§ 94.1.65A - Legge 25 gennaio 1979, n. 30.
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:25/01/1979
Numero:30


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona [...]
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'art. 27 della convenzione indicata all'art. 1.
Articolo 1 . Campo d'applicazione geografico.
Articolo 2.  Definizioni.
Articolo 3.  Disposizioni generali.


§ 94.1.65A - Legge 25 gennaio 1979, n. 30.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976.

(G.U. 9 febbraio 1979, n. 40, S.O.)

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'art. 27 della convenzione indicata all'art. 1.

 

 

CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEL MAR MEDITERRANEO DALL'INQUINAMENTO

 

Traduzione non ufficiale

 

 

          Articolo 1. Campo d'applicazione geografico.

     1. Ai fini della presente Convenzione, il mar Mediterraneo designa le acque marittime del Mediterraneo propriamente detto e dei golfi e mari che esso racchiude tra (limite occidentale) il meridiano che passa per il faro di capo Sparta, all'entrata dello stretto di Gibilterra, e (limite orientale) il limite meridionale dello stretto dei Dardanelli, tra i fari di Mehemetcik e di Kumkale.

     2. L'applicazione della Convenzione può essere estesa al litorale come definito da ciascuna Parte contraente per quel che la riguarda [1].

     3. Ogni Protocollo alla presente Convenzione può estendere la portata geografica del Protocollo in oggetto [2].

 

          Articolo 2. Definizioni.

     Ai fini della presente Convenzione:

     a) Per «inquinamento» s'intende l'introduzione diretta o indiretta, da parte dell'uomo, di sostanze o di energia nell'ambiente marino compresi gli estuari, qualora siano suscettibili di avere effetti nocivi come danni per le risorse biologiche, la fauna e la flora marine, rischi per la salute dell'uomo, ostacoli alle attività marittime, compresa la pesca e gli altri usi legittimi del mare, alterazione della qualità dell'acqua di mare ai fini della sua utilizzazione e degrado dei valori d'attrattiva [3];

     b) si intende per «Organizzazione» l'organismo incaricato di assicurare le funzioni di segretariato in virtù dell'articolo 13 della presente Convenzione.

 

          Articolo 3. Disposizioni generali. [4]

     1) Le Parti contraenti, applicando la presente Convenzione ed i relativi Protocolli, agiscono in conformità con il diritto internazionale.

     2) Le Parti contraenti possono stipulare accordi bilaterali o multilaterali, compresi accordi regionali o sub-regionali per la promozione dello sviluppo durevole, la protezione dell'ambiente, la preservazione e la salvaguardia delle risorse naturali nella zona del mar Mediterraneo, con riserva che tali accordi siano compatibili con la presente Convenzione ed i Protocolli e siano conformi al diritto internazionale. La copia di questi accordi sarà trasmessa all'Organizzazione. Se del caso, le Parti contraenti devono fare appello alle organizzazioni, accordi o intese esistenti nella zona del mar Mediterraneo.

3) Nessuna disposizione della presente Convenzione e dei suoi Protocolli pregiudica i diritti e le posizioni di ogni Stato per quel che riguarda la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982.

     4) Le Parti contraenti adottano congiuntamente o individualmente, per il tramite delle organizzazioni internazionali qualificate, iniziative conformi al diritto internazionale, per incoraggiare l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e dei suoi Protocolli da tutti gli stati non Parti.

     5) Nulla nella presente Convenzione e nei suoi Protocolli pregiudica l'immunità sovrana delle navi da guerra o di altre navi appartenenti ad uno Stato, o da esso gestite, quando sono abilitate ad un servizio pubblico non commerciale. Tuttavia, ciascuna Parte contraente deve accertarsi che le sue navi ed aeronavi che godono dell'immunità sovrana secondo il diritto internazionale agiscano in maniera compatibile con il presente Protocollo.

 

     Articolo 4. Obblighi generali. [5]

     1. Le Parti contraenti adottano, individualmente o congiuntamente, tutte le misure appropriate conformi alle norme della presente Convenzione e dei Protocolli in vigore di cui sono parti, per prevenire, ridurre, combattere e per quanto possibile, eliminare l'inquinamento nella zona del mar Mediterraneo e per proteggere e migliorare l'ambiente marino in questa zona per contribuire al suo sviluppo sostenibile.

     2. Le Parti contraenti s'impegnano a prendere misure adeguate per attuare il Piano d'azione del Mediterraneo, ed inoltre, si sforzano di proteggere l'ambiente marino e le risorse naturali della zona del mar Mediterraneo in quanto parte integrante del processo di sviluppo, facendo fronte in maniera equa ai fabbisogni delle generazioni presenti e future. Ai fini del conseguimento degli obiettivi, le Parti contraenti tengono pienamento conto delle raccomandazioni della Commissione mediterranea per lo sviluppo durevole, creata nell'ambito del Piano d'azione per il Mediterraneo.

     3. Per proteggere l'ambiente e contribuire allo sviluppo durevole della zona del mar Mediterraneo, le Parti contraenti:

     a) applicano, in funzione delle loro capacità, il principio precauzionale secondo il quale, quando esistano minacce di danni gravi o irreversibili, la mancanza di certezza scientifica assoluta non dovrebbe essere invocata per rinviare indefinitivamente le misure di prevenzione del degrado dell'ambiente aventi un buon rendimento rispetto ai costi;

     b) applicano il principio "chi inquina-paga" secondo il quale i costi delle misure per prevenire, combattere e ridurre l'inquinamento devono essere a carico di colui che inquina, in debita considerazione dell'interesse generale;

c) intraprendono studi d'impatto sull'ambiente per quanto riguarda i progetti di attività suscettibili di avere conseguenze sfavorevoli gravi sull'ambiente marino e che sono soggette all'autorizzazione delle autorità nazionali competenti;

     d) incoraggiano la cooperazione fra gli Stati per quanto riguarda la procedura di studi dell'impatto causato sull'ambiente dalle attività soggette alla loro giurisdizione o al loro controllo, suscettibili di danneggiare gravemente l'ambiente marino di altri Stati o di zone al di là dei limiti della giurisdizione nazionale, mediante notifiche, scambi d'informazione e consultazioni;

     e) s'impegnano a promuovere la gestione integrata del litorale, tenendo conto della protezione delle zone d'interesse ecologico e paesaggistico e dell'utilizzazione razionale delle risorse naturali.

     4. Nell'attuare la Convenzione ed i relativi Protocolli, le Parti contraenti:

     a) adottano programmi e misure accompagnati, se del caso, da scadenzari per la loro esecuzione;

     b) utilizzano le migliori tecniche disponibili e le migliori prassi ambientali ed incoraggiano l'accesso alle tecniche ecologicamente razionali, ed il loro trasferimento, ivi comprese le rispettive tecnologie di produzione, in considerazione delle condizioni sociali, economiche e tecnologiche.

     5. Le Parti contraenti cooperano per elaborare ed adottare protocolli che stabiliscono misure, procedure e norme per garantire l'applicazione della Convenzione.

     6. Le Parti contraenti s'impegnano inoltre a promuovere, nell'ambito delle organizzazioni internazionali che ritengono qualificate, misure concernenti la realizzazione di programmi di sviluppo durevole, la protezione, la conservazione e il ripristino dell'ambiente e delle risorse naturali nella zona del mar Mediterraneo.

 

     Articolo 5. Inquinamento dovuto alle operazioni d'immersione effettuate da navi ed aeronavi o d'incenerimento in mare. [6]

     Le Parti contraenti adottano ogni adeguato provvedimento per prevenire, ridurre e per quanto possibile eliminare l'inquinamento nella zona del mar Mediterraneo dovuto alle operazioni d'immersione effettuate da navi ed aeronavi o di incenerimento in mare.

