§ 1.4.255 - L.R. 28 maggio 2026, n. 13.
Norme in materia di personale ed enti locali. disposizioni varie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:28/05/2026
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Norme in materia di personale della Regione.
Art. 2.  Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di trattamento accessorio dei dipendenti collocati in aspettativa sindacale.
Art. 3.  Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 in materia di contributi ai comuni in dissesto per personale in sovrannumero.
Art. 4.  Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 in materia di attribuzioni dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e dell'Assessorato [...]
Art. 5.  Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 3 marzo 2020, n. 4 e all'articolo 5-bis della legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 in materia di trasporto di salme e strutture per il commiato.
Art. 6.  Interpretazione autentica dell'articolo 75 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 in materia di rapporto di lavoro con l'Amministrazione forestale.
Art. 7.  Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 in materia di contributi alle associazioni di enti locali.
Art. 8.  Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 in materia di lavoratori ASU.
Art. 9.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 in materia di assegnazione dei lavoratori ASU.
Art. 10.  Modifiche all'articolo 56 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 in materia di contributi ai comuni in dissesto.
Art. 11.  Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 in materia di tutela degli animali e prevenzione del randagismo.
Art. 12.  Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 2 aprile 2024, n. 6 in materia di progetti di recupero ambientale delle cave.
Art. 13.  Circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale su gomma extraurbano.
Art. 14.  Corsi di formazione per gli operatori dei dipartimenti di salute mentale delle Asp.
Art. 15.  Interpretazione autentica in materia di personale regionale transitato previdenzialmente all'INPS.
Art. 16.  Aiuti alle imprese per il contrasto al caro carburante.
Art. 17.  Modifica dell'articolo 118 della legge regionale del 31 gennaio 2024, n. 3 in materia di tutela delle donne vittime di violenza.
Art. 18.  Obblighi di comunicazioni nei procedimenti relativi ai contratti pubblici regionali.
Art. 19.  Norme e disposizioni in materia di lavoro agile per i dipendenti regionali con disabilità.
Art. 20.  Incompatibilità incarichi nelle aziende sanitarie.
Art. 21.  Rappresentanza del presidente del consiglio comunale.
Art. 22.  Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 in materia di contributi straordinari agli enti locali.
Art. 23.  Norme in materia di personale stabilizzato ex LSU.
Art. 24.  Disposizioni in materia di divieto di assunzioni.
Art. 25.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11 in materia di vice presidente del consiglio comunale.
Art. 26.  Interpretazione autentica di norma in materia di contributi ai comuni in dissesto.
Art. 27.  Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 in materia di riserva a favore dei comuni.
Art. 28.  Disposizioni in materia di Garante regionale per i diritti e doveri culturali e di Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza.
Art. 29.  Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2005, n. 6 in materia di personale comandato.
Art. 30.  Disposizioni in materia di contributi alle unioni dei comuni.
Art. 31.  Variazioni al bilancio della Regione.
Art. 32.  Norma finale.


§ 1.4.255 - L.R. 28 maggio 2026, n. 13.

Norme in materia di personale ed enti locali. disposizioni varie.

(G.U.R. 5 giugno 2026, n. 25 - S.O.)

 

Art. 1. Norme in materia di personale della Regione.

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11 e successive modificazioni, dopo le parole “dell'attribuzione dell'indennità di buonuscita” sono aggiunte le parole “o del trattamento di fine rapporto” e dopo le parole “dell'ammontare dell'indennità di buonuscita” sono aggiunte le parole “o del trattamento di fine rapporto”.

2. Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti della Regione cessati dal servizio per qualsiasi causa è corrisposto nel tempo massimo di 12 mesi dalla data di cessazione dal servizio.

3. Al fine di non creare disparità di trattamento tra i dipendenti della Regione, al personale regionale iscritto al Fondo pensioni Sicilia di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e successive modificazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e successive modificazioni.

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di trattamento accessorio dei dipendenti collocati in aspettativa sindacale.

1. Il comma 9 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modificazioni è abrogato. Agli oneri discendenti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse stanziare a legislazione vigente del Fondo risorse decentrate del personale della Regione.

 

     Art. 3. Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 in materia di contributi ai comuni in dissesto per personale in sovrannumero.

1. Le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 8 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni si applicano anche per gli esercizi finanziari 2027 e 2028.

