§ 48.1.1 - R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933 .
Riforma delle leggi sul lotto pubblico


Settore:Normativa nazionale
Materia:48. Giochi e concorsi
Capitolo:48.1 giochi e concorsi
Data:19/10/1938
Numero:1933


Sommario
Art. 1.      Il servizio del lotto è affidato nelle province a tutte le intendenze di finanza del regno
Art. 2.      Le giuocate si ricevono presso le ricevitorie del lotto, le quali debbono consegnare le relative matrici all'archivio della intendenza di finanza della provincia, nei [...]
Art. 3.      Le estrazioni si effettuano pubblicamente, con l'intervento dei funzionari indicati nel successivo art. 24 ogni settimana, nei giorni e nelle ore indicati in una tabella [...]
Art. 4.      Le giuocate si fanno con i numeri dall'1 al 90, inclusivamente, cinque dei quali, estratti a sorte, determinano le vincite
Art. 5.      Possono farsi giuocate sopra qualunque quantità di numeri e sopra ognuna o tutte le ruote del regno sulle sorti di: estratto semplice; estratto determinato, ambo, terno, [...]
Art. 6.  [2]
Art. 7.      I premi del giuoco del lotto sono fissati come appresso
Art. 8.  [3]
Art. 9.  [4]
Art. 10.      Le bollette delle giuocate debbono contenere la data della estrazione e l'indicazione della ruota cui la giuocata si riferisce, la sede ed il numero della ricevitoria, [...]
Art. 11.      La giuocata deve essere scritta con inchiostro nero alla presenza del giuocatore
Art. 12.      Se all'atto della registrazione della giuocata accada sbaglio o sgorbio nella scrittura dei numeri giuocati o delle poste, non è consentito rettificare la [...]
Art. 13.      Il giuocatore deve assicurarsi che la giuocata venga esattamente scritta, tanto sulla bolletta che sulla matrice; egli è in diritto di non accettare bollette alterate o [...]
Art. 14.  [5]
Art. 15.  [6]
Art. 16.      Le giuocate possono effettuarsi anche a prezzo multiplo di una bolletta dei bollettari in uso, purché possa tale prezzo essere rappresentato da due o più bollette che [...]
Art. 17.  [9]
Art. 18.  [10]
Art. 19.  [11]
Art. 20.      Qualora dopo eseguite le giuocate, e consegnate le bollette ai giuocatori, una o più matrici subiscano qualche alterazione nei numeri e nelle poste, il ricevitore che [...]
Art. 21.      Le giuocate sono valide e produttive di effetti quando, ricevute nelle forme e condizioni prescritte, le relative matrici siano state depositate nell'archivio prima [...]
Art. 22.      Qualora per qualsiasi causa le matrici non vengano depositate nell'archivio, prima dell'estrazione, le giuocate relative si ritengono nulle e come non avvenute e il [...]
Art. 23.      Le matrici delle giuocate debbono essere custodite nell'archivio esistente presso ciascuna intendenza di finanza per il periodo di cinque settimane
Art. 24.      Il deposito delle matrici nell'archivio viene eseguito con l'intervento del prefetto, dell'intendente di finanza e del podestà o di coloro che ne fanno le veci. Per la [...]
Art. 25.      L'importo delle giuocate annullate, nei casi previsti dagli articoli 20 e22 deve essere reclamato entro 30 giorni dalla data dell'avviso di annullamento. Trascorso [...]
Art. 26.      Tutte le vincite si prescrivono entro il termine di 30 giorni da quello successivo all'estrazione a cui esse si riferiscono
Art. 27.      Nessuna vincita può essere pagata senza la presentazione della bolletta. Qualora si verifichi una vincita di bolletta relativa a giuocata prevista dall'art. 18 della [...]
Art. 28.      Fermi i termini dell'art. 26, le vincite sono pagate all'esibitore della bolletta, sempreché questa sia integra, non presenti alcuna alterazione o correzione nei numeri [...]
Art. 29.      Il pagamento della vincita è sempre eseguito in base alla posta risultante uniforme nella matrice e nella bolletta
Art. 30.      Nel caso in cui sulla matrice non sia stato fatto alcun reparto fra le diverse sorti del prezzo delle giuocate, l'intero prezzo s'intende applicato alla sorte capace di [...]
Art. 31.      Ogni qualvolta la somma delle singole poste sulle diverse sorti uniformemente scritte sulla matrice e sulla bolletta risulti inferiore o superiore al prezzo della [...]
Art. 32.      Qualsiasi posta o frazione di posta accettata contrariamente alle condizioni espresse nei precedenti articoli, non produce alcun diritto in chi giuoca. Questi può [...]
Art. 33.      Qualora venga rifiutato il pagamento della vincita per qualsiasi difetto della matrice, imputabile a negligenza del ricevitore, il giuocatore non può pretendere che il [...]
Art. 34.  [12]
Art. 35.  [15]
Art. 36.      Le vincite sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile
Art. 37.      Il ministero delle finanze effettua saltuariamente una seconda revisione della liquidazione e dell'accertamento delle vincite nonché delle riscossioni settimanali delle [...]
Art. 38.  [16]
Art. 39.  [17]
Art. 40.  [18]
Art. 41.  [19]
Art. 42.  [20]
Art. 42 bis.  [21]
Art. 43.  [22]
Art. 44.  [23]
Art. 45.  [24]
Art. 46.  [25]
Art. 47.  [26]
Art. 48.  [27]
Art. 49.  [28]
Art. 50.  [29]
Art. 51.  [34]
Art. 52.  [35]
Art. 53.  [36]
Art. 54.  [37]
Art. 55.  [38]
Art. 56.  [39]
Art. 57.  [42]
Art. 58.  [43]
Art. 59.  [44]
Art. 60.  [45]
Art. 61.  [46]
Art. 62.  [47]
Art. 63.  [48]
Art. 64.      Il ministro delle finanze provvederà entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto-legge alla compilazione di un elenco delle ricevitorie del lotto esistenti [...]
Art. 65.      Il personale delle ricevitorie è costituito dai ricevitori e dagli aiuto ricevitori
Art. 66.  [49]
Art. 67.      I ricevitori e gli aiuto ricevitori sono nominati con decreto del ministro per le finanze e prestano giuramento dinanzi all'intendente di finanza della provincia
Art. 68.      I ricevitori verranno inquadrati la prima volta nella classe corrispondente a quella delle ricevitorie in base all'aggio lordo medio triennale della ricevitoria di cui [...]
Art. 69.  [50]
Art. 70.  [51]
Art. 71.      Nella prima parte del prospetto delle note informative annuali i ricevitori e gli aiuti ricevitori hanno facoltà di esporre le loro aspirazioni di carriera, indicando [...]
Art. 72.      Qualsiasi istanza dei ricevitori e degli aiuto ricevitori dev'essere esclusivamente inoltrata per via gerarchica
Art. 73.  [52]
Art. 74.      All'infuori del personale di carriera nessun altro può prestare servizio nelle ricevitorie
Art. 75.  [53]
Art. 76.  [54]
Art. 77.      I ricevitori e gli aiuto ricevitori che rinunziano per qualsiasi ragione alla ricevitoria conferita in seguito a promozione non potranno essere scrutinati per la nomina [...]
Art. 78.  [55]
Art. 79.      Il ministero delle finanze può trasferire d'ufficio il ricevitore del lotto da una ricevitoria ad un'altra per esigenze di servizio a condizione che la differenza di [...]
Art. 80.      I ricevitori e gli aiuto ricevitori incaricati della gestione hanno l'obbligo di prestare personalmente la loro opera nelle ricevitorie cui sono preposti
Art. 81.      Gli aiuti ricevitori che senza giustificato motivo non assumono servizio nella ricevitoria loro assegnata possono essere radiati dal ruolo con decreto del ministro per [...]
Art. 82.  [56]
Art. 83.  [57]
Art. 84.  [58]
Art. 85.      Durante l'assenza del titolare della ricevitoria per qualsiasi motivo la gestione della ricevitoria stessa è affidata all'aiuto ricevitore più anziano o in mancanza al [...]
Art. 86.      Nel giorno di martedì di ciascuna settimana i ricevitori debbono versare integralmente tutta la somma delle riscossioni della estrazione della settimana precedente, [...]
Art. 87.      I ricevitori del lotto e gli aiuto ricevitori quando hanno la gestione di una ricevitoria sono considerati come incaricati di un pubblico servizio ad ogni effetto
Art. 88.      Le funzioni di ricevitore sono incompatibili con qualsiasi impiego pubblico o privato
Art. 89.  [60]
Art. 90.      L'aggio di riscossione viene corrisposto anche sulle somme rimborsate ai giocatori in seguito ad annullamento dovuto a cause fortuite o di forza maggiore sempre quando [...]
Art. 91.  [66]
Art. 92.  [67]
Art. 93.      L'aggio complessivo corrisposto ai ricevitori non è soggetto a sequestro o pignoramento, tranne che nei casi seguenti
Art. 94.  [68]
Art. 95.  [69]
Art. 96.      Le ricevitorie del lotto debbono essere arredate in modo decoroso
Art. 97.  [71]
Art. 98.  [72]
Art. 99.  [73]
Art. 100.  [74]
Art. 101.      I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti al personale del lotto sono
Art. 102.      Le modalità ed il procedimento per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari sono determinati dal regolamento
Art. 103.      I ricevitori prestano cauzione in rendita pubblica dello Stato, in titoli equiparati o con deposito in numerario in misura proporzionale all'entità delle riscossioni [...]
Art. 104.  [75]
Art. 105.  [76]
Art. 106.  [77]
Art. 107.  [78]
Art. 108.  [79]
Art. 109.  [80]
Art. 110.  [81]
Art. 111.  [83]
Art. 112.  [85]
Art. 113.  [87]
Art. 113 bis.  [90]
Art. 114.  [91]
Art. 115.  [92]
Art. 116.  [94]
Art. 117.  [96]
Art. 118.  [97]
Art. 119.  [98]
Art. 120.  [99]
Art. 121.  [100]
Art. 122.      Quando in uno degli esercizi pubblici contemplati nell'art. 86 della legge, testo unico 18 giugno 1931, n. 773, sulla pubblica sicurezza sia commesso uno dei reati [...]
Art. 123.      I ricevitori del lotto e gli aiuto ricevitori i quali si siano resi colpevoli di uno dei delitti previsti nel presente titolo, incorrono nella destituzione o nella revoca
Art. 124.  [101]
Art. 125.      Sul prodotto netto delle multe, delle ammende e delle pene pecuniarie inflitte in applicazione di questo decreto-legge, si continuerà a prelevare la quota stabilita dal [...]
Art. 126.      Sono abrogate tutte le disposizioni esistenti in materia di lotto e lotteria all'entrata in vigore del presente decreto-legge
Art. 127.      Il presente decreto-legge andrà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1939
Art. 128.      Fermo l'obbligo della compilazione annuale delle note informative, nel primo triennio dell'applicazione del presente decreto-legge e agli effetti del conferimento delle [...]
Art. 129.      I commessi tirocinanti che abbiano almeno un anno di servizio in tale qualità all'entrata in vigore del presente decreto potranno essere ammessi a partecipare al [...]
Art. 130.      I ricevitori che non hanno la gestione personale da oltre un anno della ricevitoria di cui sono titolari potranno essere collocati a riposo d'ufficio anche se non [...]
Art. 131.      E' in facoltà dell'amministrazione di conservare il gerente ai ricevitori che ne siano stati regolarmente autorizzati prima della pubblicazione del presente decreto [...]
Art. 132.      Le ricevitorie da istituire nella Sardegna saranno conferite ai ricevitori con gestione personale che ne facciano richiesta, secondo l'ordine di ruolo, ed in mancanza [...]
Art. 133.      Fino a quando non sarà nominato il consiglio di amministrazione dell'ente "Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto" previsto dall'art. 105 del presente [...]
Art. 134.      Le disposizioni del presente decreto-legge per i servizi amministrativi avranno applicazione in tutte le intendenze
Art. 135.      Con decreto del ministro per le finanze sarà stabilito a quale archivio segreto le ricevitorie del lotto del regno dovranno consegnare le matrici del giuoco prima della [...]
Art. 136.      Alle tabelle del personale della carriera di ragioneria e degli ufficiali di ragioneria delle intendenze di finanza annesse alregio decreto-legge 8 giugno 1936–XIV, n. [...]


