§ 50.2.11 - R.D. 21 aprile 1942, n. 444.
Regolamento per l'esecuzione della legge sul consiglio di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.2 giurisdizione amministrativa
Data:21/04/1942
Numero:444


Sommario
Art. 1.      Il segretario generale, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito da un magistrato designato dal presidente
Art. 2.      I posti di referendario del consiglio di Stato sono conferiti in base a concorso per titoli e per esami
Art. 3.      Le domande debbono pervenire alla presidenza del consiglio dei ministri, per il tramite delle rispettive amministrazioni, non oltre il termine stabilito dal bando di concorso, e debbono essere [...]
Art. 4.      Con provvedimento del Duce del fascismo, Capo del governo, possono essere esclusi dal concorso gli aspiranti che, in base agli atti riguardanti la carriera già percorsa, ed alle informazioni [...]
Art. 5.      L'esame scritto consiste nello svolgimento di cinque temi (quattro teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie
Art. 6.      L'esame orale verte, oltre che sulle materie di cui all'articolo precedente, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto corporativo, sul diritto coloniale, sul diritto [...]
Art. 7.      La commissione esaminatrice procede preliminarmente all'esame dei titoli indicati nell'art. 3
Art. 8.      La commissione esaminatrice è nominata su proposta del presidente del consiglio di Stato ed è composta del presidente del consiglio di Stato o di un presidente di sezione, presidente; di due [...]
Art. 9.      Si applica ai primi referendari ed ai referendari l'art. 6 della legge
Art. 10.      Si applicano ai primi referendari e ai referendari le norme del regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato e [...]
Art. 11.      Costituiscono il personale di segreteria i segretari di sezione (gruppo A), i vice-segretari (gruppo B), gli archivisti capi, i primi archivisti, gli archivisti, gli applicati e gli alunni [...]
Art. 12.      Il conferimento dei posti di segretario di sezione di seconda classe ha luogo in seguito a concorso per esame fra i funzionari delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli del senato e [...]
Art. 13.      Le domande devono pervenire per via gerarchica alla presidenza del consiglio dei ministri nel termine e coi documenti indicati nell'art. 3
Art. 14.      L'esame scritto consiste nello svolgimento di tre temi sulle seguenti materie
Art. 15.      L'esame orale verte sulle materie dell'esame scritto sul diritto corporativo, sulle leggi e i regolamenti concernenti la pubblica amministrazione
Art. 16.      La commissione esaminatrice è nominata su proposta del presidente del consiglio di Stato ed è composta di un presidente di sezione del consiglio di Stato o di un consigliere di Stato, [...]
Art. 17.      Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e di dieci punti per la prova orale
Art. 18.      Le promozioni dei segretari di sezione hanno luogo secondo le norme stabilite nella legge 24 marzo 1932-X, n. 270, e nel presente regolamento
Art. 19.      Il conferimento dei posti di vice-segretario di seconda classe ha luogo in seguito a concorso per esame, al quale possono partecipare i segretari e i sottosegretari contemplati dall'art. 7 della [...]
Art. 20.      L'esame scritto consiste nello svolgimento di tre temi sulle seguenti materie
Art. 21.      L'esame orale verte sulle materie dell'esame scritto, sui principi fondamentali del diritto corporativo, sugli elementi di statistica, nonché sulle principali norme giuridiche concernenti la [...]
Art. 22.      La commissione esaminatrice è nominata su proposta del presidente del consiglio di Stato ed è composta di un consigliere di Stato presidente, di un primo referendario o referendario, di un [...]
Art. 23.      Si applicano ai concorsi per vice-segretario le disposizioni dei precedenti articoli 3, 4 e 17
Art. 24.      Le promozioni dei vice-segretari hanno luogo secondo le norme stabilite del regio decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 332, e del presente regolamento
Art. 25.      Le nomine ai posti vacanti di alunno d'ordine sono conferite in seguito a concorso per esame
Art. 26.      Le domande con i documenti a corredo, indicati nel bando di concorso, debbono pervenire alla segreteria generale del consiglio di Stato non oltre il termine stabilito dal bando medesimo
Art. 27.      L'esame consiste di tre prove scritte e di una prova orale
Art. 28.      La commissione giudicatrice del concorso è nominata su proposta del presidente del consiglio di Stato, e si compone
Art. 29.      Le promozioni del personale del gruppo C avvengono secondo le norme stabilite dal regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e nel capo IV del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive [...]
Art. 30.      Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali dei concorsi contemplati dal presente regolamento si osservano le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive [...]
Art. 31.      Costituiscono il personale subalterno, pei servizi occorrenti ai vari uffici del consiglio di Stato, il capo commesso, il primo commesso, i commessi e gli uscieri capi, gli uscieri e gli [...]
Art. 32.      Il personale subalterno è nominato, promosso e revocato ai sensi dell'art. 64 del regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, dal presidente del consiglio di Stato, che trasmette i relativi [...]
Art. 33.  [3]
Art. 34.      Per il personale di segreteria, il presidente del consiglio di Stato ha facoltà di applicare la censura e la riduzione dello stipendio
Art. 35.      Il consiglio di presidenza è composto del presidente del consiglio di Stato e dei presidenti di sezione. E' assistito dal segretario generale, il quale, quando non abbia voto ad altro titolo, ha [...]
Art. 36.      Le comunicazioni al consiglio di Stato, per averne parere, sono fatte mediante richiesta del ministro sopra relazione del capo di servizio contenente i fatti e le questioni specifiche sulle [...]
Art. 37.      Gli affari diretti dai ministri al presidente del consiglio di Stato, per il parere, sono annotati in appositi registri, secondo le norme che verranno determinate nel regolamento di servizio [...]
Art. 38.  [4]
Art. 39.      L'esame preparatorio dei progetti di legge e di regolamenti è fatto nella sezione cui la materia spetta
Art. 40.      Le sezioni sono convocate e presiedute dal presidente di sezione più anziano assegnato alla sezione. Ove alla sezione sia assegnato un solo presidente, e questo sia assente o impedito, la [...]
Art. 41.      Il presidente della sezione o della commissione speciale nomina un relatore per ogni affare, scegliendo fra i magistrati di qualunque grado, assegnati alla sezione o alla commissione speciale. [...]
Art. 42.      I pareri delle sezioni devono contenere un breve cenno dei fatti, i punti caduti in discussione ed i motivi del voto
Art. 43.      Quando nel parere non abbia concorso la maggioranza assoluta prevista nella prima parte dell'art. 20 della legge, si esprime anche l'opinione della minoranza
