§ 4.1.27 - Regolamento 25 novembre 2002, n. 2085.
Regolamento (CE) n. 2085/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 21/2002 relativo alla definizione dei bilanci [...]


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.1 principi generali
Data:25/11/2002
Numero:2085


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 4.1.27 - Regolamento 25 novembre 2002, n. 2085.

Regolamento (CE) n. 2085/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 21/2002 relativo alla definizione dei bilanci previsionali d'approvvigionamento e alla fissazione degli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio per quanto concerne i settori degli oli vegetali, dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e del latte e dei prodotti lattiero-caseari nei dipartimenti francesi d'oltremare e nelle isole Canarie.

(G.U.C.E. 26 novembre 2002, n. L 321).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1922/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

     visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 21/2002 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1976/2002, stabilisce i bilanci previsionali di approvvigionamento e fissa gli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche a norma dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio.

     (2) Il bilancio di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in oli vegetali (escluso l'olio d'oliva) destinati alla trasformazione per l'anno civile 2002 prevede un quantitativo annuo di 8 500 tonnellate per la Riunione. L'esame dei dati forniti dalle autorità francesi induce a ritenere che tale quantitativo sarà insufficiente a coprire il fabbisogno dell'industria di trasformazione della Riunione. È quindi opportuno aumentare il suddetto quantitativo a 11 000 tonnellate.

     (3) Il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in olio d'oliva per l'anno civile 2002 prevede un quantitativo annuo complessivo di 10 550 tonnellate, così ripartite: 550 tonnellate per l'olio d'oliva vergine, 9 600 tonnellate per l'olio d'oliva e 400 tonnellate per l'olio di sansa d'oliva. Dall'esame dei dati forniti dalle autorità spagnole è emerso che i quantitativi assegnati per l'olio d'oliva vergine e l'olio d'oliva sono già stati esauriti. È quindi opportuno aumentare i quantitativi assegnati portando a 14 500 tonnellate il quantitativo complessivo per queste tre categorie di olio.

     (4) Il bilancio previsionale di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in polpa di frutta di cui al codice NC 2008 e in succhi di frutta di cui al codice NC 2009 per l'anno civile 2002 prevede quantitativi annui pari rispettivamente a 200 e a 500 tonnellate. L'esame dei dati forniti dalle autorità francesi induce a ritenere che tali quantitativi non saranno sufficienti a coprire il fabbisogno dell'industria di trasformazione di tali dipartimenti. È quindi opportuno aumentare a 350 tonnellate il quantitativo di polpa di frutta e a 190 tonnellate il quantitativo relativo ai succhi di frutta.

     (5) Il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per l'anno civile 2002 prevede un quantitativo annuo di 350 tonnellate per gli agrumi di cui al codice NC 2008 30 e di 900 tonnellate per le altre conserve di frutta di cui al codice NC 2008 99. L'esame dei dati forniti dalle autorità spagnole dimostra che i quantitativi suddetti non saranno sufficienti a coprire il fabbisogno dell'industria di trasformazione delle Canarie. È quindi opportuno portare a 400 tonnellate il quantitativo di agrumi e a 1 050 tonnellate il quantitativo relativo alle altre conserve di frutta. L'esame dei dati indica al contrario una sottoutilizzazione dei quantitativi relativi alle albicocche e ai miscugli di frutta, che vengono di conseguenza ridotti rispettivamente di 50 e di 175 tonnellate.

     (6) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 21/2002 per quanto riguarda l'approvvigionamento dell'isola della Riunione in oli vegetali e l'approvvigionamento delle isole Canarie in olio d'oliva, come pure per l'approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare e delle isole Canarie in ortofrutticoli trasformati.

     (7) Il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti lattiero-caseari per l'anno civile 2002 prevede un quantitativo annuo di 106 300 tonnellate per i prodotti di cui al codice NC 0401, di cui 105 000 tonnellate destinate al consumo diretto. L'esame dei dati forniti dalle autorità spagnole dimostra che il quantitativo suddetto non sarà sufficiente a coprire il fabbisogno delle Canarie per il consumo diretto. È quindi opportuno aumentare di 8 500 tonnellate tale quantitativo. L'esame dei dati indica al contrario una sottoutilizzazione dei quantitativi relativi al burro, che vengono di conseguenza ridotti di 750 tonnellate.

     (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 21/2002 è modificato come segue:

     1) Nell'allegato I «DOM», la parte 2 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2) Nell'allegato III «Isole Canarie», la parte 3 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     3) Nell'allegato I «DOM», la parte 3 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     4) Nell'allegato III «Isole Canarie», la parte 4 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     5) Nell'allegato III «Isole Canarie», la parte 9 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.