§ 98.1.28344 - D.L. 5 gennaio 1993, n. 1 .
Fondo per l'incremento ed il sostegno dell'occupazione


Settore:Normativa nazionale
Data:05/01/1993
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Interventi per l'occupazione)
Art. 2.  (Misure per le piccole imprese)
Art. 3.  (Programmi di reindustrializzazione)
Art. 4.  (Interventi GEPI)
Art. 5.  (Intervento straordinario GEPI in Sicilia)
Art. 6.  (Programma straordinario di interventi di manutenzione idraulica)
Art. 7.  (Interventi a favore delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto)
Art. 8.  (Disposizioni in materia di lavoro agricolo)
Art. 9.  (Esperienze sui luoghi di lavoro a fini di orientamento)
Art. 10.  (Contratto di inserimento al lavoro)
Art. 11.  (Salario di ingresso per lavoratori inoccupati)
Art. 12.  (Norme di interpretazione autentica e in materia di formazione professionale)
Art. 13.  (Rapporto di lavoro interinale)
Art. 14.  (Entrata in vigore)


§ 98.1.28344 - D.L. 5 gennaio 1993, n. 1 [1].

Fondo per l'incremento ed il sostegno dell'occupazione

(G.U. 7 gennaio 1993, n. 4)

 

     Art. 1. (Interventi per l'occupazione)

     1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale attua misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali nelle aree maggiormente colpite dalla crisi avendo riguardo alla tutela delle categorie di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché alle situazioni di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro, sulla base delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1992.

     2. Le misure di cui al comma 1 sono riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, e prevedono i seguenti benefici, non erogabili per una durata superiore ai tre anni:

     a) incentivi ai datori di lavoro per ogni unità lavorativa aggiuntiva occupata a tempo pieno secondo modulazioni decrescenti che non possono superare complessivamente una annualità del costo medio pro-capite del lavoro;

     b) contributi nei limiti di 20 miliardi di lire per la realizzazione, d'intesa con gli uffici regionali del lavoro e le agenzie per l'impiego, di servizi d'informazione e consulenza in favore di lavoratori in cassa integrazione straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilità, diretti, a favorirne la ricollocazione anche in attività di lavoro autonomo e cooperativo;

     c) interventi di formazione continua, diretti a lavoratori occupati in aziende per le quali il CIPI abbia approvato programmi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero ai lavoratori occupati e destinati ad essere occupati nelle attività di cui al presente articolo, formulati congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavoratori ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale.

     Il beneficio di cui alla lettera a) è cumulabile con le agevolazioni di cui all'articolo 8, all'articolo 20 ed all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

     3. Alle misure di cui al comma 2 possono accedere soggetti pubblici e privati, anche organizzati in forma cooperativa, che presentino progetti relativi a tutti i settori economici purché funzionali alle finalità di cui al comma 1.

     4. Con uno o più decreti da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, definisce, in linea con la normativa comunitaria, gli ambiti territoriali nei quali trovano applicazione le misure di cui al comma 2, i requisiti soggettivi dei lavoratori, i modelli, in conformità dei quali vanno predisposti i progetti di cui al comma 3, i termini e le modalità di erogazione dei benefici di cui al comma 2, anche mediante conguagli con i contributi previdenziali nonché le modalità di controllo sui risultati conseguiti. Ai provvedimenti di ammissione ai benefici del Fondo di cui al comma 7 e di autorizzazione delle relative spese provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo. La mancata attuazione del progetto comporta la decadenza dei benefici con restituzione di quanto eventualmente già fruito.

     5. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stipula convenzioni con enti e società pubbliche e private di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle materie di cui al presente articolo per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilità e sviluppo di nuova occupazione, anche delineando le possibili forme di coordinamento tra i medesimi enti e società e le agenzie regionali per l'impiego, nonché metodi di valutazione della fattibilità dei progetti e dei risultati conseguiti.

     6. Per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni occupazionali locali, lo svolgimento di indagini mirate ai fabbisogni di professionalità e la verifica e vigilanza sulle attività, il Ministro del lavoro si avvale degli osservatori regionali di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, degli uffici e degli ispettorati regionali del lavoro e delle agenzie per l'impiego di cui all'articolo 24 della medesima legge. Per le finalità di cui al presente comma, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può stipulare convenzioni con organismi paritetici istituiti in attuazione di accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

     7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dal comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tal ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.

