§ 41.7.258 - D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:24/12/2003
Numero:373


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  [1]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 


§ 41.7.258 - D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato.

(G.U. 14 gennaio 2004, n. 10)

 

Art. 1.

     1. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, di seguito denominato: “Consiglio di giustizia amministrativa”, esercita funzioni consultive e giurisdizionali nella Regione siciliana, ai sensi dall'articolo 23 dello Statuto speciale.

     2. Il Consiglio di giustizia amministrativa ha sede in Palermo ed e' composto da due Sezioni, con funzioni, rispettivamente, consultive e giurisdizionali, che costituiscono Sezioni staccate del Consiglio di Stato.

 

     Art. 2. [1]

     1. Il Consiglio di giustizia amministrativa è presieduto da un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato. Al Consiglio sono destinati altri due presidenti di Sezione del Consiglio di Stato, di cui uno, con funzioni di presidente aggiunto del Consiglio di giustizia amministrativa, preposto alla Sezione consultiva e l'altro assegnato alla Sezione giurisdizionale. Il Presidente aggiunto del Consiglio di giustizia amministrativa sostituisce il Presidente nello svolgimento dei compiti organizzativi e di gestione dell'ufficio a lui spettanti in caso di sua assenza, impedimento o delega; ove delegato, lo sostituisce altresì nella presidenza di una o più adunanze o udienze delle Sezioni riunite o della Sezione giurisdizionale.

     2. Al Consiglio di giustizia amministrativa sono, altresì, assegnati sei magistrati appartenenti al Consiglio di Stato.

     3. In relazione all'assegnazione di sede e al collocamento fuori ruolo dei magistrati di cui ai commi 1 e 2 si provvede ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

     4. Il Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, all'inizio di ciascun anno, assegna quattro consiglieri di Stato alla Sezione giurisdizionale e due alla Sezione consultiva. Ove manchi in una Sezione per un'udienza o adunanza il numero di consiglieri o di componenti necessario per deliberare, il Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa provvede ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

     5. Su richiesta del Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, il presidente del Consiglio di Stato, qualora ne riscontri l'esigenza in esito a una valutazione comparativa delle esigenze del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa, può disporre l'applicazione presso quest'ultimo, per non oltre un anno rinnovabile una volta, di un ulteriore consigliere di Stato, che è collocato fuori ruolo ai sensi del comma 3 per la durata dell'applicazione e senza ricopertura del posto lasciato libero al Consiglio di Stato.

 

     Art. 3.

     1. La Sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa e' composta da:

     a) il presidente preposto alla Sezione consultiva, che la presiede;

     b) due consiglieri di Stato;

     c) un prefetto della Repubblica;

     d) cinque componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 106, terzo comma, della Costituzione per la nomina a consigliere di Cassazione ovvero di cui all'articolo 19, primo comma, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186.

     2. Per la validita' delle deliberazioni della Sezione consultiva occorre il voto di non meno di quattro membri della Sezione, tra cui almeno un magistrato del Consiglio di Stato. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parita', prevale il voto espresso dal presidente.

 

     Art. 4.

     1. La Sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa e' composta da:

     a) il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, che la presiede;

     b) il presidente assegnato alla Sezione giurisdizionale;

     c) quattro consiglieri di Stato;

     d) quattro componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 106, terzo comma, della Costituzione per la nomina a consigliere di Cassazione ovvero di cui all'articolo 19, primo comma, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186.

     2. Il collegio giudicante e' composto da uno dei due presidenti della Sezione, da due consiglieri di Stato e da due dei membri indicati nella lettera d) del comma 1.

     3. In sede giurisdizionale il Consiglio di giustizia amministrativa esercita le funzioni di giudice di appello contro le pronunce del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.

 

     Art. 5.

     1. In caso di contemporanea assenza o impedimento dei presidenti della Sezione giurisdizionale, essi sono sostituiti dal consigliere di Stato piu' anziano assegnato alla Sezione.

     2. In caso di assenza o impedimento del presidente della Sezione consultiva, questi e' sostituito dal consigliere di Stato piu' anziano tra i due assegnati alla Sezione.

 

     Art. 6.

     1. Il prefetto e' designato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

     2. Alla designazione dei componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e all'articolo 4, comma 1, lettera d), provvede il Presidente della Regione siciliana.

     3. I componenti del Consiglio di giustizia amministrativa di cui ai commi 1 e 2 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, cui partecipa il Presidente delle Regione siciliana ai sensi dell'articolo 21, terzo comma, dello Statuto.

     4. I componenti designati dalla Regione e il prefetto durano in carica sei anni, decorrenti per ciascuno di essi dalla data del rispettivo giuramento, e non possono essere confermati.

     5. Alla scadenza del sessennio i componenti del Consiglio di giustizia amministrativa designati dal Presidente della Regione e il prefetto cessano dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

 

     Art. 7.

     1. Ai componenti del Consiglio di giustizia amministrativa designati dal Presidente della Regione ed al prefetto, durante il periodo di durata in carica, si applicano le norme concernenti lo stato giuridico e il regime disciplinare dei magistrati del Consiglio di Stato. Ad essi e' corrisposto, all'inizio del sessennio, il trattamento economico corrispondente al trattamento iniziale spettante ai magistrati del Consiglio di Stato, ove piu' favorevole del loro trattamento economico originario.

     2. I componenti designati dal Presidente della Regione, che siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato, hanno diritto alla conservazione del posto, senza assegni.

     3. Le disposizioni dell'articolo 31, secondo e terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, riguardanti i poteri di vigilanza, si applicano nei confronti di tutti i membri del Consiglio di giustizia amministrativa e dei relativi uffici.

 

     Art. 8.

     1. I magistrati del Consiglio di stato e il prefetto componenti del Consiglio di giustizia amministrativa sono collocati fuori ruolo.