Art. 44.      I segretari di sezione provvedono alla preparazione e alla raccolta degli elementi necessari per l'istruzione degli affari sui quali la sezione deve pronunciarsi e redigono il verbale delle [...]
Art. 45.      Il verbale deve indicare i nomi dei membri presenti e deve contenere un breve cenno dei fatti e l'enunciazione delle questioni proposte. Vi è inserito il parere adottato
Art. 46.      Il verbale d'adunanza di due sezioni o di una commissione speciale è inserito nei registri della sezione a cui l'affare principalmente si riferisce. Di tale verbale si fa sommaria indicazione [...]
Art. 47.      Dalle sezioni o commissioni speciali sono deferiti al consiglio di Stato, in adunanza generale, i preavvisi riguardanti
Art. 48.      Il relatore della sezione o commissione speciale, ed in caso di impedimento quello che vi sia designato dal presidente del consiglio, riferisce all'adunanza generale
Art. 49.      Gli affari sui quali è chiesto parere non possono essere discussi con l'intervento degli interessati o dei loro rappresentanti o consulenti
Art. 50.      Chiusa la discussione, si procede alla votazione, che può seguire per alzata e seduta o per appello nominale
Art. 51.      Per la validità delle adunanze non si calcolano i consiglieri assenti per incarichi permanenti o temporanei
Art. 52.      Delle adunanze generali è redatto verbale dal segretario generale in conformità all'art. 45 del presente regolamento
Art. 53.      I pareri del consiglio, delle commissioni speciali, delle sezioni sono trasmessi dal presidente del consiglio di Stato o, d'ordine suo, dal segretario generale al ministro che ne fece richiesta
Art. 54.      Quando si tratti di regolamenti o di testi unici, o di ricorsi straordinari al Re Imperatore o di affari in genere, pei quali debba provvedersi mediante decreto reale, previo parere del [...]
Art. 55.      Qualora si renda necessaria una nuova comunicazione dello stesso affare al consiglio di Stato, nella relazione del ministero si deve ricordare la data ed il numero del parere già emesso dal [...]
Art. 56.      E' vietato di far conoscere il nome del relatore incaricato dell'esame di un determinato affare
Art. 57.      Il consiglio ove ritenga che il parere, emesso sulla richiesta di un ministro, possa interessare altro ministro, ne può ordinare la comunicazione a quest'ultimo
Art. 58.      Quando dall'esame degli affari discussi dal consiglio risulti che la legislazione vigente è in qualche parte oscura, imperfetta od incompleta, il consiglio ne fa rapporto al Duce del fascismo, [...]
Art. 59.      Oltre i registri, di cui nell'art. 37 del presente regolamento, le sezioni 1ª, 2ª, 3ª e 6ª tengono, per gli affari pertinenti a ciascun ministero, due indici alfabetici, l'uno per nome delle [...]
Art. 60.      Il termine di centottanta giorni stabilito nell'art. 16 della legge, per ricorrere in via straordinaria al Re Imperatore, decorre dal giorno della notificazione dell'atto o provvedimento [...]
Art. 61.      Nel termine suddetto il ricorso deve essere notificato tanto all'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto a chi vi abbia interesse diretto, nei modi e con le forme [...]
Art. 62.      Le adunanze sono annunciate ai membri del consiglio di Stato con avviso scritto, indicante il giorno e l'ora delle medesime, dal segretario generale o dai segretari di sezione rispettivamente
Art. 63.      I membri del consiglio, quando siano impediti di intervenire alle adunanze, devono informare il presidente, dal quale fu ordinata la convocazione
Art. 64.      I presidenti di sezione possono, per motivi di malattia o di famiglia, concedere ai membri del consiglio dieci giorni di congedo
Art. 65.      Prima d'ogni adunanza, si trasmette al presidente un elenco contenente l'indicazione degli affari da discutere ed il nome del relatore
Art. 66.      L'ordine di precedenza, fra i componenti il consiglio di Stato è regolato dalla data della nomina, e quando questa sia dello stesso giorno, dal grado precedentemente rivestito
Art. 67.      Nelle adunanze generali il presidente ed i membri di ogni sezione siedono gli uni presso gli altri nell'ordine delle sezioni
Art. 68.      Quando intervengono al consiglio i ministri o i loro commissari, i primi prendono posto a destra e gli altri a sinistra del presidente
Art. 69.      Nelle discussioni nessuno può prendere la parola, se non dopo averla ottenuta dal presidente
Art. 70.      Il consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha unica segreteria pei servizi inerenti alle sezioni giurisdizionali e alla adunanza plenaria
Art. 71. 
Art. 72. 
Art. 73. 
Art. 74. 
Art. 75.  [12]
Art. 76.      Le norme vigenti relative al conferimento di incarichi o funzioni ai consiglieri di Stato, s'intendono applicabili anche ai presidenti di sezione
Art. 77.      La distribuzione del personale di segreteria e di servizio nei vari uffici è stabilita dal presidente del consiglio
Art. 78.      Il segretario generale dirige il servizio di segreteria. Egli propone al presidente del consiglio i provvedimenti che reputa opportuni al buon andamento del servizio. Tiene i registri del [...]
Art. 79.      La biblioteca e l'archivio sono sotto la diretta dipendenza del presidente del consiglio
Art. 80.      Ove al consiglio di Stato occorra di avere documenti esistenti negli archivi del regno o titoli od atti originali depositati nei ministeri od uffici dipendenti, il presidente o il segretario [...]
Art. 81.      Le somme assegnate al consiglio di Stato per sopperire alle spese d'ufficio o ai lavori straordinari, sono amministrate secondo il bilancio, dall'impiegato incaricato delle funzioni di economo [...]
Art. 82.      La commissione di sorveglianza è presieduta dal presidente del consiglio ed è composta di uno fra i presidenti di sezione, di un consigliere per ciascuna sezione, designati dal presidente del [...]
Art. 83.      Sono disposte dal segretario generale che rilascia gli ordini di pagamento le spese sul fondo indicato nell'art. 81
Art. 84.      In fine dell'anno, l'incaricato delle funzioni di economo rende conto della sua gestione e viene scaricato di ogni contabilità mediante deliberazione della commissione di sorveglianza
Art. 85.      I membri del consiglio di Stato hanno quarantacinque giorni di ferie in ogni anno nei modi e tempi determinati dal presidente, secondo le direttive del Duce del fascismo, Capo del governo, senza [...]
Art. 86.      Al personale di segreteria e subalterno possono essere accordati dal presidente del consiglio di Stato, congedi, nei limiti e nelle condizioni stabilite dall'art. 95 del regio decreto 30 [...]
Art. 87.      I distintivi del presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri, dei referendari e del segretario generale, sono stabiliti conforme alla descrizione vista e firmata d'ordine di sua [...]
Art. 88.      Il segretario generale e il segretario di sezione debbono tenere un registro delle massime di giurisprudenza amministrativa che sono adottate dal consiglio e dalle sezioni
Art. 88 bis.  [13]


