§ 4.1.59 - Regolamento 28 giugno 2001, n. 1454.
Regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga [...]


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.1 principi generali
Data:28/06/2001
Numero:1454


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento stabilisce misure specifiche per taluni prodotti agricoli, intese ad ovviare alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità delle isole Canarie.
Art. 2.      1. È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli elencati nell'allegato I, essenziali al consumo umano, alla trasformazione e in quanto fattori di produzione [...]
Art. 3.      1. Non si applica alcun dazio doganale all'importazione diretta nelle isole Canarie dei prodotti compresi nel regime specifico di approvvigionamento, originari dei paesi terzi limitatamente ai [...]
Art. 4.      1. Nel settore dell'allevamento sono concessi aiuti per la fornitura alle isole Canarie di animali di razze pure o di razze commerciali e dei prodotti originari della Comunità.
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.      1. Durante il periodo 2002-2006, è concesso un aiuto per realizzare nelle isole Canarie un programma globale di sostegno delle attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti locali [...]
Art. 8.      1. È concesso un aiuto al consumo umano di prodotti a base di latte di vacca, fabbricati sul posto, limitatamente al fabbisogno di consumo dell'arcipelago, valutato periodicamente. L'aiuto, il [...]
Art. 9.      1. È concesso un aiuto per gli ortofrutticoli, le radici e i tuberi mangerecci, i fiori e le piante vive dei capitoli 6, 7 e 8 della nomenclatura combinata, raccolti nelle isole Canarie e [...]
Art. 10.      1. È concesso un aiuto per la stipulazione di contratti di campagna aventi per oggetto la commercializzazione dei prodotti freschi e trasformati raccolti nelle isole Canarie, compresi fra i [...]
Art. 11.      1. La Comunità partecipa per un massimo di 100000 EUR al finanziamento di uno studio economico di analisi e prospezione sul settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati, soprattutto [...]
Art. 12.      Il titolo II, capitolo II e il titolo III del regolamento (CE) n. 1493/1999 e il capitolo III del regolamento (CE) n. 1227/2000 non si applicano alle isole Canarie, fatta eccezione per la [...]
Art. 13.      1. È concesso un aiuto all'ettaro per il mantenimento, nelle zone viticole tradizionali, della viticoltura orientata alla produzione di vini "v.q.p.r.d."
Art. 14.      1. È concesso un aiuto all'ettaro per la coltura delle patate alimentari di cui ai codici NC 0701 90 50 e 0701 90 90.
Art. 15.      La Spagna è autorizzata a concedere un aiuto alla produzione di tabacco nelle isole Canarie ad integrazione del premio istituito dal titolo I del regolamento (CEE) n. 2075/92; la concessione di [...]
Art. 16.      1. Non vengono applicati dazi doganali all'importazione diretta, nelle isole Canarie, di tabacchi greggi e semilavorati appartenenti rispettivamente:
Art. 17.      1. È concesso un aiuto per la produzione di miele di qualità, tipico delle Isole Canarie e prodotto da api di una razza autoctona, le "api nere".
Art. 18.      1. Le condizioni di utilizzazione del simbolo grafico, istituito allo scopo di favorire la conoscenza ed il consumo dei prodotti agricoli di qualità, tipici delle isole Canarie in quanto regioni [...]
Art. 19.      1. In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume di investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75% per gli [...]
Art. 20.      Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
Art. 21.      1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o dai comitati di gestione istituiti dai regolamenti recanti [...]
Art. 22.      Per i prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, ai quali si applicano gli articoli da 87 a 89 del trattato stesso, la Commissione può autorizzare, nel settore della produzione, della [...]
Art. 23.      Le misure previste dal presente regolamento, eccettuato l'articolo 19, costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del [...]
Art. 24.      Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, in particolare in materia di controlli e di sanzioni amministrative, e ne informano la [...]
Art. 25.      1. La Spagna presenta alla Commissione una relazione annuale relativa all'attuazione delle misure previste dal presente regolamento.
Art. 26.      Il regolamento (CEE) n. 1601/92 è abrogato. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 1601/92 s'intendono come riferimenti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tabella di [...]
Art. 27.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 4.1.59 - Regolamento 28 giugno 2001, n. 1454. [1]

Regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican)

(G.U.C.E. 21 luglio 2001, n. L 198)

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36, 37 e 299, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 1911/91 integra le isole Canarie nel territorio doganale della Comunità ed applica loro l'insieme delle politiche comuni, fatte salve misure particolari volte a tener conto dei loro vincoli specifici e del loro regime economico e fiscale storico. Ai sensi degli articoli 2 e 10 del suddetto regolamento, l'applicazione della politica agricola comune è subordinata all'entrata in vigore di un regime specifico di approvvigionamento. Tale applicazione deve essere inoltre accompagnata da misure specifiche relative alla produzione agricola dell'arcipelago.

