§ 48.1.52 - Legge 26 marzo 1990, n. 62.
Norme in materia di lotterie, tombole e pesche. Disciplina degli effetti dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n. 255.


Settore:Normativa nazionale
Materia:48. Giochi e concorsi
Capitolo:48.1 giochi e concorsi
Data:26/03/1990
Numero:62


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 2.      1. All'art. 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, come sostituito dall'art. 1, primo comma, della legge 26 marzo 1977, n. 105, il primo comma è sostituito dai seguenti [...]
Art. 3.      1. I biglietti delle lotterie di cui all'art. 1 possono essere venduti anche all'estero, conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati
Art. 4.      1. Le cartoline di partecipazione ad estrazioni di premi connessi alle lotterie di cui all'art. 1 possono raccogliere pubblicità alle condizioni stabilite con decreto [...]
Art. 5.      1. L'organizzazione delle manifestazioni ed il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 sono attuati direttamente dai comuni, ovvero attraverso appositi organismi [...]
Art. 6.      1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad istituire, con proprio decreto, le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento da [...]
Art. 7.      1. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo svolgimento delle lotterie di cui agli articoli 1 e 6
Art. 8.  [3]
Art. 9.      1. All'art. 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, al comma 1, dopo le parole: "da un Sottosegretario di Stato" sono aggiunte le seguenti (Omissis) ed è aggiunta in fine [...]
Art. 10.      1. L'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 722, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 11.      1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 maggio 1989, [...]


§ 48.1.52 - Legge 26 marzo 1990, n. 62.

Norme in materia di lotterie, tombole e pesche. Disciplina degli effetti dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n. 255.

(G.U. 28 marzo 1990, n. 73)

 

 

     Art. 1.

     1. L'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 2.

     1. All'art. 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, come sostituito dall'art. 1, primo comma, della legge 26 marzo 1977, n. 105, il primo comma è sostituito dai seguenti (Omissis).

 

          Art. 3.

     1. I biglietti delle lotterie di cui all'art. 1 possono essere venduti anche all'estero, conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati.

 

          Art. 4.

     1. Le cartoline di partecipazione ad estrazioni di premi connessi alle lotterie di cui all'art. 1 possono raccogliere pubblicità alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Comitato generale per i giochi. Gli utili di tale attività sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato.

 

          Art. 5.

     1. L'organizzazione delle manifestazioni ed il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 sono attuati direttamente dai comuni, ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente riconosciute, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

 

          Art. 6.

     1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad istituire, con proprio decreto, le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [1].

     2. Per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea si applicano le norme vigenti in materia di distribuzione e di vendita dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali [2] .

 

          Art. 7.

     1. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo svolgimento delle lotterie di cui agli articoli 1 e 6.

 

          Art. 8. [3]

 

          Art. 9.

     1. All'art. 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, al comma 1, dopo le parole: "da un Sottosegretario di Stato" sono aggiunte le seguenti (Omissis) ed è aggiunta in fine la seguente lettera (Omissis).

     2. Le somme di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, aggiunto dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 591, da corrispondere con le medesime modalità, a decorrere dalla lotteria di Agnano 1989 sono poste a carico del capitolo 2001 dello stato di previsione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio 1989 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

 

          Art. 10.

     1. L'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 722, è sostituito dal seguente (Omissis).

     2. All'art. 10, secondo comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, come sostituito dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 562, sono soppresse le parole (Omissis).

     3. All'art. 23, comma 4, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, come sostituito dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 562, le parole: "con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze" sono sostituite con le seguenti (Omissis).

     4. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

 

          Art. 11.

     1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n. 255.

 


[1]  Comma così modificato dall'art. 11 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 11 della L. 24 dicembre 1993, n. 537.

[3]  Articolo abrogato dall' art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.