     8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

 

          Art. 2. (Misure per le piccole imprese)

     1. All'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

     "2-bis. - A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in caso di crisi territoriale di particolare gravità le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria si applicano anche alle imprese industriali che occupino da cinque a quindici dipendenti, costituite ed operanti nei distretti industriali individuati ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e nelle aree di declino industriale, individuate per l'Italia dalla CEE, ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88.

     2-ter. - Il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta lo stato di crisi di particolare gravità nei distretti e nelle aree di cui al comma 2-bis e fissa annualmente i limiti quantitativi di bilancio utilizzabili a tal fine, nell'ambito dei trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di trattamenti straordinari di integrazione salariale.

     2-quater. - Nei casi di cui ai commi 2-bis e 2-ter, in deroga alle procedure di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale concede, sentito il Comitato di cui all'articolo 1, comma 6, il trattamento, accertata la sussistenza delle causali di intervento e valutato il programma previsto dall'articolo 1, e tenuto conto dei limiti di bilancio di cui al comma 2-ter. Il Comitato predetto è tenuto ad esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, trascorsi i quali si dà per acquisito il parere favorevole.".

     2. All'articolo 2, lettera a), della legge 28 novembre 1980, n. 782, al periodo: "I rientri per capitale ed interessi delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni." sono aggiunte le parole: ", salvo quanto stabilito al successivo secondo comma.".

     3. All'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 782, aggiungere il seguente comma: "I rientri per capitale ed interessi vengono accantonati nella misura di lire 100 miliardi annui per ciascuno degli esercizi 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996 per la costituzione, presso il Mediocredito centrale, di un fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni a società finanziarie e di partecipazioni o ad operatori, aventi sedi in Italia ed autorizzati all'investimento nel capitale di rischio di piccole e medie imprese, da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese organizzate come società di capitali o come società cooperative, con sede in Italia, con particolare riguardo per le imprese con sede nei distretti industriali maggiormente colpiti dalla crisi e per le situazioni di rilevante squilibrio locale fra domanda ed offerta di lavoro. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalità ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni a valere su detto Fondo. I rientri delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni. Le somme accantonate ed i relativi rientri sono tenuti dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato.".

     4. Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1991. Al corrispondente onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7743 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

     5. Il comma secondo dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è sostituito dal seguente: "Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di ogni onere accessorio o spesa, da praticare sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito come segue:

     per le regioni del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni:

     55 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane; per le zone depresse del Centro-Nord determinate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

     65 per cento del tasso di riferimento sopra precisato; per le rimanenti zone: 75 per cento del tasso di riferimento come sopra precisato.".

     6. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto intermisteriale di attuazione previsto nel comma 4 del predetto articolo. Al Fondo è conferita l'ulteriore somma di lire 15 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     7. I rientri per capitale ed interessi derivanti per i medesimi anni dalle anticipazioni concesse dal Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 28 novembre 1980, n. 782, affluiscono nel limite di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 al Fondo di cui al comma 6 e nel limite di lire 15 miliardi per ciascuno dei medesimi anni al Fondo istituito dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

 

          Art. 3. (Programmi di reindustrializzazione)

     1. Per consentire la realizzazione, da parte di società di promozione industriale partecipate dai disciolti enti di gestione delle partecipazioni statali, di nuovi programmi di reindustrializzazione nelle aree di crisi individuate dal Comitato di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione agli effetti occupazionali derivanti dall'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, è istituito presso il Ministero del tesoro un apposito fondo rotativo con la dotazione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     2. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'articolo 1, comma 1, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 4. (Interventi GEPI)

     1. In attesa di un provvedimento organico di riordinamento e di definizione dell'assetto azionario della GEPI S.p.a., per consentire l'immediata attuazione di interventi finalizzati alla ristrutturazione ed alla riconversione dell'apparato produttivo nelle zone in ritardo di sviluppo individuate dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nelle zone industriali in declino del Centro-Nord, nonché in aree di crisi con rilevanti processi di deindustrializzazione in atto, la stessa GEPI è autorizzata a contrarre mutui decennali nel limite delle autorizzazioni di spesa di cui al presente decreto.

     2. Per l'urgente avvio degli interventi, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla GEPI S.p.a. anticipazioni in relazione alle somme derivanti dai mutui di cui al comma 1.

