§ 98.1.28653 - D.L. 6 maggio 1994, n. 273 .
Disposizioni urgenti in materia sanitaria


Settore:Normativa nazionale
Data:06/05/1994
Numero:273


Sommario
Art. 1.      1. Il Ministro della sanità è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le somme occorrenti per assicurare il funzionamento dell'asilo nido del Ministero della [...]
Art. 2.      1. All'art. 7, comma primo, della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo le parole: "allegato B," sono inserite le seguenti: "a seguito di formazione acquisita in un Paese [...]
Art. 3.      1. All'art. 8 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente
Art. 4.      1. Il comma 4 dell'art. 23 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è abrogato
Art. 5.      1. All'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, le parole: "Il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso" sono sostituite [...]
Art. 6.      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il divieto di attribuire proprietà atte a prevenire, curare, o guarire malattie, nonchè di accennare [...]
Art. 7.      1. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano alle [...]
Art. 8.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, le strutture sanitarie esistenti presso il Ministero degli affari esteri, previste dall'art. 3, secondo comma, del decreto del [...]
Art. 9.      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie su minori non può essere coercitivamente imposta con [...]
Art. 10.      1. L'art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente
Art. 11.      1. Il Ministero della sanità per la formulazione dei pareri medico-legali, ha facoltà di sottoporre gli interessati a visita di controllo al fine di acquisire tutti gli [...]
Art. 12.      1. E' attribuito ai comuni, per l'anno 1994, un contributo, a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, di lire 100 miliardi da destinare al finanziamento [...]
Art. 13.      1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato
Art. 14.      1. Il comma 2 dell'art. 19 della legge 4 maggio 1990, n. 107, è sostituito dal seguente
Art. 15.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, l'utilizzo di cittadini extracomunitari o apolidi per l'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle [...]
Art. 16.      1. L'autorizzazione alla produzione, al commercio e alla detenzione dei coloranti per alimenti, di cui all'art. 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è [...]
Art. 17.      1. Nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti relativi al risarcimento dei danni derivanti da fatti verificatisi prima della data di entrata in vigore del presente [...]
Art. 18.      1. Fino alla riorganizzazione delle funzioni assistenziali dei policlinici universitari mediante la ridefinizione delle piante organiche, previa determinazione dei [...]
Art. 19.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28653 - D.L. 6 maggio 1994, n. 273 [1].

Disposizioni urgenti in materia sanitaria

(G.U. 9 maggio 1994, n. 106)

 

     Art. 1.

     1. Il Ministro della sanità è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le somme occorrenti per assicurare il funzionamento dell'asilo nido del Ministero della sanità.

     2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 722.000.000 per l'anno 1994, comprensivo di debiti pregressi ammontanti rispettivamente a lire 128.321.737 per l'anno 1990, a lire 150.915.779 per l'anno 1991, a lire 148.112.516 per l'anno 1992, a lire 143.840.516 per l'anno 1993, nonchè valutato in lire 150.000.000 a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 1104 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     1. All'art. 7, comma primo, della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo le parole: "allegato B," sono inserite le seguenti: "a seguito di formazione acquisita in un Paese comunitario e conforme a quanto previsto dalla direttiva n. 78/687/CEE,".

 

          Art. 3.

     1. All'art. 8 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Fino alla data del 31 dicembre 1994 resta in vigore il tasso di conversione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 1° settembre 1992.".

 

          Art. 4.

     1. Il comma 4 dell'art. 23 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è abrogato.

     2. Il comma 3 dell'art. 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:

     "3. Al farmacista che pone in vendita o detiene per la vendita una specialità medicinale soggetta ai provvedimenti dell'autorità amministrativa di cui al comma 1 è applicata la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire unmilionecinquecentomila.".

     3. Il comma 4 dell'art. 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:

     "4. Qualora nell'arco di un anno si ripetano, per più di due volte, presso la stessa farmacia, i fatti previsti dal comma 1 il farmacista è soggetto alla sanzione amministrativa da lire unmilione a lire tremilioni.".

     4. Il secondo periodo del comma 6 dell'art. 5 e il secondo periodo del comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono abrogati.

     5. Le sanzioni amministrative di cui all'art. 4, comma 4, e all'art. 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono ridotte del 50 per cento.

     6. Le irregolarità commesse nella fase di compilazione delle ricette, rispetto alle norme riguardanti l'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione a carico degli assistiti, sono considerate irregolarità di carattere amministrativo e vanno perseguite in prima istanza tramite le commissioni di disciplina previste dalle convenzioni per i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta.

     7. Qualora le commissioni evidenzino reiterate irregolarità che possano configurare ipotesi di reato, ne danno comunicazione all'autorità giudiziaria.

