§ 48.1.27 - Legge 28 dicembre 1967, n. 1330.
Nuove norme in materia di reclutamento del personale del lotto


Settore:Normativa nazionale
Materia:48. Giochi e concorsi
Capitolo:48.1 giochi e concorsi
Data:28/12/1967
Numero:1330


Sommario
Art. 1.      La nomina ad aiuto ricevitore del lotto si consegue mediante concorso pubblico per esami, salvo il caso di cui al successivo art. 9 della presente legge
Art. 2.      Il limite di età di 32 anni stabilito dall'articolo precedente è elevato
Art 3.      L'amministrazione stabilisce, di volta in volta, il numero dei posti disponibili nel ruolo da mettere a concorso
Art. 4.      Gli esami del concorso per la nomina ad aiuto ricevitore del lotto consistono in due prove scritte ed in una orale
Art. 5.      Nei concorsi per la nomina ad aiuto ricevitore del lotto sono preferiti a parità di merito
Art. 6.      Espletate le prove di concorso, la commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato
Art. 7.      L'aiuto ricevitore del lotto prima di assumere servizio deve prestare giuramento davanti all'intendente di finanza, in presenza di due testimoni, secondo la formula [...]
Art. 8.      Gli aiuti ricevitori sono inquadrati in apposito ruolo che costituirà la base per la nomina a ricevitore
Art. 9.      Il terzo comma dell'art. 6 della legge 4 febbraio 1958, n. 40, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 10.      Sono abrogati gli articoli 66 e 69 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni e [...]


§ 48.1.27 - Legge 28 dicembre 1967, n. 1330. [1]

Nuove norme in materia di reclutamento del personale del lotto

(G.U. 20 gennaio 1967, n. 16)

 

 

     Art. 1.

     La nomina ad aiuto ricevitore del lotto si consegue mediante concorso pubblico per esami, salvo il caso di cui al successivo art. 9 della presente legge.

     Il concorso è indetto con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

     Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

     Per ottenere l'ammissione al concorso per la nomina ad aiuto ricevitore del lotto i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

     1) cittadinanza italiana;

     2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32; per le categorie dei candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare anche in caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

     3) buona condotta;

     4) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

     5) idoneità fisica all'impiego.

     L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

     Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

     I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

     Gli aiuto ricevitori aggiunti, coloro che pur non rivestendo tale qualifica abbiano riportato l'idoneità nel concorso previsto dall'art. 2 della legge 4 febbraio 1958, n. 40, e i commessi avventizi del lotto sono ammessi, prescindendosi dai limiti di età, al primo concorso successivo alla pubblicazione della presente legge.

     Il Ministro per le finanze, con decreto motivato, dispone l'esclusione dal concorso, soltanto per difetto dei requisiti prescritti. Agli interessati deve essere data notizia della esclusione.

 

          Art. 2.

     Il limite di età di 32 anni stabilito dall'articolo precedente è elevato:

     a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

     b) di un anno per ogni figlio vivente alla stessa data.

     L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste dal numero 2 dell'articolo precedente, purchè complessivamente non si superino i limiti di età ivi fissati.

 

          Art 3.

     L'amministrazione stabilisce, di volta in volta, il numero dei posti disponibili nel ruolo da mettere a concorso.

     E' in facoltà dell'amministrazione mettere a concorso, oltre i posti disponibili alla data del bando, anche quelli che si faranno vacanti nel personale di ruolo, in dipendenza di collocamento a riposo di ufficio del personale stesso e delle promozioni da aiuto ricevitore a ricevitore, nel semestre successivo alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso.

     Le nomine a tali posti in eccedenza sono conferite al verificarsi delle singole vacanze qualora il concorso venga espletato prima.

     La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro per le finanze, è composta dall'ispettore generale per il lotto e le lotterie ovvero da altro funzionario pari grado in servizio presso l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie e da tre funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione, in servizio presso l'ispettorato medesimo.

     Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva, in servizio presso detto ispettorato con qualifica non superiore a direttore di sezione.

     Il colloquio previsto dall'art. 9 della presente legge è sostenuto davanti ad una commissione di composizione conforme a quella di cui ai commi precedenti.

 

          Art. 4.

     Gli esami del concorso per la nomina ad aiuto ricevitore del lotto consistono in due prove scritte ed in una orale.

     Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

     Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella Gazzetta Ufficiale.

     Le prove scritte vertono: la prima su un componimento di italiano e la seconda su un problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

     Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve esserne data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

     La prova orale verte, oltre che sulla materia oggetto della seconda prova scritta, sulle seguenti materie:

     nozioni sulle disposizioni che regolano il servizio del lotto e sull'ordinamento dell'amministrazione finanziaria;

     nozioni sulla Costituzione italiana e sulla storia d'Italia dal 1815.

     Le prove scritte si svolgono contemporaneamente presso le intendenze di finanza, sedi di estrazione; quella orale è sostenuta a Roma presso il Ministero delle finanze, ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

     Per lo svolgimento delle prove scritte presso le sedi di estrazione è costituito un comitato di vigilanza, presieduto dall'intendente di finanza e composto da un funzionario designato dal Ministero e da altri due nominati dall'intendente.

     Funge da segretario un funzionario dell'intendenza.

     Alla prova orale sono ammessi i candidati che riportino una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale i candidati devono conseguire almeno la votazione di sei decimi.

     Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

     L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

     La votazione complessiva è data dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte ed in quella orale.

 

          Art. 5.

     Nei concorsi per la nomina ad aiuto ricevitore del lotto sono preferiti a parità di merito:

     1) gli insigniti di medaglia al valore militare;

     2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

     3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

     4) i mutilati ed invalidi per servizio;

     5) gli orfani di guerra;

     6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

     7) gli orfani dei caduti per servizio;

     8) i feriti in combattimento;

     9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

     10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

     11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

     12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

     13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

     14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

     15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

     16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

     17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione del lotto;

     18) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

     A parità di titoli, la preferenza è determinata:

     a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

     b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

     c) dall'età.

 

          Art. 6.

     Espletate le prove di concorso, la commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

     Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

     La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel bollettino ufficiale del personale del lotto. Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.

     L'amministrazione ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria.

     Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non possono superare il quinto di quelli messi a concorso.

     Nel caso che alcuni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di conferire i posti medesimi nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ad altrettanti candidati dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

     Coloro che hanno conseguito la nomina ad aiuto ricevitore del lotto decadono dalla nomina stessa qualora non assumano servizio entro il termine stabilito.

 

          Art. 7.

     L'aiuto ricevitore del lotto prima di assumere servizio deve prestare giuramento davanti all'intendente di finanza, in presenza di due testimoni, secondo la formula seguente:

     "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene".

     Il rifiuto di prestare giuramento importa la decadenza dalla nomina.

 

          Art. 8.

     Gli aiuti ricevitori sono inquadrati in apposito ruolo che costituirà la base per la nomina a ricevitore.

 

          Art. 9.

     Il terzo comma dell'art. 6 della legge 4 febbraio 1958, n. 40, è sostituito dal seguente (Omissis).

     Le unità di detto personale che possono acquisire annualmente la qualifica di aiuto ricevitore non possono essere superiori al numero corrispondente al terzo dei posti non coperti ai fini dell'organico di cui all'art. 1 della citata legge 4 febbraio 1958, n. 40, salva l'osservanza delle disposizioni per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e categorie assimilate.

     Il colloquio è indetto con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 10.

     Sono abrogati gli articoli 66 e 69 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni e gli articoli 168,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187e188, del regolamento sul lotto approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, nonchè tutte le norme in contrasto con la presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.