§ 50.2.2b - Legge 27 aprile 1982, n. 186.
Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.2 giurisdizione amministrativa
Data:27/04/1982
Numero:186


Sommario
Art. 1.  Composizione
Art. 2.  Passaggio dalle sezioni consultive alle sezioni giurisdizionali
Art. 3.  Adunanza generale
Art. 4.  Ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa
Art. 5.  Adunanza plenaria
Art. 6.  Composizione dei tribunali amministrativi regionali
Art. 7.  Composizione del consiglio di presidenza
Art. 8.  Ineleggibilità
Art. 9.  Elezione del consiglio di presidenza e proclamazione degli eletti
Art. 10.  Contestazioni e reclami
Art. 11.  Scioglimento del consiglio di presidenza
Art. 12.  Validità delle deliberazioni e convocazioni
Art. 13.  Attribuzioni del consiglio di presidenza
Art. 14.  Qualifiche
Art. 15.  Funzioni dei magistrati amministrativi
Art. 16.  Ammissione alla magistratura amministrativa
Art. 17.  Nomina a primo referendario
Art. 18.  Nomina a consigliere di tribunale amministrativo regionale
Art. 19.  Nomina a consigliere di Stato
Art. 20.  Posti vacanti
Art. 21.  Nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato ed a presidente di tribunale amministrativo regionale
Art. 22.  Nomina del presidente del Consiglio di Stato
Art. 23.  Ruolo dei magistrati amministrativi
Art. 24.  Garanzie
Art. 25.  Trasferimento d'ufficio
Art. 26.  Obbligo di residenza
Art. 27.  Collocamento a riposo per limiti di età
Art. 28.  Incompatibilità di funzioni
Art. 29.  Collocamento fuori ruolo
Art. 30.  Trattamento economico
Art. 31.  Sorveglianza
Art. 32.  Disciplina
Art. 33.  Titolarità dell'azione disciplinare ed istruttoria del procedimento
Art. 34.  Decisione del procedimento disciplinare
Art. 35.  Ruoli organici
Art. 36.  Ruoli e attribuzioni
Art. 37.  Direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e segretari generali dei tribunali amministrativi regionali
Art. 38.  Consiglio di amministrazione
Art. 39.  Commissione di disciplina
Art. 40.  Inquadramento
Art. 41.  Commissione per l'inquadramento
Art. 42.  Criteri di inquadramento
Art. 43.  Criteri di inquadramento dei dirigenti
Art. 44.  Conseguimento della qualifica di primo dirigente
Art. 45.  Modalità di inquadramento
Art. 46.  Passaggio di carriera
Art. 47.  Personale in servizio presso il Consiglio di Stato
Art. 48.  Passaggi di ruolo e concorsi
Art. 49.  Stato giuridico ed economico
Art. 50.  Norme transitorie
Art. 51.  Effetti giuridici ed economici
Art. 52.  Norme transitorie
Art. 53.  Spese di funzionamento
Art. 53 bis.  Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali
Art. 53 ter.  (Ufficio per il processo).
Art. 54.  Effetti economici
Art. 55.  Sottoscrizione e pubblicazione delle sentenze
Art. 56.  Trentino-Alto Adige
Art. 57.  Onere finanziario
Art. 58.  Norma finale


§ 50.2.2b - Legge 27 aprile 1982, n. 186.

Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

(G.U. 29 aprile 1982, n. 117, S.O.)

 

Titolo I

ORDINAMENTO DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

 

Capo I

CONSIGLIO DI STATO

 

     Art. 1. Composizione

     Il Consiglio di Stato è composto dal presidente del Consiglio di Stato, da presidenti di sezione e da consiglieri di Stato, secondo la tabella A allegata alla presente legge.

     Il Consiglio di Stato si divide in sette sezioni con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall'art. 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127 [1].

     Ciascuna sezione consultiva è composta da due presidenti, di cui uno titolare, e da almeno nove consiglieri; ciascuna sezione giurisdizionale è composta da tre presidenti, di cui uno titolare, e da almeno dodici consiglieri [2].

     Per le sezioni consultive del Consiglio di Stato le deliberazioni sono valide se adottate con la presenza di almeno quattro consiglieri [3].

     Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive, determina le rispettive materie di competenza e la composizione, nonchè la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'art. 5, primo comma [4].

 

          Art. 2. Passaggio dalle sezioni consultive alle sezioni giurisdizionali

     Il presidente del Consiglio di Stato, all'inizio di ogni anno, stabilisce la composizione delle sezioni consultive e delle sezioni giurisdizionali sulla base dei criteri fissati dal consiglio di presidenza anche per consentire l'avvicendamento dei magistrati fra le sezioni consultive e le sezioni giurisdizionali, nonchè l'avvicendamento nell'ambito delle sezioni consultive e delle sezioni giurisdizionali.

     I presidenti delle sezioni giurisdizionali determinano, all'inizio di ogni anno, il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, sulla base dei criteri fissati dal consiglio di presidenza.

     Qualora manchi in una sezione consultiva o in una sezione giurisdizionale il numero dei consiglieri necessario per deliberare, il presidente del Consiglio di Stato provvede alla supplenza con consiglieri appartenenti rispettivamente ad altre sezioni consultive o giurisdizionali.

 

          Art. 3. Adunanza generale

     L'adunanza generale del Consiglio di Stato è convocata dal presidente del Consiglio di Stato, che la presiede, ed è composta da tutti i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato.

     Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario generale del Consiglio di Stato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere di Stato meno anziano nella qualifica fra i presenti.

 

          Art. 4. Ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa [5]

     L'ufficio del segretariato generale è composto dal segretario generale nonchè, con competenza per i rispettivi istituti, dal segretario delegato per il Consiglio di Stato e dal segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali

     2. Il segretario generale e i segretari delegati assistono il presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni e svolgono, ciascuno per le proprie competenze, gli altri compiti previsti dalle norme vigenti per il segretario generale del Consiglio di Stato.

     L'incarico di segretario generale è conferito ad un consigliere di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di presidenza.

     Gli incarichi di segretario delegato sono conferiti dal presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di presidenza, rispettivamente ad un consigliere di Stato e ad un consigliere di tribunale amministrativo regionale.

     Gli incarichi, salvo provvedimento motivato di revoca, cessano al compimento di cinque anni dal conferimento e non sono rinnovabili.

     In caso di assenza o di impedimento, i segretari sono sostituiti, con provvedimento del presidente del Consiglio di Stato, da altro magistrato incaricato di esercitarne temporaneamente le funzioni.

     Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

          Art. 5. Adunanza plenaria [6]

     [L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente del Consiglio di Stato ed è composta da dodici magistrati del Consiglio di Stato scelti dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di Presidenza [7].

     Con le medesime modalità sono designati i membri supplenti [8].

     In caso di assenza e di impedimento, il presidente del Consiglio di Stato è sostituito dal presidente di sezione giurisdizionale più anziano nella qualifica; gli altri componenti dell'adunanza plenaria, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dal magistrato più anziano nella qualifica della rispettiva sezione.]

 

Capo II

TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

 

          Art. 6. Composizione dei tribunali amministrativi regionali

     I tribunali amministrativi regionali sono composti da: presidenti di tribunale, consiglieri, primi referendari e referendari, secondo la tabella A allegata alla presente legge.

     Ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale possono essere conferite le funzioni di presidente di sezione secondo quanto previsto al successivo comma quinto.

     I tribunali amministrativi regionali possono essere divisi in più sezioni, ciascuna composta da non meno di cinque magistrati.

     Per l'istituzione di nuove sezioni staccate, in aggiunta a quelle previste dall'art. 1, commi terzo, quarto e quinto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, si provvede mediante legge.

     Nei tribunali divisi in sezioni, il presidente del tribunale presiede la prima sezione; le altre sezioni, ivi comprese quelle staccate, sono presiedute da un consigliere di tribunale amministrativo regionale, al quale le funzioni di presidente di sezione sono conferite, con il suo consenso, dal consiglio di presidenza, tenuto conto anche dell'ordine risultante dal ruolo di anzianità. Tali funzioni cessano con il trasferimento ad altra sede o a domanda. Le sezioni istituite nel tribunale amministrativo regionale del Lazio sono presiedute da presidenti di tribunale amministrativo regionale.

     I tribunali amministrativi regionali e le sezioni pronunciano con l'intervento del presidente e di due componenti.

     Il presidente del tribunale amministrativo regionale, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri di massima stabiliti dal consiglio di presidenza.

     Nei tribunali amministrativi regionali divisi in sezioni, il presidente del tribunale, all'inizio di ogni anno, stabilisce la composizione di ciascuna sezione in base a criteri fissati dal consiglio di presidenza per assicurare l'avvicendamento dei magistrati tra le sezioni stesse.

     Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal consiglio di presidenza.

     In caso di assenza o di impedimento di magistrati, si applica l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214.

     In caso di assenza o di impedimento del presidente del tribunale amministrativo regionale o del presidente della sezione del tribunale amministrativo regionale, ovvero in caso di vacanza temporanea, le funzioni di presidente sono esercitate dal magistrato che ricopre la più elevata qualifica e, in caso di parità, dal più anziano nella qualifica.

 

Capo III

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

 

          Art. 7. Composizione del consiglio di presidenza [9]

     In attesa del generale riordino dell'ordinamento della giustizia amministrativa sulla base della unicità di accesso e di carriera, con esclusione di automatismi collegati all'anzianità di servizio, il consiglio di presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato, ed è composto:

     a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;

     b) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;

     c) da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali;

     d) da quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale;

     e) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera b);

     f) da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera c).

     All'elezione dei componenti di cui alle lettere b) ed e) del comma 1, nonchè di quelli di cui alle lettere c) e f) del medesimo comma, partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.

     I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

     [I membri eletti che nel corso del quadriennio perdono i requisiti di eleggibilità o si dimettono, o cessano per qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi regionali o viceversa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti] [10].

     I componenti di cui al comma 1, lettera d), non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Ad essi si applica il disposto dell'articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117.

     I membri supplenti partecipano alle sedute del consiglio di presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi.

     Il vice presidente, eletto dal consiglio tra i componenti di cui al comma 1, lettera d), sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito.

     In caso di parità prevale il voto del presidente.

 

          Art. 8. Ineleggibilità

     Non sono eleggibili al consiglio di presidenza i magistrati che, al momento dalla indizione delle elezioni, non esercitino funzioni istituzionali.

     Non possono essere eletti componenti del consiglio di presidenza, e sono altresì esclusi dal voto, i magistrati ai quali sia stata inflitta, a seguito di giudizio disciplinare, una sanzione più grave dell'ammonimento.

     Sono tuttavia eleggibili, ed hanno altresì diritto al voto, i magistrati sottoposti a censura, quando dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno tre anni e non sia intervenuta altra sanzione disciplinare.

 

          Art. 9. Elezione del consiglio di presidenza e proclamazione degli eletti

     Per l'elezione dei componenti elettivi del consiglio di presidenza è istituito presso il Consiglio di Stato l'ufficio elettorale nominato dal presidente del Consiglio di Stato e composto da un presidente di sezione del Consiglio stesso o da un presidente di tribunale amministrativo regionale, che lo presiede, nonchè dai due consiglieri più anziani nella qualifica in servizio presso il Consiglio di Stato.

     Le elezioni hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente consiglio e sono indette con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

     Ciascun elettore può votare per un solo componente titolare e per un solo componente supplente; i voti eventualmente espressi oltre tale numero sono nulli. Ai componenti elettivi si applica il comma 2-bis dell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117. In caso di dimissioni o di cessazione di uno o più membri elettivi dall'incarico per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi [11].

     Le schede - distinte per ciascun gruppo elettorale - devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale, e devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

     Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti i magistrati che nell'ambito di ciascun gruppo elettorale hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto il più anziano di età.

 

          Art. 10. Contestazioni e reclami

     L'ufficio elettorale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonchè su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali.

     I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali vanno indirizzati al consiglio di presidenza e debbono pervenire alla segreteria di quest'ultimo entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

     Il consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.

 

          Art. 11. Scioglimento del consiglio di presidenza

     Il consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

     Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento.

 

          Art. 12. Validità delle deliberazioni e convocazioni

     Per la validità delle deliberazioni del consiglio di presidenza è necessaria la presenza di almeno nove componenti.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza e a voto palese; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

     Il consiglio delibera a scrutinio segreto sui provvedimenti riguardanti persone e lo stato giuridico dei magistrati. Delibera altresì a scrutinio segreto su richiesta di almeno quattro componenti presenti.

     Il consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente, anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

 

          Art. 13. Attribuzioni del consiglio di presidenza

     Il consiglio di presidenza:

     1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

     2) disciplina con regolamento interno il funzionamento del consiglio;

     3) formula proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali amministrativi regionali;

     4) predispone elementi per la redazione della relazione del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo art. 31;

     5) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato;

     6) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali divisi in sezioni.

