§ 80.9.423 - D.P.R. 26 marzo 2001, n. 175.
Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:26/03/2001
Numero:175


Sommario
Art. 1.  Dipartimenti del Ministero
Art. 2.  Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti
Art. 3.  Dipartimento per le imprese
Art. 4.  Dipartimento per l'internazionalizzazione
Art. 5.  Dipartimento per le reti
Art. 6.  Dipartimento per il mercato
Articolazione dei Dipartimenti  
Art. 7.  Direzioni del Dipartimento per le imprese
Art. 8.  Direzioni del Dipartimento per l'internazionalizzazione
Art. 9.  Direzioni del Dipartimento per le reti
Art. 10.  Direzioni del Dipartimento per il mercato
Art. 11.  Articolazione delle unità dirigenziali non generali
Art. 12.  Ruolo del personale e dotazioni organiche
Art. 13.  Disposizioni transitorie in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive
Art. 14.  Attività a Milano e a Palermo
Art. 15.  Disposizioni transitorie
Art. 16.  Abrogazioni
Art. 17.  Disposizioni finali


§ 80.9.423 - D.P.R. 26 marzo 2001, n. 175. [1]

Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive

(G.U. 18 maggio 2001, n. 114, S.O.)

 

Capo I

Attribuzioni dei Dipartimenti e di altri organismi del Ministero

 

     Art. 1. Dipartimenti del Ministero

     1. Il Ministero delle attività produttive, di seguito denominato "Ministero", esercita le funzioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato nei seguenti Dipartimenti:

     a) Dipartimento per le imprese;

     b) Dipartimento per l'internazionalizzazione;

     c) Dipartimento per le reti;

     d) Dipartimento per il mercato.

 

          Art. 2. Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti

     1. E' istituita la conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata "Conferenza". La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni all'attività dei Dipartimenti del Ministero e può formulare al Ministro delle attività produttive, di seguito denominato "Ministro", proposte per l'emanazione di indirizzi e di direttive per assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.

     2. Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati a partecipare i dirigenti di prima fascia ed i dirigenti di seconda fascia ai quali sono affidate responsabilità nei settori interessati, sono dedicate a singole questioni ed in particolare all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane ed al coordinamento delle attività informatiche.

 

          Art. 3. Dipartimento per le imprese

     1. Il Dipartimento per le imprese ha competenza in materia di competitività e sviluppo dei settori produttivi e dell'impresa anche con riferimento al riequilibrio territoriale del sistema produttivo ed alla coesione economica, sulla base della programmazione degli indirizzi fissata dal CIPE, ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze. Svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

     a) indirizzi di politica industriale, agroindustriale, del commercio e dei servizi;

     b) definizione di un sistema coordinato di monitoraggio della legislazione commerciale, dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva;

     c) sviluppo e vigilanza della cooperazione;

     d) tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agroindustriali, sostegno alla commercializzazione dei prodotti agroindustriali e loro valorizzazione economica;

     e) definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del settore turistico; coordinamento delle attività statali connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;

     f) agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle attività produttive che abbiano come diretto destinatario le imprese, ivi compresi quelli per la ricerca applicata e per la cantieristica navale e l'autotrasporto;

     g) gestione delle misure di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in attuazione delle politiche di coesione, ivi comprese quelle relative ai contratti di programma, ai contratti d'area e agli strumenti della programmazione negoziata, per le parti inerenti agli interventi a favore delle attività produttive e per lo sviluppo delle rispettive infrastrutture nel Mezzogiorno e nelle aree depresse;

     h) definizione delle iniziative normative e rapporti con le autorità nazionali, internazionali e sovranazionali in materia di brevetti, modelli industriali e marchi d'impresa;

     i) determinazione di caratteristiche di macchine, impianti e prodotti industriali, esclusi i profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro, con esclusione dei mezzi destinati alla circolazione stradale, delle macchine, impianti e prodotti destinati specificamente ad attività sanitarie o ospedaliere, nonché dei prodotti alimentari;

     j) promozione e diffusione dei sistemi di qualità aziendale e dei prodotti;

     k) rapporti con soggetti pubblici e privati che svolgono attività attinenti alla competitività del sistema imprenditoriale ed allo sviluppo produttivo.

     2. Il Dipartimento esercita inoltre i compiti di vigilanza sull'Agenzia per la proprietà industriale.

 

          Art. 4. Dipartimento per l'internazionalizzazione

     1. Il Dipartimento per l'internazionalizzazione ha competenza nel settore del commercio estero e dell'internazionalizzazione del sistema economico italiano, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri. Svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

     a) indirizzi di politica commerciale verso l'estero; disciplina degli scambi con i Paesi terzi; elaborazione, negoziazione e gestione degli accordi bilaterali e multilaterali nei settori di competenza;

     b) rapporti con gli organismi economici e finanziari internazionali e con le istituzioni multilaterali limitatamente ai settori di competenza;

     c) collaborazione all'attività di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo svolta dal Ministero degli affari esteri;

     d) coordinamento delle attività per la politica commerciale con l'estero previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

     e) rapporti con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di promozione degli scambi con l'estero;

     f) incentivazione e sostegno delle iniziative di internazionalizzazione delle imprese e delle attività produttive e promozione degli investimenti esteri in Italia;

     g) vigilanza sull'Istituto per il commercio con l'estero;

     h) vigilanza del credito all'esportazione e sull'assicurazione al credito all'esportazione, curando a tal fine i necessari rapporti in sede nazionale ed internazionale;

     i) investimenti esteri in Italia;

     j) esercizio dei diritti di azionista nelle società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto l'internazionalizzazione del sistema produttivo;

     k) rilascio delle autorizzazioni prescritte per l'esportazione e l'importazione;

     l) tutela della produzione italiana all'estero;

     m) promozione della formazione professionale dei soggetti operanti nell'ambito dell'internazionalizzazione delle imprese.

