§ 12.2.303 - Regolamento 14 maggio 2001, n. 973.
Regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:14/05/2001
Numero:973


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento stabilisce le misure tecniche di conservazione applicabili ai pescherecci battenti bandiera degli Stati membri e immatricolati nella Comunità, in appresso denominati [...]
Art. 2.      Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni di acque marittime:
Art. 3.      1. Nel corso del periodo dal 1° novembre al 31 gennaio, nella zona di cui al paragrafo 2, è fatto divieto ai pescherecci comunitari:
Art. 4.      1. È vietato tenere a bordo qualsiasi quantitativo di tonnetti striati, tonni obesi o albacore catturati con ciancioli nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione del Portogallo nella [...]
Art. 5.      1. È vietata la pesca del tonno rosso con reti da circuizione nel Mediterraneo durante il periodo compreso tra il 16 luglio e il 15 agosto di ogni anno
Art. 5 bis. 
Art. 5 ter. 
Art. 6.      1. Si considera che una specie altamente migratoria non abbia la taglia richiesta qualora le sue dimensioni siano inferiori alle dimensioni minime stabilite nell'allegato IV per le specie [...]
Art. 7.      1. È vietato tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, esporre per la vendita, mettere in vendita, vendere e commercializzare specie altamente migratorie che non hanno [...]
Art. 8.      La taglia di una specie altamente migratoria è misurata conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 850/98.
Art. 9.      1. Il Consiglio conformemente alla procedura prevista dall'articolo 8, paragrafo 4, punto i), del regolamento (CEE) n. 3760/92, stabilisce il numero e la capacità totale, espressa in tonnellate [...]
Art. 10.      1. Conformemente alla procedura prevista dall'articolo 24, paragrafo 2, la Commissione determina il numero di pescherecci comunitari che pescano l'alalunga dell'Atlantico settentrionale come [...]
Art. 11.      Gli Stati membri possono incentivare l'impiego di braccioli in monofilamento sui tornichetti, onde consentire che i marlin azzurri e i marlin bianchi vivi vengano rimessi più facilmente in acqua.
Art. 12.      In deroga all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 850/98, è consentito utilizzare corrente elettrica o arpioni scagliati con cannoncini per catturare tonni o squali elefante (Cetorhinus maximus) [...]
Art. 12 bis. 
Art. 13.      1. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 15 giugno di ogni anno, l'elenco dei pescherecci battenti la propria bandiera e con una lunghezza fuori tutto superiore a 24 m che hanno [...]
Art. 14.      1. Solamente i pescherecci comunitari che operano secondo le condizioni stabilite dall'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini e che dispongono di un LMD sono [...]
Art. 15.      1. Entro il 15 settembre di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione:
Art. 16.      1. È vietato utilizzare navi ausiliarie a sostegno di navi che pescano con dispositivi che promuovono i raggruppamenti di pesce.
Art. 17.      1. È vietato circondare con ciancioli banchi o gruppi di mammiferi marini, fatta eccezione per le navi di cui all'articolo 14.
Art. 18.      Le misure da prendere a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, dell'articolo 5, paragrafo 4 e dell'articolo 6, paragrafo 2, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione di cui [...]
Art. 19.      1. La Commissione è assistita dal Comitato istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
Art. 20.      1. Gli articoli 24, 33 e 41 del regolamento (CE) n. 850/98, nonché le voci relative al tonno rosso e al pesce spada nell'allegato XII dello stesso regolamento sono abrogati.
Art. 21.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 12.2.303 - Regolamento 14 maggio 2001, n. 973.

Regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori

(G.U.C.E. 19 maggio 2001, n. L 137)

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) La Comunità ha approvato con decisione 98/392/CE la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che contiene alcuni principi e norme relative alla conservazione e alla gestione delle risorse acquatiche vive. Nell'ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, la Comunità partecipa agli sforzi intesi a salvaguardare, nelle acque internazionali, gli stock ittici.

     (2) In seguito alla decisione 86/237/CEE la Comunità è parte contraente, a decorrere dal 14 novembre 1997, della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, qui di seguito denominata "convenzione ICCAT".

