§ 4.1.24 - Regolamento 6 novembre 2002, n. 1976.
Regolamento (CE) n. 1976/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 21/2002 relativo alla definizione dei bilanci [...]


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.1 principi generali
Data:06/11/2002
Numero:1976


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 4.1.24 - Regolamento 6 novembre 2002, n. 1976.

Regolamento (CE) n. 1976/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 21/2002 relativo alla definizione dei bilanci previsionali d'approvvigionamento e alla fissazione degli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio.

(G.U.C.E. 7 novembre 2002, n. L 305).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1195/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 21/2002 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1890/2002, definisce i bilanci previsionali d'approvvigionamento e gli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio.

     (2) Con il regolamento (CE) n. 1291/2002, la Commissione ha modificato l'allegato III del regolamento (CE) n. 21/2002 sostituendo la parte 11 di tale allegato. Nel testo della nuova parte 11 sono stati riscontrati diversi errori che occorre rettificare.

     (3) In primo luogo, nella seconda riga della tabella di cui alla parte 11 dell'allegato III il riferimento alla sottovoce 0207 23 dovrebbe essere un riferimento alla sottovoce 0207 33 (anatre, oche e faraone interi, congelati).

     (4) In secondo luogo, nella nota a piè di pagina 3 della nuova parte 11, i riferimenti al regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione, dovrebbero invece essere riferimenti al regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione.

     (5) Occorre pertanto sostituire la parte 11 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 21/2002.

     (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Nell'allegato III (Isole Canarie) del regolamento (CE) n. 21/2002 la parte 11 è modificata dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.