 

          Art. 5. Dipartimento per le reti

     1. Il Dipartimento per le reti ha competenza in materia di promozione, competitività, sviluppo e miglioramento qualitativo delle reti dell'energia. Svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali [2]:

     a) supporto alla definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria;

     b) disciplina dei settori della produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica e di gas naturale;

     c) definizione di politiche e misure nei settori della produzione, raffinazione, stoccaggio, trasporto e distribuzione di petrolio e prodotti petroliferi;

     d) elaborazione di politiche ed azioni nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico;

     e) [politiche nel settore delle comunicazioni, piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento internazionale] [3];

     f) [radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata e telecomunicazioni] [4];

     g) [rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze, verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni] [5];

     h) [coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nel settore delle telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard] [6];

     i) [stampa, editoria e produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali] [7];

     l) [rilascio delle concessioni ed autorizzazioni nel settore dei servizi postali] [8].

 

          Art. 6. Dipartimento per il mercato

     1. Il Dipartimento per il mercato ha competenza nel settore delle politiche per il funzionamento e la trasparenza del mercato. Svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

     a) politiche per i consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

     b) armonizzazione del mercato e monitoraggio dei prezzi;

     c) metrologia legale;

     d) sicurezza dei prodotti;

     e) vigilanza sulla osservanza delle normative nel settore postale e delle telecomunicazioni;

     f) regolamentazione dei settori postali, delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, convenzioni, contratti di programma di servizio di settore, emissione delle carte valori;

     g) vigilanza sul rispetto degli obblighi di servizio universale del settore postale;

     h) vigilanza sull'Istituto postelegrafonici;

     i) adeguamento periodico del servizio universale per i settori postali e delle telecomunicazioni.

     2. Il Dipartimento esercita i compiti di vigilanza sull'Agenzia per la normativa e i controlli tecnici. Inoltre il Dipartimento svolge le funzioni relative alla organizzazione e gestione dei servizi comuni o interdipartimentali del Ministero.

 

Capo II

     Articolazione dei Dipartimenti

 

          Art. 7. Direzioni del Dipartimento per le imprese

     1. Il Dipartimento per le imprese è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

     a) Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività;

     b) Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;

     c) Direzione generale per il turismo;

     d) Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi;

     e) Direzione generale per gli enti cooperativi.

     2. La Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) studi, ricerche e rilevazioni economiche riguardanti il settore industriale, e dell'artigianato, ed elaborazione di iniziative finalizzate ad incrementare la competitività del sistema produttivo;

     b) coordinamento della politica industriale, con specifico riferimento alle politiche riguardanti le piccole e medie industrie e l'artigianato, in particolare per gli aspetti riguardanti i rapporti con le altre amministrazioni, con le regioni, con l'Unione europea e con gli altri organismi internazionali;

     c) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore industriale, in collegamento con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;

     d) vigilanza sulle Stazioni sperimentali per l'industria, sull'Istituto nazionale per le conserve alimentari, sul Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili;

     e) rapporti con le società e gli istituti operanti in materia di promozione industriale, vigilanza sull'Istituto per la promozione industriale;

     f) aspetti industriali relativi alla partecipazione italiana al Patto atlantico ed all'UEO; collaborazione industriale internazionale nei settori aerospaziali e della Difesa; rapporti con le altre amministrazioni e gli organismi internazionali per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di materiale e prodotti di impiego militare e duale;

     g) definizione ed attuazione di iniziative per la regolazione delle crisi aziendali e delle procedure conservative delle imprese; esercizio delle funzioni di gestione amministrativa e di vigilanza sulle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

     h) problemi industriali connessi al programma di riordino delle partecipazioni statali; esercizio delle competenze in materia di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità, d'intesa con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, per i centri collocati nelle aree di crisi siderurgica;

     i) funzioni relative al settore agroindustriale di cui all'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     j) analisi dello stato dei settori merceologici ed elaborazione di linee di indirizzo per lo sviluppo degli stessi;

     k) definizione delle iniziative normative e rapporti con le autorità internazionali e sovranazionali in materia di brevetti, modelli industriali e per marchi di impresa;

     l) attività di supporto e di segreteria della Commissione centrale dei ricorsi prevista dall'articolo 71 del regio-decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni;

     m) vigilanza sull'Agenzia per la proprietà industriale;

     n) approvazione delle normative tecniche e degli standard per la certificazione dei prodotti industriali; elaborazione di indirizzi all'Agenzia per le normative e i controlli tecnici in materia di determinazione di caratteristiche di macchine, impianti e prodotti industriali e di promozione e diffusione dei sistemi di qualità aziendale e dei prodotti per i profili di competenza;

     o) attività connesse alla promozione ed allo sviluppo di tecnologie e processi produttivi di minor impatto ambientale, al sistema di certificazione ambientale ed ai rapporti con l'organismo nazionale competente in materia di ecolabel ed ecoaudit;

     p) politiche di sviluppo dell'innovazione tecnologica e dell'alta tecnologia nei settori produttivi con particolare riferimento alle azioni di sostegno in favore delle industrie operanti nei settori dell'aerospazio, della Difesa ed in quelle tecnologicamente avanzate e ad alto valore strategico.