§ 48.1.1 - R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933 [1] .

Riforma delle leggi sul lotto pubblico

(G.U. 30 dicembre 1938, n. 298)

 

 

Titolo I

 

ORDINAMENTO E GIUOCO

 

     Art. 1.

     Il servizio del lotto è affidato nelle province a tutte le intendenze di finanza del regno.

     Presso ciascuna intendenza di finanza è istituito un archivio destinato al deposito e alla custodia delle matrici del giuoco.

 

          Art. 2.

     Le giuocate si ricevono presso le ricevitorie del lotto, le quali debbono consegnare le relative matrici all'archivio della intendenza di finanza della provincia, nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento.

 

          Art. 3.

     Le estrazioni si effettuano pubblicamente, con l'intervento dei funzionari indicati nel successivo art. 24 ogni settimana, nei giorni e nelle ore indicati in una tabella compilata ogni anno dal ministero, presso le intendenze di finanza di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

 

          Art. 4.

     Le giuocate si fanno con i numeri dall'1 al 90, inclusivamente, cinque dei quali, estratti a sorte, determinano le vincite.

 

          Art. 5.

     Possono farsi giuocate sopra qualunque quantità di numeri e sopra ognuna o tutte le ruote del regno sulle sorti di: estratto semplice; estratto determinato, ambo, terno, quaterno, cinquina.

 

          Art. 6. [2]

     Le poste delle giuocate di estratto determinato sopra ciascuno dei 90 numeri per ciascuna sortita non possono oltrepassare nel loro insieme la somma di lire 500.000 per tutto il territorio dello Stato.

     Il massimo della posta che può essere accettato per ogni numero deve corrispondere al quintuplo della somma predetta.

     Il riparto di detta somma fra le Intendenze di finanza sarà stabilito con decreto del Ministro per le finanze, quello fra le ricevitorie della provincia, dall'Intendente di finanza nel modo determinato dal regolamento.

     Le vincite che si siano verificate sulla sorte di estratto per poste accettate in eccedenza al limite suindicato sono proporzionalmente ridotte a quelle corrispondenti alla massima posta complessiva accettabile nella Provincia sul numero del vincente.

 

          Art. 7.

     I premi del giuoco del lotto sono fissati come appresso:

 

Sorti del giuco

Premio per ogni combinazione

Estratto semplice

Dieci volte e mezzo la posta

Estratto determinato

Cinquantadue volte e mezzo la posta

Ambo

Duecentocinquanta volte la posta

Terno

Quattromiladuecentocinquanta volte la posta

Quaterna

Ottantamila volte la posta

Cinquina

Un milione di volte la posta

 

          Art. 8. [3]

     Le giuocate si ricevono su bollettari a madre e figlia di valore determinato, stampati su carta filigrana di diverso colore a seconda del prezzo.

     Le bollette del giuoco sono di lire 10, 25, 30, 50, 100, 500.

     Con decreto Ministeriale possono essere istituiti altri tipi di bollettari o di bollette, anche a forma di schede, e possono essere soppressi quelli esistenti.

 

          Art. 9. [4]

     Le intendenze di finanza stabiliscono in quali giorni, prossimi a quello della estrazione, deve cessare nei diversi comuni della provincia l'accettazione delle giuocate con bollette di prezzo uguale o inferiore a lire 3.

 

          Art. 10.

     Le bollette delle giuocate debbono contenere la data della estrazione e l'indicazione della ruota cui la giuocata si riferisce, la sede ed il numero della ricevitoria, il numero progressivo del bollettario, i numeri giuocati e le poste applicate a ciascuna delle sorti e la firma del ricevitore.

 

          Art. 11.

     La giuocata deve essere scritta con inchiostro nero alla presenza del giuocatore.

 

          Art. 12.

     Se all'atto della registrazione della giuocata accada sbaglio o sgorbio nella scrittura dei numeri giuocati o delle poste, non è consentito rettificare la scritturazione, ma la giuocata deve essere annullata e riprodotta su altra bolletta.

 

          Art. 13.

     Il giuocatore deve assicurarsi che la giuocata venga esattamente scritta, tanto sulla bolletta che sulla matrice; egli è in diritto di non accettare bollette alterate o corrette.

 

          Art. 14. [5]

     Qualora, tanto nella matrice che nella figlia, oppure soltanto sulla matrice, sia omessa l'indicazione della ruota, la giuocata si intende fatta per la ruota della circoscrizione estrazionale.

     Qualora vi sia discordanza nella indicazione della ruota fra la matrice e la figlia, oppure su quest'ultima sia omessa tale indicazione, la giuocata si intende fatta per la ruota indicata in matrice.

 

          Art. 15. [6]

     L'intero prezzo di ciascuna bolletta, può essere ripartito, a volontà del giocatore, tra le diverse sorti ammesse, alle seguenti condizioni:

     a) che la cifra della posta per ogni sorte sia pari;

     b) che la posta offra la possibilità di un premio per ognuna delle combinazioni corrispondenti alla quantità dei numeri giuocati, non minore di: cent. 84 per estratto semplice; L. 4,20 per l'estratto determinato; L. 2,50 per l'ambo; L. 4,25 per il terno; L. 80 per il quaterno; L. 1000 per la cinquina;

     c) che il premio massimo cui può dar luogo ogni bolletta, comunque sia ripartito il prezzo, non ecceda la somma di L. 100.000.000 [7].

     Qualora si verifichi una vincita su giuocata con posta di cifre dispari, essa viene liquidata sulla posta pari immediatamente inferiore, aumentando di pari cifra la posta della sorte precedente.

     Qualsiasi posta o frazione di posta che non dia luogo al minimo premio stabilito per le diverse sorti non produce alcun diritto in chi giuoca.

     Qualora sia stata accettata una giuocata con bolletta capace di dar luogo ad un premio complessivo eccedente la somma di 100 milioni di lire il premio è ridotto a questa somma senza altro diritto per il giuocatore [8].

 

          Art. 16.

     Le giuocate possono effettuarsi anche a prezzo multiplo di una bolletta dei bollettari in uso, purché possa tale prezzo essere rappresentato da due o più bollette che non siano staccate in alcun modo le une dalle altre.

     I numeri, le poste e tutte le indicazioni richieste dal precedente articolo 10 sono scritte in questo caso sulla prima matrice e relativa bolletta e le altre matrici e bollette debbono essere interlineate con le modalità prescritte dal regolamento.

 

          Art. 17. [9]

     La giuocata per tutte le ruote non può essere inferiore a L. 50. L'intero prezzo può essere ripartito tra le sorti prescelte e la vincita corrisponde alla decima parte di quella che si ottiene con una giuocata per un sola ruota.

     Con decreto Ministeriale può essere elevato o diminuito il limite per la giuocata per tutte le 10 ruote.

 

          Art. 18. [10]

     E' ammessa la giuocata valevole per quindici e venticinque estrazioni consecutive.

     Detta giuocata è fatta su bollettari speciali e il giuocatore deve pagare anticipatamente l'importo complessivo di essa per il numero delle estrazioni indicate.

 

          Art. 19. [11]

     Il giuoco sulla sorte di ambo, fatto con un numero contro gli altri 89, non può essere accettato per un importo inferiore:

     a L. 10 per una sola ruota;

     a L. 50 per tutte le 10 ruote.

 

          Art. 20.

     Qualora dopo eseguite le giuocate, e consegnate le bollette ai giuocatori, una o più matrici subiscano qualche alterazione nei numeri e nelle poste, il ricevitore che non sia in grado di riavere le bollette per annullarle e rifare le giuocate, deve, se è possibile, rilevare le giuocate alterate e accertarle sovrapponendo una copia esatta delle medesime alle relative matrici.