 

     Articolo 6 Inquinamento da navi. [7]

     Le Parti contraenti adottano ogni misura conforme al diritto internazionale per prevenire, ridurre, combattere e per quanto possibile eliminare l'inquinamento nella zona del mar Mediterraneo causato da discariche di navi, nonché per garantire l'applicazione in questa zona, delle regole generalmente ammesse a livello internazionale relative alla lotta contro questo tipo d'inquinamento.

 

     Articolo 7. Inquinamento derivante dall'esplorazione e dalla gestione della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sotto suolo. [8]

     Le Parti contraenti adottano ogni adeguato provvedimento per prevenire, ridurre, combattere e per quanto possibile eliminare l'inquinamento dalla zona del mar Mediterraneo, derivante dall'eplorazione e dalla gestione della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sotto-suolo.

 

     Articolo 8. Inquinamento di origine tellurica. [9]

     Le Parti contraenti adottano ogni adeguato provvedimento per prevenire, ridurre, combattere e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento della zona del mar Mediterraneo e per elaborare e realizzare dei piani miranti alla riduzione ed alla graduale eliminazione delle sostanze di origine tellurica tossiche, persistenti e suscettibili di bioaccumulo. Tali misure si applicano:

     a) all'inquinamento di origine tellurica emanate dai territori delle Parti e che raggiungono il mare:

     - direttamente, da emissari in mare, oppure per deposito o riversamenti effettuati sulla costa o a partire da quest'ultima;

     - indirettamente, attraverso fiumi, canali o altri corsi d'acqua, compresi i corsi d'acqua sotterranei, o scoli vari;

     b) all'inquinamento di origine tellurica trasportato dall'atmosfera (16).

 

     Articolo 9. Cooperazione nel caso di inquinamento risultante da una situazione critica.

     1. Le Parti contraenti coopereranno al fine di adottare le necessarie disposizioni nel caso di una situazione critica che generi inquinamento del mar Mediterraneo, quali che siano le cause di questa situazione critica, e per ridurre ed eliminare i danni che ne risultino.

     2. Ogni Parte contraente che sia a conoscenza di una situazione critica generatrice d'inquinamento del mar Mediterraneo informerà senza indugio l'Organizzazione così come, attraverso l'Organizzazione o direttamente, tutte quelle Parti contraenti che potrebbero essere colpite da una tale situazione critica.

 

     Articolo 10. Conservazione della diversità biologica. [10]

     Le Parti contraenti adottano, individualmente o congiuntamente, ogni adeguato provvedimento per proteggere e preservare, nella zona di applicazione della Convenzione, la diversità biologica, gli ecosistemi rari o fragili, nonché le specie della fauna e della flora selvatica che sono rare, in regressione, minacciate o in via di estinzione, nonché i loro habitat.

 

     Articolo 11. Inquinamento derivante dai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e dalla loro eliminazione. [11]

     Le Parti contraenti adottano ogni adeguato provvedimento per prevenire, ridurre e per quanto possibile eliminare l'inquinamento dell'ambiente eventualmente dovuto ai movimenti transfrontalieri e all'eliminazione di rifiuti pericolosi, e per ridurre al minimo e per quanto possibile eliminare, tali movimenti transfrontalieri.

 

     Articolo 12. Sorveglianza continua dell'inquinamento. [12]

     1. Le Parti contraenti si sforzeranno di porre in atto, in stretta cooperazione con gli organismi internazionali che esse considerano qualificati, dei programmi complementari o comuni di sorveglianza continua dell'inquinamento del mar Mediterraneo ivi compresi, all'occorrenza, programmi bilaterali o multilaterali, è di istituire in questa zona un sistema di sorveglianza continua dell'inquinamento.

     2. A questo fine, le Parti contraenti designeranno le autorità incaricate di assicurare la sorveglianza continua dell'inquinamento nelle zone che ricadono sotto la loro giurisdizione nazionale e parteciperanno, per quanto possibile, a delle intese internazionali per la sorveglianza continua dell'inquinamento nelle zone situate al di là dei limiti della loro giurisdizione nazionale.

     3. Le Parti contraenti si impegnano a cooperare per elaborare, adottare e applicare gli allegati alla presente Convenzione che possono rendersi necessari per prescrivere procedure e norme comuni al fine della sorveglianza continua dell'inquinamento.

 

     Articolo 13. Cooperazione scientifica e tecnologica. [13]

     1. Le Parti contraenti si impegnano, per quanto possibile, a cooperare direttamente o, se necessario, con l'intermediazione di organizzazioni regionali o di altre organizzazioni internazionali qualificate nel campo della scienza e della tecnologia, come pure a scambiarsi dati e altre informazioni di carattere scientifico, al fine della realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione.

     2. Le Parti contraenti s'impegnano a promuovere la ricerca e l'accesso alle tecnologie ecologicamente razionali, comprese le tecnologie di produzione propria ed il loro trasferimento, ed a cooperare alla formulazione, all'instaurazione ed alla realizzazione di procedimenti di produzione propria [14].

     3. Le Parti contraenti s'impegnano a cooperare per fornire una assistenza tecnica e altre forme possibili di assistenza nei settori relativi all'inquinamento dell'ambiente marino, dando la priorità alle particolari necessità dei paesi in via di sviluppo della regione mediterranea.

 

     Articolo 14. Legislazione in materia d'ambiente. [15]

     1. Le Parti contraenti adottano le leggi ed i regolamenti che applicano la Convenzione ed i Protocolli.

     2. Il Segretariato può, a domanda di una Parte contraente, aiutare tale Parte ad elaborare leggi e regolamenti in materia d'ambiente conformemente alla Convenzione ed ai Protocolli.

 

     Articolo 15. Informazione e partecipazione del pubblico. [16]

     1. Le Parti contraenti fanno in modo che le loro autorità competenti concedano al pubblico un adeguato accesso alle informazioni sulle condizioni dell'ambiente nella zona di applicazione della Convenzione e dei Protocolli, sulle attività o misure che comportano, o che sono suscettibili di comportare, effetti gravi per tale zona, nonché sulle misure adottate e le attività intraprese secondo la Convenzione ed i Protocolli.

     2. Le Parti contraenti fanno in modo che il pubblico abbia l'occasione di partecipare, se del caso, ai processi decisionali relativi alla portata della Convenzione e dei Protocolli.

     3. La disposizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica il diritto delle Parti contraenti di rifiutare, secondo i loro sistemi giuridici e le regolamentazioni internazionali applicabili, l'accesso a tali informazioni per motivi di riservatezza, di sicurezza pubblica o di procedure di natura giurisdizionale, specificando i motivi di tale rifiuto.

 

     Articolo 16. Responsabilità e riparazione dei danni. [17]

     Le Parti contraenti s'impegnano a cooperare per elaborare ed adottare regole e procedure appropriate sulla determinazione delle responsabilità e la riparazione dei danni derivanti dall'inquinamento dell'ambiente marino nella zona del mar Mediterraneo.

 

     Articolo 17. Intese istituzionali. [18]

     Le Parti contraenti indicano il «Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente» quale responsabile per l'espletamento delle funzioni di segretariato di seguito indicate:

     i) convocare e preparare le riunioni delle Parti contraenti e le conferenze previste dagli articoli 14, 15 e 16;

     ii) comunicare alle Parti contraenti le notifiche, i rapporti e altre informazioni ricevute in conformità agli articoli 3, 9 e 20;

     iii) ricevere, esaminare e rispondere alle richieste d'informazioni e di notizie provenienti dalle Parti contraenti;

     iv) ricevere, esaminare e rispondere alle richieste d'informazioni e di notizie provenienti da organizzazioni non governative e dal pubblico quando vertano su argomenti d'interesse comune e su attività svolte a livello regionale; in questo caso le Parti contraenti sono tenute informate;

     v) adempiere le funzioni che gli sono conferite in virtù dei Protocolli della presente Convenzione;

     vi) fare regolarmente rapporto alle Parti contraenti sull'attuazione della Convenzione e dei Protocolli;

     vii) adempiere tutte le altre funzioni che gli sono conferite, all'occorrenza, dalle Parti contraenti;

     viii) assicurare il necessario coordinamento con altre organizzazioni internazionali che le Parti contraenti considerano qualificate, e, specificamente, adottare, all'occorrenza, disposizioni amministrative necessarie per assolvere efficacemente le funzioni di segretariato.