     (2) Il Consiglio, con decisione 91/314/CEE, ha adottato un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (Poseican), che s'inquadra nella politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche. Il programma è volto a favorire lo sviluppo economico e sociale della regione e a permetterle di beneficiare dei vantaggi del mercato unico di cui fa parte integrante, benché fattori obiettivi la pongano in una situazione geograficamente ed economicamente marginale. Esso applica la PAC in questa regione prevedendo l'adozione di misure specifiche. In particolare, sono previste misure volte a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli delle isole Canarie e ad ovviare agli effetti della loro situazione geografica eccezionale e dei vincoli cui esse sono soggette, quali successivamente riconosciuti dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

     (3) La situazione geografica eccezionale delle isole Canarie, rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano, alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli, impone a questa regione costi aggiuntivi di trasporto. Una serie di fattori oggettivi connessi all'insularità e all'ultraperifericità impongono inoltre agli operatori e ai produttori di tali isole vincoli supplementari che ostacolano pesantemente le loro attività. Tali svantaggi possono essere mitigati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali. Risulta dunque opportuno, per garantire l'approvvigionamento dell'arcipelago ed ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità, instaurare un regime specifico di approvvigionamento.

     (4) A tal fine, in deroga all'articolo 23 del trattato, è opportuno esentare le importazioni dei prodotti in causa provenienti da paesi terzi dai dazi d'importazione applicabili. Per tener conto della loro origine e del trattamento doganale loro applicabile ai sensi delle disposizioni comunitarie, occorre equiparare ai prodotti importati direttamente, ai fini della concessione del regime specifico di approvvigionamento, i prodotti che sono stati oggetto di perfezionamento attivo o deposito doganale nel territorio doganale della Comunità.

     (5) Per realizzare efficacemente l'obiettivo di ridurre i prezzi nelle isole Canarie e di ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità, salvaguardando al contempo la competitività dei prodotti comunitari, è opportuno concedere aiuti per la fornitura di prodotti comunitari nell'arcipelago. Tali aiuti tengono conto dei costi supplementari di trasporto verso le Canarie e dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso di fattori di produzione agricoli o di prodotti destinati alla trasformazione, dei costi supplementari dovuti all'insularità e all'ultraperifericità.

     (6) Poiché i quantitativi soggetti al regime specifico di approvvigionamento sono limitati al fabbisogno di approvvigionamento delle isole Canarie, il sistema non nuoce al corretto funzionamento del mercato interno. I vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento non dovrebbero inoltre produrre distorsioni di traffico per i prodotti interessati. Occorre pertanto vietare la rispedizione o la riesportazione di questi prodotti a partire dalle isole Canarie. Si possono tuttavia riesportare i prodotti come tali o i prodotti ottenuti da un condizionamento locale di tali prodotti, a determinate condizioni, per consentire un commercio regionale. In caso di trasformazione, tale divieto non dovrebbe applicarsi neanche alle esportazioni e alle spedizioni tradizionali.

     (7) I vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento dovrebbero ripercuotersi a livello dei costi di produzione fino allo stadio dell'utilizzatore finale nonché a livello dei prezzi al consumo. Essi devono essere pertanto concessi solo a condizione che abbiano un impatto effettivo e che siano attuati gli opportuni controlli.

     (8) È opportuno sostenere le attività di allevamento tradizionali per sopperire in parte al fabbisogno locale. A tal fine occorre derogare a talune disposizioni delle organizzazioni comuni dei mercati in materia di limitazione della produzione per tener conto dello stato di sviluppo e delle particolari condizioni di produzione locali, del tutto diverse da quelle del resto della Comunità. Tale obiettivo può essere perseguito, in modo complementare, tramite il finanziamento di programmi di miglioramento genetico che prevedano l'acquisto di animali riproduttori di razza pura, tramite l'acquisto di razze commerciali maggiormente adattate ai contesti locali e la concessione di premi integrativi per le vacche nutrici e la macellazione. Un bilancio periodico stabilisce il fabbisogno del consumo locale stimato. Un programma globale di sostegno alle attività locali nel settore dell'allevamento e dei prodotti lattiero-caseari dovrebbe consentire alle filiere di definire e mettere in atto strategie adeguate ai contesti locali di sviluppo economico, di organizzazione territoriale della produzione e di professionalizzazione degli operatori, per consentire una mobilitazione efficace del sostegno comunitario. Tale programma può includere, in attesa dello sviluppo dell'allevamento locale e a titolo temporaneo e nel quadro di un limite massimo annuo per non compromettere l'obiettivo sopra citato, un approvvigionamento in animali maschi destinati all'ingrasso a determinate condizioni e può anche prevedere misure intese a sostenere il comparto lattiero-caseario del settore ovino e caprino, strutturare il settore, alleviare le difficoltà di trasformazione e di commercializzazione dei formaggi artigianali di capra e di pecora locali, ovviare alla parcellizzazione dell'offerta, migliorare la qualità del latte e favorire la diversificazione.

