§ 48.1.6 - D.Lgs. 27 giugno 1946, n. 122 .
Modificazioni alla legge sul lotto pubblico


Settore:Normativa nazionale
Materia:48. Giochi e concorsi
Capitolo:48.1 giochi e concorsi
Data:27/06/1946
Numero:122


Sommario
Art. 1.      Gliarticoli 8, 17, 34, 39, 40, 63, 70, 75, 76, 82, 84, 97, 98,99 e 107 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni, sono sostituiti dai [...]
Art. 2.      Gli articoli 92 e 108 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, sono abrogati
Art. 3. a
Art. 4.      In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'art. 95 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, gli stampati sono forniti dall'Amministrazione del lotto
Art. 5.      L'Ente per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto è sottoposto alla tutela e alla vigilanza del Ministero delle finanze, il quale può ordinare [...]
Art. 6.      Gli assegni vitalizi e continuativi corrisposti dall'Ente non sono cedibili, nè sequestrabili, nè pignorabili, fatta eccezione per i debiti verso l'Ente e per gli altri [...]
Art. 7.      Avverso la deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'Ente per il conferimento di assegni vitalizi e continuativi è ammesso il ricorso alla Corte dei conti nel [...]
Art. 8.      I commessi tirocinanti e gli avventizi in servizio al 1° gennaio 1943, che abbiano prestato effettivo servizio almeno per un triennio, possono chiedere, entro un anno [...]
Art. 9.      E' riconosciuto utile agli effetti degli assegni vitalizi e straordinari, il servizio prestato dagli aiuto ricevitori con iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza [...]
Art. 10. [1]      Per la durata di un quinquennio le vincite al lotto sono soggette ad una ritenuta dell'1% a favore dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale [...]
Art. 11.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana


§ 48.1.6 - D.Lgs. 27 giugno 1946, n. 122 [1].

Modificazioni alla legge sul lotto pubblico

(G.U. 30 settembre 1946, n. 221)

 

 

     Art. 1.

     Gliarticoli 8, 17, 34, 39, 40, 63, 70, 75, 76, 82, 84, 97, 98,99 e 107 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti (Omissis).

 

          Art. 2.

     Gli articoli 92 e 108 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, sono abrogati.

 

          Art. 3.

     Fermo restando il disposto di cui al primo e secondo comma dell'art. 73 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, circa l'assunzione degli aiuto ricevitori nelle ricevitorie, l'Intendenza di finanza, previo parere del Ministero per le finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - può autorizzare l'assunzione di un altro aiuto ricevitore nelle ricevitorie di 1a classe che abbiano una elevata riscossione settimanale.

     Per le ricevitorie di 4a classe con aggio oltre le L. 10.000 annue, l'assunzione di un aiuto ricevitore è obbligatoria.

     Per le ricevitorie con aggio inferiore a L. 10.000 il ricevitore deve designare un coadiutore che lo possa sostituire in caso di bisogno.

 

          Art. 4.

     In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'art. 95 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, gli stampati sono forniti dall'Amministrazione del lotto.

 

          Art. 5.

     L'Ente per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto è sottoposto alla tutela e alla vigilanza del Ministero delle finanze, il quale può ordinare ispezioni, accertamenti, controlli e sciogliere il Consiglio d'amministrazione per gravi irregolarità o per altre cause che possono compromettere il raggiungimento delle finalità dell'Ente.

     In caso di scioglimento, il Ministro per le finanze nomina un commissario straordinario ovvero provvede alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione con le norme fissate dallo statuto.

 

          Art. 6.

     Gli assegni vitalizi e continuativi corrisposti dall'Ente non sono cedibili, nè sequestrabili, nè pignorabili, fatta eccezione per i debiti verso l'Ente e per gli altri casi previsti dall'art. 93 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933.

 

          Art. 7.

     Avverso la deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'Ente per il conferimento di assegni vitalizi e continuativi è ammesso il ricorso alla Corte dei conti nel termine di 90 giorni, a decorrere dalla data dell'avvenuta comunicazione del provvedimento impugnato.

     In pendenza del ricorso è ammessa la liquidazione provvisoria degli assegni.

 

          Art. 8.

     I commessi tirocinanti e gli avventizi in servizio al 1° gennaio 1943, che abbiano prestato effettivo servizio almeno per un triennio, possono chiedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, di essere nominati aiuto ricevitori anche se abbiano superato i limiti di età previsti, purchè siano forniti del titolo di studio prescritto dall'art. 69 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933.

     Per quelli non forniti di tale titolo è obbligatorio l'esame pratico previsto dal secondo comma dell'art. 69 predetto.

     La nomina è deliberata da una Commissione designata dal Ministro per le finanze.

     Non potrà essere conferito un numero di posti superiore al terzo di quelli risultanti vacanti nel ruolo.

 

          Art. 9.

     E' riconosciuto utile agli effetti degli assegni vitalizi e straordinari, il servizio prestato dagli aiuto ricevitori con iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza sociale.

     Le norme per la valutazione di tale servizio saranno fissate dal regolamento.

 

          Art. 10. [1]

     Per la durata di un quinquennio le vincite al lotto sono soggette ad una ritenuta dell'1% a favore dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto.

 

          Art. 11.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.

     Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 28 dicembre 1952, n. 4417.