§ 12.2.45 - Regolamento 27 giugno 1994, n. 1626.
Regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo.


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:27/06/1994
Numero:1626


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento si applica a qualsiasi attività di pesca o qualsiasi attività connessa esercitata nel territorio e nelle acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5° 36' [...]
Art. 2.      1. Sono vietati l'impiego per la pesca e la detenzione a bordo di sostanze tossiche, narcotiche o corrosive, nonché di apparecchiature che generano scariche elettriche e di esplosivi
Art. 3.      1. E' vietato l'impiego di reti da traino, sciabiche o reti analoghe entro il limite delle tre miglia nautiche dalla costa o dell'isobata di 50 m, qualora tale profondità sia raggiunta a una [...]
Art. 3 bis. 
Art. 4.      1. Gli Stati membri compilano un elenco delle zone di protezione che comportano restrizioni dell'attività di pesca introdotte per motivi biologici peculiari a tali zone
Art. 5.      1. Gli Stati membri fissano le restrizioni relative alle caratteristiche tecniche dei principali tipi di attrezzi da pesca, attenendosi ai requisiti minimi precisati nell'allegato II
Art. 5 bis. 
Art. 6.      1. E' vietato l'impiego e la detenzione a bordo di reti da traino o di reti analoghe, di reti da imbrocco o di reti da circuizione salvo che la dimensione delle maglie nella parte della rete che [...]
Art. 7. Gli Stati membri possono prevedere divieti di sbarco in luoghi diversi da quelli attrezzati o autorizzati a tal fine. Qualora gli Stati membri adottino siffatte misure, essi le notificano senza [...]
Art. 8.      1. Un pesce, un crostaceo, un mollusco o un altro prodotto alieutico è sotto misura se le sue dimensioni sono inferiori alle taglie minime specificate nell'allegato IV per le specie [...]
Art. 8 bis. 
Art.  8 ter. Pesca della lampuga.
Art. 9.      Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca svolte esclusivamente per motivi di ricerca scientifica, che siano condotte con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro o [...]
Art. 10.      Nell'esercitare i suoi poteri in forza del presente regolamento e, in particolare, quando elabora proposte relative a misure in settori disciplinati da accordi conclusi in seno agli ambienti [...]
Art. 10 bis.  Modalità di applicazione e modifiche.
Art. 11.      Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1995


§ 12.2.45 - Regolamento 27 giugno 1994, n. 1626. [1]

Regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo.

(G.U.C.E. 6 luglio 1994, n. L 171).

 

Art. 1.

     1. Il presente regolamento si applica a qualsiasi attività di pesca o qualsiasi attività connessa esercitata nel territorio e nelle acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5° 36' ovest soggetti alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle lagune e degli stagni. Esso è del pari applicabile alle attività suddette esercitate nel Mediterraneo al di fuori di tali acque dalle navi comunitarie.

     2. Gli Stati membri che si affacciano sul Mediterraneo possono legiferare nei settori contemplati dal paragrafo 1, anche in materia di pesca non commerciale, adottando misure supplementari o che vadano al di là delle esigenze minime del regime istituito dal presente regolamento, che siano compatibili con il diritto comunitario e conformi alla politica comune della pesca.

Adottando queste misure gli Stati membri provvedono alla conservazione delle specie e degli habitat fragili o minacciati e, segnatamente, di quelli elencati nell'allegato I.

     3. La Commissione è informata in tempo utile per la presentazione delle sue osservazioni, secondo la procedura prevista nell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3094/86, riguardo a qualsiasi piano inteso a introdurre o modificare misure nazionali di conservazione e di gestione delle risorse.

 

     Art. 2.

     1. Sono vietati l'impiego per la pesca e la detenzione a bordo di sostanze tossiche, narcotiche o corrosive, nonché di apparecchiature che generano scariche elettriche e di esplosivi.

     2. E' vietato l'impiego, per la raccolta dei coralli, di croci di Sant'Andrea e di altri analoghi attrezzi trainati nonché di martelli pneumatici o di altri attrezzi a percussione per la raccolta dei litofagi.

