§ 98.1.27600 - D.L. 29 febbraio 1980, n. 35 .
Norme per la attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980.


Settore:Normativa nazionale
Data:29/02/1980
Numero:35


Sommario
Art. 1.      Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1980 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1980
Art. 2.      Nessuna deroga è consentita agli enti locali in sede di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, per quanto riguarda la normativa [...]
Art. 3.      Il piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi che i comuni, le province, i consorzi e le relative aziende sono tenuti ad adottare ai sensi dell'art. 4 [...]
Art. 4.      Dopo l'inoltro alla commissione centrale per la finanza locale dei piani di riorganizzazione debitamente documentati e corredati dei necessari atti istruttori, gli enti [...]
Art. 5.      Gli enti locali che non avranno inoltrato al competente organo di controllo, entro il 31 ottobre 1980 il piano generale di riorganizzazione, oltre a perdere da tale data [...]
Art. 6.      Gli enti locali possono procedere, anche dopo l'adozione del piano di riorganizzazione, all'ampliamento della pianta organica, da sottoporsi al solo esame del competente [...]
Art. 7.      Ogni altra modifica di pianta organica, generale o parziale, che determini l'aumento della spesa deve essere sottoposta all'esame della commissione centrale per la [...]
Art. 8.      Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto rimangono in vigore le norme contenute negli articoli 4 e 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, [...]
Art. 9.      Con effetto dal 1980, ai fini del pagamento dei contributi ordinari dovuti dai comuni, dalle province e dai loro consorzi alle casse pensioni amministrate dalla [...]
Art. 10.      L'art. 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, è sostituito dal seguente
Art. 11.      Gli enti locali non possono assumere mutui relativamente alle materie previste dall'art. 72 del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, [...]
Art. 12.      La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a partecipare al fondo di dotazione dell'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e [...]
Art. 13.      E' confermata, anche per l'anno 1980, l'autorizzazione a concedere le assegnazioni previste dall'art. 10-bis, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, [...]
Art. 14.      A partire dal 1° gennaio 1980 i contributi, le assegnazioni e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato dovuti alle province e ai comuni con popolazione [...]
Art. 15.      Per l'anno 1980 il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia somme di importo pari all'ammontare complessivo delle [...]
Art. 16.      La perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto ed i contributi alle aziende e ai consorzi di trasporto di cui al sesto comma dell'art. 4 della legge 21 [...]
Art. 17.      Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari [...]
Art. 18.      Gli stanziamenti per interessi passivi iscritti nel bilancio di previsione per il 1980 degli enti locali dovranno tener conto esclusivamente
Art. 19.      Le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni e attribuite ai comuni e alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, [...]
Art. 20.      Le spese relative ai servizi di carattere produttivo, gestiti in economia, concernenti l'acquisto di beni destinati ad essere ricevuti direttamente o previa [...]
Art. 21.      Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1980 dei comuni, delle province e dei loro consorzi - escluse quelle per il personale comunque considerate nei [...]
Art. 22.      Gli storni di fondi di cui all'art. 318 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, possono effettuarsi sempre che non sia superato il [...]
Art. 23.      Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, esecutivi ai sensi della legge, è assicurato per l'anno 1980 da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante [...]
Art. 24.      Gli stanziamenti relativi alle spese per il personale non possono comprendere oneri non approvati in conformità a quanto previsto dal diciannovesimo comma dell'art. 6 [...]
Art. 25.      Nella previsione di maggiori spese per l'anno 1980, relative alla erogazione dell'indennità integrativa speciale o equipollente spettante al personale di ruolo e non di [...]
Art. 26.      Le tariffe previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e dal testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre [...]
Art. 27.      Con effetto dall'esercizio 1980 gli avanzi di amministrazione conseguiti dai consorzi ai quali partecipano gli enti locali sono obbligatoriamente applicati al bilancio [...]
Art. 28.      Per il ripiano della perdita delle aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili, diverse da quelle di trasporto, accertata per l'esercizio 1978, che [...]
Art. 29.      Entro il 31 luglio 1980 i comuni e le province sono tenuti a provvedere ad una verifica straordinaria dei residui attivi e passivi degli esercizi 1979 e precedenti, per [...]
Art. 30.      Con inizio dall'esercizio 1980 e fino all'entrata in vigore della legge sul nuovo ordinamento delle autonomie locali, l'importo dei valori di riferimento stabiliti, per [...]
Art. 31.      Alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel quinquennio 1974-78, sono attribuite dall'amministrazione [...]
Art. 32.      Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica [...]
Art. 33.      Per l'anno 1980 le somme di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, [...]
Art. 34.      Per l'anno 1980 le somme di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura [...]
Art. 35.      Per l'anno 1980 le somme di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio ammontano [...]
Art. 36.      I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'ANCI - Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'UPI - Unione province italiane, [...]
Art. 37.      Per gli enti locali che non abbiano applicato il contratto di lavoro l'importo del fondo di cui al secondo comma dell'art. 25 non potrà nel suo complesso superare la [...]
Art. 38.      Il secondo comma dell'art. 14 della legge 14 luglio 1907, n. 542, è sostituito dal seguente
Art. 39.      Con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) e la Unione province d'Italia (UPI), sarà fissato l'importo lordo delle [...]
Art. 40.      Le disposizioni relative alla trasmissione dei dati da parte dei comuni e delle province e dei rispettivi tesorieri, contenute nell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. [...]
Art. 41.      Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei [...]
Art. 42.      All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1980, valutato in lire 13.682.800 milioni, si provvede mediante corrispondente [...]
Art. 43.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27600 - D.L. 29 febbraio 1980, n. 35 [1].