§ 50.2.11 - R.D. 21 aprile 1942, n. 444.

Regolamento per l'esecuzione della legge sul consiglio di Stato.

(G.U. 13 maggio 1942, n. 114)

 

Art. 1.

     E' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sul consiglio di Stato, annesso al presente decreto, visto, d'ordine nostro, dal Duce del fascismo, Capo del governo, proponente.

 

Art. 2.

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al predetto regolamento o che provvedano sulle materie sulle quali esso dispone.

 

Regolamento

 

Titolo I

DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI REFERENDARI

 

     Art. 1.

     Il segretario generale, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito da un magistrato designato dal presidente.

 

          Art. 2.

     I posti di referendario del consiglio di Stato sono conferiti in base a concorso per titoli e per esami.

     Possono partecipare al concorso i funzionari delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli del senato e della camera dei fasci e delle corporazioni, di grado non inferiore all'ottavo, appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza, e che risultino iscritti al P.N.F. salvo quanto dispone il regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, per i mutilati e per gli invalidi di guerra.

 

          Art. 3.

     Le domande debbono pervenire alla presidenza del consiglio dei ministri, per il tramite delle rispettive amministrazioni, non oltre il termine stabilito dal bando di concorso, e debbono essere corredate del certificato attestante l'iscrizione al P.N.F., dello stato di servizio, delle note di qualifica, dei fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione motivata sulla qualità del servizio dai medesimi prestato, nonché degli altri titoli di cui questi fossero provvisti.

 

          Art. 4.

     Con provvedimento del Duce del fascismo, Capo del governo, possono essere esclusi dal concorso gli aspiranti che, in base agli atti riguardanti la carriera già percorsa, ed alle informazioni date dalle amministrazioni da cui dipendono, non risultino di avere dimostrato idoneità e buona condotta negli uffici esercitati.

 

          Art. 5.

     L'esame scritto consiste nello svolgimento di cinque temi (quattro teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

     1) diritto civile (compreso il commerciale) comparato col diritto romano;

     2) diritto internazionale, pubblico e privato;

     3) scienza delle finanze e diritto finanziario;

     4) diritto amministrativo (prova teorica);

     5) diritto amministrativo (prova pratica).

 

          Art. 6.

     L'esame orale verte, oltre che sulle materie di cui all'articolo precedente, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto corporativo, sul diritto coloniale, sul diritto penale, sul diritto processuale civile e penale, sulla storia del diritto italiano e sull'economia politica corporativa.

     E' facoltativo l'esame su lingue straniere.

 

          Art. 7.

     La commissione esaminatrice procede preliminarmente all'esame dei titoli indicati nell'art. 3.

     Ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli; non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

     Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.

     Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto quaranta punti in media su tutte le materie e non meno di trentacinque in ciascuna di esse.

     Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di quaranta punti. La votazione complessiva è costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di esame, la commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua esterna che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

     Risulteranno vincitori del concorso, nei limiti dei posti disponibili, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

     A parità di voti, si applicano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti.

     Non potranno, peraltro, conseguire la nomina coloro che non risultino in possesso del requisito di coniugato o vedovo.

 

          Art. 8.

     La commissione esaminatrice è nominata su proposta del presidente del consiglio di Stato ed è composta del presidente del consiglio di Stato o di un presidente di sezione, presidente; di due consiglieri di Stato, di un consigliere di cassazione, di un professore ordinario di diritto privato della facoltà giuridica di una regia università, membri. È assistita, per l'ufficio di segreteria, da un funzionario designato dalla presidenza del consiglio dei ministri di grado non inferiore all'8°.

     Per la prova sulle lingue estere, il giudizio è dato dalla commissione col concorso, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue, che sono materia dell'esame.

 

          Art. 9.

     Si applica ai primi referendari ed ai referendari l'art. 6 della legge.

 

          Art. 10.

     Si applicano ai primi referendari e ai referendari le norme del regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato e successive modificazioni, in quanto non derogate dalla legge sul consiglio di Stato.

     Il consiglio di presidenza esercita, nei riguardi dei predetti magistrati, le attribuzioni proprie della commissione di disciplina ai sensi dell'art. 68 del regio decreto predetto.

 

Titolo II

DEL PERSONALE DI SEGRETERIA E SUBALTERNO

 

          Art. 11.

