§ 4.1.16 - Regolamento 28 dicembre 2001, n. 21/2002.
Regolamento (CE) n. 21/2002 della Commissione relativo alla definizione dei bilanci previsionali d'approvvigionamento e alla fissazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.1 principi generali
Data:28/12/2001
Numero:21


Sommario
Art. 1.      I quantitativi del bilancio previsionale d'approvvigionamento che beneficiano dell'esenzione dal dazio all'importazione da paesi terzi o dell'aiuto per i prodotti comunitari nonché gli importi [...]
Art. 2.      I regolamenti della Commissione (CEE) n. 1725/92, (CEE) n. 1726/92, (CEE) n. 1727/92, (CEE) n. 1912/92, (CEE) n. 1913/92, (CEE) n. 1961/92, (CEE) n. 1962/92, (CEE) n. 1983/92, (CEE) n. 2026/92, [...]
Art. 3 .      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 4.1.16 - Regolamento 28 dicembre 2001, n. 21/2002. [1]

Regolamento (CE) n. 21/2002 della Commissione relativo alla definizione dei bilanci previsionali d'approvvigionamento e alla fissazione degli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio.

(G.U.C.E. 11 gennaio 2002, n. L 8).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

     visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

     visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001 recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

     considerando quanto segue:

     (1) Le modalità d'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 per quanto concerne i regimi d'approvvigionamento specifici dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), di Madera, delle Azzorre e delle isole Canarie (in seguito denominate regioni ultraperiferiche), per taluni prodotti agricoli, sono fissate dal regolamento (CE) n. 20/2002 della Commissione.

     (2) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001, è necessario stabilire il bilancio previsionale d'approvvigionamento per i prodotti che beneficiano dei regimi specifici di approvvigionamento. Tale bilancio deve permettere l'interscambiabilità dei quantitativi previsti per taluni dei prodotti considerati.

     (3) Per tener conto delle specificità dei vari prodotti di ogni settore, occorre precisare, se del caso, le modalità di concessione dell'aiuto e di contabilizzazione dei quantitativi per la consegna dei prodotti comunitari nelle regioni ultraperiferiche, di cui all'articolo 3 dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001.

     (4) Onde permettere una migliore leggibilità dei regimi specifici di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, è opportuno raggruppare in un unico regolamento le disposizioni relative ai bilanci e agli aiuti per l'insieme di tali regioni, disposizioni che finora erano disseminate in più regolamenti della Commissione, e abrogare i regolamenti in parola.

     (5) Le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere emesso nella riunione congiunta dei comitati di gestione dei cereali, per le carni suine, per le uova e il pollame, per il latte ed i prodotti lattiero-caseari, per le carni bovine, per gli ovini e i caprini, per i grassi, per lo zucchero, per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, per il luppolo, per le sementi e per i foraggi essiccati,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     I quantitativi del bilancio previsionale d'approvvigionamento che beneficiano dell'esenzione dal dazio all'importazione da paesi terzi o dell'aiuto per i prodotti comunitari nonché gli importi degli aiuti per l'approvvigionamento di prodotti comunitari sono fissati, per prodotto:

     a) nell'allegato I per i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM);

     b) nell'allegato II per Madera e le Azzorre;

     c) nell'allegato III per le isole Canarie.

 

     Art. 2.

     I regolamenti della Commissione (CEE) n. 1725/92, (CEE) n. 1726/92, (CEE) n. 1727/92, (CEE) n. 1912/92, (CEE) n. 1913/92, (CEE) n. 1961/92, (CEE) n. 1962/92, (CEE) n. 1983/92, (CEE) n. 2026/92, (CEE) n. 2027/92, (CEE) n. 2168/92, (CEE) n. 2173/92, (CEE) n. 2177/92, (CEE) n. 2219/92, (CEE) n. 2224/92, (CEE) n. 2225/92, (CEE) n. 2254/92, (CEE) n. 2255/92, (CEE) n. 2257/92, (CEE) n. 2312/92, (CEE) n. 2547/92, (CEE) n. 2826/92, (CEE) n. 2989/92, (CEE) n. 2999/92, (CEE) n. 1148/93, (CE) n. 2940/94, (CE) n. 2993/94, (CE) n. 3010/94, (CE) n. 1487/95, (CE) n. 1797/95, (CE) n. 1261/96, (CE) n. 1771/96, (CE) n. 1772/96 e (CE) n. 28/97 sono abrogati.