Norme per la attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980.

(G.U. 1 marzo 1980, n. 60)

 

     Art. 1.

     Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1980 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1980.

     La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo art. 23, viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i venti giorni successivi all'adozione.

     Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalità e nei termini previsti dall'art. 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

 

          Art. 2.

     Nessuna deroga è consentita agli enti locali in sede di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, per quanto riguarda la normativa concernente lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente contenuta nel decreto medesimo, nonchè in quelli che saranno successivamente emanati per l'approvazione dei futuri accordi nazionali, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

     Sono del pari vietate, in violazione o in aggiunta a quanto previsto dai decreti del Presidente della Repubblica di approvazione di accordi nazionali, concessioni economiche comunque denominate o motivate.

     I piani di riorganizzazione adottati successivamente alla scadenza dell'accordo nazionale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, che abbiano previsto profili e qualifiche professionali diverse da quelle dell'accordo suddetto sono validi esclusivamente per il periodo successivo al 1° marzo 1979 e fino all'applicazione dell'accordo nazionale relativo al triennio dal 1° marzo 1979 al 28 febbraio 1982, approvato ai sensi del citato art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

     I comuni e le province, in sede di applicazione del nuovo accordo nazionale, provvedono ad adeguare i piani di riorganizzazione in conformità all'accordo stesso.

     I provvedimenti adottati in violazione di quanto disposto dai commi precedenti sono illegittimi e devono essere annullati per violazione di legge dai comitati regionali di controllo.

     Le comunità montane, allo scopo di far fronte agli oneri conseguenti all'applicazione degli accordi sindacali resi esecutivi dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, e da successivi analoghi provvedimenti, sono autorizzate a superare il limite di spesa per il personale stabilito dall'art. 2 della legge 11 marzo 1975, n. 72.

 

          Art. 3.

     Il piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi che i comuni, le province, i consorzi e le relative aziende sono tenuti ad adottare ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, è soggetto alle determinazioni della commissione centrale per la finanza locale soltanto se il numero dei posti in esso previsti superi il numero dei dipendenti in servizio nell'anno 1976, determinato secondo i criteri di cui all'art. 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, elevato degli incrementi consentiti dal medesimo art. 4 del predetto decreto-legge.

     Al medesimo fine di cui al precedente comma non deve altresì essere considerato nè computato il personale addetto esclusivamente ai servizi sanitari che sarà trasferito alle unità sanitarie locali per effetto della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Tale personale dovrà essere indicato separatamente nel piano generale di riorganizzazione ai soli fini conoscitivi.

     L'anno di riferimento indicato al primo comma è stabilito nel 1978 per i comuni di cui agli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, ed all'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertiti, con modificazioni, rispettivamente, nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e nella legge 30 ottobre 1976, n. 730. Tale deroga si applica anche alle province di Udine e Pordenone.

 

          Art. 4.

     Dopo l'inoltro alla commissione centrale per la finanza locale dei piani di riorganizzazione debitamente documentati e corredati dei necessari atti istruttori, gli enti locali devono provvedere in via prioritaria ad immettere in ruolo, con l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 5, quarto comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, il personale non di ruolo nei soli posti di pari qualifica o livello vacanti purchè anche preesistenti all'adozione del piano di riorganizzazione.

     Il personale non di ruolo già in servizio presso l'ente alla data del 30 settembre 1978 o assunto mediante prova pubblica selettiva bandita entro la medesima data che non troverà immediata sistemazione in ruolo ai sensi del precedente comma sarà provvisoriamente collocato in posizione soprannumeraria con la medesima qualifica o livello già in possesso, salvo riassorbimento che dovrà essere operato prima di procedere alle nuove assunzioni consentite dal quarto comma del presente articolo.

     Il personale non di ruolo assunto dal 1° ottobre al 31 dicembre 1978 e confermato in servizio ai sensi dell'art. 5, tredicesimo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, che risulti tuttora alle dipendenze dell'ente, potrà invece essere utilizzato soltanto fino alla copertura dei posti vacanti del piano di riorganizzazione divenuto efficace.

     I comuni, le province, i consorzi e le rispettive aziende, dopo che i piani generali di riorganizzazione avranno ottenuto l'approvazione della commissione centrale per la finanza locale, sono autorizzati ad assumere nuovo personale per la copertura del maggior numero dei posti d'organico del piano approvato, nel limite del 40 per cento per l'anno 1980, del 30 per cento per l'anno 1981 e del 30 per cento per l'anno 1982. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, che si trovano nelle condizioni di cui al presente comma, sono autorizzati a procedere fin dall'anno 1980 all'assunzione del personale previsto dal piano.

     Le aziende municipalizzate e consortili possono, in caso di necessità, assumere il personale strettamente occorrente per fronteggiare insopprimibili esigenze di ampliamento dei servizi attualmente gestiti.

     Tale facoltà è sottoposta alla condizione che l'azienda mantenga in pareggio il proprio bilancio o, se in disavanzo, che questo sia contenuto nei limiti di cui al successivo art. 16.

     Le nuove assunzioni debbono essere precedute dall'adeguamento del piano economico finanziario di cui al quarto comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con i provvedimenti da tale norma previsti per conseguire, entro i termini nella medesima stabiliti, il definitivo riassetto del bilancio.

 

          Art. 5.

