§ 80.9.790 - D.P.R. 14 novembre 2007, n. 253.
Regolamento di riorganizzazione del Ministero del commercio internazionale, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:14/11/2007
Numero:253


Sommario
Art. 1.  Organizzazione
Art. 2.  Direzioni generali
Art. 3.  Direzione generale per la politica commerciale
Art. 4.  Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione
Art. 5.  Direzione generale per la promozione degli scambi
Art. 6.  Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane
Art. 7.  Ruolo del personale e dotazioni organiche
Art. 8.  Disposizioni finali ed abrogazioni


§ 80.9.790 - D.P.R. 14 novembre 2007, n. 253. [1]

Regolamento di riorganizzazione del Ministero del commercio internazionale, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(G.U. 8 gennaio 2008, n. 6)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

     Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2005, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle attività produttive;

     Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'articolo 1, comma 3, che ha istituito il Ministero del commercio internazionale;

     Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007), ed in particolare i commi da 404 a 416 dell'articolo;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, recante linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416, della legge 27 dicembre 2006;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2007, recante ricognizione delle strutture trasferite al Ministero del commercio internazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006;

     Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 15 marzo 2007;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

     Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 4 giugno 2007 e del 27 agosto 2007;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;

     Sulla proposta del Ministro del commercio internazionale, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Organizzazione

     1. Il Ministero del commercio internazionale, di seguito denominato: «Ministero», si articola in quattro direzioni generali, individuate all'articolo 2.

 

     Art. 2. Direzioni generali

     1. Il Ministero esercita le funzioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, come modificati, altresì, dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, fatte salve le innovazioni apportate da norme successive, con particolare riferimento al testo vigente dell'articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato nelle seguenti Direzioni generali:

     a) Direzione generale per la politica commerciale;

     b) Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione;

     c) Direzione generale per la promozione degli scambi;

     d) Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane.

 

     Art. 3. Direzione generale per la politica commerciale

     1. La Direzione generale per la politica commerciale si articola in 9 posizioni dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Negli ambiti di spettanza del Ministero, è preposta alla disciplina del commercio internazionale, favorendo l'individuazione e l'attuazione di regole, comunitarie ed internazionali, conformi all'interesse nazionale, nell'ottica di migliorare la competitività del sistema economico italiano, nonchè l'accesso di merci, servizi ed investimenti italiani nei mercati esteri.

     2. Per perseguire tali compiti, la Direzione generale articola le sue linee di attività negli ambiti di competenza di seguito indicati:

     a) analisi e studio di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi, ivi incluse le materie prime, la logistica e la distribuzione, e delle connesse esigenze di politica commerciale;

     b) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali in materia commerciale negli ambiti OMC, OCSE e UNCTAD, nonchè negli ambiti di altre organizzazioni internazionali collegate al commercio internazionale;

     c) elaborazione di indirizzi e proposte di politica commerciale nell'ambito dell'Unione europea;

     d) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi bilaterali e regionali di natura economico-commerciale, ivi incluse le aree di libero scambio, con i Paesi terzi;

     e) partecipazione alla gestione ed alla diffusione dei programmi finanziari comunitari rivolti all'assistenza tecnica ai Paesi candidati all'adesione, ai Paesi destinatari della politica di vicinato ed agli altri Paesi terzi;

     f) elaborazione e negoziazione degli accordi bilaterali di cooperazione economica ed industriale con Paesi terzi ed organizzazione dei relativi meccanismi bilaterali di consultazione intergovernativa che ne derivano, in materia di collaborazione economica, nonchè gestione dei relativi organismi di consultazione bilaterale, in raccordo con la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e con la Direzione generale per la promozione degli scambi per le materie di rispettiva competenza;

     g) istruzione e cura nelle competenti sedi comunitarie di iniziative di tutela della produzione nazionale attraverso l'attivazione degli strumenti comunitari di difesa commerciale (strumenti antidumping ed antisovvenzione);