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 in materia di attribuzioni dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modificazioni, dopo le parole "energie e fonti energetiche" sono aggiunte le parole "incluse le autorizzazioni uniche di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 e successive modificazioni, soggette alla VIA di competenza regionale".

2. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 28/1962 e successive modificazioni, dopo le parole "valutazione impatto ambientale" sono aggiunte le parole "con esclusione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) in materia di energia".

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 3 marzo 2020, n. 4 e all'articolo 5-bis della legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 in materia di trasporto di salme e strutture per il commiato.

1. All'articolo 10 della legge regionale 3 marzo 2020, n. 4 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole "in abitazioni inadatte per l'osservazione" sono aggiunte le parole "o in casa di riposo o in istituti di ricovero per anziani, non dotati di depositi di osservazione" e dopo le parole "o presso le apposite strutture di cui all'articolo 12" sono aggiunte le parole "o presso l'abitazione privata del defunto";

b) al comma 2 le parole "previo accertamento della morte ai sensi del comma 2 dell'articolo 8, i cadaveri" sono sostituite dalle parole "previa certificazione di morte e di trasporto redatto dal medico del reparto intervenuto in occasione del decesso, nelle modalità indicate dal comma 3 ed esclusi i sospetti che la morte sia dovuta a reato e costituisca pregiudizio per la salute pubblica, le salme" e dopo le parole "presso le strutture per il commiato" sono aggiunte le parole "o l'abitazione privata del defunto";

c) al comma 9 dopo le parole "in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica." sono aggiunte le parole "È l'impresa funebre che, con personale appositamente formato, provvede al trattamento antiputrefattivo e al confezionamento del feretro. L'addetto al trasporto funebre, in quanto incaricato di pubblico servizio, all'atto della chiusura del feretro, verifica l'identità del defunto, la regolarità del confezionamento del feretro in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, sul territorio nazionale ed internazionale e l'apposizione del sigillo; l'addetto al trasporto funebre attesta altresì l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.".

2. Al comma 5 dell'articolo 5-bis della legge regionale 17 agosto 2010, n. 18, come introdotto dall'articolo 12 della legge regionale 3 marzo 2020, n. 4, sono introdotte le seguenti modifiche:

a) nell'alinea la parola "esclusivo" è sostituita dalla parola "commerciale";

b) alla lettera d) dopo le parole "edilizi locali" sono aggiunte le parole "e dal testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e dopo le parole "geografiche particolari" sono aggiunte le parole "e strutturali dei locali".

 

     Art. 6. Interpretazione autentica dell'articolo 75 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 in materia di rapporto di lavoro con l'Amministrazione forestale.

1. Il comma 1 e il comma 2 dell'articolo 75 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 si interpretano, fin dalla data di entrata in vigore, nel senso che il riconoscimento del punteggio di cui al comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modificazioni e la conseguente ricollocazione nelle rispettive graduatorie distrettuali sono riservati esclusivamente a coloro i quali alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale n. 3/2024 e successive modificazioni risultano comunque inseriti nelle predette graduatorie distrettuali.

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 75 della legge regionale n. 3/2024 e successive modificazioni sono abrogati.

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 in materia di contributi alle associazioni di enti locali.

1. Al comma 8 dell'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modificazioni le parole “venti anni” sono sostituite dalle parole “cinque anni”.

 

     Art. 8. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 in materia di lavoratori ASU.

1. All'articolo 10 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole “Gli enti pubblici possono assumere” sono inserite le parole “fino al 31 dicembre 2027”;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. I lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili di cui al comma 4, inseriti nell'elenco regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 15 e successive modificazioni, interessati dal processo di stabilizzazione previsto dal medesimo comma 4, qualora questo non sia ancora stato definito alla data del 30 giugno 2026, permangono nel bacino di appartenenza e continuano a percepire il sussidio e l'eventuale integrazione oraria fino a 36 ore, a valere sulle somme iscritte nel fondo di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785).”.

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 in materia di assegnazione dei lavoratori ASU.

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni le parole “è prorogato al 31 dicembre 2025” sono sostituite dalle parole “è prorogato al 31 dicembre 2027”.

 

     Art. 10. Modifiche all'articolo 56 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 in materia di contributi ai comuni in dissesto.

1. Al comma 5 dell'articolo 56 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle parole "31 gennaio 2026" e dopo le parole "per la copertura del disavanzo" sono aggiunte le parole "o per le spese di personale".