     Ove poi non sia possibile riconoscere le giuocate alterate, oppure l'alterazione sia tale da rendere impossibile il confronto materiale delle bollette con le matrici in ogni loro parte, il ricevitore che ha sede nel capoluogo della provincia deve presentare il bollettario all'intendenza di finanza dichiarando le cause dell'avvenuta alterazione.

     Il ricevitore che ha sede in altro comune della provincia, deve presentare il bollettario al podestà, dichiarando le cause dell'avvenuta alterazione e facendo ciò constatare da processo verbale da rimettere all'intendenza di finanza del capoluogo.

     Il ricevitore deve, inoltre, prima dell'estrazione, esporre all'ingresso della ricevitoria un elenco delle giuocate alterate e proposte per l'annullamento, distinte almeno con i numeri d'ordine del bollettario e delle bollette, avvertendo che i giuocatori potranno ritirare l'importo delle giuocate restituendo le bollette, sempreché l'intendenza abbia raccolte le proposte stesse.

 

          Art. 21.

     Le giuocate sono valide e produttive di effetti quando, ricevute nelle forme e condizioni prescritte, le relative matrici siano state depositate nell'archivio prima dell'estrazione.

 

          Art. 22.

     Qualora per qualsiasi causa le matrici non vengano depositate nell'archivio, prima dell'estrazione, le giuocate relative si ritengono nulle e come non avvenute e il giuocatore ha diritto al rimborso della somma giuocata dietro consegnata delle bollette.

     L'intendenza di finanza dà notizia al pubblico dell'annullamento delle giuocate mediante avviso da affiggersi per 8 giorni consecutivi a cominciare dal lunedì successivo all'estrazione all'albo proprio, a quello del comune in cui ha sede la ricevitoria dove le giuocate stesse furono ricevute e alla porta della ricevitoria stessa.

 

          Art. 23.

     Le matrici delle giuocate debbono essere custodite nell'archivio esistente presso ciascuna intendenza di finanza per il periodo di cinque settimane.

     Tale periodo per le giuocate di cui all'art. 18 decorre dal giorno dell'ultima estrazione.

 

          Art. 24.

     Il deposito delle matrici nell'archivio viene eseguito con l'intervento del prefetto, dell'intendente di finanza e del podestà o di coloro che ne fanno le veci. Per la città di Roma invece del podestà interviene il governatore o chi ne fa le veci.

 

          Art. 25.

     L'importo delle giuocate annullate, nei casi previsti dagli articoli 20 e22 deve essere reclamato entro 30 giorni dalla data dell'avviso di annullamento. Trascorso questo termine non si fa più luogo al rimborso.

 

Titolo II

 

VINCITE

 

          Art. 26.

     Tutte le vincite si prescrivono entro il termine di 30 giorni da quello successivo all'estrazione a cui esse si riferiscono.

     Però i giuocatori hanno diritto di denunziare la vincita entro il detto termine, riservandosi di produrre la bolletta nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine medesimo.

     Tale denunzia dev'esser fatta esclusivamente all'intendenza di finanza del proprio capoluogo.

 

          Art. 27.

     Nessuna vincita può essere pagata senza la presentazione della bolletta. Qualora si verifichi una vincita di bolletta relativa a giuocata prevista dall'art. 18 della quale non sia ancora esaurito l'intero periodo per cui essa è stata effettuata, la bolletta deve essere restituita al giuocatore ed il pagamento della vendita viene eseguito in base a dichiarazione della commissione di archivio contenente tutti gli estremi della bolletta vincente, a tergo della quale la commissione di archivio annoterà il pagamento eseguito.

 

          Art. 28.

     Fermi i termini dell'art. 26, le vincite sono pagate all'esibitore della bolletta, sempreché questa sia integra, non presenti alcuna alterazione o correzione nei numeri vincenti, nelle poste giuocate e nella designazione della ruota sulla quale è fatta la giuocata e corrisponda perfettamente con la matrice, sia nei numeri vincenti sia nei segni che valgono a stabilirne l'identità.

     L'alterazione o la semplice correzione dei numeri vincenti o nelle poste giuocate, anche quando non provenga da dolo dà sempre luogo al rifiuto della vincita.

 

          Art. 29.

     Il pagamento della vincita è sempre eseguito in base alla posta risultante uniforme nella matrice e nella bolletta.

     Quando vi è differenza tra l'una e l'altra, si paga la vincita risultante dalla matrice, salvo quanto è disposto nel successivo art. 30.

 

          Art. 30.

     Nel caso in cui sulla matrice non sia stato fatto alcun reparto fra le diverse sorti del prezzo delle giuocate, l'intero prezzo s'intende applicato alla sorte capace di offrire la minor vincita consentita dalla quantità dei numeri giuocati e dal minimo premio ammesso.

 

          Art. 31.

     Ogni qualvolta la somma delle singole poste sulle diverse sorti uniformemente scritte sulla matrice e sulla bolletta risulti inferiore o superiore al prezzo della bolletta o alla somma dei prezzi delle bollette legate, il premio da corrispondersi in caso di vincita è commisurato alle singole poste proporzionalmente aumentate o ridotte, onde parificarne la somma al prezzo della bolletta od alla somma dei prezzi delle bollette legate.

     In tal caso però sono sempre applicabili le disposizioni contenute negli art. 6, 15, 30.

 

          Art. 32.

     Qualsiasi posta o frazione di posta accettata contrariamente alle condizioni espresse nei precedenti articoli, non produce alcun diritto in chi giuoca. Questi può soltanto, in caso di vincita, pretendere la rifusione, a carico del ricevitore, della posta o frazione di posta irregolarmente accettata.

 

          Art. 33.

     Qualora venga rifiutato il pagamento della vincita per qualsiasi difetto della matrice, imputabile a negligenza del ricevitore, il giuocatore non può pretendere che il quintuplo del prezzo della giuocata da pagarsi in proprio dal ricevitore medesimo. In caso di contestazione decide l'intendenza di finanza della provincia.

 

          Art. 34. [12]

     Il pagamento delle vincite viene effettuato presso le ricevitorie ove furono ricevute le giuocate quando l'importo non superi le lire 100.000 [13].

     Il pagamento delle vincite per un importo maggiore, comprese quelle denunciate agli effetti dell'art. 26, nonchè quelle fino a lire 100.000 per il pagamento delle quali il ricevitore non abbia fondi sufficienti, è disposto dalle intendenze di finanza sedi di archivio [14].

     A tale effetto i giuocatori debbono presentare alle intendenze di finanza, direttamente o per mezzo dei ricevitori, le bollette vincenti, ritirandone ricevuta.

     L'intendenza di finanza deve provvedere al pagamento delle vincite non oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione.

     Ai fini dell'autorizzazione al pagamento delle bollette vincenti, la commissione di cui all'art. 24 si riunisce tutte le volte che sia necessario.

     Quando sorga dubbio sulla regolarità della vincita e, in ogni caso, qualunque sia l'importo di essa, quando le giuocate siano mancanti di una o più bollette legate, le bollette vincenti, ove l'interessato non preferisca presentarle personalmente all'intendenza sede di archivio, debbono essere ritirate dal ricevitore, che ne rilascia ricevuta e le trasmette all'intendenza predetta.

     Incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione dell'aggio, il ricevitore che, nei casi previsti dal presente articolo, si rifiuta di ritirare le bollette vincenti, per l'inoltro all'intendenza di finanza competente.

 

          Art. 35. [15]

 

          Art. 36.

     Le vincite sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

 

          Art. 37.

     Il ministero delle finanze effettua saltuariamente una seconda revisione della liquidazione e dell'accertamento delle vincite nonché delle riscossioni settimanali delle ricevitorie.

 

Titolo III

 

RACCOLTA DEL GIUOCO A MEZZO DI MACCHINE

 

          Art. 38. [16]

     E' in facoltà dell'amministrazione di effettuare la raccolta delle giuocate del lotto anche a mezzo di macchine automatiche distributrici di bollette a prezzo determinato.

     La macchine sono affidate in gestione ai titolari o ai reggenti di ricevitorie del lotto e possono funzionare nelle ricevitorie stesse, in pubblici esercizi, in locali pubblici o aperti al pubblico.

     I gestori dei pubblici esercizi, dei locali pubblici o aperti al pubblico, debbono fare iscrivere nella licenza d'esercizio l'autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza al funzionamento delle macchine nel proprio locale.

     Quando le macchine sono installate in località diverse da quelle in cui hanno sede le ricevitorie che le hanno in gestione come pure quando si trovino a distanza tale da non rendere agevoli i compiti del ricevitore, gli adempimenti necessari al loro funzionamento sono disimpegnati da collettori. Si attuano, al riguardo, in quanto applicabili, le norme stabilite dal regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato conregio decreto 25 luglio 1940, n. 1077.

     Le località in cui le macchine sono poste in uso vengono determinate con decreto del Ministro per le finanze.

 

Titolo IV

 

TOMBOLE E LOTTERIE

 

          Art. 39. [17]

 

          Art. 40. [18]

 

          Art. 41. [19]

 

          Art. 42. [20]

 

          Art. 42 bis. [21]

 

Titolo V

 

CONCORSI ED OPERAZIONI A PREMIO

 

          Art. 43. [22]

 

          Art. 44. [23]

 

          Art. 45. [24]

 

          Art. 46. [25]

 

          Art. 47. [26]

 

          Art. 48. [27]

 

          Art. 49. [28]

 

          Art. 50. [29]

     (Omissis) [30].

     (Omissis) [31].

     (Omissis) [32].

     (Omissis) [33].

 

          Art. 51. [34]

 

          Art. 52. [35]

 

          Art. 53. [36]

 

          Art. 54. [37]

 

          Art. 55. [38]

 

          Art. 56. [39]

     (Omissis) [40].

     (Omissis) [41].

 

          Art. 57. [42]

 

          Art. 58. [43]

 

          Art. 59. [44]

 

          Art. 60. [45]

 

          Art. 61. [46]

 

          Art. 62. [47]

 

Titolo VI

 

RICEVITORIE E PERSONALE DEL LOTTO

 

          Art. 63. [48]

     Le ricevitorie del lotto sono organi di raccolta del giuoco del lotto ed hanno sede in idonei locali terranei, prospicienti vie di traffico pedonale e di comodo accesso al pubblico.

