§ 2.9.20 - L.R. 19 dicembre 1988, n. 45.
Disciplina della distribuzione dei carburanti in Sardegna.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.9 commercio
Data:19/12/1988
Numero:45


Sommario
Art. 1.  (Contenuti della legge).
Art. 2.  (Piano regionale di razionalizzazione della rete).
Art. 3.  (Determinazione del numero di nuove concessioni).
Art. 4.  (Adeguamento degli impianti).
Art. 5.  (Competenze regionali).
Art. 6.  (Competenze dei Comuni).
Art. 7.  (Procedimento).
Art. 8.  (Criteri per il rilascio di nuove concessioni).
Art. 9.  (Trasferimenti e concentrazioni).
Art. 9 bis.  (Impianti di carburanti per natanti da diporto).
Art. 10.  (Orari di apertura e di chiusura degli impianti).
Art. 11.  (Servizio notturno).
Art. 12.  (Turni per le chiusure festive e le ferie annuali).
Art. 13.  (Commissione consultiva tecnica per la distribuzione dei carburanti).
Art. 14.  (Norme transitorie di salvaguardia).
Art. 15.  (Norma finanziaria).


§ 2.9.20 - L.R. 19 dicembre 1988, n. 45. [1]

Disciplina della distribuzione dei carburanti in Sardegna.

 

Art. 1. (Contenuti della legge).

     1. Nel quadro delle previsioni normative degli artt. 41 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, la presente legge disciplina l'esercizio in Sardegna dell'attività degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, nonché le procedure di formazione del piano regionale di razionalizzazione della relativa rete.

     2. In conformità alla vigente normativa, detta attività costituisce pubblico servizio ed è soggetta a concessione amministrativa.

     3. La distribuzione al pubblico di carburanti destinati all'esclusivo rifornimento di natanti, sia all'interno che all'esterno delle aree portuali, è assimilata al regime giuridico del pubblico servizio.

 

     Art. 2. (Piano regionale di razionalizzazione della rete).

     1. Il piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti per uso di autotrazione è formato a cura dell'Assessorato regionale competente in materia di commercio in coerenza sia con gli indirizzi di carattere generale determinati con legge dello Stato o con formali provvedimenti del Governo della Repubblica, sia con le esigenze della programmazione regionale di sviluppo.

     2. In sede di prima applicazione della presente legge, il piano terrà in particolare presenti gli obiettivi posti dai punti 4) e 5) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1978, nel testo sostitutivo di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 1982, o sue eventuali successive modifiche ed integrazioni.

     3. Alla formazione del piano concorre, in sede consultiva, la commissione di cui al successivo art. 13.

     4. La Giunta regionale adotta, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di commercio, sentita la competente Commissione consiliare, il piano regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge [2].

     5. [3].

     6. [4].

     7. ll piano approvato è pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

     8. Il piano, eventualmente con specificazioni differenziate per le varie parti del territorio regionale, individua le dimensioni, in relazione al territorio regionale, della rete degli impianti, i criteri per la loro localizzazione e le tipologie.

     9. Al fine dell'adeguamento alla normale rete esistente degli impianti stradali di distribuzione carburanti funzionanti nel territorio dell'Isola, potranno essere assentite nuove concessioni per gli impianti di GPL in misura non superiore al 6 per cento del totale del numero dei punti vendita di tutti gli altri impianti stradali di distribuzione carburanti per autotrazione attualmente in esercizio, così come previsto dall'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 18 settembre 1989 [5].

     10. Per il rilascio delle nuove concessioni di cui al nono comma, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, determina il numero degli impianti che potranno essere concessi in ogni Provincia, da ripartirsi in proporzione al numero dei punti vendita degli impianti stradali normali di distribuzione carburanti esistenti nel territorio dell'Isola e l'ubicazione, tenendo presenti le esigenze dell'utenza, le località montane e le piccole isole [6].

 

     Art. 3. (Determinazione del numero di nuove concessioni).

     1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del commercio, determina annualmente - e in sede di prima applicazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del piano - con decreto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna - sulla base dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, e delle previsioni del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti - il numero delle nuove concessioni da rilasciare distinguendo quelle relative all'ampliamento della rete distributiva da quelle rese necessarie a seguito delle revoche disposte ai sensi delle previsioni del piano.