     (9) Il settore ovino e caprino beneficia di un sostegno sotto forma di un premio integrativo concesso agli allevatori delle Canarie per gli agnelli pesanti. Tale misura ha permesso di sviluppare la produzione locale, che riveste una grande importanza sociale, economica ed ambientale, poiché l'allevamento si concentra nelle zone maggiormente svantaggiate dell'arcipelago, dove non esistono attività alternative. La misura deve essere pertanto proseguita.

     (10) Un aiuto al consumo umano di prodotti lattiero-caseari freschi di vacca è versato alle latterie per consentire lo smercio regolare sul mercato locale del latte prodotto. L'estensione dei prodotti che beneficiano di questo aiuto ha permesso al settore di adeguarsi all'andamento delle abitudini di consumo. Il tasso di copertura del consumo locale resta ancora molto basso e giustifica il proseguimento della misura.

     (11) Nei settori degli ortofrutticoli, delle radici e dei tuberi mangerecci, dei fiori e delle piante vive, il regime di aiuti all'ettaro si è rivelato inadeguato a causa in particolare della lentezza e complessità delle procedure, nonché della struttura degli aiuti proposti. Occorre trarre insegnamento dalle esperienze positive della riforma del Poseidom nel settore e prevedere un aiuto alla commercializzazione e alla trasformazione destinate all'approvvigionamento del mercato delle Canarie. Tale aiuto dovrebbe consentire di rafforzare la competitività della produzione locale rispetto alla concorrenza esterna sui mercati in espansione, di meglio rispondere alle aspettative dei consumatori e dei nuovi circuiti di distribuzione e di migliorare la produttività delle aziende nonché la qualità dei prodotti. Occorre inoltre proseguire la commercializzazione di questi prodotti, freschi o trasformati, nonché valorizzarli nel resto della Comunità. La realizzazione di uno studio economico consentirà di perfezionare la struttura del settore.

     (12) Nelle Canarie, il settore della patata riveste un'importanza cruciale tanto dal punto di vista economico che sotto il profilo socio-ambientale. Le superfici coltivate si trovano nelle zone di media altitudine, dove l'orografia e le ridotte dimensioni delle aziende (coltura in terrazze), combinate ai costi di fertilizzanti e fitofarmaci, sono all'origine di costi di produzione assai elevati. Per contribuire al sostegno della produzione interna al fine di soddisfare le abitudini di consumo dell'arcipelago, è in vigore un aiuto specifico per la coltura delle patate alimentari. La scomparsa della misura temporanea di limitazione dell'entrata di patate alimentari durante il periodo di commercializzazione della produzione locale danneggia gravemente tale produzione. Per questo motivo, tale produzione deve poter beneficiare dell'aiuto alla commercializzazione locale.

     (13) Il mantenimento dei vigneti, la coltura più estesa dell'arcipelago, è un imperativo economico e ambientale, poiché essi si sviluppano in zone aride e su terre particolarmente esposte ai rischi di erosione. Al fine di contribuire al sostegno della produzione interna è concesso un aiuto forfettario all'ettaro per la coltura di vigne orientate alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate. Per lo stesso motivo, non si applicano né i premi di abbandono, né i meccanismi dei mercati, fatta eccezione per la distillazione di crisi che può essere applicata in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta a problemi di qualità.

     (14) La coltivazione del tabacco ha avuto da sempre una grande importanza nell'arcipelago. Sul piano economico, la lavorazione del tabacco continua a costituire una delle principali attività industriali della regione. Sul piano sociale, si tratta di un'attività caratteristica dei piccoli agricoltori che richiede un impiego assai intensivo di manodopera. Tale coltura non è adeguatamente remunerativa e corre pertanto il rischio di scomparire. Di fatto, la sua produzione è attualmente circoscritta a una piccola superficie dell'isola di La Palma ed è destinata alla lavorazione artigianale dei sigari. La Spagna deve essere pertanto autorizzata a proseguire la concessione di un aiuto complementare all'aiuto comunitario per consentire il mantenimento di questa coltura tradizionale e dell'attività artigianale ad essa associata. Inoltre, per salvaguardare la fabbricazione locale di prodotti del tabacco, occorre proseguire il regime di esonero dai dazi doganali all'importazione nell'arcipelago per i tabacchi greggi e semilavorati, nei limiti di una quantità annua di 20000 t di equivalente tabacco greggio scostolato.

     (15) La tradizionale produzione di miele delle isole Canarie proviene da una razza di api autoctone ben adattata alla condizioni locali ma scarsamente produttiva. Detta razza corre il rischio di scomparire a beneficio di razze maggiormente redditizie per gli apicoltori. Occorre pertanto mantenere l'aiuto alle associazioni di apicoltori che s'impegnano a produrre il miele di qualità specifica tradizionale, aggiornando il numero di alveari autoctoni ammissibili all'aiuto.

