§ 5.1.68 - D.Lgs. 17 ottobre 2016, n. 201.
Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.1 ambiente marittimo
Data:17/10/2016
Numero:201


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Ambito di applicazione
Art. 3.  Definizioni
Art. 4.  Obiettivi e requisiti della pianificazione dello spazio marittimo
Art. 5.  Elaborazione e attuazione della pianificazione spazio marittimo
Art. 6.  Tavolo interministeriale di coordinamento
Art. 7.  Comitato tecnico
Art. 8.  Autorità competente
Art. 9.  Partecipazione e accesso del pubblico
Art. 10.  Utilizzo e condivisione dei dati
Art. 11.  Cooperazione con gli Stati membri e i Paesi terzi
Art. 12.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 5.1.68 - D.Lgs. 17 ottobre 2016, n. 201.

Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo.

(G.U. 7 novembre 2016, n. 260)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

     Vista la direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo;

     Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, l'allegato B, punto n. 46);

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

     Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 della Commissione del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

     Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

     Vista la direttiva 1999/32/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE;

     Vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

     Vista la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;

     Vista la decisione 2015/253 della Commissione del 16 febbraio 2015, che stabilisce le norme concernenti il campionamento e le relazioni da presentare a norma della direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto riguarda il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo;

     Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;

     Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 68, e successive modificazioni, recante norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici;

     Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, e successive modificazioni, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;

     Vista la legge 25 gennaio 1979, n. 30, e successive modificazioni, concernente la ratifica della Convenzione sulla salvaguardia del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976;

     Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, recante disposizioni per la difesa del mare;

     Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

     Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, recante legge quadro sulle aree protette;

     Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante il riordino della legislazione in materia portuale;

     Vista la legge 2 dicembre 1994, n. 689, di ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con gli allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonchè dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994;

     Vista la legge 27 maggio 1999, n. 175, concernente la ratifica ed esecuzione dell'atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995;

     Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni, recante riordino del settore energetico, nonchè delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

     Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, e successive modificazioni, recante istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale;

     Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) e, in particolare l'articolo 2, comma 158;

     Vista la legge 2 agosto 2008, n. 130, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007;

     Vista la legge 23 ottobre 2009, n. 157, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

     Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, recante attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

     Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

     Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

     Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

     Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;

     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire);

     Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);

     Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

     Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e successive modificazioni, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

     Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

     Visto il decreto legislativo 16 luglio 2014, n. 112, recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino;

     Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, e successive modificazioni, recante norme regolamentari relative all'applicazione della legge 8 dicembre 1961, n. 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 2011, n. 209, recante norme regolamentari di istituzione di Zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno;

     Visto il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

     Visto il decreto del Ministro della marina mercantile e del Ministro per i beni culturali ed ambientali del 12 luglio 1989, recante disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico, artistico e archeologico;

     Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 18 giugno 2004, recante individuazione dell'Autorità competente per la sicurezza marittima e del Punto di contatto per la sicurezza marittima, di cui al regolamento (CE) n.725/2004;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2016;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 3 agosto 2016;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 2016;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Finalità

     1. Il presente decreto istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo al fine di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine, assicurando la protezione dell'ambiente marino e costiero mediante l'applicazione dell'approccio ecosistemico, tenendo conto delle interazioni terra-mare e del rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, in conformità alle pertinenti disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione

     1. Il presente decreto si applica alle acque marine della regione del Mare Mediterraneo. Non si applica alle acque costiere o parti di esse che rientrano nelle pianificazioni urbane e rurali disciplinate da vigenti disposizioni di legge, purchè ciò sia indicato nei piani di gestione dello spazio marittimo di cui all'articolo 5, comma 1, al fine di assicurare la coerenza tra le rispettive previsioni.

     2. Il presente decreto non si applica alle attività il cui unico fine è la difesa o la sicurezza nazionale nè alla pianificazione urbana e rurale.