     2. Le nuove concessioni che si rendessero necessarie a seguito delle revoche disposte in base al piano regionale, devono essere rilasciate in modo da favorire la concentrazione degli impianti per i quali sono state revocate le concessioni. Il decreto di cui al comma precedente può stabilire che tali concessioni siano messe a concorso, in tutto o in parte, esclusivamente fra i titolari degli impianti da trasferire o da concentrare.

     3. Il decreto determina inoltre il numero degli impianti da autorizzare al servizio notturno e detta criteri per una adeguata ripartizione degli stessi nel territorio, stabilisce criteri per i turni di chiusura festiva e per ferie degli impianti.

 

     Art. 4. (Adeguamento degli impianti).

     1. Le concessioni degli impianti che nel biennio 1987-1988 abbiano avuto un erogato complessivo inferiore a litri 600.000 sono revocate entro sei mesi dalla approvazione e pubblicazione del piano regionale di cui al precedente art. 2.

     2. L'erogato biennale - da computarsi sommando i quantitativi distribuiti di gas di petrolio liquefatto, di gasolio, di benzina super, di benzina normale e di miscela - è accertato dalla Regione sulla base dei registri depositati presso l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

     3. Il piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti stabilisce - in coerenza con gli indirizzi di carattere generale di cui al primo comma del precedente art. 2 - gli altri eventuali casi di revoca obbligatori per gli esercizi successivi al biennio 1987-1988 anche elevando il limite di cui al primo comma, al fine di allineare gli impianti isolani ai livelli di redditività dell'erogato medio europeo.

     4. Per il rinnovo delle concessioni in scadenza entro il 1995 è richiesto un erogato biennale comunque non inferiore ai litri 600.000 nell'ultimo biennio di vigenza.

     5. Salvo che il piano regionale di razionalizzazione preveda diversamente, le revoche di cui sopra non hanno luogo quando trattasi di impianti ubicati in località montane, piccole isole o centri isolati, ove costituiscano l'unico punto di rifornimento di carburanti e distino almeno 15 Km. sulla viabilità ordinaria da altro impianto di distribuzione.

     6. Nel caso di più impianti soggetti a revoca in base al presente articolo, quando la revoca medesima comporti una distanza tra gli impianti residui, sulla viabilità ordinaria, superiore a 30 Km. deve essere revocata la sola concessione più vicina alla scadenza.

     7. Non si possono rilasciare o rinnovare concessioni, né autorizzare il potenziamento, salve eccezionali circostanze di pubblico interesse da motivare adeguatamente, per gli impianti dei centri storici, ovvero ubicati a marciapiede senza la pertinenza di piste di transito e/o di piazzale di sosta dei veicoli o che risultino comunque di ostacolo alla circolazione della viabilità sia urbana che extraurbana.

     8. Per una razionale e contenuta distribuzione territoriale delle apparecchiature per l'erogazione di carburanti col sistema servizio automatico a pagamento anticipato, anche a supporto degli impianti esercenti il servizio notturno, è favorito il trasferimento di dette apparecchiature da un impianto all'altro del medesimo concessionario entro le aree e zone di intervento individuate dal piano regionale di razionalizzazione, e sono sollecitate e privilegiate soluzioni integrate che associno alla distribuzione a servizio automatico di carburanti anche l'installazione di apparecchiature di servizio automatico a pagamento anticipato di erogazione di lattine di olii lubrificanti, di candele di accensione, di acqua per radiatori, di aria compressa per pneumatici e servizi similari.

 

     Art. 5. (Competenze regionali). [7]

     [1. ln attuazione della delega di funzioni attribuite alla Regione dell'art. 41, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, compete alla Regione:

     a) il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburanti - con depositi di capacità superiore a 10 mc.

- per usi aziendali od interaziendali sempre che venga accertata la

destinazione di detti impianti esclusivamente al prelevamento del

carburante occorrente agli automezzi dell'azienda, una volta comprovate le

effettive finalità connesse al tipo di attività svolta dall'azienda ed alla

consistenza del relativo parco automezzi;

     b) la determinazione dei criteri per i turni di chiusura festiva degli impianti, infrasettimanali e per ferie;

     c) la determinazione dei criteri per le autorizzazioni all'esercizio del servizio notturno di distribuzione al pubblico e l'autorizzazione al servizio continuativo ai sensi del successivo art. 10, comma quinto;

     d) la determinazione del numero massimo degli impianti e delle nuove concessioni ai sensi del precedente art. 3;

     e) il rilascio del nulla-osta da esprimersi entro trenta giorni per il controllo di conformità al piano regionale dei provvedimenti comunali di concessione e/o autorizzazione o relative modifiche.

