§ 48.1.25 - D.P.R. 5 giugno 1965, n. 753.
Conglobamento del trattamento economico del personale delle ricevitorie del lotto, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.


Settore:Normativa nazionale
Materia:48. Giochi e concorsi
Capitolo:48.1 giochi e concorsi
Data:05/06/1965
Numero:753


Sommario
Art. 1.      Con effetto dal 1° gennaio 1965 gli articoli 89, 91 ed il secondo comma dell'art. 95 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni, sono [...]
Art. 2.      Con effetto dal 1° gennaio 1965 il primo comma dell'art. 191 del regolamento sul lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, è sostituito dal seguente [...]
Art. 3.      L'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 39, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 4.      A decorrere dal 1° gennaio 1965 è soppresso l'assegno temporaneo di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 20, attribuito con decreto interministeriale n. 12367 del 4 aprile [...]
Art. 5.      Con effetto dal 1° marzo 1966 gli articoli 89, 91 ed il secondo comma dell'art. 95 del regio decreto 19 ottobre 1938, n. 1933, quali risultano modificati dall'art. 1 del [...]
Art. 6.      Con effetto dal 1° marzo 1966 il primo comma dell'art. 191 del regolamento sul lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, quale risulta modificato [...]
Art. 7.      L'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 39, quale risulta modificato dall'art. 3 del presente decreto, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 8.      La tredicesima mensilità dovuta per l'anno 1965 al personale delle ricevitorie del lotto in attività di servizio è integrata di un importo lordo di lire 17.500 per i [...]
Art. 9.      A decorrere dal 1° marzo 1966 è soppresso l'assegno mensile di cui alla legge 26 gennaio 1963, n. 26
Art. 10.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 48.1.25 - D.P.R. 5 giugno 1965, n. 753. [1]

Conglobamento del trattamento economico del personale delle ricevitorie del lotto, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

(G.U. 9 luglio 1965, n. 168)

 

 

     Art. 1.

     Con effetto dal 1° gennaio 1965 gli articoli 89, 91 ed il secondo comma dell'art. 95 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti (Omissis).

 

          Art. 2.

     Con effetto dal 1° gennaio 1965 il primo comma dell'art. 191 del regolamento sul lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 3.

     L'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 39, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 4.

     A decorrere dal 1° gennaio 1965 è soppresso l'assegno temporaneo di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 20, attribuito con decreto interministeriale n. 12367 del 4 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1963.

 

          Art. 5.

     Con effetto dal 1° marzo 1966 gli articoli 89, 91 ed il secondo comma dell'art. 95 del regio decreto 19 ottobre 1938, n. 1933, quali risultano modificati dall'art. 1 del presente decreto, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti (Omissis).

 

          Art. 6.

     Con effetto dal 1° marzo 1966 il primo comma dell'art. 191 del regolamento sul lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, quale risulta modificato dall'art. 2 del presente decreto, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 7.

     L'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 39, quale risulta modificato dall'art. 3 del presente decreto, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 8.

     La tredicesima mensilità dovuta per l'anno 1965 al personale delle ricevitorie del lotto in attività di servizio è integrata di un importo lordo di lire 17.500 per i ricevitori e di lire 10.990 per gli aiuto ricevitori, ancorchè reggenti di ricevitorie.

 

          Art. 9.

     A decorrere dal 1° marzo 1966 è soppresso l'assegno mensile di cui alla legge 26 gennaio 1963, n. 26.

 

          Art. 10.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 


[1] Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.