     Le collettorie del lotto sono organi sussidiari per la raccolta del giuoco.

     Le ricevitorie del lotto sono distinte in tre classi e graduate in ordine decrescente nell'ambito di ciascuna classe in base alle riscossioni.

     Sono di prima classe le ricevitorie comprese nel primo 15 per cento, di seconda classe quelle comprese nel successivo 35 per cento e di terza classe quelle comprese nel restante 50 per cento.

     Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, approva la classificazione delle ricevitorie, che viene eseguita ogni due anni sulla base della riscossione media biennale di ciascuna ricevitoria desunta dalle contabilità prodotte settimanalmente dai ricevitori.

 

          Art. 64.

     Il ministro delle finanze provvederà entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto-legge alla compilazione di un elenco delle ricevitorie del lotto esistenti al momento della attuazione del decreto-legge stesso, ripartito nelle cinque classi di cui all'articolo precedente.

     E' in facoltà dell'amministrazione di istituire nuove ricevitorie o di sopprimere quelle già esistenti.

     Le ricevitorie di nuova istituzione verranno assegnate alla propria classe dopo il periodo di esperimento di un triennio.

 

          Art. 65.

     Il personale delle ricevitorie è costituito dai ricevitori e dagli aiuto ricevitori.

     I ricevitori hanno la gestione delle ricevitorie; in mancanza di essi la gestione è affidata agli aiuto ricevitori.

 

          Art. 66. [49]

 

          Art. 67.

     I ricevitori e gli aiuto ricevitori sono nominati con decreto del ministro per le finanze e prestano giuramento dinanzi all'intendente di finanza della provincia.

 

          Art. 68.

     I ricevitori verranno inquadrati la prima volta nella classe corrispondente a quella delle ricevitorie in base all'aggio lordo medio triennale della ricevitoria di cui sono titolari ed alla durata del servizio prestato in qualità di ricevitori, computato in ragione di lire 150 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio.

     Successivamente, qualora per effetto di incremento del giuoco, la ricevitoria venga, ai sensi del precedente art. 63, assegnata ad una classe superiore, il titolare della ricevitoria stessa sarà assegnato alla classe stessa e seguirà l'ultimo iscritto nella classe.

     Qualora si verifichi una diminuzione delle riscossioni la ricevitoria verrà assegnata alla corrispondente classe ed il titolare precederà nel ruolo i titolari della classe stessa.

     Il ruolo degli aiuti ricevitori viene formato in base all'anzianità di servizio di commesso di carriera ed ai vari titolari di merito posseduti da ciascuno di essi secondo i criteri di valutazione che saranno determinati dal regolamento.

 

          Art. 69. [50]

 

          Art. 70. [51]

     L'Intendenza di finanza della sede estrazionale deve entro il mese di gennaio di ogni anno, compilare su apposito modello, le note di qualifica per i ricevitori e per gli aiuto ricevitori che prestano servizio nelle ricevitorie della propria circoscrizione.

     Le note debbono comprendere le notizie riguardanti l'attività e l'operosità dei ricevitori e degli aiuto ricevitori, l'osservanza dei doveri d'ufficio e della disciplina, nonchè il loro comportamento nella vita privata.

     Il giudizio complessivo sulla attività ed operosità dei ricevitori e degli aiuto ricevitori del lotto è espresso con le qualifiche ottimo, distinto, buono, cattivo, che debbono essere comunicate agli interessati.

 

          Art. 71.

     Nella prima parte del prospetto delle note informative annuali i ricevitori e gli aiuti ricevitori hanno facoltà di esporre le loro aspirazioni di carriera, indicando altresì l'ordine di preferenza delle sedi cui desiderano di essere assegnati in caso di nomina o promozione.

 

          Art. 72.

     Qualsiasi istanza dei ricevitori e degli aiuto ricevitori dev'essere esclusivamente inoltrata per via gerarchica.

 

          Art. 73. [52]

     L'organico del personale addetto a prestare servizio nelle ricevitorie del lotto in qualità di aiuto ricevitore è fissato nel numero massimo complessivo di 2800 unità.

     Gli aiuti ricevitori vengono assegnati alle ricevitorie, tenuto conto dell'importanza di esse, in relazione al numero delle giuocate ed all'importo degli incassi.

 

          Art. 74.

     All'infuori del personale di carriera nessun altro può prestare servizio nelle ricevitorie.

     La eventuale assunzione di commessi avventizi dev'essere autorizzata dall'intendenza di finanza e potrà essere consentita solo nel caso in cui non vi siano nella provincia aiuto ricevitori disposti a prestare servizio.

 

          Art. 75. [53]

     Presso il Ministero delle finanze (Ispettorato generale per il lotto e le lotterie) è costituito un Consiglio che provvede all'amministrazione del personale del lotto (nomine, promozioni, trasferimenti, ecc.) secondo le norme fissate dal regolamento.

     Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Ministro per le finanze; è presieduto dal capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie ed è composto dal direttore capo della divisione lotto, da un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al 7° e da due componenti della classe lottista (uno ricevitore e l'altro aiuto ricevitore).

     Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale quello del presidente.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di gruppo A dell'Ispettorato predetto.

     Le deliberazioni del Consiglio sono sottoposte all'approvazione del Ministro per le finanze, il quale vi appone il visto, indicando eventualmente quali deliberazioni non approvi.

 

          Art. 76. [54]

     Le ricevitorie vacanti sono conferite con decreto ministeriale, su proposta del Consiglio d'amministrazione, per anzianità congiunta al merito, tenuto conto, in quanto alla sede, delle indicazioni fatte dagli interessati nelle note informative dell'ultimo anno, ai ricevitori ed aiuto ricevitori che nel triennio anteriore abbiano conseguito almeno due qualifiche di distinto e una di buono, purchè quest'ultima sia stata conseguita nel primo o nel secondo anno del triennio.

     Le ricevitorie di prima classe vengono conferite ai ricevitori titolari di ricevitorie di prima classe, e, in mancanza, ai titolari di ricevitorie di terza classe;

     quelle di seconda classe vengono conferite ai ricevitori titolari di ricevitorie di seconda classe, e, in mancanza, ai titolari di ricevitorie di terza classe;

     quelle di terza classe ai ricevitori titolari di ricevitorie di terza classe, e, in mancanza, ai titolari di ricevitorie di quarta classe;

     le ricevitorie di quarta classe, con aggio superiore a lire 10.000, vengono conferite ai ricevitori di quarta classe, e, in mancanza, agli aiuto ricevitori;

     quelle con aggio fino a lire 10.000, vengono conferite esclusivamente agli aiuto ricevitori.

     La gestione di ricevitorie di nuova istituzione è affidata agli aiuto ricevitori residenti nella provincia, dove le ricevitorie hanno sede, secondo l'ordine di anzianità nel ruolo.

 

          Art. 77.

     I ricevitori e gli aiuto ricevitori che rinunziano per qualsiasi ragione alla ricevitoria conferita in seguito a promozione non potranno essere scrutinati per la nomina o promozione ad altra ricevitoria per il periodo di un anno, se la residenza conferita non è tra quelle da essi designate nelle note di qualifica annuale e per il periodo di due anni per gli altri casi.

 

          Art. 78. [55]

 

          Art. 79.

     Il ministero delle finanze può trasferire d'ufficio il ricevitore del lotto da una ricevitoria ad un'altra per esigenze di servizio a condizione che la differenza di aggio nell'ultimo esercizio finanziario della ricevitoria da conferire, al netto delle ritenute non sia superiore al 10 per cento dell'aggio medio triennale della ricevitoria di cui il medesimo è titolare. Può altresì trasferire per motivi disciplinari a condizione che l'aggio della ricevitoria da conferire sia inferiore all'aggio medio triennale della ricevitoria di cui il ricevitore stesso è titolare.

     Non sono ammissibili trasferimenti su domanda, salvo il caso in cui il ricevitore non richieda il trasferimento ad altra ricevitoria di aggio inferiore al netto delle ritenute di almeno il 10 per cento dell'aggio medio triennale della ricevitoria di cui è titolare.

     Detto ricevitore non potrà ottenere l'assegnazione ad altra ricevitoria, né per promozione né per altra ragione per il periodo di tre anni.

     Su domanda degli interessati è ammesso il cambio reciproco di ricevitoria, purché la differenza di aggio, al netto delle ritenute nell'ultimo esercizio finanziario non sia superiore al 10 per cento.

     In tutti i casi suindicati le ricevitorie debbono appartenere alla stessa classe.

 

          Art. 80.

     I ricevitori e gli aiuto ricevitori incaricati della gestione hanno l'obbligo di prestare personalmente la loro opera nelle ricevitorie cui sono preposti.

     Essi debbono risiedere nella località in cui ha sede la ricevitoria. Tuttavia l'intendente di finanza, può per giustificati motivi e sempre quando non ne derivi pregiudizio al servizio autorizzarli a dimorare in località vicina.

 

          Art. 81.

     Gli aiuti ricevitori che senza giustificato motivo non assumono servizio nella ricevitoria loro assegnata possono essere radiati dal ruolo con decreto del ministro per le finanze su proposta del consiglio di amministrazione.

 

          Art. 82. [56]

     La gestione temporanea delle ricevitorie vacanti è affidata agli aiuto ricevitori del lotto in base ad apposito turno provinciale delle reggenze, che viene stabilito tenendo conto delle gestioni in precedenza conferite ai singoli dipendenti.

     In mancanza di aiuto ricevitori, la reggenza viene affidata agli aiuto ricevitori aggiunti e, in mancanza di questi, ai commessi avventizi.

     In mancanza di tale personale nella provincia le reggenze vengono messe a disposizione degli aiuto ricevitori del lotto delle altre province.

 

          Art. 83. [57]

     I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti ed i commessi avventizi hanno diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Essi possono chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso i 30 giorni.

     Il dipendente non può rinunziare al congedo.

     Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso il dipendente ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.