 

     Art. 3. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) «acque marine»:

     1) le acque, il fondale e il sottosuolo, quali definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), punto 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, e successive modificazioni;

     2) le acque costiere quali definite dall'articolo 54, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il relativo fondale e sottosuolo.

     b) «pianificazione dello spazio marittimo»: un processo mediante il quale vengono analizzate ed organizzate le attività umane nelle zone marine al fine di conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali;

     c) «regione marina»: le seguenti regioni, come determinate dall'articolo 4 della direttiva 2008/56/CE:

     1) Mar Baltico;

     2) Oceano Atlantico nordorientale;

     3) Mare Mediterraneo;

     4) Mar Nero;

     d) «regione del Mare Mediterraneo»: le acque marine del Mare Mediterraneo propriamente intese, inclusi i suoi golfi e mari, come delimitate a ovest dal meridiano passante attraverso il faro di Capo Spartel, all'entrata dello Stretto di Gibilterra ed a est dal limite meridionale dello Stretto dei Dardanelli tra Mehmetcik e Kumkale, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e ratificata con legge 25 gennaio 1979, n. 30, come modificata dall'atto finale della Conferenza dei plenipotenziari del 9 e 10 giugno 1995, ratificato con legge 27 maggio 1999, n. 175;

     e) «sottoregioni marine»: le seguenti sottoregioni del Mare Mediterraneo individuate dall'articolo 4 della direttiva 2008/56/UE:

     1) il Mare Mediterraneo occidentale;

     2) il Mare Adriatico;

     3) il Mar Ionio e il Mare Mediterraneo centrale;

     4) il Mar Egeo e il Mare Mediterraneo orientale;

     f) «interazioni terra-mare»: interazioni in cui fenomeni naturali o attività umane terrestri hanno impatto sull'ambiente, sulle risorse e sulle attività marine e in cui fenomeni naturali od attività umane marine hanno impatto sull'ambiente, sulle risorse e sulle attività terrestri.

 

     Art. 4. Obiettivi e requisiti della pianificazione dello spazio marittimo

     1. La pianificazione dello spazio marittimo intende contribuire allo sviluppo sostenibile dei settori energetici del mare, dei trasporti marittimi, della pesca e dell'acquacoltura, per la conservazione, la tutela e il miglioramento dell'ambiente, compresa la resilienza all'impatto del cambiamento climatico, promuovendo e garantendo la coesistenza delle pertinenti attività e dei pertinenti usi.

     2. La pianificazione dello spazio marittimo è elaborata ed attuata applicando l'approccio ecosistemico e tenendo conto:

     a) delle peculiarità delle regioni marine, delle pertinenti attività e dei pertinenti usi attuali e futuri e dei relativi effetti sull'ambiente, nonchè delle risorse naturali;

     b) degli aspetti economici, sociali e ambientali nonchè degli aspetti relativi alla sicurezza degli usi civili e produttivi del mare;

     c) delle interazioni terra-mare, anche mediante il ricorso agli elementi contenuti negli altri processi di pianificazione, quali la gestione integrata delle zone costiere o le pratiche equivalenti, formali o informali.

 

     Art. 5. Elaborazione e attuazione della pianificazione spazio marittimo

     1. La pianificazione dello spazio marittimo è attuata attraverso l'elaborazione di piani di gestione, che individuano la distribuzione spaziale e temporale delle pertinenti attività e dei pertinenti usi delle acque marine, presenti e futuri, che possono includere:

     a) zone di acquacoltura;

     b) zone di pesca;

     c) impianti e infrastrutture per la prospezione, lo sfruttamento e l'estrazione di petrolio, gas e altre risorse energetiche, di minerali e aggregati e la produzione di energia da fonti rinnovabili;

     d) rotte di trasporto marittimo e flussi di traffico;

     e) zone di addestramento militare;

     f) siti di conservazione della natura e di specie naturali e zone protette;

     g) zone di estrazione di materie prime;

     h) ricerca scientifica;

     i) tracciati per cavi e condutture sottomarine;

     l) turismo;

     m) patrimonio culturale sottomarino.

     2. Per ogni area marittima individuata nelle linee guida di cui all'articolo 6, comma 2, viene redatto un piano di gestione dello spazio marittimo che include la valutazione ambientale strategica e la valutazione di incidenza, ove previste.

