§ 48.1.d - Legge 15 luglio 1950, n. 585.
Modificazioni ai titoli I, II, IV e V della legge sul lotto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:48. Giochi e concorsi
Capitolo:48.1 giochi e concorsi
Data:15/07/1950
Numero:585


Sommario
Art. 1.      L'art. 48 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, numero 1933, e successive modificazioni, è abrogato
Art. 2.      Gli articoli 6, 8, 17, 19, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 61 del regio decreto-legge precitato, sono abrogati e sostituiti dai [...]


§ 48.1.d - Legge 15 luglio 1950, n. 585.

Modificazioni ai titoli I, II, IV e V della legge sul lotto.

(G.U. 17 agosto 1950, n. 187).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 48 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, numero 1933, e successive modificazioni, è abrogato.

 

          Art. 2.

     Gli articoli 6, 8, 17, 19, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 61 del regio decreto-legge precitato, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

     Art. 6. - Le poste delle giuocate di estratto determinato sopra ciascuno dei 90 numeri per ciascuna sortita non possono oltrepassare nel loro insieme la somma di lire 500.000 per tutto il territorio dello Stato.

     Il massimo della posta che può essere accettato per ogni numero deve corrispondere al quintuplo della somma predetta.

     Il riparto di detta somma fra le Intendenze di finanza sarà stabilito con decreto del Ministro per le finanze, quello fra le ricevitorie della provincia, dall'Intendente di finanza nel modo determinato dal regolamento.

     Le vincite che si siano verificate sulla sorte di estratto per poste accettate in eccedenza al limite suindicato sono proporzionalmente ridotte a quelle corrispondenti alla massima posta complessiva accettabile nella Provincia sul numero del vincente.

     Art. 8. - Le giuocate si ricevono su bollettari a madre e figlia di valore determinato, stampati su carta filigrana di diverso colore a seconda del prezzo.

     Le bollette del giuoco sono di lire 10, 25, 30, 50, 100, 500.

     Con decreto Ministeriale possono essere istituiti altri tipi di bollettari o di bollette, anche a forma di schede, e possono essere soppressi quelli esistenti.

     Art. 17. - La giuocata per tutte le ruote non può essere inferiore a L. 50. L'intero prezzo può essere ripartito tra le sorti prescelte e la vincita corrisponde alla decima parte di quella che si ottiene con una giuocata per un sola ruota.

     Con decreto Ministeriale può essere elevato o diminuito il limite per la giuocata per tutte le 10 ruote.

     Art. 19. - Il giuoco sulla sorte di ambo, fatto con un numero contro gli altri 89, non può essere accettato per un importo inferiore:

     a L. 10 per una sola ruota;

     a L. 50 per tutte le 10 ruote.

     Art. 34. - Il pagamento delle vincite viene effettuato presso le ricevitorie ove furono ricevute le giuocate quando l'importo non superi le L. 25.000.

     Il pagamento delle vincite per un importo maggiore, comprese quelle denunciate agli effetti dell'art. 26, è disposto dalle Intendenze di finanza sedi di archivio. A tale effetto i giuocatori debbono presentare all'Intendenza direttamente o per mezzo dei ricevitori, le bollette vincenti, ritirandone ricevuta.

     Nell'ipotesi prevista nel primo comma, il pagamento della vincita è effettuato dall'Intendenza di finanza, qualora il ricevitore non abbia fondi sufficienti o sorgano dubbi sulla regolarità della vincita.

     L'Intendenza di finanza deve provvedere al pagamento delle vincite non oltre il termine di dieci giorni dalla presentazione.

     La Commissione, di cui all'art. 24, deve riunirsi almeno una volta alla settimana per l'autorizzazione al pagamento delle bollette vincenti.