     3. Presso la Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività opera il nucleo degli esperti di politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

     4. La Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) valutazione degli effetti sul sistema delle imprese degli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale; relativi interventi di coordinamento e di applicazione e proposte di eventuali correttivi, in rapporto con le Direzioni generali di settore;

     b) elaborazione dei dati e delle informazioni relativi alle funzioni di incentivazioni alle imprese conferite alle regioni e relativo monitoraggio;

     c) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi al sistema industriale ivi inclusi quelli per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo precompetitivo;

     d) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi nel settore energetico ed in quello minerario ivi inclusi quelli riferiti alla ricerca ed agli investimenti minerari in Italia ed all'estero;

     e) esercizio delle competenze statali in materia di agevolazioni finanziarie per gli interventi nel settore distributivo, per l'innovazione dello stesso e per i mercati agro-alimentari;

     f) interventi finalizzati alla razionalizzazione ed all'ammodernamento di comparti produttivi;

     g) interventi volti allo sviluppo economico di aree colpite dalla crisi di particolari settori industriali;

     h) agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per le attività produttive e per le rispettive infrastrutture ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse e dell'attuazione di politiche di coesione, ivi compresi gli interventi relativi ai contratti di programma, ai contratti d'area e agli strumenti della programmazione negoziata;

     i) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi per le zone colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

     j) iniziative per la promozione, il coordinamento e l'accelerazione degli interventi di agevolazione alle imprese oggetto di finanziamento o cofinanziamento da parte dell'Unione europea;

     k) direttive, vigilanza e controllo sulle attività di gestione di interventi agevolativi e di sostegno alle imprese, rientranti nelle competenze della Direzione generale, affidati a Sviluppo Italia e ad altri soggetti pubblici e privati sulla base di norme o di convenzioni, ferme le competenze degli altri ministeri nei rispettivi ambiti.

     5. La Direzione generale per il turismo svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) elaborazione e definizione, in accordo con le regioni, degli indirizzi generali delle politiche turistiche e dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico nazionale, nonché attività finalizzate alla predisposizione ed al monitoraggio delle connesse linee guida;

     b) coordinamento intersettoriale delle attività statali connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;

     c) partecipazione alle attività delle organizzazioni internazionali multilaterali in materia turistica e attività finalizzate alla realizzazione degli accordi internazionali nella medesima materia;

     d) rapporti con l'Unione europea in materia di turismo, con particolare riferimento alla partecipazione dell'Italia all'elaborazione delle politiche turistiche comunitarie ed all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie;

     e) attività finalizzate alla promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale;

     f) studi, ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico, nonché elaborazione di iniziative finalizzate ad incrementare la competitività del sistema stesso;

     g) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore turistico, in collegamento con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;

     h) vigilanza sull'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), sul Club alpino italiano (CAI), sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sugli Automobile club provinciali e locali (AA.CC.PP.LL.);

     i) sostegno e promozione del turismo delle persone con particolari esigenze connesse a disabilità, stato di salute, età avanzata;

     l) gestione del fondo di garanzia per il consumatore di pacchetti turistici;

     m) applicazione delle leggi afferenti le competenze statali nel settore turistico, anche con riferimento alla promozione dello sviluppo turistico delle aree depresse;

     n) sviluppo delle nuove tecnologie nel settore turistico, promozione e sostegno dei nuovi prodotti turistici.

     6. La Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) rapporti con l'Unione europea nel settore del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, nonché rapporti con le regioni per le materie di competenza delle stesse nel settore terziario;

     b) studi economici e monitoraggio sul settore commerciale e disciplina del commercio, ivi comprese la vendita di prodotti editoriali, le attività ausiliarie del commercio e le istituzioni per il deposito di merci;

     c) attività di monitoraggio e di sviluppo delle nuove forme di commercializzazione;

     d) attività fieristiche, inclusi il riconoscimento delle manifestazioni fieristiche internazionali, la formazione del calendario ufficiale fieristico ed i rapporti con le regioni;

     e) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore del commercio, in collegamento con la Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese;

     f) attuazione della normativa in materia di registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di altri registri, elenchi, ed albi tenuti dalle camere di commercio; attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni e dei compiti conferiti alle camere di commercio a seguito della soppressione degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     g) contenzioso ed attività di coordinamento e supporto agli albi e ruoli degli ausiliari del commercio tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     h) vigilanza sull'Unione italiana delle camere di commercio; esercizio delle funzioni previste dalla legge relative alle camere di commercio, alle loro unioni, centri esteri ed aziende speciali; monitoraggio della gestione delle risorse degli stessi; cura dei rapporti con i predetti enti ed organismi e con le regioni ai fini della stesura della relazione al Parlamento;

     i) attività delle società fiduciarie e di revisione;

     j) studi sull'attività assicurativa e vigilanza sulla CONSAP S.p.a. (Concessionaria servizi assicurativi pubblici);

     k) provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e di liquidazione coatta amministrativa, nonché provvedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative in materia assicurativa, ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373.

     7. La Direzione generale per gli enti cooperativi svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) legislazione e studio sulla cooperazione e sulla mutualità e conseguenti rapporti con gli organismi europei ed internazionali;

     b) promozione e sviluppo della cooperazione e riscossione dei relativi contributi;

     c) vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative e riscossione dei contributi per le ispezioni;

     d) vigilanza sulle procedure derivanti dai provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti delle società cooperative;

     e) rilevazione degli aspetti socioeconomici della cooperazione e rapporti con l'Istat;

     f) tenuta dello schedario generale della cooperazione;

     g) supporto e segreteria tecnico-operativa alla Commissione centrale per le cooperative;

     h) tenuta dell'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi;

     i) rapporti con gli uffici territoriali del Governo in relazione all'attività di vigilanza ed al registro prefettizio delle cooperative.

 

          Art. 8. Direzioni del Dipartimento per l'internazionalizzazione

     1. Il Dipartimento per l'internazionalizzazione è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

     a) Direzione generale per la politica commerciale;

     b) Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione;

     c) Direzione generale per la promozione degli scambi.

     2. La Direzione generale per la politica commerciale cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

     a) analisi e studio di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di politica commerciale;

     b) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali in materia commerciale con particolare riferimento all'OMC e all'OCSE e all'UNCTAD;

     c) elaborazione di indirizzi e proposte di politica commerciale nell'ambito dell'Unione europea;

     d) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi economico-commerciali con i Paesi terzi;

     e) elaborazione e negoziazione degli accordi bilaterali in materia di collaborazione economica nonché gestione dei relativi organismi di consultazione bilaterale, in raccordo con la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e con la Direzione generale per la promozione per le materie di rispettiva competenza;

     f) istruzione e cura nelle competenti sedi comunitarie di iniziative di tutela della produzione italiana all'estero e salvaguardia commerciale;

     g) gestione degli scambi e rilascio delle conseguenti autorizzazioni, certificati e titoli di importazione e di esportazione, nonché applicazione delle sanzioni amministrative.