     (3) La convenzione ICCAT prevede un quadro di cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse di tonnidi e specie affini dell'oceano Atlantico e dei mari adiacenti, mediante la creazione di una commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, qui di seguito denominata "ICCAT", e l'adozione di raccomandazioni in materia di conservazione e di gestione nella zona della convenzione, che diventano vincolanti per le parti contraenti.

     (4) L'ICCAT ha raccomandato alcune misure tecniche per taluni stock di grandi migratori nell'Atlantico e nel Mediterraneo, in particolare per quanto concerne la taglia e il peso autorizzati del pesce, le restrizioni in materia di catture in determinate zone e in certi periodi oppure con determinati attrezzi, nonché le restrizioni di capacità. Queste raccomandazioni sono obbligatorie per la Comunità e occorre pertanto attuarle.

     (5) Alcune misure tecniche adottate dall'ICCAT sono state recepite nel regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo e nel regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame. Per ragioni di chiarezza è opportuno raggruppare queste misure nel presente regolamento, sopprimendo pertanto i corrispondenti articoli dei regolamenti summenzionati.

     (6) Per tener conto dei metodi di pesca tradizionali in alcune zone occorre adottare disposizioni specifiche relative alla cattura e alla conservazione a bordo di alcune specie di tonnidi.

     (7) La Comunità ha approvato con decisione 95/399/CE l'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'oceano Indiano. Tale accordo fornisce un utile strumento per rafforzare la cooperazione internazionale ai fini della conservazione e dello sfruttamento razionale dei tonni e delle specie affini dell'oceano Indiano mediante la creazione della Commissione per il tonno dell'oceano Indiano, in appresso denominata "IOTC", e l'adozione di raccomandazioni in materia di conservazione e di gestione nella zona di competenza della IOTC, che diventano vincolanti per le parti contraenti.

     (8) L'IOTC ha adottato una raccomandazione che prevede misure tecniche per taluni stock di grandi migratori nell'oceano Indiano. Tale raccomandazione è vincolante per la Comunità e occorre pertanto attuarla.

     (9) La Comunità ha firmato con decisione 1999/337/CE l'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini, decidendo con decisione 1999/386/CE di applicarlo provvisoriamente in attesa della sua approvazione. Occorre pertanto che la Comunità applichi le disposizioni previste dall'accordo.

     (10) Gli obiettivi di questo accordo includono la riduzione progressiva fino a livelli prossimi allo zero della mortalità accidentale di delfini nella pesca del tonno con reti da circuizione a chiusura nell'oceano Pacifico orientale tramite la fissazione di limiti annui, nonché la sostenibilità a lungo termine degli stock di tonno nella zona dell'accordo.

     (11) Alcune disposizioni di questo accordo sono state recepite nel regolamento (CE) n. 850/98. È necessario raggrupparle nel presente regolamento.

     (12) La Comunità ha interessi di pesca nel Pacifico orientale ed ha avviato la procedura per aderire alla Commissione interamericana per il tonno tropicale, in appresso denominata "IATTC". In attesa dell'adesione e in ottemperanza all'obbligo derivante dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di cooperare con le altre parti interessate nella gestione e nella conservazione delle risorse di questa regione, occorre applicare le misure tecniche adottate dall'IATTC. È quindi necessario recepire queste misure nel diritto comunitario.

     (13) La misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il presente regolamento stabilisce le misure tecniche di conservazione applicabili ai pescherecci battenti bandiera degli Stati membri e immatricolati nella Comunità, in appresso denominati "pescherecci comunitari", e relative alla cattura e allo sbarco di alcuni stock di specie altamente migratorie di cui all'allegato I.

 

TITOLO I

DEFINIZIONI

 

          Art. 2.

     Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni di acque marittime:

     a) Zona 1

     Tutte le acque dell'oceano Atlantico e dei mari adiacenti che fanno parte della zona della convenzione ICCAT, qual è definita all'articolo 1 della convenzione.

     b) Zona 2

     Tutte le acque dell'oceano Indiano che fanno parte della zona di competenza dell'accordo che istituisce l'IOTC, qual è definita all'articolo 2 di tale accordo.

     c) Zona 3

     Tutte le acque del Pacifico orientale che fanno parte della zona definita all'articolo 3 dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini.

 

TITOLO II

MISURE TECNICHE APPLICABILI NELLA ZONA 1

 

Capo 1

Restrizioni relative all'impiego di alcuni tipi di imbarcazioni e di attrezzi

 

          Art. 3.

