| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 40. Energia |
| Capitolo: | 40.5 risparmio energetico |
| Data: | 25/11/2024 |
| Numero: | 190 |
| Sommario |
| Art. 1. Oggetto e finalità |
| Art. 2. Principi generali |
| Art. 3. Interesse pubblico prevalente |
| Art. 4. Definizioni |
| Art. 5. (Digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici). |
| Art. 6. Regimi amministrativi |
| Art. 7. Attività libera |
| Art. 8. Procedura abilitativa semplificata |
| Art. 9. Autorizzazione unica |
| Art. 9 bis. (Accelerazione del procedimento di autorizzazione unica per interventi di revisione della potenza o per l'installazione di pompe di calore). |
| Art. 10. Coordinamento del regime concessorio |
| Art. 11. Sanzioni amministrative in materia di costruzione ed esercizio di impianti |
| Art. 11 bis. (Aree idonee su terraferma). |
| Art. 11 ter. (Aree idonee a mare). |
| Art. 11 quater. (Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee). |
| Art. 11 quinquies. (Individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO). |
| Art. 12. Zone di accelerazione e disciplina dei relativi regimi amministrativi |
| Art. 12 bis. (Piattaforma digitale per aree idonee e zone di accelerazione). |
| Art. 12 ter. (Risoluzione alternativa delle controversie). |
| Art. 13. Coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali |
| Art. 14. Disposizioni di coordinamento |
| Art. 15. Abrogazioni e disposizioni transitorie |
| Art. 16. Clausola di invarianza finanziaria |
| Art. 17. Entrata in vigore |
§ 40.5.248 - D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190.
Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.
(G.U. 12 dicembre 2024, n. 291)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
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Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;
Ritenuta la necessità di adottare ulteriori misure di semplificazione in materia di accesso alle fonti rinnovabili e di loro utilizzo, anche in considerazione degli obiettivi della Milestone M1C1-60 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2024;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 settembre 2024;
Acquisiti i pareri espressi dalla Commissione parlamentare per la semplificazione e dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 novembre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per la pubblica amministrazione, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della cultura;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Oggetto e finalità
1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della
2. Il presente decreto assicura, anche nell'interesse delle future generazioni, la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e il loro adeguamento alla disciplina dell'Unione europea, nel rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio.
3. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi di cui al presente decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Nelle more dell'adeguamento di cui al primo periodo, si applica la disciplina previgente. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, si applica il presente decreto. In sede di adeguamento ai sensi del primo periodo, le regioni e gli enti locali possono stabilire regole particolari per l'ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal presente decreto, anche consistenti nell'innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto, fermo restando quanto previsto all'articolo 13, comma 1.
4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che si adeguano al presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Art. 2. Principi generali
1. La realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, è soggetta ai regimi amministrativi previsti dal presente decreto, in conformità ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e proporzionalità.
2. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 20, comma 1-bis, del
3. I regimi amministrativi di cui al presente decreto si informano ai principi di celerità, omogeneità della disciplina procedimentale sull'intero territorio nazionale e non aggravamento degli oneri, nonchè ai principi del risultato, di fiducia, buona fede e affidamento e dell'equa ripartizione nella diffusione delle fonti rinnovabili sul territorio. I medesimi regimi garantiscono la pubblicità, la trasparenza e la partecipazione dei soggetti interessati nonchè la concorrenza fra gli operatori.
4. Al fine di assicurare l'effettiva riduzione degli oneri amministrativi e regolatori a carico degli operatori economici, non possono essere richieste dalle amministrazioni o dai privati gestori di pubblici servizi dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni o autorizzazioni già in possesso dei medesimi soggetti.
Art. 3. Interesse pubblico prevalente
1. In sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull'ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, anche tenendo conto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 20 del
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
3. Il comma 2 non si applica alle aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 11-bis, ovvero alle zone di accelerazione individuate ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto [4].
Art. 4. Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) [«realizzazione degli interventi»: attività di cui all'articolo 1, comma 1] [5];
b) «avvio della realizzazione degli interventi»: la data di inizio dell'allestimento del cantiere o di analoghe attività in loco, propedeutiche alla realizzazione degli interventi;
c) «soggetto proponente»: il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione degli interventi;
d) «amministrazione procedente»: il comune territorialmente competente nel caso della procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione territorialmente competente o la provincia dalla medesima delegata nel caso del procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 9;
e) «piattaforma SUER»: la piattaforma unica digitale istituita ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del
f) «impianto ibrido»: un impianto che combina diverse fonti di energia rinnovabile oppure un impianto di produzione di energia da una o più fonti rinnovabili combinato con un impianto di accumulo ovvero con un elettrolizzatore [6];
f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione [7];
f-ter) "interventi edilizi": gli interventi e le opere soggette al regime di cui agli articoli 6, 6-bis, 10, 22 o 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al
f-quater) "opere connesse": le opere di connessione dell'impianto alla rete elettrica di distribuzione ovvero alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione nelle predette reti dell'energia prodotta o accumulata, nonchè le opere di connessione alla rete di distribuzione del gas naturale o di idrogeno per gli impianti di produzione di biometano o di idrogeno, fatta eccezione per gli interventi edilizi [9];
f-quinquies) "infrastrutture indispensabili": le opere o le installazioni, anche temporanee, necessarie alla costruzione ovvero all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo asserviti ai medesimi, fatta eccezione per gli interventi edilizi [10];
f-sexies) "revisione della potenza": il ripotenziamento ovvero il rifacimento, anche parziale, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo [11].
Art. 5. (Digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici). [12]
1. La piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili istituita ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del
2. I modelli unici semplificati di cui all'articolo 7, comma 10, sono resi disponibili dal soggetto proponente alla piattaforma SUER, in modalità telematica, entro cinque giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto.
3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
a) degli interventi sottoposti alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8;
b) delle istanze di autorizzazione unica di cui all'articolo 9.
4. I modelli unici adottati ai sensi del comma 3 sono presentati dal soggetto proponente mediante la piattaforma SUER.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, nelle more dell'operatività della piattaforma SUER, la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui agli allegati B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, avviene in modalità digitale mediante le forme utilizzate dall'amministrazione competente.
Art. 6. Regimi amministrativi
1. Per la realizzazione degli interventi sono individuati i seguenti regimi amministrativi:
a) attività libera;
b) procedura abilitativa semplificata;
c) autorizzazione unica.
2. Gli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, individuano gli interventi realizzabili, rispettivamente, secondo il regime dell'attività libera, della procedura abilitativa semplificata e dell'autorizzazione unica.
3. Ai fini della qualificazione dell'intervento e del regime amministrativo allo stesso applicabile, un progetto si intende unico qualora contempli più interventi relativi alla medesima fonte localizzati in aree vicine e riconducibili a uno stesso centro di interessi. Ai medesimi fini di cui al primo periodo, la potenza del progetto è pari alla somma della potenza riferita ai singoli interventi [13].
3-bis. Per la realizzazione degli interventi di cui agli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, il soggetto proponente predispone appositi sistemi di raccolta per le acque meteoriche intercettate dalle nuove superfici impermeabilizzate, temporanee e permanenti, derivanti dai medesimi, ivi comprese quelle relative a locali tecnici, piazzali o alla viabilità di accesso. La progettazione dei sistemi di cui al primo periodo tiene conto delle precipitazioni intense conseguenti anche ai cambiamenti climatici [14].
Art. 7. Attività libera
1. La realizzazione degli interventi di cui all'allegato A non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche, fermo restando quanto previsto ai commi 2, 4, 5 e 8 del presente articolo, nonchè la presentazione del modello unico di cui al comma 10 e quanto prescritto da specifiche norme di settore. Gli interventi di cui all'allegato A sono realizzati nel rispetto del presente articolo, delle norme tecniche per le costruzioni, delle disposizioni del codice della strada di cui al
2. Il presente articolo, fermo restando quanto indicato all'articolo 3, comma 3, non si applica, in ogni caso, agli interventi ricadenti sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
3. Nel rispetto degli obiettivi previsti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) nonchè della ripartizione stabilita ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del
4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 insistano su aree o su immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
5. La realizzazione degli interventi di cui al comma 4 è consentita previo rilascio dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che si esprime entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di autorizzazione, previo parere vincolante della Soprintendenza competente, da rendere entro venti giorni ai sensi dell'articolo 146, comma 8, del codice di cui al
6. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che insista su aree o su immobili vincolati di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
7. Per interventi che prevedono l'occupazione di suolo non ancora antropizzato, il proponente è tenuto alla corresponsione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di ripristino mediante la presentazione al comune o comuni territorialmente competenti, di una garanzia bancaria o assicurativa.