     6 bis) determina i criteri e le modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati. [12]

     Esso inoltre delibera:

     1) sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;

     2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati;

     3) sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni, in modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi;

     4) sulle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali amministrativi regionali e sulla eventuale divisione in sezioni dei tribunali stessi;

     5) sulla dispensa, in casi eccezionali e per motivate ragioni, dalla osservanza dell'obbligo di cui al successivo art. 26, sempre che la assegnazione di sede non sia avvenuta a domanda;

     6) sulle piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, sentito il consiglio di amministrazione;

     7) sui criteri per la formazione delle commissioni speciali;

     8) sul collocamento fuori ruolo;

     9) su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

     I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei magistrati sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I provvedimenti di cui ai numeri 3), 5) e 7) sono adottati con decreto del presidente del Consiglio di Stato; quelli di cui ai numeri 6) e 8) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; quelli di cui al n. 4), nonchè quelli di cui all'art. 20, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

     Ai magistrati di cui alla presente legge si applica l'art. 5 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054. Il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale è richiesto dal consiglio di presidenza.

     Il consiglio di presidenza può disporre ispezioni sui servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.

 

Capo I

DISTINZIONE PER FUNZIONI E QUALIFICHE

 

          Art. 14. Qualifiche

     I magistrati di cui alla presente legge si distinguono in:

     1) presidente del Consiglio di Stato;

     2) presidenti di sezione del Consiglio di Stato; presidenti di tribunale amministrativo regionale;

     3) consiglieri di Stato;

     4) consiglieri di tribunale amministrativo regionale, primi referendari e referendari.

 

          Art. 15. Funzioni dei magistrati amministrativi

     Sono magistrati con funzioni direttive quelli di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo precedente.

     I magistrati di cui al n. 2) dell'articolo precedente esercitano le loro funzioni presso il Consiglio di Stato o presso i tribunali amministrativi regionali.

     I magistrati di cui al n. 3) dell'articolo precedente esercitano funzioni giurisdizionali o consultive presso il Consiglio di Stato.

     I magistrati di cui al n. 4) dell'articolo precedente esercitano funzioni giurisdizionali presso i tribunali amministrativi regionali.

     I consiglieri di tribunale amministrativo regionale esercitano, altresì, le funzioni di presidente delle sezioni staccate e di quelle previste dall'art. 6, secondo e quinto comma, della presente legge.

 

Capo II

AMMISSIONE IN SERVIZIO, PROGRESSIONE E RUOLI ORGANICI

 

          Art. 16. Ammissione alla magistratura amministrativa

     I posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi sono conferiti in base a pubblico concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare gli appartenenti alle categorie indicate nel primo comma dell'art. 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età.

     Il concorso è disciplinato dall'art. 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214.

     La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di presidenza, ed è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o qualifica equiparata, che la presiede, da un consigliere di Stato, da un consigliere di tribunale amministrativo regionale e da due professori universitari ordinari di materie giuridiche.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dirigente del ruolo del personale di segreteria in servizio presso il Consiglio di Stato.

 

          Art. 17. Nomina a primo referendario

     Le qualifiche di consigliere di tribunale amministrativo regionale, di primo referendario e di referendario sono rese cumulative in un'unica dotazione organica.

     I referendari, al compimento di quattro anni di anzianità nella qualifica, conseguono la nomina a primo referendario, previo giudizio di non demerito espresso dal consiglio di presidenza e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità.

     Alla nomina si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

     La nomina produce effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianità prescritta.

 

          Art. 18. Nomina a consigliere di tribunale amministrativo regionale

     I primi referendari, al compimento di quattro anni di anzianità nella qualifica, conseguono la nomina a consigliere di tribunale amministrativo regionale.

     La nomina ha luogo previo giudizio di non demerito espresso dal consiglio di presidenza, e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità.

     Alla nomina si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

     La nomina produce effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianità prescritta.

 

          Art. 19. Nomina a consigliere di Stato

     I posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato sono conferiti:

     1) in ragione della metà, ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale che ne facciano domanda e che abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. La nomina ha luogo previo giudizio favorevole espresso dal consiglio di presidenza a maggioranza dei suoi componenti, fermo restando il disposto di cui all'art. 12, primo comma, su proposta di una commissione formata dai componenti di cui al n. 2) dell'art. 7 e, tra i componenti di cui al n. 4) dello stesso articolo, da quello avente qualifica più elevata o, a parità di qualifica, maggiore anzianità, in base alla valutazione dell'attività giurisdizionale svolta e dei titoli, anche di carattere scientifico, presentati nonchè dell'anzianità di servizio. I magistrati dichiarati idonei sono nominati consiglieri di Stato, conservando, agli effetti del quarto comma dell'art. 21, l'anzianità maturata nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale;

     2) in ragione di un quarto, a professori universitari ordinari di materie giuridiche o ad avvocati che abbiano almeno quindici anni di esercizio professionale e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, o a dirigenti generali od equiparati dei Ministeri, degli organi costituzionali e delle altre amministrazioni pubbliche nonchè a magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Corte d'appello o equiparata. La nomina ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del consiglio di presidenza espresso come al precedente n. 1), contenente valutazioni di piena idoneità all'esercizio delle funzioni di consigliere di Stato sulla base dell'attività e degli studi giuridico-amministrativi compiuti e delle doti attitudinali e di carattere;

     3) in ragione di un quarto, mediante concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici, al quale possono partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianità, i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità, i magistrati della Corte dei conti, nonchè gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità, i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonchè i funzionari delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici, con qualifica dirigenziale, appartenenti a carriere per l'accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza. Il concorso è indetto dal presidente del Consiglio di Stato nei primi quattro mesi dell'anno. I vincitori del concorso conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso stesso. Con regolamento approvato dal Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di presidenza, saranno stabilite le norme di attuazione e le modalità di svolgimento del concorso. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, si continuano ad applicare gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento 21 aprile 1942, n. 444 [13].

 

          Art. 20. Posti vacanti

     I posti vacanti, che non siano coperti mediante le quote previste dall'art. 19, possono essere portati in aumento alle altre categorie, previa proposta del consiglio di presidenza, salvo riassorbimento negli anni successivi.

 

          Art. 21. Nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato ed a presidente di tribunale amministrativo regionale

     I consiglieri di Stato e i consiglieri di tribunale amministrativo regionale, al compimento di otto anni di anzianità nelle rispettive qualifiche, conseguono la nomina alle qualifiche di cui al n. 2) del precedente art. 14, nei limiti dei posti disponibili, previo giudizio di idoneità espresso dal consiglio di presidenza sulla base di criteri predeterminati che tengano conto in ogni caso dell'attitudine all'ufficio direttivo e dell'anzianità di servizio.

