§ 4.1.38 - Regolamento 20 gennaio 2003, n. 98.
Regolamento (CE) n. 98/2003 della Commissione relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.1 principi generali
Data:20/01/2003
Numero:98


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 4.1.38 - Regolamento 20 gennaio 2003, n. 98. [1]

Regolamento (CE) n. 98/2003 della Commissione relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio.

(G.U.C.E. 21 gennaio 2003, n. L 14).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 6, paragrafo 5, e l'articolo 7, paragrafo 2,

     visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, e l'articolo 4, paragrafo 5,

     visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1922/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, e l'articolo 4, paragrafo 5,

     considerando quanto segue:

     (1) Le modalità d'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 per quanto concerne i regimi d'approvvigionamento specifici dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), di Madera, delle Azzorre e delle isole Canarie (in seguito denominate «regioni ultraperiferiche») per taluni prodotti agricoli sono fissate dal regolamento (CE) n. 20/2002 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2002.

     (2) Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001, occorre definire il bilancio previsionale di approvvigionamento per i prodotti che beneficiano dei regimi di approvvigionamento specifici, nonché fissare le quantità di prodotti che beneficiano di tali regimi e gli aiuti concessi all'approvvigionamento a partire dalla Comunità.

     (3) Conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 e a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 20/2002, l'importo degli aiuti è fissato prendendo in considerazione i costi aggiuntivi di trasporto verso i mercati delle regioni ultraperiferiche e i prezzi all'esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso dei prodotti destinati alla trasformazione o dei fattori di produzione agricoli, i costi aggiuntivi dovuti al carattere insulare e ultraperiferico di tali regioni.

     (4) Occorre pertanto fissare importi forfettari degli aiuti per ciascun prodotto differenziati secondo la destinazione. Per tenere conto inoltre dei flussi commerciali con il resto della Comunità e dell'aspetto economico degli aiuti previsti, è necessario fissare un importo di aiuto in funzione delle restituzioni concesse all'esportazione di prodotti analoghi verso i paesi terzi, da applicare quando tale importo è superiore agli importi forfettari summenzionati.

     (5) Nel settore degli ortofrutticoli trasformati nelle Azzorre, a Madera e nelle Canarie, la fissazione di questi aiuti unicamente sulla base dei sovraccosti dovuti al trasporto nonché al loro carattere ultraperiferico e insulare determinerebbe una riduzione molto importante degli importi concessi fino ad oggi. Per non perturbare il settore in causa e garantire uno sviluppo armonioso delle attività produttive, occorre scaglionare la riduzione su un periodo di due anni, continuando eventualmente ad esaminare i flussi di scambi in corso e tenendo presente l'aspetto economico degli aiuti previsti.

     (6) In attesa di un esame più approfondito dello sviluppo dei sistemi d'allevamento nelle regioni ultraperiferiche e delle condizioni in cui vengono forniti gli animali riproduttori, è necessario mantenere provvisoriamente il numero di animali e di uova ammissibili e, se del caso, gli aiuti per tali forniture, tenendo dei criteri di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1452/2001, all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1453/2001 e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1454/2001.

     (7) Per tenere conto delle specificità dei vari prodotti di ogni settore, occorre precisare, ove occorra, le modalità di concessione dell'aiuto e di contabilizzazione dei quantitativi per la consegna dei prodotti comunitari nelle regioni ultraperiferiche, di cui all'articolo 3 dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001.

     (8) Il regolamento (CE) n. 21/2002 della Commissione, del 28 dicembre 2001, relativo alla definizione dei bilanci previsionali d'approvvigionamento e alla fissazione degli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2225/2002, ha subito numerose modifiche. A scopo di chiarezza è opportuno abrogarlo e integrare le sue disposizioni nel testo del presente regolamento.

     (9) Per un'ordinata esecuzione delle operazioni nel corso del 2003, è opportuno applicare il presente regolamento a partire dal 1° gennaio 2003. Occorre tuttavia permettere agli operatori che hanno presentato le domande di certificati sulla base degli importi applicabili a norma del regolamento (CE) n. 21/2002 di beneficiarne. Allo scopo di garantire la necessaria sorveglianza e di identificare qualsiasi evoluzione non soddisfacente che potrebbe richiedere rettifiche a partire dal 2004, è necessario che il presente regolamento si applichi sino alla fine del 2003.

     (10) Il comitato di gestione congiunto per i cereali, le carni suine, le uova e il pollame, il latte e i prodotti lattierocaseari, le carni bovine, gli ovini e i caprini, i grassi, lo zucchero, i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, il luppolo, le sementi e i foraggi essiccati non ha emesso un parere entro il termine fissato dal presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. I quantitativi del bilancio previsionale d'approvvigionamento del regime d'approvvigionamento specifico che beneficiano dell'esenzione dal dazio all'importazione da paesi terzi o dell'aiuto per i prodotti comunitari nonché gli importi degli aiuti per l'approvvigionamento di prodotti comunitari sono fissati, per prodotto:

     a) nell'allegato I per i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM);

     b) nell'allegato III per Madera e le Azzorre;

     c) nell'allegato V per le isole Canarie.

