§ 80.10.15 - D.P.R. 8 febbraio 1949, n. 42.
Riordinamento degli uffici di segreteria e dei ruoli organici del personale di segreteria e subalterno del Consiglio di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.10 organi ausiliari
Data:08/02/1949
Numero:42


Sommario
Art. 1.      I ruoli organici del personale di segreteria e del personale subalterno del Consiglio di Stato sono stabiliti con le tabelle allegate al presente decreto, vistate dal [...]
Art. 2.      Il personale di segreteria è costituito dai direttori e vice direttori di segreteria (gruppo A), dai segretari e vice segretari di sezione (gruppo B) e dagli impiegati [...]
Art. 3.      Per il personale di segreteria e per il personale subalterno è istituito un Consiglio di amministrazione con le attribuzioni previste dal regio decreto 11 novembre 1923, [...]
Art. 4.      I posti di vice-direttore di Segreteria di 2 classe (gruppo A, grado 8°) sono conferiti mediante concorso per esami tra gli impiegati di gruppo A delle Amministrazioni [...]
Art. 5.      Le nomine nel grado iniziale del ruolo di gruppo B avvengono in seguito a concorso per esame, secondo le disposizioni del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e del [...]
Art. 6.      Le promozioni nel ruolo di gruppo A e le promozioni per i gradi superiori al 9°, nel ruolo di gruppo B, avvengono per merito comparativo tra gli impiegati del grado [...]
Art. 7.      Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, due impiegati di grado non superiore al 6° del ruolo di concetto della [...]
Art. 8.      Gli impiegati appartenenti agli attuali ruoli del personale di segreteria sono inquadrati, con il grado e l'anzianità posseduti, nei corrispondenti ruoli stabiliti nelle [...]
Art. 9.      Fino a quando non vengano emanate nuove disposizioni regolamentari, al personale di segreteria ed al personale subalterno del Consiglio di Stato continua ad applicarsi, [...]
Art. 10.      Al primo concorso per il grado 8° di gruppo A, che sarà bandito dopo la entrata in vigore del presente decreto, possono partecipare anche gli impiegati dei gruppi B e C [...]
Art. 11.      I concorsi che saranno indetti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il conferimento dei posti disponibili nel grado iniziale del [...]
Art. 12.      Nella prima attuazione del presente decreto, possono, su designazione del Consiglio di amministrazione, essere inquadrati nei gruppi A e C, limitatamente a due posti per [...]
Art. 13.      Tre dei posti del ruolo del personale subalterno, vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei quali due di usciere ed uno di inserviente, possono [...]
Art. 14.      Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il periodo minimo di permanenza nel grado per la promozione al grado superiore nei ruoli del personale di [...]


§ 80.10.15 - D.P.R. 8 febbraio 1949, n. 42.

Riordinamento degli uffici di segreteria e dei ruoli organici del personale di segreteria e subalterno del Consiglio di Stato.

(G.U. 5 marzo 1949, n. 53)

 

 

     Art. 1.

     I ruoli organici del personale di segreteria e del personale subalterno del Consiglio di Stato sono stabiliti con le tabelle allegate al presente decreto, vistate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per il tesoro.

 

          Art. 2.

     Il personale di segreteria è costituito dai direttori e vice direttori di segreteria (gruppo A), dai segretari e vice segretari di sezione (gruppo B) e dagli impiegati d'ordine (gruppo C).

     I direttori di segreteria disimpegnano i servizi di carattere amministrativo presso la Segreteria generale del Consiglio di Stato ed esercitano le funzioni direttive presso le Segreterie delle sezioni.

     I segretari di sezione adempiono tutti i servizi inerenti al funzionamento delle Segreterie delle sezioni del Consiglio di Stato.

 

          Art. 3.

     Per il personale di segreteria e per il personale subalterno è istituito un Consiglio di amministrazione con le attribuzioni previste dal regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

     Il Consiglio predetto è composto di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che lo presiede, di due consiglieri di Stato, del Segretario generale del Consiglio di Stato e di un funzionario in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di grado non inferiore al 5°.

     Le funzioni di segreteria del Consiglio di amministrazione sono disimpegnate da un funzionario di gruppo A del personale di segreteria, di grado non inferiore al 7°.

     Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato.

     Il secondo comma dell'art. 18 ed il secondo comma dell'art. 29 del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, sono abrogati.

 

          Art. 4.