     3. Dal 1 gennaio 2002 è vietato l'impiego di reti da circuizione e da traino, calate per mezzo di un'imbarcazione e manovrate dalla riva (sciabiche da spiaggia), fatta salva diversa decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sulla scorta di dati scientifici che dimostrino che l'impiego di tali reti non incide negativamente sulle risorse.

 

     Art. 3.

     1. E' vietato l'impiego di reti da traino, sciabiche o reti analoghe entro il limite delle tre miglia nautiche dalla costa o dell'isobata di 50 m, qualora tale profondità sia raggiunta a una distanza minore, indipendentemente dal sistema di traino o di alaggio, salvo deroghe previste dalla normativa nazionale qualora la fascia costiera delle 3 miglia nautiche non sia compresa all'interno delle acque territoriali degli Stati membri.

Tuttavia, qualsiasi attrezzo di pesca utilizzato ad una distanza dalla costa inferiore a quella stabilita nel precedente paragrafo ed il cui uso sia conforme alla legislazione nazionale vigente alla data del 1 gennaio 1994, può essere utilizzato fino al 31 maggio 2000, ad eccezione della rete da traino a coppia che può essere utilizzata fino al 31 dicembre 2002, fatta salva diversa decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sulla scorta di dati scientifici che dimostrino che l'impiego di tali reti non incide negativamente sulle risorse [2].

     2. In deroga al paragrafo precedente l'utilizzazione delle draghe destinate alla cattura di molluschi è autorizzata indipendentemente dalla distanza dalla costa e dalla profondità, a condizione che la cattura delle specie diverse dai molluschi non superi il 10% del peso totale della cattura globale.

     3. E' vietata la pesca con reti a strascico, sciabiche e reti analoghe trainate sopra la praterie di posidonia (Posidonia oceanica) o altre fanerogame marine.

     4. E' vietato calare qualsiasi tipo di rete da circuizione a meno di 300 m dalle coste o dall'isobata di 30 m qualora tale profondità sia raggiunta ad una distanza inferiore.

 

     Art. 3 bis. [3]

     [1. La pesca del tonno rosso col cianciolo è proibita:

     - dal 1 al 31 maggio in tutto il Mare Mediterraneo e dal 16 luglio al 15 agosto nel Mare Mediterraneo, escluso l'Adriatico, per i pescherecci operanti esclusivamente o prevalentemente nell'Adriatico;

     - dal 16 luglio al 15 agosto in tutto il Mare Mediterraneo e dal 1 al 31 maggio nell'Adriatico per i pescherecci operanti esclusivamente o prevalentemente nel Mediterraneo, escluso l'Adriatico.

Gli Stati membri provvedono a che tutti i pescherecci battenti la loro bandiera o registrati nel loro territorio osservino il presente paragrafo. Ai fini del presente regolamento, il limite meridionale del Mare Adriatico si situa lungo una linea che collega la frontiera greco-albanese a Capo Santa Maria di Leuca [4].

     2. E' proibito utilizzare aeromobili o elicotteri per le operazioni di pesca del tonno rosso nel periodo compreso tra il 1 e il 30 giugno.]

 

     Art. 4.

     1. Gli Stati membri compilano un elenco delle zone di protezione che comportano restrizioni dell'attività di pesca introdotte per motivi biologici peculiari a tali zone.

     2. L'elenco degli attrezzi da pesca che possono essere utilizzati nelle zone di protezione e le disposizioni tecniche adeguate sono stabiliti dalle autorità competenti degli Stati membri in funzione dei pertinenti obiettivi di conservazione e in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

     3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono notificate alla Commissione, che le comunica agli altri Stati membri.

 

     Art. 5.

     1. Gli Stati membri fissano le restrizioni relative alle caratteristiche tecniche dei principali tipi di attrezzi da pesca, attenendosi ai requisiti minimi precisati nell'allegato II.

     2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 sono notificate alla Commissione conformemente all'articolo 1, paragrafo 3.

