§ 40.1.17 - D.P.R. 23 luglio 1991, n. 241.
Regolamento di attuazione dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, concernente ristrutturazione e potenziamento della Direzione generale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.1 combustibili
Data:23/07/1991
Numero:241


Sommario
Art. 1.  Funzioni della Direzione generale.
Art. 2.  Aumento delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali.
Art. 3.  Struttura della Direzione generale.
Art. 4.  Aumento delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali.
Art. 5.  Segreteria tecnico-operativa.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 40.1.17 - D.P.R. 23 luglio 1991, n. 241.

Regolamento di attuazione dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, concernente ristrutturazione e potenziamento della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base.

(G.U. 5 agosto 1991, n. 182).

 

Art. 1. Funzioni della Direzione generale. [1]

     [1. La Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base esercita le seguenti funzioni:

     a) cura e predispone gli atti di propria competenza connessi all'applicazione delle leggi afferenti il settore del petrolio, del metano, del carbone, del nucleare, dell'energia elettrica, del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili;

     b) cura gli adempimenti necessari ai fini dell'esercizio della vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sull'attività dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) e, per quanto di competenza, sull'attività dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;

     c) fornisce supporto al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il coordinamento della politica energetica, in particolare per gli aspetti di collaborazione con le altre amministrazioni, di rapporti informativi con il Parlamento, di elaborazione di studi statistici, di rapporti con il Comitato interministeriale prezzi (CIP) in ordine alla politica tariffaria e dei prezzi, di armonizzazione della politica energetica con lo sviluppo dell'industria nazionale;

     d) analizza e predispone proposte di provvedimenti normativi sulle tematiche di propria competenza;

     e) fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni locali per l'attuazione di programmi territoriali sulle tematiche di propria competenza;

     f) cura i rapporti nell'ambito della Comunità europea e di altri organismi internazionali in tema di politica energetica e i rapporti con le amministrazioni di altri Paesi per le materie di propria competenza;

     g) cura e predispone tutti gli atti necessari per l'esercizio di ogni altra attribuzione in materia energetica demandata da leggi e regolamenti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.]

 

     Art. 2. Aumento delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali. [1]

     [1. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono aumentate di undici posti, di cui uno di dirigente superiore e dieci di primo dirigente. Il quadro C della tabella XIV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e conseguentemente sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.]

 

     Art. 3. Struttura della Direzione generale. [1]

     [1. La Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base è strutturata su sei uffici a livello dirigenziale D e su diciotto uffici a livello dirigenziale E.

     2. Due uffici a livello di funzioni dirigenziali D svolgono funzioni di vice direttore generale. I restanti quattro uffici a livello di funzioni dirigenziali D svolgono funzioni di coordinamento di due o più uffici a livello dirigenziale E, rispettivamente nei settori del petrolio, dell'energia elettrica, dei combustibili solidi e gassosi e del risparmio e fonti rinnovabili.

     3. La Direzione generale si avvale altresì di tre dirigenti superiori e di quattro primi dirigenti con funzioni, rispettivamente, di consigliere ministeriale aggiunto e di vice consigliere ministeriale con compiti di studio e ricerca. Uno dei consiglieri ministeriali aggiunti svolge altresì funzioni organizzative e di segretariato a supporto del direttore generale.

     4. Le conseguenti modifiche alla ripartizione interna delle competenze ed all'ordinamento interno degli uffici sono attuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 15 dicembre 1960, n. 1483.

     5. Ai fini della copertura dei posti di funzione di cui ai commi 1 e 3 si fa ricorso ai dirigenti di cui al quadro C della tabella XIV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificato dall'allegato 1 al presente decreto, nonché a tre dirigenti superiori, di cui uno con funzioni di vice direttore generale e due con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto, ed a quattro primi dirigenti, con funzioni di direttore di divisione, fra quelli di cui al quadro A della medesima tabella XIV.]

 

     Art. 4. Aumento delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali. [1]

     1. Ai fini del potenziamento della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, le dotazioni organiche complessive delle qualifiche funzionali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono aumentate di novanta posti, secondo la seguente articolazione:

     a) dieci posti di ottavo livello;

     b) venti posti di settimo livello;

     c) venti posti di sesto livello;

     d) dieci posti di quinto livello;

     e) dieci posti di quarto livello;

     f) dieci posti di terzo livello;

     g) dieci posti di secondo livello.

     2. Alla rideterminazione delle dotazioni organiche dei profili professionali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione all'aumento delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali di cui al comma 1, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fermo restando che l'aumento d'organico di cui al medesimo comma 1 è riservato alla dotazione della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base.

 

     Art. 5. Segreteria tecnico-operativa.

     1. Presso la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una "segreteria tecnico-operativa" con funzioni di consulenza e supporto alla Direzione generale nelle materie di sua competenza.

     2. La segreteria di cui al comma 1 è costituita da dieci esperti, di cui uno con funzioni di responsabile. I relativi incarichi quinquennali sono conferiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base, nel rispetto dei criteri e dei requisiti previsti dall'art. 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

     3. La segreteria di cui al presente articolo opera secondo le disposizioni del direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base; il responsabile della segreteria ne cura l'organizzazione e ne dirige l'attività.

 

     Art. 6. Entrata in vigore. [1]

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegato

(Omissis)

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 175 con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di nomina di cui all'art. 55 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

[1] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 175 con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di nomina di cui all'art. 55 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

[1] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 175 con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di nomina di cui all'art. 55 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

[1] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 175 con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di nomina di cui all'art. 55 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

[1] Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 175 con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di nomina di cui all'art. 55 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.