     2. Per ciascun prodotto:

     - gli importi che figurano nella colonna I si applicano all'approvvigionamento di prodotti comunitari diversi dai fattori di produzione agricoli e dai prodotti destinati alla trasformazione,

     - gli importi che figurano nella colonna II si applicano all'approvvigionamento di fattori di produzione agricoli comunitari e di prodotti destinati alla trasformazione nelle regioni ultraperiferiche,

     - gli importi ottenuti mediante i riferimenti che figurano nella colonna III, ove presenti, si applicano a qualsiasi voce dell'approvvigionamento di prodotti comunitari quando tali importi sono superiori a quelli indicati nelle colonne I e II.

 

          Art. 2.

     Il numero di animali e di uova destinati al sostegno dell'allevamento nelle regioni ultraperiferiche e, se del caso, gli aiuti per queste forniture sono fissati:

     a) nell'allegato II per i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM);

     b) nell'allegato IV per Madera e le Azzorre;

     c) nell'allegato VI per le isole Canarie.

 

          Art. 3.

     Il regolamento (CE) n. 21/2002 è abrogato.

 

          Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003. Tuttavia, qualora risultino più elevati di quelli previsti dal presente regolamento, gli importi indicati nel regolamento (CE) n. 21/2002 si applicano alle domande di aiuto concesse in virtù dei certificati richiesti tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e quella della sua entrata in applicazione.

 

 

ALLEGATO I

 

Parte 1

Cereali e prodotti cerealicoli destinati all'alimentazione animale

e all'alimentazione umana; semi oleosi, colture proteiche, foraggi essiccati

 

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario

per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

 

Designazione delle merci

Codice NC

Dipartimento

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

 

 

 

 

I

II

III

Frumento tenero, orzo, granturco e malto

1001 90, 1003 00, 1005 90 e 1107 10

Guadalupa

51 200

-

42

(1)

Frumento tenero, orzo, granturco, prodotti destinati all'alimentazione animale e malto

1001 90, 1003 00, 1005 90, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 33, 2309 90 43, 2309 90 53 e 1107 10

Guiana

4 303

-

52

(1)

Frumento tenero, orzo, granturco, semole e semolini di frumento duro, avena e malto

1001 90, 1003 00, 1005 90, 1103 11, 1004 00 e 1107 10

Martinica

40 250

-

42

(1)

Frumento tenero, orzo, granturco e malto

1001 90, 1003 00, 1005 90 e 1107 10

Riunione

166 000

-

48

(1)

 

(1) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95.

 

Parte 2

Oli vegetali

 

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario

per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

 

Designazione delle merci

Codice NC

Dipartimento

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

 

 

 

 

I

II

III

Oli vegetali (1)

Da 1507 a 1516 (2)

Martinica

300

-

71

(3)

 

 

Riunione

11 000

-

91

(3)

 

(1) Destinati all'industria di trasformazione.

(2) Esclusi 1509 e 1510.

(3) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE.

 

Parte 3

Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

 

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario

per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

 

Designazione delle merci

Codice NC

Dipartimento

Quantità

Aiuto (in EUR/tonnellata)

 

 

 

 

I

II

III

Puree di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinate alla trasformazione:

 

Tutti

0

-

395

-

- agrumi

ex 2007 91

 

 

 

 

 

- altri, escluse le frutta tropicali

ex 2007 99

 

 

 

 

 

Polpe di frutta, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, destinate alla trasformazione:

 

Guiana

 

-

586

-

 

Guadalupa

300

-

408

-

 

Martinica

 

-

408

-

 

Riunione

 

-

456

-

- agrumi

ex 2008 30

 

 

 

 

 

- pere

ex 2008 40

 

 

 

 

 

- albicocche

ex 2008 50

 

 

 

 

 

- ciliegie

ex 2008 60

 

 

 

 

 

- pesche

ex 2008 70

 

 

 

 

 

- fragole

ex 2008 80

 

 

 

 

 

- miscugli, escluse le frutta tropicali

ex 2008 92

 

 

 

 

 

- altre, escluse le frutta tropicali

ex 2008 99

 

 

 

 

 

Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione:

 

Guiana

170

-

727

 

 

Martinica

 

-

311

-

 

Riunione

 

-

311

 

 

Guadalupa

 

-

311

 

- succhi di arancia

ex 2009 11 11, ex 2009 11 19, ex 2009 19 11, ex 2009 19 19

 

 

 

 

(1)

- succhi di pompelmo o di pomelo

ex 2009 20 11, ex 2009 20 19

 

 

 

 

 

- succhi di uva

ex 2009 60 11, ex 2009 60 19, ex 2009 60 51, ex 2009 60 71

 

 

 

 

 

- succhi di mela

ex 2009 70 11, ex 2009 70 19

 

 

 

 

 

- succhi di pere

ex 2009 80 11, ex 2009 80 19

 

 

 

 

 

- succhi di altre frutta, escluse le frutta tropicali

ex 2009 80 35, ex 2009 80 38

 

 

 

 

 

- miscugli di succhi di mela e di succhi di pera

ex 2009 90 11, ex 2009 90 19

 

 

 

 

 

- altri miscugli, escluse le frutta tropicali

ex 2009 90 21, ex 2009 90 29

 

-

-

-

-

 

(1) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2201/96.