 

     Articolo 18. Riunione delle Parti contraenti. [19]

     1. Le Parti contraenti terranno una riunione ordinaria ogni due anni e, ogni volta che lo riterranno necessario, delle riunioni straordinarie su richiesta dell'Organizzazione o di una Parte contraente, a condizione che le richieste siano appoggiate da almeno due Parti contraenti.

     2. Le riunioni delle Parti contraenti avranno per oggetto la sorveglianza dell'applicazione della presente Convenzione e dei Protocolli e, in particolare:

     i) di procedere ad un esame generale delle valutazioni formulate dalle Parti contraenti e dagli organismi internazionali qualificati circa la situazione dell'inquinamento marino e sui suoi effetti nel mar Mediterraneo;

ii) di studiare i rapporti sottoposti dalle Parti contraenti in conformità all'articolo 20;

     iii) di adottare, esaminare e modificare, ove necessario in conformità alla procedura stabilita all'articolo 17, gli allegati alla presente Convenzione e ai Protocolli;

     iv) di fare delle raccomandazioni concernenti l'adozione di protocolli addizionali o di emendamenti alla presente Convenzione o ai Protocolli, in conformità alle disposizioni degli articoli 15 e 16;

     v) di costituire, ove necessario, dei gruppi di lavoro incaricati di esaminare ogni argomento connesso con la presente Convenzione, Protocolli e allegati;

     vi) di studiare e porre in atto, all'occorrenza, ogni misura supplementare necessaria per la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione e dei Protocolli.

     vii) di approvare il bilancio-preventivo programma.

 

     Articolo 19. Ufficio di presidenza. [20]

     1. L'Ufficio di Presidenza delle Parti contraenti è composto da rappresentanti delle Parti contraenti eletti dalle riunioni delle Parti contraenti. Nell'eleggere i membri dell'Ufficio, le riunioni delle Parti contraenti rispettano un'equa ripartizione geografica.

     2. Le funzioni dell'Ufficio di Presidenza e le modalità del suo funzionamento sono definite nel regolamento interno adottato dalle riunioni delle Parti contraenti.

 

     Articolo 20. Osservatori. [21]

     1. Le Parti contraenti possono decidere di ammettere in qualità di osservatori alle loro riunioni e conferenze:

     a) Ogni Stato non Parte contraente alla Convenzione;

     b) Ogni organizzazione internazionale governativa o ogni organizzazione non governativa le cui attività hanno rapporto con la Convenzione.

     2. Questi osservatori possono partecipare alle riunioni senza disporre di diritto di voto e possono sottoporre ogni informazione o rapporto relativo agli obiettivi della Convenzione.

     3. Le condizioni di ammissione e di partecipazione degli osservatori sono stabilite dal regolamento interno adottato dalle Parti contraenti.

 

     Articolo 21. Adozione di protocolli addizionali. [22]

     1. Le Parti contraenti, nel corso di una conferenza diplomatica, potranno adottare dei protocolli addizionali alla presente Convenzione, in conformità al paragrafo 2 dell'articolo 4.

     2. Una conferenza diplomatica, in vista dell'adozione di protocolli addizionali, verrà convocata dall'Organizzazione se ne avranno fatto domanda i due terzi delle Parti contraenti.

 

     Articolo 22. Emendamenti alla Convenzione o ai Protocolli. [23]

     1. Ogni Parte contraente della presente Convenzione può proporre degli emendamenti alla stessa. Gli emendamenti saranno adottati nel corso di una conferenza diplomatica convocata dall'Organizzazione su richiesta dei due terzi delle Parti contraenti.

     2. Ogni Parte contraente della presente Convenzione può proporre emendamenti a uno qualunque dei Protocolli. Gli emendamenti saranno adottati nel corso di una conferenza diplomatica convocata dall'Organizzazione su richiesta dei due terzi delle Parti contraenti dal relativo Protocollo.

     3. Gli emendamenti alla presente Convenzione saranno adottati a maggioranza dei tre quarti delle Parti contraenti della Convenzione rappresentati alla conferenza diplomatica, e saranno sottoposti, dal Depositario, all'accettazione di tutte le Parti contraenti della Convenzione. Gli emendamenti ad ogni Protocollo saranno adottati a maggioranza dei tre quarti delle Parti contraenti del detto Protocollo rappresentate alla Conferenza diplomatica, e saranno sottoposti, dal Depositario, all'accettazione di tutte le Parti contraenti di detto Protocollo.

     4. L'accettazione degli emendamenti sarà notificata per iscritto al Depositario. Gli emendamenti adottati in conformità al paragrafo 3 del presente articolo entreranno in vigore, tra le Parti contraenti che li avranno accettati, trenta giorni dopo che il Depositario avrà ricevuto la notifica della loro accettazione da almeno i tre quarti delle Parti contraenti della presente Convenzione e del relativo Protocollo, secondo i casi.

     5. Dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione o ad un Protocollo, ogni nuova Parte contraente alla presente Convenzione o di detto Protocollo diviene Parte contraente all'istrumento così emendato.

 

     Articolo 23. Allegati ed emendamenti agli allegati. [24]

     1. Gli allegati alla presente Convenzione o ad uno qualunque dei Protocolli fanno parte integrante della Convenzione o del Protocollo, secondo i casi.

     2. Salvo disposizioni contrarie di uno qualunque dei Protocolli, per l'adozione e l'entrata in vigore di ogni emendamento agli allegati della presente Convenzione o di uno qualunque dei protocolli, ad eccezione degli emendamenti agli allegati che riguardino l'arbitrato, si applicherà la procedura seguente:

     i) ogni parte contraente può proporre emendamenti agli allegati della presente Convenzione o dei Protocolli al momento delle riunioni previste all'articolo 14;

     ii) gli emendamenti saranno adottati a maggioranza dei tre quarti delle Parti contraenti dell'instrumento di cui trattasi;

     iii) il Depositario comunicherà senza indugio a tutte le Parti contraenti gli emendamenti così adottati;

     iv) ogni Parte contraente che non sia in grado di approvare un emendamento agli allegati della presente Convenzione o di uno qualunque dei Protocolli ne deve dare notifica per iscritto al Depositario prima della scadenza di un termine fissato dalle Parti contraenti interessate al momento dell'adozione dell'emendamento;

     v) il Depositario informerà senza indugio tutte le Parti contraenti di ogni notifica ricevuta in conformità al sottoparagrafo precedente;

     vi) allo scadere del termine indicato dal sotto-paragrafo iv) di cui sopra, l'emendamento all'allegato ha effetto per tutte quelle Parti contraenti della presente Convenzione o, del Protocollo relativo, che non abbiano inviato una notifica in conformità alle disposizioni del detto sotto paragrafo.

     3. L'adozione e l'entrata in vigore di un nuovo allegato alla presente Convenzione o ad uno qualunque dei Protocolli sono soggette alle stesse procedure relative all'adozione e all'entrata in vigore di un emendamento ad un allegato, in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo; nondimeno, se questo comporta un emendamento alla Convenzione o al Protocollo di cui trattasi, il nuovo allegato non entra in vigore che dopo l'emendamento della Convenzione o del Protocollo.

     4. Gli emendamenti all'allegato che riguardano l'arbitrato sono considerati come emendamenti alla presente Convenzione e sono proposti e adottati in conformità della procedura indicata all'articolo 16 di cui sopra.

 

     Articolo24. Regolamento interno e regole finanziarie. [25]

     1. Le Parti contraenti adotteranno un regolamento interno per le riunioni e le conferenze previste agli articoli 14, 15 e 16 di cui sopra.

     2. Le Parti contraenti adottano regole finanziarie elaborate in consultazione con l'Organizzazione per determinare in particolare lo loro partecipazione finanziaria al Fondo di stanziamento speciale (40).