     3. I piani e programmi esistenti che prendono in considerazione le acque marine e le attività economiche e sociali ivi svolte, nonchè quelli concernenti le attività terrestri rilevanti per la considerazione delle interazioni terra-mare, elaborati ed attuati ai sensi delle disposizioni europee e nazionali previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inclusi ed armonizzati con le previsioni dei piani di gestione dello spazio marittimo.

     4. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni responsabili dei piani e programmi di cui al comma 3 forniscono all'Autorità competente di cui all'articolo 8 le informazioni relative agli stessi.

     5. I piani di gestione dello spazio marittimo sono elaborati dal Comitato tecnico di cui all'articolo 7 e, prima della approvazione, sono trasmessi al Tavolo interministeriale di coordinamento di cui all'articolo 6 che ne attesta la corrispondenza con il processo di pianificazione definito nelle linee guida di cui all'articolo 6, comma 2. I piani di gestione dello spazio marittimo sono approvati anche in tempi diversi e comunque entro il 31 marzo 2021, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano [1].

     6. I piani di gestione dello spazio marittimo sono aggiornati secondo le modalità e le tempistiche definite dalle linee guida di cui all'articolo 6, comma 2, e comunque entro dieci anni dalla loro prima approvazione.

 

     Art. 6. Tavolo interministeriale di coordinamento

     1. Allo scopo di definire il processo di pianificazione degli usi e delle attività afferenti lo spazio marittimo è costituito un Tavolo interministeriale di coordinamento sulla pianificazione dello spazio marittimo, di seguito denominato Tavolo interministeriale di coordinamento, presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio, dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo, della difesa, dell'istruzione e della ricerca scientifica, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport della presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il tavolo è presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del Tavolo interministeriale non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

     2. Il Tavolo interministeriale di coordinamento, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, definisce per ogni sottoregione marina le linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo e l'individuazione delle aree marittime di riferimento, nonchè di quelle terrestri rilevanti per le interazioni terra-mare.

     3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida di cui al comma 2 sono approvate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

     4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 7. Comitato tecnico

     1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di Autorità competente, è istituito un Comitato tecnico che elabora, per ogni area marittima individuata nelle linee guida di cui all'articolo 6, comma 2, i piani di gestione dello spazio marittimo.

     2. Il Comitato, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è composto da:

     a) tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;

     b) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

     c) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

     d) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;

     e) due rappresentanti del Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo;

     f) un rappresentante delle Regioni designato dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni per ciascuna area marittima di riferimento. Nel caso in cui più Regioni fanno parte di una area marittima di riferimento, il Comitato è composto da un rappresentante di ogni Regione interessata.

     3. Al Comitato tecnico partecipa, in qualità di osservatore, un rappresentante del Ministero della difesa. Alle riunioni del Comitato tecnico possono partecipare, in qualità di osservatori, i rappresentanti di altre amministrazioni, ogni qualvolta siano trattate le tematiche di competenza delle stesse. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti di enti ed istituti di ricerca, di associazioni riconosciute e di categoria.

     4. Il Comitato si avvale delle strutture e delle risorse umane delle amministrazioni che lo compongono a legislazione vigente e può avvalersi a titolo gratuito del supporto tecnico scientifico di esperti indicati dalle amministrazioni che compongono il Comitato medesimo. Ai componenti del Comitato ed agli osservatori che partecipano alle riunioni non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Le attività di segretaria del Comitato sono svolte dalla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acque interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     5. Il Comitato informa annualmente il Tavolo interministeriale sullo stato di attuazione dei piani di gestione dello spazio marittimo.

     6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 8. Autorità competente

     1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita le funzioni di Autorità competente ai sensi del presente decreto.

     2. Oltre a quanto previsto agli articoli 9, 10 e 11, l'Autorità competente:

     a) effettua la ricognizione iniziale degli atti e delle ordinanze dell'Autorità marittima, dei programmi e processi di pianificazione e di gestione degli usi e degli spazi marittimi prescritti dalla legislazione vigente ed esistenti a livello regionale, nazionale, europeo o internazionale e delle esistenti valutazioni ambientali strategiche;

     b) invia alla Commissione europea e agli altri Stati membri interessati copia dei piani di gestione dello spazio marittimo, compreso il pertinente materiale esplicativo esistente sull'attuazione della direttiva 2014/89/UE, entro tre mesi dalla loro approvazione, nonchè gli aggiornamenti successivi dei piani entro tre mesi dalla pubblicazione;

     c) trasmette alla Commissione europea le informazioni di cui all'allegato della direttiva 2014/89/UE e le relative modifiche, entro sei mesi dalla data in cui queste hanno effetto;

     d) relaziona annualmente al Parlamento in merito alle attività svolte per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto;

     e) cura, con il supporto del Comitato di cui all'articolo 7, il monitoraggio dello stato di attuazione dei piani di gestione dello spazio marittimo.

