§ 50.2.1a - Legge 21 dicembre 1950, n. 1018.
Modificazioni al testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.2 giurisdizione amministrativa
Data:21/12/1950
Numero:1018


Sommario
Art. 1.      I ruoli organici del personale della Magistratura del Consiglio di Stato sono stabiliti con la tabella A allegata alla presente legge
Art. 2.      I magistrati del Consiglio di Stato ai quali, con il loro consenso, siano affidati incarichi di carattere continuativo che non consentano il regolare esercizio delle funzioni di istituto, [...]
Art. 3.      La riduzione di cui al quarto comma del precedente articolo 2 si renderà operante quando i magistrati attualmente fuori ruolo in eccedenza al numero di dodici unità verranno a cessare da detta [...]
Art. 4.      Per i primi referendari e per i referendari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo previsto dall'art. 4 del testo unico della legge sul Consiglio di Stato, [...]
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.      Per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e per il ricorso principale o la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato è istituita una tassa fissa di lire 3000.
Art. 8.      Agli effetti dell'art. 81 della Costituzione, alle maggiori spese necessarie per l'attuazione della presente legge si provvede con le entrate derivanti dall'applicazione del precedente art. 7
Art. 9. 
Art. 10. 


§ 50.2.1a - Legge 21 dicembre 1950, n. 1018.

Modificazioni al testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato.

(G.U. 30 dicembre 1950, n. 298).

 

     Art. 1.

     I ruoli organici del personale della Magistratura del Consiglio di Stato sono stabiliti con la tabella A allegata alla presente legge.

 

          Art. 2.

     I magistrati del Consiglio di Stato ai quali, con il loro consenso, siano affidati incarichi di carattere continuativo che non consentano il regolare esercizio delle funzioni di istituto, possono essere collocati fuori ruolo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato.

     Non possono essere collocati fuori ruolo i magistrati che non abbiano effettivamente esercitato inizialmente, almeno per un triennio, le funzioni di istituto.

     La posizione di fuori ruolo non può avere la durata superiore a tre anni consecutivi. Non è consentito il ricollocamento fuori ruolo se non sia decorso almeno un anno di effettivo servizio al Consiglio di Stato dalla cessazione del precedente incarico.

     Il numero dei magistrati del Consiglio di Stato che possono essere collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1791, già previsto in diciotto unità dal decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642, è ridotto a dodici.

     Oltre che nei casi previsti da altre leggi, sono considerati, di diritto, collocati fuori ruolo i magistrati nominati Ministri, Sottosegretari di Stato o Alti Commissari. Ad essi non si applicano le disposizioni dei precedenti commi.

     Si osservano nel resto, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, e successive modificazioni. E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 1 del citato decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, modificato dall'art. 17 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

 

          Art. 3.

     La riduzione di cui al quarto comma del precedente articolo 2 si renderà operante quando i magistrati attualmente fuori ruolo in eccedenza al numero di dodici unità verranno a cessare da detta posizione.

     I magistrati attualmente fuori ruolo possono essere conservati in tale posizione anche se non abbiano prestato il periodo iniziale di servizio richiesto dal 2° comma dell'art. 2. Nei loro confronti il triennio previsto nel terzo comma dello stesso art. 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 4.

     Per i primi referendari e per i referendari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo previsto dall'art. 4 del testo unico della legge sul Consiglio di Stato, sostituito dall'art. 4 del regio decreto-legge 5 febbraio 1939, n. 478, è ridotto a tre anni.

     I posti di consigliere disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge o che si rendano successivamente vacanti sono riservati nel numero necessario per le nomine da conferire ai predetti primi referendari e referendari al compimento del periodo stabilito dal precedente comma.

 

          Art. 5. [1]

     I commi secondo e terzo dell'art. 45 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, sono sostituiti dai seguenti:

     "La sezione, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o di ufficio, può rimettere il ricorso all'adunanza plenaria".

     "Prima della discussione il Presidente del Consiglio di Stato, su istanza delle parti o d'ufficio, può deferire all'adunanza plenaria qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza".

 

          Art. 6. [2]

     Il termine previsto nel 2° comma dell'art. 40 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, per la perenzione dei ricorsi, è ridotto a due anni.

     Tale termine si applica anche ai ricorsi pendenti; tuttavia le parti in causa, anche se sia scaduto il termine anzidetto, possono impedire la perenzione, compiendo atti di procedura entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre la scadenza del triennio previsto dal citato art. 40.

 

          Art. 7.

     Per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e per il ricorso principale o la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato è istituita una tassa fissa di lire 3000. [3]

     La tassa è introitata dall'Ufficio del registro unitamente alle tasse di bollo dovute in modo virtuale per gli atti predetti, a norma delle disposizioni di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

     Il deposito per il ricorso per revocazione di decisioni del Consiglio di Stato, previsto dall'art. 84 del regolamento approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, è elevato a lire 6000. [4]

     Le disposizioni di questo articolo entrano in vigore il sessantesimo giorno dalla data della pubblicazione della presente legge.

 

          Art. 8.

     Agli effetti dell'art. 81 della Costituzione, alle maggiori spese necessarie per l'attuazione della presente legge si provvede con le entrate derivanti dall'applicazione del precedente art. 7.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

 

          Art. 9. [5]

     Della pubblicazione delle decisioni del Consiglio di Stato è data comunicazione agli avvocati delle parti con biglietto di segreteria in carta non bollata. Il biglietto è consegnato dal segretario della Sezione al destinatario o è rimesso per posta in piego raccomandato, oppure a mezzo di ufficiale giudiziario.

 

          Art. 10. [6]

     Nella discussione delle domande incidentali di sospensione sono uditi in Camera di consiglio gli avvocati delle parti che ne abbiano fatta richiesta.

     La richiesta può essere fatta anche nella domanda di sospensione.

 

 

TABELLA A

Posti in organico

 

 

Presidente

n.

1

Presidenti di Sezione

n.

12

Consiglieri

n.

60

Primi referendari

n.

7

Referendari

n.

7

 

 

-----

Totale

n.

87

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[2] Articolo abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[3] L’importo di cui al presente comma è stato così modificato dall'art. 4 della L. 25 aprile 1957, n. 283. L'art. 57 della L. 21 novembre 2000, n. 342 ha, successivamente, soppresso la presente tassa.

[4] L'art. 57 della L. 21 novembre 2000, n. 342 ha soppresso il deposito di cui al presente comma.

[5] Articolo abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[6] Articolo abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.