     3. La Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

     a) attività di sostegno alla definizione dell'indirizzo strategico delle politiche di internazionalizzazione;

     b) attività di segreteria generale e di supporto tecnico-istruttorio nelle materie di competenza della V Commissione CIPE per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

     c) attività di segreteria generale e di supporto tecnico-istruttorio della Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, istituita con decreto del Ministro del commercio estero del 29 febbraio 2000, n. 137;

     d) preparazione delle riunioni di coordinamento, presiedute dal Ministro, fra rappresentanti dei Ministeri interessati, presidenti e direttori generali dell'ICE, della SIMEST S.p.a., della FINEST S.p.a., di INFORMEST, del soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e della SACE;

     e) collaborazione con il Ministero degli affari esteri, in particolare modo in materia di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo, in raccordo con la Direzione generale per la promozione e con la Direzione generale per la politica commerciale;

     f) elaborazione di indirizzi strategici circa l'utilizzo dei fondi strutturali per l'internazionalizzazione delle imprese, in raccordo con la Direzione generale per la promozione degli scambi;

     g) partecipazione al Punto nazionale di contatto previsto dalle linee guida OCSE per le imprese multinazionali;

     h) attività di indirizzo per la promozione e la diffusione territoriale degli sportelli unici per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia di internazionalizzazione;

     i) elaborazione di indirizzi e proposte e conseguente partecipazione nelle sedi internazionali competenti in materia di credito all'esportazione e sull'assicurazione del credito all'esportazione, assicurando l'adeguato raccordo con la Direzione generale per la politica commerciale;

     j) esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza nelle materie del credito all'esportazione e dell'assicurazione del credito all'esportazione, curando a tal fine i necessari rapporti con l'Istituto per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE);

     k) esercizio dei diritti di azionista nelle società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto l'internazionalizzazione del sistema produttivo;

     l) elaborazione degli indirizzi strategici finalizzati alla promozione degli investimenti esteri in Italia e partecipazione nelle sedi comunitarie e multilaterali alla definizione degli accordi in materia di investimenti diretti esteri;

     m) studi, ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano;

     n) attività di indirizzo strategico e segreteria tecnica dell'Osservatorio economico previsto dall'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304;

     o) predisposizione, in raccordo con la Direzione generale per la promozione degli scambi, della relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta dalla SIMEST.

     4. La Direzione generale per la promozione degli scambi cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

     a) gestione degli incentivi, ivi compresi quelli comunitari, a sostegno dell'internazionalizzazione ed elaborazione della relativa disciplina, in raccordo con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di promozione degli scambi e di supporto all'internazionalizzazione;

     b) sviluppo e coordinamento delle attività promozionali e di internazionalizzazione del sistema economico nazionale, assicurando la necessaria sinergia con le iniziative promozionali della Direzione generale per il turismo, delle regioni, delle associazioni di categoria, delle camere di commercio e del sistema fieristico, anche sulla base di specifici accordi ed intese;

     c) elaborazione delle linee direttrici dell'attività dell'ICE in collaborazione con la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione;

     d) approvazione del piano di attività dell'ICE, autorizzazione dei programmi, delle iniziative promozionali previste e delle relative variazioni, esercizio delle funzioni di vigilanza e delle verifiche previste dalla legge n. 68/1997, sull'attività dell'ICE e relazione al Parlamento sui risultati conseguiti dall'ICE;

     e) coordinamento delle azioni promozionali relative alla formazione professionale dei soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione;

     f) rapporti con le istituzioni economiche e finanziarie internazionali nelle materie di competenza della Direzione;

     g) negoziazione degli accordi relativi alla costituzione degli sportelli unici per le imprese e gli operatori di cui all'articolo 24, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e svolgimento delle attività gestionali di competenza del Ministero;

     h) rapporti con l'Unione delle camere di commercio per il coordinamento delle attività relative al commercio estero;

     i) esercizio dei compiti previsti dalla legislazione vigente in materia di regolamentazione delle camere di commercio italiane all'estero e concessione in loro favore di contributi, ai sensi della legge 1° luglio 1970, n. 518, e relative norme applicative;

     j) esercizio dei compiti previsti dalla legislazione vigente in materia di disciplina delle camere di commercio italo-straniere di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;

     k) coordinamento delle missioni economico-commerciali del Ministero;

     l) partecipazione alla definizione degli accordi per la promozione degli investimenti italiani all'estero e per l'attrazione degli investimenti esteri in Italia e loro gestione;

     m) partecipazione nelle sedi internazionali per la definizione delle politiche di promozione, ivi comprese le esposizioni universali.

     5. Restano comunque salve le competenze del Ministero degli affari esteri.

 

          Art. 9. Direzioni del Dipartimento per le reti

     1. Il Dipartimento per le reti è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

     a) Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie;

     b) [Direzione generale per le comunicazioni elettroniche e la gestione delle frequenze] [9];

     c) [Direzione generale per i servizi di comunicazione] [10];

     d) [Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione] [11].