     (16) Occorre incoraggiare i produttori agricoli delle isole Canarie a fornire prodotti di qualità e favorirne la commercializzazione. A questo proposito, può essere utile l'uso del simbolo grafico istituito dalla Commissione.

     (17) Il regolamento (CE) n. 1257/1999, definisce le misure di sviluppo rurale che possono beneficiare di un sostegno comunitario e le condizioni per ottenere tale sostegno.

     (18) Il presente regolamento è finalizzato a ovviare agli svantaggi dovuti alla lontananza e all'insularità di tale regione.

     (19) Le strutture di talune aziende agricole o imprese di trasformazione e di commercializzazione situate nelle isole in questione presentano gravi carenze e sono soggette a particolari difficoltà. Occorre pertanto poter derogare, per taluni tipi di investimenti, alle disposizioni che limitano o impediscono la concessione di determinati aiuti a carattere strutturale previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

     (20) La partecipazione finanziaria della Comunità a tre delle misure di accompagnamento di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 può raggiungere, nelle regioni ultraperiferiche, l'85% del costo totale ammissibile. La partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agroambientali, quarta misura di accompagnamento, è invece limitata al 75% nelle zone dell'obiettivo 1, a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, terzo trattino, dello stesso regolamento. Data l'importanza attribuita all'agroambiente nel quadro dello sviluppo rurale, occorre armonizzare il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità per tutte le misure di accompagnamento nelle regioni ultraperiferiche.

     (21) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999, ciascun piano, quadro comunitario di sostegno, programma operativo e documento unico di programmazione copre un periodo di sette anni e il periodo di programmazione ha inizio il 1° gennaio 2000. A fini di coerenza e per evitare discriminazioni tra i beneficiari dello stesso programma, le deroghe previste dal presente regolamento devono potersi applicare, in via eccezionale, all'intero periodo di programmazione.

     (22) Può essere accordata una deroga alla politica costante della Commissione di non autorizzare aiuti di Stato al funzionamento nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, al fine di ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola delle isole Canarie, connesse alla lontananza, all'insularità, all'ultraperifericità, alla superficie ridotta, al rilievo, al clima e alla dipendenza economica da pochi prodotti.

     (23) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità di esercizio per le competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il presente regolamento stabilisce misure specifiche per taluni prodotti agricoli, intese ad ovviare alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità delle isole Canarie.

 

TITOLO I

REGIME SPECIFICO DI APPROVVIGIONAMENTO

 

          Art. 2.

     1. È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli elencati nell'allegato I, essenziali al consumo umano, alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli nelle isole Canarie.

     2. Un bilancio previsionale quantifica il fabbisogno annuo di approvvigionamento dei prodotti elencati nell'allegato I. La valutazione delle necessità delle industrie di trasformazione o di condizionamento dei prodotti destinati al mercato locale, tradizionalmente esportati o spediti verso il resto della Comunità, può essere oggetto di un bilancio previsionale distinto.

 

          Art. 3.

     1. Non si applica alcun dazio doganale all'importazione diretta nelle isole Canarie dei prodotti compresi nel regime specifico di approvvigionamento, originari dei paesi terzi limitatamente ai quantitativi stabiliti nel bilancio di approvvigionamento. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, i prodotti che sono stati oggetto di perfezionamento attivo o deposito doganale nel territorio doganale della Comunità si considerano importati direttamente.

     2. Per soddisfare, sul piano qualitativo e quantitativo nonché sotto il profilo dei prezzi, le necessità accertate a norma dell'articolo 2, provvedendo nel contempo a preservare la parte degli approvvigionamenti proveniente dalla Comunità, è concesso un aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti comunitari detenuti nei pubblici ammassi, in applicazione di misure d'intervento, o disponibili sul mercato comunitario.

     L'importo dell'aiuto è fissato tenendo conto dei costi supplementari di trasporto verso i mercati delle isole Canarie e dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso di fattori di produzione agricoli o di prodotti destinati alla trasformazione, dei costi supplementari dovuti all'insularità e all'ultraperifericità.

     3. Il regime specifico di approvvigionamento si applica tenendo conto, in particolare:

     - delle necessità specifiche delle isole Canarie e, nel caso di prodotti destinati alla trasformazione o di fattori di produzione agricoli, dei rispettivi requisiti qualitativi,

     - dei flussi di scambio con il resto della Comunità, e

     - delle implicazioni economiche degli aiuti previsti.

     4. Il beneficio del regime specifico di approvvigionamento è subordinato alla ripercussione effettiva, fino allo stadio dell'utilizzatore finale, del vantaggio economico risultante dall'esenzione dal dazio d'importazione, ovvero dall'aiuto, in caso di approvvigionamento a partire dal resto della Comunità.