 

     Art. 11. Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 in materia di tutela degli animali e prevenzione del randagismo.

1. Alla legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 le parole "nella misura di almeno uno ogni 500.000 abitanti" sono sostituite dalle parole "nella misura di uno per ciascuna ASP e di due per ciascuna ASP ricadente nelle aree metropolitane di Palermo, Messina e Catania";

b) il comma 3 dell'articolo 10 è abrogato;

c) l'articolo 11 è abrogato.

 

     Art. 12. Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 2 aprile 2024, n. 6 in materia di progetti di recupero ambientale delle cave.

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 2 aprile 2024, n. 6 e successive modificazioni le parole "entro i successivi ventiquattro mesi" sono sostituite dalle parole "entro i successivi trentasei mesi".

 

     Art. 13. Circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale su gomma extraurbano.

1. Al fine di garantire la circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale su gomma extraurbano di tutti i soggetti appartenenti alle Forze armate italiane (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri), ai corpi a ordinamento militare (Guardia di finanza e Guardia costiera) e ai corpi a ordinamento civile (Polizia di Stato, Vigili del fuoco, Polizia penitenziaria e Corpo forestale regionale) in servizio e in possesso di apposito tesserino di riconoscimento, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa nel limite massimo di 2.450 migliaia di euro (Missione 10, Programma 2);

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le modalità di erogazione delle somme occorrenti per le finalità di cui al comma 1 a favore delle aziende di trasporto pubblico locale.

3. È altresì autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 350 migliaia di euro per l'acquisizione da parte del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti di una piattaforma informatica per il controllo della spesa di cui al comma 1 (Missione 1, Programma 8).

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2026, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 - Tabella "A" - (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704).

 

     Art. 14. Corsi di formazione per gli operatori dei dipartimenti di salute mentale delle Asp.

1. L'Assessorato regionale della salute organizza tramite il CEFPAS corsi di formazione rivolti agli operatori dei dipartimenti di salute mentale delle ASP, in materia di progetti terapeutici individualizzati (PTI) di presa in carico comunitaria sostenuti da budget di salute.

2. I costi per i corsi di cui al comma 1 restano a carico delle singole Asp.

 

     Art. 15. Interpretazione autentica in materia di personale regionale transitato previdenzialmente all'INPS.

1. Per il personale della Regione che dall' 1° gennaio 2001, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è transitato ope legis sotto il profilo previdenziale all'INPS, rimanendo dipendente regionale in continuità con la Regione dalla data di assunzione, in caso di richiesta di cumulo dei periodi assicurativi, la quota di pensione a carico della Regione, maturata fino al 31 dicembre 2000, è determinata secondo il sistema di calcolo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni di servizio utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita presso la Regione.

2. Agli oneri discendenti dal presente articolo provvede il Fondo pensioni della Regione, previa adozione degli atti finalizzati al trasferimento delle necessarie risorse da parte dell'INPS.

 

     Art. 16. Aiuti alle imprese per il contrasto al caro carburante.

1. Al fine di far fronte agli effetti della crisi economica conseguente agli eventi bellici in corso che hanno determinato significativi aumenti dei costi dei carburanti, la Regione concede agevolazioni, sotto forma di contributi a fondo perduto a parziale ristoro dei maggiori costi sostenuti nel periodo intercorrente fra il 1° marzo e il 31 dicembre 2026, in favore di:

a) operatori dell'autotrasporto per conto terzi operanti in Sicilia, anche nell'ambito del trasporto combinato strada-mare;

b) aziende agricole localizzate in qualsiasi comune della Regione e imprese contoterziste esercenti l'attività agro-meccanica in Sicilia in relazione al maggior costo sostenuto per il gasolio agricolo;

c) imprese di pesca, inclusi gli operatori della pesca artigianale e le imprese autonome della piccola pesca, con unità iscritte nei relativi registri degli uffici marittimi della Regione, in relazione al maggior costo sostenuto per il gasolio destinato all'impiego per l'attività di pesca marittima.

2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti fino a concorrenza dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 ed entro i limiti e in conformità alle previsioni del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente di cui alla comunicazione della Commissione C (2026) 2947 e successive modificazioni.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa complessiva di 30.000 migliaia di euro, di cui 15.000 migliaia di euro per il settore dell'autotrasporto (Missione 10, Programma 2), 10.000 migliaia di euro per il settore dell'agricoltura (Missione 16, Programma 1) e 5.000 migliaia di euro per il settore della pesca (Missione 16, Programma 2).