     I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti ed i commessi avventizi hanno diritto al congedo straordinario, quando debbano contrarre matrimonio o sostenere esami, ovvero, qualora trattisi di mutilati o invalidi di guerra o per servizio o invalidi civili e del lavoro, debbano attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità. Nel caso di matrimonio il dipendente ha diritto a 15 giorni di congedo straordinario, negli altri casi il congedo è accordato per il tempo strettamente necessario per gli esami e le cure semprechè non si superi la durata di un mese nel corso dell'anno.

     I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti ed i commessi avventizi richiamati alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo sono considerati in congedo straordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di due mesi. Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

     Ai ricevitori possono essere, inoltre, concessi, per gravi motivi, congedi straordinari non eccedenti complessivamente la durata di un mese nel corso dell'anno.

     Al personale femminile che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri.

     Per i periodi anteriore e successivo al parto, in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, la dipendente è tenuta ad astenersi dal lavoro, essa è considerata in congedo straordinario per maternità.

     I dipendenti che abbiano usufruito del congedo straordinario conservano il diritto al congedo ordinario.

     Durante il congedo ordinario e quello straordinario all'aiuto ricevitore, all'aiuto ricevitore aggiunto ed al commesso avventizio spettano tutti gli assegni per intero. L'aggio di riscossione spettante al ricevitore durante il congedo straordinario è ridotto di un quinto per il periodo eccedente il primo mese.

     I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli effetti.

 

          Art. 84. [58]

     I ricevitori possono essere collocati in aspettativa per provata infermità per il periodo massimo di 18 mesi. Se il ricevitore ha superato i 65 anni l'aspettativa per infermità può avere la durata massima di due anni.

     Per giustificati motivi di famiglia può essere concessa ai ricevitori l'aspettativa per il periodo massimo di un anno. Durante tale aspettativa essi non hanno diritto alla retribuzione e non possono conseguire alcuna promozione per un periodo pari al doppio della durata dell'assenza, col minimo di un anno.

     I ricevitori chiamati alle armi per servizio temporaneo sono considerati in congedo straordinario fino alla durata di due mesi; per il tempo eccedente tale periodo i ricevitori sono considerati in aspettativa, ma ad essi non si applica il disposto del comma precedente.

     Gli aiuto ricevitori e gli aiuto ricevitori aggiunti possono essere collocati in aspettativa per provata infermità per il periodo massimo di 18 mesi.

     Durante i primi dodici mesi hanno diritto ai quattro quinti della retribuzione di cui all'art. 191 del regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, ed alle quote di aggiunta di famiglia per intero. Nei successivi sei mesi hanno diritto alla metà dell'assegno di aspettativa come sopra determinato, oltre alle quote di aggiunta di famiglia per intero.

     Può essere, altresì, consentita agli aiuto ricevitori ed agli aiuto ricevitori aggiunti l'aspettativa per giustificati motivi di famiglia per un periodo massimo di un anno.

     Durante tale periodo, che costituisce, a tutti gli effetti, interruzione di servizio, non compete al personale assente alcuna retribuzione.

     Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento vigente per i ricevitori. L'aggio percepito dal ricevitore durante l'aspettativa per motivi di salute non può essere inferiore alla retribuzione percepita dal personale sussidiario che si trovi nella analoga posizione di aspettativa.

     I ricevitori, gli aiuto ricevitori e gli aiuto ricevitori aggiunti, che non riprendano servizio al termine del periodo massimo di aspettativa per provata infermità, computato a norma dell'art. 228 del regolamento, sono dispensati dal servizio per motivi di salute. Per lo stesso motivo cessano dal servizio i commessi avventizi. I dipendenti che non riassumano servizio alla scadenza del periodo massimo di aspettativa per motivi di famiglia, come sopra previsto e computato, sono dichiarati decaduti.

     Ferma restando la norma prevista dall'ultimo comma dell'art. 75 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, quale risulta sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, la dispensa e la decadenza sono disposte con decreto del Ministro per le finanze, su conforme deliberazione del consiglio d'amministrazione del lotto.

 

          Art. 85.

     Durante l'assenza del titolare della ricevitoria per qualsiasi motivo la gestione della ricevitoria stessa è affidata all'aiuto ricevitore più anziano o in mancanza al coadiutore.

     Se l'assenza è determinata per congedo annuale anche straordinario, per richiamo alle armi in servizio temporaneo o per motivi di salute, l'aiuto ricevitore eserciterà la gestione per conto del titolare e sotto la di lui responsabilità.

     L'aiuto ricevitore avrà diritto soltanto alla retribuzione mensile stabilita nel caso in cui gestisca la ricevitoria durante il congedo del titolare o per richiamo dello stesso alle armi fino al limite massimo di due mesi, restando quindi l'aggio di riscossione esclusivamente a favore del ricevitore.

     Egli avrà invece diritto alla metà dell'aggio netto, oltre il compenso mensile stabilito qualora gestisca la ricevitoria per l'assenza del titolare determinata da motivi di salute o da richiamo in servizio militare oltre il periodo di mesi 2, restando tutta la restante parte dell'aggio a favore del ricevitore al quale faranno carico le spese per la ricevitoria per metà; l'altra metà di dette spese sarà a carico dell'aiuto ricevitore[59].

     Qualora l'assenza del titolare sia determinata da motivi di famiglia l'aiuto ricevitore gestisce la ricevitoria sotto la sua personale responsabilità; è tenuto a prestare eventuale cauzione o ad acquistare in contanti i bollettari e farà proprio l'intero aggio della riscossione, rimandando a suo carico tutte le spese di gestione della ricevitoria.

     Per le ricevitorie sprovviste di aiuto ricevitore la gestione sarà affidata ad un aiuto ricevitore designato dall'intendente.

 

          Art. 86.

     Nel giorno di martedì di ciascuna settimana i ricevitori debbono versare integralmente tutta la somma delle riscossioni della estrazione della settimana precedente, fatta deduzione soltanto delle somme pagate per le vincite e dell'acconto d'aggio loro spettante.

     Il versamento non effettuato in detto giorno dà luogo a provvedimenti disciplinari per ritardato versamento.

     Il versamento non effettuato entro il giorno di giovedì costituisce reato di peculato ai sensi del codice penale.

     I vaglia postali per la rimessa delle riscossioni settimanali del lotto alle sezioni di tesoreria provinciale sono dichiarati in franchigia.

 

          Art. 87.

     I ricevitori del lotto e gli aiuto ricevitori quando hanno la gestione di una ricevitoria sono considerati come incaricati di un pubblico servizio ad ogni effetto.

     Essi rispondono inoltre della regolarità della gestione in via disciplinare ed amministrativa anche per l'opera del personale che presti servizio nella ricevitoria, salvo rivalsa verso i responsabili materiali.

 

          Art. 88.

     Le funzioni di ricevitore sono incompatibili con qualsiasi impiego pubblico o privato.

     L'amministrazione può consentire lo svolgimento di altra attività che sia compatibile con la gestione della ricevitoria, sempre quando quest'ultima non abbia a risentire danno alcuno.

 

          Art. 89. [60]

     I gestori delle ricevitorie sono retribuiti con aggio graduale sulle somme riscosse nell'anno finanziario, determinato nelle seguenti misure:

 

sulle prime

lire

3.548.250

 

 

28

per cento

da

lire

3.548.251

a lire

5.000.000

3,70

per cento

da

lire

5.000.001

a lire

10.000.000

1,85

per cento

oltre

lire

10.000.000

 

 

1,55

per cento

 

     Ai gestori delle ricevitorie cui è aggregata una collettoria compete, sull'importo delle riscossioni della collettoria stessa, l'aggio lordo del 5%, di cui gli otto decimi debbono essere corrisposti al collettore. Restano a carico di quest'ultimo le spese per il locale, per mobili, trasporti ed ogni altra spesa di amministrazione [61].

     Ai fini dell'applicazione delle ritenute e dei contributi prescritti a carico del gestore della ricevitoria, la base imponibile è diminuita dell'importo dell'aggio corrisposto al collettore  [62].

     Agli effetti del calcolo e dell'applicazione graduale dell'aggio, le riscossioni della collettoria non si cumulano con quelle della ricevitoria [63].

     I ricevitori del lotto incaricati della gestione delle macchine automatiche distributrici di bollette a prezzo determinato sono retribuiti come segue:

     a) quando le macchine sono installate in pubblici esercizi siti nello stesso comune dove ha sede la ricevitoria che ne cura la gestione, al ricevitore compete, sull'importo delle riscossioni effettuate a mezzo della macchina, l'aggio lordo del 4%, di cui il 75% deve essere corrisposto dal ricevitore stesso all'esercente, a titolo forfettario di compenso e rimborso spese. Sulla quota d'aggio corrisposta all'esercente, non si applicano le ritenute e i contributi prescritti a carico del gestore della ricevitoria.

     Agli effetti del calcolo e dell'applicazione graduale dell'aggio, le riscossioni effettuate a mezzo della macchina non si cumulano con quelle della ricevitoria.

     La previsione di cui alla presente lettera, si applica, quando occorra, nei casi in cui le macchine siano installate in locali pubblici o aperti al pubblico;

     b) quando il pubblico esercizio si trova in comune diverso dal luogo ove ha sede la ricevitoria, ovvero quando pur trovandosi nello stesso comune si renda necessaria la nomina del collettore, si applica quanto sopra disposto per il collettore. Se il collettore è persona diversa dall'esercente, a questo ultimo compete a carico del collettore, a titolo forfettario di compenso e rimborso spese, il 75% dell'aggio liquidato al collettore;

     c) quando le macchine funzionano nell'interno delle ricevitorie, i ricevitori sono retribuiti ad aggio con le stesse modalità vigenti per il giuoco raccolto a mano sugli ordinari bollettari, cumulandosi insieme le une e le altre riscossioni agli effetti del calcolo e dell'applicazione graduale dell'aggio, nonchè della commisurazione dell'acconto che sull'aggio medesimo essi sono autorizzati a trattenere sui proventi di ciascuna estrazione [64].