     Sul conferimento delle funzioni e sull'assegnazione degli uffici di cui al comma precedente provvede il consiglio di presidenza con il consenso degli interessati. Per i posti rimasti scoperti si provvede d'ufficio.

     Limitatamente ai posti di presidente di sezione del Consiglio di Stato la nomina è riservata a coloro che hanno prestato servizio per almeno due anni presso il Consiglio di Stato.

     Limitatamente al conferimento della qualifica di presidente di tribunale amministrativo regionale viene computata l'anzianità maturata nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.

     La nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato e quella a presidente di tribunale amministrativo regionale comportano l'obbligo, per il nominato, di permanere nella sede di assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di trasferimento d'ufficio disposto in applicazione delle norme in materia. Per lo stesso periodo non è consentito il collocamento fuori ruolo del magistrato. La nomina può non essere disposta nei confronti di magistrati il cui periodo di permanenza in servizio, fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, sia inferiore a tre anni dalla data di conferimento dell'incarico. [14]

     I consiglieri di Stato e i consiglieri di tribunale amministrativo regionale, al compimento dell'anzianità di otto anni nella qualifica, conseguono il trattamento economico inerente alla qualifica di magistrato di cassazione con funzioni direttive superiori.

     Nei confronti dei consiglieri di Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, resta fermo, ai fini della nomina alle qualifiche direttive, l'ordine di collocamento in ruolo esistente, anche in applicazione dell'art. 50, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, alla data medesima. I consiglieri di Stato, che non siano in possesso dell'anzianità prescritta dal primo comma, sono valutati, indipendentemente dall'anzianità predetta, prima dei consiglieri che li seguono nel ruolo.

     I magistrati del Consiglio di Stato e i magistrati dei tribunali amministrativi regionali possono rinunciare al turno di conferimento delle funzioni direttive previste dal secondo comma del presente articolo; il conferimento delle funzioni può essere disposto nei turni successivi, fermo il limite dei posti disponibili, con il consenso degli interessati e con collocamento in ruolo nella stessa posizione che avrebbero occupato in mancanza di rinuncia.

 

          Art. 22. Nomina del presidente del Consiglio di Stato

     Il presidente del Consiglio di Stato è nominato tra i magistrati che abbiano effettivamente esercitato per almeno cinque anni funzioni direttive, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del consiglio di presidenza.

     In caso di vacanza del posto le funzioni del presidente del Consiglio di Stato sono esercitate dal presidente di sezione del Consiglio di Stato più anziano nella qualifica.

     La nomina del presidente del Consiglio di Stato ha luogo entro e non oltre trenta giorni dalla vacanza del posto.

 

          Art. 23. Ruolo dei magistrati amministrativi

     La tabella A allegata alla presente legge sostituisce la tabella organica del personale di magistratura del Consiglio di Stato, allegata alla legge 21 dicembre 1950, n. 1018, e modificata dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonchè quella di cui all'art. 12, lettera c), della suddetta legge n. 1034.

     Nel ruolo del personale di magistratura sono collocati, secondo l'ordine seguente:

     1) nella qualifica di presidente del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di Stato;

     2) nelle qualifiche di presidente di sezione del Consiglio di Stato ed equiparate, i magistrati del Consiglio di Stato con qualifica di presidente di sezione;

     3) nella qualifica di consigliere di Stato, anche in soprannumero, i consiglieri, i primi referendari e i referendari del Consiglio di Stato. I predetti primi referendari e referendari sono nominati consiglieri di Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge;

     4) nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, i consiglieri di tribunale amministrativo regionale;

     5) nelle qualifiche di primo referendario e di referendario, i primi referendari e i referendari dei tribunali amministrativi regionali.

     I collocamenti in ruolo di cui al comma precedente sono effettuati sulla base dell'ordine di iscrizione nei ruoli di provenienza e col riconoscimento delle anzianità di carriera e di qualifica acquisite.

     Ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già conseguito la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale continua ad applicarsi la disposizione di cui all'art. 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

     Salvo quanto previsto nel quarto comma del precedente art. 21 i primi referendari e i referendari dei tribunali amministrativi regionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano all'atto della nomina a consigliere di Stato l'anzianità acquisita nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, nel limite di cinque anni, fatta salva la valutazione degli effetti economici, e prendono posto nel ruolo secondo la predetta anzianità.

     Ai primi referendari, ai referendari del Consiglio di Stato ed ai consiglieri di Stato in possesso di tale qualifica alla data dell'entrata in vigore della presente legge, che sarebbero superati nel ruolo dai primi referendari e dai referendari dei tribunali amministrativi regionali per effetto dell'abbreviazione del periodo di anzianità prevista dagli articoli 17, 18 e 50 della presente legge, è riconosciuta l'anticipazione della data della nomina, ai soli effetti giuridici, sufficiente e necessaria ad evitare il predetto superamento. In nessun caso, però, i referendari e i primi referendari del Consiglio di Stato, nominati consiglieri ai sensi del secondo comma, n. 3), del presente articolo, possono conseguire la nomina alle qualifiche direttive se non abbiano effettivamente svolto funzioni di istituto per almeno otto anni complessivi. Tale anticipazione della nomina non comporta il superamento in ruolo dei consiglieri di tribunale amministrativo regionale in possesso di tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Per i consiglieri di tribunale amministrativo regionale pervenuti a tale qualifica a norma dell'art. 16, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la retrodatazione della nomina prevista dall'art. 51, primo comma, della presente legge non comporta anteposizione in ruolo rispetto ai consiglieri di Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge godevano di una maggiore anzianità nella qualifica. A tal fine la data della nomina di questi ultimi è anticipata, ai soli effetti giuridici, nella misura necessaria e sufficiente ad evitare che i predetti consiglieri di tribunale amministrativo regionale li superino nel ruolo.

 

Capo III

GARANZIE, INCOMPATIBILITA', TRATTAMENTO ECONOMICO

 

          Art. 24. Garanzie

     I magistrati amministrativi non possono essere dispensati o sospesi dal servizio nè destinati ad altra sede o funzione se non a seguito di deliberazione del consiglio di presidenza, adottata o con il loro consenso o per i motivi stabiliti dalla legge.

 

          Art. 25. Trasferimento d'ufficio

     I trasferimenti d'ufficio possono essere disposti esclusivamente nelle ipotesi e con i criteri stabiliti dalla legge.

     Qualora un tribunale amministrativo regionale non possa funzionare per mancanza del numero di magistrati necessari a formare il collegio giudicante, il consiglio di presidenza provvede mediante invio in missione, con il loro consenso, di magistrati che prestano servizio presso altro tribunale. In difetto si provvede d'ufficio nell'ambito dei tribunali più vicini, seguendo il criterio della minore anzianità nella qualifica.

