§ 26.1.12 – D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 115.
Attuazione della Direttiva n. 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:26. Consumatore (tutela)
Capitolo:26.1 consumatore (tutela)
Data:17/03/1995
Numero:115


Sommario
Art. 1.  Obiettivi e ambito di applicazione.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Obblighi del produttore e del distributore.
Art. 4.  Presunzione e valutazione di sicurezza.
Art. 5.  Procedure di consultazione e coordinamento.
Art. 6.  Controlli.
Art. 7.  Disposizioni processuali.
Art. 8.  Notificazione e scambio di informazioni.
Art. 9.  Responsabilità del produttore.
Art. 10.  Sanzioni.


§ 26.1.12 – D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 115. [1]

Attuazione della Direttiva n. 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

(G.U. 20 aprile 1995, n. 92).

 

     Art. 1. Obiettivi e ambito di applicazione.

     1. Le disposizioni del presente decreto sono intese a garantire che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri.

     2. Le disposizioni del presente decreto si applicano laddove non esistono, nella normativa vigente, disposizioni specifiche sulla sicurezza dei prodotti; in particolare:

     a) se una normativa specifica disciplina gli obblighi di sicurezza di un prodotto, gli artt. 2, 3 e 4 non si applicano a tale prodotto;

     b) se una normativa specifica disciplina solo taluni requisiti di sicurezza o categoria di rischio di un prodotto, le disposizioni del presente decreto si applicano solo per gli aspetti non disciplinati.

     3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti di cui al D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123.

 

          Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) prodotto: il prodotto nuovo, di seconda mano o rimesso a nuovo destinato al consumatore o suscettibile di essere utilizzato dal consumatore, ceduto a titolo oneroso o a titolo gratuito nell'ambito di un'attività commerciale; tuttavia le disposizioni del presente decreto non si applicano al prodotto di seconda mano ceduto come pezzo d'antiquariato o come prodotto da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il cedente ne informi per iscritto il cessionario;

     b) prodotto sicuro: il prodotto che, in condizioni di uso normale o ragionevolmente prevedibile, compresa la durata, non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi minimi compatibili con l'impiego del prodotto o considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone, in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:

     1) caratteristiche del prodotto, in particolare composizione, imballaggio, modalità di assemblaggio e di manutenzione;

     2) effetto del prodotto su altri prodotti, quando è ragionevolmente prevedibile il loro uso congiunto;

     3) presentazione del prodotto, etichettatura, eventuali istruzioni per l'uso eliminazione nonché qualsiasi altra indicazione o informazione fornita dal produttore;

     4) categorie di consumatori che si trovano in condizioni di maggiore rischio nell'utilizzazione del prodotto, con particolare riguardo ai minorenni;

     c) prodotto pericoloso: il prodotto che non risponde alla definizione di "prodotto sicuro" ai sensi della lettera b); la possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore a quello della normativa vigente o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto "pericoloso";

     d) produttore:

     1) il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità europea e qualsiasi altra persona individuale come tale mediante l'apposizione sul prodotto del nome, del marchio o di altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto;

     2) il rappresentante con sede nella Comunità europea, quando il fabbricante ha sede in un Paese terzo, o in mancanza, l'importatore del prodotto;

     3) gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione, quando la loro attività può incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto;

     e) distributore: l'operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto.

 

          Art. 3. Obblighi del produttore e del distributore.

     1. Il produttore deve immettere sul mercato solo prodotti sicuri.

     2. Il produttore deve fornire al consumatore le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei pericoli derivanti dall'uso normale, o ragionevolmente prevedibile, del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze.

     3. Oltre quanto previsto al comma 2, il produttore deve adottare misure adeguate in relazione alle caratteristiche del prodotto per consentire l'individuazione dei pericoli connessi al suo uso, come la marcatura del prodotto o della partita di prodotti in modo da poterne consentire l'identificazione singolarmente o per lotti, le verifiche mediante campionamento, l'esame dei reclami presentati e l'informazione dei distributori in merito ai risultati dei controlli.