     Art. 40. - L'Intendenza di finanza può autorizzare, previo nulla osta della Prefettura:

     1) le lotterie promosse e dirette da enti morali, aventi scopi assistenziali, educativi e culturali, con vendita di biglietti staccati da registri a matrici in numero determinato, il cui importo complessivo per ogni singola operazione non superi la somma di L. 1.000.000. La vendita dei biglietti deve essere limitata al territorio della provincia;

     2) le tombole promosse e dirette da enti morali, purchè il prodotto netto di esse sia destinato a scopi assistenziali, educativi e culturali e purchè i premi non superino complessivamente la somma di lire 100.000. La vendita delle cartelle deve essere limitata al Comune in cui la tombola si estrae e nei Comuni limitrofi e deve effettuarsi per il tramite delle ricevitorie del lotto;

     3) le pesche o banchi di beneficenza, promossi e diretti da enti morali o da comitati di assistenza o beneficenza esclusivamente per fini assistenziali, educativi e culturali, purchè l'operazione sia limitata al territorio del Comune ed il ricavato non ecceda la somma di lire 1.000.000. I premi delle operazioni, di cui ai numeri 1 e 3, debbono consistere soltanto in cose mobili, escluso il danaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe. Il Ministro per le finanze, con suo decreto, determina quante operazioni di quelle indicate nel presente articolo possono essere autorizzate annualmente da ciascuna Intendenza.

     Art. 41. - Sulle operazioni, previste nell'art. 39, è dovuta soltanto la tassa di bollo di cui all'art. 88 della tariffa allegato A) al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

     Sulle operazioni previste nell'art. 40, ferma la tassa di bollo di cui al precedente comma, è dovuta una tassa di lotteria dal 10 per cento sull'ammontare lordo della somma ricavata.

     Sono esenti da tale tassa le lotterie e le pesche, previste nello stesso articolo il cui importo non superi la somma di lire 100.000.

     Art. 42. - Il Ministero delle finanze può autorizzare i Comuni e le Provincie ed altri Enti morali ad aggiungere premi, da conferirsi mediante estrazione a sorte, ai prestiti da contrarre per opere di pubblica utilità nei soli casi in cui la somma destinata a prezzi non superi un quinto degli interessi annuali, ed il prestito sia rappresentato da obbligazioni indivisibili non inferiori a lire 1000 di valore nominale e con versamenti non minori di lire 200.

     Art. 42 bis. - Per ottenere l'autorizzazione gli Enti promotori di operazioni di sorte debbono produrre apposita domanda con il piano dettagliato della operazione.

     Art. 43. - I concorsi e le operazioni a premio di ogni specie, intesi ad accreditare determinati prodotti o ad eccitarne la diffusione e lo smercio, o aventi fini anche in parte commerciali, come pure le vendite di merci al pubblico effettuate con offerte di premi o di regali sotto qualsiasi forma, non possono aver luogo se non sono preventivamente autorizzati nei modi determinati dal presente decreto, tanto se i premi siano offerti ai consumatori dei prodotti, quanto se siano offerti ai rivenditori.

     Qualsiasi concorso od operazione a premio non può avere durata maggiore di un anno dalla data del decreto di autorizzazione.

     Art. 44. - Sono considerati concorsi a premio le manifestazioni pubblicitarie, in cui i premi sono offerti ad alcuni soltanto dei partecipanti o su designazione della sorte, o in riguardo alla loro abilità, o ad altri determinati requisiti.

     Sono considerati operazioni a premio:

     a) le offerte di premi a tutti coloro che acquistano un determinato quantitativo di merci da una stessa ditta e ne offrono la documentazione, raccogliendo e consegnando un certo numero di figurine, buoni, etichette, tagliandi od altro;

     b) le offerte di un regalo consegnato all'atto dell'acquisto a tutti coloro che acquistano una determinata merce.

     45. - I concorsi a premio, quando siano effettuati mediante sorteggio o con qualsiasi altro sistema, in cui l'assegnazione del premio si faccia dipendere dalla sorte, sono soggetti ad una tassa di lotteria nella misura del 10 per cento sul valore della massa dei premi, con un minimo di lire 5000, se il concorso si effettua in una sola provincia, e di lire 10.000 se si effettua in due o più provincie.

     Allo stesso trattamento sono soggetti i concorsi misti, cioè quelli che rivestono insieme le caratteristiche di concorso e di operazione a premio.