     I magistrati di cui al precedente comma continuano a prestare servizio presso il tribunale di provenienza ed hanno diritto per tutta la durata dell'incarico alla indennità di missione intera.

 

          Art. 26. Obbligo di residenza

     I magistrati amministrativi hanno l'obbligo di risiedere stabilmente in un comune della regione ove ha sede l'ufficio presso il quale esercitano le loro funzioni.

 

          Art. 27. Collocamento a riposo per limiti di età

     Si applicano ai magistrati amministrativi le disposizioni previste per i magistrati ordinari in materia di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

 

          Art. 28. Incompatibilità di funzioni

     Ai magistrati amministrativi si applicano, anche per quanto riguarda l'esercizio di compiti diversi da quelli istituzionali e l'accettazione di incarichi di qualsiasi specie, le cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste per i magistrati ordinari.

     E' abrogato l'art. 6 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.

 

          Art. 29. Collocamento fuori ruolo

     Il collocamento fuori ruolo può essere disposto soltanto per i magistrati che abbiano svolto funzioni di istituto per almeno quattro anni.

     Fermo restando il disposto di cui al quinto comma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, la permanenza fuori ruolo non può avere durata superiore a tre anni consecutivi e non è consentito, dopo il triennio, un nuovo collocamento fuori ruolo se non dopo due anni di effettivo esercizio delle funzioni di istituto.

     E' consentito il collocamento fuori ruolo solo per lo svolgimento di funzioni giuridico-amministrative presso le amministrazioni dello Stato, ovvero enti od organismi internazionali ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114.

     In nessun caso è consentito il collocamento fuori ruolo di magistrati oltre le 20 unità.

 

          Art. 30. Trattamento economico

     Si applicano ai magistrati amministrativi le norme di legge previste per i magistrati ordinari in materia di trattamento economico onnicomprensivo, di prima sistemazione e di trasferimento, nonchè di indennità di missione.

 

Capo IV

SORVEGLIANZA E DISCIPLINA

 

          Art. 31. Sorveglianza

     Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati e riferisce annualmente al Parlamento con una relazione sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi conferiti a norma del terzo comma del precedente art. 29.

     Il presidente del Consiglio di Stato esercita la vigilanza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati.

     I magistrati con funzioni direttive esercitano la vigilanza sugli uffici cui sono preposti e sui magistrati che ne fanno parte.

 

          Art. 32. Disciplina

     Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano ai magistrati le norme previste per i magistrati ordinari in materia di sanzioni disciplinari e del relativo procedimento.

 

          Art. 33. Titolarità dell'azione disciplinare ed istruttoria del procedimento

     Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente del Consiglio di Stato.

     Il consiglio di presidenza, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di apertura di procedimento disciplinare, affida ad una commissione, composta da tre dei suoi componenti, l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro 30 giorni.

     Sulla base delle risultanze emerse, il consiglio di presidenza provvede a contestare i fatti al magistrato con invito a presentare entro 30 giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica la commissione prevista dal secondo comma di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro 90 giorni con deposito dei relativi atti presso la segreteria del consiglio di presidenza. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'interessato.

 

          Art. 34. Decisione del procedimento disciplinare

     Il presidente del Consiglio di Stato, trascorso comunque il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, fissa la data della discussione dinanzi al consiglio di presidenza con decreto da notificarsi almeno quaranta giorni prima all'interessato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.

     Nella seduta fissata per la trattazione, il componente della commissione di cui al secondo comma dell'articolo precedente, più anziano nella qualifica, svolge la relazione. Il magistrato inquisito ha per ultimo la parola ed ha facoltà di farsi assistere da altro magistrato [15].

 

Capo I

ORDINAMENTO

 

          Art. 35. Ruoli organici

     Per le esigenze di funzionamento del Consiglio di Stato, del consiglio di amministrazione di cui al successivo art. 38, della segreteria del consiglio di presidenza di cui al precedente art. 7 e dei tribunali amministrativi regionali, i ruoli organici del personale dirigente, direttivo, di concetto, esecutivo, di dattilografia, ausiliario e ausiliario tecnico sono stabiliti dalle tabelle B, C, D, E, F e G, allegate alla presente legge, in sostituzione di quelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 1971, e successive modificazioni, nonchè al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     Le assegnazioni ed i trasferimenti di sede sono disposti dal presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di presidenza.

 

          Art. 36. Ruoli e attribuzioni

     Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge i ruoli e le attribuzioni del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali restano stabiliti dalla legge 10 aprile 1964, n. 193, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni.

     Il presidente del Consiglio di Stato ed i presidenti dei tribunali amministrativi regionali provvedono, sentiti i rispettivi segretari generali, ad assegnare il personale ai vari servizi e ad impartire le istruzioni necessarie al loro funzionamento.

     Possono, inoltre, con proprio decreto, affidare ad impiegati del ruolo esecutivo il compito di notificare nelle forme di rito gli avvisi di segreteria. Tale incarico non dà titolo ad attribuzione di speciali compensi salvo rimborso spese.

 

          Art. 37. Direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e segretari generali dei tribunali amministrativi regionali

     Il direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e i segretari generali dei tribunali amministrativi regionali dirigono i servizi di segreteria, rispettivamente, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Essi promuovono i provvedimenti che reputano opportuni al buon andamento dei rispettivi uffici.

     Per ricoprire l'incarico di direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e di segretario generale dei tribunali amministrativi regionali con sezione staccata possono essere chiamati solo funzionari dirigenti in possesso della qualifica di dirigente superiore.

     In caso di assenza o impedimento dell'impiegato con qualifica di dirigente, o in caso di vacanza temporanea del posto, le funzioni di segretario generale dei tribunali amministrativi regionali sono esercitate dall'impiegato presente nell'ufficio che ricopre la più elevata qualifica e, in caso di parità, che abbia maggiore anzianità nella qualifica stessa.

     Al direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato sono inoltre affidate le funzioni di capo del personale previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

 

          Art. 38. Consiglio di amministrazione

     Il consiglio di amministrazione per il personale, di cui al presente titolo, è presieduto da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da un presidente di tribunale amministrativo regionale ed è composto dal segretario generale del Consiglio di Stato, da tre consiglieri di Stato, da tre consiglieri di tribunale amministrativo regionale designati dal consiglio di presidenza, dal direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e da quattro rappresentanti eletti dal personale con le modalità previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni.