     Nel regolamento (CE) n. 1524/98, sono soppressi il capitolo I e l'allegato I.

 

     Art. 3 .

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

 

 

Allegato I [2]

DOM

 

     (Omissis)

 

Parte 6 [3]

Settore delle carni bovine

 

     Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per il 2002

 

Designazione delle merci

Codice NC

Dipartimento

Quantitativo (numero di animali)

Aiuto (in EUR/capo)

Cavalli riproduttori

0101 11 00

Totale

1

930

Animali vivi della specie bovina:

 

 

 

 

- bovini riproduttori (1)

ex 0102 10

Totale

450

930

- bovini destinati all'ingrasso (2) (3)

ex 0102 90

Totale

100

 

 

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

(2) Unicamente d'origine paesi terzi.

(3) Il beneficio dell'esonero dai dazi all'importazione è subordinato:

     - alla dichiarazione dell'importatore, all'arrivo degli animali nei DOM, che i bovini sono destinati ad esservi ingrassati per un periodo di sessanta giorni a partire dal giorno del loro arrivo effettivo e successivamente ad esservi consumati;

     - all'impegno scritto dell'importatore, all'arrivo degli animali, di indicare alle autorità competenti, entro un mese dal giorno dell'arrivo degli stessi, l'azienda o le aziende a cui i bovini sono destinati per l'ingrasso;

     - alla prova da fornire da parte dell'importatore che, salvo casi di forza maggiore, il bovino è stato ingrassato nell'azienda o nelle aziende indicate in conformità del secondo trattino, che non è stato abbattuto prima della scadenza del termine previsto al primo trattino o che è stato abbattuto per motivi sanitari o che è deceduto in seguito a malattia o incidente.

 

     (Omissis)

 

 

Allegato II [4]

Madera - Azzorre

 

     (Omissis)

 

Parte 6 [5]

Zucchero

 

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario

per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

 

MADERA

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantitativo (in tonnellate di zucchero bianco)

Aiuto (in EUR/100 kg)

Zuccheri

1701 e 1702 (esclusi i glucosi e gli isoglucosi)

6 800

(1)

 

(1) Per lo zucchero bianco l'importo dell'aiuto è pari all'ultimo importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per lo zucchero bianco nel quadro della gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco. Nel caso in cui due gare permanenti venissero effettuate simultaneamente, l'importo massimo da prendere in considerazione è quello fissato per ultimo nel quadro della gara permanente aperta per l'esportazione della campagna di commercializzazione successiva. Per lo zucchero greggio l'importo dell'aiuto è pari al 92 % dell'importo applicabile per lo zucchero bianco. Se la resa dello zucchero greggio spedito si discosta dal 92 %, l'importo dell'aiuto è adattato in applicazione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1). Per gli sciroppi di saccarosio, l'importo dell'aiuto è pari a un centesimo dell'importo applicabile per lo zucchero bianco per ogni punto in percentuale di tenore di saccarosio e per 100 kg netti di sciroppo. Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 non sono applicabili.

 

AZZORRE

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantitativo (in tonnellate di zucchero bianco)

Aiuto (in EUR/100 kg)

Zucchero greggio di canna

1701 12 10

6 500

(1)

 

(1) Il 92 % dell'ultimo importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per lo zucchero bianco nel quadro della gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco. Nel caso in cui due gare permanenti venissero effettuate simultaneamente, l'importo massimo da prendere in considerazione è quello fissato per ultimo nel quadro della gara permanente aperta per l'esportazione della campagna di commercializzazione successiva. Se la resa dello zucchero greggio spedito si discosta dal 92 %, l'importo dell'aiuto è adattato in applicazione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1260/2001.

Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 non sono applicabili.

