoria non di ruolo interessata, secondo quanto previsto dall'art. 30, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Per la determinazione dello stipendio spettante nel livello di inquadramento si osservano i criteri indicati nei precedenti punti a), b) e c).

 

          Art. 3. Benefici convenzionali

     Al personale che, secondo l'ordinamento in vigore anteriormente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, sia pervenuto ad una qualifica superiore mediante esami, è riconosciuta una maggiorazione, computata sul valore iniziale del livello relativo alla qualifica conseguita, del 5% se abbia superato il concorso per merito distinto e del 2,50% se abbia superato l'esame di idoneità o il concorso per esami.

     Al personale che nel corso della carriera abbia conseguito una o più promozioni mediante scrutinio per merito comparativo o mediante esame speciale di cui all'art. 365 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è riconosciuta, per una sola volta, una maggiorazione dell'1,25% computata sul valore iniziale del livello retributivo relativo alla qualifica conseguita.

     Qualora siano state conseguite più promozioni, ai fini dell'applicazione del precedente comma, si considera la qualifica più elevata.

     Al personale che abbia conseguita la nomina alla carriera superiore, ai sensi degli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono riconosciuti nel livello retributivo più basso tra quelli relativi alla suddetta carriera:

     a) anni 3 di servizio se il passaggio sia avvenuto nella carriera direttiva;

     b) anni 5 di servizio se il passaggio sia avvenuto nella carriera di concetto ed esecutiva.

     Gli anni predetti si detraggono dal periodo di servizio trascorso nella carriera di provenienza.

 

          Art. 4. Personale operaio

     Per il personale operaio lo stipendio si determina sulla base dell'anzianità di servizio maturata nella categoria di appartenenza.

     Qualora il predetto personale abbia prestato servizio in più categorie, si determina lo stipendio relativo agli anni di servizio prestati nella categoria più bassa e il relativo ammontare si riporta nel livello retributivo superiore, aggiungendo la progressione economica relativa al servizio prestato nella categoria corrispondente a quest'ultimo livello. Il nuovo stipendio così determinato si trasferisce nel livello superiore con le stesse modalità innanzi indicate, e così fino a raggiungere quello del livello retributivo corrispondente alla qualifica funzionale di inquadramento.

     Se in quest'ultimo livello lo stipendio si colloca tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico o tra due aumenti periodici, è attribuita la classe o l'aumento periodico di importo immediatamente superiore. A detto stipendio si aggiunge la progressione economica relativa all'anzianità di servizio posseduta nella categoria di appartenenza all'atto dell'inquadramento.

     L'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio è valutata ai fini della successiva progressione economica per classe o scatto.

 

          Art. 5. Militari

     Al personale ex sottufficiale delle Forze armate ed agli ex sottufficiali, graduati e militari dei Corpi di polizia, passati nei ruoli dell'Azienda ai sensi dell'art. 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il servizio militare è riconosciuto nel livello di inquadramento:

     a) per intero quello minimo richiesto dalle vigenti disposizioni per la nomina all'impiego civile;

     b) nella misura del 50% quello eventualmente eccedente il periodo di cui al precedente punto a), con esclusione del servizio di leva.

     Detti servizi sono riconosciuti sempre che non abbiano dato luogo a pensione.

 

          Art. 6. Personale del ruolo speciale ad esaurimento

     Il servizio prestato dal personale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, alle dipendenze dell'ex Governo militare alleato anteriormente al 26 ottobre 1954, dà titolo ad un beneficio pari all'1,25 per cento dello stipendio iniziale del livello di inquadramento per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.

 

          Art. 7. Servizi vari

     Al personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade si applicano gli articoli 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

 

          Art. 8. Effetti dei nuovi stipendi

     Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto su tutti gli elementi retributivi, ritenute e contributi indicati negli articoli 153 e 154 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

          Art. 9. Liquidazione dei nuovi stipendi e contributi sindacali

     Per il pagamento dei nuovi trattamenti economici si applicano le disposizioni di cui all'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     Per le ritenute per contributi sindacali si applicano le disposizioni di cui all'art. 170 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

          Art. 10. Decorrenze dei nuovi benefici economici

     I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra il trattamento economico determinato ai sensi del presente decreto e quello in godimento alla data del 31 gennaio 1981 in applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, ivi compresi gli acconti mensili di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n. 718, ricorrono dal 1° febbraio 1981.

     E' fatta salva l'integrale corresponsione dei benefici conseguenti alla progressione economica per anzianità maturata successivamente al 1° febbraio 1981 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Qualora il trattamento economico in godimento per stipendio e acconto di L. 40.000 mensili di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n. 718, risulti superiore allo stipendio derivante dall'applicazione del presente decreto, ferma restando la conservazione ad personam, del più elevato trattamento, l'inquadramento nel livello retributivo è effettuato alla classe di stipendio o aumento periodico di importo immediatamente inferiore al trattamento stesso. La frazione di biennio corrispondente, secondo il criterio di temporizzazione indicato al precedente art. 2 alla differenza fra lo stipendio ad personam, e quello della classe o scatto di inquadramento, è valutata per l'ulteriore progressione economica.

 

          Art. 11. Copertura finanziaria ed entrata in vigore

     Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 4 marzo 1982, n. 65.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.