8. Fuori dei casi previsti dal comma 4, qualora, ai fini della realizzazione degli interventi elencati all'allegato A, si realizzino interferenze con opere pubbliche o di interesse pubblico si applica l'articolo 8. La disposizione di cui al presente comma si applica, altresì, agli interventi che ricadono o producono interferenze nella fascia di rispetto stradale o comportano modifiche agli accessi esistenti ovvero apertura di nuovi accessi.
9. Non è in ogni caso subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione di cui al comma 5 nè ad alcun altro atto di assenso comunque denominato la realizzazione degli interventi di cui all'allegato A, sezione II, lettere a), numeri 1) e 3), b), c), e) e l).
10. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
Art. 8. Procedura abilitativa semplificata
1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato B si applica la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui al presente articolo [20].
2. Il ricorso alla PAS è precluso al proponente nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilità delle superfici per l'installazione dell'impianto o in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonchè in caso di contrarietà agli strumenti urbanistici adottati. In tal caso, si applica l'articolo 9 in tema di autorizzazione unica. Gli interventi sottoposti al regime di PAS che ricadano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12, sono non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, nonchè compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti. Laddove necessario, per le opere connesse il proponente può attivare le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al
3. Nel rispetto degli obiettivi previsti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) nonchè della ripartizione stabilita ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del
3-bis. Il comune procedente è quello sul cui territorio insistono gli interventi di cui al comma 1, che costituisce il punto di contatto ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della
4. Il soggetto proponente presenta al comune, secondo il modello unico adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a), il progetto corredato [24]:
a) delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del
b) della dichiarazione di legittima disponibilità, a qualunque titolo, anche derivante da contratti preliminari, e per tutta la durata della vita utile dell'intervento, della superficie su cui realizzare l'intervento medesimo e, qualora occorra, della risorsa interessata dagli interventi nonchè della correlata documentazione [25];
b-bis) della comunicazione o della segnalazione di cui rispettivamente agli articoli 6-bis e 22 del
c) delle asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e delle previsioni di cui all'articolo 11-bis, comma 2 [27];
d) degli elaborati tecnici per la connessione predisposti o approvati dal gestore della rete;
e) nei casi in cui sussistano vincoli afferenti il patrimonio culturale e paesaggistico, la tutela del rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, ivi compresa la tutela dal rischio sismico, vulcanico e la prevenzione incendi, nonchè nei casi che richiedano l'acquisizione del titolo edilizio per l'eventuale realizzazione di ogni opera edilizia necessaria alla costruzione ovvero all'esercizio dell'impianto, degli elaborati tecnici occorrenti all'adozione dei relativi atti di assenso [28];
f) del cronoprogramma di realizzazione degli interventi, che tiene conto delle caratteristiche tecniche e dimensionali dell'impianto;
g) di una relazione relativa ai criteri progettuali utilizzati ai fini dell'osservanza del principio della minimizzazione dell'impatto territoriale o paesaggistico ovvero alle misure di mitigazione adottate per l'integrazione del progetto medesimo nel contesto ambientale di riferimento;
h) di una dichiarazione attestante la percentuale di area occupata rispetto all'unità fondiaria di cui dispone il soggetto proponente stesso, avente la medesima destinazione urbanistica;
i) dell'impegno al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, unitamente al piano di ripristino. Prima dell'avvio della realizzazione dell'intervento, il soggetto proponente è tenuto alla presentazione della polizza fidejussoria a copertura dei costi previsti;
l) dell'impegno al ripristino di infrastrutture pubbliche o private interessate dalla costruzione dell'impianto o dal passaggio dei cavidotti ovvero di strutture complementari all'impianto medesimo;
m) nel caso di interventi che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza superiore a 1 MW:
1) della copia della quietanza di avvenuto pagamento, in favore del comune, degli oneri istruttori, ove previsti;
2) di un programma di compensazioni territoriali al comune interessato non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata [29].
5. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 coinvolgano più comuni, il comune procedente acquisisce le osservazioni degli altri comuni il cui territorio è interessato dagli interventi medesimi [30].
6. Fuori dai casi di cui ai commi 7 e 8, qualora non venga comunicato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. Il predetto termine può essere sospeso una sola volta qualora, entro trenta giorni dalla data di ricezione del progetto, il comune rappresenti, con motivazione puntuale, al soggetto proponente la necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta del soggetto proponente, in ragione dell'entità degli approfondimenti istruttori o delle integrazioni necessarie, il comune può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato al soggetto medesimo. Nei casi di cui al secondo o al terzo periodo, il termine per la conclusione della PAS riprende a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti richiesti. La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 [31].
7. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 4, lettera e), che rientrino nella competenza comunale, il comune li adotta entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto, decorso il quale senza che sia stato comunicato al soggetto proponente un provvedimento espresso di diniego, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. In caso di necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, il predetto termine di quarantacinque giorni può essere sospeso ai sensi del comma 6, secondo, terzo e quarto periodo. In caso di mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato si applica il quinto periodo del comma 6 [32].
8. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 4, lettera e), di amministrazioni diverse da quella procedente, il comune convoca, entro cinque giorni dalla data di presentazione del progetto, la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della
a) il comune e, per il suo tramite, ogni altra amministrazione interessata può, entro i successivi dieci giorni, richiedere, motivando puntualmente, le integrazioni e gli approfondimenti istruttori al soggetto proponente, assegnando un termine non superiore a trenta giorni, prorogabili, una sola volta, per ulteriori trenta giorni, su istanza del medesimo soggetto e in ragione dell'entità delle richieste. In tali casi, il termine per la conclusione della PAS è sospeso e riprende a decorrere dalla data di presentazione della integrazione o degli approfondimenti richiesti. La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 [33];
b) ciascuna delle amministrazioni di cui alla lettera a) rilascia le proprie determinazioni entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi, decorso il quale senza che abbia espresso un dissenso congruamente motivato, si intende che non sussistano, per quanto di competenza, motivi ostativi alla realizzazione del progetto. Il dissenso è espresso indicando puntualmente e in concreto, per il caso specifico, i motivi che rendono l'intervento non assentibile;
c) decorso il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto senza che l'amministrazione procedente abbia comunicato al soggetto proponente la determinazione di conclusione negativa della conferenza stessa, e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela del rischio idrogeologico, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, ivi compresa la tutela del rischio sismico e vulcanico, che equivale a provvedimento di diniego dell'approvazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni [34].
9. Decorso il termine ai sensi dei commi 6, 7 e 8, lettera c), senza che sia comunicato un provvedimento espresso di diniego, il soggetto proponente richiede la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della regione interessata, dell'avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo, indicando la data di presentazione del progetto, la data di perfezionamento del titolo, la tipologia di intervento e la sua esatta localizzazione. Dalla data di pubblicazione, che avviene nel primo Bollettino Ufficiale successivo alla ricezione della richiesta, il titolo abilitativo acquista efficacia, è opponibile ai terzi e decorrono i relativi termini di impugnazione.
10. In caso di mancata comunicazione del diniego ai sensi dei commi 6, 7 e 8, lettera c), il comune è legittimato all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-nonies della
11. Il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 entro due anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata e di mancata conclusione dei lavori entro tre anni dall'avvio della realizzazione degli interventi. Ai fini del decorso dei termini di cui al primo periodo non si tiene conto degli impedimenti all'avvio della realizzazione degli interventi o alla mancata conclusione dei lavori derivanti da cause di forza maggiore. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova procedura abilitativa semplificata. Il soggetto proponente è comunque tenuto a comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori [35].