     Il consiglio di amministrazione è nominato ogni due anni con decreto del presidente del Consiglio di Stato.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del ruolo direttivo con profilo professionale non inferiore a direttore di segreteria, in servizio presso il Consiglio di Stato.

     Agli uffici di segreteria del consiglio di presidenza e del consiglio di amministrazione è addetto il personale di cui alle annesse tabelle, nei limiti ivi stabiliti.

 

          Art. 39. Commissione di disciplina

     La commissione di disciplina è costituita all'inizio di ogni biennio con decreto del presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di amministrazione.

     La commissione è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da un presidente di tribunale amministrativo regionale, che la presiede, da un consigliere di Stato, da un consigliere di tribunale amministrativo regionale e da due primi dirigenti del ruolo del personale di segreteria di cui uno in servizio presso i tribunali amministrativi regionali.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del ruolo direttivo con profilo professionale non inferiore a direttore di segreteria.

 

Capo II

INQUADRAMENTO IN RUOLO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA

 

          Art. 40. Inquadramento

     Il personale appartenente ai ruoli del Consiglio di Stato ed il personale in servizio presso il Consiglio di Stato alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nei ruoli organici previsti dall'art. 35.

     I dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino servizio, a qualsiasi titolo, da almeno sei mesi presso i tribunali amministrativi regionali possono chiedere di essere inquadrati nei ruoli previsti dall'art. 35.

     Il personale in servizio da almeno quattro anni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, addetto alla trattazione di affari relativi al funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, può chiedere, con le modalità stabilite dal presente articolo, di essere inquadrato nei ruoli organici previsti dall'art. 35. Si applicano al personale così inquadrato le disposizioni di cui al titolo III, capo II, e al titolo IV, capo II, della presente legge.

     Per gli inquadramenti di cui ai commi precedenti si applicano i criteri previsti dal successivo art. 42.

     La domanda di inquadramento deve essere presentata, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al presidente del tribunale, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, corredate di una relazione sull'attività svolta dal richiedente, dello stato di servizio rilasciato dall'amministrazione di provenienza e di ogni altro documento utile ai fini dell'inquadramento.

 

          Art. 41. Commissione per l'inquadramento

     All'inquadramento di cui all'articolo precedente provvede una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente del Consiglio di Stato.

     La commissione è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da un presidente di tribunale amministrativo regionale, che la presiede, da due consiglieri di Stato, da due consiglieri di tribunale amministrativo regionale e da due impiegati in servizio presso il Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con profilo professionale non inferiore a direttore di segreteria o equiparato.

 

          Art. 42. Criteri di inquadramento

     La commissione, acquisiti i fascicoli dei dipendenti, unitamente alle domande ed alle relazioni indicate dall'art. 40, compie le operazioni di inquadramento in base ai seguenti criteri:

     1) determina la qualifica funzionale e il ruolo di inquadramento, tenendo conto della corrispondente posizione formale acquisita da ciascun dipendente nell'amministrazione di provenienza;

     2) determina l'anzianità complessiva di ciascun dipendente, computando il servizio svolto presso il tribunale, quello reso presso l'amministrazione di provenienza e quello reso presso altri enti ed uffici nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego valutando:

     a) per intero, l'anzianità maturata in qualifiche corrispondenti alla qualifica funzionale di inquadramento;

     b) per metà, e per non più di quattro anni, quella maturata in qualifiche corrispondenti alla qualifica funzionale immediatamente inferiore;

     3) stabilisce la posizione che lo stesso dipendente avrebbe conseguito con la predetta anzianità in relazione ai tempi ordinari di permanenza nei vari profili professionali nello stesso ruolo, previsti dalle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato;

     4) computa, agli effetti del calcolo, l'anzianità ad anni e le frazioni superiori a sei mesi come anno intero;

     5) attribuisce tre aumenti periodici non riassorbibili.

     Il personale non di ruolo è collocato nel profilo professionale iniziale del ruolo corrispondente alla posizione acquisita nell'amministrazione di provenienza, conservando a tutti gli effetti l'anzianità in essa maturata.

     L'inquadramento disciplinato nel presente articolo è disposto, ove occorra, anche in soprannumero nei profili professionali dei ruoli previsti nelle tabelle allegate alla presente legge.

     I posti in soprannumero previsti dal presente articolo sono riassorbiti con le prime corrispondenti vacanze successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 43. Criteri di inquadramento dei dirigenti

     Il personale che abbia conseguito la nomina a dirigente presso una amministrazione dello Stato, compresa quella di segretario comunale generale di prima o di seconda classe, è inquadrato nel ruolo del personale dirigente, di cui alla tabella B allegata alla presente legge.

     Il personale appartenente ai ruoli ad esaurimento, di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, viene inquadrato nella qualifica di primo dirigente, nei limiti dei posti disponibili dopo l'applicazione del comma precedente.

 

          Art. 44. Conseguimento della qualifica di primo dirigente

     Il personale che al momento dell'entrata in vigore della presente legge svolge le funzioni di segretario generale del tribunale amministrativo regionale o di direttore di segreteria di sezione di tribunale amministrativo regionale o di incaricato della direzione dell'ufficio che tratta gli affari relativi al funzionamento dei tribunali amministrativi regionali può chiedere, con le modalità indicate nell'art. 40, di essere inquadrato anche in soprannumero nel profilo professionale di direttore capo aggiunto di segreteria all'ultima classe di stipendio e continua a svolgere le funzioni di cui è incaricato.

     Il personale inquadrato a norma del precedente comma può, inoltre, conseguire la qualifica di primo dirigente mediante superamento di apposito concorso per titoli, integrato da esame-colloquio, al quale potranno partecipare i dipendenti che abbiano complessivamente almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo direttivo, ivi compreso il servizio prestato presso gli uffici di cui al primo e al settimo comma del presente articolo, il quale va valutato ad ogni effetto di legge come proprio di detto ruolo.

     Ai fini del raggiungimento di detta anzianità si valuta per intero il servizio prestato nel ruolo direttivo e per metà quello prestato nel ruolo di concetto.

     Le materie sulle quali verterà l'esame-colloquio saranno indicate nei relativi bandi di concorso.

     Il primo concorso sarà bandito entro il termine massimo di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     La commissione giudicatrice è nominata con le modalità di cui all'art. 41.

     I benefici previsti dal presente articolo si applicano anche al personale in servizio presso il Consiglio di Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge dirige il servizio di segreteria di ciascuna sezione o di ufficio equiparato del Consiglio di Stato oppure riveste il profilo professionale di direttore di segreteria con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica.

     Il conseguimento della qualifica di primo dirigente disciplinato nel presente articolo può aver luogo sino alla concorrenza della dotazione organica stabilita nella tabella B.

     Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti in organico che rimarranno scoperti nella carriera dirigenziale a seguito dell'applicazione delle norme di cui ai commi secondo e settimo del presente articolo, si applica la disciplina prevista dalla legge 30 settembre 1978, n. 583.

 

          Art. 45. Modalità di inquadramento

     L'inquadramento è disposto sulla base degli atti trasmessi dalla commissione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed ha effetto economico dalla data di entrata in vigore della presente legge ed effetto giuridico dal 1° gennaio 1978.

     Il personale è iscritto nel ruolo secondo la qualifica funzionale attribuita in sede di inquadramento. Nell'ambito della stessa qualifica funzionale, l'iscrizione è effettuata secondo l'ordine di anzianità riconosciuto in sede di inquadramento. In caso di parità prevale il criterio della maggiore anzianità di età.

     I dipendenti inquadrati ai sensi delle norme precedenti sono dispensati dal sostenere il periodo di prova.

 

          Art. 46. Passaggio di carriera

     Nella prima applicazione della presente legge il personale di ruolo appartenente ad amministrazioni dello Stato, esclusi i dirigenti, può chiedere, con le modalità previste dall'art. 40, di essere inquadrato nella qualifica funzionale del profilo professionale corrispondente alle mansioni esercitate qualora tale qualifica sia superiore a quella spettantegli ai sensi del primo comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, se:

     1) sia in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso a tale qualifica ovvero sia in possesso del requisito stabilito dall'art. 16, secondo comma, o dall'art. 21 o dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

     2) abbia lodevolmente esercitato presso il Consiglio di Stato ovvero presso i tribunali amministrativi regionali, o presso l'ufficio che tratta gli affari relativi al funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, per almeno un anno, mansioni proprie della qualifica superiore.

     Lo stesso inquadramento può essere richiesto, previo superamento di apposito esame-colloquio, dal personale che sia in possesso di uno soltanto dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2).

     L'esame è sostenuto presso la commissione di cui all'art. 41. Per i programmi di esame si applicano le norme in vigore per il personale del Consiglio di Stato.

     Il personale proveniente dagli enti locali può chiedere l'inquadramento nella qualifica superiore come previsto nel primo e nel secondo comma del presente articolo, qualora non abbia già usufruito di analogo beneficio presso l'ente di provenienza.

     L'inquadramento disciplinato nel presente articolo è disposto con i criteri stabiliti dal terzo e quarto comma dell'art. 42 della presente legge.

     Il personale di cui al presente articolo prende posto nelle rispettive qualifiche dopo il personale di ruolo inquadrato ai sensi dei precedenti articoli e senza pregiudizio di esso.

 

          Art. 47. Personale in servizio presso il Consiglio di Stato

     Al personale in servizio presso il Consiglio di Stato alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le norme degli articoli 42 e seguenti. La domanda deve essere presentata nel termine previsto dall'art. 40, ultimo comma, al presidente del Consiglio di Stato, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri corredata di una relazione sull'attività svolta dal richiedente, dello stato di servizio e di ogni altro documento utile.

     Il personale inquadrato ai sensi del primo comma dell'art. 40 non può essere assegnato in servizio ai tribunali amministrativi regionali se non in base a domanda.

     I funzionari dirigenti del Consiglio di Stato sono inquadrati ad ogni effetto dalla data del conseguimento della qualifica.

 

          Art. 48. Passaggi di ruolo e concorsi

     Effettuati gli inquadramenti ed i passaggi di ruolo previsti dagli articoli 40, 43, 44 e 46, si provvede alla copertura dei posti rimasti scoperti mediante personale appartenente ai ruoli speciali degli impiegati ed operai dello Stato, previsti dall'art. 24-quinquies della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

     Successivamente all'applicazione di quanto disposto dal comma precedente, la Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio di Stato, provvede a bandire pubblici concorsi per esami al profilo professionale iniziale di ciascun ruolo per il numero di posti rimasti disponibili nello stesso profilo professionale.

 

          Art. 49. Stato giuridico ed economico

     Per lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di cui al presente titolo, si applicano, per quanto non diversamente disposto, le norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

 

Capo I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AL PERSONALE DI MAGISTRATURA

 

          Art. 50. Norme transitorie

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i consigli di presidenza del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, rispettivamente previsti dall'art. 35 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, e dall'art. 49 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

     Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del Consiglio di Stato indìce la prima elezione del consiglio di presidenza di cui al precedente art. 7. I reclami relativi alla predetta operazione elettorale sono decisi in via definitiva dall'ufficio elettorale.

     Entro 90 giorni dal suo insediamento il consiglio di presidenza provvede ad adeguare alle disposizioni della presente legge la composizione delle sezioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

     Nulla è innovato per quanto concerne la composizione organica, secondo le vigenti disposizioni, del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana.

     I consiglieri di Stato che, non avendo conseguito la nomina a presidente di sezione o qualifiche equiparate, cessano dal presiedere un tribunale amministrativo regionale sono destinati al Consiglio di Stato, anche in soprannumero rispetto ai posti indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

     I presidenti di sezione del Consiglio di Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano o hanno esercitato le funzioni di presidente presso un tribunale amministrativo regionale, possono, conservando la posizione di stato, essere destinati o mantenuti, con il loro consenso, nella funzione stessa. Alla cessazione da tale funzione sono destinati al Consiglio di Stato con l'applicazione della disposizione di cui al comma precedente.

     Fermo restando l'ordine di ruolo risultante dal precedente art. 23, nella prima attuazione della presente legge e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, le anzianità stabilite negli articoli 17, 18 e 19, n. 1), limitatamente ai posti di organico effettivamente vacanti, sono ridotte alla metà.

     I consiglieri di tribunali amministrativi regionali, trasferiti nel ruolo dei consiglieri di Stato ai sensi dell'art. 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, possono, a domanda, da presentarsi nel termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riassumere la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.

     I predetti magistrati vanno ad occupare la posizione di ruolo che avrebbero avuto nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, se non fossero stati trasferiti nel ruolo dei consiglieri di Stato.

     I posti di consiglieri di Stato, conseguentemente resisi vacanti, sono riservati ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale.

 

          Art. 51. Effetti giuridici ed economici

     Per coloro che hanno già maturato le anzianità previste dagli articoli 17, 18 e 21, le relative nomine sono conferite, agli effetti giuridici, al compimento di dette anzianità e, agli effetti economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Le nomine agli uffici direttivi superiori conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono retrodatate, ai soli effetti giuridici, al compimento della anzianità prevista dal precedente art. 21. Resta comunque ferma, ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo di anzianità alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Ai fini dell'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, l'attribuzione del trattamento inerente alla qualifica di magistrato di cassazione con funzioni direttive equivale al pieno possesso di tale qualifica.