     Gli enti locali che non avranno inoltrato al competente organo di controllo, entro il 31 ottobre 1980 il piano generale di riorganizzazione, oltre a perdere da tale data la facoltà di assumere nuovo personale ai sensi dell'art. 5, sesto comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come modificato dalla legge di convenzione 8 gennaio 1979, n. 3, non potranno altresì, fino all'inoltro del piano medesimo, effettuare nuove assunzioni per la copertura dei posti d'organico vacanti o che si renderanno vacanti nè avvalersi del tipo di prestazioni lavorative a carattere occasionale e saltuario (giornalieri) per compiti specifici limitati nel tempo (stagionali) nonchè di quello che risulti incaricato con contratto d'opera ai sensi degli articoli 2222 e 2229 del codice civile.

 

          Art. 6.

     Gli enti locali possono procedere, anche dopo l'adozione del piano di riorganizzazione, all'ampliamento della pianta organica, da sottoporsi al solo esame del competente organo regionale di controllo, mediante l'istituzione dei posti strettamente indispensabili, ed all'assunzione del relativo personale, per il funzionamento di opere di nuova realizzazione, purchè le stesse risultino ultimate e non attivate o in corso e da attivare entro il 31 dicembre 1980. Tale facoltà potrà essere esercitata nei limiti dei parametri che saranno fissati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'ANCI e l'UPI, da emanarsi entro il 31 marzo 1980.

     Le norme di cui al precedente comma si applicano anche alle tabelle numeriche delle aziende municipalizzate, provincializzate e consortili.

     I comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti possono esercitare la facoltà di associazione prevista dall'art. 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 701, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, anche mediante stipula di apposita convenzione da sottoporre al solo esame del competente organo regionale di controllo.

 

          Art. 7.

     Ogni altra modifica di pianta organica, generale o parziale, che determini l'aumento della spesa deve essere sottoposta all'esame della commissione centrale per la finanza locale, che darà comunque la precedenza, a parità di ordine cronologico, all'esame dei piani di riorganizzazione.

     La commissione centrale per la finanza locale deve provvedere all'esame delle deliberazioni entro novanta giorni dal ricevimento. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento della deliberazione senza che la commissione centrale per la finanza locale abbia adottato un provvedimento definitivo, la deliberazione medesima diventa esecutiva.

     Anche la copertura del maggior numero dei posti di organico ammessi alla predetta commissione centrale dopo l'esame dei provvedimenti di cui al precedente comma dovrà essere effettuata dagli enti locali nel corso di un triennio e nel rispetto dei limiti annui percentuali indicati nel precedente art. 4.

 

          Art. 8.

     Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto rimangono in vigore le norme contenute negli articoli 4 e 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

     E' confermato, inoltre, anche per l'anno 1980, salvo quanto consentito dai precedenti articoli, il divieto di assumere nuovo personale oltre il limite stabilito nell'art. 5 del succitato decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

     Fermi restando le disposizioni ed i limiti di cui ai primi tre commi dell'art. 5-bis del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, i comuni, le province e i loro consorzi che nell'anno 1979 hanno deliberato l'assunzione in gestione diretta di servizi pubblici appaltati, sono autorizzati a procedere alle conseguenti assunzioni di personale, oltre i limiti stabiliti dal presente decreto.

     Nel caso di cui al precedente comma, agli stessi enti che subentrano ad imprese private nella gestione diretta di pubblici servizi, già conferiti in appalto, che procedano alla assunzione di personale esistente presso dette imprese, è consentito corrispondere, quale assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti, la eventuale differenza tra il trattamento economico già in godimento al detto personale e quello del trattamento di livello spettante in applicazione dell'accordo nazionale per il trattamento giuridico dei dipendenti degli enti locali.

 

          Art. 9.

     Con effetto dal 1980, ai fini del pagamento dei contributi ordinari dovuti dai comuni, dalle province e dai loro consorzi alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e della corresponsione degli acconti di pensione ai dipendenti degli enti predetti e loro aziende, si applicano le norme previste dall'art. 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

     Ai fini del trattamento di quiescenza delle casse pensioni di cui al comma precedente, i comuni, le province, i loro consorzi ed aziende sono tenuti a certificare le voci retributive esplicitamente previste negli accordi nazionali o nei contratti collettivi di lavoro per le rispettive categorie di dipendenti, con esclusione di qualsiasi altro emolumento a qualunque titolo corrisposto.

 

          Art. 10.

     L'art. 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, è sostituito dal seguente:

     Sono demandate alle direzioni provinciali del tesoro le attribuzioni per il prelievo di somme corrispondenti ad una o più rate di ammortamento che siano scadute dopo il 1° gennaio 1978 e non siano state tempestivamente versate presso i tesorieri degli enti che abbiano contratto mutui con la Cassa depositi e prestiti garantiti dallo Stato ovvero con delegazioni di pagamento.

 

          Art. 11.

     Gli enti locali non possono assumere mutui relativamente alle materie previste dall'art. 72 del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, come modificato dall'art. 19 della legge 8 gennaio 1979, n. 3, con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa depositi e prestiti abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. Tale disposizione non si applica a tutte le operazioni per le quali sia già intervenuta al 31 dicembre 1979 la delibera consiliare di assunzione del mutuo.

     La Cassa depositi e prestiti dovrà comunicare all'ente locale interessato la propria adesione di massima sulle domande di mutuo, indicate nel comma precedente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

     Qualora la Cassa non abbia risposto positivamente nel termine suddetto gli enti locali interessati potranno ricorrere ad altri istituti di credito.

     Nell'ambito degli investimenti che possono essere effettuati ai sensi della vigente normativa in materia di finanza locale, i comuni possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per l'esecuzione di costruzioni di nuovi edifici giudiziari ovvero ricostruzioni, ristrutturazioni, sopraelevazioni, completamenti, ampliamenti o restauri di edifici di proprietà comunale, destinati o da destinare a sede di uffici giudiziari, nonchè per l'acquisto, anche a trattativa privata, di edifici in costruzione o già costruiti, anche se da restaurare, ristrutturare, completare o ampliare per renderli idonei all'uso giudiziario, da adibire a sedi di uffici giudiziari.