     h) valorizzazione e tutela, nell'ambito della dimensione esterna comunitaria, del «made in Italy» e delle indicazioni geografiche relative al sistema produttivo nazionale e di assistenza alle imprese, fatte salve le competenze delle direzioni generali dei Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali;

     i) coordinamento dell'ufficio di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio e delle indicazioni di origine, e per l'assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale, istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (cd del desk «antidumping»), fatte salve le competenze delle competenti direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico;

     l) disciplina del regime degli scambi e della gestione delle relative autorizzazioni, certificati e titoli di importazione ed esportazione; attività di autorizzazione e controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie duali; gestione degli embarghi commerciali e finanziari;

     m) applicazione delle sanzioni amministrative in materia di importazione ed esportazioni di merci;

     n) Segreteria principale NATO-UEO-UE/S.

 

     Art. 4. Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione

     1. La Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione si articola in 5 posizioni dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Negli ambiti di spettanza del Ministero, è preposta alle attività di definizione dell'indirizzo strategico delle politiche di internazionalizzazione, all'incentivazione finanziaria della internazionalizzazione delle imprese, alla elaborazione in sede internazionale delle discipline inerenti al sostegno pubblico assicurativo e finanziario ai crediti all'esportazione, nonchè all'attività di studio, ricerca e raccolta di documentazione economico-statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

     2. Per perseguire tali compiti, la Direzione generale articola le sue linee di attività negli ambiti di competenza di seguito indicati:

     a) attività di supporto alla elaborazione degli indirizzi strategici delle politiche di internazionalizzazione;

     b) segreteria e supporto tecnico-istruttorio ai lavori della V Commissione permanente del CIPE per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

     c) segreteria e affiancamento tecnico-istruttorio all'azione della struttura di supporto ai lavori della V Commissione permanente del CIPE, istituita con decreto ministeriale in data 29 febbraio 2000;

     d) coordinamento degli enti strumentali per il raggiungimento degli obiettivi e degli indirizzi fissati dalla V Commissione permanente del CIPE;

     e) partecipazione agli sportelli regionali per l'internazionalizzazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161, con particolare riferimento all'attività di erogazione dei servizi finanziari ed assicurativi per l'internazionalizzazione delle imprese;

     f) organizzazione di convegni e conferenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione;

     g) attività connesse all'utilizzo dei fondi strutturali europei in materia di internazionalizzazione;

     h) coordinamento delle attività di implementazione dei programmi di gemellaggio con i paesi oggetto della politica comunitaria di vicinato;

     i) esercizio delle funzioni previste in materia di sostegno finanziario alle imprese, di cui al fondo rotativo ex articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, ed al fondo contributi agli interessi ex articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295;

     l) attività connesse alla gestione dei fondi di «venture capital», costituiti ai sensi dell'articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

     m) predisposizione della relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta dalla Simest S.p.A.;

     n) vigilanza sulla Simest S.p.A. relativamente alla gestione della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni;

     o) definizione, gestione ed approvazione dei rendiconti relativi ai progetti finanziati con utili della Simest S.p.A., di pertinenza del Ministero;

     p) trattazione delle questioni connesse alle politiche e agli accordi internazionali in materia di sostegno pubblico al credito all'esportazione, e relativa attività di coordinamento nazionale; partecipazione in qualità di portavoce nelle competenti sedi comunitarie ed internazionali; rapporti con l'Istituto per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE);

     q) partecipazione alle riunioni presso il Club di Parigi per la ristrutturazione del debito da parte dei Paesi più indebitati;

     r) collaborazione all'attività di aiuto allo sviluppo condotta dal Ministero degli affari esteri, e partecipazione al Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, istituito con legge 26 febbraio 1987, n. 49;

     s) elaborazione di indirizzi e proposte in materia di semplificazione degli scambi internazionali; partecipazione in sede negoziale ai lavori nelle sedi comunitarie ed internazionali (ONU);

     t) partecipazione al Punto di Contatto Nazionale, di cui all'articolo 39 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, previsto dalle linee guida OCSE per le imprese multinazionali;

     u) partecipazione alle riunioni in sede OCSE in materia di investimenti internazionali per gli ambiti di competenza;

     v) referente del Ministero nell'ambito del Punto di contatto nazionale in materia di aiuti di Stato, presso il Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     z) studi, ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione;

     aa) segreteria tecnica dell'Osservatorio economico, prevista dall'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304;

     bb) gestione del sito internet e della biblioteca del Ministero.

