§ 5.4.283 - L.R. 24 luglio 2018, n. 41.
Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:24/07/2018
Numero:41


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Tutela dei corsi d'acqua
Art. 4.  Interventi di adeguamento sui tratti coperti dei corsi d’acqua
Art. 5.  Gestione transitoria dei tratti coperti dei corsi d’acqua
Art. 6.  Gestione dei tratti coperti dei corsi d’acqua
Art. 7.  Gestione del rischio di alluvioni negli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale
Art. 8.  Opere per la gestione del rischio di alluvioni
Art. 9.  Ambito di applicazione del capo III
Art. 10.  Limitazioni per le aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti
Art. 11.  Interventi di nuova costruzione in aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti
Art. 12.  Interventi sul patrimonio edilizio esistente in aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti
Art. 13.  Infrastrutture lineari o a rete
Art. 14.  Interventi nelle aree presidiate da sistemi arginali
Art. 15.  Ambito di applicazione del capo IV
Art. 16.  Interventi edilizi fuori dal territorio urbanizzato
Art. 17.  Disposizioni transitorie relative alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti
Art. 18.  Disposizioni transitorie per la classificazione delle aree a pericolosità per alluvioni frequenti e poco frequenti e per la magnitudo idraulica
Art. 18 bis.  Disposizioni transitorie relative al patrimonio edilizio esistente nelle more dell’aggiornamento del piano di protezione civile comunale
Art. 19.  Rilascio dell’autorizzazione idraulica nei procedimenti in sanatoria di competenza dei comuni
Art. 20.  Riesame delle mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni e recepimento da parte degli strumenti urbanistici
Art. 21.  Funzioni della Regione. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 80/2015
Art. 22.  Realizzazione di opere idrauliche da parte dei privati. Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 80/2015
Art. 23.  Perequazione urbanistica ai fini della sicurezza idraulica. Modifiche all’articolo 57 della l.r. 65/2014
Art. 24.  Abrogazioni
Art. 25.  Contributi per la determinazione del battente. Norma finanziaria
Art. 26.  Entrata in vigore


§ 5.4.283 - L.R. 24 luglio 2018, n. 41.

Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014.

(B.U. 1 agosto 2018, n. 33)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e z), dello Statuto;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998 n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni);

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 (Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme in materia di governo del territorio” in materia di indagini geologiche);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Visti i pareri favorevoli del Consiglio delle autonomie locali, espressi nelle sedute del 26 giugno 2017 e 18 giugno 2018 e le relative osservazioni;

Considerato quanto segue:

1. A seguito del riordino istituzionale operato con la l.r. 22/2015 e del trasferimento dalle province alla Regione delle competenze relative alla tutela dei corsi d’acqua, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali di riferimento, si rende necessario disciplinare la gestione del rischio di alluvioni in relazione alle trasformazioni del territorio e alla tutela dei corsi d'acqua;

2. È necessario chiarire che la gestione del rischio di alluvioni è l’insieme delle azioni volte a mitigare i danni conseguenti alle alluvioni ed è attuata attraverso interventi volti a ridurre la pericolosità e l’entità del fenomeno alluvionale, nonché la vulnerabilità dell’elemento soggetto ad allagamenti;

3. Al fine di salvaguardare la sicurezza idrogeologica del territorio è necessario disciplinare gli interventi edilizi ammissibili nelle aree demaniali, nonché nella fascia di cui all'articolo 96, comma 1, lettera f), del r.d. 523/1904, prevedendo, in via generale, il divieto di realizzazione di nuovi manufatti, fatta eccezione per alcune tipologie di opere ed interventi;

4. In ragione della ratio della disposizione di cui al sopracitato articolo 96, comma 1, lettera f), del r.d. 523/1904 che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha due principali scopi: da un lato, quello di tutelare la ragione pubblicistica dello sfruttamento delle acque demaniali e, dall'altro, quello di mantenere libero il deflusso delle acque scorrenti di fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici, è necessario prevedere una disciplina espressamente dedicata alla regolamentazione della tutela delle acque e alla distanza dagli argini delle costruzioni;

5. Per quanto espresso al punto 4, al fine di ridurre il rischio idrogeologico e idraulico e di permettere l'accesso alle sponde e all'alveo dei corsi d'acqua per una efficace manutenzione degli stessi, è, altresì, necessario disciplinare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale di riferimento, l'uso del territorio compreso nelle fasce di cui all'articolo 96, comma 1, lettera f), del r.d. 523/1904 e nelle aree demaniali quali alvei, golene, argini dei corsi d’acqua del reticolo idrografico di cui all’articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012;

6. Alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701, per cui: “fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (...)”, è necessario definire in tal senso le aree demaniali oggetto della presente legge;

7. Nelle aree non incluse nel demanio idrico comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua del reticolo idrografico, è necessario chiarire che, sul patrimonio edilizio esistente realizzato in assenza di titolo abilitativo e con verifica di compatibilità idraulica negativa, non è ammesso alcun intervento se non la sua demolizione, in ottemperanza alla normativa statale e regionale in materia di abusi edilizi;

8. Nei casi di cui al punto 7, è necessario esplicitare che i comuni possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 52 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), per procedere alle demolizioni di immobili abusivi;

9. Nelle aree del demanio idrico e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda, sul patrimonio edilizio esistente legittimamente realizzato sotto il profilo edilizio ed idraulico, con autorizzazione idraulica oppure senza autorizzazione idraulica in quanto non richiesta dalla normativa vigente al momento della realizzazione dell'intervento, oppure sul patrimonio edilizio esistente che sia stato oggetto di sanatoria, è necessario chiarire che sono consentiti, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali, i soli interventi edilizi finalizzati alla conservazione e manutenzione dei manufatti esistenti, ritenendosi pertanto esclusi interventi quali quelli di ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia ricostruttiva, interventi di sostituzione edilizia e quelli comportanti le addizioni volumetriche;