12. Nel caso di progetti rientranti nel campo di applicazione della valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del
12-bis. Nel caso di progetti che necessitino di interventi edilizi da realizzare ai sensi dell'articolo 10 del
13. Nel caso degli interventi di cui all'allegato B, sezione I, lettera q), e sezione II, lettera d), i termini di cui ai commi 6, primo periodo, 7, primo periodo, e 8, lettere b) e c), sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.
Art. 9. Autorizzazione unica
1. Gli interventi di cui all'allegato C sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo, comprensivo, ove occorrenti, della valutazione di impatto ambientale ovvero della valutazione di incidenza ambientale. La verifica di assoggettabilità a VIA, ove occorrente, precede l'avvio del procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo e ha una durata non superiore a novanta giorni decorrenti dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione effettuata ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del
2. Il soggetto proponente presenta istanza di autorizzazione unica, redatta secondo il modello adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b) [38]:
a) alla regione territorialmente competente, o all'ente delegato dalla regione medesima, per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato C, sezione I;
b) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato C, sezione II.
2-bis. Ai fini del presente articolo, il punto di contatto di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della
3. Il proponente allega all'istanza di cui al comma 2 la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza ambientale, l'autorizzazione paesaggistica e culturale, il rilascio di eventuali titoli edilizi e per gli eventuali espropri, ove necessari ai fini della realizzazione degli interventi, nonchè l'asseverazione di un tecnico abilitato che dia conto, in maniera analitica, della qualificazione dell'area ai sensi dell'articolo 11-bis. Nei casi di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, del
4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'amministrazione procedente rende disponibile la documentazione ricevuta, in modalità telematica, a ogni altra amministrazione interessata. Nei successivi venti giorni, l'amministrazione procedente e ciascuna amministrazione interessata verificano, per i profili di rispettiva competenza, la completezza della documentazione. Entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, le amministrazioni interessate comunicano all'amministrazione procedente le integrazioni occorrenti per i profili di propria competenza e, entro i successivi dieci giorni, l'amministrazione procedente assegna al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni per le necessarie integrazioni. Su richiesta del soggetto proponente, motivata in ragione della particolare complessità dell'intervento, l'amministrazione procedente, può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori novanta giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Qualora, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non presenti la documentazione integrativa, l'amministrazione procedente adotta un provvedimento di improcedibilità dell'istanza ai sensi dell'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della
5. Fuori dai casi di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione, ai sensi del comma 4, l'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi di cui al comma 9 [41].
6. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione ai sensi del comma 4, l'autorità competente per le valutazioni ambientali pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), del
7. Qualora all'esito della consultazione di cui al comma 6 si renda necessaria la modifica o l'integrazione della documentazione acquisita, l'autorità competente per le valutazioni ambientali ne dà tempestiva comunicazione all'amministrazione procedente, la quale assegna al soggetto proponente un termine non superiore a centoventi giorni per la trasmissione, in modalità telematica, della documentazione modificata ovvero integrata. Nel caso in cui, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non depositi la documentazione, l'amministrazione procedente adotta un provvedimento di diniego dell'autorizzazione unica e non si applica l'articolo 10-bis della
8. Entro dieci giorni dall'esito della consultazione o dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 7, l'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi di cui al comma 9.
9. Il termine di conclusione della conferenza per il rilascio dell'autorizzazione unica è di centoventi giorni decorrenti dalla data della prima riunione, sospeso per un massimo di novanta giorni nel caso di progetti sottoposti a VIA o di sessanta giorni nel caso di progetti sottoposti a valutazione di incidenza ambientale. Nel caso di progetti sottoposti sia a VIA che a valutazione di incidenza ambientale, la sospensione del termine di conclusione della conferenza non eccede i centoventi giorni [44].
10. La determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e, recandone indicazione esplicita:
a) comprende il provvedimento di VIA, ove occorrente [45];
a-bis) comprende la valutazione di incidenza ambientale ai sensi del
b) comprende tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati necessari alla costruzione e all'esercizio delle opere relative agli interventi di cui al comma 1, ivi inclusi gli eventuali titoli per la realizzazione degli interventi edilizi [47];
c) costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico [48];
c-bis) reca, ove occorra, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità [49];
d) reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, con l'analitica stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi, l'indicazione delle garanzie finanziarie e del termine entro il quale il soggetto proponente è tenuto a prestarle, comunque non oltre centoventi giorni dalla data di rilascio del provvedimento autorizzatorio stesso, nonchè le compensazioni territoriali ovvero ambientali a favore dei comuni stabilite in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell'intervento, entro un limite non inferiore all'1 per cento e non superiore al 4 per cento del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata. Le garanzie finanziarie e le compensazioni di cui alla presente lettera non sono dovute nel caso di interventi realizzati su superfici edificate ovvero sulle strutture di copertura ricadenti nei parcheggi [50].
10-bis. Ove occorra ai sensi del comma 3, terzo periodo, l'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo entro il termine perentorio di un anno dalla relativa adozione [51].
11. Il provvedimento autorizzatorio unico è immediatamente pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione procedente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, stabilita nella determinazione di cui al comma 10, tenuto conto dei tempi occorrenti per la definizione di eventuali procedure espropriative, nonchè di quelli previsti per la realizzazione del progetto. L'autorizzazione unica decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 o di mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini stabiliti nella determinazione di cui al comma 10. L'autorizzazione decade altresì in caso di mancata prestazione delle garanzie finanziarie entro il termine stabilito ai sensi del comma 10, lettera d) [52].
12. Il soggetto proponente, per cause di forza maggiore, ha la facoltà di presentare istanza di proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di autorizzazione unica all'amministrazione procedente, che si esprime entro i successivi sessanta giorni. Se l'istanza di cui al primo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di autorizzazione unica, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'amministrazione procedente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.
13. Fatta eccezione per gli interventi relativi a impianti off-shore, nel caso degli interventi di cui all'allegato C, sezione II, il provvedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo è rilasciato previa intesa con la regione o le regioni interessate. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
14. [Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, il soggetto proponente ha facoltà di richiedere all'autorità competente per le valutazioni ambientali che il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sia rilasciato al di fuori del procedimento unico di cui al presente articolo] [54].
Art. 9 bis. (Accelerazione del procedimento di autorizzazione unica per interventi di revisione della potenza o per l'installazione di pompe di calore). [55]
1. Nel caso di interventi di cui all'allegato C, sezione I, lettera z), o sezione II, lettera v), che determinano una revisione della potenza aggiuntiva non superiore al 15 per cento:
a) i termini di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, sono ridotti della metà;
b) il termine di centoventi giorni di cui all'articolo 9, comma 9, è ridotto a quaranta giorni.
2. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano sottoposti a valutazioni ambientali ai sensi degli allegati alla parte seconda del
3. Le riduzioni di termini di cui al comma 1 si applicano altresì nel caso degli interventi di cui all'allegato C, sezione I, lettera e), di potenza inferiore a 50 MW.
Art. 10. Coordinamento del regime concessorio
1. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi, sia necessaria la concessione di superfici pubbliche, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. Il presente articolo non si applica nel caso di servitù relative ad attraversamenti, interferenze con opere e infrastrutture esistenti, sottoservizi od opere puntuali per la rete aerea [56].
2. Il soggetto proponente presenta istanza di concessione della superficie, unitamente alla copia della richiesta di connessione alla rete elettrica, all'ente concedente che, entro i successivi cinque giorni, provvede a pubblicarla nel proprio sito internet istituzionale, per un periodo di trenta giorni, e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, con modalità tali da garantire la tutela della segretezza di eventuali informazioni industriali ovvero commerciali indicate dal soggetto proponente. Alla scadenza del termine di trenta giorni, qualora non siano state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto proponente o altro soggetto che intenda realizzare uno degli interventi di cui al presente decreto, l'ente concedente rilascia la concessione, entro i successivi sessanta giorni, previa valutazione della sostenibilità economico finanziaria del progetto [57].