     I comuni possono, altresì, contrarre con la Cassa depositi e prestiti, mutui per maggiori oneri derivanti da costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri o manutenzione straordinaria di edifici destinati a casa mandamentale.

     Ai fini della concessione dei mutui di cui ai precedenti due commi, i comuni dovranno allegare alla richiesta di finanziamento l'attestazione, a firma del segretario comunale, che il progetto esecutivo dei lavori abbia riportato il visto del competente Ministero di grazia e giustizia.

     Il limite di impegno decennale di lire 1.000 milioni di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 469, è revocato.

     L'autorizzazione ad accettare delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie previste dall'art. 2 della legge 4 luglio 1967, n. 537, è estesa alle aziende speciali per la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica ed ai consorzi di comuni e province per la produzione e la distribuzione dell'acqua, del gas e dell'energia elettrica gestite in economia. Nel caso di aziende gestite in economia la firma del presidente della commissione amministratrice di cui al secondo comma del citato articolo è sostituito da quella del segretario del consorzio.

     Il termine perentorio per la richiesta alla Cassa depositi e prestiti, da parte dei comuni e delle province, dei mutui di cui all'art. 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito nella legge 17 marzo 1977, n. 62 e all'art. 10 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, è fissato al 30 giugno 1980.

 

          Art. 12.

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a partecipare al fondo di dotazione dell'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, per una quota non superiore al 40 per cento del fondo stesso.

     L'apporto iniziale, sino ad un massimo di 2 miliardi di lire, verrà effettuato mediante prelevamento della somma dal fondo di riserva della gestione principale della Cassa depositi e prestiti esistente al 31 dicembre 1978.

 

          Art. 13.

     E' confermata, anche per l'anno 1980, l'autorizzazione a concedere le assegnazioni previste dall'art. 10-bis, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

 

          Art. 14.

     A partire dal 1° gennaio 1980 i contributi, le assegnazioni e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato dovuti alle province e ai comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti affluiscono per metà del loro ammontare ad apposite contabilità speciali presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, intestate a ciascuno degli enti medesimi.

     L'ente può effettuare prelevamenti da dette contabilità speciali dopo che siano state utilizzate le altre disponibilità liquide dell'ente medesimo depositate presso il tesoriere, escluse le somme vincolate a specifica destinazione.

     Il tesoriere dell'ente non può effettuare anticipazioni di tesoreria se non dopo aver accertato il completo utilizzo delle disponibilità esistenti nelle contabilità speciali intestate all'ente medesimo.

     La tesoreria dello Stato corrisponderà sulle giacenze delle contabilità aperte ai sensi del precedente primo comma il tasso di interesse corrispondente a quello previsto dall'accordo interbancario per le condizioni relative a depositi aventi analoghe caratteristiche.

     Con decreto del Ministro del tesoro, sentite l'ANCI e l'UPI, saranno determinate le modalità di funzionamento ed ogni altra condizione relativa alle contabilità speciali previste dal precedente primo comma.

 

          Art. 15.

     Per l'anno 1980 il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia somme di importo pari all'ammontare complessivo delle erogazioni disposte per l'anno 1979 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con le seguenti variazioni:

     a) le erogazioni di cui alle lettere a), c) e d) del predetto articolo sono elevate del 20 per cento e - per i comuni e le province del Mezzogiorno nonchè per i comuni appartenenti al centro-nord e classificati a norma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, totalmente montani, o parzialmente montani con popolazione fino a 20.000 abitanti alla data del 31 dicembre 1978 secondo i dati pubblicati dall'ISTAT - del 25 per cento;

     b) le somme previste alla lettera b) di tale articolo sono corrisposte al netto del 20 o del 25 per cento, come sopra applicato, per l'anno 1980, sulle erogazioni di cui alla lettera a) dello stesso articolo;

     c) le somme previste dalla lettera e) di tale articolo sono corrisposte nella misura pari al cento per cento.

     Il versamento di tali importi agli enti locali avrà luogo in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 marzo, il 20 giugno e il 20 ottobre 1980; ai relativi mandati di pagamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e quelle di cui all'art. 14 del presente decreto.

     Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti alla data del 31 dicembre 1978, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, è corrisposta in unica soluzione entro il 31 maggio 1980 una ulteriore erogazione di L. 10.000 per abitante.

     Il Ministero dell'interno provvederà a trattenere a ciascun comune e a ciascuna provincia le somme corrispondenti all'ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria e ospedaliera previste per l'anno 1979 all'atto della corresponsione delle rate del 20 giugno e del 20 ottobre, le cui erogazioni restano subordinate alla effettuazione delle predette trattenute. A tal fine i comuni e le province sono tenuti ad effettuare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto apposita segnalazione al Ministero dell'interno a firma del sindaco o del presidente dell'amministrazione provinciale e del segretario comunale o provinciale.

     Non si provvede ad alcuna trattenuta, a qualsiasi titolo, delle somme corrispondenti ai contributi di cui all'art. 5 della legge 26 aprile 1976, n. 189, in relazione alle leggi in esso richiamate, corrisposti per gli esercizi a partire dall'anno 1978.

 

          Art. 16.

     La perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto ed i contributi alle aziende e ai consorzi di trasporto di cui al sesto comma dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, non potranno subire incrementi superiori al 19,70 per cento dell'ammontare iscritto nel bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 1979.