     1. Nel corso del periodo dal 1° novembre al 31 gennaio, nella zona di cui al paragrafo 2, è fatto divieto ai pescherecci comunitari:

     - di calare in mare oggetti galleggianti,

     - di pescare sotto oggetti artificiali,

     - di pescare sotto oggetti naturali,

     - di pescare con imbarcazioni ausiliarie,

     - di lanciare in mare oggetti galleggianti artificiali con o senza boe,

     - di installare boe su oggetti galleggianti trovati in mare,

     - di ritirare oggetti galleggianti aspettando che il pesce attratto da questi oggetti si raduni sotto l'imbarcazione,

     - di rimorchiare oggetti galleggianti al di fuori della zona.

     2. La zona di cui al paragrafo 1 è delimitata nel seguente modo:

     - limite sud al parallelo 4° di latitudine sud,

     - limite nord al parallelo 5° di latitudine nord,

     - limite ovest al meridiano 20° di longitudine ovest,

     - limite est: costa africana.

     3. È vietato iniziare o proseguire un'attività di pesca nella zona e durante il periodo di cui ai paragrafi 1 e 2 qualora non vi sia alcun osservatore a bordo.

     4. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per designare osservatori e assicurarne l'imbarco a bordo di tutte le navi battenti la loro bandiera o immatricolate sul loro territorio che si accingono ad esercitare attività di pesca nella zona di cui al paragrafo 2 [1].

     5. Fatto salvo il paragrafo 4, gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché gli osservatori debitamente designati rimangano a bordo dei pescherecci ai quali sono stati assegnati fino alla loro sostituzione con altri osservatori.

     6. Il comandante di una nave comunitaria che opera nella zona e durante il periodo di cui ai paragrafi 1 e 2 accoglie l'osservatore e collabora con lui nell'esercizio delle sue funzioni durante il suo soggiorno a bordo. Il comandante di una nave designata per accogliere a bordo un osservatore prende tutte le disposizioni del caso per agevolare l'arrivo e la partenza dell'osservatore. Durante la sua permanenza a bordo, l'osservatore designato dispone di una cabina e di un'attrezzatura di lavoro adeguata.

     7. Le modalità pratiche previste dai paragrafi 4, 5 e 6 sono definite nell'allegato II.

     8. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 1° maggio di ogni anno, una relazione di sintesi intesa a valutare il contenuto e le conclusioni dei rapporti degli osservatori imbarcati sulle navi battenti la loro bandiera.

     9. Il periodo di cui al paragrafo 1, la zona di cui al paragrafo 2 e le modalità di assegnazione degli osservatori definite nell'allegato II possono essere modificati dalla Commissione, in applicazione delle raccomandazioni dell'ICCAT divenute vincolanti per la Comunità e conformemente alla procedura prevista dall'articolo 19.

 

          Art. 4.

     1. È vietato tenere a bordo qualsiasi quantitativo di tonnetti striati, tonni obesi o albacore catturati con ciancioli nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione del Portogallo nella sottozona CIEM X a nord di 36°30' latitudine nord e nelle zone COPACE a nord di 31° latitudine nord e a est di 17°30' longitudine ovest o pescare tali specie nelle suddette acque con i suddetti attrezzi da pesca.

     2. È vietato tenere a bordo tonno catturato con reti da posta derivanti nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna o del Portogallo nelle sottozone CIEM VIII, IX o X oppure nelle zone COPACE al largo delle isole Canarie e di Madera o pescare tali specie nelle suddette acque con i suddetti attrezzi da pesca.

 

          Art. 5.

     1. È vietata la pesca del tonno rosso con reti da circuizione nel Mediterraneo durante il periodo compreso tra il 16 luglio e il 15 agosto di ogni anno [2].

     2. È proibito utilizzare aeromobili o elicotteri per le operazioni di pesca del tonno rosso nel Mediterraneo nel periodo compreso tra il 1° e il 30 giugno.

     3. È vietata la pesca del tonno rosso nel Mediterraneo con palangari di superficie da parte di navi di oltre 24 m di lunghezza durante il periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 luglio di ogni anno. La lunghezza applicabile è quella definita dall'ICCAT che figura nell'allegato III.