 

Parte 4

Sementi

 

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario

per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

 

Designazione delle merci

Codice NC

Dipartimento

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

 

 

 

 

I

II

III

Patate da semina

0701 10 00

Riunione

200

 

94

 

 

 

ALLEGATO II

 

Parte 1

Allevamento bovino

 

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

 

Designazione delle merci

Codice NC

Dipartimento

Quantità

Aiuto

(in EUR/capo)

Cavalli riproduttori

0101 11 00

Totale

1

930

Animali vivi della specie bovina:

 

 

 

 

- bovini riproduttori (1)

0102 10

Totale

400

930

- bovini destinati all'ingrasso (2) (3)

0102 90

Totale

100

-

 

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

(2) Unicamente d'origine paesi terzi.

(3) Il beneficio dell'esonero dai dazi all'importazione è subordinato:

     - alla dichiarazione dell'importatore, all'arrivo degli animali nei DOM, che i bovini sono destinati ad esservi ingrassati per un periodo di sessanta giorni a partire dal giorno del loro arrivo effettivo e successivamente ad esservi consumati,

     - all'impegno scritto dell'importatore, all'arrivo degli animali, di indicare alle autorità competenti, entro un mese dal giorno dell'arrivo degli stessi, l'azienda o le aziende a cui i bovini sono destinati per l'ingrasso,

     - alla prova da fornire da parte dell'importatore che, salvo casi di forza maggiore, il bovino è stato ingrassato nell'azienda o nelle aziende indicate in conformità del secondo trattino, che non è stato abbattuto prima della scadenza del termine previsto al primo trattino o che è stato abbattuto per motivi sanitari o che è deceduto in seguito a malattia o incidente.

 

Parte 2 [2]

Avicoltura, cunicoltura

 

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

 

Designazione delle merci

Codice NC

Dipartimento

Quantità

(numero di animali, pezzi)

Aiuto

(in EUR/capo, pezzo)

Pulcini per la moltiplicazione e la riproduzione (1)

ex 0105 11

Riunione

85 000

0,30

Uova da cova destinate alla produzione di pulcini per la moltiplicazione o la riproduzione (2)

ex 0407 00 19

Totale

0

0,24

Riproduttori - conigli

 

 

 

 

Conigli domestici da riproduzione

ex 0106 19 10

Totale

670

50

 

(1) Conformemente alla definizione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100).

(2) L'ammissione in questa sottovoce frazionata è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

 

 

Parte 3 [3]

Allevamento suino

 

Numero di animali e aiuto per la forni tura di animali della Comunità, per anno civile

 

Designazione delle merci

Codice NC

Dipartimento

Quantità

Aiuto (in EUR/capo)

Riproduttori della specie suina:

 

 

 

 

- animali femmine

0103 10 00

 

 

 

 

ex 0103 91 10

 

 

 

 

ex 0103 92 19

Totale

228

380

- animali maschi

0103 10 00

 

 

 

 

ex 0103 91 10

 

 

 

 

ex 0103 92 19

Totale

35

440

 

 

Parte 4

Allevamento ovino e caprino

 

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

 

Designazione delle merci

Codice NC

Dipartimento

Quantità

Aiuto

(in EUR/capo)

Riproduttori delle specie ovina e caprina

ex 0104 10 e ex 0104 20

Totale

135

205

 

 

ALLEGATO III

 

Parte 1

Cereali e prodotti cerealicoli destinati all'alimentazione animale e

all'alimentazione umana; semi oleosi, colture proteiche, foraggi essiccati

 

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di

prodotti comunitari, per i l periodo di commercializzazione che va dal 1° gennaio al 31 dicembre

 

MADERA

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

 

 

 

I

II

III

Frumento tenero panificabile, frumento duro, orzo, granturco, semole di granturco, segala e malto

1001 90 99, 1001 10 00, 1003 00 90, 1005 90 00, 1103 13, 1002, 1107 10

61 300

 

34 (1)

 

Panelli di soia

2304

8 000

 

34

 

Erba medica disidratata

1214

3 600

 

34

 

 

(1) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95.

 

AZZORRE

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

 

 

 

I

II

III

Frumento tenero panificabile, frumento duro, orzo, granturco, segala e malto

1001 90 99, 1001 10 00, 1003 00 90, 1005 90 00, 1002, 1107 10

148 300

 

37

(1)

Fave di soia

1201 00 90

17 000

 

37

 

Semi di girasole

1206 00 99

3 400

 

37

 

 

(1) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95.

 

Parte 2

Riso

 

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario

per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

 

MADERA [4]

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in euro/tonnellate)

 

 

 

I

II

III

Riso lavorato

1006 30

4000

58

76

(1)

 

(1) L'importo è pari all'ultimo importo della restituzione applicabile ai prodotti del settore del riso consegnati nel quadro di azioni di aiuto alimentare comunitarie e nazionali.