     Art. 46. - Se il valore dei premi promessi è determinato nel piano dell'operazione, la tassa proporzionale, di cui all'articolo precedente, è stabilita sul valore medesimo in via definitiva, senza riguardo al risultato e alla durata dell'operazione.

     Se il valore dei premi non è preventivamente determinabile, viene fatta una liquidazione provvisoria della tassa sul valore presunto dichiarato dalle parti ed accettato dall'Amministrazione, e la liquidazione definitiva di conguaglio è eseguita alla fine dell'operazione.

     Il conguaglio definitivo, sia a favore dell'Erario che delle ditte, deve essere effettuato alla fine dell'operazione dall'Intendenza di finanza.

     Art. 47. - I concorsi in cui l'assegnazione dei premi si faccia dipendere dall'abilità dei partecipanti ed i concorsi pronostici, quando abbiano un fine anche in parte commerciale, sono soggetti ad una tassa di lotteria nella misura del 10 per cento sul valore della massa dei premi, con un minimo di lire 3000 se il concorso si effettua in una sola provincia, e di lire 10.000 se si effettua in due o più provincie.

     Qualora i concorsi stessi siano indetti da editori di giornali, riviste e pubblicazioni in genere, esclusivamente per fini educativi e culturali, è dovuta la tassa di lire 1000 per ogni concorso.

     Nulla è innovato relativamente ai concorsi pronostici previsti dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.

     Art. 49. - Le operazioni a premio di cui all'art. 44, lettere a) e b), quando sono limitate ad una Provincia, sono soggette ad una tassa di licenza variabile, secondo la seguente tabella:

     per le società, ditte o persone, il cui reddito mobiliare di categoria B in atto nell'anno in cui è concessa l'autorizzazione:

     a) non superi lire 100.000: lire 5000;

     b) superi lire 100.000: lire 10.000.

     Le dette operazioni a premio, invece, quando siano svolte in due o più Provincie, sono soggette ad una tassa di licenza variabile, secondo la seguente tabella:

     per le società, ditte o persone il cui reddito mobiliare di categoria B in atto nell'atto in cui è concessa l'autorizzazione:

     a) non superi lire 200.000: lire 10.000;

     b) superi lire 200.000: lire 15.000.

     La suddetta tassa fissa è dovuta per l'intero anno solare, qualora l'autorizzazione sia concessa nel primo semestre dell'anno ed è ridotta a metà qualora sia concessa nel secondo semestre.

     L'applicazione della tassa di licenza è subordinata, però, alla condizione che i premi assicurati a tutti, considerati nel loro valore assoluto e non in relazione all'entità degli acquisti, siano contenuti nei limiti che sono fissati ogni anno con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'industria e commercio.

     Qualora il valore dei premi sia per tutti superiore al limite stabilito, dovrà applicarsi la tassa proporzionale nella misura dell'8 per cento sul valore complessivo dei premi stessi: qualora invece il valore dei premi sia per alcuni contenuto nei limiti stabiliti nel decreto del Ministro per le finanze e per gli altri sia superiore a tale limite, è dovuta sui primi la tassa di licenza e sugli altri la tassa proporzionale dell'8 per cento.

     Art. 50. - Sono esenti da tassa i concorsi e le operazioni in cui il premio è costituito da biglietti delle lotterie nazionali gestite dallo Stato, o da giuocate del lotto, con facoltà dell'Amministrazione di determinare nel decreto di concessione, in relazione all'importanza del concorso o delle operazioni a premio, il numero dei biglietti delle lotterie nazionali da acquistare o l'ammontare delle somme da convertire in giuocate del lotto.

     Sono pure esenti i concorsi e le operazioni promosse dalle Casse di risparmio al fine di incoraggiare e infondere lo spirito di previdenza.

     In ambedue le ipotesi prevedute nel presente articolo è sempre necessaria la preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze.

     Le autorizzazioni già concesse, che non siano conformi alle disposizioni del presente decreto, cessano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto predetto.