3. Nel caso degli interventi assoggettati al regime di cui agli articoli 8 o 9, la concessione è sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione unica. Il titolare della concessione presenta la PAS o l'istanza di autorizzazione unica entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima, estesi a centottanta giorni nel caso di impianti off-shore. Nel caso in cui il titolare della concessione non presenti la PAS o l'istanza di autorizzazione unica entro il termine di cui al secondo periodo, la concessione decade. Per il periodo di durata della PAS o del procedimento autorizzatorio unico, e comunque non oltre il termine di sei o di venti mesi dalla data di presentazione rispettivamente della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica, sulle aree oggetto della concessione non è consentita la realizzazione di alcuna opera nè di alcun intervento incompatibili con quelli oggetto della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica [58].
4. Nel caso degli interventi di cui al comma 3, il soggetto proponente stipula con l'ente concedente una convenzione a seguito del rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio. I relativi oneri concessori sono dovuti a partire dal centoventesimo giorno dal rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio [59].
5. La concessione rilasciata ai sensi del presente articolo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi entro un anno dal perfezionamento della PAS di cui all'articolo 8 o entro il termine stabilito dall'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 9, comma 11.
6. Il presente articolo non si applica nel caso di istanze di concessione già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Resta fermo, per le concessioni di coltivazione di risorse geotermiche, quanto previsto dal
Art. 11. Sanzioni amministrative in materia di costruzione ed esercizio di impianti
1. Fermo restando il ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione e l'esercizio delle opere e impianti in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 o in difformità della stessa è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 150.000, cui sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. Gli stessi soggetti sono tenuti in ogni caso al ripristino dello stato dei luoghi. L'entità della sanzione è determinata, con riferimento alla parte dell'impianto non autorizzata:
a) nella misura da euro 40 a euro 240 per ogni chilowatt termico di potenza nominale, in caso di impianti termici di produzione di energia;
b) nella misura da euro 60 a euro 360 per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produzione di energia.
2. Fermo restando, in ogni caso, il ripristino dello stato dei luoghi, l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 8 in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformità da quanto nella stessa dichiarato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000, cui sono tenuti in solido i soggetti di cui al comma 1.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 si applicano anche agli interventi costituenti attività libera, realizzati in violazione di quanto disposto dall'articolo 7.
4. Fermo restando l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione o con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, e comunque non inferiore a euro 300. Alla sanzione di cui al presente comma sono tenuti i soggetti di cui ai commi 1 e 2.
5. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano anche in caso di artato frazionamento delle aree e degli impianti facenti capo ad un unico centro di interessi.
6. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, incluse quelle previste in materia ambientale dal
7. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono irrogate dal comune territorialmente competente, nell'ambito delle proprie competenze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni stesse sono utilizzate dall'ente medesimo per la realizzazione di interventi di qualificazione ambientale e territoriale.
8. Fermo restando l'obbligo di conformazione al titolo e di ripristino dello stato dei luoghi, fuori dai casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del
Art. 11 bis. (Aree idonee su terraferma). [62]
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 11-ter, sono considerate aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili:
a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate. La variazione dell'area di cui al primo periodo non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole;
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del
c) le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
d) le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
e) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonchè delle società concessionarie autostradali;
f) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;
g) i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
h) i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, di cui all'articolo 10 del
i) i beni immobili, individuati dall'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, di proprietà dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonchè i beni statali individuati dalla medesima Agenzia di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse, ai sensi dell'articolo 16 del
l) per gli impianti fotovoltaici, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):
1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h), e l), del
2) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
3) gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;
4) le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati;
5) le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;
6) gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale;
7) gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato;
m) per gli impianti di produzione di biometano, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):
1) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;
2) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h), e l), del
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
2. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), d), e), f), l), numeri 1) e 2). Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna regione e provincia autonoma individua, con propria legge, aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4 e degli obiettivi stabiliti ai sensi del comma 5. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al primo periodo entro il termine ivi previsto ovvero di mancata ottemperanza ai principi e ai criteri di cui al comma 4 ovvero agli obiettivi di cui al comma 5, si applica l'articolo 41 della
4. Ai fini dell'adozione delle leggi ai sensi del comma 3, le regioni e le province autonome tengono conto dei seguenti principi e criteri:
a) tutelare il patrimonio culturale e il paesaggio, la qualità dell'aria e dei corpi idrici, le aree agricole, con particolare riguardo a quelle di pregio, e forestali;
b) salvaguardare le specificità delle aree incluse nella Rete Natura 2000 e delle aree naturali protette, delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, delle zone di protezione dei siti UNESCO, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11-quinquies;
c) la qualificazione di un'area come idonea può dipendere dalla fattispecie tecnologica di impianto a fonte rinnovabile o dalla potenza di un determinato impianto;
d) impossibilità di prevedere divieti generali e astratti all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dall'articolo 11-quinquies del presente decreto;
e) qualificare prioritariamente come aree idonee le superfici e le strutture edificate o caratterizzate dall'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di favorire l'autoconsumo individuale e collettivo;
f) ai fini della qualificazione di un'area agricola come idonea rileva la presenza di attività produttive e di aziende agricole insediate sul territorio, al fine di favorire l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, anche mediante la costituzione di comunità energetiche;
g) al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU) nè superiori al 3 per cento delle SAU medesime;
h) fermo restando quanto previsto alla lettera g), possono essere definite specifiche percentuali di sfruttamento delle SAU a livello comunale;
i) qualificare prioritariamente come idonee le aree connotate dalla presenza di poli industriali, anche al fine di agevolare l'autoconsumo e la decarbonizzazione dei settori produttivi;
l) qualificare prioritariamente come idonee le aree di crisi industriale complessa, anche allo scopo di promuovere la riconversione industriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali;
m) allo scopo di bilanciare le esigenze di tutela dell'ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio nè quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, nè identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici.
5. Le leggi adottate ai sensi del comma 3 garantiscono il raggiungimento al 2030 degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili previsti dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi ai sensi del primo periodo, le regioni e le province autonome possono stipulare tra loro accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di potenza da fonti rinnovabili. Con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti lo schema di accordo tipo per il trasferimento statistico, nonchè le modalità di calcolo delle quantità di potenza oggetto del trasferimento stesso. Nei casi di impianti da fonti rinnovabili ubicati sul territorio di più regioni o province autonome o la cui produzione sia attribuibile agli apporti di più regioni ovvero province autonome, la ripartizione delle rispettive potenze ai fini del conseguimento degli obiettivi ai sensi del primo periodo è definita mediante accordi stipulati tra ciascun ente territoriale interessato.
6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, con il supporto del GSE e di Ricerca sul sistema energetico - RSE s.p.a., al monitoraggio periodico sul raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella 1 dell'allegato C-bis. Gli esiti del monitoraggio di cui al primo periodo sono trasmessi, entro il 31 luglio di ciascun anno, alla piattaforma di cui all'articolo 12-bis.
7. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5, per consentire la celere realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico, limitando le possibili interferenze, le società concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee di cui al comma 1, lettera e), previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure a evidenza pubblica, avviate anche su istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonchè la durata massima delle subconcessioni ai sensi del quinto periodo. Se si verificano le condizioni di cui all'articolo 76, comma 2, lettera a), del codice di cui al
Art. 11 ter. (Aree idonee a mare). [63]
1. Nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, dello svolgimento dell'attività di pesca, del patrimonio culturale e del paesaggio, sono considerate aree idonee per la realizzazione di interventi relativi a impianti di produzione di energia rinnovabile off-shore, ivi compresi gli interventi di cui all'allegato C, sezione II, lettera v), le aree individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera c), e 5, del
2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono in ogni caso considerate idonee:
a) le piattaforme petrolifere in disuso e le aree distanti 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma, fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2019;
b) i porti, per impianti eolici di potenza fino a 100 MW di potenza installata, previa eventuale variante del piano regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta e pubblica nel proprio sito internet istituzionale un vademecum per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle informazioni minime necessarie per l'autorizzazione unica degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto.