 

AZZORRE

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità (in tonnellate)

Aiuto (in EUR/tonnellata)

 

 

 

I

II

III

Riso lavorato

1006 30

2 000

60

79

(1)

 

(1) L'importo è pari all'importo della restituzione applicabile ai prodotti del settore del riso consegnati nel quadro di azioni di aiuto alimentare comunitarie e nazionali.

 

Parte 3

Oli vegetali

 

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario

per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

 

MADERA [5]

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in euro/tonnellate)

 

 

 

I

II

III

Oli vegetali (escluso olio d'oliva):

 

 

 

 

 

- Oli vegetali:

Da 1507 a 1516 (1)

1900

52

70

(2)

Oli d'oliva:

 

 

 

 

 

- Olio d'oliva vergine

1509 10 90

 

 

 

 

oppure

 

300

52

-

(2)

- Olio d'oliva

1509 90 00

 

 

 

 

 

(1) Esclusi 1509 e 1510.

(2) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE.

 

AZZORRE

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità (in tonnellate)

Aiuto (in EUR/tonnellata)

 

 

 

I

II

III

Oli d'oliva:

 

 

 

 

 

- Olio d'oliva vergine

1509 10 90

400

68

87

(1)

oppure

 

 

 

 

 

- Olio d'oliva

1509 90 00

 

 

 

 

 

(1) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE.

 

Parte 4

Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

 

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario

per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

 

MADERA

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità (in tonnellate)

Aiuto (in EUR/tonnellata)

 

 

 

I

II

III

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

 

 

- preparazioni diverse da quelle omogeneizzate a base di frutta diverse dagli agrumi

2007 99

100

227

245

-

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

400

193

211

-

- ananassi

2008 20

 

 

 

 

- pere

2008 40

 

 

 

 

- ciliegie

2008 60

 

 

 

 

- pesche

2008 70

 

 

 

 

- altre, compresi i miscugli esclusi quelli del codice NC 2008 19

 

 

 

 

 

- miscugli

2008 92

 

 

 

 

- diverse dai cuori di palma e miscugli

2008 99

 

 

 

 

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

 

 

- succhi destinati alla trasformazione

ex 2009

100

 

294

-

 

AZZORRE

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità (in tonnellate)

Aiuto (in EUR/tonnellata)

 

 

 

I

II

III

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

 

 

- succhi destinati alla trasformazione

ex 2009

100

 

295

 

 

Parte 5

Zuccheri

 

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario

per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

 

MADERA

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità (in tonnellate di zucchero bianco)

Aiuto (in EUR/100 kg)

 

 

 

I

II

III

Zuccheri

1701 e 1702 (esclusi i glucosi e gli isoglucosi)

6 200

7,4

9,2

(1)

 

(1) Per lo zucchero bianco l'importo è pari all'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per lo zucchero bianco nel quadro della gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco. Nel caso in cui due gare permanenti venissero effettuate simultaneamente, l'importo massimo da prendere in considerazione è quello fissato per ultimo nel quadro della gara permanente aperta per l'esportazione della campagna di commercializzazione successiva. Per lo zucchero greggio l'importo è pari al 92 % dell'importo applicabile per lo zucchero bianco. Se la resa dello zucchero greggio spedito si discosta dal 92 %, l'importo è adattato in applicazione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

Per gli sciroppi di saccarosio, l'importo è pari a un centesimo dell'importo applicabile per lo zucchero bianco per ogni punto in percentuale di tenore di saccarosio e per 100 kg netti di sciroppo. Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 non sono applicabili.

 

AZZORRE

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità (in tonnellate di zucchero bianco)

Aiuto (in EUR/100 kg)

 

 

 

I

II

III

Zucchero greggio di barbabietola

1701 12 10

6 500

 

6,4

(1)

 

(1) Il 92 % dell'ultimo importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per lo zucchero bianco nel quadro della gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco. Nel caso in cui due gare permanenti venissero effettuate simultaneamente, l'importo massimo da prendere in considerazione è quello fissato per ultimo nel quadro della gara permanente aperta per l'esportazione della campagna di commercializzazione successiva. Se la resa dello zucchero greggio spedito si discosta dal 92 %, l'importo dell'aiuto è adattato in applicazione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1260/2001 (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 non sono applicabili.

 

Parte 6

Latte e prodotti lattiero-caseari

 

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario

per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

 

MADERA

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità (in tonnellate)

Aiuto (in EUR/tonnellata)

 

 

 

I

II

III (1)

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (2)

0401

12 000

48

66

(3)

Latte scremato in polvere (2)

ex 0402

500

48

66

(3)

Latte intero in polvere (2)

ex 0402

450

48

66

(3)

Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere (2)

0405 00

1 000

84

102

(3)

Formaggi (2)

0406

1 500

84

102

(3)

 

(1) In EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione.

(2) I prodotti interessati, e le relative note a piè di pagina, sono gli stessi di quelli contemplati nel regolamento della Commissione che fissa le restituzioni all'esportazione a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(3) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 hanno importi differenziati, l'importo è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3846/87].