     In casi particolari, il Ministero delle finanze può autorizzare una diversa ripartizione dell'aggio previsto alle lettere a) e b), per ciò che concerne la parte spettante al titolare del locale [65].

 

          Art. 90.

     L'aggio di riscossione viene corrisposto anche sulle somme rimborsate ai giocatori in seguito ad annullamento dovuto a cause fortuite o di forza maggiore sempre quando sia da escludersi il dolo, la colpa od anche la semplice negligenza del ricevitore.

 

          Art. 91. [66]

     La quota d'aggio, al termine di ogni anno finanziario, viene integrata fino a raggiungere la somma di lire 986.700 quando risulti inferiore a tale somma.

     Dopo due esercizi finanziari consecutivi di integrazione l'Amministrazione potrà sopprimere la ricevitoria o trasformarla in collettoria.

 

          Art. 92. [67]

 

          Art. 93.

     L'aggio complessivo corrisposto ai ricevitori non è soggetto a sequestro o pignoramento, tranne che nei casi seguenti:

     1) per causa di alimenti dovuti per legge fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto;

     2) per debiti verso lo Stato ed il fondo di previdenza a causa di servizio o per somme dovute a titolo di imposte o tasse fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto;

     3) per tasse o per imposte dovute ai comuni o ad altri enti pubblici autorizzati ad imporre tributi fino alla concorrenza di un ottavo valutato al netto.

     Il pignoramento ed il sequestro per il simultaneo concorso delle cause indicate ai n. 2 e 3 non può colpite una quota maggiore del quarto dell'aggio valutato al netto e il pignoramento ed il sequestro per il simultaneo concorso delle cause indicate ai n. 1, 2 e 3 non può colpire una quota maggiore ai due quinti dell'aggio valutato al netto.

     L'aggio non è cedibile salvo che si tratti di saldo aggio.

 

          Art. 94. [68]

     Ai fini dell'applicazione della ritenuta a favore dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto sarà presa a base la liquidazione dell'aggio risultante dall'applicazione dei precedenti articoli 89 e 91.

 

          Art. 95. [69]

     Le spese di gestione delle ricevitorie sono a carico dei gestori, escluse quelle per gli stampati, che sono forniti dall'Amministrazione.

     L'Amministrazione provvede al rimborso delle spese suddette in modo forfetario nella misura corrispondente al 60 per cento dell'aggio lordo spettante diminuito di lire 717.725 per le ricevitorie la cui riscossione dell'anno finanziario non sia superiore a lire 10 milioni e nella misura del 50 per cento dell'aggio lordo spettate diminuito di lire 717.725 per le ricevitorie con riscossione oltre lire 10 milioni annui. [70]

     L'Amministrazione del lotto può provvedere direttamente all'affitto dei locali delle ricevitorie, trattenendone l'importo sul rimborso forfetario di cui al secondo comma del presente articolo. Occorrendo, i fondi necessari sono anticipati dal Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto.

 

          Art. 96.

     Le ricevitorie del lotto debbono essere arredate in modo decoroso.

     All'arredamento delle ricevitorie poste nei capoluoghi di provincia e nelle altre città più importanti può provvedere direttamente l'amministrazione del lotto, ritenendo, con le norme che saranno stabilite dal regolamento una quota mensile sull'aggio dovuto ai ricevitori, prelevando le somme occorrenti dal fondo di previdenza dei ricevitori del lotto.

 

          Art. 97. [71]

     Ai ricevitori di prima nomina e ai ricevitori, nei casi di trasferimento di ufficio o per promozione, spetta il medesimo trattamento dovuto agli impiegati statali del grado iniziale del gruppo C, limitatamente al rimborso delle sole spese di viaggio e del trasporto del bagaglio e delle masserizie.

     Il medesimo trattamento spetta alle persone di famiglia, purchè conviventi ed a carico, secondo le disposizioni vigenti.

     La liquidazione delle spese è fatta dalle Intendenze di finanza in base ai documenti all'uopo prescritti.

     Non spetta alcun rimborso ai ricevitori trasferiti su loro richiesta.

 

          Art. 98. [72]

     E' in facoltà dell'Amministrazione del lotto di accordare non più di otto biglietti di viaggio di corsa semplice di concessione D sulle ferrovie dello Stato ai ricevitori che abbiano la gestione personale di una ricevitoria e alle persone di loro famiglia conviventi ed a carico.

     La stessa concessione può essere fatta anche agli aiuto ricevitori in servizio, ma limitatamente a quattro biglietti di viaggio di corsa semplice di concessione D sulle ferrovie dello Stato.

     Con il regolamento saranno fissate le norme e condizioni per la concessione suindicata.

 

          Art. 99. [73]

 

          Art. 100. [74]

     Il settimo dell'aggio netto relativo alle riscossioni eccedenti i primi 5.000.000 di lire annue è attribuito alla Cassa sovvenzioni per gli impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione di cui all'art. 9 della legge 22 luglio 1906, n. 623, trasferita ai termini delregio decreto 11 marzo 1923, n. 614, nell'Opera di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato.

     Ai fini di cui sopra le gestioni di ciascun ricevitore inferiori ad un anno sono ragguagliate ad anno intero.

 

          Art. 101.

     I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti al personale del lotto sono:

     Per i ricevitori:

     1) la censura;

     2) la riduzione dell'aggio;

     3) la sospensione dal servizio con privazione dell'aggio;

     4) la revoca;

     5) la destituzione.

     Per gli aiuto ricevitori:

     1) la censura;

     2) il ritardo nella promozione a ricevitore;

     3) la sospensione;

     4) la revoca.

 

          Art. 102.

     Le modalità ed il procedimento per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari sono determinati dal regolamento.

 

Titolo VII

 

CAUZIONI

 

          Art. 103.

     I ricevitori prestano cauzione in rendita pubblica dello Stato, in titoli equiparati o con deposito in numerario in misura proporzionale all'entità delle riscossioni delle ricevitorie di cui sono titolari e nel modo ed agli effetti determinato dal regolamento.

     I ricevitori possono tuttavia chiedere, con le norme che saranno stabilite dal regolamento, di essere esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione e lo svincolo di quella prestata.

     A tal uopo viene costituito un apposito fondo destinato a garantire la gestione dei ricevitori senza cauzione e ad assicurare all'erario il recupero degli eventuali debiti della gestione stessa.

 

          Art. 104. [75]

 

Titolo VIII

 

FONDO DI PREVIDENZA DEI RICEVITORI DEL LOTTO

 

          Art. 105. [76]

 

          Art. 106. [77]

 

          Art. 107. [78]

 

          Art. 108. [79]

 

          Art. 109. [80]

 

Titolo IX

 

SANZIONI

 

          Art. 110. [81]

     Nessuno sotto qualsiasi titolo può ricevere o far ricevere giuoco sul lotto pubblico senza essere autorizzato dall'Amministrazione.

     Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 15 mila a lire 75 mila [82].

 

          Art. 111. [83]

     E' proibito vendere o esporre in vendita biglietti del lotto pubblico fuori del luogo destinato all'esercizio del lotto stesso.

     Il trasgressore è soggetto alla pena pecuniaria da lire 9 mila a lire 18 mila [84].

 

          Art. 112. [85]

     Per inosservanza delle condizioni, o di alcune soltanto di esse, imposte nel decreto di autorizzazione delle operazioni previste negli articoli 40 e 42, si applica la pena pecuniaria da lire 75 mila a lire 300 mila [86].

 

          Art. 113. [87]

     E' proibito come violazione del monopolio dello Stato il lotto clandestino esercitato in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma.

     Agli effetti della precedente disposizione s'intende proibito qualsiasi lotto fatto clandestinamente con promessa ai giuocatori di premi in denaro o mediante raccolta o sottoscrizione di poste sopra combinazioni di numeri, lettere o indici, ordinati in modo uguale o simile al lotto pubblico.

     Colui che viola le disposizioni contenute nei commi primo e secondo è punito con la reclusione da 1 a 8 mesi e con la multa da lire 150 mila a lire 750 mila [88].

     Nel caso di abitualità o professionalità nel reato, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.

     Il giuocatore, quando non sia concorso nella impresa o nella organizzazione del lotto clandestino, è punito soltanto con la multa da lire 15 mila a lire 30 mila [89].

 

          Art. 113 bis. [90]

     1. In caso di svolgimento di lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza o di qualsiasi altra manifestazione comunque denominata con offerta di premi attribuiti mediante estrazione, sia che questa venga effettuata appositamente sia che si faccia riferimento ad altra designazione che dipenda dalla sorte o alle estrazioni del lotto pubblico, al di fuori dei casi consentiti, si applica la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire. La sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l'operazione sia circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore.

     2. In caso di vendita e di distribuzione nel territorio dello Stato di biglietti di lotterie aperte all'estero o di titoli di prestiti stranieri a premi, ancorché i premi rappresentino rimborsi di capitale o pagamento di interessi, nonché di raccolte di sottoscrizioni per le lotterie ed i prestiti anzidetti si applica la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire.

     3. Colui che in qualsiasi modo reclamizza al pubblico le operazioni indicate nei commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire sei milioni. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui la pubblicità venga effettuata tramite stampa o radio o televisione.

     4. Il giocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti, cartelle, numeri o altro relativi alle operazioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire un milione e ottocentomila.

 

          Art. 114. [91]

 

          Art. 115. [92]

     Colui che in qualsiasi modo annunzia al pubblico le operazioni menzionate negli articoli 113 e 114, anche con la semplice indicazione del luogo ove si vendono i titoli od i biglietti, è punito con la ammenda da lire 45 mila a lire 450 mila [93].

 

          Art. 116. [94]

     E' vietata qualunque operazione che nei modi o nelle forme indicate nelle disposizioni seguenti abbia per oggetto la cessione di obbligazioni di prestiti a premio autorizzati nella Repubblica, ed anche del solo diritto di concorrere individualmente o in partecipazione all'alea di quei premi.

