§ 48.1.16 - Legge 4 febbraio 1958, n. 39.
Conglobamento totale del trattamento economico del personale delle ricevitorie del lotto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:48. Giochi e concorsi
Capitolo:48.1 giochi e concorsi
Data:04/02/1958
Numero:39


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 89, 91, 95, 99 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, sono modificati [...]
Art. 2.      L'art. 191 del regolamento sul lotto pubblico, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, è così modificato (Omissis)
Art. 3.  [2]
Art. 4.      Nei confronti del personale previsto dalla presente legge la ritenuta per la costruzione delle case ai lavoratori (gestione I.N.A.- Casa) è calcolata, quando dovuta, [...]
Art. 5.      L'art. 94 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, è soppresso
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio [...]


§ 48.1.16 - Legge 4 febbraio 1958, n. 39. [1]

Conglobamento totale del trattamento economico del personale delle ricevitorie del lotto.

(G.U. 24 febbraio 1958, n. 47)

 

 

     Art. 1.

     Gli articoli 89, 91, 95, 99 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, sono modificati come segue (Omissis).

 

          Art. 2.

     L'art. 191 del regolamento sul lotto pubblico, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, è così modificato (Omissis).

 

          Art. 3. [2]

     A decorrere dal 1° marzo 1966:

     la tredicesima mensilità lorda spettante ai gestori è pari ad un dodicesimo dell'importo dell'aggio lordo liquidato ai sensi degli articoli 89 e 91 della legge sul lotto, quali risultano modificati dall'art. 5 del presente decreto;

     l'ammontare di essa non può superare lire 121.480;

     l'importo della tredicesima mensilità lorda spettante agli aiuto ricevitori, è pari ad una mensilità lorda della retribuzione stabilita dall'art. 191 del regolamento sul lotto, quale risulta modificato dall'art. 6 del presente decreto.

 

          Art. 4.

     Nei confronti del personale previsto dalla presente legge la ritenuta per la costruzione delle case ai lavoratori (gestione I.N.A.- Casa) è calcolata, quando dovuta, esclusivamente sull'80 per cento dell'ammontare netto della retribuzione, con le aliquote indicate nell'art. 5, lettera b), e nell'art. 9 ultimo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

 

          Art. 5.

     L'art. 94 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, è soppresso.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1956.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Articolo sostituito dall'art. 3, D.P.R. 5 giugno 1965, n. 753 e, successivamente, dall'art. 7, dello stesso provvedimento.