 

Parte 10 [6]

Settore delle carne suine

 

     Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

 

MADERA

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantitativo

(numero di animali, tonnellate)

Aiuto

(in EUR/capo, tonnellata)

Riproduttori di razza pura della specie suina (1):

0103 10 00

 

 

- animali maschi

 

10

483

- animali femmine

 

60

423

Carni degli animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:

ex 0203

2 200

 

- in carcasse o mezzene

0203 11 10 9000

 

66

- prosciutti e loro pezzi

0203 12 11 9100

99

 

- spalle e loro pezzi

0203 12 19 9100

66

 

- parti anteriori e loro pezzi

0203 19 11 9100

66

 

- lombate e loro pezzi

0203 19 13 9100

99

 

- pancette (ventresche) e loro pezzi

0203 19 15 9100

66

 

- altre: disossate

0203 19 55 9110

112

 

- altre: disossate

0203 19 55 9310

112

 

- in carcasse o mezzene

0203 21 10 9000

66

 

- prosciutti e loro pezzi

0203 22 11 9100

99

 

- spalle e loro pezzi

0203 22 19 9100

66

 

- parti anteriori e loro pezzi

0203 29 11 9100

66

 

- lombate e loro pezzi

0203 29 13 9100

99

 

- pancette (ventresche) e loro pezzi

0203 29 15 9100

66

 

- altre: disossate

0203 29 55 9110

112

 

 

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

 

     NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag.1).

 

AZZORRE

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantitativo (numero di animali)

Aiuto (in EUR/capo)

Riproduttori di razza pura della specie suina (1):

0103 10 00

 

 

- animali maschi

 

35

483

- animali femmine

 

400

423

 

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

 

 

Allegato III [7]

Isole Canarie

 

     (Omissis)

 

Parte 2 [8]

Riso

 

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario

per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantitativo (tonnellate)

Aiuto (in EUR/100 kg)

Riso

1006 30

13 700

(1)

Rotture di riso

1006 40

1 600

(2)

 

(1) L'importo dell'aiuto è pari all'ultimo importo della restituzione applicabile ai prodotti del settore del riso consegnati nel quadro di azioni di aiuto alimentare comunitarie e nazionali.

(2) L'importo dell'aiuto a favore delle rotture di riso è pari al 22 % dell'importo dell'aiuto applicabile al riso lavorato.

 

Parte 8 [9]

Settore delle carni bovine

     Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per il 2002

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantitativo

(numero di animali, tonnellate)

Aiuto

(in EUR/capo, tonnellata)

Animali vivi della specie bovina:

 

 

 

- riproduttori di razza pura della specie bovina

da 0102 10 10 a 0102 10 90

3 200

648

Carni:

 

 

 

- carni di animali della specie bovina domestica, fresche o refrigerate

0201

21 000

 

 

0201 10 00 9110 (1)

430

 

 

0201 10 00 9120

145

 

 

0201 10 00 9130 (1)

565

 

 

0201 10 00 9140

205

 

 

0201 20 20 9110 (1)

565

 

 

0201 20 20 9120

205

 

 

0201 20 30 9110 (1)

430

 

 

0201 20 30 9120

145

 

 

0201 20 50 9110 (1)

715

 

 

0201 20 50 9120

260

 

 

0201 20 50 9130 (1)

430

 

 

0201 20 50 9140

145

 

 

0201 20 90 9700

145

 

 

0201 30 00 9100 (2) (6)

1020

 

 

0201 30 00 9120 (2) (6)

625

 

 

0201 30 00 9060 (6)

205

 

- carni di animali della specie bovina domestica, congelate

0202

14 850

 

 

0202 10 00 9100

145

 

 

0202 10 00 9900

205

 

 

0202 20 10 9000

205

 

 

0202 20 30 9000

145

 

 

0202 20 50 9100

260

 

 

0202 20 50 9900

145

 

 

0202 20 90 9100

145

 

 

0202 30 90 9200 (6)

205

 

 

     NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

 

     (Omissis)

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 98/2003. Vedi quanto disposto dall’art. 4 del regolamento (CE) n. 98/2003.

[2] Allegato già modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 679/2002, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1365/2002, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1875/2002 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2085/2002 ed ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2132/2002.

[3] Parte così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2205/2002.

[4] Allegato già modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 158/2002 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 679/2002 e ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2101/2002.

[5] Parte così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2225/2002.

[6] Parte così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2205/2002.

[7] Allegato già modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 679/2002, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1291/2002 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1976/2002 ed ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2085/2002.

[8] Parte così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2225/2002.

[9] Parte così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2205/2002.