4. Con decreti rispettivamente dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), e dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea per gli interventi di cui al comma 1, lettera b) e lettera c), d'intesa con l'Assessore regionale per l'economia e previo parere delle competenti commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana, sono disciplinate le modalità di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.

5. All'onere di cui al comma 3 si fa fronte:

a) quanto a 6.500 migliaia di euro mediante le maggiori entrate derivanti dal versamento in favore del bilancio della Regione da parte di IRFIS FinSicilia S.p.A., entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle disponibilità del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni;

b) quanto a 23.500 migliaia di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 - Tabella "A" - (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704).

 

     Art. 17. Modifica dell'articolo 118 della legge regionale del 31 gennaio 2024, n. 3 in materia di tutela delle donne vittime di violenza.

1. All'articolo 118 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 e successive modificazioni, le parole "Fino al 31 dicembre 2025, e comunque nelle more della definizione di una disciplina statale, " sono soppresse.

 

     Art. 18. Obblighi di comunicazioni nei procedimenti relativi ai contratti pubblici regionali.

1. Il dirigente che intenda discostarsi da una stretta applicazione del principio di rotazione degli incarichi da conferire ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni è tenuto ad informarne il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) che, a sua volta, informa l'Organismo indipendente di valutazione (OIV), motivando le ragioni della propria scelta.

2. Il mancato adempimento dell'obbligo informativo di cui comma 1 rileva ai fini della valutazione della performance dirigenziale.

 

     Art. 19. Norme e disposizioni in materia di lavoro agile per i dipendenti regionali con disabilità.

1. I dipendenti dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali regionali, con riconoscimento di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, hanno diritto prioritario all'esercizio della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, per un orario settimanale che, su richiesta del dipendente, può estendersi fino a un massimo di 36 ore.

2. L'esercizio di tale diritto è attivato mediante comunicazione scritta del lavoratore al dirigente generale e diviene immediatamente operativo trascorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, anche in caso di mancata formalizzazione.

3. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, il dirigente generale provvede a formalizzare l'attivazione del lavoro agile, concordando con il dipendente i profili tecnici e le modalità operative, anche in deroga alle disposizioni regolamentari vigenti in materia, senza opporre motivazioni attinenti alla sussistenza del diritto.

4. Il presente articolo non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 20. Incompatibilità incarichi nelle aziende sanitarie.

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie provinciali e nelle aziende ospedaliere sono incompatibili con la carica di sindaco, componente della giunta comunale, consigliere comunale, presidente del consiglio circoscrizionale e consigliere circoscrizionale.

 

     Art. 21. Rappresentanza del presidente del consiglio comunale.

1. Il presidente del consiglio comunale rappresenta l'intero consiglio comunale. Nelle occasioni istituzionali, segno distintivo del presidente è una fascia bicolore, di colore giallo e rosso aranciato, tale da richiamare i colori della Regione siciliana, con lo stemma della Repubblica, della Regione siciliana e quello del comune, da portarsi a tracolla.

 

     Art. 22. Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 in materia di contributi straordinari agli enti locali.

1. All'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, sono fatti salvi e conseguentemente ripristinati i contributi straordinari già assegnati agli enti locali con provvedimenti antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia stata presentata istanza di erogazione entro il termine del 31 dicembre 2023. I predetti contributi possono essere richiesti dagli enti beneficiari entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del presente comma si applicano nei limiti delle risorse già stanziare, impegnate o comunque disponibili a legislazione vigente e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.”.

 

     Art. 23. Norme in materia di personale stabilizzato ex LSU.

1. Al fine di concorrere alla piena funzionalità dei servizi svolti dagli enti locali siciliani mediante l'incremento della dotazione oraria dei contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge concernenti il personale proveniente dal bacino ex LSU stabilizzato in data antecedente all'entrata in vigore della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2026 è autorizzata la spesa di 1.500 migliaia di euro in favore degli enti locali che hanno proceduto alle predette stabilizzazioni e che non rientrano tra quelli destinatari dell'intervento di cui al comma 9 dell'articolo 15 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1. Il suddetto incremento è determinato, fermo restando il rispetto della disciplina e dei limiti derivanti dalla vigente normativa nazionale di riferimento in materia di personale, attribuendo priorità ai contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge con minore dotazione oraria (Missione 18, Programma 1).