     2. La Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) elaborazione delle linee di politica energetica e mineraria di rilievo nazionale e attività connesse agli interventi di programmazione nazionale e regionale nei settori energetico e minerario, ivi compresi quelli in materia di fonti rinnovabili e risparmio energetico e quelli di metanizzazione del Mezzogiorno;

     b) rapporti con le regioni, l'Unione europea e le altre organizzazioni internazionali nei settori energetico e minerario;

     c) applicazione ed attuazione per la parte di competenza statale delle leggi afferenti il settore del petrolio, del metano, del carbone o di altri combustibili, del nucleare, dell'energia elettrica, del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, ivi comprese le funzioni amministrative concernenti la costruzione e l'esercizio delle reti per il trasporto di energia elettrica con tensione superiore ai 150 KV;

     d) elaborazione ed attuazione delle norme di recepimento della disciplina europea in materia energetica e mineraria e, in particolare, delle direttive relative al mercato interno dell'energia e alla sua liberalizzazione;

     e) determinazioni in materia di importazione, esportazione e stoccaggio di energia;

     f) determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;

     g) adempimenti in materia di scorte energetiche obbligatorie, gestione e coordinamento delle iniziative nei casi di emergenza energetica;

     h) applicazione ed attuazione per la parte di competenza statale delle leggi afferenti il settore minerario e rapporti con le regioni per il settore delle cave e torbiere e delle sorgenti e captazioni di acque minerali e termali;

     i) attività connesse alla sicurezza degli impianti energetici e minerari ad elevato rischio ambientale ed elaborazione di normative tecniche connesse ad attività energetiche e minerarie;

     j) sviluppo e promozione di tecnologie e processi produttivi ambientalmente compatibili nel settore energetico e minerario ed elaborazione delle relative norme tecniche, anche mediante accordi di programma con altre amministrazioni, con l'ENEA ed altri enti di ricerca;

     k) attuazione, monitoraggio e coordinamento del processo di razionalizzazione e liberalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti; sorveglianza e controllo in materia di logistica del trasporto e dello stoccaggio dei prodotti energetici, con conseguente segnalazione di eventuali distorsioni al Ministro ai fini dell'inoltro delle segnalazioni stesse all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato;

     l) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore dell'uso razionale di energia e minerario;

     m) vigilanza sull'attività dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e, per quanto di competenza, sull'attività dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;

     n) indirizzi e direttive alle società gestore della rete di trasporto nazionale, gestore del mercato elettrico, acquirente unico e a quella di gestione degli impianti nucleari nonché rapporti con le imprese concessionarie di servizi pubblici nei settori dell'energia elettrica e del gas;

     o) coordinamento della politica energetica, in particolare per gli aspetti di collaborazione con le altre amministrazioni e con l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;

     p) indirizzo, coordinamento e supporto agli enti territoriali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di energia e risorse minerarie ad essi attribuite, nonché per l'attuazione di programmi locali su tematiche energetiche;

     q) rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria e al coordinamento con le regioni e gli enti locali;

     r) attuazione per la parte di competenza statale delle norme di polizia delle miniere e delle cave;

     s) adempimenti in materia di ricerca mineraria di base; inventario delle risorse geotermiche; dichiarazione, sentite le regioni interessate, delle aree indiziate di minerale; promozione della ricerca mineraria all'estero;

     t) sperimentazioni e controlli su minerali energetici ed in genere in materia mineraria e petrografica; riconoscimento dell'idoneità di prodotti esplodenti per uso estrattivo.

     3. Presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie opera la segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 241, ed all'articolo 3, comma 15, ultimo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

     4. [La Direzione generale per le comunicazioni elettroniche e la gestione delle frequenze svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) analisi e studi circa le prospettive di evoluzione sul piano nazionale ed internazionale dei settori delle comunicazioni elettroniche, con particolare riguardo alla determinazione delle necessità di risorse spettrali;

     b) partecipazione alle organizzazioni internazionali per quanto attiene le problematiche inerenti la pianificazione e la gestione delle frequenze;

     c) preparazione delle Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni;

     d) predisposizione e adozione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo aggiornamento;

     e) collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni alla predisposizione dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze;

     f) coordinamento degli interventi in materia di interferenze elettriche e radioelettriche, anche su segnalazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; approvazione dei prospetti tecnici relativi agli impianti di radiodiffusione e relativi collegamenti e di telecomunicazioni ad uso privato;

     g) tenuta e gestione del Registro nazionale delle frequenze;

     h) elaborazione delle norme per l'impiego delle risorse dello spettro e dell'orbita geostazionaria ai fini della loro ottimizzazione;

     i) applicazione delle procedure di coordinamento e di notifica delle frequenze delle stazioni dei servizi di Terra e spaziali, previste dal Regolamento delle radiocomunicazioni e dagli accordi internazionali;

     j) controllo internazionale delle emissioni radioelettriche attraverso il dipendente centro di controllo;

     k) coordinamento dell'attività del controllo nazionale delle emissioni;

     l) verifica della rispondenza ai requisiti essenziali degli apparati radioelettrici ai fini della loro immissione sul mercato e della loro utilizzazione nel territorio nazionale;

     m) elaborazione della disciplina tecnica delle stazioni dei servizi radioelettrici] [12].

     5. [La Direzione generale per i servizi di comunicazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) rilascio delle concessioni, licenze e autorizzazioni alle emittenti radiotelevisive private e adozione dei relativi disciplinari, su proposta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

     b) attuazione della convenzione e del contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

     c) rilascio delle licenze e delle autorizzazioni nel settore delle telecomunicazioni e postale;

     d) verifica della corretta applicazione degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, anche con riferimento ai piani di sviluppo ed esecutivi dei titolari di concessioni e di licenze;

     e) adempimenti in materia di canoni e contributi nei settori delle telecomunicazioni, della radiodiffusione e postale;

     f) adempimenti in materia di stampa, editoria e produzioni multimediali, con particolare riguardo alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali;

     g) agevolazioni, sovvenzioni, contributi, incentivi e benefici per l'editoria e per le emittenti radiotelevisive;

     h) azioni mirate allo sviluppo della società dell'informazione] [13].

     6. [Presso la Direzione generale operano il Consiglio superiore delle comunicazioni e il Forum permanente delle comunicazioni] [14].