     Agli effetti della disposizione precedente si intende vietata tanto la cessione fatta mediante emissione di titoli complessivi riferentisi a più prestiti, quanto la cessione di titoli interinali aventi per oggetto di dividere le obbligazioni o di frazionare i versamenti per essi stabiliti. Si intendono altresì vietate le operazioni che si facciano senza emissione di nuovi titoli riunendo o combinando titoli di prestiti a premi con titoli di altre imprese di qualsiasi natura e provenienza.

     Colui che viola le disposizioni contenute nei commi primo e secondo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni[95].

     Se il premio è di valore rilevante la pena è raddoppiata.

 

          Art. 117. [96]

 

          Art. 118. [97]

 

          Art. 119. [98]

 

          Art. 120. [99]

 

          Art. 121. [100]

 

          Art. 122.

     Quando in uno degli esercizi pubblici contemplati nell'art. 86 della legge, testo unico 18 giugno 1931, n. 773, sulla pubblica sicurezza sia commesso uno dei reati indicati negli articoli precedenti, può essere ordinata la chiusura dell'esercizio medesimo a norma della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza pregiudizio delle sanzioni stabilite da questa o da altre leggi.

 

          Art. 123.

     I ricevitori del lotto e gli aiuto ricevitori i quali si siano resi colpevoli di uno dei delitti previsti nel presente titolo, incorrono nella destituzione o nella revoca.

 

          Art. 124. [101]

     1. In caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da una a tre volte l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta e comunque non inferiore a cinque milioni di lire. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata.

     2. In caso di effettuazione di concorsi a premio senza invio della comunicazione si applica la sanzione amministrativa da quattro a venti milioni di lire. La sanzione è ridotta del 50 per cento nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata successivamente all'inizio del concorso, ma prima che siano state constatate eventuali violazioni.

     3. In caso di effettuazione del concorso con modalità difformi da quelle indicate nella comunicazione si applica la sanzione amministrativa da due a dieci milioni di lire.

     4. Per le sanzioni di cui al presente articolo, in caso di pagamento entro trenta giorni dal momento in cui la sanzione è notificata, la stessa è ridotta ad un sesto del massimo

 

          Art. 125.

     Sul prodotto netto delle multe, delle ammende e delle pene pecuniarie inflitte in applicazione di questo decreto-legge, si continuerà a prelevare la quota stabilita dal regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1675, salvo le disposizioni di cui ai regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

     Il prodotto netto si ottiene detraendo le spese inerenti alla riscossione nella misura fissa del 10 per cento.

 

          Art. 126.

     Sono abrogate tutte le disposizioni esistenti in materia di lotto e lotteria all'entrata in vigore del presente decreto-legge.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 127.

     Il presente decreto-legge andrà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1939.

 

          Art. 128.

     Fermo l'obbligo della compilazione annuale delle note informative, nel primo triennio dell'applicazione del presente decreto-legge e agli effetti del conferimento delle ricevitorie vacanti di cui all'art. 76, sarà redatto un rapporto informativo, su richiesta del ministero, nei riguardi dei ricevitori ed aiuto ricevitori della intendenza di finanza delle province nelle quali i medesimi hanno prestato servizio negli ultimi due anni.

 

          Art. 129.

     I commessi tirocinanti che abbiano almeno un anno di servizio in tale qualità all'entrata in vigore del presente decreto potranno essere ammessi a partecipare al concorso di aiuto ricevitori di cui all'art. 69 anche se abbiano superato i limiti di età previsti dall'articolo stesso.

 

          Art. 130.

     I ricevitori che non hanno la gestione personale da oltre un anno della ricevitoria di cui sono titolari potranno essere collocati a riposo d'ufficio anche se non abbiano raggiunto i limiti di età stabiliti.

 

          Art. 131.

     E' in facoltà dell'amministrazione di conservare il gerente ai ricevitori che ne siano stati regolarmente autorizzati prima della pubblicazione del presente decreto purché il gerente rivesta la qualifica di aiuto ricevitore.

 

          Art. 132.

     Le ricevitorie da istituire nella Sardegna saranno conferite ai ricevitori con gestione personale che ne facciano richiesta, secondo l'ordine di ruolo, ed in mancanza verranno conferite in esperimento per il periodo di tre anni agli aiuto ricevitori che abbiano tenuto lodevolmente la gestione di una ricevitoria del regno.

     I posti di aiuto ricevitore presso le suddette ricevitorie saranno riservati esclusivamente ai concorrenti residenti in Sardegna che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 69 del presente decreto.

 

          Art. 133.

     Fino a quando non sarà nominato il consiglio di amministrazione dell'ente "Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto" previsto dall'art. 105 del presente decreto-legge, le funzioni di esso saranno esercitate dalla commissione centrale del lotto, stabilita dall'art. 47 del testo unico delle leggi sul lotto, approvato con regio decreto 29 luglio 1925, n. 1456.

 

          Art. 134.

     Le disposizioni del presente decreto-legge per i servizi amministrativi avranno applicazione in tutte le intendenze.

     L'istituzione dell'archivio segreto presso le intendenze che non ne sono attualmente provviste, verrà, fino a nuova disposizione, limitata alle seguenti: Alessandria, Aquila, Avellino, Bergamo, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Cosenza, Cremona, Fiume, La Spezia, Nuoro, Perugia, Pescara, Piacenza, Pola, Potenza, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Savona, Sassari, Siracusa, Terni, Treviso, Udine, Vercelli.

     Le intendenze presso le quali funziona l'archivio segreto, e che non siano sedi di estrazione, provvedono ai servizi di ragioneria per l'emissione degli ordini diretti di pagamento delle vincite per importo eccedente la competenza dei ricevitori del lotto o che comunque non vengano da questi pagate per mancanza di disponibilità o per dubbi sulla regolarità delle vincite stesse.

     Tutti gli altri servizi di ragioneria, di riscontro e di magazzino saranno espletati dalle intendenze, sedi di estrazioni.

     La estensione dei servizi di cui ai due commi precedenti ad altre intendenze sarà disposta successivamente con decreti del ministro per le finanze.

 

          Art. 135.

     Con decreto del ministro per le finanze sarà stabilito a quale archivio segreto le ricevitorie del lotto del regno dovranno consegnare le matrici del giuoco prima della estrazione.

 

          Art. 136.

     Alle tabelle del personale della carriera di ragioneria e degli ufficiali di ragioneria delle intendenze di finanza annesse alregio decreto-legge 8 giugno 1936–XIV, n. 1120, integrate ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del regio decreto 22 febbraio 1937–XV, n. 327, sono sostituite letabelle A e B annesse al presente decreto, viste, d'ordine nostro, dal ministro per le finanze.

     Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.

     Il ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

 

     Tabella A

     Carriera di ragioniere delle intendenze di finanza (gruppo B).

 

Grado

Denominazione

Numero dei posti

Ispettori superiori

6

Direttori di ragioneria

79

Ragionieri capi

95

Primi ragionieri

169

10°

Ragionieri

184

11°

Vice - ragionieri

 

 

 

533 (a)

 

 

 

(a) Di cui 97 dei vari gradi inferiori al 6° possono essere adibiti ai servizi della ragioneria generale dello Stato, a quelli contabili della milizia nazionale forestale, nonché a quelli delle ragionerie coloniali.

 

     Tabella B

     Carriera degli ufficiali di ragioneria (gruppo C).

 

Grado

Denominazione

Numero dei posti

Ufficiali capi

24

10°

Ufficiali principali

72

11°

Primi ufficiali

120

12°

Ufficiali

216

13°

Alunni

48

 

 

480 (a)

 

 

 

(a) Compreso il personale per i servizi coloniali.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 1939, n. 973.

[2]  Articolo già sostituito dalla L. 24 maggio 1943, n. 420 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L. 15 luglio 1950, n. 585.

[3]  Articolo sostituito dalla L. 24 maggio 1943, n. 420, dal D.Lgs.C.P.S. 27 giugno 1946, n. 122 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 15 luglio 1950, n. 585.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 24 maggio 1943, n. 420.

[5]  Articolo già sostituito dalla legge di conversione e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L. 24 maggio 1943, n. 420.

[6]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 10 dicembre 1947, n. 1741.

[7]  L’importo di cui al presente comma è stato modificato dall'art. 1 della L. 6 luglio 1974, n. 318.

[8]  L’importo di cui al presente comma è stato modificato dall'art. 1 della L. 6 luglio 1974, n. 318.

[9]  Articolo sostituito dalla L. 24 maggio 1943, n. 420, dal D.Lgs.C.P.S. 27 giugno 1946, n. 122, dal D.Lgs.C.P.S. 10 dicembre 1947, n. 1741 e così ulteriormentre sostituito dall'art. 2 della L. 15 luglio 1950, n. 585.

[10]  Articolo soppresso dall'art. 6 della L. 24 maggio 1943, n. 420.

[11]  Articolo già sostituito dal D.Lgs.C.P.S. 10 dicembre 1947, n. 1741 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L. 15 luglio 1950, n. 585.

[12]  Articolo sostituito dalla L. 24 maggio 1943, n. 420, dal D.Lgs.C.P.S. 27 giugno 1946, n. 122, dal D.Lgs.C.P.S. 10 dicembre 1947, n. 1741, dalla L. 15 luglio 1950, n. 585 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 24 dicembre 1969, n. 1003.

[13]  L’importo di cui al presente comma è stato elevato a L. 250.000 dall'art. 1della L. 24 dicembre 1969, n. 1003.

[14]  L’importo di cui al presente comma è stato elevato a L. 250.000 dall'art. 1 della L. 24 dicembre 1969, n. 1003.

[15]  Articolo soppresso dall'art. 7 della L. 24 maggio 1943, n. 420.

[16]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 6 luglio 1974, n. 318.

[17]  Articolo sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 27 giugno 1946, n. 122 e abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.

[18]  Articolo sostituito dal D.Lgs.C.P.S. 27 giugno 1946, n. 122, dall'art. 2 della L. 15 luglio 1950, n. 585, dall'art. unico della L. 8 marzo 1968, n. 246, dall'art. 15 della L. 2 agosto 1982, n. 528, dall'art. 7 della L. 30 settembre 1989, n. 332 dall'art. 8 della L. 26 marzo 1990, n. 62, dall’art. 24 del D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460, dall' art. 19 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.