     3. Gli oneri di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui al comma 1 e gli oneri finanziari per le anticipazioni di cui al comma 2 sono posti a carico del bilancio dello Stato. L'importo degli oneri di ammortamento è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere corrisposto direttamente agli istituti ed aziende di credito concedenti. Per tali finalità è autorizzato il limite di impegno di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

     4. Fino al riordino delle partecipazioni statali di cui all'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per gli enti di gestione azionisti della GEPI S.p.a. si intende sospeso l'obbligo di contabilizzare le perdite conseguenti alle rispettive partecipazioni nella GEPI stessa.

     5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a lire 100 miliardi per l'anno 1993, a lire 200 miliardi per l'anno 1994 e lire 300 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in termini di limiti d'impegno, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

          Art. 5. (Intervento straordinario GEPI in Sicilia)

     1. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è assegnata alla GEPI la somma di lire 25 miliardi per il medesimo anno, da utilizzare con le modalità di cui al comma 8 della predetta normativa.

     2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

 

          Art. 6. (Programma straordinario di interventi di manutenzione idraulica)

     1. E' autorizzata l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica nell'ambito degli ecosistemi fluviali, da effettuarsi secondo programmi da redigersi da parte delle autorità di bacino, per i bacini di rilievo nazionale, e da parte delle regioni, per i bacini di rilievo interregionale e regionale, sulla base di criteri, modalità e termini adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

     2. Qualora i programmi non vengano predisposti nei termini di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva il Ministero dei lavori pubblici, tramite i Magistrati alle acque e per il Po, ed i provveditorati alle opere pubbliche competenti per territorio, con la collaborazione dei Servizi tecnici nazionali e del Corpo forestale dello Stato.

     3. Le somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1992 non impegnate in tale anno e che non siano conservate in bilancio in forza di altre disposizioni legislative possono essere impegnate nell'anno 1993 per le finalità di cui ai commi 1 e 2. Alla ripartizione delle somme suddette tra i bacini idrografici si provvede con il decreto di cui al comma 1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le occorrenti variazioni di bilancio di carattere compensativo anche nel conto dei residui.

 

          Art. 7. (Interventi a favore delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto)

     1. L'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

     "Art. 7 - 1. La regione Friuli-Venezia Giulia può istituire, con legge regionale, un Fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata massima di dieci anni, a favore delle aziende artigiane preferibilmente associate in consorzi. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonché i criteri e le modalità relativi, sono determinati, nel rispetto dei principi del diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.

     2. Per la realizzazione del piano regionale di sviluppo è attribuito alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 50 dello statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, un contributo speciale di lire 220 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993".

     2. L'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

     "Art. 8 - 1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1 ed al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive, è assegnato alla regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994 in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad est del fiume Piave, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno".

     3. Ai fini dell'attuazione del comma 1, le somme di lire 5 miliardi per l'anno 1991 e di lire 8 miliardi per l'anno 1992, conferite alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (FRIE), di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 198, devono essere attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia.

 

          Art. 8. (Disposizioni in materia di lavoro agricolo)

     1. I datori di lavoro agricoli che, ai sensi del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai competenti organi di collocamento, possono esercitare la facoltà di assunzione mediante richiesta nominativa; i criteri e le qualifiche sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto delle specifiche esigenze e caratteristiche del mercato di lavoro agricolo sentita la commissione provinciale per il collocamento in agricoltura.

     2. Il comma 15 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è così modificato: "15. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti degli operai agricoli assunti con contratto a tempo determinato.".

     3. In deroga all'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 18 aprile 1962, n. 230, l'apposizione del termine nei contratti di lavoro agricolo può risultare, quando la durata del rapporto di lavoro è superiore a dodici giorni lavorativi, dalla richiesta inoltrata dal datore di lavoro alla competente sezione di collocamento, sottoscritta dal lavoratore interessato.

 

          Art. 9. (Esperienze sui luoghi di lavoro a fini di orientamento)

     1. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in attuazione degli indirizzi deliberati dalla commissione regionale per l'impiego, i centri di formazione e/o di orientamento, le università, i provveditorati agli studi, su indicazione dei responsabili di istituto, possono avviare, dandone tempestiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente, gli utenti del servizio da essi esercitato presso i datori di lavoro privati che siano disponibili ad ospitarli.