Art. 11 quater. (Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee). [64]
1. La realizzazione degli interventi di cui agli allegati A e B che insistano in aree idonee non è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorità competente in materia paesaggistica, che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso ai sensi degli articoli 7 e 8. Nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica relativi agli interventi di cui all'allegato C che insistano in aree idonee, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime, anche ai fini delle valutazioni dell'impatto ambientale, con parere obbligatorio e non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'autorità procedente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Nei casi di cui al secondo periodo, i termini del procedimento di autorizzazione unica sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.
2. Il comma 1 si applica, ove ricadenti su aree idonee, anche nel caso di interventi di sviluppo ovvero potenziamento della rete di trasmissione nazionale.
3. Il comma 1 si applica qualora l'impianto da fonti rinnovabili ricada interamente in un'area idonea. Nel caso in cui un impianto da fonti rinnovabili non ricada o ricada solo parzialmente in un'area idonea, il comma 1 non si applica.
Art. 11 quinquies. (Individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO). [65]
1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A.
Art. 12. Zone di accelerazione e disciplina dei relativi regimi amministrativi
1. Entro il 21 maggio 2025, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di energia da fonti rinnovabili come delineati dal PNIEC al 2030, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) pubblica nel proprio sito internet una mappatura del territorio nazionale individuando il potenziale nazionale e le aree disponibili per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, delle relative infrastrutture e opere connesse e degli impianti di stoccaggio, secondo quanto previsto dall'articolo 15-ter della
2. Ai fini della mappatura di cui al comma 1, il GSE si avvale delle informazioni e dei dati contenuti nelle piattaforme di cui agli articoli 19, comma 1, 21 e 48 del
3. Il GSE riesamina e, ove necessario, modifica la mappatura di cui al comma 1 periodicamente e comunque in sede di aggiornamento del PNIEC, pubblicandola nel proprio sito internet istituzionale e dandone comunicazione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
4. Le attività del GSE necessarie alla mappatura di cui al comma 1 e al riesame ed eventuale modifica di cui al comma 3 sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta tra il Gestore medesimo e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Alle attività di cui al primo periodo si fa fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente del Fondo di cui all'articolo 32 del
5. Entro il 21 febbraio 2026, sulla base della mappatura di cui al comma 1 e nell'ambito delle aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, ciascuna regione e provincia autonoma, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, adotta un Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri, comprensive delle aree individuate ai sensi del comma 7-bis e che costituiscono il contenuto minimo inderogabile del Piano medesimo, per gli impianti a fonti rinnovabili e gli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, ai sensi dell'articolo 15-quater della
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto del termine di cui al comma 5, primo periodo, le regioni e le province autonome sottopongono le proposte di Piano elaborate ai sensi del medesimo comma 5 alla valutazione ambientale strategica di cui al comma 8 entro il 31 agosto 2025. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo ovvero in caso di mancata adozione del Piano di cui al comma 5 entro il termine ivi previsto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del
6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, sulla base della mappatura di cui al comma 1 e nell'ambito delle aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3, del
7. Le zone di accelerazione individuate ai sensi dei commi 5 e 6 includono zone sufficientemente omogenee in cui la diffusione di uno o più tipi specifici di energia da fonti rinnovabili non comporti impatti ambientali significativi, tenuto conto della specificità della zona e della tipologia di tecnologia di energia rinnovabile. Le zone di accelerazione sono individuate in modo tale da garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC. Sono escluse dalle zone di accelerazione le aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, a eccezione delle superfici artificiali ed edificate esistenti situate in tali zone.
7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, terzo periodo, e ai fini di cui al comma 10, sono considerate zone di accelerazione, in relazione alle fattispecie progettuali di cui agli allegati A e B al presente decreto e in coerenza con il potenziale nazionale individuato dal GSE mediante la mappatura dallo stesso effettuata nei termini e secondo le modalità di cui al comma 1, le aree industriali, come definite dagli strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali comunque denominati, situate nelle aree individuate dal GSE con la citata mappatura. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e comunque non oltre il termine del 21 maggio 2025 di cui al comma 1, il GSE pubblica su apposito sito internet la rappresentazione cartografica delle zone di accelerazione, come definite ai sensi del primo periodo. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al secondo periodo, le regioni e le province autonome comunicano al GSE eventuali disallineamenti cartografici delle aree industriali esistenti nei rispettivi territori rispetto a quanto riportato nella mappatura pubblicata dal medesimo GSE, esclusivamente ai fini dell'aggiornamento cartografico delle zone di accelerazione definite ai sensi del primo periodo [69].
8. I Piani di cui ai commi 5 e 6 sono sottoposti a valutazione ambientale strategica di cui al titolo II della parte seconda del
9. I Piani di cui ai commi 5 e 6 sono riesaminati periodicamente e in ogni caso modificati ove necessario per tenere conto degli aggiornamenti della mappatura di cui al comma 1 e del PNIEC.
10. La realizzazione degli interventi di cui agli allegati A e B che insista nelle zone di accelerazione non è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorità competente in materia paesaggistica che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso ai sensi degli articoli 7 e 8. Nel caso degli interventi di cui all'allegato C che insistano nelle zone di accelerazione:
a) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del
b) non si applicano le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del
Art. 12 bis. (Piattaforma digitale per aree idonee e zone di accelerazione). [72]
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire un adeguato servizio di supporto alle regioni e alle province autonome nel processo di individuazione delle aree idonee e delle zone di accelerazione e nelle attività di monitoraggio a essi connesse, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
2. La piattaforma di cui al comma 1 contiene altresì un contatore delle SAU utilizzate per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili, alimentato mediante le informazioni e i dati forniti dalle regioni e dalle province autonome in ordine alle superfici classificate come agricole nei rispettivi territori.
Art. 12 ter. (Risoluzione alternativa delle controversie). [73]
1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), definisce, con uno o più provvedimenti, meccanismi alternativi, gestiti dall'Acquirente unico S.p.A., a carattere decisorio, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui al comma 2. Nel definire i meccanismi di cui al primo periodo, l'ARERA assicura il contradditorio tra le parti, stabilisce i termini di durata massima delle procedure, assicura la gratuità delle medesime per ciascuna delle parti e ne favorisce lo svolgimento in modalità digitale.
2. Ai meccanismi per la risoluzione extragiudiziale sono ammesse le controversie riguardanti:
a) la presentazione telematica dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1;
b) l'accertamento circa la sussistenza dei vincoli contemplati dall'articolo 7;
c) la verifica della completezza della documentazione a corredo della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica;
d) l'applicazione della disciplina semplificata per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, che insistano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione;
e) l'individuazione del regime amministrativo applicabile per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1.
3. La decisione di risoluzione extragiudiziale della controversia ai sensi del comma 1 può essere impugnata dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
4. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, l'ARERA stabilisce i requisiti dei decisori extragiudiziali, assicurandone terzietà ed esperienza nell'ambito delle procedure amministrative concernenti la realizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, nonchè adeguata qualificazione professionale nei settori interessati dalle controversie di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e).
5. Le attività di gestione dei meccanismi per la risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui al presente articolo, a cura di Acquirente unico s.p.a., sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 2, del
Art. 13. Coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali
1. I progetti relativi agli interventi di cui agli allegati A e B non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del
2. Ai fini di cui al comma 1, agli allegati alla parte seconda del
a) all'allegato II, dopo il numero 2), è inserito il seguente:
«2-bis) impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe di cui all'articolo 1 del
b) all'allegato II-bis, numero 1), dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:
«a-bis) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 25 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del
a-ter) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 30 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonchè in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento o nelle zone di accelerazione;» [75];
c) all'allegato III:
1) dopo la lettera c-bis), sono inserite le seguenti:
«c-ter) Impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del
c-quater) Impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, anche artificiali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato II, numero 2) e di cui alla lettera c-ter);»;
2) dopo la lettera v), è inserita la seguente:
«v-bis) sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva pari o superiore a 500 kW e con profondità superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e superiore a 250 metri dal piano di campagna, se verticali;» [76];
d) all'allegato IV, numero 2):
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del
1) degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del
2) delle sonde geotermiche di cui all'allegato III, lettera v-bis);»;
2) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:
«d-bis) impianti fotovoltaici, di potenza pari o superiore a 15 MW, installati su strutture o edifici esistenti, sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
d-ter) impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole;
d-quater) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee o nelle zone di accelerazione;
d-quinquies) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonchè in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;» [77].