10. Oltre a quanto indicato al punto 9, al fine di assicurare la riduzione dell’esposizione al rischio delle persone, relativamente allo stesso patrimonio e sempre con riferimento alle medesime aree, è necessario vietare i frazionamenti ed i mutamenti di destinazione d'uso comportanti la creazione di unità immobiliari con funzione residenziale o turistico-ricettiva o, comunque, adibite al pernottamento;

11. Con riferimento alle aree di cui ai punti precedenti, è inoltre necessario chiarire che sul patrimonio edilizio esistente e sulle infrastrutture esistenti sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche;

12. È necessario esplicitare che le disposizioni di cui all'articolo 3 non si applicano alle opere, agli interventi e ai manufatti privi di rilevanza edilizia di cui all'articolo 137 della l.r. 65/2014, previa verifica di compatibilità idraulica effettuata dalla struttura regionale competente nell'ambito del rilascio della concessione demaniale ai sensi del d.p.g.r. 60/R/2016, ove prevista, o dell'autorizzazione idraulica secondo le modalità di cui al regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della l.r. 80/2015;

13. Al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità è necessario dettare disposizioni in merito alla realizzazione degli interventi di adeguamento dei tratti coperti dei corsi d'acqua e alla loro gestione;

14. Al fine di ridurre le conseguenze negative, derivanti dalle alluvioni, per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e edilizio esistente, nonché per le attività economiche, è necessario prevedere per i comuni l'obbligo di perseguire la gestione del rischio di alluvioni quale condizione a cui debbono attenersi nel disciplinare gli usi e le trasformazioni del territorio in coerenza con i principi del d.lgs. 49/2010;

15. È necessario chiarire che gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica procedono ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge anche secondo le modalità esplicitate nel regolamento di cui all'articolo 104 della l.r. 65/2014;

16. Per quanto concerne la pianificazione territoriale e urbanistica, è necessario esplicitare che la gestione del rischio di alluvioni è perseguita rispetto allo scenario individuato dai piani di gestione del rischio di alluvioni quale “scenario per alluvioni poco frequenti” associato ad evento alluvionale con tempo di ritorno non inferiore a 200 anni;

17. Rispetto allo scenario di alluvioni poco frequenti, ai fini della gestione del rischio di alluvioni, si chiarisce che è ammissibile quale livello massimo di rischio, il livello di rischio medio R2, definito tale dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del d.l. 11 giugno 1998, n. 180), al quale corrispondono danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudichino l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e delle infrastrutture e la funzionalità delle attività economiche;

18. È indispensabile differenziare le opere necessarie per la gestione del rischio di alluvioni, rispetto allo scenario per alluvioni poco frequenti, connesso alle trasformazioni urbanistico-edilizie, in funzione della frequenza di accadimento dei fenomeni alluvionali, valutata tramite la classe di pericolosità idraulica, ed in funzione dell’intensità del fenomeno idraulico, valutata tramite la magnitudo idraulica, ovvero la combinazione del battente e della velocità della corrente;

19. Le opere necessarie per la gestione del rischio di alluvioni sono individuate dai comuni nei propri strumenti urbanistici secondo criteri di appropriatezza tenendo in considerazione i costi ed i benefici di natura economico ed ambientale in coerenza con il d.lgs. 49/2010;

20. Si reputa necessario differenziare le condizioni di attuazione degli interventi a seconda che questi ricadano all’interno o all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi della l.r. 65/2014;

21. In ordine a ospedali, case di cura e strutture strategiche per la gestione dell’emergenza ed impianti di cui all’allegato VIII, parte seconda del d.lgs. 152/2006, è necessario stabilire limitazioni alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica, relativamente alle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti indipendentemente dalla magnitudo idraulica;

22. Relativamente ad aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, in relazione all’entità della magnitudo idraulica e alla presenza di sistemi arginali, è necessario stabilire che gli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica prescrivano opere idrauliche che garantiscano l’assenza o la riduzione di allagamenti, o interventi di sopraelevazione come condizione per la realizzazione degli interventi edilizi di nuova costruzione;

23. Relativamente ad aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, in relazione all’entità della magnitudo idraulica, è necessario stabilire che gli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica prescrivano opere idrauliche che garantiscano l’assenza o la riduzione di allagamenti, o interventi di sopraelevazione oppure interventi di difesa locale, come condizione per la realizzazione di alcune tipologie di interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente;

24. È necessario prevedere una specifica disciplina in relazione alla realizzazione di infrastrutture lineari o a rete, parcheggi e sottopassi;

25. È necessario chiarire che nei procedimenti relativi a titoli abilitativi, ivi compresi quelli in sanatoria, di competenza dei comuni, relativamente alle aree demaniali oggetto di concessione nonché nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua del reticolo idrografico di cui all’articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012, la struttura regionale competente rilascia l'autorizzazione idraulica, previa verifica della compatibilità idraulica nel rispetto della normativa vigente in materia;

26. Le mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni sono riesaminate nei termini e con le modalità di cui all'articolo 12 del d.lgs. 49/2010;

27. È necessario prevedere da parte della Regione un sostegno finanziario ai comuni, finalizzato alla implementazione delle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvioni con la determinazione del battente;

28. È necessario prevedere specifiche disposizioni per la realizzazione di opere idrauliche da parte di soggetti privati al fine di agevolare la realizzazione di interventi di difesa del suolo;

29. È necessario garantire un adeguato termine per l'entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire la massima conoscibilità delle presenti disposizioni, stabilendo che la stessa entri in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

30. È opportuno precisare che sono state accolte o accolte parzialmente, in ragione della coerenza con l’impianto generale della legge, tutte le osservazioni formulate dal Consiglio delle autonomie locali nel parere del 18 giugno 2018;

Approva la presente legge

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto

1. Nel rispetto del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), la Regione, al fine di ridurre le conseguenze negative, derivanti dalle alluvioni, per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche, nonché al fine di mitigare i fenomeni di esondazione e dissesto idrogeologico, disciplina la gestione del rischio di alluvioni in relazione alle trasformazioni del territorio e la tutela dei corsi d'acqua.