     2. I rapporti che il datore di lavoro privato intrattiene con le persone ad esso avviate ai sensi del comma 1 non costituiscono rapporti di lavoro. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare le persone da essi ospitate contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e per la responsabilità civile, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

     3. I rapporti di cui al comma 1 interessano soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico, ovvero dallo stesso esentati, e si realizzano:

     a) per gli utenti in formazione scolastica, universitaria o professionale, mediante esperienze di durata non superiore a tre settimane, da maturare in settori operativi diversi, nel caso di media e grande azienda, ovvero in più di una realtà aziendale, sulla base di apposite convenzioni fra le summenzionate strutture formative e/o di orientamento e i datori di lavoro interessati;

     b) per gli utenti in uscita dai sistemi di formazione, ancorché non abbiano concluso il relativo iter, o comunque per tutti quelli in attesa di occupazione (inoccupati, disoccupati, in mobilità), inseriti in progetti di orientamento e di formazione, mediante esperienze di durata non superiore a tre mesi da maturare in specifico ruolo o ambito lavorativo, sulla base di apposite convenzioni fra le suindicate strutture di avviamento al lavoro o di orientamento e i datori di lavoro interessati.

     4. Le predette convenzioni, finalizzate a definire le modalità di svolgimento dei suindicati rapporti, sono stipulate sulla base di criteri definiti a livello nazionale dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il coordinamento delle regioni, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

     5. Le disposizioni della presente norma, specificatamente quelle relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che effettuano esperienze professionali in Italia anche nell'ambito dei programmi comunitari in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi.

 

          Art. 10. (Contratto di inserimento al lavoro)

     1. Fino al 31 dicembre 1993 le imprese possono chiedere di assumere nominativamente, nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a sei e non superiore a dodici mesi, lavoratori di età compresa tra i sedici ed i trentadue anni per l'acquisizione di una esperienza lavorativa che agevoli il loro inserimento nel mondo del lavoro. L'assunzione non è ammessa nell'ambito provinciale ed in quello diverso determinato dalle commissioni regionali per l'impiego in cui l'impresa, al momento della richiesta, abbia in atto sospensioni adottate ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l'assunzione avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi o licenziati. L'assunzione mediante contratto di inserimento non è esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 30 per cento dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei dodici mesi precedenti.

     2. Il contratto di inserimento al lavoro è stipulato in forma scritta. Una copia viene consegnata al lavoratore all'atto dell'assunzione.

     3. Al termine del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto ad attestare i risultati professionali conseguiti dal lavoratore con annotazione sul libretto di lavoro.

     4. In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di inserimento, l'ispettorato del lavoro, previa diffida, dispone la revoca, fin dalla costituzione del rapporto di inserimento, del beneficio di cui al comma 6 del presente articolo, per il lavoratore interessato.

     5. Per i lavoratori assunti con il contratto di inserimento al lavoro si applica una riduzione pari al 15 per cento sui contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal datore di lavoro per gli altri dipendenti con pari qualifica.

     6. Per i lavoratori assunti ai sensi del comma 1 che, al termine del contratto o nel corso del suo svolgimento, vengano mantenuti in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo di sei mesi, elevato a dodici nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nelle circoscrizioni in cui il rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle liste del collocamento e la popolazione residente in età di lavoro è superiore alla media nazionale, sono applicati nella misura del 70 per cento della contribuzione salvo che per il medesimo periodo non spetti un beneficio contributivo più favorevole e fermo rimanendo il beneficio eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

     7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, vengono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti soggettivi e le professionalità per le quali il contratto può essere stipulato, con riferimento a quelle per le quali non è stipulabile il contratto di formazione e lavoro ovvero per quelle corrispondenti al titolo di studio o professionale posseduto.

     8. L'importo relativo al minor gettito contributivo derivante dalle riduzioni di cui ai commi 5 e 6 è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1 ed è rimborsato alle gestioni previdenziali interessate secondo le modalità definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 4.

 

          Art. 11. (Salario di ingresso per lavoratori inoccupati)

     1. Per i lavoratori appartenenti alle categorie individuate ai sensi del comma 5, lettere a) e c), dell'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, assunti a tempo indeterminato, gli accordi ed i contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere la corresponsione di un salario inferiore al 70 per cento per il primo anno e all'80 per cento per il secondo, della retribuzione iniziale spettante ai lavoratori già occupati nello stesso livello.

 

          Art. 12. (Norme di interpretazione autentica e in materia di formazione professionale)

     1. L'articolo 22, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai lavoratori che alla data di entrata in vigore della predetta legge, fruiscano delle proroghe del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427.