     8. Il comma 4 dell'art. 38 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "4. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni al medico veterinario il quale non osservi gli obblighi stabiliti dall'art. 3, commi 5 e 6, l'obbligo di custodia di cui all'art. 34, comma 1, ovvero si munisca di scorte di medicinali veterinari in misura eccedente il limite di cui all'art. 35. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni al farmacista il quale violi gli obblighi di cui agli articoli 3, comma 4, e 32, commi 1, 3 e 4.".

     9. Il comma 6 dell'art. 38 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "6. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni ai medici veterinari ed altri professionisti interessati che non ottemperino al disposto dell'art. 23.".

 

          Art. 5.

     1. All'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, le parole: "Il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso" sono sostituite dalle seguenti: "Fatta eccezione per chi importa medicinali e per chi distribuisce esclusivamente materie prime farmacologicamente attive o medicinali disciplinati dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, o medicinali di cui detiene l'autorizzazione all'immissione in commercio, o la concessione di vendita, il titolare dell'autorizzazione, alla distribuzione all'ingrosso".

     2. Al comma 7 dell'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, dopo le parole: "hanno presentato" sono inserite le seguenti: "o presentino entro il 30 aprile 1994".

     3. Al comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, sono aggiunte, in fine, le parole seguenti: "e si adeguino, entro i 18 mesi successivi a tale termine, ai requisiti previsti dagli articoli 3 e seguenti.".

 

          Art. 6.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il divieto di attribuire proprietà atte a prevenire, curare, o guarire malattie, nonchè di accennare a tali proprietà, di cui al comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, si riferisce anche alla pubblicità degli integratori alimentari e dei prodotti di erboristeria.

     2. La pubblicità al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, qualora ne suggerisca l'idoneità all'uso nell'ambito di diete finalizzate al dimagramento o alla riduzione del peso, è sottoposta alla disciplina prevista dall'art. 201, terzo, quarto e quinto comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'art. 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della sanità 6 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1993, i cui effetti sono differiti a novanta giorni dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     3. Non trova applicazione la disciplina di cui al comma 2 per la pubblicità al pubblico degli integratori alimentari e dei prodotti di erboristeria che si limiti a riprodurre i marchi, le indicazioni, le controindicazioni e le avvertenze descritte in etichetta o nel foglio illustrativo, nonchè la confezione del prodotto.

     4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.

     5. La composizione e la durata della commissione di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono determinate con decreto del Ministro della sanità, tenendo conto dei nuovi compiti introdotti con il presente decreto. Qualora il Ministero della sanità non si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione della domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per la pubblicità dei prodotti di cui al comma 1, la stessa si intende accolta.

     6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

          Art. 7.

     1. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano alle disponibilità del capitolo 2599 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'esercizio 1993.

 

          Art. 8.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, le strutture sanitarie esistenti presso il Ministero degli affari esteri, previste dall'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, sono direttamente gestite dal Ministero della sanità.

     2. Per il funzionamento delle suddette strutture sanitarie viene stipulata apposita convenzione tra il Ministero della sanità ed il Ministero degli affari esteri.

     3. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2 sono contenuti nei limiti dello stanziamento iscritto al capitolo 4303 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1994.

     4. Il comma terzo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, è abrogato.

 

          Art. 9.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie su minori non può essere coercitivamente imposta con l'intervento della forza pubblica.

     2. Resta ferma l'operatività delle sanzioni previste a carico di coloro che esercitano la potestà parentale o la tutela sul minore, nonchè dei direttori degli istituti di assistenza pubblica o privata in cui il minore è ricoverato o delle persone affidatarie di minori ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

     3. I soggetti indicati al comma 2 sono personalmente responsabili di ogni effetto dannoso subito dal minore o da terzi, conseguente all'inosservanza delle disposizioni di legge sulle vaccinazioni obbligatorie.

     4. Ai fini dell'esonero dalla obbligatorietà delle vaccinazioni il certificato del medico curante o del medico specialista, presentato dall'interessato, è vincolante per l'unità sanitaria locale.

 

          Art. 10.

     1. L'art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

     "Art. 2. 1. L'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'art. 8 della legge 2 maggio 1984, n.111.

     2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

     3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata o derivi la morte, spetta un assegno una tantum nella misura di lire 50 milioni da erogare ai soggetti nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

     4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.".

 

          Art. 11.

     1. Il Ministero della sanità per la formulazione dei pareri medico-legali, ha facoltà di sottoporre gli interessati a visita di controllo al fine di acquisire tutti gli elementi per un giudizio diagnostico ed una sicura applicazione delle tabelle A e B di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834. Le visite di controllo, che possono essere richieste anche da pubbliche amministrazioni e dagli interessati, sono effettuate, nei casi in cui sia ritenuto necessario, da un collegio medico costituito dal direttore dell'ufficio medico legale, che lo presiede, da un medico del predetto servizio, relatore, e da un esperto scelto tra i docenti universitari e dirigenti del Servizio sanitario nazionale.

 

          Art. 12.