 

     Art. 2. Definizioni

1. Nel rispetto della normativa comunitaria e statale di riferimento, ai fini della presente legge si intende per:

a) “scenario per alluvioni frequenti”: lo scenario di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), del d.lgs. 49/2010, individuato negli atti di pianificazione di bacino e definito dai medesimi atti con riferimento al tempo di ritorno non inferiore a trenta anni;

b) “scenario per alluvioni poco frequenti”: lo scenario di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b). del d.lgs. 49/2010, individuato negli atti di pianificazione di bacino e definito dai medesimi atti con riferimento al tempo di ritorno non inferiore a duecento anni;

c) “pericolosità da alluvione”: la probabilità di accadimento di un evento alluvionale in un intervallo temporale prefissato;

d) “aree a pericolosità per alluvioni frequenti”: le aree classificate negli atti di pianificazione di bacino in attuazione del d.lgs. 49/2010 come aree a pericolosità per alluvioni frequenti o a pericolosità per alluvioni elevata;

e) “aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti”: le aree classificate negli atti di pianificazione di bacino in attuazione del d.lgs. 49/2010 come aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti o a pericolosità per alluvioni media;

f) “battente”: l'altezza della lama d'acqua in una determinata area associata allo scenario relativo alle alluvioni poco frequenti;

g) “gestione del rischio di alluvioni”: le azioni e le misure volte a ridurre le conseguenze negative, derivanti dalle alluvioni, per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche;

h) “magnitudo idraulica”: la combinazione del battente e della velocità della corrente in una determinata area, associata allo scenario relativo alle alluvioni poco frequenti:

h1) “magnitudo idraulica moderata”: valori di battente inferiore o uguale a 0,5 metri e velocità inferiore o uguale a 1 metro per secondo (m/s). Nei casi in cui la velocità non sia determinata, battente uguale o inferiore a 0,3 metri;

h2) “magnitudo idraulica severa”: valori di battente inferiore o uguale a 0,5 metri e velocità superiore a 1 metro per secondo (m/s) oppure battente superiore a 0,5 metri e inferiore o uguale a 1 metro e velocità inferiore o uguale a 1 metro per secondo (m/s). Nei casi in cui la velocità non sia determinata, battente superiore a 0,3 metri e inferiore o uguale a 0,5 metri;

h3) “magnitudo idraulica molto severa”: battente superiore a 0,5 metri e inferiore o uguale a 1 metro e velocità superiore a 1 metro per secondo (m/s) oppure battente superiore a 1 metro. Nei casi in cui la velocità non sia determinata battente superiore a 0,5 metri;

i) “rischio di alluvioni”: la combinazione della probabilità di accadimento di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche derivanti da tale evento;

l) “vulnerabilità”: la potenzialità dell’elemento esposto a subire danni per effetto dell'evento alluvionale;

m) “rischio medio R2”, definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del d.l. 11 giugno 1998, n. 180), come il rischio per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e delle infrastrutture e la funzionalità delle attività economiche;

n) “opere di sopraelevazione”: opere la cui funzione è quella di ridurre la vulnerabilità degli elementi esposti all'evento alluvionale, conseguendo la classe di rischio medio R2, mediante la realizzazione del piano di calpestio ad una quota superiore al battente con un relativo franco di sicurezza;

o) “opere idrauliche”: opere strutturali sui corsi d'acqua volte a evitare gli allagamenti o in alternativa a ridurre gli allagamenti conseguendo almeno una classe di magnitudo idraulica moderata;

p) “interventi di difesa locale”: interventi di protezione finalizzati a limitare la vulnerabilità del singolo elemento esposto all'evento alluvionale;

q) "opere non diversamente localizzabili": le opere per le quali il comune dichiara negli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica che non possono essere realizzate in aree con minore rischio di alluvioni;

r) “interventi di nuova costruzione”: la realizzazione di nuovi manufatti edilizi fuori terra che comportano la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, nonché l’installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee;

s) aree presidiate da sistemi arginali: aree situate a quote altimetriche inferiori alla quota posta a 2 metri sopra il piede esterno dell’argine. Il limite esterno di tale aree è determinato dai punti di incontro delle perpendicolari all’asse del corso d’acqua con il terreno alla quota altimetrica sopra individuata pari a 2 metri, comunque non superiore alla distanza di 300 metri dal piede esterno dell’argine.

 

     Art. 3. Tutela dei corsi d'acqua

1. Non sono consentiti nuove costruzioni, nuovi manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua del reticolo idrografico di cui all’articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994), fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.

2. Negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua del reticolo idrografico di cui all’articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento e delle condizioni di cui al comma 5, sono consentiti i seguenti interventi:

a) interventi di natura idraulica, quali in particolare:

1) trasformazioni morfologiche degli alvei e delle golene;

2) impermeabilizzazione del fondo degli alvei;

3) rimodellazione della sezione dell'alveo;

4) nuove inalveazioni o rettificazioni dell'alveo.

b) reti dei servizi essenziali e opere sovrapassanti o sottopassanti il corso d'acqua;

c) opere finalizzate alla tutela del corso d’acqua e dei corpi idrici sottesi;

d) opere connesse alle concessioni rilasciate ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici);

e) interventi volti a garantire la fruibilità pubblica;

f) itinerari ciclopedonali;

g) opere di adduzione e restituzione idrica;

h) interventi di riqualificazione ambientale.

3. Negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua del reticolo idrografico di cui all’articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento e delle condizioni di cui al comma 5, sul patrimonio edilizio esistente, legittimamente realizzato sotto il profilo edilizio e con autorizzazione idraulica oppure senza autorizzazione idraulica in quanto non richiesta dalla normativa vigente al momento della realizzazione dell'intervento, sono consentiti, qualora ammessi dagli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali, tutti gli interventi edilizi finalizzati esclusivamente alla conservazione e alla manutenzione dei manufatti, a condizione che siano realizzati interventi di difesa locale qualora si modifichino le parti dell’involucro edilizio direttamente interessate dal fenomeno alluvionale relativo allo scenario per alluvioni poco frequenti. Non sono comunque consentiti i frazionamenti ed i mutamenti di destinazione d'uso comportanti la creazione di unità immobiliari con funzione residenziale o turistico-ricettiva o, comunque, adibite al pernottamento, interventi quali quelli di ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia ricostruttiva, interventi di sostituzione edilizia e quelli comportanti le addizioni volumetriche.

4. Nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua del reticolo idrografico di cui all’articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento nonché delle condizioni di cui al comma 5, sulle infrastrutture a sviluppo lineare esistenti e loro pertinenze, sui parcheggi pubblici e privati, legittimamente realizzati sotto il profilo edilizio e con autorizzazione idraulica oppure senza autorizzazione idraulica in quanto non richiesta dalla normativa vigente al momento della realizzazione dell'intervento, sono consentiti interventi di adeguamento e ampliamento per la messa in sicurezza delle infrastrutture ai sensi della normativa tecnica di riferimento.

5. Gli interventi di cui ai commi 2, 3 e 4 sono consentiti, previa autorizzazione della struttura regionale competente, che verifica la compatibilità idraulica nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) sia assicurato il miglioramento o la non alterazione del buon regime delle acque;

b) non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua e siano compatibili con la presenza di opere idrauliche;

c) non interferiscano con la stabilità del fondo e delle sponde;

d) non vi sia aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;

e) non vi sia aggravio del rischio per le persone e per l'immobile oggetto dell'intervento;

f) il patrimonio edilizio esistente di cui al comma 3 sia inserito nel piano di protezione civile comunale al fine di prevenire i danni in caso di evento alluvionale.

6. Il rispetto delle condizioni di cui al comma 5 costituisce elemento di verifica della compatibilità idraulica ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 5. L'autorizzazione idraulica è rilasciata dalla struttura regionale competente con le modalità definite nel regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri). L'autorizzazione è rilasciata entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda.

7. Sul patrimonio edilizio esistente di cui ai commi 3 e 4, sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche.

8. Gli interventi di cui al comma 2, lettere e) ed f), sono realizzati, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 5 e a condizione che siano adottate nei piani comunali di protezione civile misure per regolarne l'utilizzo in caso di eventi alluvionali.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia di cui all'articolo 137 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), previa verifica di compatibilità idraulica. La verifica è effettuata dalla struttura regionale competente nell’ambito del rilascio della concessione demaniale ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni).

 

     Art. 4. Interventi di adeguamento sui tratti coperti dei corsi d’acqua

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 115 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), non sono consentite le coperture dei corsi d'acqua insistenti sul demanio idrico, fluviale, lacuale e su tutto il reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012.

2. Al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità, la Regione, nell'ambito del rilascio della concessione demaniale, detta indirizzi ai concessionari di cui all'articolo 6 per la realizzazione degli interventi di adeguamento dei tratti coperti dei corsi d'acqua atti a garantirne la funzionalità idraulica e la riduzione del rischio, nonché a consentirne la manutenzione nel rispetto del seguente ordine di priorità:

a) riapertura totale del corso d’acqua;

b) eventuale delocalizzazione di edifici e strutture che interferiscono con le strutture del corso d’acqua;

c) ampliamento della sezione esistente esclusivamente in zona edificata e nel caso di dichiarata mancanza di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, allo scopo di ovviare a situazioni di pericolo e a garantire la tutela della pubblica incolumità, o altre tipologie di interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico.

 

     Art. 5. Gestione transitoria dei tratti coperti dei corsi d’acqua

1. Nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento di cui all'articolo 4, i soggetti concessionari di cui all'articolo 6 garantiscono l’esercizio provvisorio dell’opera in condizioni di rischio compatibili con la tutela della pubblica incolumità.

2. All'atto del rilascio la concessione è comunicata al comune territorialmente interessato affinché d'intesa con la Regione:

a) disponga le condizioni di esercizio transitorio dell’opera;

b) individui il tempo di ritorno della portata che transita nel tratto coperto del corso d’acqua;

c) stabilisca le misure di prevenzione volte a gestire le situazioni di rischio in relazione alle attività di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile).

3. Il comune inserisce le prescrizioni relative al comma 2, lettere a), b) e c), nel piano di protezione civile comunale e lo trasmette alla struttura regionale competente. Nel medesimo piano il comune individua altresì:

a) le condizioni di vigilanza, allertamento ed emergenza correlate alla tipologia degli eventi idrologici e idrogeologici che possono comportare condizioni di rischio;

b) le procedure di emergenza;

c) le operazioni periodiche di sorveglianza e ispezione da compiere per il miglioramento del funzionamento del corso d’acqua.

 

     Art. 6. Gestione dei tratti coperti dei corsi d’acqua

1. I tratti coperti contigui fra loro, sul medesimo corso d’acqua, ancorché eseguiti in epoche diverse e da soggetti diversi, sono dati in concessione ad uno o più soggetti in forma associata e, laddove non sia possibile individuare un unico soggetto, al comune territorialmente interessato.

2. Qualora il tratto coperto del corso d'acqua ricada in un'area urbanizzata ed attraversi più di due proprietà, o la copertura sia stata eseguita per pubblica utilità, la gestione dello stesso e la relativa concessione sono affidate al comune o ai comuni territorialmente interessati in forma associata.

 

CAPO II

Gestione del rischio di alluvioni

 

     Art. 7. Gestione del rischio di alluvioni negli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale

1. Al fine di ridurre le conseguenze negative, derivanti dalle alluvioni, per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale nonché per le attività economiche, i comuni disciplinano i diversi usi e le trasformazioni del territorio nel rispetto della gestione del rischio di alluvioni di cui al d.lgs. 49/2010.