     5. I prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento possono essere riesportati verso i paesi terzi o rispediti verso il resto della Comunità soltanto alle condizioni stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2. Tali condizioni consistono, in particolare, nel rimborso dell'aiuto percepito in virtù del regime specifico di approvvigionamento per i prodotti di cui al paragrafo 2 o nel pagamento dei dazi all'importazione per i prodotti di cui al paragrafo 1.

     La limitazione di cui al primo comma non si applica ai prodotti trasformati nelle isole Canarie contenenti materie prime che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento:

     a) che sono esportati nell'ambito delle esportazioni tradizionali dalle isole Canarie verso i paesi terzi; oppure

     b) che sono spediti nell'ambito delle spedizioni tradizionali dalle isole Canarie verso il resto della Comunità.

     Non è concessa alcuna restituzione all'esportazione per i prodotti di cui al secondo comma. [2]

     6. Le modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Esse comprendono in particolare quanto segue:

     - la determinazione degli aiuti per l'approvvigionamento a partire dalla Comunità,

     - le disposizioni atte ad assicurare che i vantaggi concessi si ripercuotano effettivamente fino all'utilizzatore finale,

     - ove necessario, la creazione di un sistema di titoli d'importazione o di consegna.

     La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, determina i bilanci di approvvigionamento. Secondo la stessa procedura, essa può rivedere i suddetti bilanci, nonché l'elenco dei prodotti di cui all'allegato I, in funzione dell'evolversi delle necessità delle isole Canarie.

 

TITOLO II

MISURE A FAVORE DELLE PRODUZIONI LOCALI

 

CAPITOLO I

ALLEVAMENTO E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

 

          Art. 4.

     1. Nel settore dell'allevamento sono concessi aiuti per la fornitura alle isole Canarie di animali di razze pure o di razze commerciali e dei prodotti originari della Comunità.

     2. Le condizioni per poter beneficiare dell'aiuto sono fissate tenendo conto, in particolare, delle necessità di approvvigionamento delle isole Canarie per l'avvio delle filiere e il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico, nonché in funzione delle razze più adeguate alle condizioni locali. Gli aiuti sono erogati per la consegna di merci che soddisfano i requisiti della normativa comunitaria.

     3. Gli aiuti sono fissati tenendo conto dei seguenti elementi:

     - le condizioni e in particolare i costi di approvvigionamento per le isole Canarie, determinati dalla loro posizione geografica,

     - i prezzi delle merci sul mercato comunitario e sul mercato mondiale,

     - l'eventuale franchigia dai dazi all'importazione in provenienza dai paesi terzi,

     - le implicazioni economiche degli aiuti previsti.

     4. L'articolo 3, paragrafi 4 e 5, si applica alle merci che beneficiano degli aiuti concessi a titolo del paragrafo 1 del presente articolo.

     5. L'elenco dei prodotti e gli importi degli aiuti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché le modalità di applicazione del presente articolo, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

 

          Art. 5. [3]

     1. In caso di applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, il Regno di Spagna presenta alla Commissione un programma per il sostegno alle attività tradizionali di produzione di carni bovine e ovine e caprine nonché misure volte a migliorare la qualità dei prodotti, limitatamente al fabbisogno di consumo delle isole Canarie.

     Il programma è preparato e attuato dalle autorità competenti designate dallo Stato membro.

     2. La Comunità finanzia il programma fino a un importo annuo pari alla somma dei premi effettivamente corrisposti nel 2003 ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999, del presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 2529/2001 per i produttori stabiliti nelle isole Canarie.

     La Commissione aumenta tale importo per tener conto dello sviluppo della produzione locale. Tuttavia l'importo annuo non supera in nessun caso la somma dei massimali applicabili nel 2003 dei premi per i bovini di cui al presente regolamento moltiplicati per i premi e i pagamenti di base e integrativi applicabili nel 2003, e la somma di tutti i diritti al premio detenuti dai produttori stabiliti nelle isole Canarie alla data del 30 giugno 2003 ai sensi del regolamento (CE) n. 2529/2001 e della relativa quota della riserva nazionale moltiplicati per i premi e i pagamenti applicabili nel 2003.

     3. La Commissione adotta le disposizioni di attuazione, approva e modifica il programma, fissa e aumenta l'importo di cui al paragrafo 2, primo comma del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003. La Commissione può, secondo la stessa procedura, rivedere il limite fissato nel paragrafo 2, secondo comma.

     4. Anteriormente al 15 aprile di ciascun anno le autorità del Regno di Spagna presentano una relazione sull'attuazione del programma.

 

          Art. 6. [4]

     [1. Ai produttori di agnelli leggeri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2467/98 è concesso un premio integrativo del premio per pecora erogabile in virtù dell'articolo 5, paragrafo 3, dello stesso regolamento. L'importo di tale premio integrativo è pari alla differenza fra gli importi dei premi calcolati a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2467/98 ed erogabili rispettivamente ai produttori di agnelli pesanti e ai produttori di agnelli leggeri, maggiorata della differenza tra gli importi degli aiuti specifici previsti nel quadro delle azioni "mondo rurale" all'articolo 1, paragrafo 1, primo e secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1323/90.