Art. 14. Disposizioni di coordinamento
1. Al
a) all'articolo 18, comma 3, le parole: «di cui all'articolo 12, comma 10, del
b) all'articolo 19, comma 3, le parole: «sono adottati modelli unici per le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 2 del
c) all'articolo 22, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) i termini del procedimento di autorizzazione unica per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.».
2. All'articolo 7, comma 1, del
3. All'articolo 9, comma 9-undecies, del
4. All'articolo 1, comma 5, della
5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 6-bis, del
7. Gli effetti delle nuove dichiarazioni o delle verifiche di cui agli articoli 12, 13 e 140 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
a) siano abilitati o autorizzati ai sensi degli articoli 7, 8 e 9;
b) abbiano ottenuto, nei casi di cui all'articolo 9, comma 14, il provvedimento favorevole di valutazione ambientale.
8. L'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti è consentita nei limiti di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del
9. Nel caso di interventi relativi a impianti ibridi si applica il regime più oneroso tra quelli previsti per le singole tipologie di interventi di cui agli allegati A, B o C. Qualora le singole tipologie di interventi ricadano in sezioni diverse dell'allegato C, l'amministrazione procedente è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica [80].
10. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
a) all'articolo 1, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto al capo VI del titolo IV, per la costruzione e l'esercizio degli impianti relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili si applicano le disposizioni di cui al
a-bis) all'articolo 6, il comma 1-bis è abrogato [82];
b) all'articolo 123, comma 1:
1) al secondo periodo, dopo le parole: «1991, n. 10,» sono inserite le seguenti: «fatta eccezione per quelli relativi alle fonti rinnovabili di energia,»;
2) il terzo periodo è soppresso.
10-bis. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al
"l-bis) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in relazione ai progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili di cui agli allegati A, B e C al
Art. 15. Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono abrogate, unitamente a ogni altra disposizione incompatibile. A decorrere dalla data di cui all'articolo 17, eventuali rinvii ad altre disposizioni concernenti la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili si intendono riferiti al presente decreto.
2. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 16. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 17. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2024.
(Articolo 7)
Allegato A
Interventi in attività libera
Sezione I - Interventi di nuova realizzazione
1. Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi relativi a:
a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 12 MW, integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza modifiche della sagoma della struttura o dell'edificio e con superficie non superiore a quella della copertura su cui è realizzato;
b) impianti solari fotovoltaici a servizio di edifici collocati al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di potenza:
1) inferiore a 12 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
c) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 5 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonchè in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
c-bis) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalità flottante su aree bagnate e bacini artificiali privi di vincoli, con occupazione della superficie bagnata inferiore al 20 per cento [84];
d) impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, di potenza:
1) inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
e) impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW che consentono la continuità dell'attività agricola e pastorale;
f) singoli generatori eolici installati su edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
g) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo non superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo restando l'obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione;
h) impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW posti al di fuori delle zone A) e B) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968;
i) impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri;
i-bis) impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 500 kW di potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti senza incremento nè della portata esistente nè del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici [85];
l) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza fino a 50 kW operanti in assetto cogenerativo;
m) impianti solari termici a servizio di edifici, con potenza nominale utile fino a 10 MW, installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti, purchè al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
n) pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
o) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile fino a 200 kW;
p) unità di microcogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del
q) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
r) generatori di calore a servizio di edifici, diversi da quelli di cui alle lettere m), n), o), p), q), per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
s) sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici esistenti, che non alterano volumi e/o superfici, nè comportano modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali dell'edificio, aumento del numero delle unità immobiliari o incremento dei parametri urbanistici, con potenza termica complessiva fino a 50 kW e con profondità non superiore a 2 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e non superiore a 80 metri dal piano di campagna, se verticali;
t) impianti di accumulo elettrochimico con potenza fino a 10 MW;
u) elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con potenza fino a 10 MW;
v) le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
Sezione II - Interventi su impianti esistenti
1. Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi consistenti in:
a) modifiche su impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, a condizione che:
1) nel caso di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, non incrementino l'area occupata e comportino una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e/o la modifica del layout dell'impianto, a prescindere dalla potenza risultante;
2) nel caso di impianti fotovoltaici installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, non comportino un incremento dell'altezza mediana dei moduli superiore a quella della balaustra perimetrale;
3) nel caso di impianti fotovoltaici su edifici, che, senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati [86];
4) nel caso di impianti fotovoltaici integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, a condizione che venga mantenuta l'integrazione architettonica;
a-bis) ripotenziamento, rifacimento, ovvero ricostruzione, anche integrale, di impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, a condizione che non incrementino il volume e la superficie occupati e rispettino le misure di mitigazione eventualmente stabilite in sede di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale in relazione all'impianto originario, a prescindere dalla potenza risultante [87];
b) modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, ivi incluse quelle relative alla soluzione tecnologica utilizzata che, senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, consistono nella sostituzione della tipologia di rotore che comporta una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore al 20 per cento;
c) modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, ivi incluse quelle relative alla soluzione tecnologica utilizzata che, senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, consistono in una riduzione di superficie o di volume, indipendentemente dalla sostituzione o meno degli aerogeneratori;
d) modifiche, ivi incluso il potenziamento o ripotenziamento, su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli esistenti, abilitati o autorizzati e sono realizzati nello stesso sito dell'impianto esistente. Ai fini della presente lettera:
1) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, mantenendo la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;
2) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione, con una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni;
3) i nuovi aerogeneratori presentano un'altezza massima (h2) raggiungibile dall'estremità delle pale rispetto al suolo pari al prodotto tra l'altezza massima dell'aerogeneratore esistente, abilitato o autorizzato (h1) raggiungibile dall'estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1);
4) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti, abilitati o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori (n1) non supera il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1), laddove d2 è il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore;
5) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:
5.1) d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;
5.2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
5.3) d2: diametro rotori dei nuovi aerogeneratori [88];
e) modifiche su impianti idroelettrici o di accumulo idroelettrico esistenti, abilitati o autorizzati che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, comportano variazioni in aumento della volumetria delle strutture e dell'area occupata dall'impianto esistente e dalle opere connesse non superiori al 15 per cento [89];
f) sostituzione di impianti solari termici, con potenza nominale utile fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, purchè al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
f-bis) sostituzione di impianti solari termici che non incrementino il volume occupato e rispettino le misure di mitigazione eventualmente stabilite in sede di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale in relazione all'impianto originario, a prescindere dalla potenza risultante dalla sostituzione medesima [90];
g) sostituzione di pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
h) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza termica utile nominale fino a 2 MW;
i) sostituzione di unità di microcogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del
l) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
m) sostituzione di generatori di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
n) modifiche su impianti di accumulo elettrochimico esistenti, abilitati o autorizzati da realizzare all'interno dell'area già occupata dall'impianto che non comportino aggravi degli impatti acustici ed elettromagnetici, incrementi di potenza superiori al 20 per cento, incrementi dell'altezza dei manufatti superiori al 50 per cento, nè incrementi delle volumetrie superiori al 30 per cento [91];
o) modifiche su elettrolizzatori esistenti, abilitati o autorizzati, compresi compressori e depositi, con potenza fino a 10 MW, purchè non comportino, rispetto a elettrolizzatori esistenti o a progetti di elettrolizzatori abilitati o autorizzati, un incremento dell'altezza dei manufatti superiore al 10 per cento nè un incremento delle volumetrie superiore al 30 per cento;
p) realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come modificati o sostituiti ai sensi delle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
2. Qualora gli interventi di cui alla presente sezione comportino un incremento di potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante dall'intervento medesimo non può superare le soglie stabilite negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del
(Articolo 8)
Allegato B
Interventi in regime di PAS
Sezione I - Interventi di nuova costruzione
1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi relativi a:
a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 10 MW, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), numero 1, della sezione I dell'allegato A, i cui moduli sono collocati con qualsiasi modalità su edifici e per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati;
b) impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) della sezione I dell'allegato A e da quelli di cui alla presente sezione, di potenza inferiore a 12 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 11-bis e nelle zone di accelerazione individuate ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, ivi comprese le zone di accelerazione individuate ai sensi del medesimo articolo 12, comma 5 [92];
c) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
d) impianti solari fotovoltaici di potenza pari o superiore a 5 MW e fino a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonchè in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento [93];
e) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, anche artificiali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato C, sezione I, lettera aa) e sezione II, lettera z) [94];
f) impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) della sezione I dell'allegato A nonchè da quelli di cui alla presente sezione, di potenza fino a 1 MW [95];
g) impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e inferiore a 60 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;
h) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo restando l'obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione;
i) impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 100 kW di potenza di concessione;
i-bis) impianti idroelettrici con capacità di generazione pari o superiore a 500 kW e fino a 1 MW di potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti, senza incremento nè della portata esistente nè del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, nè comportino aumento delle unità immobiliari o incremento dei parametri urbanistici [96];
i-ter) impianti idroelettrici con capacità di generazione fino a 250 kW di potenza di concessione realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata [97];
i-quater) impianti idroelettrici con capacità di generazione fino a 250 kW ai fini di cui all'articolo 166 del
l) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione con potenza superiore a 50 kW e inferiore a 1 MW, operanti in assetto cogenerativo;
m) impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non operanti in assetto cogenerativo e aventi capacità di generazione:
1) inferiore a 200 kW, per impianti a biomassa;
2) inferiore a 300 kW, per gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
n) sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva superiore a 50 kW e inferiore a 500 kW, con profondità non superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e non superiore a 250 metri dal piano di campagna, se verticali [99];
o) impianti solari termici, con potenza termica nominale utile fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, all'interno della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
p) impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, asserviti a processi produttivi;
q) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 50 MW;
r) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
s) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile superiore a 200 kW e fino a 2 MW;
t) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
u) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
v) generatori di calore, diversi da quelli di cui alle lettere o), p), q), r), s), t), u), asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
z) impianti a biometano di capacità produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora;
aa) impianti di accumulo elettrochimico o elettrici termomeccanici ubicati esclusivamente all'interno del perimetro di impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione, di impianti di produzione di energia elettrica esistenti, abilitati o autorizzati, o all'interno di aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, per i quali la realizzazione dell'impianto di accumulo non comporta l'aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, nè richiede variante agli strumenti urbanistici adottati [100];
bb) elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con potenza superiore a 10 MW ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorchè non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, nè aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati;
cc) le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
Sezione II - Interventi su impianti esistenti
1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi consistenti in:
a) modifiche, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica esistenti, abilitati o autorizzati, fatta eccezione per gli impianti di produzione di biometano, a condizione che non comportino un incremento dell'area occupata dall'impianto esistente superiore al 20 per cento, a prescindere dalla potenza elettrica risultante [101];
b) sostituzione di impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, all'interno della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
c) sostituzione di impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, asserviti a processi produttivi;
d) sostituzione di pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 50 MW;
e) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
f) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza utile nominale superiore a 2 MW e fino a 10 MW;
g) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
h) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
i) sostituzione di generatori di calore, diversi da quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h), asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
l) parziale o completa riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas in impianti di produzione di biometano con capacità non superiore a 500 standard metri cubi/ora;
m) modifiche su impianti a biometano in esercizio, abilitati o autorizzati che non comportino un incremento dell'area già oggetto di abilitazione o autorizzazione nè modifiche alle matrici già oggetto di abilitazione o autorizzazione, a condizione che:
1) la targa del sistema di upgrading indichi il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;
2) nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi;
3) l'eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento;
n) realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come modificati, sostituiti o riconvertiti ai sensi delle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
2. Qualora gli interventi di cui alla presente sezione comportino un incremento di potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante dall'intervento medesimo non può superare le soglie stabilite negli allegati II, II-bis, III e IV, alla parte seconda del
(Articolo 9)
Allegato C
Interventi in regime di autorizzazione unica
Sezione I - Interventi di competenza regionale
1. Fatti salvi gli interventi sottoposti al regime di attività libera o di PAS di cui rispettivamente agli allegati A e B, sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza delle regioni, o della provincia delegata dalla regione medesima, gli interventi relativi a:
a) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
b) impianti solari termodinamici di potenza fino a 300 MW;
c) impianti eolici di potenza pari o superiore a 60 kW e fino a 300 MW, nonchè quelli posti all'interno di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;
d) impianti idroelettrici di potenza pari o superiore a 100 kW e fino a 300 MW;
e) impianti geotermici di potenza fino a 300 MW, esclusi gli impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del
f) impianti a biometano di capacità produttiva superiore a 500 standard metri cubi/ora;
g) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
h) impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non operanti in assetto cogenerativo aventi capacità di generazione:
1) pari o superiore a 200 kW e fino a 300 MW, per impianti a biomassa;
2) pari o superiore a 300 kW e fino a 300 MW, per gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
i) pompe di calore asservite a processi produttivi diverse da quelle di cui alla lettera e), con potenza termica utile nominale superiore a 50 MW e fino a 300 MW [103];
l) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
m) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile superiore a 2 MW fino a 300 MW;
n) impianti solari termici, con potenza termica superiore a 10 MW e fino a 300 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza;
o) impianti solari termici, con potenza termica con potenza termica superiore a 10 MW e fino a 300 MW, asserviti a processi produttivi;
p) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
q) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
r) generatori di calore, asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
s) elettrolizzatori stand alone e le infrastrutture connesse, compresi compressori e depositi, da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica di cui alla presente sezione;
t) impianti di accumulo elettrochimico o elettrici termomeccanici connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o inferiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati [104];
u) impianti di accumulo elettrochimico o elettrici termomeccanici ubicati in aree diverse da quelle individuate alla lettera aa) della sezione I dell'allegato B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari a 200 MW [105];
v) opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
z) modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
aa) impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del
Sezione II - Interventi di competenza statale
1. Sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale gli interventi relativi a:
a) impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili di potenza superiore a 300 MW;
b) impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo di potenza superiore a 300 MW;
c) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di potenza superiore a 300 MW, non operanti in assetto cogenerativo;
d) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW;
e) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW
f) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW
g) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW;
h) impianti solari termici, con potenza termica superiore a 300 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza;
i) impianti solari termici, con potenza termica superiore a 300 MW, asserviti a processi produttivi;
l) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
m) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
n) generatori di calore, asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile superiore a 300 MW;
o) impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del
p) impianti di accumulo elettrochimico o elettrici termomeccanici ubicati in aree diverse da quelle individuate alla lettera aa) della sezione I dell'allegato B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza superiore ai 200 MW [106];
q) impianti di accumulo elettrochimico o elettrici termomeccanici connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati [107];
r) impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro;
s) elettrolizzatori stand alone, compresi compressori e depositi, non ricadenti nelle tipologie di cui agli allegati A e B, da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica di cui alla presente sezione;
t) impianti off-shore a mare;
u) opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
v) modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva superiore a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
z) impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe di cui all'articolo 1 del
(Articolo 11-bis)
ALLEGATO C-BIS [108]
Tabella 1- Ripartizione regionale di potenza minima per anno espressa in MW
1. Per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi della Tabella 1 si tiene conto:
a) della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione;
b) della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento o riattivazione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione;
c) del cento per cento della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili off-shore entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della regione costiera, fatto salvo quanto previsto al punto 2.
2. Nei casi di impianti off-shore la cui connessione alla rete elettrica è realizzata in regioni diverse rispetto a quella costiera interessata, la ripartizione di cui alla lettera c) del punto 1 è attribuita per il 20 per cento alla regione sul cui territorio sono realizzate le opere di connessione alla rete elettrica e per il restante 80 per cento alla regione costiera. Nelle ipotesi in cui le regioni costiere interessate siano più d'una, la quota dell'80% è attribuita a ciascuna regione interessata in via proporzionale rispetto alla reciproca distanza, tra le regioni la cui costa è prospiciente l'impianto.