     7. [La Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) indirizzo e coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative e per l'adozione e l'utilizzazione di nuove normative e standard tecnici nei settori delle telecomunicazioni, della telematica e dell'informatica;

     b) partecipazione alle attività di potenziamento degli organismi di normativa tecnica nazionale ed internazionale nei settori di competenza;

     c) indirizzo e sorveglianza delle attività di accreditamento, certificazione ed omologazione;

     d) cooperazione a livello internazionale per lo sviluppo di tecnologie avanzate nel settore di competenza;

     e) promozione in ambito nazionale della ricerca applicata al fine di sviluppare nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuovi servizi nel campo delle comunicazioni, della telematica e dell'informatica;

     f) trattazione delle commesse e degli affari relativi al Patto atlantico e dell'UEO nei settori di competenza;

     g) ricognizione delle risorse di reti e di servizi di telecomunicazioni, di telematica e di informatica;

     h) indirizzo e sorveglianza delle attività di formazione e addestramento professionale e cura dei rapporti con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nei settori di competenza;

     i) coordinamento e gestione dei programmi europei nel campo della ricerca applicata di settore;

     j) indirizzo e vigilanza sull'attività della Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni] [15].

 

          Art. 10. Direzioni del Dipartimento per il mercato

     1. Il Dipartimento per il mercato è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

     a) Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori;

     b) [Direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi postali e di telecomunicazioni] [16];

     c) Direzione generale per i servizi interni.

     2. La Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) promozione degli interessi e dei diritti dei consumatori e connessi rapporti con l'Unione europea, gli altri organismi internazionali, le regioni, gli enti locali e le camere di commercio;

     b) proposte ed elaborazioni di politiche e normative, nonché studi e ricerche, in materia di tutela dei consumatori e degli utenti;

     c) attività di supporto e segreteria tecnico organizzativa del Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti, e tenuta dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281;

     d) segnalazioni e proposte al Ministro ai fini dei rapporti con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento a quelli in materia di tutela dell'informazione del consumatore con riguardo ai messaggi pubblicitari, nonché rapporti con altre autorità indipendenti, per i profili concernenti la tutela dei consumatori e degli utenti;

     e) monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di beni e servizi, anche ai fini di osservazione circa l'andamento delle dinamiche inflattive, con conseguenti segnalazioni delle anomalie e distorsioni al Ministro ai fini dell'inoltro delle segnalazioni stesse alle Autorità con poteri di intervento sul mercato;

     f) attività amministrativa di controllo e vigilanza, relativamente alle manifestazioni a premio di cui all'articolo 19, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

     g) proposte ed elaborazioni di norme nel campo della metrologia legale e connessi rapporti con l'Unione europea e con gli organismi internazionali competenti in materia di pesi e misure;

     h) indirizzi e coordinamento dei servizi metrici e del saggio dei metalli preziosi e relativi rapporti con le camere di commercio;

     i) direttive generali in tema di normativa tecnica e conformità strumenti di misura e di emissibilità di monete e metalli preziosi;

     j) proposte ed elaborazione di norme in materia di sicurezza dei prodotti destinati al consumatore;

     k) coordinamento delle attività amministrative e di informazione previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, e conseguenti rapporti con l'Unione europea;

     l) vigilanza sull'Agenzia per le normative e i controlli tecnici.

     3. [La Direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi postali e di telecomunicazioni svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) promozione di studi circa le prospettive di evoluzione del settore postale;

     b) redazione dei provvedimenti di regolamentazione per il settore delle comunicazioni, partecipando ai lavori dell'Unione europea;

     c) espletamento delle funzioni di Autorità di regolazione del settore postale ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

     d) partecipazione ai lavori ed alle attività internazionali relativamente ai settori di propria competenza;

     e) conduzione di studi ed elaborazione di proposte in ordine all'adeguamento periodico del servizio universale sia per i servizi postali che per quelli di telecomunicazioni;

     f) predisposizione del contratto di programma con il fornitore del servizio postale universale;

     g) definizione dei livelli di qualità del servizio postale universale;

     h) definizione della carta della qualità dei servizi postali;

     i) effettuazione, anche attraverso soggetti terzi, della verifica della qualità del servizio postale universale e del rispetto degli inerenti obblighi;

     j) espletamento degli adempimenti per l'applicazione della normativa comunitaria in materia di apparati radio e di apparati terminali di telecomunicazioni;

     k) trattazione del contenzioso interno ed internazionale per i settori di propria competenza;

     l) esercizio e coordinamento dell'attività ispettiva, di vigilanza e di controllo per i settori di propria competenza e cura dei rapporti con la polizia postale e delle comunicazioni;

     m) esercizio delle attività inerenti all'emissione delle carte valori postali ed alla politica filatelica;

     n) vigilanza sull'Istituto postelegrafonici;

     o) gestione del Museo storico delle poste e delle telecomunicazioni e della Biblioteca e del Centro documentazione] [17].

     4. La Direzione generale per i servizi interni cura gli affari generali per il Dipartimento per il mercato e, per la parte attribuita in gestione unificata, anche per gli altri dipartimenti in collaborazione con gli uffici dirigenziali competenti istituiti presso gli stessi e sulla base delle indicazioni della Conferenza dei capi dipartimento. In particolare svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

     a) assunzioni, carriera e posizioni di stato del personale del Ministero;

     b) trattamento economico del personale in servizio ed in quiescenza;

     c) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione dei fabbisogni di personale, di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure;

     d) coordinamento delle attività di formazione del personale del Ministero;

     e) gestione unificata di spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito del Ministero, nei casi in cui, per evitare duplicazioni di strutture e al fine del contenimento dei costi, sia stata individuata tale opportunità;

     f) supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione sindacale decentrata, nonché all'attività del responsabile dei sistemi informativi automatizzati, del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro, nonché all'attività di relazioni con il pubblico;

     g) gestione dei beni e predisposizione degli atti concernenti lo stato di previsione della spesa del Ministero.