     2. Il premio integrativo calcolato a norma del paragrafo 1 è corrisposto altresì ai produttori di carni caprine, fermo restando il versamento del premio di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2467/98.

     3. I premi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono accordati alle stesse condizioni stabilite per la concessione del premio ai produttori di carni ovine e caprine in applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2467/98.

     4. Le eventuali modalità di applicazione complementari sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.]

 

          Art. 7.

     1. Durante il periodo 2002-2006, è concesso un aiuto per realizzare nelle isole Canarie un programma globale di sostegno delle attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti locali nei settori dell'allevamento e dei prodotti lattiero-caseari.

     Il programma può includere misure quali la realizzazione di azioni incentivanti per il miglioramento della qualità e dell'igiene, la commercializzazione di prodotti di qualità, la strutturazione delle filiere, la razionalizzazione delle strutture di produzione e di commercializzazione (con possibilità di acquisti in comune), la comunicazione locale relativa alle produzioni di qualità e l'attuazione di assistenza tecnica.

     Nel settore bovino il programma può includere la possibilità di un approvvigionamento in animali maschi destinati all'ingrasso finché la mandria locale di giovani bovini maschi non raggiunga un livello sufficiente al mantenimento della produzione di carne tradizionale ed entro il limite del bilancio previsto all'articolo 5. Tali animali sono destinati in via prioritaria ai produttori che detengono almeno un 50% di animali da ingrasso.

     Il programma è elaborato ed eseguito in stretta concertazione con le autorità competenti designate dallo Stato membro e con le associazioni o le organizzazioni di produttori maggiormente rappresentative dei settori economici interessati. Esso non può comportare la concessione di aiuti complementari ai premi individuali versati direttamente ai produttori in applicazione del presente regolamento nel settore dell'allevamento in applicazione degli articoli 5, 6 e 8.

     2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2. I progetti di programmi, di una durata massima di cinque anni, sono presentati alla Commissione dalle autorità competenti; la Commissione li approva secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

     3. Le autorità spagnole presentano ogni anno una relazione sull'esecuzione del programma. Entro la fine del 2005, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'applicazione della misura prevista al presente articolo corredandola, se del caso, delle proposte appropriate.

 

          Art. 8.

     1. È concesso un aiuto al consumo umano di prodotti a base di latte di vacca, fabbricati sul posto, limitatamente al fabbisogno di consumo dell'arcipelago, valutato periodicamente. L'aiuto, il cui importo è di 8,45 EUR per 100 kg di latte intero, viene versato alle latterie.

     2. La Commissione rivede l'aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo e adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Il beneficio dell'aiuto è subordinato alla condizione che il vantaggio ottenuto si ripercuota effettivamente fino al consumatore.

 

CAPITOLO II

ORTOFRUTTICOLI, PIANTE E FIORI

 

          Art. 9.

     1. È concesso un aiuto per gli ortofrutticoli, le radici e i tuberi mangerecci, i fiori e le piante vive dei capitoli 6, 7 e 8 della nomenclatura combinata, raccolti nelle isole Canarie e destinati all'approvvigionamento del mercato locale.

     L'aiuto è accordato per i prodotti conformi alle norme comuni stabilite dalla regolamentazione comunitaria o, in mancanza di tali norme, a specifiche tecniche previste dai contratti di fornitura.

     La concessione dell'aiuto è subordinata alla conclusione di contratti di fornitura stipulati per la durata di una o più campagne tra, da un lato, produttori individuali o associati o organizzazioni di produttori di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 e, dall'altro, da industrie agroalimentari o operatori del settore della distribuzione e della ristorazione o da collettività.

     L'aiuto è versato ai produttori individuali o associati o alle organizzazioni di produttori di cui sopra entro il limite delle quantità annue stabilite per categoria di prodotti.

     L'importo dell'aiuto è fissato, su base forfettaria, per ognuna delle categorie di prodotti da determinare, in funzione del valore medio dei prodotti in questione. Esso è differenziato a seconda che il beneficiario sia o no una delle organizzazioni di produttori di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96.

     L'aiuto non è concesso per le banane di cui al codice NC 0803 00, per i pomodori di cui al codice NC 0702 00 e per le patate di primizia di cui al codice NC 0701 90 50, raccolte dal 1° gennaio al 31 marzo.

     2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura si determinano le categorie di prodotti e gli importi dell'aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

 

          Art. 10.

     1. È concesso un aiuto per la stipulazione di contratti di campagna aventi per oggetto la commercializzazione dei prodotti freschi e trasformati raccolti nelle isole Canarie, compresi fra i prodotti di cui all'articolo 11 e le piante medicinali di cui al codice NC 1211. Tale aiuto è concesso anche ai pomodori di cui al codice NC 0702 00 alle condizioni previste al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo.