     L'eventuale maggiore perdita delle aziende stesse nell'anno 1980 rispetto al limite di cui al precedente comma dovrà essere fronteggiata esclusivamente mediante aumento delle tariffe.

     Il versamento alle aziende interessate da parte degli enti locali delle somme corrispondenti all'incremento di cui al primo comma resta subordinato all'adempimento previsto al settimo comma dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

 

          Art. 17.

     Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari relativo alla perdita di gestione prevista per l'anno 1980 è determinato sulla base della perdita presunta dell'esercizio 1979, tenendo conto dei provvedimenti programmati per l'anno 1980 per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali, modificati, ove occorra, in relazione ai valori monetari.

     A fronte di tale contributo gli enti proprietari sono autorizzati ad assumere un mutuo a norma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

     A partire dall'anno 1980, in deroga a quanto disposto dall'art. 63, lettera f), del regolamento approvato con regio decreto 10 marzo 1904, n. 108, per l'esecuzione della legge 29 marzo 1903, n. 103, l'ammontare degli interessi che le centrali del latte sono tenute a corrispondere ai comuni sul capitale permanente ad esse assegnato non potrà essere superiore a quello corrisposto per l'anno 1979.

 

          Art. 18.

     Gli stanziamenti per interessi passivi iscritti nel bilancio di previsione per il 1980 degli enti locali dovranno tener conto esclusivamente:

     a) delle quote di interessi relative ai mutui in corso di ammortamento al 31 dicembre 1979;

     b) delle quote di interessi relativi a mutui che entreranno in ammortamento nel corso dell'anno 1980 in virtù di contratti perfezionati prima del 31 dicembre 1979;

     c) degli interessi relativi alle anticipazioni di tesoreria calcolati con una esposizione per una durata non superiore a tre mesi.

     Si applica il disposto di cui al nono comma dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

 

          Art. 19.

     Le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni e attribuite ai comuni e alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, devono essere previste nei bilanci comunali e provinciali con specifici stanziamenti di importo corrispondente al relativo finanziamento regionale.

     Le regioni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, comunicheranno a ciascun comune e a ciascuna provincia l'importo loro spettante.

 

          Art. 20.

     Le spese relative ai servizi di carattere produttivo, gestiti in economia, concernenti l'acquisto di beni destinati ad essere ricevuti direttamente o previa trasformazione, sono iscritte in appositi capitoli del bilancio 1980 nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione, anche oltre i limiti di cui al successivo art. 21.

     L'eventuale maggiore importo della previsione di spesa, rispetto ai richiamati limiti di cui all'art. 21, deve trovare totale compensazione nell'aumento delle previsioni iscritte, per il corrispondente servizio, nella parte entrate del bilancio 1980. Tale norma deve essere osservata anche per eventuali variazioni che si rendano necessarie in corso di esercizio.

 

          Art. 21.

     Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1980 dei comuni, delle province e dei loro consorzi - escluse quelle per il personale comunque considerate nei bilanci di previsione, quelle di cui ai precedenti articoli 16, 18 e 19 e quelle interamente coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti regionali o statali con vincolo di destinazione - non potrà subire incrementi superiori al 18,65 per cento e, per gli enti del Mezzogiorno, e i comuni del centro-nord classificati totalmente montani o parzialmente montani con popolazione fino a 20.000 abitanti, alla data del 31 dicembre 1978 secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, al 20,75 per cento dell'ammontare previsto per il 1979 quale risulta dai bilanci di previsione esecutivi a norma di legge e dalle successive variazioni approvate dall'organo regionale di controllo.

     I comuni debbono prevedere nelle partite di giro del bilancio le spese per le elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali del 1980, che a norma dell'art. 19 della legge 8 aprile 1976, n. 278, e dell'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono a carico degli enti interessati. Il relativo onere è assunto dallo Stato.

     Il Ministero dell'interno provvede al relativo rimborso a carico del capitolo 1590 del proprio stato di previsione della spesa per l'esercizio 1980. Sono applicabili, in particolare, per la gestione contabile le disposizioni del sesto, settimo e ottavo comma dell'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136.

     In caso di contemporaneità di elezioni amministrative con elezioni regionali, il riparto delle spese tra lo Stato e le regioni, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal commissario del Governo.

     Per i censimenti generali, la legge di autorizzazione provvederà a determinare i criteri per la copertura integrale degli oneri sostenuti dai comuni.

     Per i comuni che beneficiano delle erogazioni statali suppletive di cui al terzo comma dell'art. 15 del presente decreto, l'importo complessivo delle spese correnti per l'anno finanziario 1980, determinato con i criteri di cui al presente articolo, potrà essere ulteriormente incrementato fino all'ammontare di tali erogazioni suppletive.

 

          Art. 22.

     Gli storni di fondi di cui all'art. 318 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, possono effettuarsi sempre che non sia superato il limite massimo di incremento delle spese correnti per l'anno 1980 previsto dalle norme del presente decreto.

     Ove siano accertate maggiori entrate queste debbono essere utilizzate, con carattere di assoluta priorità, per il finanziamento dei disavanzi di amministrazione risultanti dai conti consuntivi relativi agli esercizi 1977 e precedenti; le eventuali entrate eccedenti possono essere utilizzate per investimenti, o spese una tantum, ovvero per ulteriore incremento di spese correnti. Limitatamente ai comuni che usufruiscono di trasferimenti statali integrativi per il pareggio del bilancio, la utilizzazione di maggiori entrate proprie per ulteriore incremento di spese correnti, relative all'acquisto di beni e servizi e ai trasferimenti, non può superare il 40 per cento delle maggiori entrate stesse.