     5. La Direzione generale per i servizi interni assicura altresì le attività di supporto e di segreteria necessarie al funzionamento della Conferenza dei capi dei dipartimenti.

 

Capo III

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale

 

          Art. 11. Articolazione delle unità dirigenziali non generali

     1. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti.

 

          Art. 12. Ruolo del personale e dotazioni organiche

     1. Le dotazioni organiche del Ministero, ivi compreso il personale delle Agenzie vigilate dal medesimo Ministero, sono determinate in conformità dell'allegata tabella A nel rispetto del criterio di assicurare l'invarianza della spesa di personale. A decorrere dalla data di avvio dell'attività delle predette Agenzie, ovvero dalla stessa data di entrata in vigore del presente regolamento, se successiva, le dotazioni organiche di cui alla tabella A sono automaticamente ridotte in misura corrispondente ai contingenti di personale per tali Agenzie individuati nei relativi regolamenti di organizzazione.

     2. Con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è determinata o modificata la ripartizione del personale nei diversi profili professionali. La dotazione organica del personale dirigenziale indicata nella tabella A costituisce, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, limite agli incarichi dirigenziali conferibili presso il medesimo Ministero.

     3. Nell'ambito delle dotazioni organiche di cui al comma 1, costituite dalla sommatoria delle dotazioni organiche dei Ministeri soppressi nonché dai contingenti di cui al comma 6, la consistenza organica del personale appartenente alle ex qualifiche funzionali del soppresso Ministero del commercio con l'estero già determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1996 è rimodulata, in conformità all'allegata tabella B, nel rispetto del principio di invarianza della spesa, anche al fine di renderla coerente con il nuovo ordinamento professionale del comparto dei Ministeri.

     4. La dotazione organica del Ministero è ridotta in misura corrispondente a quella prevista per il Ministero del commercio con l'estero dai provvedimenti assunti in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

     5. E' istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero, nel quale confluisce il personale dei Ministeri delle comunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, nonché il personale di cui al successivo comma 6. Sino alla costituzione del predetto ruolo unico con decreto del Ministro, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e alla conseguente soppressione dei ruoli di provenienza è fatta comunque salva la possibilità, nell'ambito delle normative contrattuali vigenti e tenendo conto delle specifiche professionalità, di utilizzare il personale nelle diverse articolazioni dipartimentali. Sono comunque portati a compimento i processi di riqualificazione previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dei Ministeri soppressi.

     6. Nelle dotazioni organiche di cui al comma 1 sono compresi anche i contingenti di personale di cui alle allegate tabelle C e D trasferiti al Ministero delle attività produttive per l'esercizio di competenze già spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con corrispondente riduzione delle relative dotazioni organiche. L'individuazione del personale trasferito è effettuata con decreti del Ministro delle attività produttive, adottati di concerto con il Ministro competente, di norma nell'ambito del personale in servizio negli uffici che esercitavano le competenze trasferite.

     7. Con le modalità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è avviata la omogeneizzazione delle indennità di amministrazione corrisposte al personale delle amministrazioni ministeriali confluite nel Ministero delle attività produttive.

     8. Le dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al presente regolamento possono essere modificate, ai sensi della normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura contrattuale.

 

Capo IV

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

 

          Art. 13. Disposizioni transitorie in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive

     1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, i predetti uffici sono disciplinati, nell'ordine, dal regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato o da quello del Ministro delle comunicazioni o, in mancanza, dal regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio con l'estero, se in vigore, ovvero dalle disposizioni del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100.

 

          Art. 14. Attività a Milano e a Palermo

     1. Sulla base di apposite intese tra il Ministero delle attività produttive e l'Istituto per il commercio estero nonché la camera di commercio di Milano, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, sono definite le modalità organizzative per l'utilizzazione di un'idonea sede rappresentativa occorrente per l'esercizio a Milano delle attività del Ministro delle attività produttive, dei Sottosegretari di Stato e del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

     2. Il Segretariato del Forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni nel Mediterraneo ha sede in Palermo. Sulla base di intese realizzate ai sensi del comma 1, il Ministro si avvale della sede del Segretariato per l'esercizio a Palermo delle attività indicate nel citato comma 1.

 

Capo V

Norme finali e transitorie e abrogazioni

 

          Art. 15. Disposizioni transitorie

     1. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 12, comma 1, ciascun Dipartimento e ciascun ufficio dirigenziale generale opererà avvalendosi degli esistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.

     2. Fino alla data dell'assunzione delle funzioni da parte dell'Agenzia per la proprietà industriale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni e i compiti in materia di brevetti, modelli e marchi, già di spettanza del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, sono esercitate, nell'ambito del Dipartimento per le imprese, dalla Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività.

     3. Fino alla data dell'assunzione delle funzioni da parte dell'Agenzia per le normative e i controlli tecnici di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni e i compiti dell'Agenzia, già di spettanza del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, sono esercitate, nell'ambito del Dipartimento per le imprese, dalla Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e, nell'ambito del Dipartimento per il mercato, dalla direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori in funzione delle rispettive attribuzioni. Le funzioni e i compiti dell'Agenzia, già di spettanza del Ministero delle comunicazioni, sono esercitate, nell'ambito del Dipartimento per le reti, dalla Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione.

 

          Art. 16. Abrogazioni

     1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

     a) articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 241, concernente ristrutturazione e potenziamento della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base;

     b) decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, e decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2000, n. 116, concernenti la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     c) decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 276, concernente le dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, salva l'applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, e comma 3, ultimo e penultimo periodo, fino al loro originario termine di efficacia;

     d) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, e decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 397, concernenti la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero del commercio con l'estero;

     e) decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 1995, n. 338;

     f) decreto ministeriale 4 settembre 1996, n. 537, recante norme per l'individuazione degli uffici dirigenziali del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

     g) decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, recante riorganizzazione del Ministero delle telecomunicazioni;

     h) decreto del Ministro delle comunicazioni 2 agosto 2000 recante determinazione della pianta organica del personale del Ministero delle comunicazioni;

     i) decreto del Ministro del commercio con l'estero 23 febbraio 1999, n. 226, recante l'individuazione delle unità dirigenziali di livello non generale del Ministero del commercio con l'estero e delle relative competenze.

