§ 98.1.31234 - D.P.R. 16 marzo 2000, n. 116.
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente la riorganizzazione degli uffici [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:16/03/2000
Numero:116


Sommario
Art. 1.  Ambito della disciplina
Art. 2.  Modifiche all'articolazione degli uffici di livello dirigenziale generale
Art. 3.  Modifiche alle attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale
Art. 4.  Direzione generale per il turismo
Art. 5.  Articolazione delle unità dirigenziali non generali e disposizioni transitorie


§ 98.1.31234 - D.P.R. 16 marzo 2000, n. 116. [1]

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(G.U. 11 maggio 2000, n. 108)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visti il decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223, la legge 7 giugno 1951, n. 434, la legge 15 dicembre 1960, n. 1483, e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     Visto il decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, concernente la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali;

     Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994, recante istituzione del Dipartimento del turismo;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 9, concernente "riordino di strutture";

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa ai settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visti i decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e 30 luglio 1999, n. 303, recanti rispettivamente riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, così come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

     Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1999;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza dell'8 novembre 1999;

     Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

     Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Ambito della disciplina

     1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di seguito denominato Ministero, è ordinato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, come modificato dal presente regolamento.

 

          Art. 2. Modifiche all'articolazione degli uffici di livello dirigenziale generale

     1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, dopo le parole: "fatte salve le attribuzioni e le relative competenze" sono inserite le seguenti: "della Presidenza del Consiglio dei Ministri," e dopo la lettera f) è aggiunta, in fine, la seguente:

     "f-bis) Direzione generale per il turismo.".

 

          Art. 3. Modifiche alle attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale

     1. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

     "c) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione dei fabbisogni di personale, di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure;

     c-bis) attività di formazione del personale del Ministero;

     c-ter) gestione unificata di spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito del Ministero, nei casi in cui, per evitare duplicazioni di strutture e al fine del contenimento dei costi, sia stata individuata tale opportunità;".

     2. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     "a) elaborazione delle linee di politica energetica e mineraria di rilievo nazionale e attività connesse agli interventi di programmazione nazionale e regionale nei settori energetico e minerario, ivi compresi quelli in materia di fonti rinnovabili e risparmio energetico e quelli di metanizzazione del Mezzogiorno;".

     3. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

     "c) applicazione ed attuazione per la parte di competenza statale delle leggi afferenti il settore del petrolio, del metano, del carbone, del nucleare, dell'energia elettrica, del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili;

     c-bis) elaborazione ed attuazione delle norme di recepimento della disciplina europea in materia energetica e mineraria e, in particolare, delle direttive relative al mercato interno dell'energia e alla sua liberalizzazione;

     c-ter) determinazioni in materia di importazione, esportazione e stoccaggio di energia;

     c-quater) determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;

     c-quinquies) adempimenti in materia di scorte energetiche obbligatorie; gestione e coordinamento delle iniziative nei casi di emergenza energetica;

     d) applicazione ed attuazione per la parte di competenza statale delle leggi afferenti il settore minerario e rapporti con le regioni per il settore delle cave e torbiere e delle sorgenti e captazioni di acque minerali e termali;

     e) attività connesse alla sicurezza degli impianti energetici e minerari ad elevato rischio ambientale ed elaborazione di normative tecniche connesse ad attività energetiche e minerarie, in collegamento con la Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività;

     e-bis) sviluppo e promozione di tecnologie e processi produttivi ambientalmente compatibili nel settore energetico e minerario ed elaborazione delle relative norme tecniche, anche mediante accordi di programma con altre amministrazioni, con l'ENEA ed altri enti di ricerca, in collegamento con la Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività;

     e-ter) attuazione, monitoraggio e coordinamento del processo di razionalizzazione e liberalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti; sorveglianza e controllo in materia di logistica del trasporto e dello stoccaggio dei prodotti energetici, con conseguente segnalazione di eventuali distorsioni all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato;".

     4. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, le lettere i), l) ed m) sono sostituite dalle seguenti:

     "i) indirizzo, coordinamento e supporto agli enti territoriali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di energia e risorse minerarie ad essi attribuite, nonché per l'attuazione di programmi locali su tematiche energetiche;

     i-bis) rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria finalizzati alla programmazione energetica e mineraria e al coordinamento con le regioni e gli enti locali;

     l) attuazione per la parte di competenza statale delle norme di polizia delle miniere e delle cave anche ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

     l-bis) adempimenti in materia di ricerca mineraria di base; inventario delle risorse geotermiche; dichiarazione, sentite le regioni interessate, delle aree indiziate di minerale; promozione della ricerca mineraria all'estero;

     m) sperimentazioni e controlli su minerali energetici ed in genere in materia mineraria e petrografica; riconoscimento dell'idoneità di prodotti esplodenti per uso estrattivo;".