 

          Art. 23.

     Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, esecutivi ai sensi della legge, è assicurato per l'anno 1980 da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'interno.

     L'importo di tali erogazioni è determinato sulla base di apposite certificazioni, firmate dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro da emanarsi, sentite l'Associazione nazionale comunali italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

     Il certificato è allegato al bilancio e viene con lo stesso trasmesso al competente organo regionale di controllo, il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sul bilancio e lo inoltra entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque non oltre il 30 giugno 1980, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al precedente comma, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e alla regione e ne restituisce un esemplare all'ente.

     L'erogazione del trasferimento a pareggio, nonchè della quarta trimestralità delle somme di cui all'art. 15, resta subordinata all'inoltro della certificazione di cui al precedente comma.

     A valere sullo stanziamento del capitolo 1590 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1980 possono altresì essere disposti - anche in deroga alle limitazioni di cui al secondo comma dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 468 - pagamenti, in conto degli anni 1978 e 1979, per le finalità di cui agli articoli 10 e 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 43, ed agli articoli 1 e 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

 

          Art. 24.

     Gli stanziamenti relativi alle spese per il personale non possono comprendere oneri non approvati in conformità a quanto previsto dal diciannovesimo comma dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

     Le maggiori spese derivanti dalle nuove assunzioni di personale sono portate in aumento del costo del personale considerato nei bilanci degli enti locali e, ove non trovino copertura totale o parziale nelle entrate dell'ente, sono coperte, a consuntivo, con le modalità di cui al precedente art. 23 entro il 31 marzo 1981.

     Per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1979, n. 609, si provvederà con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3.

     Tra le spese di personale è altresì iscritto il fondo di cui al successivo art. 25.

 

          Art. 25.

     Nella previsione di maggiori spese per l'anno 1980, relative alla erogazione dell'indennità integrativa speciale o equipollente spettante al personale di ruolo e non di ruolo, gli enti locali e le loro aziende non potranno computare un importo superiore a quello corrispondente a 30 punti di contingenza.

     Tra le spese di personale previste per l'esercizio 1980 è consentito agli enti locali di istituire un fondo per gli oneri relativi al personale che sarà utilizzato per le prestazioni lavorative a carattere occasionale o saltuario (giornalieri), per compiti specifici limitati nel tempo (stagionali), per supplenze, nonchè quello che risulti incaricato con contratto di opera ai sensi dell'articolo 2222, e per i rapporti continuativi direttamente convenzionati con i professionisti.

     L'importo di tale fondo non potrà, nel suo complesso, superare la spesa sostenuta nell'anno 1979, per analoghi tipi di prestazioni, incrementato del 25 per cento.

     Ferme restando le modalità di assunzione del personale straordinario contenute nell'art. 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, è consentito, per i soli settori scolastico e di assistenza all'infanzia, trattenere in servizio fino a sei mesi il personale assunto per supplenza dei titolari.

     La supplenza per puerperio può essere estesa all'intero periodo di assenza della titolare.

     La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì in caso di assenza per richiamo alle armi, sempre che trattisi di posto unico in organico.

 

          Art. 26.

     Le tariffe previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e dal testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, per l'imposta comunale sulla pubblicità, per i diritti sulle pubbliche affissioni, per la tassa di occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche sono raddoppiate con decorrenza 1° gennaio 1980.

     Per effetto del raddoppio di cui al comma precedente la tariffa massima annuale prevista dall'art. 198 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è la seguente:

     Al metro lineare

     a) condutture, cavi ed impianti in genere:

     di diametro inferiore a cm 20 L. 40

     di diametro di cm 20 e oltre L. 80

     b) condutture di acqua potabile:

     di diametro inferiore a cm 20 L. 20

     di diametro di cm 20 ed oltre L. 40

     I comuni e le province dovranno adottare entro il 31 marzo 1980 le relative deliberazioni.

     Nei comuni e nelle province in cui non siano adottate le predette deliberazioni si applicano le tariffe massime secondo le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo.

     Per l'anno 1980 il termine previsto dall'art. 21, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità annuale da parte dei soggetti che non hanno denunciato la cessazione entro il 31 dicembre 1979 è prorogato di novanta giorni.

     Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti in corso per l'accertamento e la riscossione dei tributi e diritti di cui ai precedenti commi debbono essere revisionate in relazione alle prevedibili, maggiori riscossioni derivanti dall'applicazione degli aumenti di tariffa previsti dagli stessi commi.

     In tale revisione dovrà tenersi conto anche delle variazioni delle riscossioni risultanti dai dati statistici raccolti in sede locale ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, nonchè degli aumenti del costo del servizio verificatisi dopo la data di inizio della concessione.

     In caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460.

     A decorrere dal 1° gennaio 1980 l'imposta sui cani è applicata in base alla seguente tariffa:

     L. 25.000 per i cani appartenenti alla 1ª categoria;

     L. 8.000 per quelli appartenenti alle 2ª categoria;

     L. 3.000 per quelli appartenenti alla 3ª categoria.

     Le deliberazioni di cui al comma precedente devono essere adottate entro il 31 marzo 1980.

     Fino all'emanazione della legge concernente la nuova disciplina dello smaltimento dei rifiuti solidi, i comuni sono tenuti ad adottare, per l'anno 1980, provvedimenti i quali tendano a realizzare l'equilibrio tra gettito complessivo della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni e costo del relativo servizio.

     In ogni caso, eventuali aumenti tariffari per il 1980 non possono superare, per le singole categorie di utenti, il 30 per cento delle tariffe in vigore nel 1979.