2. La gestione del rischio di alluvioni negli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale è perseguita con riferimento allo scenario per alluvioni poco frequenti.

3. Nel rispetto delle disposizioni della l.r. 65/2014, ai fini del raggiungimento almeno di un livello di rischio medio R2, i comuni, nei piani operativi o nelle relative varianti o nelle varianti ai regolamenti urbanistici, individuano nelle zone soggette ad alluvioni frequenti o poco frequenti, le opere di cui all’articolo 8, necessarie per l’attuazione delle trasformazioni urbanistico-edilizie nel rispetto della presente legge.

4. I comuni individuano le opere di cui all’articolo 8 secondo criteri di appropriatezza in relazione alla tipologia di intervento da realizzare nell’ambito della gestione del rischio di alluvioni, unitamente ai costi ed ai benefici di natura economica ed ambientale in coerenza con il d.lgs. 49/2010.

 

     Art. 8. Opere per la gestione del rischio di alluvioni

1. La gestione del rischio di alluvioni è assicurata mediante la realizzazione delle seguenti opere finalizzate al raggiungimento almeno di un livello di rischio medio R2:

a) opere idrauliche che assicurano l'assenza di allagamenti rispetto ad eventi poco frequenti;

b) opere idrauliche che riducono gli allagamenti per eventi poco frequenti, conseguendo almeno una classe di magnitudo idraulica moderata, unitamente ad opere di sopraelevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree;

c) opere di sopraelevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree;

d) interventi di difesa locale.

2. Il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree è assicurato attraverso la realizzazione delle seguenti opere:

a) opere o interventi che assicurino il drenaggio delle acque verso un corpo idrico recettore garantendo il buon regime delle acque;

b) opere o interventi diretti a trasferire in altre aree gli effetti idraulici conseguenti alla realizzazione della trasformazione urbanistico-edilizia, a condizione che:

1) nell'area di destinazione non si incrementi la classe di magnitudo idraulica;

2) sia prevista dagli strumenti urbanistici la stipula di una convenzione tra il proprietario delle aree interessate e il comune prima della realizzazione dell'intervento.

3. Le opere o interventi di cui al comma 2, lettera b), sono previste negli strumenti urbanistici e sono realizzate previa verifica di compatibilità idraulica effettuata dalla struttura regionale competente in relazione al titolo abilitativo di riferimento.

4. Le opere idrauliche di cui al comma 1, lettere a) e b), sono realizzate prima o contestualmente all’attuazione della trasformazione urbanistico-edilizia. L'attestazione di agibilità degli immobili oggetto delle trasformazioni urbanistico-edilizie è subordinata al collaudo di tali opere idrauliche.

 

CAPO III

Interventi edilizi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato

 

     Art. 9. Ambito di applicazione del capo III

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi edilizi all’interno del perimetro del territorio urbanizzato come definito dalla l.r. 65/2014.

 

     Art. 10. Limitazioni per le aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti

1. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, non possono essere realizzati, neanche attraverso il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente mediante mutamento delle destinazioni d'uso:

a) ospedali e case di cura;

b) strutture strategiche per la gestione dell’emergenza da ricomprendersi nei piani comunali di protezione civile di cui alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) o individuate in altre disposizioni di protezione civile;

c) impianti di cui all’allegato VIII, parte seconda del d.lgs. 152/2006.

2. Le opere di cui al comma 1 possono essere realizzate solo a condizione che siano realizzate le opere idrauliche di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a).

3. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, non possono essere realizzate le opere o le funzioni di cui al comma 1, neanche attraverso il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente mediante mutamento delle destinazioni d'uso. Tali opere o funzioni possono essere realizzate soltanto se non diversamente localizzabili e, comunque, secondo quanto stabilito agli articoli 11, 12, 13 e 16.

 

     Art. 11. Interventi di nuova costruzione in aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti

1. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti possono essere realizzati interventi di nuova costruzione alle seguenti condizioni:

a) se ricadenti in aree caratterizzate da magnitudo severa o molto severa è realizzata almeno una delle opere idrauliche di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) o b);

b) se ricadenti in aree caratterizzate da magnitudo moderata è realizzata almeno una delle opere di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) o c) [1].

2. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 10, 12 e 13, nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, possono essere realizzati interventi di nuova costruzione a condizione che sia realizzata almeno una delle opere di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) o c).

3. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, possono essere realizzati volumi interrati a condizione che siano realizzate le opere idrauliche di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a).

4. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, caratterizzate da magnitudo idraulica severa o molto severa, possono essere realizzati volumi interrati a condizione che siano realizzate le opere idrauliche di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), o le opere idrauliche che riducono gli allagamenti per eventi poco frequenti, conseguendo almeno una classe di magnitudo idraulica moderata e a condizione che non sia superato il rischio medio R2.

5. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, caratterizzate da magnitudo idraulica moderata, possono essere realizzati volumi interrati a condizione che non sia superato il rischio medio R2.

 

     Art. 12. Interventi sul patrimonio edilizio esistente in aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti

1. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti tutti gli interventi edilizi fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

2. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, per la realizzazione di interventi edilizi che comportano incrementi volumetrici, anche attraverso demolizioni con parziale o totale ricostruzione, è realizzata almeno una delle opere di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b) o c). Il presente comma trova applicazione anche nel caso in cui l’incremento volumetrico comporti la realizzazione di un nuovo manufatto connesso e funzionale ad un intervento sul patrimonio edilizio esistente oppure nel caso in cui l'incremento volumetrico comporti la realizzazione di un nuovo manufatto connesso e funzionale all'ampliamento e all'adeguamento di opere pubbliche.

2 bis. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, sono sempre ammessi gli incrementi volumetrici finalizzati al superamento delle barriere architettoniche [2].

3. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, sono comunque ammessi gli incrementi volumetrici che non costituiscono ostacolo al deflusso delle acque, non sottraggono volume di laminazione e non aggravano le condizioni di rischio in altre aree.

4. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, per la realizzazione degli interventi edilizi di demolizione, con parziale o totale ricostruzione senza incrementi volumetrici, sono contestualmente realizzati gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d).

5. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, caratterizzate da magnitudo idraulica severa o molto severa, per la realizzazione degli interventi edilizi sulle parti dei manufatti con piano di calpestio al di sotto del battente, qualora modifichino le parti dell’involucro edilizio direttamente interessate dal fenomeno alluvionale, sono contestualmente realizzati gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d).

6. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, caratterizzate da magnitudo idraulica severa o molto severa, sulle parti dei manufatti con piano di calpestio al di sotto del battente, sono ammessi i mutamenti di destinazione d'uso in funzione residenziale o comunque adibiti al pernottamento, a condizione che sia realizzata almeno una delle opere di cui di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b) o c).

7. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, sulle parti dei manufatti con piano di calpestio al di sotto del battente sono ammessi i mutamenti di destinazione d'uso in funzione residenziale o comunque adibiti al pernottamento, nonché i frazionamenti comportanti la creazione di nuove unità immobiliari con destinazione d’uso residenziale o, comunque, adibiti al pernottamento, a condizione che sia realizzata almeno una delle opere idrauliche di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) o b).

8. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, per i volumi interrati esistenti non sono ammessi i mutamenti di destinazione d’uso in funzione residenziale o comunque adibiti al pernottamento, nonché i frazionamenti comportanti la creazione di nuove unità immobiliari con destinazione d’uso residenziale o, comunque, adibiti al pernottamento.

 

     Art. 13. Infrastrutture lineari o a rete

1. Nuove infrastrutture a sviluppo lineare e relative pertinenze possono essere realizzate nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, a condizione che sia realizzata almeno una delle opere di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) o c).

2. Nuove infrastrutture a sviluppo lineare e relative pertinenze possono essere realizzate nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree, che non sia superato il rischio medio R2 e che siano previste le misure preventive atte a regolarne l'utilizzo in caso di eventi alluvionali.

3. L’adeguamento e l’ampliamento di infrastrutture a sviluppo lineare esistenti e delle relative pertinenze può essere realizzato nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree, che non sia superato il rischio medio R2 e che siano previste le misure preventive atte a regolarne l'utilizzo in caso di eventi alluvionali.

4. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, gli interventi di seguito indicati possono essere realizzati alle condizioni stabilite:

a) itinerari ciclopedonali, a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio e che siano previste le misure preventive atte a regolarne l'utilizzo in caso di eventi alluvionali;

b) parcheggi in superficie, a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree, che non sia superato il rischio medio R2 e che siano previste le misure preventive atte a regolarne l'utilizzo in caso di eventi alluvionali;

c) nuove infrastrutture a rete per la distribuzione della risorsa idrica, il convogliamento degli scarichi idrici, il trasporto di energia e gas naturali nonché l’adeguamento e l’ampliamento di quelle esistenti, a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio;

d) impianti e relative opere per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché l’adeguamento e l’ampliamento di quelli esistenti, a condizione che sia realizzata almeno una delle opere di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) o d) [3];

e) impianti e relative opere per il trattamento della risorsa idrica e per la depurazione, a condizione che sia realizzata almeno una delle opere di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b) o c);

f) adeguamento e ampliamento degli impianti e delle relative opere di cui alla lettera e), a condizione che sia realizzata almeno una delle opere o interventi di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) o d).

5. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, possono essere realizzati sottopassi a condizione che siano realizzate le opere idrauliche di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a).

6. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, possono essere realizzati sottopassi, solo se non diversamente localizzabili, a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree, che non sia superato il rischio medio R2 e che siano previste le misure preventive atte a regolarne l'utilizzo in caso di eventi alluvionali.

 

     Art. 14. Interventi nelle aree presidiate da sistemi arginali

1. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 3, nelle aree presidiate da sistemi arginali per il contenimento delle alluvioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera s), per gli interventi di nuova costruzione sono previste misure per la gestione del rischio di alluvioni nell’ambito del piano di protezione civile comunale. A tal fine il comune, entro centottanta giorni dal rilascio del titolo abilitativo, aggiorna il relativo piano e lo trasmette alla struttura regionale competente.

 

CAPO IV

Interventi edilizi all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato

 

     Art. 15. Ambito di applicazione del capo IV

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi edilizi all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato come definito dalla l.r. 65/2014.

 

     Art. 16. Interventi edilizi fuori dal territorio urbanizzato

1. Gli interventi edilizi sono realizzati alle condizioni degli articoli 10, 11, 12 e 13, ad eccezione di quanto disposto dal presente articolo.

2. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, caratterizzate da magnitudo idraulica severa e molto severa, è realizzata almeno una delle opere idrauliche di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) o b), come condizione per la realizzazione di interventi di nuova costruzione.

3. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, possono essere realizzati nuovi edifici rurali a condizione che sia realizzata almeno una delle opere di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b) o c).

4. Nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, possono essere realizzate nuove infrastrutture a sviluppo lineare e relative pertinenze a condizione che sia realizzata almeno una delle opere di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b) o c).

5. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, possono essere realizzati annessi agricoli a condizione che non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque e non sottraggano volume di laminazione.

 

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali. Modifiche alle l.r. 80/2015 e 65/2014 e abrogazioni. Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

 

SEZIONE I

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 17. Disposizioni transitorie relative alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti

1. Gli interventi già previsti dagli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della presente legge sono realizzati alle condizioni da essa stabilite.

2. La presente legge non si applica:

a) alle opere pubbliche per cui sia stata indetta gara e agli interventi edilizi per i quali sia stata presentata la richiesta di permesso a costruire o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA) o la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) prima della sua entrata in vigore;

b) ai piani attuativi e agli interventi convenzionati, per i quali sia stata stipulata la relativa convenzione prima della sua entrata in vigore [4].

