§ 4.1.18 - Regolamento 16 luglio 2002, n. 1291.
Regolamento (CE) n. 1291/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 21/2002 relativo alla definizione dei bilanci previsionali [...]


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.1 principi generali
Data:16/07/2002
Numero:1291


Sommario
Art. 1.      L'allegato III - Isole Canarie del regolamento (CE) n. 21/2002 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 4.1.18 - Regolamento 16 luglio 2002, n. 1291.

Regolamento (CE) n. 1291/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 21/2002 relativo alla definizione dei bilanci previsionali d'approvvigionamento e alla fissazione degli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 per quanto concerne i settori delle uova, del pollame e dei conigli per le isole Canarie.

(G.U.C.E. 17 luglio 2002, n. L 188).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican), modificato dal regolamento (CE) n. 1195/2002, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 21/2002 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2002, definisce i bilanci di approvvigionamento e gli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche a norma dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001.

     (2) È provato che i quantitativi di pulcini femmine per la selezione e la riproduzione di cui all'allegato III, parte 11, (codice NC ex 0105 11), non vengono utilizzati in quanto l'aiuto non è sufficiente per compensare i costi di trasporto relativamente elevati. Occorre pertanto aumentare l'aiuto.

     (3) Per la fissazione dell'aiuto all'approvvigionamento delle isole Canarie per quanto concerne i prodotti elencati nella parte 11 dell'allegato III e ai fini della semplificazione, occorre inserire un riferimento permanente ai regolamenti che fissano le restituzioni all'esportazione per prodotti simili nel caso in cui vengano accordate siffatte restituzioni.

     (4) Il regolamento (CE) n. 21/2002 deve essere modificato di conseguenza.

     (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     L'allegato III - Isole Canarie del regolamento (CE) n. 21/2002 è modificato come segue:

     - la parte 11 è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.