     Costituiscono il personale di segreteria i segretari di sezione (gruppo A), i vice-segretari (gruppo B), gli archivisti capi, i primi archivisti, gli archivisti, gli applicati e gli alunni d'ordine (gruppo C).

     Il personale di segreteria adempie a tutti i servizi inerenti al funzionamento delle segreterie del consiglio di Stato, secondo la distribuzione che ne fa il presidente, giusta l'art. 77 del presente regolamento.

 

          Art. 12.

     Il conferimento dei posti di segretario di sezione di seconda classe ha luogo in seguito a concorso per esame fra i funzionari delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli del senato e della camera dei fasci e delle corporazioni, di grado non inferiore al 9° e che si trovino nelle altre condizioni prescritte dall'art. 2.

 

          Art. 13.

     Le domande devono pervenire per via gerarchica alla presidenza del consiglio dei ministri nel termine e coi documenti indicati nell'art. 3.

     Si applica ai concorsi per segretario di sezione il disposto dell'art. 4.

 

          Art. 14.

     L'esame scritto consiste nello svolgimento di tre temi sulle seguenti materie:

     1) diritto civile e diritto processuale civile;

     2) diritto costituzionale e amministrativo;

     3) scienza delle finanze e diritto finanziario.

 

          Art. 15.

     L'esame orale verte sulle materie dell'esame scritto sul diritto corporativo, sulle leggi e i regolamenti concernenti la pubblica amministrazione.

     E' facoltativo l'esame su lingue straniere.

 

          Art. 16.

     La commissione esaminatrice è nominata su proposta del presidente del consiglio di Stato ed è composta di un presidente di sezione del consiglio di Stato o di un consigliere di Stato, presidente; di due consiglieri di Stato; di un primo referendario o di un referendario del consiglio di Stato; e di un professore di diritto privato della facoltà giuridica di una regia università, membri. È assistita, per l'ufficio di segreteria, da un funzionario designato dalla presidenza del consiglio dei ministri, di grado non inferiore all'8°.

     Per la prova sulle lingue estere il giudizio è dato dalla commissione, col concorso, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue, che sono materia dell'esame.

 

          Art. 17.

     Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e di dieci punti per la prova orale.

     Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto trentacinque punti in media in tutte le materie e non meno di trenta in ciascuna di esse.

     Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di trentacinque punti. La votazione complessiva è costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale. Alla votazione complessiva la commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostri di conoscere in modo di poterla parlare e scrivere correntemente.

     Risulteranno vincitori del concorso, nei limiti dei posti disponibili, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti.

     A parità di voti, si applicano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti.

     Non potranno, peraltro, conseguire la nomina coloro che non risultino in possesso del requisito di coniugato o di vedovo.

 

          Art. 18.

     Le promozioni dei segretari di sezione hanno luogo secondo le norme stabilite nella legge 24 marzo 1932-X, n. 270, e nel presente regolamento.

     (Omissis) [1]

 

          Art. 19.

     Il conferimento dei posti di vice-segretario di seconda classe ha luogo in seguito a concorso per esame, al quale possono partecipare i segretari e i sottosegretari contemplati dall'art. 7 della legge 24 marzo 1932-X, n. 270, e dall'art. 2 del regio decreto-legge 26 febbraio 1939-XVII, n. 332 nonché gli impiegati di gruppo C del ruolo del consiglio di Stato e di quelli delle altre amministrazioni dello Stato, di grado non inferiore al decimo, provvisti del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai ruoli di gruppo B.

     Per la partecipazione al concorso è richiesta, inoltre, l'iscrizione al P.N.F., salvo quanto dispone il regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, per i mutilati e per gli invalidi di guerra.

 

          Art. 20.

     L'esame scritto consiste nello svolgimento di tre temi sulle seguenti materie:

     1) elementi di diritto civile e di diritto processuale civile;

     2) elementi di diritto costituzionale ed amministrativo;

     3) elementi di diritto finanziario.

 

          Art. 21.

     L'esame orale verte sulle materie dell'esame scritto, sui principi fondamentali del diritto corporativo, sugli elementi di statistica, nonché sulle principali norme giuridiche concernenti la pubblica amministrazione.

     Gli aspiranti possono chiedere di sostenere anche l'esame su lingue straniere.

 

          Art. 22.

     La commissione esaminatrice è nominata su proposta del presidente del consiglio di Stato ed è composta di un consigliere di Stato presidente, di un primo referendario o referendario, di un segretario di sezione del consiglio di Stato, di un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al 6°, in servizio presso la presidenza del consiglio dei ministri, e di un docente di materie giuridiche, membri. È assistita, per l'ufficio di segreteria, da un funzionario designato dalla presidenza del consiglio dei ministri, di grado non inferiore al 9°.

 

          Art. 23.

     Si applicano ai concorsi per vice-segretario le disposizioni dei precedenti articoli 3, 4 e 17.

 

          Art. 24.

     Le promozioni dei vice-segretari hanno luogo secondo le norme stabilite del regio decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 332, e del presente regolamento.

     Le funzioni del consiglio di amministrazione sono esercitate dal consiglio di presidenza.

 

          Art. 25.

     Le nomine ai posti vacanti di alunno d'ordine sono conferite in seguito a concorso per esame.

     Per poter partecipare al concorso occorre il possesso dei seguenti requisiti:

     a) essere cittadino italiano di razza ariana con godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta per decreto reale;

     b) aver compiuto, alla data del decreto che bandisce il concorso, l'età di diciotto anni, e non aver superato alla stessa data il trentesimo anno, salvo l'elevazione del limite massimo prevista nei singoli casi dalle disposizioni vigenti. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato;

     c) essere iscritti al P.N.F. o alla G.I.L. salvo il disposto del regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, per i mutilati e gli invalidi di guerra;

     d) aver sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica;

     e) essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

     f) esser provvisti del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai ruoli di gruppo C.