     4. La definizione dei periodi e delle zone di cui al presente articolo, così come la lunghezza delle navi definita nell'allegato III possono essere modificate dalla Commissione in applicazione delle raccomandazioni dell'ICCAT divenute vincolanti per la Comunità e conformemente alla procedura prevista dall'articolo 19, paragrafo 2.

 

          Art. 5 bis. [3]

     1. Gli Stati membri stabiliscono ogni anno un programma di campionamento per la valutazione del numero, in base alla taglia, dei tonni rossi catturati, tra l'altro, facendo ricorso a osservatori scientifici a bordo di pescherecci o presso gli allevamenti.

     2. Gli Stati membri trasmettono il loro programma al comitato permanente della ricerca e delle statistiche ai fini dell'autenticazione e una copia alla Commissione.

     3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro il 1° luglio di ogni anno una relazione che valuta i risultati dei programmi di cui al paragrafo 1 attuati nel corso dell'anno precedente.

 

          Art. 5 ter. [4]

     1. Gli Stati membri attuano nel 2003 e nel 2004 un piano volto a ridurre le catture di novellame di tonno rosso nel Mediterraneo ed assicurare il rispetto della taglia minima applicabile al tonno rosso di cui all'articolo 6.

     2. Gli Stati membri attuano nel 2003 e nel 2004 un programma scientifico per l'identificazione dei diversi tipi di pesca del tonno rosso nonché la composizione in termini di taglia delle loro catture rispettive, includendo nelle loro stime i dati storici disponibili.

     3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 settembre di ogni anno, le misure da essi adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 nonché i risultati dell'attuazione del piano specifico.

 

Capo 2

Taglia minima

 

          Art. 6.

     1. Si considera che una specie altamente migratoria non abbia la taglia richiesta qualora le sue dimensioni siano inferiori alle dimensioni minime stabilite nell'allegato IV per le specie corrispondenti.

     2. Le dimensioni definite nell'allegato IV possono essere modificate dalla Commissione in applicazione delle raccomandazioni dell'ICCAT divenute vincolanti per la Comunità e conformemente alla procedura prevista dall'articolo 19, paragrafo 2.

 

          Art. 7.

     1. È vietato tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, esporre per la vendita, mettere in vendita, vendere e commercializzare specie altamente migratorie che non hanno la taglia richiesta. Queste specie devono essere rigettate immediatamente in mare.

     Il comma precedente non si applica tuttavia alle specie di cui all'allegato IV, catturate accidentalmente ed entro un massimo del 15 %, espresso in numero d'individui, dei quantitativi sbarcati. Nel caso del tonno rosso, tale margine di tolleranza è fissato al 10 % del numero di individui per sbarco delle catture totali di tonno rosso o al suo equivalente in percentuale di peso [5].

     2. È vietato immettere in libera pratica o commercializzare nella Comunità specie altamente migratorie originarie di paesi terzi che non abbiano la taglia richiesta.

 

          Art. 8.

     La taglia di una specie altamente migratoria è misurata conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 850/98.

 

Capo 3

Limitazione del numero di navi

 

          Art. 9.

     1. Il Consiglio conformemente alla procedura prevista dall'articolo 8, paragrafo 4, punto i), del regolamento (CEE) n. 3760/92, stabilisce il numero e la capacità totale, espressa in tonnellate di stazza lorda (TSL), dei pescherecci comunitari aventi una lunghezza fuori tutto di oltre 24 m che pescano il tonno obeso come specie bersaglio. A tal fine essa si basa sul numero medio e sulla capacità, espressa in tonnellate di stazza lorda (TSL), dei pescherecci comunitari che catturavano il tonno obeso come specie bersaglio nella zona 1 durante il periodo 1991-1992.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco di tutte le navi battenti la loro bandiera e immatricolate nel proprio territorio che intendono pescare il tonno obeso quale specie bersaglio nella zona 1 nel corso dell'anno.

     3. Gli elenchi riportano il numero interno dello "schedario della flotta" attribuito alla nave, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione.

     4. In base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri conformemente ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio può ripartire tra gli Stati membri, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, punto ii), del regolamento (CEE) n. 3760/92, il numero e la capacità espressa in TSL, determinati conformemente al paragrafo 1.