[19]  Articolo sostituito dalla L. 15 luglio 1950, n. 585, modificato dalla L. 2 agosto 1982, n. 528 e abrogato dall' art. 19 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[20]  Articolo sostituito dall'art. 2 della L. 15 luglio 1950, n. 585 e abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.

[21]  Articolo inserito dall'art. 2 della L. 15 luglio 1950, n. 585 e abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.

[22]  Articolo sostituito dall'art. 2 della L. 15 luglio 1950, n. 585 e abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.

[23]  Articolo sostituito dall'art. 2 della L. 15 luglio 1950, n. 585 e abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.

[24]  Articolo sostituito dalla L. 15 luglio 1950, n. 585 e abrogato dall'art. 7 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[25]  Articolo sostituito dall'art. 2 della L. 15 luglio 1950, n. 585 e abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.

[26]  Articolo sostituito dalla L. 15 luglio 1950, n. 585 e abrogato dall'art. 7 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[27]  Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 luglio 1950, n. 585.

[28]  Articolo modificato dalla legge di conversione, sostituito dall'art. 2 della L. 15 luglio 1950, n. 585, modificato dalla L. 2 agosto 1982, n. 528 e abrogato dall'art. 7 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[29]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 15 luglio 1950, n. 585.

[30]  Comma abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.

[31]  Comma abrogato dall'art. 7 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[32]  Comma abrogato dall'art. 7 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[33]  Comma abrogato dall'art. 7 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332.

[34]  Articolo sostituito dall'art. 2 della L. 15 luglio 1950, n. 585 e abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U..

[35]  Articolo abrogato dal'art. 19 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[36]  Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.

[37]  Articolo modificato dalla legge di conversione, sostituito dall'art. 2 della L. 15 luglio 1950, n. 585 e abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U..

[38]  Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.

[39]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 15 luglio 1950, n. 585.

[40]  Comma abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.

[41]  Comma abrogato dall'art. 16 della L. 2 agosto 1982, n. 528.

[42]  Articolo sostituito dall'art. 2 della L. 15 luglio 1950, n. 585 e abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.

[43]  Articolo sostituito dall'art. 2 della L. 15 luglio 1950, n. 585 e abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.

[44]  Articolo sostituito dall'art. 2 della L. 15 luglio 1950, n. 585 e abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.

[45]  Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.

[46]  Articolo sostituito dall'art. 2 della L. 15 luglio 1950, n. 585 e abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.

[47]  Articolo abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.

[48]  Articolo sostituito dal D.Lgs.C.P.S. 27 giugno 1946, n. 122, dal D.Lgs.C.P.S. 10 dicembre 1947, n. 1741 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 6 giugno 1973, n. 341.

[49]  Articolo abrogato dall'art. 10 della L. 28 dicembre 1967, n. 1330.

[50]  Articolo abrogato dall'art. 10 della L. 28 dicembre 1967, n. 1330.

[51]  Articolo modificato dal R.D. 19 luglio 1941, n. 885 e così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 27 giugno 1946, n. 122.

[52]  Articolo sostituito dal D.Lgs.C.P.S. 10 dicembre 1947, n. 1741, dal D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 717 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 4 febbraio 1958, n. 40.

[53]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 27 giugno 1946, n. 122.

[54]  Articolo già sostituito dal R.D. 19 luglio 1941, n. 885 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 27 giugno 1946, n. 122.

[55]  Articolo soppresso dall'art. 3 del R.D. 19 luglio 1941, n. 885.

[56]  Articolo già sostituito dal D.Lgs.C.P.S. 27 giugno 1946, n. 122 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L. 6 giugno 1973, n. 341.

[57]  Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 6 giugno 1973, n. 341.

[58]  Articolo già sostituito dal D.Lgs.C.P.S. 27 giugno 1946, n. 122 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L. 6 giugno 1973, n. 341.

[59]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[60]  Articolo sostituito dal D.Lgs.C.P.S. 10 dicembre 1947, n. 1741, dal D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 717, dalla L. 4 febbraio 1958, n. 39, dalla L. 4 febbraio 1958, n. 52, dal D.P.R. 5 giugno 1965, n. 753 a decorrere dal 1° gennaio 1965 e così ulteriormente dall'art. 5 dello stesso provvedimento a decorrere dal 1° marzo 1966.

[61]  Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 6 luglio 1974, n. 318.

[62]  Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 6 luglio 1974, n. 318.

[63]  Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 6 luglio 1974, n. 318.

[64]  Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 6 luglio 1974, n. 318.

[65]  Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 6 luglio 1974, n. 318.

[66]  Articolo sostituito dal D.Lgs.C.P.S. 10 dicembre 1947, n. 1741, dal D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 717, dalla L. 4 febbraio 1958, n. 39, dalla L. 4 febbraio 1958, n. 52, dal D.P.R. 5 giugno 1965, n. 753 a decorrere dal 1° gennaio 1965 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 dello stesso provvedimento a decorrere dal 1° marzo 1966.

[67]  Articolo abrogato dall'art. 2 del D.Lgs.C.P.S. 27 giugno 1946, n. 122.

[68]  Articolo sostituito dal D.Lgs.C.P.S. 10 dicembre 1947, n. 1741, abrogato dalla L. 4 febbraio 1958, n. 39, e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 4 febbraio 1958, n. 52.

[69]  Articolo già sostituito dalla L. 4 febbraio 1958, n. 39 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 4 febbraio 1958, n. 52.

[70]  Comma già sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 5 giugno 1965, n. 753 a decorreredal 1° gennaio 1965 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 dello stesso provvedimento a decorrere dal 1° marzo 1966.

[71]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 27 giugno 1946, n. 122.

[72]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 27 giugno 1946, n. 122.

[73]  Articolo sostituito dal D.Lgs.C.P.S. 27 giugno 1946, n. 122, dal D.Lgs.C.P.S. 10 dicembre 1947, n. 1741, dalla L. 4 febbraio 1958, n. 39, dalla L. 4 febbraio 1958, n. 52 e abrogato dall'art. 31 della L. 6 agosto 1967, n. 699.

[74]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 4 febbraio 1958, n. 52.

[75]  Articolo abrogato dall'art. 31 della L. 6 agosto 1967, n. 699.

[76]  Articolo sostituito dalla L. 24 maggio 1943, n. 420 e abrogato dall'art. 31 della L. 6 agosto 1967, n. 699.

[77]  Il presente articolo è stato sostituito con il precedente art. 105 per effetto dell’art. 9 della L. 24 maggio 1943, n. 420.

[78]  Articolo sostituito dal D.Lgs.C.P.S. 27 giugno 1946, n. 122 e abrogato dall'art. 31 della L. 6 agosto 1967, n. 699.

[79]  Articolo abrogato dall'art. 2 del D.Lgs.C.P.S. 27 giugno 1946, n. 122.

[80]  Articolo abrogato dall'art. 31 della L. 6 agosto 1967, n. 699.

[81]  Articolo modificato dalla L. 12 luglio 1961, n. 603 e così sostituito dall'art. unico della L. 5 luglio 1966, n. 518.

[82]  Gli importi di cui al presente comma sono stati modificati dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[83]  Articolo modificato dalla L. 12 luglio 1961, n. 603 e così sostituito dall'art. unico della L. 5 luglio 1966, n. 518.

[84]  Gli importi di cui al presente comma sono stati modificati dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[85]  Articolo modificato dalla L. 12 luglio 1961, n. 603 e così sostituito dall'art. unico della L. 5 luglio 1966, n. 518.

[86]  Gli importi di cui al presente comma sono stati modificati dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[87]  Articolo modificato dalla L. 12 luglio 1961, n. 603 e così sostituito dall'art. unico della L. 5 luglio 1966, n. 518.

[88]  Gli importi di cui al presente comma sono stati modificati dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[89]  Gli importi di cui al presente comma sono stati modificati dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[90]  Articolo aggiunto dall' art. 19 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 4 dello stesso art. 19.

[91]  Articolo modificato dalla L. 12 luglio 1961, n. 603, sostituito dall'art. unico della L. 5 luglio 1966, n. 518, modificato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, dalla L. 28 dicembre 1993, n. 561 e abrogato dall'art. 19 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 4 dello stesso art. 19 della L. 27/1997.

[92]  Articolo modificato dalla L. 12 luglio 1961, n. 603 e così sostituito dall'art. unico della L. 5 luglio 1966, n. 518.

[93]  Gli importi di cui al presente comma sono stati modificati dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[94]  Articolo modificato dalla L. 12 luglio 1961, n. 603 e così sostituito dall'art. unico della L. 5 luglio 1966, n. 518.

[95]  Comma così modificato dall'art. 72 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[96]  Articolo modificato dalla L. 12 luglio 1961, n. 603, sostituito dalla L. 5 luglio 1966, n. 518, modificato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e abrogato dall'art. 19 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 4 dello stesso art. 19.

[97]  Articolo modificato dalla L. 12 luglio 1961, n. 603, sostituito dalla L. 5 luglio 1966, n. 518 e abrogato dall'art. 19 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 4 dello stesso art. 19 della L. 27/1997.

[98]  Articolo modificato dalla L. 12 luglio 1961, n. 603, sostituito dalla L. 5 luglio 1966, n. 518 e abrogato dall'art. 19 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 4 dello stesso art. 19 della L. 27/1997.

[99]  Articolo sostituito dalla L. 5 luglio 1966, n. 518 e abrogato dall' art. 19 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 4 dello stesso art. 19 della L. 27/1997.

[100]  Articolo modificato dallaL. 12 luglio 1961, n. 603, sostituito dalla L. 5 luglio 1966, n. 518 e abrogato dall'art. 19 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 4 dello stesso art. 19 della L.27/1997.

[101]  Articolo modificato dalla L. 12 luglio 1961, n. 603, sostituito dalla L. 5 luglio 1966, n. 518, modificato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, sostituito dal D.L. 30 settembre 1989, n. 332 e così ulteriormente sostituito dall' art. 19 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 4 dello stesso art. 19 della L. 27/1997.