 

          Art. 26.

     Le domande con i documenti a corredo, indicati nel bando di concorso, debbono pervenire alla segreteria generale del consiglio di Stato non oltre il termine stabilito dal bando medesimo.

     Non saranno ammessi candidati che facessero pervenire la domanda e i documenti oltre il termine prescritto o li inviassero non completi o non regolari.

     L'ammissione potrà, inoltre, essere negata con decreto del Duce del fascismo, Capo del governo, non motivato, né sindacabile.

 

          Art. 27.

     L'esame consiste di tre prove scritte e di una prova orale.

     Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

     1 nozioni elementari di diritto costituzionale, amministrativo e corporativo;

     2 nozioni di storia civile d'Italia dal 1815. Nozioni di storia della letteratura italiana. Nozioni di geografia politica e fisica dell'Italia;

     3 prova pratica di dattilografia, consistente nella scritturazione a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo sotto dettatura.

     La prova orale verte sulle materie di cui ai numeri 1 e 2, sull'aritmetica e sulle nozioni elementari di statistica.

 

          Art. 28.

     La commissione giudicatrice del concorso è nominata su proposta del presidente del consiglio di Stato, e si compone:

     a) di un primo referendario o di un referendario del consiglio di Stato, presidente;

     b) di un funzionario di gruppo A, di grado non inferiore al 7° , membro;

     c) di un insegnante dell'ordine superiore o medio, membro.

     Un funzionario di gruppo A, di grado non inferiore al 9°, designato dalla presidenza del consiglio dei ministri esercita le funzioni di segretario della commissione.

     Per la prova pratica di dattilografia, il giudizio è dato dalla commissione col concorso, ove occorra, di un impiegato di gruppo C, di grado non inferiore al 9°.

 

          Art. 29.

     Le promozioni del personale del gruppo C avvengono secondo le norme stabilite dal regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e nel capo IV del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, nonché secondo quelle del presente regolamento.

     (Omissis) [2]

 

          Art. 30.

     Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali dei concorsi contemplati dal presente regolamento si osservano le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni.

 

          Art. 31.

     Costituiscono il personale subalterno, pei servizi occorrenti ai vari uffici del consiglio di Stato, il capo commesso, il primo commesso, i commessi e gli uscieri capi, gli uscieri e gli inservienti.

     Gli uscieri capi e gli uscieri adempiono al servizio delle adunanze e compiono anche gli atti propri del loro ministero negli affari giurisdizionali di competenza del consiglio.

 

          Art. 32.

     Il personale subalterno è nominato, promosso e revocato ai sensi dell'art. 64 del regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, dal presidente del consiglio di Stato, che trasmette i relativi decreti alla presidenza del consiglio dei ministri per le comunicazioni alla corte dei conti e per gli ulteriori provvedimenti.

     Salvo quanto è prescritto negli articoli seguenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme del capo XV della parte V del regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni.

 

          Art. 33. [3]

     Si applicano al personale di segreteria e subalterno le disposizioni dei capi VII, VIII e IX del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, e successive modificazioni in tutto quanto non è previsto dal presente regolamento.

     La Commissione di disciplina, di cui all'art. 68 del Regio decreto predetto, è costituita da un consigliere di Stato, presidente e da due primi referendari o referendari. Due primi referendari o referendari sono nominati supplenti. Un segretario di sezione disimpegna le funzioni di segretario.

 

          Art. 34.

     Per il personale di segreteria, il presidente del consiglio di Stato ha facoltà di applicare la censura e la riduzione dello stipendio.

     Per il personale subalterno, la censura, la multa e la riduzione dello stipendio sono applicate dal segretario generale.

     I relativi provvedimenti sono comunicati alla presidenza del consiglio dei ministri.

 

Titolo III

DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

 

          Art. 35.

     Il consiglio di presidenza è composto del presidente del consiglio di Stato e dei presidenti di sezione. E' assistito dal segretario generale, il quale, quando non abbia voto ad altro titolo, ha voto deliberativo in tutti gli altri concernenti il personale di segreteria e subalterno.

 

Titolo IV

AFFARI CONSULTIVI

 

          Art. 36.

     Le comunicazioni al consiglio di Stato, per averne parere, sono fatte mediante richiesta del ministro sopra relazione del capo di servizio contenente i fatti e le questioni specifiche sulle quali si propone di consultare il consiglio.

 

          Art. 37.

     Gli affari diretti dai ministri al presidente del consiglio di Stato, per il parere, sono annotati in appositi registri, secondo le norme che verranno determinate nel regolamento di servizio interno, previsto dall'art. 55 della legge.

 

          Art. 38. [4]

 

          Art. 39.

     L'esame preparatorio dei progetti di legge e di regolamenti è fatto nella sezione cui la materia spetta.

     Quando tali progetti interessino più sezioni, l'esame stesso può essere affidato ad una commissione speciale nominata dal presidente del consiglio, a norma dell'art. 22 della legge.

     Le stesse norme si applicano per l'attribuzione delle questioni di interpretazione di leggi o regolamenti.

 

          Art. 40.

     Le sezioni sono convocate e presiedute dal presidente di sezione più anziano assegnato alla sezione. Ove alla sezione sia assegnato un solo presidente, e questo sia assente o impedito, la sezione è convocata e presieduta dal consigliere anziano.

     Il presidente del consiglio designa chi deve presiedere le commissioni speciali e può sempre convocare e presiedere tali commissioni e le sezioni.

     L'adunanza di più sezioni è presieduta dal presidente del consiglio di Stato o dal presidente di sezione più anziano.

 

          Art. 41.

     Il presidente della sezione o della commissione speciale nomina un relatore per ogni affare, scegliendo fra i magistrati di qualunque grado, assegnati alla sezione o alla commissione speciale. Tale designazione può essere fatta anche dal presidente del consiglio.

     Quando il relatore sia impedito, il presidente designa, anche verbalmente, se vi è urgenza, chi deve surrogarlo.