     [5. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 15 agosto di ogni anno, l'elenco dei pescherecci battenti la propria bandiera con una lunghezza fuori tutto di oltre 24 m che pescano il tonno obeso quale specie bersaglio. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 agosto di ogni anno.] [6]

     [6. L'elenco di cui al paragrafo 5 comprende le seguenti informazioni:

     - nome della nave, numero di immatricolazione,

     - eventuale bandiera precedente,

     - eventuale indicativo internazionale di chiamata,

     - tipo di nave, lunghezza e TSL,

     - nome e indirizzo dell'armatore o degli armatori.] [7]

 

          Art. 10.

     1. Conformemente alla procedura prevista dall'articolo 24, paragrafo 2, la Commissione determina il numero di pescherecci comunitari che pescano l'alalunga dell'Atlantico settentrionale come specie bersaglio. Il numero di navi così determinato è pari alla media di pescherecci comunitari che hanno catturato l'alalunga dell'Atlantico settentrionale come specie bersaglio durante il periodo 1993-1995.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco di tutti i pescherecci battenti la loro bandiera e immatricolati nel loro territorio che intendono pescare l'alalunga dell'Atlantico settentrionale come specie bersaglio nella zona 1 nel corso dell'anno.

     3. Gli elenchi riportano il numero interno dello "schedario della flotta" attribuito alla nave, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2090/98.

     4. In base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri conformemente ai paragrafi 2 e 3 il Consiglio può ripartire tra gli Stati membri, secondo la procedura prevista dall'articolo 8, paragrafo 4, punto ii), del regolamento (CEE) n. 3760/92, il numero di navi determinato conformemente al paragrafo 1.

     5. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 15 maggio di ogni anno, l'elenco delle navi battenti la sua bandiera che partecipano alla pesca selettiva dell'alalunga dell'Atlantico settentrionale. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 maggio di ogni anno [8].

 

Capo 4

Altre misure

 

          Art. 11.

     Gli Stati membri possono incentivare l'impiego di braccioli in monofilamento sui tornichetti, onde consentire che i marlin azzurri e i marlin bianchi vivi vengano rimessi più facilmente in acqua.

 

          Art. 12.

     In deroga all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 850/98, è consentito utilizzare corrente elettrica o arpioni scagliati con cannoncini per catturare tonni o squali elefante (Cetorhinus maximus) nello Skagerrak e nel Kattegat.

 

          Art. 12 bis. [9]

     1. Gli Stati membri auspicano che, nella misura del possibile, gli squali vivi catturati accidentalmente e, in particolare, il novellame siano rimessi in acqua.

     2. Gli Stati membri auspicano la riduzione dei rigetti in mare degli squali.

 

TITOLO III

MISURE TECNICHE APPLICABILI NELLA ZONA 2

 

          Art. 13.

     1. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 15 giugno di ogni anno, l'elenco dei pescherecci battenti la propria bandiera e con una lunghezza fuori tutto superiore a 24 m che hanno pescato il tonno obeso, l'albacora e il tonnetto striato durante l'anno precedente nella zona 2. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'IOTC entro il 30 giugno di ogni anno.

     2. Nell'elenco di cui al paragrafo 1 figurano le seguenti informazioni:

     - nome della nave, numero di immatricolazione,

     - eventuale bandiera precedente,

     - eventuale indicativo internazionale di chiamata,

     - tipo di nave, lunghezza e TSL,

     - nome e indirizzo dell'armatore, operatore o noleggiatore.

 

TITOLO IV

MISURE TECNICHE APPLICABILI NELLA ZONA 3

 

          Art. 14.

     1. Solamente i pescherecci comunitari che operano secondo le condizioni stabilite dall'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini e che dispongono di un LMD sono autorizzati a circondare con ciancioli banchi o gruppi di delfini nell'ambito della pesca del tonno albacora nella zona 3.

     2. Con "LMD" si intende il limite di mortalità dei delfini, così come è definito nell'articolo 5 dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini.

 

          Art. 15.