Nell'esercizio delle sue competenze conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3094/86, la Commissione tiene conto delle caratteristiche delle attività di pesca specifiche delle acque in questione.

 

     Art. 5 bis. [5]

     [1. E' vietata la pesca del tonno rosso con palangari di superficie da parte di navi di oltre 24 m di lunghezza durante il periodo compreso tra il 1 giugno e il 31 luglio di ogni anno.

     2. Ai fini del presente articolo, la lunghezza applicabile è quella definita dall'ICCAT, riportata nell'allegato V.]

 

     Art. 6.

     1. E' vietato l'impiego e la detenzione a bordo di reti da traino o di reti analoghe, di reti da imbrocco o di reti da circuizione salvo che la dimensione delle maglie nella parte della rete che reca le maglie più piccole sia uguale o superiore ad una delle dimensioni minime fissate nell'allegato III.

Tuttavia, gli attrezzi da pesca aventi maglie di dimensione minima inferiore a una di quelle stabilite nell'allegato III, usati conformemente alla legislazione nazionale in vigore al 1 gennaio 1994, possono essere utilizzati fino al 31 maggio 2000, salvo diversa decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sulla scorta di dati scientifici che dimostrino che l'impiego di tali attrezzi non incide negativamente sulle risorse [6].

     2. Le dimensioni delle maglie sono stabilite secondo la procedura definita nel regolamento (CEE) n. 2108/84 della Commissione.

     3. La lunghezza della rete corrisponde a quella della lima da sughero. L'altezza della rete corrisponde alla somma delle altezze delle maglie bagnate, compresi i nodi, stirate perpendicolarmente alla linea dei galleggianti.

 

     Art. 7.

Gli Stati membri possono prevedere divieti di sbarco in luoghi diversi da quelli attrezzati o autorizzati a tal fine. Qualora gli Stati membri adottino siffatte misure, essi le notificano senza indugio alla Commissione, che le comunica agli altri Stati membri.

 

     Art. 8.

     1. Un pesce, un crostaceo, un mollusco o un altro prodotto alieutico è sotto misura se le sue dimensioni sono inferiori alle taglie minime specificate nell'allegato IV per le specie corrispondenti.

Le taglie dei pesci, dei crostacei e dei molluschi sono misurate conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3094/86, salvo indicazione contraria riportata nell'allegato IV. Qualora siano ammessi più metodi di misurazione, il pesce, il crostaceo o il mollusco ha la taglia prevista se almeno una delle misure determinate mediante questi metodi è superiore alla corrispondente dimensione minima.

     2. Le taglie minime di coralli, ricci di mare, uova di mare e spugne sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato.

     3. I pesci, crostacei, molluschi od altri prodotti alieutici sotto misura non possono essere detenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita.

 

          Art. 8 bis. [7]

     La zona di gestione di 25 miglia intorno a Malta

     1. L'accesso dei pescherecci comunitari alle acque e alle risorse della zona che si estende fino a 25 miglia nautiche dalle linee di base intorno alle isole maltesi (in appresso: “la zona di gestione”) è disciplinato come segue:

     a) la pesca all'interno della zona di gestione è limitata ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 m che utilizzano attrezzi diversi da quelli trainati;

     b) lo sforzo complessivo di tali pescherecci, espresso in termini di capacità di pesca totale, non può superare il livello medio registrato nel 2000-2001, corrispondente a 1 950 pescherecci aventi una potenza motrice e una stazza totali di 83 000 kW e 4 035 GT rispettivamente.