     I suddetti contratti sono stipulati tra i produttori o le associazioni di produttori di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 stabiliti nell'arcipelago, da un lato, e persone fisiche o giuridiche stabilite nel resto della Comunità, dall'altro.

     2. L'importo dell'aiuto è pari al 10% del valore della produzione commercializzata, franco zona di destinazione.

     Detto aiuto viene erogato nei limiti di un volume di scambi di 10000 tonnellate annue per prodotto.

     Tuttavia, per i pomodori di cui al codice 0702 00, l'importo dell'aiuto sarà di 0,76 EUR/100 kg limitatamente a 300000 tonnellate/anno.

     3. L'aiuto è concesso all'acquirente che si impegna a commercializzare i prodotti delle isole Canarie nell'ambito dei contratti di cui al paragrafo 1.

     4. Se la commercializzazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo è realizzata da imprese comuni create allo scopo di commercializzare i prodotti delle isole Canarie e costituite da produttori dell'arcipelago o dalle relative organizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96, nonché da persone fisiche o giuridiche stabilite nel resto della Comunità, e se i partecipanti si impegnano a mettere in comune durante un periodo minimo di tre anni l'esperienza e le conoscenze necessarie per conseguire gli obiettivi dell'impresa comune, l'importo dell'aiuto è portato al 13% del valore della produzione commercializzata annualmente in comune.

     5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

 

          Art. 11.

     1. La Comunità partecipa per un massimo di 100000 EUR al finanziamento di uno studio economico di analisi e prospezione sul settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati, soprattutto tropicali, prodotti nelle isole Canarie.

     Lo studio traccia un bilancio economico e tecnico del settore. Esso analizza in particolare i dati relativi all'approvvigionamento ed i costi di trasformazione e prospetta le condizioni e le possibilità di sviluppo e di smercio su scala regionale ed internazionale, in funzione dei fattori di concorrenza sul mercato mondiale.

     2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

 

CAPITOLO III

VINO

 

          Art. 12.

     Il titolo II, capitolo II e il titolo III del regolamento (CE) n. 1493/1999 e il capitolo III del regolamento (CE) n. 1227/2000 non si applicano alle isole Canarie, fatta eccezione per la distillazione di crisi prevista all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta a problemi di qualità.

 

          Art. 13.

     1. È concesso un aiuto all'ettaro per il mantenimento, nelle zone viticole tradizionali, della viticoltura orientata alla produzione di vini "v.q.p.r.d."

     L'aiuto è accordato per le superfici:

     a) piantate con varietà di viti che figurano nella classificazione, redatta dagli Stati membri, delle varietà atte alla produzione di ciascuno dei "v.q.p.r.d." prodotti nel loro territorio, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1493/1999; e

     b) le cui rese per ettaro sono inferiori a un massimo fissato dallo Stato membro, espresso in quantità di uve, mosto di uve o vino, secondo le condizioni di cui al punto I dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     2. L'importo dell'aiuto è di 476,76 EUR per ettaro e per anno. L'aiuto è erogato alle associazioni o alle organizzazioni di produttori. Tuttavia, per un periodo transitorio esso è concesso anche ai singoli produttori. Durante tale periodo, tutti gli aiuti sono gestiti sulla base di condizioni da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

     3. Le eventuali modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

 

CAPITOLO IV

PATATA

 

          Art. 14.

     1. È concesso un aiuto all'ettaro per la coltura delle patate alimentari di cui ai codici NC 0701 90 50 e 0701 90 90.

     2. L'importo dell'aiuto è di 596 EUR per ettaro. L'aiuto è versato per la coltivazione e la raccolta su una superficie massima di 9000 ha all'anno.

     3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

 

CAPITOLO V

TABACCO

 

          Art. 15.

     La Spagna è autorizzata a concedere un aiuto alla produzione di tabacco nelle isole Canarie ad integrazione del premio istituito dal titolo I del regolamento (CEE) n. 2075/92; la concessione di tale aiuto non deve condurre a discriminazioni tra i produttori dell'arcipelago.

     L'importo dell'aiuto deve essere pari al massimo al premio comunitario di cui al primo comma. L'aiuto integrativo è concesso nei limiti di 10 tonnellate per anno.

 

          Art. 16.

     1. Non vengono applicati dazi doganali all'importazione diretta, nelle isole Canarie, di tabacchi greggi e semilavorati appartenenti rispettivamente:

     - al codice 2401, e

     alle sottovoci seguenti:

     - 2401 10 tabacchi greggi non scostolati,

     - 2401 20 tabacchi greggi scostolati,

     - ex 2401 20 fasce di sigari, presentate su sostegni in bobine, destinate alla fabbricazione di tabacchi,

     - 2401 30 cascami di tabacco,

     - ex 2402 10 00 sigari non finiti sprovvisti di copertura,

     - ex 2403 10 90 tabacco spuntato (miscela definitiva di tabacco utilizzata per la fabbricazione di sigarette, sigaretti e sigari) [5],

     - ex 2403 91 00 tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti", anche sotto forma di fogli o strisce,

     - ex 2403 99 90 tabacchi espansi.