     Le deliberazioni di attuazione delle disposizioni contenute nei due commi precedenti devono essere adottate dai comuni interessati entro il 31 marzo 1980.

     Il termine di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1980.

     Per il 1980 l'ammontare dell'erogazione continua ad essere pari a quella spettante per l'anno precedente, aumentata del 10 per cento.

     Sono considerati validamente eseguiti i versamenti delle tasse di concessione governativa o comunale e delle relative soprattasse e pene pecuniarie effettuati, fino a tutto il 30 aprile 1979, impropriamente a favore dello Stato anzichè del comune e viceversa.

     La sanatoria suddetta è limitata alla serie di atti elencati nei numeri d'ordine 14, 15, 16, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 65, 69, 70, 71, 84, 85, 97, 110 e 111 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

     Resta fermo che, in caso di duplicazione dei versamenti, il rimborso deve essere richiesto all'ente a cui favore il versamento stesso non avrebbe dovuto essere effettuato.

 

          Art. 27.

     Con effetto dall'esercizio 1980 gli avanzi di amministrazione conseguiti dai consorzi ai quali partecipano gli enti locali sono obbligatoriamente applicati al bilancio ed il loro importo è destinato a riduzione delle quote con le quali gli enti predetti concorrono annualmente alla gestione.

     Gli avanzi di gestione delle aziende speciali municipalizzate, provincializzate e consortili sono integralmente iscritti nella parte entrata dei bilanci degli enti proprietari e vengono dagli stessi utilizzati a fronte delle loro spese di gestione corrente.

 

          Art. 28.

     Per il ripiano della perdita delle aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili, diverse da quelle di trasporto, accertata per l'esercizio 1978, che non abbia trovato copertura nei bilanci degli enti proprietari dell'anno 1979, gli stessi sono autorizzati a contrarre mutui presso gli istituti già designati con decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 7 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

     La relativa quota di ammortamento sarà integralmente rimborsata all'ente proprietario da parte dell'azienda, che la iscriverà nel proprio bilancio, apportando le conseguenti modifiche al piano di riequilibrio economico finanziario previsto dal quarto comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

 

          Art. 29.

     Entro il 31 luglio 1980 i comuni e le province sono tenuti a provvedere ad una verifica straordinaria dei residui attivi e passivi degli esercizi 1979 e precedenti, per eliminare le somme insussistenti o prescritte ed adeguare la contabilità alle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

     Prima dell'esame del conto 1979 i consigli degli enti approvano gli elenchi, distinti per capitoli, dei residui da conservare nel conto stesso.

     Con tale provvedimento consiliare:

     a) saranno precisate, per i residui attivi, le azioni da intraprendere dalla giunta per il recupero delle somme dovute all'ente, fissando i termini entro i quali tali azioni dovranno essere effettuate;

     b) saranno determinate, per i residui passivi, le somme:

     ordinate nelle forme di legge e non pagate, relative a spese afferenti agli esercizi 1977 e precedenti che, in deroga all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, verranno conservate nel conto residui del consuntivo 1979 e per la gestione dell'anno finanziario 1980, soltanto se liquidate e se il relativo debito non è prescritto;

     impegnate e non ordinate, ovvero ordinate e non pagate, esclusivamente per quanto attiene agli esercizi 1978 e 1979.

     La redazione degli elenchi di cui ai precedenti commi deve essere ultimata dagli uffici di ragioneria degli enti entro il 31 maggio 1980. Essi sono sottoposti al preventivo esame dei revisori nominati dal consiglio, per la verifica del conto consuntivo 1979, che li accompagna con una loro relazione.

     Entro il 31 ottobre 1980 la deliberazione di approvazione del conto consuntivo 1979 viene inoltrata dal segretario dell'ente, assieme ad un certificato contenente i riepiloghi generali del conto raffrontati con la situazione al 31 dicembre 1977, all'organo regionale di controllo, il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sulla deliberazione, ne inoltra copia ai Ministri dell'interno e del tesoro, ed alla regione, e ne restituisce un esemplare all'ente entro dieci giorni dall'avvenuto esame.

     Ai disavanzi di amministrazione riferiti al 31 dicembre 1977, per la quota che, dopo le operazioni contabili di cui al primo comma, risulterà a chiusura del conto consuntivo 1979, sarà data copertura mediante operazioni di mutuo con rate di ammortamento a carico dello Stato, secondo tempi, criteri e procedure che saranno stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, sentite l'ANCI e l'UPI, al netto delle quote di disavanzo coperte con le maggiori entrate di cui al secondo comma del precedente art. 22.

     Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, udite l'ANCI e l'UPI, da adottarsi entro il 31 marzo 1980, saranno stabilite le modalità che gli enti interessati dovranno osservare per attuare la revisione straordinaria dei residui e per la compilazione degli elenchi e della certificazione previsti dal presente articolo.

 

          Art. 30.

     Con inizio dall'esercizio 1980 e fino all'entrata in vigore della legge sul nuovo ordinamento delle autonomie locali, l'importo dei valori di riferimento stabiliti, per regolare le competenze delle giunte comunali e provinciali e le procedure contrattuali e di appalto, per i comuni dalla legge 9 giugno 1947, n. 530, e per le province dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1168, è elevato di 5 volte.

 

          Art. 31.

     Alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel quinquennio 1974-78, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1980, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, con una maggiorazione rispettivamente del 20 e del 10 per cento.

     Alla regione siciliana è direttamente attribuito dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.

 

          Art. 32.

     Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1980 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonchè delle province autonome di Trento e Bolzano.

     Il termine di cui all'art. 16 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 638 è prorogato al 31 dicembre 1980 per le camere di commercio e le aziende autonome di soggiorno, cura e turismo.