 

          Art. 42.

     I pareri delle sezioni devono contenere un breve cenno dei fatti, i punti caduti in discussione ed i motivi del voto.

 

          Art. 43.

     Quando nel parere non abbia concorso la maggioranza assoluta prevista nella prima parte dell'art. 20 della legge, si esprime anche l'opinione della minoranza.

 

          Art. 44.

     I segretari di sezione provvedono alla preparazione e alla raccolta degli elementi necessari per l'istruzione degli affari sui quali la sezione deve pronunciarsi e redigono il verbale delle adunanze.

     I vice-segretari designati dal presidente del consiglio suppliscono i segretari di sezione.

     Il presidente del consiglio assegna alle sezioni i segretari di sezione e designa il segretario delle commissioni speciali.

 

          Art. 45.

     Il verbale deve indicare i nomi dei membri presenti e deve contenere un breve cenno dei fatti e l'enunciazione delle questioni proposte. Vi è inserito il parere adottato.

     I membri della minoranza possono richiedere che s'inserisca nel verbale il loro voto.

 

          Art. 46.

     Il verbale d'adunanza di due sezioni o di una commissione speciale è inserito nei registri della sezione a cui l'affare principalmente si riferisce. Di tale verbale si fa sommaria indicazione nei registri dell'altra sezione, a cura del segretario presente alla discussione.

 

          Art. 47.

     Dalle sezioni o commissioni speciali sono deferiti al consiglio di Stato, in adunanza generale, i preavvisi riguardanti:

     1 i progetti di legge e di regolamento;

     2 i progetti di testo unico di leggi e di regolamenti;

     3 i ricorsi al Re Imperatore contro la legittimità dei provvedimenti definitivi;

     4 i provvedimenti relativi alla esecuzione di provvisioni ecclesiastiche;

     5 le convenzioni e i contratti da approvarsi per legge o per decreto reale ai sensi dell'art. 2 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

     6 le questioni d'interesse generale o di massima che costituiscono norma in casi simili;

     7 gli altri che vengono designati dal presidente del consiglio di Stato, e quelli pei quali il parere in adunanza generale è richiesto dal ministro, ai sensi del capoverso dell'art. 23 e dell'art. 25 della legge.

 

          Art. 48.

     Il relatore della sezione o commissione speciale, ed in caso di impedimento quello che vi sia designato dal presidente del consiglio, riferisce all'adunanza generale.

     Il preavviso della sezione o della commissione coi progetti di legge e di regolamento e di testo unico, a cui il preavviso si riferisce, nonché le relative note illustrative del ministero, sono distribuiti per copia a stampa, salvo i casi di urgenza, ai membri del consiglio almeno due giorni prima dell'adunanza.

     Per tutti gli altri affari da sottoporsi all'esame dell'adunanza generale, decide il presidente, volta per volta, se debba essere fatta la previa distribuzione a stampa del preavviso della sezione o commissione e della relazione ministeriale.

 

          Art. 49.

     Gli affari sui quali è chiesto parere non possono essere discussi con l'intervento degli interessati o dei loro rappresentanti o consulenti.

     I memoriali o documenti che gli interessati credono di sottoporre al consiglio di Stato devono essere rassegnati al ministero, cui spetta di provvedere. Non può tenersi conto di alcun documento non trasmesso dal ministero. Il consiglio di Stato può chiedere al ministero le notizie e i documenti che reputi necessari.

 

          Art. 50.

     Chiusa la discussione, si procede alla votazione, che può seguire per alzata e seduta o per appello nominale.

     Quando la votazione è fatta per appello nominale, si sente il voto dei referendari o primi referendari che non ebbero ufficio di relatore o che non supplirono consiglieri assenti od impediti, e quindi si raccolgono i voti dapprima del relatore ed in seguito degli altri consiglieri, cominciando dal meno anziano.

 

          Art. 51.

     Per la validità delle adunanze non si calcolano i consiglieri assenti per incarichi permanenti o temporanei.

     Per la validità delle deliberazioni delle sezioni consultive occorre il voto di almeno quattro consiglieri.

 

          Art. 52.

     Delle adunanze generali è redatto verbale dal segretario generale in conformità all'art. 45 del presente regolamento.

 

          Art. 53.

     I pareri del consiglio, delle commissioni speciali, delle sezioni sono trasmessi dal presidente del consiglio di Stato o, d'ordine suo, dal segretario generale al ministro che ne fece richiesta.

     La copia che si deve trasmettere al ministro è sottoscritta dal segretario generale, o dal segretario di sezione, e firmata da chi ha presieduto all'adunanza.

     Sono contemporaneamente restituite al ministero le carte e i documenti che erano uniti alla relazione di cui all'art. 36 del presente regolamento.

 

          Art. 54.

     Quando si tratti di regolamenti o di testi unici, o di ricorsi straordinari al Re Imperatore o di affari in genere, pei quali debba provvedersi mediante decreto reale, previo parere del consiglio di Stato, deve essere sentito il consiglio dei ministri, ogni volta che il ministro, il quale fece richiesta del parere, non creda di uniformarvisi.

     Di questo adempimento è fatta menzione nel decreto reale.

     Per i ricorsi straordinari al Re Imperatore, il provvedimento difforme dal parere del consiglio di Stato deve essere motivato.

 

          Art. 55.

     Qualora si renda necessaria una nuova comunicazione dello stesso affare al consiglio di Stato, nella relazione del ministero si deve ricordare la data ed il numero del parere già emesso dal consiglio e debbono essere rinviati tutti i documenti che erano annessi alla precedente relazione, con l'aggiunta degli altri che occorrano.

 

          Art. 56.

     E' vietato di far conoscere il nome del relatore incaricato dell'esame di un determinato affare.

     E' consentito il rilascio di copia di ogni parere se il Ministro competente non abbia fatto pervenire al Consiglio di Stato, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del parere stesso, comunicazione che quest'ultimo deve restare riservato [5] .