     2. Fermo restando quant'altro previsto dalla vigente legislazione statale - ed in particolare dall'art. 10, lett. h), del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 - in materia di vigilanza sulla rete distributiva di carburanti, è in facoltà della Regione di disporre controlli ed ispezioni sulla corretta applicazione della presente legge, tramite i competenti organi di polizia.

     3. Il controllo relativo ai rapporti fra concessionari e gestori degli impianti sarà effettuato dalla Regione anche attraverso i propri uffici.

     4. Per gli adempimenti materiali ed istruttori relativi alla materia della distribuzione carburanti, presso l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio è istituita aggiuntivamente rispetto ai settori previsti dal Regolamento di attuazione della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni, apposita struttura a livello di settore; con la denominazione «Settore regionale distribuzione carburanti».]

 

     Art. 6. (Competenze dei Comuni).

     1. Nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla presente legge e delle previsioni del piano regionale di cui al precedente art. 2, in attuazione delle attribuzioni loro conferite in materia di distribuzione di carburanti dall'art. 43, 1ett. d) e f), del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, i Comuni provvedono:

     a) alle concessioni e autorizzazioni e relative modifiche, sospensioni o estinzioni, previo nulla-osta regionale da esprimersi entro trenta giorni

- sulla base delle prescrizioni del CIPE e dei criteri determinati dalla

Regione ai sensi della presente legge - per l'installazione e l'esercizio

degli impianti stradali di distribuzione carburanti;

     b) alla fissazione degli orari di apertura e di chiusura degli impianti medesimi, in base a quanto previsto dal successivo art. 10;

     c) all'autorizzazione a svolgere l'attività anche in deroga a quanto previsto in base alla precedente lett. b) in caso di manifestazioni sportive, feste, mercati ed altri casi similari;

     d) alla comminazione - nelle misure legislativamente stabilite e con le procedure di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza degli orari sub b) e c), nonché l'applicazione delle ulteriori sanzioni non pecuniarie previste per le medesime infrazioni.

     2. I Comuni trasmettono all'Assessorato regionale del commercio copia delle autorizzazione ed atti sub a), b) e c) entro 15 giorni dalla loro data di adozione.

 

     Art. 7. (Procedimento).

     1. Le domande per nuove concessioni nonché per ogni altro provvedimento relativo all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, ivi compresi quelli relativi al contenuto ed ai limiti dell'attività dei gestori subconcessionari di ciascun impianto ed alla modifica delle concessioni in essere, sono indirizzate al Comune nel cui territorio sono ubicati gli impianti, nei modi e col corredo documentale stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, e sue successive modificazioni.

     2. Per i provvedimenti di cui al precedente art. 5, lett. a), le domande sono inviate nelle stesse forme all'Assessorato regionale del commercio.

 

     Art. 8. (Criteri per il rilascio di nuove concessioni).

     1. Per il rilascio delle nuove concessioni, nei casi di due o più domande concorrenti si ha riguardo ai seguenti requisiti:

     a) dotazione e qualità del servizio di assistenza personale all'utenza (toilettes, telefono di uso pubblico, essenziali materiali ed attrezzature di pronto soccorso, bar, ristorante o punto di ristoro, ecc.);

     b) numero delle piste e dimensioni del piazzale;

     c) dotazione e qualità dei servizi accessori per l'assistenza ai veicoli (riparazione gomme, officina meccanica ed elettrauto, lavaggio macchine, auto shop, ecc.);

     d) varietà carburanti in distribuzione;

     e) esperienza tecnica dei gestori degli impianti desumibile, in caso di subconcessione, anche da successivi rinnovi dei relativi contratti di comodato.

     2. In caso di parità nei suelencati requisiti è accordata preferenza:

     1) ai richiedenti titolari di maggior numero di concessioni relative ad impianti soggetti a trasferimento obbligatorio;

     2) ai richiedenti titolari del maggior numero di concessioni da concentrare.

 

     Art. 9. (Trasferimenti e concentrazioni).