 

     Articolo 25. Esercizio particolare del diritto di voto. [26]

     Nei settori attinenti alle loro competenze, la Comunità economica europea e ogni raggruppamento economico regionale di cui all'articolo 24 eserciteranno il loro diritto di voto con un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti contraenti della presente Convenzione e di uno o più Protocolli; la Comunità economica europea e ogni raggruppamento sopra menzionato non eserciteranno il loro diritto di voto nei casi in cui questo venga esercitato dagli Stati membri interessati e viceversa.

 

     Articolo 26. Rapporti. [27]

     1. Le Parti contraenti inviano all'Organizzazione rapporti su:

     a) le misure giuridiche amministrative o di altro tipo da esse adottate in applicazione della presente Convenzione, dei Protocolli nonché delle raccomandazioni adottate dalle loro riunioni;

     b) l'efficacia delle misure di cui al capoverso a) ed i problemi incontrati nell'applicazione degli strumenti sopracitati.

     2. I rapporti sono presentati nella forma e secondo le frequenze determinate dalle riunioni delle Parti contraenti (42).

 

     Articolo 27. Rispetto degli impegni. [28]

     Le riunioni delle Parti contraenti, sulla base dei rapporti periodici di cui all'articolo 20 e di ogni altro rapporto presentato dalle Parti contraenti, valutano il rispetto, da parte di queste ultime, della Convenzione e dei Protocolli nonché delle misure e delle raccomandazioni. Esse raccomandano, se del caso, i provvedimenti necessari affinché la Convenzione ed i Protocolli siano pienamente rispettati e favoriscano la realizzazione delle decisioni e delle raccomandazioni.

 

     Articolo 28. Risoluzione delle controversie. [29]

     1. Qualora sorga una controversia tra le Parti contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione o dei Protocolli, dette Parti si sforzeranno di dirimerla attraverso negoziati o qualunque altro mezzo pacifico a loro scelta.

     2. Se le Parti interessate non potranno appianare le loro controversie con i mezzi menzionati al paragrafo precedente, la controversia verrà sottoposta, di comune accordo, ad arbitrato alle condizioni stabilite nell'allegato A della presente Convenzione.

     3. Nondimeno, le Parti contraenti, in qualunque momento, possono dichiarare di riconoscere come obbligatoria a pieno diritto e senza speciali convenzioni, nei riguardi di ogni Parte che accetti lo stesso vincolo, l'applicazione della procedura di arbitrato in conformità delle disposizioni dell'allegato A. Una tale dichiarazione è notificata per iscritto al Depositario, che ne da comunicazione alle altre Parti.

 

     Articolo 29. Relazione fra la Convenzione e i Protocolli. [30]

     1. Nessuno Stato potrà diventare Parte contraente della presente Convenzione, se nello stesso tempo non diventerà parte di almeno uno dei Protocolli. Nessuno Stato potrà diventare Parte contraente di un qualsivoglia Protocollo se non è, o non diventerà nello stesso tempo, Parte contraente della presente Convenzione.

     2. Ogni Protocollo della presente Convenzione impegna esclusivamente le Parti contraenti di tale Protocollo.

     3. Le sole Parti contraenti di un Protocollo possono prendere le decisioni relative al detto Protocollo per l'applicazione degli articoli 14, 16 e 17 della presente Convenzione.

 

     Articolo 30. Firma. [31]

     La presente Convenzione, il Protocollo relativo alla prevenzione dell'inquinamento del mar Mediterraneo causato dalle operazioni di scarico effettuate da navi e da aeromobili, e il Protocollo relativo alla cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del mar Mediterraneo causato da idrocarburi e da altre sostanze nocive, nel caso di situazione critica, saranno aperti a Barcellona il 16 febbraio 1976 e a Madrid dal 17 febbraio 1976 al 16 febbraio 1977, alla firma degli Stati invitati in quanto partecipanti alla Conferenza dei plenipotenziari degli Stati costieri della regione mediterranea sulla protezione del mar Mediterraneo, tenuta a Barcellona dal 2 a 16 febbraio 1976, e di ogni Stato autorizzato a firmare uno qualunque dei Protocolli, in conformità delle disposizioni di tale Protocollo. Saranno ugualmente aperti, sino alla stessa data, alla firma della Comunità economica europea e di ogni raggruppamento economico regionale similare di cui uno almeno dei membri è uno Stato costiero della zona del mar Mediterraneo, che eserciti delle competenze nei settori trattati dalla presente Convenzione così pure da ciascun Protocollo in materia.

 

     Articolo 31. Ratifica, accettazione o approvazione. [32]

     La presente Convenzione e ciascun Protocollo relativo saranno soggetti a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Governo spagnolo, che assumerà le funzioni di Depositario.

 

     Articolo 32. Adesione. [33]

     1. A partire dal 17 febbraio 1977, la presente Convenzione, il Protocollo relativo alla prevenzione dell'inquinamento del mar Mediterraneo causato dalle operazioni di scarico effettuate dalle navi e dagli aereomobili e il Protocollo relativo alla cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del mar Mediterraneo causato da idrocarburi e da altre sostanze nocive, nel caso di situazione critica, saranno aperti all'adesione degli Stati previsti all'articolo 24, della Comunità economica europea e di ogni raggruppamento previsto al detto articolo.

     2. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione e di ogni Protocollo relativo, ogni Stato non previsto all'articolo 24 potrà aderire alla presente Convenzione e a ciascun Protocollo, con riserva della approvazione preventiva da parte dei tre quarti delle Parti contraenti al relativo Protocollo.

     3. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso a Depositario.

 

     Articolo 33. Entrata in vigore. [34]

     1. La presente Convenzione entrerà in vigore alla medesima data nella quale è entrato in vigore il primo dei Protocolli.

     2. La Convenzione entrerà ugualmente in vigore per quanto riguarda gli Stati, la Comunità economica europea e ogni raggruppamento economico regionale, previsti all'articolo 24, che avranno adempiuto le formalità richieste per diventare Parti contraenti di ogni altro Protocollo che non sarà ancora entrato in vigore.

     3. Ogni Protocollo della presente Convenzione, salvo contrarie disposizioni di questo Protocollo, entrerà in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data del deposito di almeno sei strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione di questo Protocollo o di adesione a questo delle Parti previste all'articolo 24.

     4. In seguito, la presente Convenzione e ogni Protocollo entreranno in vigore nei riguardi di ciascuno Stato, della Comunità economica europea e di ogni raggruppamento economico regionale, previsti all'articolo 24, il trentesimo giorno dopo il deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

 

     Articolo 34. Denunzia. [35]

     1. In ogni momento dopo la scadenza di un termine di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Parte contraente potrà denunziare la Convenzione dandone a questo fine una notifica scritta.

     2. Salvo disposizione contraria di uno qualunque dei Protocolli della presente Convenzione, ogni Parte contraente, in ogni momento alla scadenza di un periodo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore di questo Protocollo, potrà denunziare il Protocollo stesso dandone a questo fine una notifica scritta.

     3. La denunzia avrà effetto 90 giorni dopo la data di ricezione da parte del Depositario.

     4. Ogni Parte contraente che denunzia la presente Convenzione sarà considerata come se avesse egualmente denunziato ogni Protocollo del quale essa era parte.

     5. Ogni Parte contraente che, a seguito della sua denunzia di un Protocollo, non fa più parte di nessun protocollo della presente Convenzione, sarà considerata come se avesse egualmente denunziato la presente Convenzione.