     4. Il produttore, il quale accerta che un prodotto non è sicuro deve prendere tutte le iniziative necessarie per garantire l'immissione e la presenza sul mercato di prodotti sicuri, ivi compreso, ove necessario e con spese a proprio carico, il ritiro del prodotto dal mercato; l'esito dei controlli svolti deve essere comunicato al distributore qualora siano necessari adempimenti da parte di quest'ultimo ai sensi del comma 5.

     5. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare, è tenuto:

     a) a non distribuire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;

     b) a favorire il controllo sulla sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi derivanti dall'uso del prodotto al produttore, alle autorità competenti e collaborando alle azioni intraprese per evitare tali rischi.

     6. Il produttore e il distributore sono tenuti a consentire i controlli, conformemente alle modalità previste e ad assicurare agli incaricati la necessaria assistenza per l'esercizio delle loro funzioni, anche impartendo opportune istruzioni ai propri dipendenti.

 

          Art. 4. Presunzione e valutazione di sicurezza.

     1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie si presume sicuro il prodotto conforme alla normativa vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato.

     2. In assenza della normativa specifica di cui al comma 1, la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono una norma europea o, se esistono, alle specifiche tecniche comunitarie.

     3. In assenza delle norme o specifiche tecniche di cui al comma 2, la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali emanate dagli organismi nazionali di normalizzazione, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato ovvero a metodologie di controllo innovative nonché al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente aspettarsi.

     4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 le autorità competenti adottano le misure necessarie per limitare l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro dal mercato del prodotto, se questo si rivela comunque pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.

 

          Art. 5. Procedure di consultazione e coordinamento.

     1. I Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, delle finanze e dei trasporti, competenti per i controlli di cui all'art. 6, provvedono, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio, alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni attraverso un adeguato supporto informativo in conformità alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle informazioni.

     2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall'art. 6 sono stabiliti in una apposita conferenza di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri di cui al comma 1 da convocare almeno due volte l'anno presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     3. La conferenza di cui al comma 2 tiene conto anche dei dati raccolti ed elaborati nell'ambito del servizio comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.

     4. Alla conferenza di cui al comma 2 possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione nonché le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti operanti a livello nazionale, secondo le modalità definite dalla conferenza medesima.

 

          Art. 6. Controlli.

     1. Le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, secondo le rispettive competenze, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri; l'elenco delle amministrazioni, degli uffici o organi di cui si avvalgono ed i relativi aggiornamenti sono comunicati alla Commissione europea dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su indicazione della amministrazione competente.

     2. Ai fini dell'espletamento dei controlli di cui al comma 1, le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, possono anche avvalersi di laboratori di prova esterni purché accreditati almeno secondo le norme della serie UNI EN 45000.

     3. Le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, provvedono, in misura proporzionale alla gravità del rischio, a:

     a) disporre, anche dopo che un prodotto sia stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;

     b) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;

     c) prelevare campioni di un prodotto o di una linea di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la rispondenza ai criteri di cui all'art. 4, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;

     d) sottoporre l'immissione del prodotto sul mercato a condizioni preventive in modo da renderlo sicuro e disporre l'apposizione sul prodotto di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare;

     e) disporre che le persone che potrebbero essere esposte al rischio derivante da un prodotto siano avvertite tempestivamente ed in una forma adeguata, di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;

     f) vietare, durante il tempo necessario allo svolgimento dei controlli e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni, di fornire, proporre di fornire o esporre un prodotto o un lotto di un prodotto, qualora vi siano indizi precisi e concordanti di un rischio imminente per la salute e l'incolumità pubblica; la durata della sospensione deve essere precisata nel provvedimento;

     g) vietare l'immissione sul mercato di un prodotto o di un lotto di prodotti pericolosi adottando i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza del divieto;

     h) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente decreto, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumità pubblica;

     i) ordinare, a cura del produttore o comunque con spese a suo carico, il ritiro dal mercato e, ove necessario, la distruzione di un prodotto o di un lotto di prodotti, nei casi in cui non sia stato effettuato l'adeguamento richiesto ai sensi del presente articolo, oppure sia accertata la mancanza di conformità alle norme che fissano i criteri di sicurezza indicati all'art. 4, oppure sia accertata, nonostante tale conformità, la pericolosità del prodotto e sussista un grave ed immediato rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori.