     1. In base alle prescrizioni del piano sono consentiti trasferimenti di impianti da un Comune all'altro e concentrazioni di due o più impianti in un unico impianto, sia per incorporazione sia con nuova localizzazione, mediante rilascio di nuova concessione da parte del Comune in cui deve installarsi l'impianto.

     2. Per il trasferimento o per la concentrazione in Comune diverso da quello di originaria localizzazione, il Comune di destinazione deve acquisire il nulla-osta del Comune di provenienza.

     3. Le domande devono pervenire al Comune di destinazione entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al precedente art. 3.

     4. Non possono essere trasferiti gli impianti la cui concessione è soggetta a revoca ai sensi dell'art. 4.

 

     Art. 9 bis. (Impianti di carburanti per natanti da diporto). [8]

     1. L'impianto di carburanti per natanti è costituito dal complesso commerciale unitario per la vendita di prodotti destinati al rifornimento e alla manutenzione dei natanti.

     2. Il rilascio di autorizzazioni ad impianti per natanti è consentita solamente a soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1571, n. 1265.

     3. I nuovi impianti da autorizzare devono essere ubicati in posizione tale da rendere impossibile il rifornimento ai veicoli stradali.

     4. L'impianto prima della messa in esercizio, deve essere sottoposto a collaudo da una apposita Commissione nominata dal Comune che ha rilasciato l'autorizzazione così composta:

     - Dirigente UTIF competente per territorio o un suo delegato;

     - Comandante Provinciale Vigili del Fuoco o un suo delegato;

     - un rappresentante dell'autorità marittima e demaniale;

     - un rappresentante del Comune.

     5. Nel caso di impianti esistenti ed operanti all'entrata in vigore della presente legge, destinati al rifornimento di carburanti oltre che ai natanti anche ad autovetture, si applica la disciplina dei distributori stradali prevista dalla legge regionale 19 dicembre 1988 n. 45 e successive modificazioni.

     6. L'autorizzazione di cui al precedente secondo comma ha validità per un periodo non superiore ad anni 18 e può essere rinnovata; il rilascio dell'autorizzazione per nuovi impianti, il rinnovo delle autorizzazioni medesime, nonché l'autorizzazione ad apportare modifiche o potenziamenti agli impianti, sono condizionati al preventivo parere, nell'ambito delle rispettive competenze, del Comando dei Vigili del Fuoco, dell'UTIF e della competente autorità marittima.

 

     Art. 10. (Orari di apertura e di chiusura degli impianti).

     1. Gli orari obbligatori di apertura e di chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione sono stabili dai Comuni nella misura media di 52 ore settimanali, per un complessivo monte orario annuale di 2.704 ore, fatto salvo il periodo di ferie.

     2. Gli impianti debbono in ogni caso rispettare l'orario di apertura dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 19.

     3. Gli impianti dotati di apparecchiature per il servizio automatico a pagamento anticipato in funzione devono restare sempre aperti, salvo deroghe concesse dal Comune competente per particolari ed eccezionali ragioni.

     4. Gli impianti di metano e di gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotrazione, non inseriti in un complesso di distribuzione di carburanti, sono esonerati, a domanda, dall'osservanza dell'intervallo di chiusura pomeridiana e serale, nonché dai turni di chiusura festiva.

     5. Possono essere autorizzati a svolgere servizio continuativo con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di commercio gli impianti stradali ubicati, fuori dai centri abitati, nelle strade di grande comunicazione assimilate alle autostrade, agli effetti della presente legge, con provvedimento dell'ANAS.

 

     Art. 11. (Servizio notturno).

     1. Il servizio notturno di distribuzione carburanti il cui inizio è fissato alle ore 22 d'inverno ed alle ore 22,30 d'estate, con termine in entrambi i casi alle ore 7 può essere autorizzato per un numero di impianti non superiore al 3 per cento di quelli in funzione nell'ambito del territorio regionale.

     2. Il servizio, che comprende ogni attività consentita di assistenza agli utenti, deve essere obbligatoriamente svolto con la presenza e le dirette prestazioni del personale addetto.