 

     Art. 9. Partecipazione e accesso del pubblico

     1. L'Autorità competente assicura la consultazione e la partecipazione attiva del pubblico nei procedimenti di elaborazione e di riesame delle proposte dei piani di gestione di cui all'articolo 5, sin dalle fasi iniziali e, comunque, prima della loro approvazione, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte I e parte II, nonchè dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Autorità competente consente a chiunque l'accesso, anche in formato digitale, ai documenti e alle informazioni, anche in formato digitale, in base ai quali sono state elaborate le proposte dei piani di gestione.

     2. L'Autorità competente pubblica sul proprio sito istituzionale:

     a) una scheda di sintesi indicante l'attività compiuta ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), per ogni singolo piano di gestione;

     b) le proposte dei piani di gestione.

     3. L'Autorità competente trasmette la documentazione di cui al comma 2 alle amministrazioni centrali e periferiche, agli enti territoriali competenti per territorio e agli altri enti coinvolti nel processo di pianificazione, anche al fine della pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

     4. Chiunque può presentare all'Autorità competente osservazioni o pareri in forma scritta entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 2, lettera b). Decorso tale termine, l'Autorità competente trasmette le osservazioni presentate al Comitato tecnico di cui all'articolo 7, che ne tiene conto ai fini dell'approvazione dei piani di gestione.

     5. I piani di gestione approvati sono pubblicati sui siti istituzionali dell'Autorità competente, delle amministrazioni centrali e periferiche, degli enti territoriali competenti per territorio e degli altri enti coinvolti nel processo di pianificazione, unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale l'Autorità stessa dà conto delle considerazioni che sono state alla base dell'approvazione dei piani di gestione, comprese le informazioni sulla partecipazione del pubblico.

     6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli aggiornamenti dei piani di gestione.

 

     Art. 10. Utilizzo e condivisione dei dati

     1. L'Autorità competente coordina la definizione, la gestione e l'aggiornamento del sistema informativo integrato a supporto dell'attività di pianificazione dello spazio marittimo contenente, tra l'altro, i dati ambientali, sociali ed economici riferiti agli usi e alle attività di cui all'articolo 5 nonchè i dati fisici marini relativi alle zone marine.

     2. Le Amministrazioni centrali e locali che detengono le informazioni necessarie per i piani di gestione dello spazio marittimo assicurano la collaborazione e garantiscono l'accesso ai dati all'Autorità competente, nel rispetto dei profili sensibili.

 

     Art. 11. Cooperazione con gli Stati membri e i Paesi terzi

     1. L'Autorità competente, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 7, assicura la cooperazione con gli Stati membri e i Paesi terzi nelle rispettive azioni di pianificazione degli spazi marittimi.

     2. La cooperazione con gli Stati membri con i quali si condividono bacini marini è finalizzata a garantire la coerenza e il coordinamento dei rispettivi piani di gestione dello spazio marittimo della regione o sottoregione marina medesima. Tale cooperazione tiene conto in particolare degli aspetti di natura transnazionale ed è realizzata tramite strutture regionali di cooperazione istituzionale esistenti, come le convenzioni marittime regionali, reti o strutture di autorità competenti degli Stati membri o altri metodi che rispondano ai requisiti di cui al primo periodo, come nel caso nel quadro di strategie per i bacini marittimi.

     3. La cooperazione con i Paesi terzi di cui al comma 1 è svolta in conformità del diritto e delle convenzioni internazionali, anche utilizzando le sedi internazionali e la cooperazione istituzionale regionale.

 

     Art. 12. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


[1] Comma così modificato dall'art. 13 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.