 

     Articolo 35. Funzioni del Depositario. [36]

     1. Il Depositario notificherà alle Parti contraenti e a tutte le altre Parti previste all'articolo 24, così pure all'Organizzazione:

     i) la firma della presente Convenzione e di ogni Protocollo relativo e il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, effettuati in conformità delle disposizioni degli articoli 24, 25 e 26;

     ii) la data alla quale entreranno in vigore la Convenzione e ogni Protocollo in conformità delle disposizioni dell'articolo 27;

     iii) le notifiche di denunzia fatte in conformità delle disposizioni dell'articolo 28;

     iv) gli emendamenti adottati per ciò che concerne la Convenzione e ogni Protocollo, la loro accettazione dalle Parti contraenti e la data di entrata in vigore di questi emendamenti in conformità alle disposizioni dell'articolo 16;

     v) l'adozione di nuovi allegati e gli emendamenti a ogni allegato in conformità alle disposizioni dell'articolo 17;

     vi) le dichiarazioni di accettazione dell'applicazione obbligatoria della procedura di arbitrato in conformità al paragrafo 3 dell'articolo 22.

     2. Gli originali della presente Convenzione e di tutti i Protocolli relativi saranno depositati presso il Depositario, il Governo spagnolo, che ne invierà copie certificate conformi alle Parti contraenti e all'Organizzazione, così pure al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per la registrazione e la loro pubblicazione in conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

     In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

     Fatto a Barcellona, il 16 febbraio millenovecentosettantasei, in un solo esemplare in lingua inglese, araba, spagnola e francese, i quattro testi facenti egualmente fede.

 

 

Allegato A

ARBITRATO

 

     Articolo 1

     A meno che le Parti in controversia non stabiliscano diversamente, la procedura di arbitrato è condotta in conformità alle disposizioni del presente allegato.

 

     Articolo 2

     1. Su richiesta indirizzata da una Parte contraente a un'altra Parte contraente in applicazione dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 22 della Convenzione, viene costituito un tribunale arbitrale. La richiesta di arbitrato deve indicare l'oggetto della richiesta, ivi compresi, specificamente, gli articoli della Convenzione o dei Protocolli, sulla cui interpretazione o applicazione siano sorti contrasti.

     2. La Parte richiedente informa l'Organizzazione del fatto che essa ha richiesto la costituzione di un tribunale arbitrale, del nome dell'altra parte in controversia, così pure degli articoli della Convenzione o dei Protocolli la cui interpretazione o applicazione costituiscono a suo avviso oggetto della controversia. L'Organizzazione comunica le informazioni così ricevute a tutte le Parti contraenti della Convenzione.

 

     Articolo 3

     Il tribunale arbitrale è composto di tre membri: ognuna delle Parti in causa nomina un arbitro; i due arbitri così nominati designeranno di comune accordo il terzo arbitro, che assume la presidenza del tribunale. Quest'ultimo non deve essere cittadino di una delle Parti in causa, né avere la sua residenza abituale sul territorio di una di queste Parti; né trovarsi al servizio di una di esse, né essersi in precedenza occupato della questione sotto alcuna altra veste.

 

     Articolo 4

     1. Se due mesi dopo la nomina del secondo arbitro, il presidente del tribunale arbitrale non è stato nominato, il Segretario generale delle Nazioni Unite procede, su richiesta della parte più diligente, ad una propria designazione entro un nuovo termine di due mesi.

     2. Se dopo un termine di due mesi dal ricevimento della richiesta, una delle Parti in causa non avrà proceduto alla nomina di un arbitro, l'altra Parte potrà appellarsi al Segretario generale delle Nazioni Unite che nominerà il presidente del tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. Dopo la sua nomina, il presidente del tribunale arbitrale richiede alla Parte che non ha nominato l'arbitro, di farlo entro il termine di due mesi. Trascorso questo termine, si rivolgerà al Segretario generale delle Nazioni Unite che procederà a questa nomina entro un nuovo termine di due mesi.

 

     Articolo 5

     1. Il tribunale arbitrale decide secondo le norme del diritto internazionale e, in particolare, della presente Convenzione e dei Protocolli relativi.

     2. Ogni tribunale arbitrale costituito secondo i termini del presente allegato stabilirà le proprie norme di procedura.

 

     Articolo 6

     1. Le decisioni del tribunale arbitrale, sia per quanto riguarda la procedura che la sostanza, sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri.

     2. Il tribunale può prendere tutte le misure appropriate per accertare i fatti. Può, su domanda di una delle Parti, raccomandare le indispensabili misure conservative.

     3. Se due o più tribunali arbitrali costituiti secondo i termini del presente allegato si trovano investiti di richieste aventi oggetti identici o analoghi, potranno consultarsi circa le procedure relative all'accertamento dei fatti e tenerne conto per quanto possibile.

     4. Le Parti in causa forniranno tutte le necessarie facilitazioni per l'efficace svolgimento del procedimento.

     5. L'assenza o la contumacia di una Parte in causa, non verrà considerata di ostacolo al procedimento.

 

     Articolo 7

     1. La sentenza del tribunale arbitrale deve essere motivata. Essa è definitiva e vincolante per le Parti in causa.

     2. Ogni controversia che potrà verificarsi tra le Parti per ciò che riguarda l'interpretazione o l'esecuzione della sentenza potrà essere sottoposta dalla Parte più diligente al tribunale arbitrale che l'ha emessa o, se quest'ultimo non può esserne investito, a un altro tribunale arbitrale costituito a questo fine nella stessa maniera del primo.

 

     Articolo 8

     La Comunità economica europea e ogni raggruppamento economico previsto all'articolo 24 della Convenzione, come ogni altra Parte contraente alla Convenzione, sono abilitati ad agire come richiedenti o appellanti davanti al tribunale arbitrale.

 

 

PROTOCOLLO

     relativo alla prevenzione ed all'eliminazione dell'inquinamento del mar Mediterraneo dovuto ad operazioni d'immersione effettuate da navi e da aeronavi o a incremento in mare [37]

 

     Articolo 1 [38]

     Le Parti contraenti al presente Protocollo (di seguito denominate le Parti) adottano ogni misura appropriata per prevenire, ridurre ed eliminare per quanto possibile l'inquinamento del mar Mediterraneo dovuto ad operazioni d'immersione effettuate da navi e da aeronavi o all'incenerimento in mare.

 

     Articolo 2 [39]

     La zona d'applicazione del presente Protocollo è la zona del mar Mediterraneo delimitata all'articolo primo della Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo (di seguito denominata «la Convenzione»).

 

     Articolo 3 [40]

     Ai fini del presente Protocollo:

     1. «Navi e aereomobili» indica veicoli che circolino sopra l'acqua, nell'acqua, o nei cieli, di qualunque tipo essi siano. Questa espressione congloba i veicoli a cuscino d'aria e le macchine galleggianti, ad autopropulsione o - meno, così come le piattaforme o altre opere sistemate in mare compreso il loro equipaggiamento.

     2. «Rifiuti o altre materie» indica materiali e sostanze di ogni tipo, di ogni forma e di ogni natura.

     3. «Scarichi» indica:

     a) tutto ciò che deliberatamente è gettato in mare, rifiuti e altre materie, da navi e aereomobili;

     b) ogni affondamento di una nave o aereomobile;

     c) ogni eliminazione o deposito, o deliberato affondamento di rifiuti e di altre materie nei fondali marini e nel loro sottosuolo provenienti da navi ed aeronavi.

     4. Il termine «scarichi» non indica:

     a) lo scarico in mare di rifiuti o altre materie risultanti o provenienti dal normale esercizio delle navi e degli aereomobili cosi come dal loro equipaggiamento, ad eccezione di rifiuti o altre materie trasportate da o trasbordate su navi o aeromobili utilizzati per gli scarichi di queste materie o provenienti dal trattamento di tali rifiuti o altre materie a bordo delle predette navi ed aereomobili;

     b) il deposito di materie a scopi diversi da quello della loro semplice eliminazione salvo che un tale deposito non sia incompatibile con l'oggetto del presente Protocollo.

     5. Per "incenerimento in mare" s'intende ogni deliberata combustione di rifiuti o di altre materie nelle acque marine del mar Mediteraneo ai fini della loro distruzione termica; questo termine non include la distruzione termica di rifiuti o di altre materie provenienti dalla normale gestione di navi ed aeronavi.