     2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), i pescherecci con reti da traino di lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri sono autorizzati a pescare in determinate zone all'interno della zona di gestione, secondo quanto specificato all'allegato V, lettera a), del presente regolamento, fatto salvo il rispetto delle condizioni seguenti:

     a) la capacità di pesca totale dei pescherecci con reti da traino autorizzati a operare nella zona di gestione non supera il limite di 4 800 kW;

     b) la capacità di pesca di un peschereccio con reti da traino autorizzato ad operare ad una profondità inferiore ai 200 m non supera i 185 kW; l'isobata di 200 m di profondità è identificata da una linea spezzata che collega i punti elencati nell'allegato V, lettera b), del presente regolamento;

     c) i pescherecci con reti da traino che operano nella zona di gestione sono in possesso di un permesso di pesca speciale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94, del 27 giugno 1994, che stabilisce disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali e sono inclusi in un elenco fornito annualmente alla Commissione dagli Stati membri interessati e contenente il nome, il numero di registrazione internazionale e le caratteristiche di ciascun peschereccio;

     d) i limiti di capacità di cui alle lettere a) e b), sono periodicamente rivalutati sulla base del parere di enti scientifici pertinenti con riguardo ai loro effetti sulla conservazione degli stock.

     3. Se la capacità totale di pesca di cui al paragrafo 2, lettera a), supera la capacità totale di pesca dei pescherecci con reti da traino la cui lunghezza fuori tutto è pari o inferiore a 24 m che operano nella zona di gestione nel periodo di riferimento 2000-2001 (in appresso: “la capacità di pesca di riferimento”), la Commissione in conformità con la procedura di cui all'articolo 10 bis ripartisce tale capacità eccedentaria disponibile tra gli Stati membri tenendo conto degli interessi di quelli che chiedono un'autorizzazione.

     La capacità di pesca di riferimento corrisponde a 3 600 kW.

     4. I permessi di pesca speciali per la capacità di pesca eccedentaria disponibile di cui al paragrafo 3 possono essere rilasciati unicamente ai pescherecci che alla data di applicazione del presente articolo figurano nello schedario comunitario della flotta.

     5. Se la capacità totale di pesca dei pescherecci con reti da traino autorizzati ad operare nella zona di gestione ai sensi del paragrafo 2, lettera c), supera il limite stabilito al paragrafo 2, lettera a), perché tale limite è stato abbassato a seguito della revisione di cui al paragrafo 2, lettera d), la Commissione ripartisce la capacità di pesca tra gli Stati membri sulla base seguente:

     a) la capacità di pesca in kW corrispondente ai pescherecci operanti nella zona nel periodo 2000-2001 è considerata prioritaria;

     b) la capacità di pesca in kW corrispondente ai pescherecci che hanno operato nella zona in un qualsiasi altro periodo è presa in considerazione in secondo luogo;

     c) la capacità di pesca rimanente per gli altri pescherecci viene ripartita tra gli Stati membri tenendo conto degli interessi di quelli che chiedono un'autorizzazione.

     6. In deroga al paragrafo 1, lettera a), i pescherecci con ciancioli o palangari e i pescherecci dediti alla pesca della lampuga ai sensi dell'articolo 8 ter sono autorizzati ad operare all'interno della zona di gestione. Essi ricevono un permesso di pesca speciale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94 e sono inclusi in un elenco fornito annualmente alla Commissione da ciascuno Stato membro e contenente il nome, il numero di registrazione internazionale e le caratteristiche di ciascun peschereccio.

     Lo sforzo di pesca è in ogni caso controllato per salvaguardare la sostenibilità di tali tipi di pesca nella zona.

     7. Il comandante di un peschereccio con reti da traino autorizzato a operare nella zona di gestione ai sensi del paragrafo 2 e che non dispone di VMS a bordo è tenuto a segnalare ciascuna entrata e ciascuna uscita dalla zona suddetta alle proprie autorità e alle autorità dello Stato costiero.

 

     Art. 8 ter. Pesca della lampuga. [8]

     1. All'interno della zona di gestione, la pesca della lampuga (Coriphaena spp.) mediante dispositivi di concentrazione dei pesci (fishing aggregating devices — FAD) è vietata dal 1° gennaio al 5 agosto ogni anno.

     2. La pesca della lampuga all'interno della zona di gestione può essere praticata da un massimo di 130 pescherecci.

     3. Le autorità maltesi stabiliscono le rotte dei FAD e assegnano ciascuna rotta dei FAD a pescherecci comunitari entro il 30 giugno di ogni anno. I pescherecci comunitari battenti bandiera diversa da quella di Malta non sono autorizzati ad utilizzare le rotte dei FAD nella zona delle 12 miglia.

