§ 98.1.31212 - D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 397.
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, concernente l'individuazione degli uffici [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:20/10/1998
Numero:397


Sommario
Art. 1.  Ambito della disciplina
Art. 2.  Struttura del Ministero
Art. 3.  Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attività produttive
Art. 4.  Abrogazioni
Art. 5.  Articolazione delle unità dirigenziali non generali


§ 98.1.31212 - D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 397. [1]

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero.

(G.U. 19 novembre 1998, n. 271)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

     Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, recante regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1998;

     Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 settembre 1998;

     Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

     E m a n a

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Ambito della disciplina

     1. In attesa di una nuova disciplina generale in materia, da emanarsi ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Ministero del commercio con l'estero è ordinato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, come modificato dal presente regolamento.

 

          Art. 2. Struttura del Ministero

     1. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, la lettera c) è sostituita dalla seguente: " c) Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attività produttive,".

 

          Art. 3. Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attività produttive

     1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, è sostituito dal seguente:

     "Art. 6 (Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attività produttive). - 1. Il Servizio fornisce il supporto tecnico ed operativo per la definizione dell'indirizzo strategico e del coordinamento operativo degli strumenti in materia di internazionalizzazione delle attività produttive; inoltre provvede allo studio, ricerca, documentazione e statistica nelle materie di competenza del Ministero.

     2. In particolare, con riferimento alla definizione dell'indirizzo strategico ed al coordinamento degli strumenti in materia di internazionalizzazione delle attività produttive, il Servizio:

     a) cura e coordina i rapporti con i soggetti pubblici e privati che gestiscono gli strumenti di sostegno al commercio estero, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla commissione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

     b) cura lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero nel campo del credito all'esportazione, dell'assicurazione del credito all'esportazione, nonché all'assolvimento dei compiti previsti dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, dall'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, nonché dall'articolo 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, e dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni;

     c) assicura il supporto tecnico istruttorio nelle materie di competenza della commissione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

     3. In particolare, con riferimento all'attività di studio, ricerca, documentazione e statistica, il Servizio cura, avvalendosi anche di collegamenti informatici con organismi che rilevano dati o che dispongono di banche dati, la raccolta sistematica, la classificazione, l'elaborazione e lo studio della documentazione e delle informazioni utili allo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero, seguendo in particolare:

     a) la situazione e l'evoluzione dei rapporti economici tra l'Italia e gli altri Paesi, l'evoluzione dei mercati esteri, nonché le elaborazioni e previsioni economiche delle organizzazioni internazionali specializzate, come ad esempio: OCSE, O.M.C., F.M.I., UNCTAD, BERS;

     b) i fattori che incidono sulla competitività internazionale della produzione italiana;

     c) le normative sul commercio estero e sugli strumenti promozionali dei singoli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi terzi e quelle sulle barriere tariffarie e sulle misure e procedure di salvaguardia adottate dagli stessi.

     4. Il Servizio svolge le funzioni dell'ufficio di statistica, previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e della segreteria tecnica dell'osservatorio economico, previsto dall'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304.".

 

          Art. 4. Abrogazioni

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, il decreto del Ministro del commercio con l'estero 20 gennaio 1997, n. 102, concernente il regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del commercio con l'estero, è abrogato.

     2. All'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, sono soppresse le parole: "del credito all'esportazione, dell'assicurazione del credito all'esportazione", e le parole: "nonché l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge 24 aprile 1990, n. 100".

 

          Art. 5. Articolazione delle unità dirigenziali non generali

     1. Con successivi decreti ministeriali, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i compiti delle unità dirigenziali di livello non generale e le relative competenze.

 


[1] Decreto abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 175.