     L'esenzione di cui al primo comma è applicabile a prodotti destinati alla fabbricazione locale di prodotti del tabacco, nei limiti di un quantitativo annuo d'importazione di 20000 tonnellate in equivalente tabacco greggio scostolato.

     2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

 

CAPITOLO VI

MIELE

 

          Art. 17.

     1. È concesso un aiuto per la produzione di miele di qualità, tipico delle Isole Canarie e prodotto da api di una razza autoctona, le "api nere".

     L'aiuto è versato alle associazioni di apicoltori riconosciute dalle autorità competenti, in funzione del numero di alveari di api nere in produzione, entro il limite di 15000 alveari.

     L'importo dell'aiuto è fissato a 20 EUR per alveare in produzione e per campagna. Ai sensi del presente regolamento, la campagna inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

     2. Le eventuali modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

 

CAPITOLO VII

SIMBOLO GRAFICO

 

          Art. 18.

     1. Le condizioni di utilizzazione del simbolo grafico, istituito allo scopo di favorire la conoscenza ed il consumo dei prodotti agricoli di qualità, tipici delle isole Canarie in quanto regioni ultraperiferiche, come tali o trasformati, sono proposte dalle organizzazioni professionali. Le autorità spagnole sottopongono queste proposte, accompagnate da un parere, all'approvazione della Commissione. L'impiego del simbolo viene controllato dai pubblici poteri o da un organismo riconosciuto dalle competenti autorità spagnole.

     2. Le eventuali modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

 

TITOLO III

MISURE DEROGATORIE IN MATERIA STRUTTURALE

 

          Art. 19.

     1. In deroga all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume di investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 75% per gli investimenti volti in particolare ad incoraggiare la diversificazione, la ristrutturazione o l'orientamento verso un'agricoltura sostenibile in aziende agricole di dimensioni economiche ridotte da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

     2. In deroga all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999, il valore totale dell'aiuto, espresso in percentuale del volume di investimenti ammissibile, è fissato a un massimo del 65% per gli investimenti in piccole e medie imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli provenienti principalmente dalla produzione locale e che rientrano in settori da definire nel quadro del complemento di programmazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

     3. In deroga all'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999, la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agroambientali di cui agli articoli da 22, 23 e 24 di detto regolamento ammonta all'85%.

     4. Le misure previste dal presente articolo sono descritte nel quadro dei programmi operativi relativi a questa regione di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

          Art. 20.

     Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

 

          Art. 21.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o dai comitati di gestione istituiti dai regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati per i prodotti interessati.

     Per i prodotti agricoli che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 827/68, nonché per i prodotti che non sono oggetto di un'organizzazione comune dei mercati, la Commissione è assistita dal comitato di gestione per il luppolo istituito dall'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1696/71.

     Per quanto concerne il simbolo grafico e negli altri casi previsti dal presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi istituito dal regolamento (CE) n. 2200/96.

     Per l'attuazione del titolo III, la Commissione è assistita dal comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e dal comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale istituiti rispettivamente dall'articolo 48 e dall'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. I comitati adottano i loro regolamenti interni.

 

          Art. 22.

     Per i prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, ai quali si applicano gli articoli da 87 a 89 del trattato stesso, la Commissione può autorizzare, nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione, una serie di aiuti al funzionamento volti ad ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola nelle isole Canarie, connesse alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità.

 

          Art. 23.

     Le misure previste dal presente regolamento, eccettuato l'articolo 19, costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999.

 

          Art. 24.

     Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, in particolare in materia di controlli e di sanzioni amministrative, e ne informano la Commissione.

     Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

 

          Art. 25.

     1. La Spagna presenta alla Commissione una relazione annuale relativa all'attuazione delle misure previste dal presente regolamento.

     2. Al più tardi al termine del quinto anno di applicazione del regime, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale che illustri l'impatto delle azioni realizzate in esecuzione del presente regolamento corredata, se del caso, delle proposte appropriate.

 

          Art. 26.

     Il regolamento (CEE) n. 1601/92 è abrogato. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 1601/92 s'intendono come riferimenti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza che figura all'allegato II.

 

          Art. 27.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     L'articolo 19 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

 

 

     ALLEGATO I [6]

     Elenco dei prodotti contemplati dal regime specifico di approvvigionamento di cui all'articolo 3

     (Omissis)

 

     ALLEGATO II

     Tabella di corrispondenza

     (Omissis)

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 29 del regolamento (CE) n. 247/2006.

[2] Paragrafo così sostituito dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 1690/2004.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 147 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

[4] Articolo abrogato dall’art. 147 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

[5] Trattino modificato dall'art. 6 del regolamento (CE) n. 1195/2002.

[6] Allegato modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1922/2002.