§ 5.4.295 - L.R. 17 febbraio 2020, n. 7.
Disposizioni in materia di rischio di alluvioni. Modifiche alla l.r. 41/2018.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:17/02/2020
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Interventi di nuova costruzione in aree a pericolosità per alluvioni frequenti. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 41/2018
Art. 2.  Barriere architettoniche. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 41/2018
Art. 3.  Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 41/2018
Art. 4.  Disposizioni transitorie relative al patrimonio edilizio esistente nelle more dell’aggiornamento del piano di protezione civile comunale. Inserimento dell’articolo 18 bis nella l.r. 41/2018
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 5.4.295 - L.R. 17 febbraio 2020, n. 7.

Disposizioni in materia di rischio di alluvioni. Modifiche alla l.r. 41/2018.

(B.U. 21 febbraio 2020, n. 8)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e z), dello Statuto;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni);

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 (Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Vista la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”);

Considerato quanto segue:

1. È opportuno differenziare le condizioni di attuazione degli interventi di nuova costruzione nelle aree soggette ad alluvioni frequenti in considerazione della diversa classe di magnitudo idraulica, prevedendo che gli interventi in aree con magnitudo moderata possano essere effettuati a condizione che siano realizzate le opere di sopraelevazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), della l.r. 41/2018, ferma restando la possibilità di realizzare anche le opere idrauliche di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), sempre della medesima l.r. 41/2018, che riducano ulteriormente l’intensità del fenomeno alluvionale;

2. È necessario stabilire che sul patrimonio edilizio esistente sono sempre ammessi gli incrementi volumetrici necessari per il superamento delle barriere architettoniche;

3. È necessario modificare le condizioni per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, in considerazione delle loro esigenze tecnico-funzionali, compatibilmente con la gestione del rischio alluvioni;

4. Nelle more dell’aggiornamento del piano di protezione civile comunale, è opportuno specificare le modalità di individuazione delle misure di gestione del rischio alluvioni, relativamente al patrimonio edilizio esistente ricadente negli alvei, nelle golene, sugli argini e nella fascia dei dieci metri dal piede esterno dell’argine o dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua di cui al reticolo idrografico;

5. Al fine di consentire una adeguata gestione del rischio alluvioni in relazione agli strumenti di pianificazione, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

 

Art. 1. Interventi di nuova costruzione in aree a pericolosità per alluvioni frequenti. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 41/2018

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”), è sostituito dal seguente:

“1. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti possono essere realizzati interventi di nuova costruzione alle seguenti condizioni:

a) se ricadenti in aree caratterizzate da magnitudo severa o molto severa è realizzata almeno una delle opere idrauliche di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) o b);

b) se ricadenti in aree caratterizzate da magnitudo moderata è realizzata almeno una delle opere di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) o c).” .

 

     Art. 2. Barriere architettoniche. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 41/2018

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 41/2018 è inserito il seguente:

“2 bis. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, sono sempre ammessi gli incrementi volumetrici finalizzati al superamento delle barriere architettoniche.”.

 

     Art. 3. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 41/2018

1. Alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 41/2018, le parole: “lettere a), b) o c)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b), c) o d) .”.

 

     Art. 4. Disposizioni transitorie relative al patrimonio edilizio esistente nelle more dell’aggiornamento del piano di protezione civile comunale. Inserimento dell’articolo 18 bis nella l.r. 41/2018

1. Dopo l’articolo 18 della l.r. 41/2018 è inserito il seguente:

“Art. 18 bis. Disposizioni transitorie relative al patrimonio edilizio esistente nelle more dell’aggiornamento del piano di protezione civile comunale

1. Qualora le condizioni di cui all’articolo 3, comma 5, lettera f), non siano ricomprese nel piano di protezione civile comunale vigente, nelle more dell’aggiornamento del piano medesimo, la misura è individuata con apposito atto del comune.

2. L’atto di cui al comma 1 specifica le misure per prevenire i danni in caso di evento alluvionale sugli immobili, oggetto degli interventi di cui all’articolo 3, comma 3, ed è recepito nell’aggiornamento del piano di protezione civile.”.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.