 

Parte 7 [6]

Settore delle carni bovine

 

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario

per l'approvvigionamento di prodotti comunitari , per anno civile

 

MADERA

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantitativo

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

 

 

 

I

II

III

Carni:

- carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

0201

4000

144

162

(*)

0201 10 00 9110 (1)

 

 

 

 

0201 10 00 9120

 

 

 

 

0201 10 00 9130 (1)

 

 

 

 

0201 10 00 9140

 

 

 

 

0201 20 20 9110 (1)

 

 

 

 

0201 20 20 9120

 

 

 

 

0201 20 30 9110 (1)

 

 

 

 

0201 20 30 9120

 

 

 

 

0201 20 50 9110 (1)

 

 

 

 

0201 20 50 9120

 

 

 

 

0201 20 50 9130 (1)

 

 

 

 

0201 20 50 9140

 

 

 

 

0201 20 90 9700

 

 

 

 

0201 30 00 9100 (2) (6)

120

138

(*)

 

0201 30 00 9120 (2) (6)

 

 

 

 

0201 30 00 9060 (6)

 

 

 

 

- carni di animali della specie bovina, congelate

0202

1800

130

148

(*)

0202 10 00 9100

 

 

 

 

0202 10 00 9900

 

 

 

 

0202 20 10 9000

 

 

 

 

0202 20 30 9000

 

 

 

 

0202 20 50 9100

 

 

 

 

0202 20 50 9900

 

 

 

 

0202 20 90 9100

 

 

 

 

0202 30 90 9200 (6)

108

126

(*)

 

 

     NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

 

(*) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999 hanno importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo della restituzione concessa per i prodotti dello stesso codice della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione per la destinazione B03 in vigore al momento della domanda di aiuto.

 

Parte 8

Settore delle carni suine

 

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario

per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

 

MADERA

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità (in tonnellate)

Aiuto (in EUR/tonnellata)

 

 

 

I

II

III

Carni degli animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:

ex 0203

2 200

 

 

 

- in carcasse o mezzene

0203 11 10 9000

 

85

103

(1)

- prosciutti e loro pezzi

0203 12 11 9100

 

128

146

(1)

- spalle e loro pezzi

0203 12 19 9100

 

85

103

(1)

- parti anteriori e loro pezzi

0203 19 11 9100

 

85

103

(1)

- lombate e loro pezzi

0203 19 13 9100

 

128

146

(1)

- pancette (ventresche) e loro pezzi

0203 19 15 9100

 

85

103

(1)

- altre: disossate

0203 19 55 9110

 

157

175

(1)

- altre: disossate

0203 19 55 9310

 

157

175

(1)

- in carcasse o mezzene

0203 21 10 9000

 

85

103

(1)

- prosciutti e loro pezzi

0203 22 11 9100

 

128

146

(1)

- spalle e loro pezzi

0203 22 19 9100

 

85

103

(1)

- parti anteriori e loro pezzi

0203 29 11 9100

 

85

103

(1)

- lombate e loro pezzi

0203 29 13 9100

 

128

146

(1)

- pancette (ventresche) e loro pezzi

0203 29 15 9100

 

85

103

(1)

- altre: disossate

0203 29 55 9110

 

157

175

(1)

 

     NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii e piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

 

(1) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa, se del caso, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1).

 

Parte 9

Sementi

 

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario

per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

 

MADERA

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità (in tonnellate)

Aiuto (EUR/tonnellata)

 

 

 

I

II

III

Patate da semina 0701 10 00

2 000

-

95

 

 

 

AZZORRE

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità (in tonnellate)

Aiuto (EUR/tonnellata)

 

 

 

I

II

III

Granturco destinato alla semina

1005 10

150

-

85

 

 

 

ALLEGATO IV

 

Parte 1 [7]

Allevamento bovino

 

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

 

MADERA

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

Aiuto

(in EUR/capo)

Animali vivi della specie bovina:

 

 

 

- bovini riproduttori

Da 0102 10 00 a 0102 10 90

160

564

- bovini destinati all'ingrasso (1)

0102 90

1 000

200

 

(1) Il beneficio dell'esonero dai dazi all'importazione o il pagamento dell'aiuto è subordinato:

     - alla dichiarazione dell'importatore o del richiedente, all'arrivo degli animali a Madera, che i bovini sono destinati ad esservi ingrassati per un periodo di sessanta giorni a partire dal giorno del loro arrivo effettivo e successivamente ad esservi consumati:

     - all'impegno scritto dell'importatore o del richiedente, all'arrivo degli animali, di indicare alle autorità competenti, entro un mese dal giorno dell'arrivo degli stessi, l'azienda o le aziende a cui i bovini sono destinati per l'ingrasso,

     - alla prova da fornire da parte dell'importatore o del richiedente che, salvo casi di forza maggiore, il bovino è stato ingrassato nell'azienda o nelle aziende indicate in conformità del secondo trattino, che non è stato abbattuto prima della scadenza del termine previsto al primo trattino o che è stato abbattuto per motivi sanitari o che è deceduto in seguito a malattia o incidente.