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 104 della l.r. 65/2014, continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme per il governo del territorio” in materia di indagini geologiche), per quanto compatibile con le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 18. Disposizioni transitorie per la classificazione delle aree a pericolosità per alluvioni frequenti e poco frequenti e per la magnitudo idraulica

1. Nelle more dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali alle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvione di cui al d.lgs. 49/2010:

a) le aree a pericolosità per alluvioni frequenti corrispondono alle aree classificate negli atti di pianificazione di bacino in attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, come aree a pericolosità per alluvioni frequenti o a pericolosità per alluvioni elevata, o in alternativa alle aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali (PRG), dai piani di assetto idrogeologico (PAI) come aree a pericolosità idraulica molto elevata; nonché alle aree classificate dagli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale, ai sensi dell’articolo 104 della l.r. 65/2014 come aree interessate da alluvioni frequenti in coerenza con gli atti di pianificazioni di bacino;

b) le aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti corrispondono alle aree classificate negli atti di pianificazione di bacino in attuazione della dir. 2007/60/CE come aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti o a pericolosità per alluvioni media o in alternativa alle aree classificate dai piani strutturali, dai PRG o dai PAI come aree a pericolosità idraulica elevata; nonché alle aree classificate dagli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale ai sensi dell’articolo 104 della l.r. 65/2014, come interessate da alluvioni poco frequenti in coerenza con gli atti di pianificazioni di bacino.

2. Nelle more dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali alle mappe di pericolosità e rischio di alluvione di cui al d.lgs. 49/2010, si assume come battente di riferimento, qualora non determinato:

a) il battente corrispondente alla quota in alveo della superficie dell'acqua dell'evento alluvionale poco frequente, valutata rispetto al livello del mare;

b) nei casi in cui non sia determinabile la quota in alveo della superficie dell'acqua dell'evento alluvionale poco frequente, il battente pari a 2 metri.

 

     Art. 18 bis. Disposizioni transitorie relative al patrimonio edilizio esistente nelle more dell’aggiornamento del piano di protezione civile comunale [5]

1. Qualora le condizioni di cui all’articolo 3, comma 5, lettera f), non siano ricomprese nel piano di protezione civile comunale vigente, nelle more dell’aggiornamento del piano medesimo, la misura è individuata con apposito atto del comune.

2. L’atto di cui al comma 1 specifica le misure per prevenire i danni in caso di evento alluvionale sugli immobili, oggetto degli interventi di cui all’articolo 3, comma 3, ed è recepito nell’aggiornamento del piano di protezione civile.

 

     Art. 19. Rilascio dell’autorizzazione idraulica nei procedimenti in sanatoria di competenza dei comuni

1. Nei procedimenti in sanatoria relativi al rilascio dei titoli abilitativi di competenza dei comuni, relativamente alle aree di cui all'articolo 3 o nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione demaniale, la struttura regionale competente rilascia l'autorizzazione idraulica, previa verifica della compatibilità idraulica di cui all’articolo 3, comma 5, e nel rispetto delle discipline statali e regionali vigenti.

2. L'autorizzazione idraulica è, comunque, rilasciata previa verifica di compatibilità idraulica ai sensi dell'articolo 3, comma 5, nel caso in cui il procedimento di cui al comma 1 si riferisca ad interventi sostitutivi o interventi di parziale demolizione nei tratti urbani dei fiumi, finalizzati a garantire funzioni di interesse pubblico storicizzate e il miglioramento delle condizioni idrauliche del patrimonio edilizio esistente, realizzati a distanze diverse di quelle di cui all'articolo 96, comma 1, lettera f), del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie). Tali interventi debbono essere previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali sulla base della valutazione, effettuata dal comune, di condizioni locali e di specifiche esigenze di tutela delle acque e degli argini che garantiscano lo sfruttamento, il libero deflusso e la tutela delle acque.

3. Per funzioni di interesse pubblico storicizzate di cui al comma 2, si intendono quelle presenti in modo continuativo senza soluzione di continuità da almeno quarant'anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, connesse al territorio antropizzato.

 

     Art. 20. Riesame delle mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni e recepimento da parte degli strumenti urbanistici

1. Nel procedimento di formazione dello strumento urbanistico, il comune può proporre alla struttura regionale competente il riesame delle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvioni ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 49/2010. La struttura regionale competente, valutata la proposta di modifica, la trasmette all’Autorità di bacino distrettuale ai fini della sua approvazione.

2. Qualora l'Autorità di bacino distrettuale abbia approvato le mappe di pericolosità e rischio di alluvioni di cui al comma 1, nelle more dell'adeguamento dello strumento urbanistico alle medesime mappe ai sensi dell'articolo 65 del d.lgs. 152/2006, il comune, ai fini dell'applicazione della presente legge, fa riferimento a tali mappe.

3. Nelle more del riesame delle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvioni ai sensi del d.lgs. 49/2010, qualora gli strumenti urbanistici prevedano un intervento edilizio ma ne subordinino la realizzazione alla preventiva realizzazione delle opere idrauliche di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), l'efficacia del titolo abilitativo è subordinata al collaudo delle opere idrauliche.

 

SEZIONE II

Modifiche alle l.r. 80/2015 e 65/2014 e abrogazioni

 

     Art. 21. Funzioni della Regione. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 80/2015

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), è inserito il seguente:

“1 bis. La Giunta regionale può adottare, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento, linee guida per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera i), anche con particolare riferimento alla verifica di compatibilità idraulica nell'ambito del rilascio delle concessioni dei tombamenti esistenti, dei ponti esistenti e delle opere esistenti sopra passanti il corso d'acqua nonché per la verifica di compatibilità idraulica di cui all'articolo 19 della legge regionale 24 luglio, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”. Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014).”.

 

     Art. 22. Realizzazione di opere idrauliche da parte dei privati. Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 80/2015

1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 80/2015, è inserito il seguente:

“Art. 3 bis Disposizioni per la realizzazione di opere idrauliche da parte dei privati

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), può stipulare convenzioni con soggetti privati che si impegnano, a loro totale cura e spese e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, a realizzare opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria.