     1. E' attribuito ai comuni, per l'anno 1994, un contributo, a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, di lire 100 miliardi da destinare al finanziamento delle spese di loro competenza per l'assistenza sanitaria degli indigenti. La predetta somma è ripartita ai comuni tenendo conto del reddito medio pro capite, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM).

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

 

          Art. 13.

     1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato.

 

          Art. 14.

     1. Il comma 2 dell'art. 19 della legge 4 maggio 1990, n. 107, è sostituito dal seguente:

     "2. I centri trasfusionali della Croce rossa italiana, ivi compreso il Centro nazionale trasfusione sangue, con i relativi servizi, restano attribuiti alla Croce rossa italiana.".

     2. Il comma 3 dell'art. 19 della legge 4 maggio 1990, n. 107, è sostituito dal seguente:

     "3. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 è effettuato con provvedimento del presidente della giunta regionale in conformità con le disposizioni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.".

 

          Art. 15.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, l'utilizzo di cittadini extracomunitari o apolidi per l'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche è consentito ai presidi sanitari privati nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente e nei limiti dei contingenti fissati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'utilizzo da parte dei presidi sanitari pubblici, in deroga al requisito della cittadinanza, può essere autorizzato dal Ministero della sanità su richiesta della regione per periodi predeterminati ed esigenze di carattere straordinario; gli incarichi, di norma di durata annuale e rinnovabili, cessano di diritto allo scadere del periodo massimo previsto dall'autorizzazione ministeriale.

     2. Le disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1984, n. 752, concernente il riconoscimento dei titoli abilitanti conseguiti all'estero, sono estese ai cittadini extracomunitari e agli apolidi residenti legalmente in Italia o autorizzati a soggiornare temporaneamente in Italia per esercitare una professione o un'arte sanitaria di cui al comma 1.

     3. Il Ministero della sanità cura la tenuta dell'elenco dei cittadini stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento di titoli abilitanti. Il riconoscimento del titolo consente, previa iscrizione all'albo professionale, ove esistente, l'esercizio professionale. I collegi professionali provvedono, previo accertamento della conoscenza della lingua italiana, all'iscrizione temporanea all'albo in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana.

     4. I presidi sanitari pubblici e privati sono tenuti a comunicare al Ministero della sanità il nominativo del cittadino extracomunitario o apolide assunto, con l'indicazione del titolo abilitante posseduto, entro tre giorni dalla data dell'assunzione.

     5. L'utilizzo di cittadini stranieri con i contratti biennali di diritto privato stipulati ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è consentito fino al 31 dicembre 1994.

 

          Art. 16.

     1. L'autorizzazione alla produzione, al commercio e alla detenzione dei coloranti per alimenti, di cui all'art. 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è rilasciata dall'autorità sanitaria locale competente per territorio.

 

          Art. 17.

     1. Nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti relativi al risarcimento dei danni derivanti da fatti verificatisi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano comportato o comportino illecito arricchimento del pubblico amministratore o il conseguente indebito arricchimento dei suoi eredi, si applica il termine decennale di prescrizione, che, tuttavia, per la parte residua, non può avere durata superiore a cinque anni dalla data medesima.

 

          Art. 18.

     1. Fino alla riorganizzazione delle funzioni assistenziali dei policlinici universitari mediante la ridefinizione delle piante organiche, previa determinazione dei carichi di lavoro, e comunque non oltre il 30 novembre 1994, le università possono, previa intesa con la regione, confermare, con delibera del consiglio di amministrazione, il rapporto convenzionale con il personale medico laureato che da almeno nove anni svolga collaborazioni straordinarie e continuative retribuite presso i policlinici universitari a gestione diretta, purchè in possesso dei requisiti prescritti per la copertura dei posti del livello iniziale del corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale alla data di inizio del rapporto convenzionale e purchè, al momento della conferma, non sia legato da altro rapporto di lavoro subordinato od autonomo con altri enti od organismi pubblici o privati. La conferma avviene con giudizio di idoneità, le cui modalità e procedure sono definite con decreto del rettore entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del consiglio di facoltà, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il trattamento economico del personale di cui al presente comma può essere rideterminato con decorrenza dal momento della conferma, in misura non superiore al compenso forfettario per ora di incarico corrisposto ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attività assistenziale dedotto nella convenzione università-regione.

     2. Nei concorsi pubblici, aperti a tutti, per la copertura dei posti che risultino vacanti a seguito della ridefinizione delle piante organiche di cui al comma 1, il servizio reso dal personale confermato è valutato tra i titoli di carriera come servizio reso nella posizione funzionale iniziale con un incremento pari al venticinque per cento del punteggio complessivamente attribuibile. Il personale confermato ai sensi del comma 1 deve dichiarare di non versare nelle condizioni di incompatibilità indicate dall'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e che nei suoi confronti non trova applicazione l'art. 8, commi 1-bis e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

 

          Art. 19.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 20 novembre 1995, n. 490, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.