 

Parte 2

Avicoltura

 

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

 

MADERA

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità (numero di animali, pezzi)

Aiuto (in EUR/capo, pezzo)

Riproduttori:

 

 

 

- Pulcini per la moltiplicazione e la riproduzione (1)

ex 1005 11

0

0,050

- Uova da cova destinate alla produzione di pulcini per la moltiplicazione o la riproduzione (1)

ex 0407 00 19

0

0,036

 

(1) Conformemente alla definizione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100).

 

AZZORRE

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità (numero di animali, pezzi)

Aiuto (in EUR/capo, pezzo)

Riproduttori:

 

 

 

- Pulcini (1)

ex 0105 11

20 000

0,130

- Uova da cova (1)

ex 0407 00 19

1 000 000

0,036

 

(1) Conformemente alla definizione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100).

 

Parte 3

Allevamento suino

 

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

 

MADERA

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

Aiuto (in EUR/capo)

Riproduttori di razza pura della specie suina (1):

0103 10 00

 

 

- animali maschi

 

10

483

- animali femmine

 

60

423

 

(1) L'ammissione in questa sottovoce frazionata è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

 

AZZORRE

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

Aiuto (in EUR/capo)

Riproduttori di razza pura della specie suina (1):

0103 10 00

 

 

- animali maschi

 

35

483

- animali femmine

 

400

423

 

(1) L'ammissione in questa sottovoce frazionata è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

 

Parte 4 [8]

Allevamento ovino e caprino

 

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

 

MADERA

 

Designazione delle merci

Codice NC

RUP

Quantità

Aiuto (in EUR/capo)

Riproduttori ovini e caprini:

 

 

 

 

- animali maschi (1)

0104 10 10 e 0104 20 10

 

5

380

- animali femmine (1)

0104 10 10 e 0104 20 10

 

45

110

 

(1) Gli animali che figurano in questo gruppo sono sostituibili fra di loro al 100 %.

 

AZZORRE

 

Designazione delle merci

Codice NC

RUP

Quantità

Aiuto (in EUR/capo)

Riproduttori ovini e

 

 

 

 

caprini:

 

 

 

 

- animali maschi (1)

0104 10 10 e 0104 20 10

 

40

380

- animali femmine (1)

0104 10 10 e 0104 20 10

 

259

110

 

(1) Gli animali che figurano in questo gruppo sono sostituibili fra di loro al 100 %.

 

 

ALLEGATO V

ISOLE CANARIE

 

Parte 1

Cereali e prodotti cerealicoli destinati all'alimentazione animale e

all'alimentazione umana; semi oleosi, colture proteiche, foraggi essiccati

 

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di

prodotti comunitari, per i l periodo di commercializzazione che va dal 1º gennaio al 31 dicembre

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità (in tonnellate)

Aiuto (in EUR/tonnellata)

 

 

 

I

II

III

Frumento tenero, orzo, avena, granturco, semole di frumento duro, semole di granturco, malto e glucosio (1)

1001 90 99, 1003 00 90, 1004 00 00, 1005 90 00, 1103 11 10, 1103 13, 1107, 1702 30, 1702 40

351 800

-

35

(2)

Farina ed agglomerati in forma di pellets di erba medica, panelli e altri residui solidi dell'estrazione di soia, olio di soia e altre presentazioni di erba medica

1214 10 00, 2304 00 ed ex 1214 90 99

80 000

-

35

-

 

(1) Diversi dai prodotti dei codici NC 1702 30 10 e 1702 40 10.

(2) L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95.

 

Parte 2

Riso

 

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario

per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità (in tonnellate)

Aiuto (in EUR/tonnellata)

 

 

 

I

II

III

Riso lavorato

1006 30

13 700

34

52

(1)

Rotture di riso

1006 40

1 600

34

52

(1)

 

(1) L'importo è pari all'importo della restituzione applicabile ai prodotti del settore del riso consegnati nel quadro di azioni di aiuto alimentare comunitarie e nazionali.

 

Parte 3

Oli vegetali

 

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario

per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità (in tonnellate)

Aiuto (in EUR/tonnellata)

 

 

 

I

II

III

Oli vegetali (escluso olio d'oliva):

 

 

 

 

 

- Oli vegetali (settore della trasformazione e/o del condizionamento)

da 1507 a 1516 (1)

20 000

-

25

(2)

- Oli vegetali (consumo diretto)

da 1507 a 1516 (1)

9 000

6

-

(2)

Oli d'oliva:

 

 

 

 

 

- Olio d'oliva vergine

1509 10 90

 

 

 

 

- Olio d'oliva

1509 90 00

14 500

45

63

(2)

- Olio di sansa d'oliva

1510 00 90

 

 

 

 

 

(1) Esclusi 1509 e 1510.

(2) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE.