 

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AL PERSONALE DI SEGRETERIA

 

          Art. 52. Norme transitorie

     Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sono estese al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi regionali le disposizioni relative alla assunzione temporanea di personale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, da destinare esclusivamente a mansioni di dattilografia.

     All'assunzione provvedono, nei limiti dei posti vacanti presso il Consiglio di Stato ed i singoli tribunali amministrativi regionali, i rispettivi presidenti.

     Il personale in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, che non abbia presentato la domanda di inquadramento prevista dal precedente art. 40, è gradualmente restituito alla amministrazione o ente di provenienza in relazione alle esigenze di servizio e, comunque, non oltre il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Nei confronti del personale che gode di un trattamento economico superiore rispetto a quello risultante dopo l'inquadramento, si applica il disposto di cui all'art. 12, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni.

     Le norme e i benefici della presente legge si applicano anche agli impiegati di cui ai precedenti articoli 35 e seguenti in servizio alla data del 1° gennaio 1980 e collocati a riposo anteriormente alla entrata in vigore della legge medesima.

     Gli impiegati inquadrati ai sensi dei precedenti articoli nella carriera direttiva e dirigenziale possono chiedere il riscatto degli anni di studio universitario.

     Ai soli fini dell'applicazione del disposto di cui al precedente art. 44, l'effettivo svolgimento delle funzioni di cui al primo ed al settimo comma del medesimo articolo per un periodo non inferiore a quattro anni equivale per gli interessati al pieno possesso di tali funzioni al momento della entrata in vigore della presente legge.

 

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI

 

          Art. 53. Spese di funzionamento

     Gli impegni e gli ordini di spesa relativi ai tribunali amministrativi regionali, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, nonchè i mandati di pagamento, sono emessi e firmati dai rispettivi presidenti.

 

          Art. 53 bis. Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali [16]

     A decorrere dall'anno 2001 il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa provvede all'autonoma gestione delle spese relative al Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali nei limiti di un fondo iscritto in apposita unità previsionale di base denominata Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali, nell'ambito del centro di responsabilità Tesoro dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il bilancio preventivo ed il rendiconto sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

     Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

 

     Art. 53 ter. (Ufficio per il processo). [17]

     1. A supporto dell'attività dei magistrati amministrativi sono costituite strutture organizzative interne degli uffici di segreteria del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, dei tribunali amministrativi regionali, denominate: "ufficio per il processo", mediante l'utilizzo, nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A allegata al decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, e di cui agli articoli 19-ter e 19-quater del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, del personale di segreteria di area funzionale III. Alla suddetta attività possono, altresì, concorrere coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o il tirocinio disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 53-bis, sono individuati i compiti e l'organizzazione dell'ufficio per il processo, anche, se del caso, prevedendo un unico ufficio per una pluralità di sezioni dell'ufficio giudiziario, nonchè eventualmente fissando il limite dimensionale minimo dell'ufficio giudiziario, necessario per l'attivazione dell'ufficio per il processo.

 

          Art. 54. Effetti economici

     Ai fini economici la presente legge ha effetto dal giorno della sua entrata in vigore.

 

          Art. 55. Sottoscrizione e pubblicazione delle sentenze [18]

     [Le sentenze del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali sono sottoscritte dal Presidente e dall'estensore.

     La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella segreteria. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la data e la firma ed entro 5 giorni ne dà comunicazione alle parti costituite.

     Le sentenze debbono essere redatte non oltre il 45° giorno da quello della decisione della causa.]

 

          Art. 56. Trentino-Alto Adige

     L'ordinamento e la disciplina degli organi di giustizia amministrativa nella regione Trentino-Alto Adige sono regolati dal titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione.

 

          Art. 57. Onere finanziario

     L'onere derivante dalla attuazione della presente legge è valutato in lire 13.000 milioni in ragione d'anno. Alla spesa relativa all'anno 1982, valutata in lire 7.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 58. Norma finale

     E' abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge o non essa incompatibile.

 

 

     Tabella A [19]

     Ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa:

 

Presidente del Consiglio di Stato

n. 1

Presidente aggiunto del Consiglio di Stato

n. 1

Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato

n. 23 (*)

Presidenti di Tribunale amministrativo regionale

n. 24

Consiglieri di Stato

n. 111 (*) (**)

Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, Primi Referendari e Referendari

n. 423 (***)

 

     (*) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, previsti dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373.

     (**) Oltre ai posti dei consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426.

     (***) Oltre ai posti dei consiglieri del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e per la sezione autonoma per la provincia di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, previsti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426.

 

     Tabella B [20]

     (omissis)

 

     Tabella C

     (omissis)

 

     Tabella D

     (omissis)

 

     Tabella E

     (omissis)

 

     Tabella F

     (omissis)

 

     Tabella G

     (omissis)


[1] Comma già modificato dall'art. 54 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 320 bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

[2] Comma così modificato dall'art. 1, comma 320 bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

[3] Comma così modificato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[4] Comma aggiunto dall'art. 54 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

[6] Articolo abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[7] Comma così modificato dall'art. 54 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[8] Comma così modificato dall'art. 54 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

[9] Articolo sostituito dall'art. 18 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

[10] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 7 febbraio 2006, n. 62, con la decorrenza di cui all'art. 2 dello stesso D.Lgs. 62/06. La Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio 2018, n. 10, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione abrogativa.

[11] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 7 febbraio 2006, n. 62, con la decorrenza di cui all'art. 2 dello stesso D.Lgs. 62/06. La Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio 2018, n. 10, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica, nella parte in cui prevede che «[I]n caso di dimissioni o di cessazione di uno o più membri elettivi dall’incarico per qualsiasi causa nel corso del quadriennio, sono indette elezioni suppletive tra i magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale per designare, per il restante periodo, il sostituto del membro decaduto o dimessosi».

[12] Numero aggiunto dall'art. 19 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

[13] Numero così modificato dall'art. 18 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[14] Comma inserito dall'art. 13 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

[15] La Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo 2009, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esclude che il magistrato amministrativo o contabile, sottoposto a procedimento disciplinare, possa farsi assistere da un avvocato.

[16] Articolo inserito dall'art. 20 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

[17] Articolo inserito dall'art. 8 del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

[18] Articolo abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[19] Tabella sostituita dall'art. 1, comma 320 ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e così modificata dall'art. 1 bis del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.

[20] Tabella sostituita dall'art. 1 del D.P.C.M. 28 aprile 1997.