     6. «Organizzazione» indica l'organismo previsto all'articolo 13 della Convenzione.

 

     Articolo 4 [41]

     1. L'immersione di rifiuti o di altre materie è vietata, ad eccezione dei rifiuti o altre materie enumerate al paragrafo 2 del presente articolo.

     2. L'elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo è il seguente:

     a) materiali di dragaggio;

     b) rifiuti di pesci o materie organiche derivanti da operazioni industriali di trasformazione del pesce e di altri organismi marini;

     c) navi, fino al 31 dicembre 2000;

     d) piattaforme o altre opere collocate in mare, con riserva che i materiali che possono produrre rifiuti galleggianti o contribuire in ogni altra forma all'inquinamento dell'ambiente marino, siano stati ritirati in tutta la misura del possibile, fatte salve le norme del Protocollo relativo alla protezione del mar Mediterraneo contro l'inquinamento derivante dall'esplorazione e dalla gestione della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo.

     d) materie geologiche inerti non inquinanti, i cui componenti chimici non rischiano di fuoriuscire nell'ambiente marino.

 

     Articolo 5 [42]

     L'immersione di rifiuti o di altre materie enumerate all'articolo 4.2 è subordinata al rilascio preliminare da parte delle autorità nazionali competenti, di un'autorizzazione speciale.

 

     Articolo 6 [43]

     1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 5 di cui sopra saranno rilasciate solo dopo un attento esame di tutti i fattori enumerati all'annesso del presente Protocollo o dei criteri, linee direttive e procedure pertinenti adottate dalla riunione delle Parti contraenti secondo il paragrafo 2 di cui in appresso.

     2. Le Parti contraenti elaborano ed adottano criteri, linee direttive e procedure pertinenti per l'immersione dei rifiuti e delle altre materie enumerate al paragrafo 2 dell'articolo 4 del presente Protocollo, allo scopo di prevenire, ridurre ed eliminare l'inquinamento.

 

     Articolo 7 [44]

     È vietato l'incenerimento in mare.

 

     Articolo 8

     Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 non si applicano in caso di forza maggiore, dovuto a intemperie o ad ogni altra causa allorquando sia minacciata la vita umana o la sicurezza di una nave, o di un aeromobile. In questo caso, gli scarichi saranno immediatamente notificati all'Organizzazione e, dall'Organizzazione o direttamente, ad ogni Parte che potrebbe esserne colpita, con tutti i particolari relativi alle circostanze, alla natura e alla quantità dei rifiuti o delle altre sostanze gettate in mare.

 

     Articolo 9 [45]

     In caso di situazione critica di carattere eccezionale, se una Parte ritiene che i rifiuti o altre materie non previste al paragrafo 2 dell'articolo 4 del presente Protocollo non possono essere eliminate a terra senza rischi o danni inaccettabili, in particolare per la sicurezza della vita dell'uomo, essa consulterà immediatamente l'Organizzazione. L'Organizzazione, dopo aver consultato le Parti al presente Protocollo, raccomanderà i metodi di stoccaggio o i mezzi di distruzione o di eliminazione più soddisfacenti a seconda delle circostanze. La Parte informerà l'Organizzazione delle misure adottate in applicazione di tali raccomandazioni. Le Parti s'impegnano a prestarsi reciprocamente assistenza in tali situazioni.

 

     Articolo 10 [46]

     1. Ogni Parte designa una o più autorità competenti per:

     a) rilasciare le autorizzazioni di cui all'articolo 5;

     b) registrare la natura e la quantità dei rifiuti o delle altre sostanze il cui scarico è autorizzato, così come la località, la data e il metodo di scarico.

     2. Le autorità competenti di ciascuna Parte rilasciano le autorizzazioni di cui all'articolo 5 per i rifiuti o altre materie destinate all'immersione:

     a) caricati nel proprio territorio;

     b) caricati da una nave o un aeromobile registrati nel proprio territorio o battenti la sua bandiera quando questo carico sia avvenuto sul territorio di uno Stato che non fa parte del presente Protocollo.

 

     Articolo 11 [47]

     1. Ogni Parte adotterà le misure necessarie per l'applicazione del presente Protocollo:

     a) alle navi e agli aeromobili registrati sul proprio territorio o battenti la sua bandiera;

     b) alle navi e agli aeromobili che hanno caricato nel proprio territorio rifiuti o altre sostanze che dovranno essere scaricate:

     c) alle navi e agli aeromobili che si presume debbano effettuare operazioni di scarico nelle zone ricadenti sotto la propria giurisdizione.

 

     Articolo 12

     Ciascuna delle Parti si impegna a dare istruzioni alle proprie navi e aeromobili impiegati in servizi di ispezione marittima cosi come in altri servizi qualificati, di segnalare alle proprie autorità nazionali ogni incidente o situazione nel mar Mediterraneo, che faccia supporre che sia stato effettuato o che sia per effettuarsi uno scarico contrario alle disposizioni del presente Protocollo. Questa Parte ne informerà, se lo giudicherà opportuno, ogni altra Parte interessata.

 

     Articolo 13

     Nessuna delle disposizioni del presente Protocollo è intesa a ledere il diritto di ogni Parte di adottare altre misure, conformi al diritto internazionale, per prevenire l'inquinamento dovuto alle operazioni di scarico.

 

     Articolo 14 [48]

     1. Le riunioni ordinarie delle Parti del presente Protocollo si terranno al momento delle riunioni ordinarie delle Parti contraenti alla Convenzione, convocate in applicazione dell'articolo 14 di detta Convenzione. Anche le Parti del presente Protocollo possono tenere riunioni straordinarie in conformità all'articolo 14 della Convenzione.

     2. Le riunioni delle Parti del presente Protocollo avranno in particolare per oggetto:

     a) di vigilare sull'applicazione del presente Protocollo, e di esaminare l'efficacia delle misure adottate e l'opportunità di adottare altre disposizioni, in particolare sotto forma di allegati;

     b) di studiare e valutare i dati relativi ai permessi rilasciati in conformità agli articoli 5, 6 e 7 e agli scarichi effettuati;

     c) di riesaminare ed emendare, ove occorra, ogni Allegato al presente Protocollo;

     d) di svolgere, per quanto necessario, tutte le altre funzioni in applicazione del presente Protocollo.

     3. L'adozione degli emendamenti all'annesso del presente Protocollo, secondo l'articolo 17 della Convenzione, richiede un voto a maggioranza di tre quarti delle Parti.

 

     Articolo 15

     1. Le disposizioni della Convenzione in rapporto a tutti i Protocolli si applicano al presente Protocollo.

     2. Il regolamento interno e le regole finanziarie adottate in conformità all'articolo 15 della Convenzione si applicano al presente Protocollo, a meno che le Parti del presente Protocollo non convengano diversamente.

     In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

     Fatto a Barcellona, il sedici febbraio millenovecentosettantasei, in un solo esemplare nelle lingue inglese, araba, spagnola e francese, i quattro testi facenti ugualmente fede.

 

 

     ANNESSO I [49]

     (Omissis)

 

     ANNESSO II [50]

     (Omissis)

 

     ANNESSO III [51]

     I fattori da prendere in considerazione per stabilire i criteri che disciplinano il rilascio delle autorizzazioni per l'immersione delle materie, secondo le disposizioni dell'articolo 6, sono in particolari le seguenti:

     A) Caratteristiche e composizione delta materia.

     1. Quantità totale scaricata e composizione media della sostanza (per esempio all'anno).

     2. Forma (per esempio solida, fangosa, liquida o gassosa).

     3. Proprietà fisiche (come la solubilità e la densità), chimiche e biochimiche (come la richiesta di ossigeno e di sostanze nutritive) e biologiche (come la presenza di virus, bacteri, fermenti, parassiti).

     4. Tossicità.

     5. Persistenza: fisica, chimica e biologica.

     6. Accumulazione e trasformazione biologica in sostanze biologiche o in sedimenti.

     7. Sensibilità alle trasformazioni fisiche, chimiche e biochimiche e interazione nell'ambiente acquatico con altre sostanze organiche e inorganiche disciolte.