 

Parte 4

Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

 

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario

per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità (in tonnellate)

Aiuto (in EUR/tonnellata)

 

 

 

I

II

III

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

 

 

- preparazioni diverse da quelle omogeneizzate a base di frutta diverse dagli agrumi

2007 99

4 250 (1)

257

275

-

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

16 850 (2)

133

151

 

- ananassi

2008 20

 

 

 

 

- agrumi

2008 30

 

 

 

 

- pere

2008 40

 

 

 

 

- albicocche

2008 50

 

 

 

 

- pesche

2008 70

 

 

 

 

- fragole

2008 80

 

 

 

 

- altre, compresi i miscugli esclusi quelli del codice NC 2008 19:

 

 

 

 

 

- miscugli

2008 92

 

 

 

 

- altri

2008 99

 

 

 

 

 

(1) Di cui 750 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.

(2) Di cui 2 600 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.

 

Parte 5

Zuccheri

 

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario

per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità (in tonnellate di zucchero bianco)

Aiuto (in EUR/100 kg)

 

 

 

I

II

III

Zuccheri

1701 e 1702 (esclusi i glucosi e gli isoglucosi)

61 000

0

1,8

(1)

 

(1) Per lo zucchero bianco l'importo è pari all'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per lo zucchero bianco nel quadro della gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco. Nel caso in cui due gare permanenti venissero effettuate simultaneamente, l'importo massimo da prendere in considerazione è quello fissato per ultimo nel quadro della gara permanente aperta per l'esportazione della campagna di commercializzazione successiva.

Per lo zucchero greggio l'importo è pari al 92 % dell'importo applicabile per lo zucchero bianco. Se la resa dello zucchero greggio spedito si discosta dal 92 %, l'importo è adattato in applicazione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1260/2001.

Per gli sciroppi di saccarosio e per gli zuccheri dei codici NC 1701 91 00 e 1701 99 90, l'importo è pari a un centesimo dell'importo applicabile per lo zucchero bianco per ogni punto in percentuale di tenore di saccarosio e per 100 kg netti di prodotto.

Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 non sono applicabili.

 

Parte 6

Luppolo

 

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario

per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità (in tonnellate)

Aiuto (in EUR/tonnellata)

 

 

 

I

II

III

Luppolo

1210

40

-

64

 

 

Parte 7

Patate da semina

 

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario

per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità (in tonnellate)

Aiuto (in EUR/tonnellata)

 

 

 

I

II

III

Patate da semina

0701 10 00

9 000

-

73

 

 

Parte 8 [9]

Settore delle carni bovine

 

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario

per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantitativo

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

 

 

 

I

II

III

Carni:

- carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

0201

20000

133

151

(*)

0201 10 00 9110 (1)

 

 

 

 

0201 10 00 9120

 

 

 

 

0201 10 00 9130 (1)

 

 

 

 

0201 10 00 9140

 

 

 

 

0201 20 20 9110 (1)

 

 

 

 

0201 20 20 9120

 

 

 

 

0201 20 30 9110 (1)

 

 

 

 

0201 20 30 9120

 

 

 

 

0201 20 50 9110 (1)

 

 

 

 

0201 20 50 9120

 

 

 

 

0201 20 50 9130 (1)

 

 

 

 

0201 20 50 9140

 

 

 

 

0201 20 90 9700

 

 

 

 

0201 30 00 9100 (2) (6)

111

129

(*)

 

0201 30 00 9120 (2) (6)

 

 

 

 

0201 30 00 9060 (6)

 

 

 

 

- carni di animali della specie bovina, congelate

0202

16500

104

122

(*)

0202 10 00 9100

 

 

 

 

0202 10 00 9900

 

 

 

 

0202 20 10 9000

 

 

 

 

0202 20 30 9000

 

 

 

 

0202 20 50 9100

 

 

 

 

0202 20 50 9900

 

 

 

 

0202 20 90 9100

 

 

 

 

0202 30 90 9200 (6)

87

105

(*)

 

 

     NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

 

(*) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999 hanno importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo della restituzione concessa per i prodotti dello stesso codice della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione per la destinazione B03 in vigore al momento della domanda di aiuto.

 

Parte 9 [10]

Settore delle carni suine

 

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario

per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

 

 

 

I

II

III

Carni congelate degli animali della specie suina domestica:

ex 0203

17 000 (1)

 

 

 

- in carcasse o mezzene

0203 21 10 9000

 

80

98

(2)

- prosciutti e loro pezzi

0203 22 11 9100

 

120

138

(2)

- spalle e loro pezzi

0203 22 19 9100

 

80

98

(2)

- parti anteriori e loro pezzi

0203 29 11 9100

 

80

98

(2)

- lombate e loro pezzi

0203 29 13 9100

 

120

138

(2)

- pancette (ventresche) e loro pezzi

0203 29 15 9100

 

80

98

(2)

- altre: disossate

0203 29 55 9110

 

148

166

(2)

 

     NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii e piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

 

(1) Di cui 4 800 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.

(2) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1).