     4. Le misure di cui al comma 3 possono riguardare, rispettivamente:

     a) il produttore;

     b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in commercio;

     c) qualsiasi altro detentore del prodotto a fini commerciali, qualora ciò sia necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso.

     5. Il produttore procede all'adeguamento del prodotto, ove richiesto, e agevola le operazioni di ritiro, anche mediante avvisi ovvero comunicazioni ai detentori, ove individuali.

     6. Per armonizzare l'attività di controllo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, con decreto del Ministro dell'interno si provvederà, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, al riordino del centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'espletamento delle attività di normazione, certificazione e controllo dei prodotti in materia di sicurezza dall'incendio.

     7. Il Ministero della sanità, ai fini degli adempimenti comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente decreto, si avvale anche dei propri uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

     8. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale, a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla tutela della salute e dell'incolumità pubblica.

 

          Art. 7. Disposizioni processuali.

     1. Il provvedimento, che limita l'immissione sul mercato di un determinato prodotto o ne dispone il ritiro, deve essere adeguatamente motivato e comunicato agli interessati entro tre giorni dalla data di adozione, con l'indicazione del termine e della autorità cui è possibile ricorrere.

     2. Fatti salvi i casi di grave ed immediato pericolo per la pubblica incolumità, prima dell'adozione delle misure di cui all'art. 6, comma 3, agli interessati deve essere consentito di partecipare alle fasi del procedimento amministrativo ed agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base agli artt. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare alla autorità competente osservazioni scritte e documenti.

     3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito all'emanazione del provvedimento, quando non hanno partecipato al procedimento.

 

          Art. 8. Notificazione e scambio di informazioni.

     1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato notifica alla Commissione europea i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 3, lettere d), e), f), g) e h), fatta salva l'eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica.

     2. La notifica di cui al comma 1 non è necessaria quando il provvedimento adottato riguarda un rischio limitato al territorio nazionale.

     3. I provvedimenti di cui all'art. 6, comma 3, lettere d), e), f), g) e h), adottati senza gli adempimenti di cui all'art. 7, comma 2, nei casi di grave ed immediato pericolo per la pubblica incolumità allo scopo di impedire, limitare o sottoporre a particolari condizioni l'eventuale commercializzazione o l'uso di un prodotto o di un lotto di prodotti, devono essere comunicati immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne informa tempestivamente la Commissione europea.

     4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica tempestivamente alle amministrazioni competenti le informazioni tenendo conto dell'allegato alla direttiva n. 92/59/CEE, del 29 giugno 1992.

     5. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, le amministrazioni che adottano i provvedimenti, devono darne immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; analoga comunicazione deve essere data a cura delle cancellerie delle preture, dei tribunali e delle corti di appello ovvero delle segreterie giudiziarie istituite presso le corti di appello relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a carattere definitivo, emanati dagli organi giudiziari nell'ambito degli interventi di competenza.

     6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica immediatamente all'amministrazione competente le misure stabilite dalla Commissione europea in ordine alla commercializzazione del prodotto ai fini della loro esecuzione da effettuarsi entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione.

     7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica tempestivamente le convocazioni delle riunioni del comitato d'urgenza previsto nell'allegato alla direttiva n. 92/59/CEE, del 29 giugno 1992 alle amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, che trasmettono le eventuali informazioni e provvedono all'eventuale designazione di esperti per la partecipazione al comitato stesso.

 

          Art. 9. Responsabilità del produttore.

     1. Sono fatte salve le disposizioni del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224.

 

          Art. 10. Sanzioni.

     1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi ovvero che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell'art. 6, comma 3, lettere d), f), g) e h), è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

     2. Il produttore o il distributore che omette di fornire agli organi di controllo le informazioni richieste a norma dell'art. 6, comma 3, lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.


[1] Abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 172.