     8. Probabilità di contaminazione e altre alterazioni che diminuiscano il valore commerciale delle risorse marine (pesci, molluschi, crostacei, ecc.).

     B) Caratteristiche del luogo di scarico e metodo di deposito.

     1. Località (per esempio coordinate della zona dello scarico, profondità e distanza dalle coste), situazione in rapporto ad altre località (come zone turistiche, di fecondazione di uova di pesce, di culture e di pesca e di risorse che possono essere coltivate).

     2. Cadenza di evacuazione della materia (per esempio, quantità quotidiana, settimanale, mensile).

     3. Metodi d'imballaggio e di condizionamento, se del caso.

     4. Diluizione iniziale realizzata con il metodo di discarica proposto, in particolare la velocità delle navi.

     5. Caratteristiche di dispersione (come gli effetti delle correnti, delle maree, e del vento sullo spostamento orizzontale e sull'inclinazione verticale).

     6. Caratteristiche dell'acqua [come la temperatura, pH, salinità, stratificazione, indici di inquinamento: in particolare ossigeno disciolto (OD), richiesta chimica di ossigeno (DCO), richiesta biochimica di ossigeno (DBO), presenza di azoto sotto forma organica o minerale, e particolarmente presenza di ammoniaca, di sostanze in sospensione, di altre materie nutritive, produttività].

     7. Caratteristiche del fondo marino (come la topografia, caratteristiche geochimiche e geologiche, produttività biologica).

     8. Esistenza ed effetti dovuti ad altri scarichi effettuati nella zona (per esempio, rilievi che indicano la presenza di metalli pesanti e il contenuto in carbonio organico).

     9. Al momento del rilascio di un permesso di scarico, le Parti contraenti si sforzeranno di determinare se esiste una base scientifica adeguata per valutare, secondo le disposizioni che precedono e tenuto conto delle variazioni stagionali, le conseguenze di uno scarico nella zona di cui trattasi.

     C) Considerazioni e particolarità generali.

     1. Eventuali effetti sulle zone turistiche (come la presenza di materiali galleggianti o arenati, torbidezza, odori sgradevoli, scolorimento, schiuma).

     2. Eventuali effetti sulla fauna e la flora marina, la piscicoltura e la conchiglicoltura, le riserve di pesca e i luoghi di pesca, il raccolto e la coltura delle alghe.

     3. Eventuali conseguenze sulle altre utilizzazioni del mare (come: alterazione della qualità dell'acqua dovuta ad usi industriali, correzioni sottomarine delle opere in mare. Turbamento dell'attività delle navi a causa dei materiali galleggianti, impedimenti alla pesca e alla navigazione dovuti al deposito di scarichi o di oggetti solidi sul fondo marino e protezione delle zone di particolare importanza dal punto di vista scientifico o della conservazione).

     4. Possibilità pratiche di ricorrere ad altri metodi di trattamento sulla terraferma, di rigetto o di eliminazione, o dei trattamenti che riducano la nocività delle sostanze prima che vengano scaricate in mare.

 

 

PROTOCOLLO

     relativo alla cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del mar Mediterraneo causato da idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica

 

     Articolo 1

     Le Parti contraenti del presente Protocollo (qui di seguito denominate «le Parti») coopereranno al fine di adottare le necessarie disposizioni, nel caso che la presenza massiccia, di origine accidentale o risultante da un effetto cumulativo, di idrocarburi o di altre sostanze nocive inquinanti o che rischiano di inquinare le acque della zona definita all'articolo 1 della Convenzione per la protezione del mar Mediterraneo contro l'inquinamento (qui di seguito denominata «la Convenzione»), costituisca un pericolo grave ed imminente per l'ambiente marino, le coste o gli interessi relativi di una o più Parti.

 

     Articolo 2

     Ai fini del presente Protocollo, l'espressione «interessi relativi» indica gli interessi di uno Stato rivierasco direttamente colpito o minacciato e che si riferiscono, tra l'altro:

     a) alle attività marittime costiere, portuali o di estuari, ivi comprese le attività dei luoghi di pesca;

     b) all'attrattiva storica e turistica, ivi compresi gli sport acquatici e altre attività ricreative, della regione considerata;

     c) alla salute delle popolazioni costiere;

     d) alla conservazione delle risorse viventi.

 

     Articolo 3

     Le Parti si sforzeranno di sostenere e di promuovere, sia individualmente sia in cooperazione bilaterale o multilaterale, i loro piani di emergenza e i loro mezzi di lotta contro l'inquinamento del mare dovuto ad idrocarburi e ad altre sostanze nocive. Questi mezzi comprendono in particolare le attrezzature, le navi, gli aeromobili e il personale necessario alle operazioni in caso di situazione critica.

 

     Articolo 4

     Le Parti predisporranno e attueranno, sia individualmente sia in cooperazione bilaterale o multilaterale, una sorveglianza attiva del mar Mediterraneo, in modo da avere una conoscenza la più precisa possibile degli avvenimenti definitivi all'articolo 1 del presente Protocollo.

 

     Articolo 5

     Nel caso di scarico o di caduta in mare di sostanze nocive in colli, contenitori, cisterne mobili, o vagoni-cisterna, le Parti si impegnano a cooperare per quanto possibile al loro salvataggio e al loro recupero, in modo da ridurre i rischi di inquinamento dell'ambiente marino.

 

     Articolo 6

     1. Ogni Parte si impegna a trasmettere alle altre Parti le informazioni concernenti:

     a) l'organizzazione nazionale o le autorità nazionali competenti in materia di lotta contro l'inquinamento del mare da idrocarburi e altre sostanze nocive;

     b) le autorità nazionali competenti incaricate di ricevere le informazioni riguardanti l'inquinamento del mare causato da idrocarburi e altre sostanze nocive e di trattare le questioni di assistenza fra le Parti:

     c) i nuovi metodi in materia di prevenzione dell'inquinamento del mare causato da idrocarburi e altre sostanze nocive, i nuovi processi per combattere l'inquinamento, e lo sviluppo dei programmi di ricerche in materia.

     2. Le Parti che, all'occasione, converranno di scambiarsi direttamente fra loro queste informazioni sono nondimeno tenute a comunicarle al centro regionale. Quest'ultimo ne assicura la comunicazione alle altre Parti e, con riserva di reciprocità, agli Stati rivieraschi del mar Mediterraneo che non sono Parti del presente Protocollo.

 

     Articolo 7

     Le Parti si impegnano a coordinare l'utilizzazione dei mezzi di comunicazione di cui dispongono per assicurare, con la affidabilità e la rapidità necessarie, la ricezione, la trasmissione e la diffusione di tutti i rapporti e le informazioni urgenti relative agli eventi e alle situazioni definite all'articolo 1. Il centro regionale sarà dotato di mezzi di comunicazione che gli permettano di partecipare a questo sforzo e, particolarmente, di adempiere le funzioni ad esso assegnate dal paragrafo 2 dell'articolo 10.

 

     Articolo 8

     1. Ogni Parte impartirà, ai comandanti delle navi che battono la sua bandiera e ai piloti degli aeromobili immatricolati nel suo territorio, le istruzioni per invitarli a segnalare a una Parte o al centro regionale, per le vie più rapide e le più adeguate, secondo le circostanze, e in conformità all'Allegato I del presente Protocollo:

     a) tutti gli incidenti che provocano o possono provocare un inquinamento delle acque del mare da idrocarburi e da altre sostanze nocive;

     b) la presenza, le caratteristiche e l'estensione degli strati di idrocarburi o di sostanze nocive reperiti in mare e di natura tale da costituire una grave e imminente minaccia per l'ambiente marino, per le coste o per gli interessi connessi ad una o più Parti.

