§ 94.1.B31 - Legge 27 maggio 1999, n. 175.
Ratifica ed esecuzione dell'atto finale della conferenza dei plenipotenziari sulla convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:27/05/1999
Numero:175


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dagli Atti [...]
Art. 3.      1. Ai fini della definizione del campo geografico di applicazione, si intende per zona del Mar Mediterraneo, oltre alle acque marittime del Mediterraneo propriamente [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 94.1.B31 - Legge 27 maggio 1999, n. 175.

Ratifica ed esecuzione dell'atto finale della conferenza dei plenipotenziari sulla convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995

(G.U. 17 giugno 1999, n. 140, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995.

 

          Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dagli Atti stessi.

 

          Art. 3.

     1. Ai fini della definizione del campo geografico di applicazione, si intende per zona del Mar Mediterraneo, oltre alle acque marittime del Mediterraneo propriamente dette, compresi i golfi ed i mari che le compongono, anche la fascia costiera italiana così come definita dalla legislazione nazionale.

 

          Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Atto finale della conferenza dei plenipotenziari sulla convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento e relativi protocolli

     (Omissis)