     4. I pescherecci autorizzati a partecipare alla pesca della lampuga ricevono un permesso di pesca speciale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94 e vengono inclusi in un elenco fornito annualmente alla Commissione da ciascuno Stato membro e contenente il nome, il numero di registrazione internazionale e le caratteristiche di ciascun peschereccio.

     In deroga al disposto dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1627/94, ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 m è richiesto il possesso di un permesso di pesca speciale.

 

     Art. 9.

     Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca svolte esclusivamente per motivi di ricerca scientifica, che siano condotte con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro o degli Stati membri interessati e di cui la Commissione sia stata preventivamente informata.

 

     Art. 10.

     Nell'esercitare i suoi poteri in forza del presente regolamento e, in particolare, quando elabora proposte relative a misure in settori disciplinati da accordi conclusi in seno agli ambienti professionali, la Commissione consulta le organizzazioni di categoria interessate.

 

          Art. 10 bis. Modalità di applicazione e modifiche. [9]

     Le modalità di applicazione degli articoli 8 bis e 8 ter relative, in particolare, ai criteri da applicare per stabilire le rotte dei FAD e per assegnare le rotte dei FAD a norma dell'articolo 8 ter, paragrafo 3, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.

 

     Art. 11.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1995.

 

 

ALLEGATO I

SPECIE E HABITAT FRAGILI O MINACCIATI

 

     SPECIE:

     Tutte le specie marine presenti nel Mediterraneo di:

     - mammiferi (cetacei, pinnipedi)

     - uccelli

     - tartarughe (chelonidi)

     - pesci

     riportate negli allegati I e II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, approvata con la decisione 82/461/CEE, o nell'allegato II della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, approvata con la decisione 82/72/CEE.

 

     HABITAT:

     - Zone litoranee umide.

     - Praterie di fanerogame marine.

 

 

ALLEGATO II

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE

DEI PRINCIPALI TIPI DI ATTREZZI DA PESCA

 

     Reti da traino (pelagiche e demersali)

     - L'uso di dispositivi di copertura interna o esterna del sacco della rete è limitato ai dispositivi autorizzati dal regolamento (CEE) n. 3440/84 della Commissione.

     Draghe

     - Larghezza massima di 4 m, ad eccezione delle draghe per la pesca delle spugne (gangava).

     Reti da circuizione (sciabiche e lampare)

     - Lunghezza della pezza limitata a 800 m e altezza massima limitata a 120 m, tranne per le tonnare vaganti.

     Reti fisse (da imbrocco e impiglianti) e tramagli

     - Altezza massima delle reti fisse limitata a 4 m.

     - E' vietato detenere a bordo e calare più di 5 000 m di reti fisse per nave.

     Palangaro di fondo

     - E' vietato detenere a bordo e calare più di 7 000 m di palangaro per nave.

     Palangaro di superficie (derivante)

     - E' vietato detenere a bordo e calare più di 60 km di palangaro per nave.

 

 

ALLEGATO III

DIMENSIONI MINIME DELLE MAGLIE

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV [10]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO V [11]

 

     (Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 31 del Regolamento (CE) n. 1967/2006.

[2] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1448/1999.

[3] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 782/1998 ed abrogato dall’art. 20 del regolamento (CE) n. 973/2001.

[4] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 812/2000.

[5] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1075/1996 ed abrogato dall’art. 20 del regolamento (CE) n. 973/2001.

[6] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1448/1999.

[7] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 813/2004.

[8] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 813/2004.

[9] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 813/2004.

[10] Allegato modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 812/2000. Per una abrogazione parziale del presente allegato vedi l’art. 20 del regolamento (CE) n. 973/2001.

[11] Allegato aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1075/1996, abrogato dall’art. 20 del regolamento (CE) n. 973/2001 e nuovamente aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 813/2004.