     5. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, le lettere da b) ad f) sono sostituite dalle seguenti:

     "b) studi economici e monitoraggio sul settore commerciale e disciplina del commercio interno, ivi comprese le attività ausiliarie del commercio e le istituzioni per il deposito di merci;

     b-bis) attività di monitoraggio e di sviluppo delle nuove forme di commercializzazione;

     c) attività fieristiche, inclusi il riconoscimento delle manifestazioni fieristiche internazionali, la formazione del calendario ufficiale fieristico ed i rapporti con le regioni;

     d) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore del commercio, in collegamento con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;

     e) attuazione della normativa in materia di registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di altri registri, elenchi, ed albi tenuti dalle camere di commercio; attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni e dei compiti conferiti alle camere di commercio a seguito della soppressione degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     e-bis) contenzioso ed attività di coordinamento e supporto agli albi e ruoli degli ausiliari del commercio tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     f) vigilanza sull'Unione italiana delle camere di commercio; esercizio delle funzioni previste dalla legge relative alle camere di commercio, alle loro unioni, centri esteri ed aziende speciali; monitoraggio della gestione delle risorse degli stessi; cura dei rapporti con i predetti enti ed organismi e con le regioni ai fini della stesura della relazione al Parlamento;".

     6. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, lettere h), i) ed l) sono sostituite dalle seguenti:

     "h) studi sull'attività assicurativa e vigilanza sulla Consap S.p.a. (Concessionaria servizi assicurativi pubblici);

     i) adempimenti nei confronti delle società di assicurazione ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;

     l) adempimenti sanzionatori in materia assicurativa;

     l-bis) attività in materia di servizi, studi sulla materia stessa, definizione di iniziative normative anche di incentivazione, in collegamento con la direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;".

     7. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, la lettere a) è sostituita dalle seguenti:

     "a) studi, ricerche e rilevazioni economiche riguardanti il settore industriale, nonché i settori dell'artigianato e della cooperazione, ed elaborazione di iniziative finalizzate ad incrementare la competitività del sistema produttivo;

     a-bis) coordinamento della politica industriale, con specifico riferimento alle politiche riguardanti le piccole e medie industrie e l'artigianato, in particolare per gli aspetti riguardanti i rapporti con le altre amministrazioni, con le regioni, con l'Unione europea e con gli altri organismi internazionali;".

     8. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

     "f) attività connesse alla sicurezza di impianti industriali anche a rischio ambientale, alle normative di sicurezza dei prodotti industriali ed al controllo di conformità dei beni strumentali alle direttive comunitarie settoriali nonché alle connesse certificazioni;".

     9. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, le lettere i), l) ed m) sono sostituite dalle seguenti:

     "i) applicazione delle leggi afferenti le competenze statali nel settore industriale e dell'artigianato;

     i-bis) attività connesse alla promozione ed allo sviluppo di tecnologie e processi produttivi di minor impatto ambientale, al sistema di certificazione ambientale ed ai rapporti con l'organismo nazionale competente in materia di ecolabel ed ecoaudit;

     l) vigilanza sulle stazioni sperimentali per l'industria, sull'Istituto nazionale per le conserve alimentari, sul Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili;

     m) rapporti con le società e gli istituti operanti in materia di promozione industriale;".

     10. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, la lettera o) è sostituita dalle seguenti:

     "o) problemi industriali connessi al programma di riordino delle partecipazioni statali di cui al decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, esercizio delle competenze in materia di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità, d'intesa con la direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per i centri collocati nelle aree di crisi siderurgica; tutte le altre competenze non diversamente attribuite rinvenienti al Ministero dalla soppressione del Ministero delle partecipazioni statali, ivi compresa la cura degli eventuali rapporti pregressi;

     o-bis) dal 1° gennaio 2000, funzioni relative al settore agroindustriale di cui all'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo n. 300 del 1999;".

     11. All'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, le lettere da c) a g) sono sostituite dalle seguenti:

     "c) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi al sistema industriale e per l'innovazione tecnologica;

     d) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi per lo sviluppo delle aree depresse e per le zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1993, n. 96;

     e) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi all'uso razionale dell'energia, al risparmio energetico ed all'uso delle fonti rinnovabili ed assimilate e rapporti con le regioni per gli aspetti ad esse delegati o trasferiti nella medesima materia;

     f) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi per lo sviluppo dell'esplorazione mineraria del territorio nazionale e per lo sviluppo degli investimenti minerari in Italia e all'estero; interventi per le attività sostitutive nelle aree di crisi mineraria ed interventi per i risanamenti ambientali delle aree minerarie;

     g) esercizio delle competenze statali in materia di agevolazioni finanziarie per gli interventi nel settore distributivo, per l'innovazione dello stesso e per i mercati agroalimentari;

     g-bis) interventi finalizzati al risanamento del settore siderurgico e alla reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, ivi compresi quelli rinvenienti alla competenza del Ministero a seguito della soppressione del Ministero delle partecipazioni statali;".