 

     Art. 5. Direzione generale per la promozione degli scambi

     1. La Direzione generale per la promozione degli scambi si articola in 9 posizioni dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Negli ambiti di spettanza del Ministero, è preposta al coordinamento delle attività di promozione e di internazionalizzazione del sistema economico nazionale e del «made in Italy», da realizzare sia attraverso la gestione diretta di incentivi sia mediante gli enti ed i soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione.

     2. La Direzione generale si articola nei seguenti ambiti di competenza:

     a) gestione degli incentivi, ivi compresi quelli comunitari, a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, nonchè delle agevolazioni per la collaborazione economica ed elaborazione della relativa disciplina, in raccordo con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di promozione degli scambi e di supporto all'internazionalizzazione, fatte salve le competenze attribuite alla Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione, nonchè fatti salvi gli aiuti per gli investimenti per la localizzazione delle imprese estere in Italia;

     b) sviluppo e coordinamento delle attività promozionali e di internazionalizzazione del sistema economico nazionale, assicurando la necessaria sinergia con le iniziative promozionali del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle regioni, delle associazioni di categoria, delle camere di commercio e del sistema fieristico, anche sulla base di specifici accordi ed intese;

     c) elaborazione delle linee direttrici dell'attività dell'ICE in collaborazione con la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione;

     d) approvazione del piano di attività dell'ICE, autorizzazione dei programmi, delle iniziative promozionali previste e delle relative variazioni, esercizio delle funzioni di vigilanza e delle verifiche previste dalla legge 25 marzo 1997, n. 68, sull'attività dell'ICE e relazione al Parlamento sui risultati conseguiti dall'ICE;

     e) coordinamento delle azioni promozionali relative alla formazione professionale dei soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione;

     f) rapporti con le istituzioni economiche e finanziarie internazionali nelle materie di competenza della direzione;

     g) negoziazione degli accordi relativi alla costituzione degli sportelli unici per le imprese e gli operatori di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161, e partecipazione ai comitati di gestione degli sportelli per lo svolgimento delle competenze della Direzione in materia promozionale;

     h) attuazione delle politiche per il sostegno e la promozione del «made in Italy» ai sensi dell'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e gestione dei relativi fondi in raccordo con le competenti direzioni generali dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e degli affari esteri;

     i) attività di supporto, in coordinamento con il Ministero dello sviluppo economico, all'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito ai sensi dell'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

     l) cura e predisposizione degli uffici indirizzo e coordinamento delle attività di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio e delle indicazioni di origine, e per l'assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 4, comma 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatte salve le competenze delle direzioni generali dei Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali e degli affari esteri;

     m) gestione del fondo destinato all'assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale e intellettuale ai sensi dell'articolo 4, comma 76, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

     n) attività inerenti alla promozione dello stile italiano, e alla promozione del commercio internazionale e delle produzioni italiane di qualità;

     o) cura e predisposizione indirizzo e coordinamento delle attività degli sportelli unici all'estero ai sensi della legge 31 marzo 2005, n. 56, congiuntamente con le competenti direzioni generali del Ministero degli affari esteri;

     p) attuazione degli accordi previsti dagli articoli 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2005, n. 56, e con riferimento all'attuazione dell'articolo 3 in collaborazione con la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione;

     q) rapporti con l'Unione delle camere di commercio per il coordinamento delle attività relative al commercio estero in raccordo con le competenti direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico;