     E' sempre consentita, indipendentemente dall'assenso del Ministro competente, la pubblicazione di massime, prive di riferimento ai nomi delle parti, estratte dai pareri sui ricorsi straordinari [6] .

 

          Art. 57.

     Il consiglio ove ritenga che il parere, emesso sulla richiesta di un ministro, possa interessare altro ministro, ne può ordinare la comunicazione a quest'ultimo.

 

          Art. 58.

     Quando dall'esame degli affari discussi dal consiglio risulti che la legislazione vigente è in qualche parte oscura, imperfetta od incompleta, il consiglio ne fa rapporto al Duce del fascismo, Capo del governo.

 

          Art. 59.

     Oltre i registri, di cui nell'art. 37 del presente regolamento, le sezioni 1ª, 2ª, 3ª e 6ª tengono, per gli affari pertinenti a ciascun ministero, due indici alfabetici, l'uno per nome delle parti col titolo dell'affare l'altro analitico delle materie trattate.

     I verbali delle adunanze generali e delle adunanze di ogni sezione sono, ogni anno, riuniti in appositi volumi col rispettivo indice cronologico.

 

Titolo V

DEL RICORSO AL RE IMPERATORE

 

          Art. 60.

     Il termine di centottanta giorni stabilito nell'art. 16 della legge, per ricorrere in via straordinaria al Re Imperatore, decorre dal giorno della notificazione dell'atto o provvedimento amministrativo nelle forme stabilite dal regolamento di procedura avanti al consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

 

          Art. 61.

     Nel termine suddetto il ricorso deve essere notificato tanto all'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto a chi vi abbia interesse diretto, nei modi e con le forme prescritte per ricorsi contenziosi, e deve altresì, essere presentato, con la prova dell'eseguita notificazione, al ministero competente. Agli interessati è assegnato un termine di giorni sessanta dal giorno della notificazione del ricorso, per presentare al ministero che istruisce l'affare le loro deduzioni.

     L'autorizzazione per eseguire la notificazione per pubblici proclami è data dal ministero a cui spetta provvedere alla istruzione del ricorso.

     Allo stesso ministero spetta disporre l'integrazione del procedimento nei casi e nei modi prescritti dal regolamento di procedura avanti al consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

     Quando s'impugna il provvedimento emesso da un ministero la presentazione del ricorso tiene luogo di notificazione al ministero stesso.

 

Titolo VI

ORDINE DELLE ADUNANZE

 

          Art. 62.

     Le adunanze sono annunciate ai membri del consiglio di Stato con avviso scritto, indicante il giorno e l'ora delle medesime, dal segretario generale o dai segretari di sezione rispettivamente.

 

          Art. 63.

     I membri del consiglio, quando siano impediti di intervenire alle adunanze, devono informare il presidente, dal quale fu ordinata la convocazione.

 

          Art. 64.

     I presidenti di sezione possono, per motivi di malattia o di famiglia, concedere ai membri del consiglio dieci giorni di congedo.

     I congedi di maggiore durata sono concessi dal presidente del consiglio.

 

          Art. 65.

     Prima d'ogni adunanza, si trasmette al presidente un elenco contenente l'indicazione degli affari da discutere ed il nome del relatore.

 

          Art. 66.

     L'ordine di precedenza, fra i componenti il consiglio di Stato è regolato dalla data della nomina, e quando questa sia dello stesso giorno, dal grado precedentemente rivestito.

 

          Art. 67.

     Nelle adunanze generali il presidente ed i membri di ogni sezione siedono gli uni presso gli altri nell'ordine delle sezioni.

     Nella riunione di due sezioni, i membri della sezione, cui l'affare principalmente si riferisce, siedono a destra di chi presiede l'adunanza e quelli dell'altra a sinistra.

     Nelle commissioni speciali siedono per ordine di anzianità.

     Allorché ad una sezione vengono aggiunti alcuni membri dall'altra sezione, i medesimi siedono al lato sinistro del presidente.

     Il segretario generale siede a sinistra del presidente.

 

          Art. 68.

     Quando intervengono al consiglio i ministri o i loro commissari, i primi prendono posto a destra e gli altri a sinistra del presidente.

 

          Art. 69.

     Nelle discussioni nessuno può prendere la parola, se non dopo averla ottenuta dal presidente.

 

Titolo VII

DELLA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

 

          Art. 70.

     Il consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha unica segreteria pei servizi inerenti alle sezioni giurisdizionali e alla adunanza plenaria.

     Ne è capo uno dei due segretari di sezione addetti alle sezioni giurisdizionali designato dal presidente del consiglio di Stato. L'altro lo coadiuva e lo supplisce in caso di assenza o impedimento. Ciascuno di essi adempie al servizio di udienza delle sezioni giurisdizionali e dell'adunanza plenaria giusta le disposizioni che sono impartite dal presidente del consiglio di Stato.

 

          Art. 71. [7]

     [L'ufficio di segreteria del consiglio di Stato in sede giurisdizionale deve essere aperto al pubblico nelle ore stabilite con ordinanza del presidente.]

 

          Art. 72. [8]

     [La segreteria del consiglio di Stato in sede giurisdizionale deve tenere il registro di presentazione dei ricorsi principali, diviso in colonne. In esso devono iscriversi tutte le annotazioni occorrenti per accertare esattamente la presentazione del ricorso ed eventualmente del controricorso e del ricorso incidentale, delle domande incidenti e dei documenti, le notificazioni, l'esecuzione del pagamento della tassa indicata nel comma secondo dell'art. 42 della legge, l'indicazione degli atti istruttori disposti o compiuti e le decisioni emanate.

     I ricorsi devono essere annotati secondo l'ordine di data della loro presentazione.

     Il registro è vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero, dei fogli di cui il registro si compone.

     E' chiuso ogni giorno con l'apposizione della firma del segretario generale.

     Analogo registro a quello sopra indicato, e con le stesse forme, deve essere tenuto dalla segreteria pei ricorsi da trattarsi avanti alla adunanza plenaria.]