     Le delegazioni di cui al precedente comma possono essere utilizzate esclusivamente per mutui destinati ad investimenti.

 

          Art. 33.

     Per l'anno 1980 le somme di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano sono maggiorate, ove le quote dei tributi devoluti erano fisse, del 15 per cento rispetto all'ammontare spettante per l'anno precedente; ove tali quote erano invece variabili la maggiorazione sarà determinata per la regione Sardegna con le modalità previste dalla seconda parte del primo comma dell'art. 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e per le province autonome di Trento e Bolzano in conformità con quanto disposto dall'art. 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

 

          Art. 34.

     Per l'anno 1980 le somme di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono maggiorate del 10 per cento rispetto all'ammontare spettante per l'anno precedente.

 

          Art. 35.

     Per l'anno 1980 le somme di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio ammontano complessivamente a 200 miliardi di lire.

     La ripartizione della predetta somma tra le varie camere di commercio dovrà avvenire in proporzione alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

     Le tariffe in base alle quali le camere di commercio riscuotono i diritti di segreteria, previsti dall'art. 52, lettere a) e b), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, secondo le misure fissate dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 49, sono aumentate del 30 per cento.

     L'elenco dei diritti di segreteria riportato in allegato al predetto decreto-legge n. 973, convertito nella citata legge n. 49, è integrato dal seguente diritto: "Diritto per il rilascio di informazioni relative alla struttura produttiva, distributiva e simili, mediante utilizzo del sistema informativo tramite terminali: per ogni foglio, diritto fisso di L. 5.000, oltre al rimborso del costo effettivo di utilizzazione dell'unità centrale dell'elaboratore elettronico.

     Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in relazione alle maggiori esigenze di personale provvedono alla stesura di un piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi e, una volta ottenuta la relativa approvazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono autorizzate ad assumere personale per la copertura dei posti complessivamente vacanti in conseguenza del nuovo organico nel limite del 40 per cento per l'anno 1980, del 30 per cento per l'anno 1981 e del 30 per cento per l'anno 1982.

     Le aziende autonome di soggiorno non possono procedere per l'anno 1980 ad assunzione di personale in misura superiore al numero dei dipendenti in servizio nell'anno 1976, fatta eccezione per il personale stagionale occorrente per fronteggiare insuperabili esigenze di gestioni speciali separate e di ampliamento di servizi istituzionali esistenti. Tale facoltà è sottoposta alla condizione che l'azienda mantenga in pareggio il proprio bilancio e quello delle gestioni speciali separate.

 

          Art. 36.

     I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'ANCI - Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'UPI - Unione province italiane, dell'UNCEM - Unione nazionale comuni ed enti montani, che devono essere corrisposti dagli enti locali associati, sono riscossi nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

     La riscossione avverrà mediante ruoli, su richiesta dei consigli delle associazioni suddette, secondo le modalità stabilite nel testo unico citato. L'esattore verserà, per il tramite del ricevitore provinciale, le quote di contributi a ciascuna associazione spettanti.

     Gli enti associati hanno diritto di recedere dalle associazioni entro il 31 ottobre di ogni anno, con conseguente esclusione dai ruoli dal 1° gennaio dell'anno successivo.

 

          Art. 37.

     Per gli enti locali che non abbiano applicato il contratto di lavoro l'importo del fondo di cui al secondo comma dell'art. 25 non potrà nel suo complesso superare la spesa sostenuta nell'anno 1979 per analoghi tipi di prestazione, rivalutata in applicazione della retribuzione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, incrementata del 10 per cento.

 

          Art. 38.

     Il secondo comma dell'art. 14 della legge 14 luglio 1907, n. 542, è sostituito dal seguente:

     "Alla esecuzione di dette opere si provvede a cura dello Stato, quando si tratti di difendere gli abitati dalle corrosioni prodotte dal mare. La relativa spesa è posta a totale carico dello Stato".

 

          Art. 39.

     Con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) e la Unione province d'Italia (UPI), sarà fissato l'importo lordo delle medaglie di presenza spettanti al presidente ed ai componenti della commissione centrale finanza locale e delle relative sottocommissioni, per la partecipazione alle riunioni, il cui ammontare non potrà comunque essere superiore a quello corrisposto ai componenti dei comitati regionali di controllo.

 

          Art. 40.

     Le disposizioni relative alla trasmissione dei dati da parte dei comuni e delle province e dei rispettivi tesorieri, contenute nell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, si applicano a partire dal 1° gennaio 1981.

     A modifica dell'art. 30, sesto comma, e fermo restando il disposto dell'art. 29 della legge 5 agosto 1978, n. 468, i dati previsionali e quelli periodici di cassa delle province e dei comuni, acquisiti dalle ragionerie provinciali dello Stato, vengono aggregati dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, che è tenuta a fornire alle regioni i dati aggregati riguardanti gli enti locali ricadenti nel rispettivo territorio.

     Le regioni provvedono a trasmettere i dati relativi all'amministrazione regionale direttamente al Ministero del tesoro.

 

          Art. 41.

     Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

 

          Art. 42.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1980, valutato in lire 13.682.800 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando gli accantonamenti "Disposizioni per la finanza locale" e "Somme da assegnare alle regioni, alle camere di commercio ed alle aziende di soggiorno, cura e turismo in sostituzione di tributi soppressi".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 43.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2 della L. 7 luglio 1980, n. 299, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed i rapporti giuridici sorti in applicazione del presente decreto, semprechè non siano in contrasto con le norme del D.L. 7 maggio 1980, n. 153.