     1. Entro il 15 settembre di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione:

     - un elenco delle navi battenti la loro bandiera e aventi una capacità di carico superiore a 363 t metriche (400 t corte) che hanno chiesto un LMD per tutto l'anno successivo,

     - un elenco delle navi battenti la loro bandiera presumibilmente operanti nella zona nel corso dell'anno successivo,

     - un elenco delle navi battenti la loro bandiera che hanno chiesto un LMD per il primo o il secondo semestre dell'anno successivo,

     - per ogni nave che chiede un LMD, un certificato attestante che la nave dispone di tutti gli attrezzi e equipaggiamenti per la protezione dei delfini e che il suo comandante ha ricevuto una formazione riconosciuta sulle tecniche di liberazione e salvataggio dei delfini.

     2. Gli Stati membri si accertano che le domande di LMD siano conformi alle condizioni previste dall'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini e alle misure di conservazione adottate dall'IATTC.

     3. La Commissione esamina gli elenchi e la loro conformità alle disposizioni dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini e alle misure di conservazione adottate dall'IATTC e li trasmette al direttore dell'IATTC.

     Qualora dall'esame della Commissione emerga che una domanda non soddisfa le condizioni previste dal presente paragrafo, la Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato di non poter trasmettere la domanda, in parte o per intero, al direttore dell'IATTC e gliene comunica i motivi.

     4. La Commissione trasmette ad ogni Stato membro il totale di LMD da ripartire tra le navi che battono la bandiera di tale Stato membro.

     5. Anteriormente al 15 gennaio di ogni anno, gli Stati membri notificano alla Commissione l'avvenuta ripartizione degli LMD tra le navi che battono la loro bandiera.

     6. Anteriormente al 1° febbraio di ogni anno la Commissione trasmette al direttore dell'IATTC l'elenco e la distribuzione degli LMD tra i pescherecci comunitari.

 

          Art. 16.

     1. È vietato utilizzare navi ausiliarie a sostegno di navi che pescano con dispositivi che promuovono i raggruppamenti di pesce.

     2. È vietato effettuare trasbordi di pesce in mare.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONE DI APPLICAZIONE GENERALE

 

          Art. 17.

     1. È vietato circondare con ciancioli banchi o gruppi di mammiferi marini, fatta eccezione per le navi di cui all'articolo 14.

     2. Il paragrafo 1 è applicabile a tutte le navi battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro, in tutte le acque.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 18.

     Le misure da prendere a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, dell'articolo 5, paragrafo 4 e dell'articolo 6, paragrafo 2, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

 

          Art. 19.

     1. La Commissione è assistita dal Comitato istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

     2. Ogniqualvolta si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo previsto, all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a 3 mesi.

     3. Il comitato adotta il suo regolamento interno.

 

          Art. 20.

     1. Gli articoli 24, 33 e 41 del regolamento (CE) n. 850/98, nonché le voci relative al tonno rosso e al pesce spada nell'allegato XII dello stesso regolamento sono abrogati.

     2. Gli articoli 3 bis e 5 bis del regolamento (CE) n. 1626/94, nonché le voci relative al tonno rosso e al pesce spada nell'allegato IV e l'allegato V dello stesso regolamento sono abrogati.

     3. I riferimenti ai suddetti regolamenti, nonché ai suddetti articoli e allegati, si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato V.

 

          Art. 21.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO I

ELENCO DELLE SPECIE DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO

 

     - Tonno bianco o alalunga: Thunnus alalunga

     - Tonno rosso: Thunnus thynnus

     - Tonno obeso: Thunnus obesus

     - Tonnetto striato: Katsuwonus pelamis

     - Palamita: Sarda sarda

     - Tonno albacora: Thunnus albacares

     - Tonno pinna nera: Thunnus atlanticus

     - Tonnetti: Euthynnus spp.

     - Tonno: Thunnus maccoyii

     - Tombarelli: Auxis spp.

     - Pesce castagna: Bramidae

     - Aguglie imperiali o marlin: Tetrapturus spp.; Makaira spp.

     - Pesci vela: Istiophorus spp.

     - Pesce spada: Xiphias gladius

     - Costardelle: Scomberesox spp.; Cololabis spp.

     - Lampuga; corifena: Coryphaena hippurus; Coryphaena equiselis

     - Squali: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Alopiidae Rhincodou typus; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Suridae; Lamnidae

     - Cetacei (balene e focene): Physeteridae; Belaenopteridae; Balenidae; Eschrichtiidae; Monodontidae; Ziphiidae; Delphinidae.