 

          Art. 73. [9]

     [Inoltre la segreteria del consiglio di Stato in sede giurisdizionale tiene, per ciascuna sezione e per l'adunanza plenaria, i seguenti ruoli e registri:

     1 ruolo dei ricorsi chiamati in spedizione;

     2 ruolo dei ricorsi urgenti;

     3 ruolo degli affari da decidersi in camera di consiglio;

     4 registro per i processi verbali di udienza;

     5 registro dei decreti del presidente;

     6 registro delle decisioni della sezione o dell'adunanza plenaria, nel quale deve essere indicata la ricevuta del ministero a cui la decisione fu trasmessa;

     7 registro dei ricorsi trattati col beneficio del patrocinio a spese dello Stato. [10]]

 

          Art. 74. [11]

     [Il segretario del consiglio di Stato in sede giurisdizionale deve rilasciare copia tanto delle decisioni, quanto di ogni altro provvedimento o atto giurisdizionale richiesto dagli interessati.

     Il rilascio della copia è fatto in carta da bollo competente, secondo le leggi fiscali, escluso ogni diritto di segreteria.]

 

Titolo VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 75. [12]

 

          Art. 76.

     Le norme vigenti relative al conferimento di incarichi o funzioni ai consiglieri di Stato, s'intendono applicabili anche ai presidenti di sezione.

 

          Art. 77.

     La distribuzione del personale di segreteria e di servizio nei vari uffici è stabilita dal presidente del consiglio.

     Egli fissa l'orario d'ufficio a seconda delle esigenze dei servizi.

 

          Art. 78.

     Il segretario generale dirige il servizio di segreteria. Egli propone al presidente del consiglio i provvedimenti che reputa opportuni al buon andamento del servizio. Tiene i registri del personale.

     I segretari di sezione mantengono la disciplina negli impiegati dei rispettivi uffici e, ove sia il caso, ne riferiscono per iscritto al segretario generale.

 

          Art. 79.

     La biblioteca e l'archivio sono sotto la diretta dipendenza del presidente del consiglio.

     Una commissione composta di tre consiglieri, nominati dal presidente del consiglio, sovrintende al buon ordine della biblioteca e propone al presidente i libri da acquistarsi.

     Per prendere copia delle carte depositate negli archivi è necessario il permesso del presidente. I componenti la magistratura, per portare fuori dell'ufficio libri e carte, debbono rilasciarne ricevuta.

     Gli impiegati incaricati delle funzioni di bibliotecario tengono l'inventario dei libri e delle carte.

 

          Art. 80.

     Ove al consiglio di Stato occorra di avere documenti esistenti negli archivi del regno o titoli od atti originali depositati nei ministeri od uffici dipendenti, il presidente o il segretario generale ne fa richiesta e ne rilascia ricevuta agli archivisti o depositari.

 

          Art. 81.

     Le somme assegnate al consiglio di Stato per sopperire alle spese d'ufficio o ai lavori straordinari, sono amministrate secondo il bilancio, dall'impiegato incaricato delle funzioni di economo del consiglio, sotto la dipendenza del segretario generale e la sorveglianza di una commissione.

 

          Art. 82.

     La commissione di sorveglianza è presieduta dal presidente del consiglio ed è composta di uno fra i presidenti di sezione, di un consigliere per ciascuna sezione, designati dal presidente del consiglio, e del segretario generale.

     La commissione forma il bilancio, esamina il conto e delibera sulla sua approvazione.

 

          Art. 83.

     Sono disposte dal segretario generale che rilascia gli ordini di pagamento le spese sul fondo indicato nell'art. 81.

     Un membro della commissione di vigilanza è delegato dal presidente per la vidimazione degli ordinativi delle spese e dei pagamenti.

     Per le spese da eseguirsi a mezzo del provveditorato generale dello Stato, le richieste sono fatte dal segretario generale.

 

          Art. 84.

     In fine dell'anno, l'incaricato delle funzioni di economo rende conto della sua gestione e viene scaricato di ogni contabilità mediante deliberazione della commissione di sorveglianza.

 

          Art. 85.

     I membri del consiglio di Stato hanno quarantacinque giorni di ferie in ogni anno nei modi e tempi determinati dal presidente, secondo le direttive del Duce del fascismo, Capo del governo, senza che possa essere interrotta la trattazione degli affari.

     Nell'assegnazione delle ferie hanno preferenza di scelta i più anziani.

 

          Art. 86.

     Al personale di segreteria e subalterno possono essere accordati dal presidente del consiglio di Stato, congedi, nei limiti e nelle condizioni stabilite dall'art. 95 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato.

 

          Art. 87.

     I distintivi del presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri, dei referendari e del segretario generale, sono stabiliti conforme alla descrizione vista e firmata d'ordine di sua maestà, dal Duce del fascismo, Capo del governo.

 

          Art. 88.

     Il segretario generale e il segretario di sezione debbono tenere un registro delle massime di giurisprudenza amministrativa che sono adottate dal consiglio e dalle sezioni.

     Si tengono pure speciali registri delle corrispondenze.

 

          Art. 88 bis. [13]

     I registri contemplati nel presente regolamento possono essere tenuti anche in forma automatizzata, utilizzando modelli da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e udito il parere del Consiglio di Stato.


[1] Comma abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 8 febbraio 1949, n. 42.

[2] Comma abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 8 febbraio 1949, n. 42.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 15 febbraio 1945, n. 47.

[4] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 15 febbraio 1945, n. 47.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 giugno 1988, n. 250.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 giugno 1988, n. 250.

[7] Articolo abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[8] Articolo abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[9] Articolo abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[10] Numero così modificato dall'art. 300 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a decorrere dal 1° luglio 2002.

[11] Articolo abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[12] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 15 febbraio 1945, n. 47.

[13] Articolo aggiunto dall'art. 2 del D.P.R. 23 giugno 1988, n. 250.