     3. Nelle ore di minore traffico veicolare, il servizio notturno può essere svolto, per un periodo massimo di un terzo dell'orario complessivo, con le sole apparecchiature a servizio automatico con pagamento anticipato, nel rispetto delle prescrizioni del piano, integrate preferibilmente dai servizi di cui all'ultimo comma del precedente art. 4. In tal caso i titolari e/o gestori devono richiedere l'autorizzazione al Comune competente per territorio indicando l'orario scelto per l'esercizio del servizio notturno con le sole apparecchiature a servizio automatico.

     4. Per il calcolo della percentuale di cui al primo comma non si tiene conto degli impianti di distribuzione carburanti a servizio automatico con pagamento anticipato.

 

     Art. 12. (Turni per le chiusure festive e le ferie annuali).

     1. Nei giorni festivi e nel pomeriggio del sabato deve essere garantita l'apertura di un numero di impianti in misura non inferiore al venticinque per cento del numero complessivo degli impianti presenti nel territorio comunale. Qualora il numero degli impianti sia di tre o due deve essere garantita l'apertura di un impianto, in caso di un solo impianto i turni devono essere assicurati con il più vicino impianto di altro comune limitrofo [9].

     2. Gli impianti aperti la domenica restano chiusi il lunedì o, se questo è festivo, il successivo primo giorno feriale.

     3. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali.

     4. Ai gestori degli impianti è riconosciuto il diritto di sospendere l'esercizio dell'attività per un periodo di ferie non superiore a tre settimane consecutive all'anno.

     5. Il Comune, in accordo, ove necessario, con quelli limitrofi - sentiti se del caso i titolari o i gestori degli impianti - provvede a determinare i turni di cui al presente articolo.

 

     Art. 13. (Commissione consultiva tecnica per la distribuzione dei carburanti).

     1. Quale organo di consulenza tecnica in materia di distribuzione di carburanti, è istituita, presso l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, una Commissione presieduta dall'Assessore regionale del medesimo Assessorato o da un suo delegato, così composta:

     - il coordinatore del Servizio artigianato e commercio;

     - il coordinatore del Settore dei carburanti;

     - tre rappresentanti regionali designati dalle diverse organizzazioni sindacali dei gestori di impianti carburanti maggiormente rappresentative;

     - tre rappresentanti delle Società petrolifere operanti nella rete distributiva della Regione, di cui almeno uno designato dall'E.N.I.;

     - un rappresentante dell'Ispettorato regionale dei vigili del fuoco;

     - un rappresentante regionale dell'A.C.I.;

     - un rappresentante regionale dell'A.N.C.I.;

     - un rappresentante regionale dell'U.P.S.;

     - un rappresentante dell'Asso petroli;

     - un rappresentante dell'U.T.I.F [10].

     2. Funge da segretario un dipendente del Servizio artigianato e commercio con qualifica non inferiore alla VI fascia funzionale [11].

     3. Congiuntamente ai titolari, per ciascun componente e per il segretario è nominato anche un supplente.

     4. Per la validità delle adunanze è sufficiente la presenza del presidente e di almeno sei componenti. Le deliberazioni della commissione sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del presidente.

     5. La commissione deve essere sentita:

     - in materia di formazione, modifica e revisione del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti;

     - per l'adozione degli atti di competenza regionale.

     6. La commissione è inoltre sentita dai Comuni interessati sui provvedimenti di cui alle lett. a), b) e c) del precedente art. 6 e al comma quinto dell'art. 12. In tal caso, i pareri della commissione si intendono per favorevolmente acquisiti quando non vengano espressi e notificati ai Comuni entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle relative richieste.

     7. Ai componenti ed al segretario della commissione - che è nominata con decreto dell'Assessore regionale del commercio e dura in carica un triennio - competono i compensi ed i rimborsi spese previsti dalla vigente legislazione per gli analoghi consessi dell'Amministrazione-regionale.

 

     Art. 14. (Norme transitorie di salvaguardia). [12]

     1. Nelle more dell'approvazione del Piano Regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti in Sardegna e della prima applicazione della normativa di cui all'articolo 8 della presente legge, trovano attuazione le seguenti disposizioni:

     a) le nuove concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti, possono essere assentite solo a seguito di rinuncia alla concessione di due impianti installati e funzionanti ovvero con sospensiva regolarmente autorizzata, previo impegno al loro smantellamento da avviare contestualmente all'ottenimento della nuova concessione. La nuova concessione potrà contenere esclusivamente i prodotti e le eventuali autorizzazioni self-service «pre-pagamento» relativi ai due impianti alle cui concessioni si rinuncia;

     b) il trasferimento dei singoli impianti è concesso solo in caso di rimozione coatta per motivi di pubblico interesse, deliberata da organi collegiali del Comune ed il nuovo impianto dovrà avere la stessa consistenza dell'impianto da trasferire ed essere ubicato nello stesso Comune;

     c) per le nuove ubicazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime da altro impianto esistente:

     - per i centri urbani, ml. 300 del percorso veicolare più breve e ml. 600 qualora si tratti della stessa strada comunale;

     - per le strade comunali extra urbane, statali e provinciali, entro i limiti della traversa interna, ml. 1.500;

     - per le strade provinciali e statali, fuori dai limiti della traversa interna, ml. 5.000 sulla stessa viabilità e direttrice di marcia;

     d) il potenziamento degli impianti con ulteriori prodotti rispetto a quelli già autorizzati o con autorizzazioni self-service «pre-pagamento», è concesso soltanto previa rinuncia alla concessione di un impianto attivo e funzionante o con regolare autorizzazione alla sospensiva;

     e) l'aggiunta della benzina senza piombo per gli impianti già autorizzati ad erogare benzina super o normale, è sempre consentita nei tempi previsti dalle normative delle leggi nazionali in vigore;

     f) la estensione di altri prodotti del sistema di pagamento self- service «pre-pagamento», già autorizzata per uno o più prodotti erogati dall'impianto, è consentita dietro semplice comunicazione al Comune.

     2. I trasferimenti degli impianti le cui istanze siano state presentate entro il 31 dicembre 1991, potranno essere autorizzati in deroga ai precedenti punti a), b), c) e d).

 

     Art. 15. (Norma finanziaria).

     1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in annue lire 210.000.000 e gravano sui capitoli 02016, 02012 e 07052 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

     2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:

 

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

 

     In diminuzione:

Capitolo 03016

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della l.r. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)

L. 210.000.000 mediante riduzione della riserva di cui alla voce 5 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

 

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

 

     In aumento:

Capitolo 02016

Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale

dell'Amministrazione regionale (l.r. 17 agosto 1978, n. 51; l.r. 4 settembre 1978, n. 57; l.r. 1º giugno 1979, n. 47; l.r. 28 febbraio 1981, n. 10; l.r. 28 luglio 1981, n. 25; l.r. 28 novembre 1981, n. 39; l.r. 19 novembre 1982, n. 42; l.r. 8 maggio 1984, n. 18; l.r. 25 giugno 1984, n. 33; art. 3, l.r. 5 agosto 1985, n. 17; l.r. 23 agosto 1985, n. 20 e art. 20, l.r. 5 novembre 1985, n. 26) (spesa obbligatoria)

L. 2.000.000

 

Capitolo 02102

Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di

viaggio e indennità per uso di auto proprio o di mezzi gratuiti ai

componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi,

istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17-bis

della l.r 11 giugno 1974, n. 15; l.r. 19 maggio 1983, n. 14; l.r. 27 aprile

1984, n. 13)

L. 8.000.000

 

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E

COMMERCIO

 

     In aumento:

Capitolo 07052 (di nuova istituzione)

Spese per la formazione e l'aggiornamento pluriennale del piano regionale

di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti per uso di

autotrazione (art. 41, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 e art. 2 della

presente legge)

L. 200.000.000

     3. La spesa iscritta in conto del capitolo 07052 non utilizzata al termine dell'esercizio 1988 è conservata nel conto dei residui per essere utilizzata nell'esercizio successivo.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 11 gennaio 2019, n. 1.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 14 settembre 1993, n. 45.

[3] Comma abrogato dall'art. 2, comma 2, della L.R. 14 settembre 1993, n. 45.

[4] Comma abrogato dall'art. 2, comma 2, della L.R. 14 settembre 1993, n. 45.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 16 giugno 1992, n. 10 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 aprile 1997, n. 15.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 16 giugno 1992, n. 10.

[7] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, con effetto dalla data ivi indicata.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 16 giugno 1992, n. 10.

[9] Comma così modificato dall'art. 112 della L.R. 30 maggio 1989, n. 18.

[10] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 16 giugno 1992, n. 10.

[11] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 16 giugno 1992, n. 10.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 16 giugno 1992, n. 10.