     Art. 51. - I premi offerti debbono consistere solo in oggetti mobili, escluso il danaro e i titoli di prestiti pubblici e privati, salvo quanto è disposto dal primo comma dell'articolo precedente per i premi consistenti in biglietti delle lotterie od in giuocate del lotto.

     Art. 54. - L'autorizzazione ad espletare concorsi ed operazioni a premi può essere negata, a giudizio insindacabile degli organi di cui agli articoli 58 e 59:

     a) quando il congegno dei concorsi e delle operazioni sia tale da non garantire in pieno la pubblica fede, ed in particolare quando nei casi di assegnazione di premi mediante raccolta di figurine, buoni, tagliandi od altro, si faccia uso di elementi chiave, dovendo essere decisivo ai fini del conseguimento del premio il numero e non la qualità delle figurine, buoni, tagliandi od altro;

     b) quando i concorsi e le operazioni riguardano generi alimentari e generi di largo e popolare consumo, il cui elenco è reso pubblico con decreto previsto nell'art. 49;

     c) quando i concorsi e le operazioni siano ritenuti dannosi al pubblico interesse o turbino il normale andamento della produzione e del commercio nazionale.

     Art. 56. - La concessione dell'autorizzazione è subordinata all'obbligo di fornire una cauzione intesa a garantire la effettiva corresponsione dei premi promessi.

     In ogni caso la domanda di autorizzazione di concorsi e di operazioni a premio deve essere accompagnata dalla bolletta comprovante il versamento alla Sezione di tesoreria provinciale della somma di lire 2000 quale tassa di domanda. Tale somma non è in nessun caso restituita.

     Art. 57. - Un funzionario dell'Amministrazione finanziaria deve essere delegato ad intervenire per la vigilanza di tutte le operazioni concernenti le manifestazioni.

     Art. 58. - Per i concorsi e le operazioni a premio previsti all'articolo 44, primo e secondo comma, quando non siano limitati ad una sola Provincia, nonchè per i concorsi e le operazioni a premi esenti da tassa, la domanda per ottenere l'autorizzazione, corredata dal piano dettagliato del concorso, o delle operazioni, dev'essere presentata al Ministero delle finanze, il quale decide in merito alla concessione dell'autorizzazione o al rigetto della domanda, sentito il parere di un'apposita Commissione interministeriale, composta di almeno due rappresentanti del Ministero delle finanze, e di almeno un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio.

     La costituzione della Commissione deve risultare da un apposito decreto emesso dal Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'industria e commercio.

     Nel concedere l'autorizzazione il Ministro per le finanze, determina, in via provvisoria e salvo conguaglio, l'importo della tassa di lotteria o di licenza.

     Il decreto di autorizzazione viene consegnato a presentazione della quietanza comprovante il versamento della tassa alla Sezione di tesoreria provinciale.

     Per quanto concerne la liquidazione della tassa è ammessa opposizione, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per le finanze.

     Art. 59. - Per le operazioni a premio di cui all'articolo 44, secondo comma, limitate ad una sola Provincia, la domanda per ottenere l'autorizzazione corredata dal piano dell'operazione, deve essere presentata all'Intendenza di finanza del luogo ove ha sede il richiedente. L'intendente provvede alla concessione dell'autorizzazione e alla liquidazione della tassa dovuta, previo concerto con la Camera di commercio, dell'industria e dell'agricoltura competente per territorio, alla quale spetta di pronunziarsi circa la opportunità della autorizzazione nell'interesse del normale andamento del commercio.

     In caso di dissenso tra l'Intendenza di finanza e la Camera di commercio, gli atti sono rimessi al Ministro per le finanze il quale decide, sentita la Commissione interministeriale indicata nell'articolo precedente.

     Contro il provvedimento dell'intendente di finanza è ammesso ricorso al Ministro per le finanze che decide, sentita la Commissione interministeriale sopra menzionata.

     Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 61. - La tassa liquidata con decreto del Ministro per le finanze e dell'intendente di finanza, che non sia stata pagata dalle parti, è riscossa coattivamente nelle forme e nei modi stabiliti per la riscossione delle tasse sugli affari.