§ 14.1.25 - Regolamento 5 luglio 2002, n. 1215.
Regolamento (CE) n. 1215/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 20/2002 recante modalità di applicazione dei regimi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.1 questioni generali
Data:05/07/2002
Numero:1215


Sommario
Art. 1.      All'articolo 30, secondo comma, del regolamento (CE) n. 20/2002 il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.1.25 - Regolamento 5 luglio 2002, n. 1215.

Regolamento (CE) n. 1215/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 20/2002 recante modalità di applicazione dei regimi specifici di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche istituiti dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio.

(G.U.C.E. 6 luglio 2002, n. L 177).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom), in particolare l'articolo 22,

     visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima), in particolare l'articolo 34,

     visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican), in particolare l'articolo 20,

     considerando quanto segue:

     (1) La fissazione del livello minimo forfettario dell'aiuto per l'approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche conformemente al regolamento (CE) n. 20/2002 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 474/2002, comporta l'esame e la valutazione di un gran numero di dati. Dato che questo studio si rivela più lungo del previsto, è opportuno posticipare l'applicazione della disposizione in questione e farla coincidere con l'inizio dell'anno civile, quindi con il 1° gennaio 2003.

     (2) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 20/2002.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     All'articolo 30, secondo comma, del regolamento (CE) n. 20/2002 il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.