2. Al riparto delle somme di cui al presente articolo si procede con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica proporzionalmente alle unità di personale di cui al comma 1 in servizio presso ciascun ente locale alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le assegnazioni di cui al presente articolo costituiscono trasferimenti a sostegno del bilancio degli enti locali destinatari per le finalità indicate al medesimo comma 9 dell'articolo 15 della legge regionale n. 1/2026 non soggetti alla rendicontazione di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo esercizio finanziario, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale n. 1/2026 - Tabella “A” - (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704).”.

 

     Art. 24. Disposizioni in materia di divieto di assunzioni.

1. Al fine di garantire il contenimento della spesa pubblica regionale e l'equilibrio dei bilanci, agli enti del GAP della Regione siciliana, con esclusione della Regione, è fatto divieto, fino alla prima seduta dell'Assemblea regionale siciliana eletta successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, di avviare o procedere ad assunzioni di personale con qualsiasi tipologia di contratto subordinato (tempo determinato, indeterminato, full e part-time) nonché con le forme di apprendistato e flessibili (contratti di formazione lavoro e co.co.co). Tale divieto non si applica alle procedure di reclutamento, mobilità e stabilizzazione già avviate o definite alla data di entrata in vigore della presente legge. Il divieto non si applica altresì al personale sanitario delle Aziende sanitarie provinciali e ospedaliere, al personale stagionale della Regione e degli enti regionali già regolarmente inserito nelle apposite graduatorie, alle modifiche e novazioni contrattuali relative ad integrazioni orarie per il personale con contratto a tempo parziale in essere e alle stabilizzazioni del personale degli enti partecipati dalla Regione nonché ai contratti stagionali delle Fondazioni e degli enti regionali lirici e sinfonici. Restano validi i procedimenti di assunzione che abbiano già prodotto effetti giuridici tra le parti. Tutti gli atti posti in essere in contrasto con tale divieto sono nulli.

 

     Art. 25. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11 in materia di vice presidente del consiglio comunale.

1. Al comma 1-bis dell'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11 e successive modificazioni dopo le parole "vice presidente" sono inserite le parole "o ai due vice presidenti, ove previsti," e dopo le parole "dell'ente." sono aggiunte le parole "L'indennità di cui al primo periodo, su espressa richiesta degli interessati, non è corrisposta."

 

     Art. 26. Interpretazione autentica di norma in materia di contributi ai comuni in dissesto.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 e successive modificazioni l'espressione "chiusura del conto di tesoreria" si intende riferita o alla chiusura del conto di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni o alla chiusura del conto di tesoreria presso l'istituto bancario convenzionato con l'ente.

 

     Art. 27. Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 in materia di riserva a favore dei comuni.

1. Al comma 31 dell'articolo 11 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 le parole "entro il 30 aprile dell'esercizio corrente" sono sostituite dalle parole "entro il 30 aprile dell'esercizio corrente ovvero entro il 31 maggio 2026, limitatamente ai comuni colpiti da eccezionali eventi meteorologici nell'anno 2026 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza e per i quali il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2025 sia stato prorogato al 31 maggio 2026 ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59".

 

     Art. 28. Disposizioni in materia di Garante regionale per i diritti e doveri culturali e di Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9 le parole “presso la Presidenza della Regione” sono sostituite dalle parole “presso l'Assessorato regionale per i beni culturali e l'identità siciliana”.

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 47 le parole “presso la Presidenza della Regione” sono sostituite dalle parole “presso l'Assessorato regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro”.

 

     Art. 29. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2005, n. 6 in materia di personale comandato.

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2005, n. 6 dopo le parole “da parte delle amministrazioni destinatarie” sono aggiunte le parole “, fatte salve le indennità specifiche per mansioni giudiziarie effettivamente svolte, qualora le medesime non siano già previste dal C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione”.

 

     Art. 30. Disposizioni in materia di contributi alle unioni dei comuni.

1. Il contributo alle unioni dei comuni e alle convenzioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 e successive modificazioni relativo all'esercizio finanziario 2025 può essere utilizzato per le attività avviate nel corso del predetto esercizio finanziario e proseguite nell'esercizio finanziario 2026, previa rendicontazione entro il 31 dicembre 2026.

 

     Art. 31. Variazioni al bilancio della Regione.

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabella “A” e tabella “B” discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 32. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegati

(Omissis)