     2. Le informazioni raccolte in conformità al paragrafo 1 vengono comunicate alle altre Parti che possono essere colpite dall'inquinamento:

     a) sia dalla Parte che ha ricevuto queste informazioni, direttamente o, di preferenza, attraverso la intermediazione del centro;

     b) sia dal centro regionale.

     In caso di comunicazioni dirette tra le Parti, il centro regionale sarà informato dei provvedimenti adottati da queste Parti.

     3. In conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2, le Parti non sono tenute all'obbligo previsto all'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione.

 

     Articolo 9

     1. Ogni Parte, riscontrata una situazione di natura uguale a quella definita all'articolo 1 del presente Protocollo, deve:

     a) fare le valutazioni necessarie circa la natura e l'importanza dell'incidente o della situazione che necessita di provvedimenti urgenti o, all'occasione, il tipo e la quantità approssimativa degli idrocarburi o delle altre sostanze nocive, così come la direzione e la velocità di deriva degli specchi d'acqua;

     b) prendere tutte le misure atte ad eliminare o a ridurre gli effetti risultanti dall'inquinamento;

     c) informare immediatamente le altre Parti, sia direttamente, sia attraverso il centro regionale, delle sue valutazioni e di tutte le azioni intraprese o previste per lottare contro l'inquinamento;

     d) continuare a tenere sotto osservazione la situazione il più a lungo possibile e fare rapporto in conformità all'articolo 8.

     2. In caso di azione per combattere l'inquinamento proveniente da una nave, devono essere adottate tutte le possibili misure per salvaguardare le persone presenti a bordo e, per quanto possibile, la nave stessa. Ogni Parte che intraprenda una tale azione, deve informare l'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima.

 

     Articolo 10

     1. Ogni Parte che abbia bisogno di assistenza per una operazione di lotta contro l'inquinamento dovuto ad idrocarburi o ad altre sostanze nocive inquinanti o minaccianti di inquinare le proprie coste, può richiedere, sia direttamente, sia tramite il centro regionale previsto all'articolo 6, il concorso di altre Parti, facendone richiesta in primo luogo a quelle che sono suscettibili di essere ugualmente colpite dall'inquinamento. Questa collaborazione può comportare, in particolare, i consigli di esperti e la fornitura o la messa a disposizione di prodotti, di attrezzature e di mezzi nautici. Le Parti così sollecitate compiranno tutti gli sforzi possibili per apportare il loro appoggio.

     2. Se le Parti impegnate nell'operazione non possono accordarsi sulla condotta stessa della lotta, il centro regionale, con il loro consenso, può coordinare l'attività dei mezzi messi in atto da queste Parti.

 

     Articolo 11

     L'applicazione delle disposizioni riguardanti gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del presente Protocollo concernente il centro regionale sarà estesa, secondo la convenienza, ai centri subregionali, al momento della loro eventuale creazione, tenuto conto dei loro obiettivi e funzioni, così come dei loro rapporti con il predetto centro regionale.

 

     Articolo 12

     1. Le riunioni ordinarie delle Parti del presente Protocollo si terranno al momento delle riunioni ordinarie delle Parti contraenti alla Convenzione, organizzate in applicazione dell'articolo 14 della detta Convenzione. Le Parti del presente Protocollo potranno inoltre tenere delle riunioni straordinarie in conformità all'articolo 14 della Convenzione.

     2. Le riunioni delle Parti del presente Protocollo hanno, in particolare, per obiettivo:

     a) di sovraintendere all'applicazione del presente Protocollo e di esaminare l'efficacia delle misure adottate e l'opportunità di prenderne delle altre, in particolare, sotto forma di allegati;

     b) di rivedere e di emendare, all'occorrenza, tutti gli Allegati al presente Protocollo;

     c) di espletare, ove occorra, tutte le altre funzioni in applicazione del presente Protocollo.

 

     Articolo 13

     1. Le disposizioni della Convenzione che si riferiscono ad ogni Protocollo, si applicano ugualmente al presente Protocollo.

     2. Il regolamento interno e le regole finanziarie adottate in conformità dell'articolo 18 della Convenzione si applicheranno ugualmente al presente Protocollo, a meno che le Parti del presente Protocollo non abbiano stabilito diversamente.

 

ALLEGATO I

Contenuto del rapporto da redigere in applicazione dell'articolo 8 del presente Protocollo

 

     1. Ogni rapporto deve fornire, se possibile, in linea generale:

     a) l'identificazione della sorgente di inquinamento (eventualmente l'identità della nave);

     b) la posizione geografica, l'ora e la data dell'avvenimento o dell'osservazione;

     c) le condizioni del vento e del mare nella zona; e

     d) i particolari pertinenti sulla condizione della nave, se l'inquinamento proviene dalla stessa.

     2. Ogni rapporto deve fornire, se possibile, in particolare:

     a) informazioni dettagliate sulla natura delle sostanze nocive in causa, ivi comprese la loro dizione tecnica esatta (la dizione commerciale non dovrà essere utilizzata al posto della dizione tecnica esatta);

     b) la quantità esatta o approssimata, la concentrazione così come lo stato probabile delle sostanze nocive gettate o che possano essere gettate in mare;

     c) occorrendo, la descrizione dell'imballaggio e dei contrassegni d'identificazione; e

     d) il nome dello spedizioniere, del destinatario o del fabbricante.

     3. Per quanto possibile, ogni rapporto indicherà chiaramente se la sostanza nociva gettata o che può essere gettata è un idrocarburo, una sostanza nociva allo stato liquido, solido o gassoso, e se questa sostanza era o è trasportata alla rinfusa o in colli, in contenitori, cisterne mobili o autobotti e vagoni cisterne.

     4. Ogni rapporto dovrà essere completato, se del caso, da ogni altra informazione pertinente, richiesta da una delle persone alle quali il rapporto è indirizzato o che l'autore del rapporto giudichi appropriata.

     5. Ogni persona di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente Protocollo dovrà:

     a) completare nella misura del possibile il rapporto iniziale, se del caso, con informazioni sulla evoluzione della situazione; e

     b) aderire in ogni misura possibile alle richieste di informazioni complementari provenienti dagli Stati colpiti.

 


[1] Paragrafo così sostituito dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[2] Paragrafo aggiunto dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[3] Paragrafo così sostituito dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[4] Articolo così modificato dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[5] Articolo così sostituito dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[6] Articolo così sostituito dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[7] Articolo così sostituito dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[8] Articolo così sostituito dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[9] Articolo così sostituito dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[10] Articolo aggiunto dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[11] Articolo aggiunto dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[12] Articolo così rinumerato dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[13] Articolo così rinumerato dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[14] Paragrafo così sostituito dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[15] Articolo aggiunto dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[16] Articolo aggiunto dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[17] Articolo così rinumerato e sostituito dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[18] Articolo così rinumerato e modificato dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[19] Articolo così rinumerato e modificato dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[20] Articolo aggiunto dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[21] Articolo aggiunto dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[22] Articolo così rinumerato e modificato dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[23] Articolo così rinumerato dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[24] Articolo così rinumerato dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[25] Articolo così rinumerato e modificato dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[26] Articolo così rinumerato dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[27] Articolo così rinumerato e sostituito dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[28] Articolo così rinumerato e sostituito dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[29] Articolo così rinumerato dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[30] Articolo così rinumerato dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[31] Articolo così rinumerato dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[32] Articolo così rinumerato dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[33] Articolo così rinumerato dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[34] Articolo così rinumerato dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[35] Articolo così rinumerato dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[36] Articolo così rinumerato dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[37] Titolo così sostituito dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[38] Articolo così sostituito dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[39] Articolo così sostituito dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[40] Articolo così modificato dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[41] Articolo così sostituito dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[42] Articolo così sostituito dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[43] Articolo così sostituito dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[44] Articolo così sostituito dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[45] Articolo così sostituito dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[46] Articolo così modificato dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[47] Articolo così modificato dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[48] Articolo così modificato dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[49] Abrogato dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[50] Abrogato dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.

[51] Così modificato dalla L. 27 maggio 1999, n. 175.