     r) esercizio dei compiti previsti dalla legislazione vigente in materia di regolamentazione delle camere di commercio italiane all'estero e concessione in loro favore di contributi, ai sensi della legge 1° luglio 1970, n. 518, e relative norme applicative;

     s) esercizio dei compiti previsti dalla legislazione vigente in materia di disciplina delle camere di commercio italo-straniere di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;

     t) coordinamento delle missioni economico-commerciali del Ministero;

     u) partecipazione alla definizione degli accordi per la promozione degli investimenti italiani all'estero e per l'attrazione degli investimenti esteri in Italia e loro gestione; attività di promozione degli investimenti italiani all'estero e di attrazione degli investimenti esteri in Italia;

     v) partecipazione nelle sedi internazionali per la definizione delle politiche di promozione, ivi comprese le esposizioni universali.

 

     Art. 6. Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane

     1. La Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane si articola in 4 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed è preposta alla gestione del personale ed alla cura degli affari generali per il Ministero.

     2. Per perseguire tali compiti, la Direzione generale, anche ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, articola le sue linee di attività negli ambiti di competenza di seguito indicati:

     a) reclutamento, gestione e sviluppo del personale;

     b) trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza;

     c) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione del fabbisogno di personale, di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure interne;

     d) coordinamento delle attività di formazione del personale;

     e) supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione sindacale decentrata;

     f) prevenzione e protezione per la sicurezza nell'ambiente di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

     g) controversie nei rapporti di lavoro;

     h) acquisizione di beni e servizi e gestione unificata delle spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito del Ministero;

     i) organizzazione dei servizi generali necessari per il funzionamento della struttura ministeriale;

     l) predisposizione degli atti concernenti lo stato di previsione della spesa del Ministero; coordinamento in materia di monitoraggio della spesa, sistema unico di contabilità analitica, bilancio economico, bilancio consuntivo per funzioni obiettivo;

     m) coordinamento delle attività relative alla comunicazione interna, relazioni esterne e rapporti con l'utenza, gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico;

     n) allestimento, gestione e controllo del funzionamento della rete informatica del Ministero e dei servizi comuni, nonchè del piano di sicurezza informatica;

     o) compiti previsti dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005;

     p) adozione delle iniziative necessarie ad assicurare l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni;

     q) programmazione degli acquisti di beni e servizi informatici;

     r) politiche del personale per le pari opportunità.

 

     Art. 7. Ruolo del personale e dotazioni organiche

     1. In attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero sono rideterminate, in riduzione, secondo la Tabella A allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, nella quale sono, inoltre previsti, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, quattro incarichi di livello dirigenziale non generale.

     2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è effettuata la ripartizione dei contingenti di personale di cui al comma 1 nei diversi profili professionali.

     3. Il ruolo del personale dirigenziale ministeriale è disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.

 

     Art. 8. Disposizioni finali ed abrogazioni

     1. Quando leggi, regolamenti, decreti o norme o provvedimenti fanno riferimento a Ministri e ai Ministeri del commercio estero o delle attività produttive, relativamente a funzioni e compiti spettanti al Ministero del commercio internazionale come individuate al comma 1 dell'articolo 2, il riferimento si intende compiuto al Ministro e al Ministero del commercio internazionale.

     2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

     3. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza.

     4. E' abrogato, per la parte di competenza, il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive.

 

 

     Allegato

     (previsto dall'articolo 7)

 

     Tabella A

     Tabella dotazioni organiche

 

POSIZIONE ECONOMICA

Dotazione organica ridotta ai sensi della legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 404, lettera a)

 

 

Dirigenti I fascia

4

Dirigenti II fascia

31*

C3

49

C2

57

C1

89

B3

126

B2

104

B1

45

A1

2

Totale . . .

507

 

     * di cui n. 4 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro


[1] Abrogato dall'art. 27 del D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197.