     2. Per assicurare la copertura dell'onere derivante dall'attuazione nell'anno 1992 degli interventi per promuovere l'inserimento od il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne e di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono integrate dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26, comma primo, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con effetto dal 31 dicembre 1992.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

 

          Art. 13. (Rapporto di lavoro interinale)

     1. Nel settore delle attività terziarie e, di norma, per qualifiche medio-alte, possono essere costituite su autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale imprese anche in forma cooperativa per l'esercizio di attività di fornitura di mere prestazioni di lavoro, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, previa individuazione, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

     2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite le condizioni e le modalità di iscrizione delle imprese di cui al comma 1 in apposito registro nonché i casi di sospensione dell'iscrizione e di cancellazione dal predetto registro.

     3. Il contratto per la fornitura di mere prestazioni di lavoro tra impresa fornitrice e datore di lavoro utilizzatore deve essere stipulato per iscritto, a pena di nullità. Copia di esso deve essere inviata all'ispettorato del lavoro entro i cinque giorni successivi alla sua stipulazione.

     4. Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione gli articoli 1 e 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

     5. Le imprese fornitrici di mere prestazioni di lavoro hanno facoltà di assumere il personale da comandare presso i datori di lavoro di cui al presente articolo anche con contratto di durata non inferiore a dodici mesi rinnovabile in deroga all'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, salvo disdetta in tempo utile ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile.

     6. Le imprese fornitrici ai fini delle assicurazioni sociali obbligatorie dei lavoratori dipendenti, sono inquadrate nel settore servizi ovvero nel settore di eventuale specializzazione esclusiva e ad esse non si applicano le disposizioni sulla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria. Le stesse imprese non possono essere iscritte all'albo delle imprese artigiane e sono sottoposte alla normativa sulla certificazione dei bilanci.

     7. Il datore di lavoro che utilizzi lavoratori comandati in esecuzione del contratto di cui al comma 3:

     a) deve adibirli ad attività per lo svolgimento delle quali esso abbia facoltà di assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, nonché per le altre attività oggetto di accordo stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

     b) non può adibirli ad attività che possono essere svolte da lavoratori in cassa integrazione da esso dipendenti, salvo che l'utilizzazione riguardi lavoratori aventi professionalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi;

     c) non può impiegarli al fine di sostituire lavoratori in sciopero.

     8. L'inosservanza delle disposizioni del comma 7 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento, a favore della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria dell'INPS, di una somma pari a centomila lire per ogni giorno lavorativo e per ogni lavoratore.

     9. Nei confronti dei lavoratori comandati il datore di lavoro che li utilizza:

     a) esercita il potere direttivo e disciplinare;

     b) è responsabile, in solido, con l'impresa fornitrice, per il pagamento delle retribuzioni e di tutti gli oneri contributivi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza, nonché dei premi dovuti ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;

     c) è responsabile delle condizioni di lavoro connesse con la sicurezza, l'igiene e la salute del lavoratore;

     d) è responsabile civilmente per gli infortuni sul lavoro nel caso abbia riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio stesso è derivato ovvero nel caso l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli abbia incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il codice civile.

     10. L'impresa di cui al comma 1:

     a) è tenuta a corrispondere al lavoratore, per i periodi di comando, una retribuzione non inferiore a quella spettante ai lavoratori di pari qualifica dipendenti dal datore di lavoro che utilizza la prestazione; questa retribuzione non costituisce oggetto della garanzia di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

     b) è in ogni caso obbligata a garantire al lavoratore una retribuzione lorda complessiva mensile non inferiore all'ultima rivalutazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, per la durata di dodici mesi a decorrere dalla data di assunzione;

     c) è responsabile in solido con l'impresa utilizzatrice nei casi in cui la stessa debba rispondere dell'infortunio ai sensi della lettera d) del comma 9;

     d) ove rientri nel campo di applicazione nella legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assunzioni obbligatorie può richiedere l'esonero totale dell'obbligo alle condizioni previste dal comma 5 dell'articolo 13 della predetta legge.

     11. L'impresa che intenda stipulare un contratto per la utilizzazione di manodopera è tenuta a informare le rappresentanze sindacali aziendali in ordine ai motivi del ricorso al lavoro interinale, alla durata dello stesso ed al numero dei lavoratori interessati suddivisi per qualifica.

     12. La presente disciplina non si applica alle imprese, diverse da quelle di cui al comma 1, che distacchino propri dipendenti presso altri datori di lavoro. Tale distacco può essere effettuato semprechè sia caratterizzato dalla temporaneità e sussista un interesse dell'impresa distaccante affinchè propri dipendenti svolgano l'attività lavorativa presso un altro soggetto.

 

          Art. 14. (Entrata in vigore)

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 19 luglio 1993, n. 236, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.