     12. All'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, le lettere da a) ad f) sono sostituite dalle seguenti:

     "a) rapporti con l'Unione europea ed altri organismi internazionali, con particolare riferimento alla tutela dei consumatori e degli utenti, nonché alla metrologia legale;

     b) rapporti con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento a quelli in materia di tutela dell'informazione del consumatore con riguardo ai messaggi pubblicitari, nonché rapporti con altre autorità indipendenti, per i profili concernenti la tutela dei consumatori e degli utenti;

     c) definizione delle iniziative normative, nonché studi e ricerche, relative alla tutela dei consumatori e degli utenti;

     d) tutela degli interessi economici dei consumatori e degli utenti e connessi rapporti con le regioni, con gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

     e) attività di supporto e segreteria tecnico-organizzativa del Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti, nonché tenuta dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281;

     f) attività amministrativa di controllo e vigilanza, relativamente alle manifestazioni a premio di cui all'articolo 19, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

     f-bis) monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di beni e servizi, anche ai fini di osservazione circa l'andamento delle dinamiche inflattive, con conseguenti segnalazioni delle anomalie e distorsioni alle Autorità con poteri di intervento sul mercato;

     f-ter) attività di omologazione degli strumenti di misura, nonché di indirizzo e coordinamento dei servizi metrici e del saggio dei metalli preziosi e relativi rapporti con le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e con ogni altro organismo operante nella materia;

     f-quater) attività di controllo di sicurezza e di conformità dei prodotti destinati al consumatore alle direttive comunitarie e alle connesse certificazioni, nonché rapporti con i soggetti competenti per i controlli in sede locale, in collegamento con la direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività;".

 

          Art. 4. Direzione generale per il turismo

     1. Dopo l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997 è inserito il seguente:

     "Art. 8-bis (Direzione generale per il turismo). 1. La Direzione generale per il turismo cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:

     a) elaborazione e definizione, in accordo con le regioni, degli indirizzi generali delle politiche turistiche e dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico nazionale, nonché attività finalizzate alla predisposizione delle connesse linee guida;

     b) monitoraggio, attuazione e coordinamento delle fasi attuative del documento di linee guida di cui alla lettera a) relativamente agli aspetti statali;

     c) coordinamento intersettoriale delle attività statali connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;

     d) partecipazione alle attività delle organizzazioni internazionali multilaterali in materia turistica e attività finalizzate alla realizzazione degli accordi internazionali nella medesima materia;

     e) rapporti con l'Unione europea in materia di turismo, con particolare riferimento alla partecipazione dell'Italia all'elaborazione delle politiche turistiche comunitarie ed all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie;

     f) attività finalizzate alla promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale;

     g) studi, ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico, nonché elaborazione di iniziative finalizzate ad incrementare la competitività del sistema stesso;

     h) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore turistico, in collegamento con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;

     i) vigilanza sull'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), il Club alpino italiano (CAI), l'Automobile club d'Italia (ACI) e gli Automobile club provinciali e locali (AA.CC.PP.LL);

     l) sostegno e promozione del turismo delle persone con particolari esigenze connesse a disabilità, stato di salute, età avanzata;

     m) gestione del fondo di garanzia per il consumatore di pacchetti turistici;

     n) applicazione delle leggi afferenti le competenze statali nel settore turistico, anche con riferimento alla promozione dello sviluppo turistico delle aree depresse;

     o) sviluppo delle nuove tecnologie nel settore turistico, promozione e sostegno dei nuovi prodotti turistici, anche nel quadro dello sviluppo della società dell'informazione;

     p) altre materie connesse o complementari a quelle di cui al presente comma e con prevalenza di aspetti inerenti il turismo.".

 

          Art. 5. Articolazione delle unità dirigenziali non generali e disposizioni transitorie

     1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 1997 è sostituito dal seguente:

     "Art. 9 (Articolazione delle unità dirigenziali non generali e disposizioni transitorie). - 1. Con successivi decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis), lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale ed alla definizione dei relativi compiti.

     2. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 1, ciascun ufficio dirigenziale generale opererà avvalendosi degli esistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione. In particolare la direzione generale del turismo si avvarrà degli uffici dirigenziali già appartenenti al Dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.".

 


[1] Decreto abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 175.