     2. I magistrati di cui al comma 1 sono collocati in posizione eccedente i posti di fuori ruolo previsti per i magistrati del Consiglio di Stato.

 

     Art. 9.

     1. Il Consiglio di giustizia amministrativa, nella sua composizione consultiva, e' organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo regionale.

     2. La legge regionale, ferma restando l'obbligatorieta' del parere sugli atti regolamentari del Governo della Regione, determina gli altri casi in cui e' richiesto il parere obbligatorio del Consiglio di giustizia amministrativa. E' in facolta' del Governo regionale di chiedere il parere del Consiglio in ogni altra ipotesi.

     3. Quando il parere riguarda materie che incidano notevolmente sugli interessi generali dello Stato o di altre Regioni, il Consiglio puo' deferirne l'esame all'Adunanza generale del Consiglio di Stato, sentita sul punto la Regione. In tale caso l'Adunanza generale esamina gli affari su preavviso del Consiglio di giustizie amministrativa e con l'intervento di almeno due magistrati di quest'ultimo.

     4. Sui ricorsi straordinari di cui all'articolo 23 dello Statuto il parere e' obbligatorio ed e' reso dalla adunanza delle Sezioni riunite del Consiglio di giustizia amministrativa. Per la validita' dell'adunanza e' richiesta la presenza di almeno nove membri.

     5. Qualora il Presidente della Regione non intenda decidere il ricorso in maniera conforme al parere del Consiglio di giustizia amministrativa, con motivata richiesta deve sottoporre l'affare alla deliberazione della Giunta regionale [2].

     6. All'Adunanza generale del Consiglio di Stato, composta ai sensi del comma 3, e' altresi' devoluta la cognizione dei conflitti di competenza, in sede consultiva, tra il Consiglio di giustizia amministrativa e il Consiglio di Stato.

 

     Art. 10.

     1. Le questioni inerenti alla competenza del Consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale sono rilevabili anche d'ufficio.

     2. Avverso le decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa e' ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione per motivi inerenti la giurisdizione.

     3. Si osservano le disposizioni processuali previste per il Consiglio di Stato.

     4. Ove il punto di diritto sottoposto all'esame del Consiglio di giustizia amministrativa abbia dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali con le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, la Sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa puo', in qualunque stadio del processo, deferire la cognizione del ricorso all'Adunanza plenaria delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. In tale caso, l'Adunanza plenaria e' integrata da due magistrati della Sezione medesima.

     5. All'Adunanza plenaria, composta ai sensi del comma 4, e' altresi' devoluta la cognizione dei conflitti di competenza, in sede giurisdizionale, tra il Consiglio di giustizia amministrativa ed il Consiglio di Stato.

 

     Art. 11.

     1. Presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di giustizia amministrativa e' applicato un dirigente, secondo quanto previsto della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, nonche' dalla tabella A annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1997 e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1997.

     2. L'ufficio di segreteria del Consiglio medesimo e' costituito da personale di segreteria del Consiglio di Stato e da personale delle Amministrazioni dello Stato e della Regione, assegnato in posizione di comando.

     3. Il contingente del personale applicato al Consiglio di giustizia amministrativa viene stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e per la funzione pubblica, sentito il Presidente della Regione siciliana ed il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

     4. L'assegnazione del personale al Consiglio di giustizia amministrativa e' fatta con decreto del presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, previa intesa con le Amministrazioni interessate.

 

     Art. 12.

     1. Per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa in sede consultiva e in sede giurisdizionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per il Consiglio di Stato.

     2. Il Consiglio di giustizia amministrativa si avvale del sistema informativo della giustizia amministrativa. L'utilizzo del software, dell'hardware e delle reti informatiche di proprieta' o in uso del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali e' disciplinato da apposite convenzioni.

 

     Art. 13.

     1. Tutte le spese per il personale designato dalla Regione, per i locali adibiti a sede ed uffici del Consiglio di giustizia amministrativa e per la loro manutenzione sono a carico della Regione siciliana.

     2. Le altre spese per il funzionamento del Consiglio medesimo sono a carico dello Stato.

     3. Gli oneri di spesa per i componenti designati dal Presidente della Regione sono ripartiti in ragione del cinquanta per cento a carico dello Stato e del restante cinquanta per cento a carico della Regione, che vi fanno fronte con le ordinarie disponibilita' di bilancio. Gli emolumenti vengono mensilmente corrisposti a tali componenti dalla Regione, salvo conguagli da effettuarsi trimestralmente a carico dello Stato nei confronti della Regione.

     4. Le spese a carico dello Stato gravano su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

     Art. 14.

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo di attuazione sono abrogati il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, e il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204.

 

     Art. 15.

     1. I giuristi e gli esperti componenti del Consiglio di giustizia amministrativa alla data di entrata in vigore del presente decreto e non scaduti restano in carica fino alla scadenza del sessennio a decorrere dal rispettivo giuramento, se entro sessanta giorni della data suddetta attestino, con autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'insussistenza o l'intervenuta cessazione di condizioni di incompatibilita' previste per l'ufficio di consigliere di Stato, fermo l'obbligo di richiedere la prescritta autorizzazione al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per gli altri eventuali incarichi in corso.

     La disciplina di cui al presente comma si applica anche al prefetto componente della Sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa.

     2. I giuristi e gli esperti di cui al comma 1 che non abbiano reso la dichiarazione prevista dal medesimo comma o versino in situazioni di incompatibilita', nonche' i giuristi ed esperti comunque scaduti, cessano dalla carica e dall'esercizio delle funzioni con il decorso del sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo di attuazione.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 24 luglio 2019, n. 70.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 7 aprile 2023, n. 63, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.