 

          Art. 17. Disposizioni finali

     1. Il presente regolamento entra in vigore nella stessa data del decreto di nomina di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

     2. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento ai Ministri ed ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle comunicazioni ovvero a funzioni e compiti già spettanti ad amministrazioni comunque confluite nel Ministero delle attività produttive, il riferimento si intende rispettivamente al Ministro e al Ministero delle attività produttive ovvero alle corrispondenti funzioni e compiti esercitati dal Ministro e dal Ministero delle attività produttive.

     3. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

     4. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, si provvede entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Tabella A (articolo 12, comma 1)

     Dotazione organica complessiva del Ministero delle attività produttive, determinata dalla sommatoria di quella relativa ai Ministeri soppressi e ad altre strutture accorpate

 

 

 

 

Ministero Industria, Commercio, Artigianato

Ministero Commercio Estero

Ministero Comunicazioni

Ministero Lavoro e P.S.

Ministero Tesoro e P.E.

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualifiche dirigenziali

 

Dirigenti 1ª fascia

14

4

8

1

 

27

 

 

Dirigenti 2ª fascia

159

36

52

6

1

254

 

 

Totale qualifiche dirigenziali

173

40

60

7

1

281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area C

 

Posizione economica C3

153

46

145

13

 

357

 

 

Posizione economica C2

187

40

131

13

 

371

 

 

Posizione economica C1

307

60

895

35

 

1297

 

 

Area C

 

 

 

 

9

9

 

 

Totale Area C

647

146

1171

61

9

2034

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area B

 

Posizione economica B3

183

130

199

27

 

539

 

 

Posizione economica B2

396

122

390

23

 

931

 

 

Posizione economica B1

167

83

280

10

 

540

 

 

Area B

 

 

 

 

7

7

 

 

Totale Area B

746

335

869

60

7

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area A

 

Posizione economica A1

66

32

71

4

 

173

 

 

Totale Area A

66

32

71

4

0

173

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale complessivo

1632

553

2171

132

17

4505

 

     Allegato B (articolo 12, comma 3)

     Dotazione organica complessiva del Ministero del Commercio con l'Estero, rimodulata secondo il nuovo ordinamento professionale del personale

 

Qualifiche dirigenziali

 

Dirigenti 1ª fascia

4

 

 

Dirigenti 2ª fascia

36

 

 

Totale qualifiche dirigenziali

40

 

 

 

 

Area C

 

Posizione economica C3

46

 

 

Posizione economica C2

40

 

 

Posizione economica C1

60

 

 

Totale Area C

146

 

 

 

 

Area B

 

Posizione economica B3

130

 

 

Posizione economica B2

122

 

 

Posizione economica B1

83

 

 

Totale Area B

335

 

 

 

 

Area A

 

Posizione economica A1

32

 

 

Totale Area A

32

 

 

 

 

 

 

Totale complessivo

553

 

     Tabella C (articolo 12, comma 6)

     Contingente di personale appartenente alle qualifiche dirigenziali ed alle aree professionali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale della Cooperazione che transita al Ministero delle attività produttive

 

Qualifiche dirigenziali

 

Dirigenti 1ª fascia

1

 

 

Dirigenti 2ª fascia

6

 

 

Totale qualifiche dirigenziali

7

 

 

 

 

Area C

 

Posizione economica C3

13

 

 

Posizione economica C2

13

 

 

Posizione economica C1

35

 

 

Totale Area C

61

 

 

 

 

Area B

 

Posizione economica B3

27

 

 

Posizione economica B2

23

 

 

Posizione economica B1

10

 

 

Totale Area B

60

 

 

 

 

Area A

 

Posizione economica A1

4

 

 

Totale Area A

4

 

 

 

 

 

 

Totale complessivo

132

 

     Tabella D (articolo 12, comma 6)

     Contingente di personale appartenente alle qualifiche dirigenziali ed alle aree professionali del Ministero del Tesoro e della Programmazione Economica che transita al Ministero delle attività produttive

 

Qualifiche dirigenziali

 

Dirigenti 1ª fascia

 

 

 

Dirigenti 2ª fascia

1

 

 

Totale qualifiche dirigenziali

1

 

 

 

 

Area C

 

Posizione economica C3

 

 

 

Posizione economica C2

 

 

 

Posizione economica C1

 

 

 

Totale Area C

9

 

 

 

 

Area B

 

Posizione economica B3

 

 

 

Posizione economica B2

 

 

 

Posizione economica B1

 

 

 

Totale Area B

7

 

 

 

 

Area A

 

Posizione economica A1

 

 

 

Totale Area A

0

 

 

 

 

 

 

Totale complessivo

17

 


[1] Abrogato dall'art. 21 del D.P.R. 14 novembre 2007, n. 225 e dall'art. 8 del D.P.R. 14 novembre 2007, n. 253.

[2] Alinea così modificato dall'art. 10 del D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.

[3] Lettera abrogata dall'art. 10 del D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.

[4] Lettera abrogata dall'art. 10 del D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.

[5] Lettera abrogata dall'art. 10 del D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.

[6] Lettera abrogata dall'art. 10 del D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.

[7] Lettera abrogata dall'art. 10 del D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.

[8] Lettera abrogata dall'art. 10 del D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.

[9] Lettera abrogata dall'art. 10 del D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.

[10] Lettera abrogata dall'art. 10 del D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.

[11] Lettera abrogata dall'art. 10 del D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.

[12] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.

[13] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.

[14] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.

[15] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.

[16] Lettera abrogata dall'art. 10 del D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.

[17] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176.