3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella 1, per gli impianti geotermoelettrici e idroelettrici è riconosciuta una potenza nominale aggiuntiva pari alla potenza di ogni fonte rinnovabile per il relativo parametro di equiparazione. Il GSE pubblica i parametri di equiparazione sulla base della producibilità media rilevata delle fonti geotermoelettrica e idroelettrica rispetto alla producibilità media della fonte fotovoltaica. Tali parametri sono periodicamente aggiornati sulla base dell'andamento dei dati rilevati.
(Articolo 15)
Allegato D
Elenco delle disposizioni abrogate
a) articolo 26, comma 1, primo e secondo periodo, della
b) articoli 6, comma 1, lettere a-bis) ed e-quater), del
c) articolo 1, comma 2-quater, del
d) articolo 12 del
e) articolo 2, commi 158 e 161, della
f) articolo 27, commi 16, 39, 42 e 44, della
f-bis) articolo 10, commi 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 7-bis, del
g) articolo 1-octies del
h) articoli 4, 5, 6, 6-bis, 7-bis e 8-bis del
i) articolo 65, comma 5, del
l) articolo 31 del
m) articolo 30, commi 01, 1, 2 e 2-octies, del
n) articolo 56, commi 1, 2 e 2-bis, del
o) articoli 30, 31, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 7, 7-bis, 31-bis, comma 2, 31-quater, comma 1, lettera b), e 32 del
p) articoli 18, 19, commi 2 e 3, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, comma 1, 25, commi 1, 2, 6 e 6-ter, e 38 del
q) articoli 9, commi 01, 1, 1-bis, 1-quinquies e 1-sexies, 9-ter, 10, 13, comma 1, 15, comma 1, e 36, comma 1-ter, del
r) articoli 7, commi 3-bis, 3-ter e 3-quinquies, e 11, comma 1-bis, del
s) articoli 7-bis e 7-quinquies del
t) articolo 23, commi 5-bis e 5-ter, del
u) articoli 47, commi 1, lettera b), 3, 3-bis, 3-ter, 6, 11-bis e 11-ter, 49, commi 1 e 3, del
v) articolo 4, comma 4-bis, del
z) articolo 3-quinquies, comma 1, del
aa) articolo 12-ter, del
bb) articolo 9, commi 9-sexies, 9-septies, 9-octies e 9-decies, del
[1] Comma così modificato dall'art. 1 del
[2] Per una modifica al presente comma, vedi l'art. 2 del
[3] Per una modifica al presente comma, vedi l'art. 2 del
[4] Comma già modificato dall'art. 2 del
[5] Lettera abrogata dall'art. 3 del
[6] Lettera così sostituita dall'art. 3 del
[7] Lettera aggiunta dall'art. 2 del
[8] Lettera aggiunta dall'art. 3 del
[9] Lettera aggiunta dall'art. 3 del
[10] Lettera aggiunta dall'art. 3 del
[11] Lettera aggiunta dall'art. 3 del
[12] Articolo così sostituito dall'art. 4 del
[13] Comma così sostituito dall'art. 5 del
[14] Comma aggiunto dall'art. 5 del
[15] Comma così modificato dall'art. 6 del
[16] Comma così modificato dall'art. 6 del
[17] Per una modifica al presente comma, vedi l'art. 2 del
[18] Comma così modificato dall'art. 6 del
[19] Comma così modificato dall'art. 6 del
[20] Comma così modificato dall'art. 7 del
[21] Comma così modificato dall'art. 7 del
[22] Per una modifica al presente comma, vedi l'art. 2 del
[23] Comma inserito dall'art. 7 del
[24] Alinea così modificato dall'art. 7 del
[25] Lettera così modificata dall'art. 7 del
[26] Lettera inserita dall'art. 7 del
[27] Lettera già modificata dall'art. 2 del
[28] Lettera così modificata dall'art. 7 del
[29] Lettera così modificata dall'art. 7 del
[30] Comma così modificato dall'art. 7 del
[31] Comma così modificato dall'art. 7 del
[32] Comma così modificato dall'art. 7 del
[33] Lettera così modificata dall'art. 7 del
[34] Lettera così modificata dall'art. 7 del
[35] Comma così modificato dall'art. 7 del
[36] Comma inserito dall'art. 7 del
[37] Comma così modificato dall'art. 8 del
[38] Alinea così modificato dall'art. 8 del
[39] Comma inserito dall'art. 8 del
[40] Comma già modificato dall'art. 2 del
[41] Comma così modificato dall'art. 8 del
[42] Comma così modificato dall'art. 8 del
[43] Comma così modificato dall'art. 8 del
[44] Comma così modificato dall'art. 8 del
[45] Lettera così modificata dall'art. 8 del
[46] Lettera inserita dall'art. 8 del
[47] Lettera così modificata dall'art. 8 del
[48] Lettera così modificata dall'art. 8 del
[49] Lettera inserita dall'art. 8 del
[50] Lettera così sostituita dall'art. 8 del
[51] Comma inserito dall'art. 8 del
[52] Comma così modificato dall'art. 8 del
[53] Comma già modificato dall'art. 4 bis del
[54] Comma abrogato dall'art. 8 del
[55] Articolo inserito dall'art. 9 del
[56] Comma così modificato dall'art. 10 del
[57] Comma così modificato dall'art. 10 del
[58] Comma così modificato dall'art. 10 del
[59] Comma così modificato dall'art. 10 del
[60] Comma così modificato dall'art. 11 del
[61] Per una modifica al presente comma, vedi l'art. 2 del
[62] Articolo inserito dall'art. 2 del
[63] Articolo inserito dall'art. 2 del
[64] Articolo inserito dall'art. 2 del
[65] Articolo inserito dall'art. 2 del
[66] Comma già modificato dall'art. 13 del
[67] Comma inserito dall'art. 13 del
[68] Per una modifica al presente comma, vedi l'art. 2 del
[69] Comma inserito dall'art. 13 del
[70] Comma così modificato dall'art. 13 del
[71] Per una modifica alla presente lettera, vedi l'art. 2 del
[72] Articolo inserito dall'art. 2 del
[73] Articolo inserito dall'art. 13 del
[74] Per una modifica alla presente lettera, vedi l'art. 2 del
[75] Lettera così modificata dall'art. 14 del
[76] Lettera così modificata dall'art. 14 del
[77] Numero già modificato dall'art. 2 del
[78] Comma così modificato dall'art. 15 del
[79] Per una modifica al presente comma, vedi l'art. 2 del
[80] Comma così modificato dall'art. 15 del
[81] Lettera così sostituita dall'art. 15 del
[82] Lettera inserita dall'art. 15 del
[83] Comma aggiunto dall'art. 15 del
[84] Lettera inserita dall'art. 16 del
[85] Lettera inserita dall'art. 4 bis del
[86] Numero così modificato dall'art. 16 del
[87] Lettera inserita dall'art. 16 del
[88] Lettera così modificata dall'art. 16 del
[89] Lettera così sostituita dall'art. 16 del
[90] Lettera inserita dall'art. 16 del
[91] Lettera così modificata dall'art. 16 del
[92] Lettera già modificata dall'art. 2 del
[93] Lettera così modificata dall'art. 17 del
[94] Lettera così modificata dall'art. 17 del
[95] Lettera così modificata dall'art. 4 bis del
[96] Lettera inserita dall'art. 17 del
[97] Lettera inserita dall'art. 17 del
[98] Lettera inserita dall'art. 17 del
[99] Lettera così modificata dall'art. 17 del
[100] Lettera già modificata dall'art. 3 sexies del
[101] Lettera così modificata dall'art. 17 del
[102] Lettera così modificata dall'art. 18 del
[103] Lettera così modificata dall'art. 18 del
[104] Lettera già modificata dall'art. 3 sexies del
[105] Lettera già modificata dall'art. 3 sexies del
[106] Lettera già modificata dall'art. 3 sexies del
[107] Lettera già modificata dall'art. 3 sexies del
[108] Allegato inserito dall'art. 2 del
[109] Lettera inserita dall'art. 19 del
[110] Lettera già modificata dall'art. 2 del