 

 

ALLEGATO II

MODALITÀ PRATICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 7

 

     1. INGAGGIO DEGLI OSSERVATORI

     a) Per adempiere i propri obblighi in materia di osservatori, gli Stati membri, fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 4, assumono personale debitamente qualificato ed esperto. Il personale selezionato deve rispondere al seguente profilo:

     - esperienza sufficiente per riconoscere le specie ittiche e gli attrezzi da pesca,

     - competenza in materia di navigazione marittima,

     - conoscenza soddisfacente delle misure di conservazione dell'ICCAT,

     - idoneità ad assolvere una serie di mansioni tecniche elementari, come raccogliere campioni ed effettuare le necessarie osservazioni e trascrizioni corrette,

     - buona conoscenza della lingua dello Stato membro di bandiera della nave osservata.

     b) Gli Stati membri provvedono affinché gli osservatori possano imbarcarsi a bordo dei pescherecci nel momento e nel luogo convenuti e facilitano la loro partenza al termine del periodo di osservazione.

 

     2. COMPITI DEGLI OSSERVATORI

     Gli osservatori hanno come primo compito di sorvegliare il rispetto del divieto di cui all'articolo 1. In particolare, gli osservatori designati:

     a) rilevano le attività di pesca delle navi osservate e ne fanno rapporto;

     b) trasmettono all'autorità competente dello Stato membro interessato, entro venti giorni a decorrere dalla fine del periodo di osservazione, una relazione che riassume i principali accertamenti effettuati e contiene i dati biologici raccolti.

 

     3. RELAZIONI CON I COMANDANTI DEI PESCHERECCI

     a) Il comandante è informato a tempo debito della data e del luogo d'imbarco dell'osservatore designato, nonché della durata probabile del periodo di osservazione.

     b) Il comandante della nave può chiedere una copia del rapporto dell'osservatore.

 

 

ALLEGATO III

LUNGHEZZA DEI PESCHERECCI

(articolo 5, paragrafo 4)

 

     Definizione di lunghezza dei pescherecci secondo l'ICCAT:

     - per qualsiasi peschereccio costruito dopo il 18 luglio 1982, il 96% della lunghezza fuori tutto sulla linea di galleggiamento all'85% dell'altezza minima di costruzione misurata a partire dal cielo della chiglia, oppure la distanza dalla parte anteriore della ruota di prora all'asse del manicotto del timone su questa stessa linea di galleggiamento, qualora detta distanza sia superiore. Per le navi munite di un rastrello di chiglia, la linea di galleggiamento sulla quale verrà misurata la lunghezza dovrà essere parallela alla linea di galleggiamento contrattuale,

     - per qualsiasi peschereccio costruito anteriormente al 18 luglio 1982, la lunghezza immatricolata che figura nei registri nazionali o in qualsiasi altro documento riguardante la nave.

 

 

ALLEGATO IV

TAGLIE MINIME

(articolo 6, paragrafo 1)

 

Specie

Taglie minime

Pesce spada (Xiphias gladius) (1)

25 kg o 125 cm (mandibola inferiore)

Tonno rosso (Thunnus thynnus)

6,4 kg o 70 cm

Albacora (Thunnus albacares)

3,2 kg

Tonno obeso (Thunnus obesus)

3,2 kg

(1) Questa taglia minima si applica unicamente per l'oceano Atlantico.

 

 

ALLEGATO V

TAVOLA DI CONCORDANZA

(articolo 20, paragrafo 3)

 

Regolamento (CE) n. 850/98

Il presente regolamento

Articolo 24

Articolo 4

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 17

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 2

Articolo 33, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 41

Articolo 12

Allegato XII per quanto concerne il tonno rosso e il pesce spada

Allegato IV

 

 

Regolamento (CE) n. 1626/94

Il presente regolamento

Articolo 3 bis

Articolo 5

Articolo 5 bis

Articolo 5

Allegato IV per quanto concerne il tonno rosso

Allegato IV

Allegato V

Allegato III

 

 


[1] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 831/2004.

[2] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 831/2004.

[3] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 831/2004.

[4] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 831/2004.

[5] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 831/2004.

[6] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 831/2004.

[7] Paragrafo abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 831/2004.

[8] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 831/2004.

[9] Articolo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 831/2004.