     I posti di vice-direttore di Segreteria di 2 classe (gruppo A, grado 8°) sono conferiti mediante concorso per esami tra gli impiegati di gruppo A delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, di grado non inferiore al 9°, muniti di laurea in giurisprudenza, nonché fra gli impiegati del ruolo di gruppo B del Consiglio di Stato, di grado non inferiore al 9°, provvisti della stessa laurea.

     Le modalità del concorso e le relative prove d'esame saranno stabilite con norme regolamentari.

 

          Art. 5.

     Le nomine nel grado iniziale del ruolo di gruppo B avvengono in seguito a concorso per esame, secondo le disposizioni del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

     Le modalità del concorso e le relative prove d'esame saranno stabilite con norme regolamentari.

 

          Art. 6.

     Le promozioni nel ruolo di gruppo A e le promozioni per i gradi superiori al 9°, nel ruolo di gruppo B, avvengono per merito comparativo tra gli impiegati del grado immediatamente inferiore del medesimo ruolo, che abbiano compiuto nel grado medesimo almeno tre anni di effettivo servizio.

     Le promozioni per il grado 9° nel ruolo di gruppo B avvengono mediante concorso per esami secondo le disposizioni del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni. Le modalità del concorso e le relative prove d'esame saranno stabilite con norme regolamentari.

 

          Art. 7.

     Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, due impiegati di grado non superiore al 6° del ruolo di concetto della Ragioneria generale dello Stato possono essere comandati a prestare servizio presso il Consiglio di Stato. Le competenze spettanti ai detti funzionari saranno a carico del bilancio del Ministero del tesoro - rubrica Consiglio di Stato.

 

Disposizioni transitorie

 

          Art. 8.

     Gli impiegati appartenenti agli attuali ruoli del personale di segreteria sono inquadrati, con il grado e l'anzianità posseduti, nei corrispondenti ruoli stabiliti nelle unite tabelle, ed assumono le qualifiche ivi previste.

     Gli impiegati indicati nell'art. 7 della legge 24 marzo 1932, n. 270, conservano il trattamento ivi previsto, assumendo la qualifica di aiutante di segreteria.

 

          Art. 9.

     Fino a quando non vengano emanate nuove disposizioni regolamentari, al personale di segreteria ed al personale subalterno del Consiglio di Stato continua ad applicarsi, in quanto non sia incompatibile con le disposizioni del presente decreto, il titolo II del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444.

     Per i concorsi a vice-direttore di segreteria di 2 classe (gruppo A, grado 8°) si osservano le norme degli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444.

     Per l'ammissione ai concorsi a vice-segretario aggiunto di sezione di 2a classe (gruppo B, grado 11°) e per le relative prove d'esame si applicano le disposizioni vigenti per i concorsi al ruolo di gruppo B del personale delle cancellerie giudiziarie. Si osservano altresì per tali concorsi le disposizioni degli articoli 17, 22 e 26 del predetto regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato.

 

          Art. 10.

     Al primo concorso per il grado 8° di gruppo A, che sarà bandito dopo la entrata in vigore del presente decreto, possono partecipare anche gli impiegati dei gruppi B e C del Consiglio di Stato, forniti di laurea in giurisprudenza e che abbiano, rispettivamente, almeno dieci o quindici anni di effettivo servizio di ruolo.

 

          Art. 11.

     I concorsi che saranno indetti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il conferimento dei posti disponibili nel grado iniziale del gruppo C, dovranno essere riservati ai dipendenti di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che siano muniti del prescritto titolo di studio.

 

          Art. 12.

     Nella prima attuazione del presente decreto, possono, su designazione del Consiglio di amministrazione, essere inquadrati nei gruppi A e C, limitatamente a due posti per ciascun gruppo, gli impiegati del medesimo gruppo di altra Amministrazione che prestino servizio da almeno sei mesi presso il Consiglio di Stato.

     L'inquadramento avviene con il medesimo grado rivestito nel ruolo di provenienza e con l'anzianità di grado ivi conseguita.

 

          Art. 13.

     Tre dei posti del ruolo del personale subalterno, vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei quali due di usciere ed uno di inserviente, possono essere conferiti, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai militari dell'Arma dei carabinieri ed agli agenti del Corpo di pubblica sicurezza che abbiano prestato almeno due anni di effettivo servizio alle dipendenze del Consiglio di Stato.

 

          Art. 14.

     Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il periodo minimo di permanenza nel grado per la promozione al grado superiore nei ruoli del personale di segreteria e del personale subalterno del Consiglio di Stato è ridotto di un anno e mezzo. L'impiegato può usufruire di tale beneficio una sola volta.

 

     Tabelle

     (Omissis)