 

Parte 10

Settore delle uova e del pollame

 

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario

per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità (in tonnellate)

Aiuto (in EUR/tonnellata)

 

 

 

I

II

III

Carni:

 

 

 

 

 

- ex 0207; carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce NC 0105, esclusi i prodotti di cui alla sottovoce 0207 23

0207 12 10 9900

37 200 (1)

85

103

(2)

0207 12 90 9190

 

 

 

 

0207 12 90 9990

 

 

 

 

0207 14 20 9900

 

 

 

 

0207 14 60 9900

 

 

 

 

0207 14 70 9190

 

 

 

 

0207 14 70 9290

 

 

 

 

Uova:

 

 

 

 

 

- ex 0408; uova di volatili sgusciate e tuorli, essiccati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, adatti ad uso alimentare

0408 11 80 9100

40

46

64

(3)

0408 91 80 9100

 

 

 

 

 

(1) Di cui 200 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.

(2) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 hanno importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3846/87] della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1].

(3) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 hanno importi differenziati, l'importo è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3846/87].

 

Parte 11 [11]

Latte e prodotti lattiero-caseari

 

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario

per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

 

 

Descrizione

 

Codice NC

 

Quantitativo (in tonnellate)

 

Aiuto (euro/tonnellata)

 

I

 

II

 

III (1)

 

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (2)

 

0401

 

114 800 (3)

 

41

 

59

 

(4)

 

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (2)

 

0402

 

28 000 (5)

 

41

 

59

 

(4)

 

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % e un tenore di materie grasse non superiore a 3 % (6)

 

0402 91 19

9310

 

28 000 (5)

 

 

97

 

 

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere (2)

 

0405

 

4 000

 

72

 

90

 

(4)

 

Formaggi (2)

 

0406

0406 30

0406 90 23

0406 90 25     0406 90 27

0406 90 76    0406 90 78    0406 90 79   0406 90 81

 

15 000

 

72

 

 

(4)

 

 

0406 90 86    0406 90 87      0406 90 88

 

1 900

 

72

 

 

(4)

 

Preparazioni a base di latte non contenenti materie grasse

 

1901 90 99

 

800

 

 

59

 

(7)

Preparazioni a base di latte per l'alimentazione dei bambini, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, ecc.

 

2106 90 92

 

45

 

 

59

 

(7)

 

(1) In euro/100 kg di peso netto, salvo se diversamente specificato.

(2) I prodotti interessati, e le relative note a piè di pagina, sono gli stessi di quelli contemplati nel regolamento della Commissione che fissa le restituzioni all'esportazione a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48).

(3) Di cui 1 300 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.

(4) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 hanno importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3846/87].

(5) Da ripartire come segue:

— 7 250 tonnellate dei codici NC 0402 91 e/o 0402 99 destinate al consumo diretto,

— 4 750 tonnellate dei codici NC 0402 91 e/o 0402 99 destinate alla trasformazione e/o al condizionamento,

— 16 000 tonnellate dei codici NC 0402 10 e/o 0402 21 destinate alla trasformazione e/o al condizionamento.

(6) Se il tenore di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38) nella sostanza secca non grassa di un prodotto di questa voce è inferiore al 34 %, non viene concesso alcun aiuto. Se, per i prodotti in polvere di questa voce, il tenore d'acqua, in peso, è superiore al 5 %, non è concesso alcun aiuto. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore minimo di proteine del latte nella sostanza secca lattica non grassa e, per i prodotti in polvere, il tenore massimo di acqua.

(7) L'importo è pari alla restituzione fissata dal regolamento della Commissione che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I, concessa a norma del regolamento (CE) n. 1520/2000.

 

 

ALLEGATO VI

 

Parte 1

Allevamento bovino

 

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

Aiuto (in EUR/capo)

Animali vivi della specie bovina:

 

 

 

- riproduttori di razza pura della specie bovina

Da 0102 10 10 a 0102 10 90

3 200

648

 

Parte 2

Allevamento suino

 

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

Aiuto (in EUR/capo)

Riproduttori di razza pura della specie suina (1)

 

 

 

- animali maschi

0103 10 00

200

483

- animali femmine

0103 10 00

5 500

423

 

(1) L'ammissione in questa sottovoce frazionata è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

 

Parte 3

Avicoltura e cunicoltura

 

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

 

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(numero di animali, pezzi)

Aiuto

(in EUR/capo, pezzo)

Riproduttori:

 

 

 

- pulcini di peso inferiore o uguale a 185 g

ex 0105 11 91

935 000

0,12

ex 0105 11 99

 

 

Conigli riproduttori:

 

 

 

- linee pure (nonni)

ex 0106 19 10

2 200

30

- genitori

 

5 200

24

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 14/2004.

[2] Parte così modificata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 399/2003, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

[3] Parte modificata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 399/2003 e così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 753/2003.

[4] Tabella così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 399/2003, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

[5] Tabella così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 399/2003, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

[6] Parte così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 457/2003, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

[7] Parte così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 13 marzo 2003, n. L 69.

[8] Parte così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 13 marzo 2003, n. L 69.

[9] Parte così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 457/2003, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

[10] Parte così modificata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 399/2003, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

[11] Parte così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2316/2003.