2. Il soggetto privato interessato alla realizzazione delle opere idrauliche di cui al comma 1 presenta alla Regione la richiesta di stipulazione della convenzione unitamente al progetto di fattibilità delle opere da realizzare con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto, inclusi quelli relativi all’affidamento dei servizi tecnici.

3. La Regione, nel caso in cui valuti che il progetto presentato sia idoneo alla realizzazione delle opere:

a) aggiorna, ove necessario, e in relazione alla tipologia dell'opera da realizzare, il documento operativo per la difesa del suolo di cui all'articolo 3 o il piano delle attività di bonifica di cui all'articolo 26 della l.r. 79/2012;

b) procede alla stipula della convenzione.

4. La convenzione di cui al comma 1 disciplina, in particolare:

a) la predisposizione della progettazione da parte del soggetto privato;

b) i tempi di omologazione del progetto definitivo ed esecutivo da parte della struttura regionale competente ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d);

c) i tempi di realizzazione dell’opera da parte del privato;

d) l'approvazione da parte della struttura regionale competente degli schemi di contratti d’appalto e delle condizioni di esecuzione;

e) l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della struttura regionale competente in caso di inadempimento per le varie fasi connesse alla realizzazione dell'opera comprese anche eventuali penali;

f) la disponibilità delle aree su cui realizzare l'opera da parte del soggetto privato;

g) la nomina del collaudatore da parte della Regione;

h) le modalità di consegna dell'opera alla Regione.

5. Le eventuali procedure espropriative sono di competenza della Regione e si svolgono secondo la disciplina della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).

6. Le opere idrauliche realizzate sono acquisite al demanio regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”). Il verbale di consegna delle opere alla Regione costituisce titolo per la trascrizione del diritto di proprietà presso la conservatoria dei registri immobiliari.

7. Ai fini dell’acquisizione dell’opera al demanio regionale il soggetto privato invia alla struttura regionale competente, entro trenta giorni dall’emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo o di regolare esecuzione delle opere omologate:

a) la documentazione catastale e ipotecaria comprovante l’avvenuto trasferimento o l’asservimento dei beni in favore della Regione;

b) il certificato di collaudo tecnico-amministrativo o di regolare esecuzione;

c) il certificato di collaudo statico.

8. In caso di mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 7, la manutenzione dell’opera rimane a totale carico del soggetto privato sulla base delle prescrizioni impartite dalla Regione.

9. Ai fini della realizzazione delle opere di cui al comma 1, in alternativa alle procedure di cui ai commi da 2 a 8, la Regione può stipulare, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), convenzioni con soggetti privati, su loro istanza, per il finanziamento delle opere da parte di questi ultimi e la realizzazione delle stesse da parte della Regione. La convenzione disciplina, in particolare, le modalità di erogazione delle risorse da parte del soggetto privato da finalizzare alla destinazione delle opere da realizzare, nonché i tempi della progettazione e realizzazione delle opere.

10. La convenzione, nei casi di cui al comma 9, può essere stipulata qualora la Giunta regionale riconosca con deliberazione l’opera oggetto dell’istanza del privato come necessaria per la tutela della difesa del suolo. La Regione con il medesimo atto aggiorna il documento operativo per la difesa del suolo di cui all'articolo 3 o il piano delle attività di bonifica di cui all'articolo 26 della l.r. 79/2012.”.

 

     Art. 23. Perequazione urbanistica ai fini della sicurezza idraulica. Modifiche all’articolo 57 della l.r. 65/2014

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 57 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:

“2 bis. Nell'attribuzione dei contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), la Regione riconosce specifiche priorità in caso di previsioni negli strumenti urbanistici comunali dirette a realizzare la perequazione urbanistica di cui all'articolo 100, a favore della sicurezza idraulica del territorio di competenza.”.

 

     Art. 24. Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua);

b) legge regionale 24 maggio 2016, n. 33 (Disposizioni in materia di interventi finalizzati a garantire funzioni di interesse pubblico storicizzate. Modifiche alla l.r. 21/2012);

c) l’articolo 9 della legge regionale 24 novembre 2012, n. 64 (Modifiche alla l.r. 69/2008, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 21/2012);

d) l’articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2013, n. 60 (Modifiche al regime transitorio dei consorzi di bonifica e coordinamento con le norme in materia di difesa del suolo. Modifiche alla l.r. 79/2012, alla l.r. 21/2012 e alla l.r. 91/1998).

 

SEZIONE III

Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

 

     Art. 25. Contributi per la determinazione del battente. Norma finanziaria [6]

1. La Regione assegna ai comuni contributi finalizzati all’implementazione delle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvioni con la determinazione del battente.

2. I contributi sono erogati al comune che, non disponendo della determinazione del battente, si trovi nella condizione di applicare conseguentemente l’articolo 18, comma 2. È data priorità ai comuni il cui territorio ricade in aree a pericolosità per alluvioni frequenti tenendo conto anche della situazione di maggior disagio di cui alla l.r. 68/2011.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi e i tempi per la realizzazione degli studi di cui al comma 1.

4. I termini stabiliti sono perentori e in caso di loro inosservanza i contributi sono revocati.

5. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 480.000,00 per l’anno 2018 a valere sugli stanziamenti della Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo I “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.”.

6. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 5, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018, per competenza e cassa di uguale importo:

Anno 2018

In diminuzione:

Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01“Fondo di riserva”, titolo 1 “Spese correnti”, per euro 480.000,00.

In aumento:

Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del suolo", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 480.000,00.

 

     Art. 26. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 febbraio 2020, n. 7.

[2] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 17 febbraio 2020, n. 7.

[3] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 17 febbraio 2020, n. 7.

[4] Lettera così modificata dall'art. 75 della L.R. 7 gennaio 2019, n. 3.

[5] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 17 febbraio 2020, n. 7.

[6] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 68.