§ 80.5.238 – L. 27 luglio 1962, n. 1114.
Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:27/07/1962
Numero:1114


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      All'impiegato collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 1 si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili [...]
Art. 3.      Per determinati Paesi, ove venga a svolgersi la loro attività, agli impiegati collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 1 può essere concesso un assegno integrativo [...]
Art. 4.      Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni provvederanno a regolarizzare, in conformità alle norme di essa, la posizione [...]
Art. 5.      Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli altri dipendenti civili di ruolo dello Stato il cui ordinamento non è regolato dal testo unico delle [...]
Art. 6.      Il primo comma dell'art. 1 ed il primo comma dell'art. 4 si applicano anche nei confronti degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della [...]
Art. 7.      I Ministri competenti comunicheranno per iscritto al Parlamento entro 30 giorni le autorizzazioni concesse ai dipendenti dello Stato in base alla presente legge. Esse [...]


§ 80.5.238 – L. 27 luglio 1962, n. 1114.

Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri.

(G.U. 11 agosto 1962, n. 202).

 

     Art. 1. [1]

     1. Il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo, il cui contingente non può superare complessivamente le cinquecento unità, è disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima di detta scadenza. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     2. In attesa dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, può essere concessa dall'amministrazione di appartenenza l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso gli enti od organismi internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo.

 

          Art. 2.

     All'impiegato collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 1 si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Dalla data di decorrenza del collocamento fuori ruolo cessa il trattamento economico a carico dello Stato italiano.

     L'impiegato è tenuto, a decorrere da quella stessa data, a versare all'Amministrazione cui appartiene l'importo dei contributi o delle ritenute a suo carico di cui all'art. 57 del citato testo unico.

 

          Art. 3.

     Per determinati Paesi, ove venga a svolgersi la loro attività, agli impiegati collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 1 può essere concesso un assegno integrativo secondo i criteri e con le modalità previste dall'art. 21 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, sul trattamento economico del personale diplomatico consolare in servizio all'estero.

     Tale assegno integrativo è a carico dell'Amministrazione cui l'impiegato appartiene.

 

          Art. 4.

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni provvederanno a regolarizzare, in conformità alle norme di essa, la posizione degli impiegati dipendenti che si trovino già ad esercitare funzioni presso Stati esteri o siano già in servizio presso enti od organismi internazionali, e che siano stati a ciò autorizzati.

     Il servizio prestato alle condizioni di cui al precedente comma, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è considerato come servizio prestato presso le Amministrazioni da cui gli impiegati dipendono.

     Con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli affari esteri, da emanarsi entro il termine indicato al comma primo, le Amministrazioni provvederanno alla definizione della posizione contabile di detti impiegati per il periodo di servizio come sopra prestato.

     Nessun assegno integrativo può essere attribuito per tale servizio.

 

          Art. 5.

     Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli altri dipendenti civili di ruolo dello Stato il cui ordinamento non è regolato dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo che la materia non sia diversamente disciplinata con norme speciali.

     Nulla è innovato alle norme vigenti concernenti il collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri del personale direttivo ed insegnante degli istituti d'istruzione di ogni ordine e grado.

 

          Art. 6.

     Il primo comma dell'art. 1 ed il primo comma dell'art. 4 si applicano anche nei confronti degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per la difesa ed il Ministro per gli affari esteri, assumano un impiego presso enti od organismi internazionali, anche se per tale impiego esercitino funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Per essi cessa la corresponsione del trattamento economico a carico dello Stato italiano.

     Ai medesimi può essere corrisposto l'assegno integrativo di cui al precedente art. 3.

     Nei confronti degli ufficiali richiamati dall'ausiliaria che, autorizzati nei modi suddetti, assumano un impiego presso enti od organismi internazionali o presso Stati esteri, nella forma di cui al primo comma, cessa la corresponsione del trattamento economico a carico dello Stato italiano.

     Il personale di cui al presente articolo è tenuto a versare all'Amministrazione italiana di appartenenza l'importo dei contributi e delle ritenute che, per legge, avrebbe gravato sul trattamento economico che sarebbe allo stesso spettato a carico dello Stato italiano.

     Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, per quanto compatibile, anche al personale dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè al personale militare in genere in forma volontaria o rafferma.

 

          Art. 7.

     I Ministri competenti comunicheranno per iscritto al Parlamento entro 30 giorni le autorizzazioni concesse ai dipendenti dello Stato in base alla presente legge. Esse non possono eccedere il numero complessivo di cinquecento.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L. 15 luglio 2002, n. 145.