§ 1.6.B81 - Regolamento 29 ottobre 1975, n. 2771.
Regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:29/10/1975
Numero:2771


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Per incoraggiare le iniziative professionali e interprofessionali atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad esclusione di quelle relative al ritiro dal [...]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13.      Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dall'articolo 9, [...]
Art. 14. 
Art. 15.      Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono [...]
Art. 16.      1. E' istituito un comitato di gestione per il pollame e le uova, in appresso denominato " comitato ", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della [...]
Art. 17. 
Art. 18.      Il comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro
Art. 19.      Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, [...]
Art. 20.      Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articolo 39 e 110 del trattato
Art. 21.      Al fine di evitare distorsioni di concorrenza, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, adotta le misure necessarie nel caso in cui l'Italia invochi [...]
Art. 22.      1. Il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, modificato da ultimo dalla decisione del Consiglio delle [...]
Art. 23.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975


§ 1.6.B81 - Regolamento 29 ottobre 1975, n. 2771.

Regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova.

(G.U.C.E. 1 novembre 1975, n. L 282).

 

Art. 1. [1]

     1. L'organizzazione comune del mercato nel settore delle uova disciplina i seguenti prodotti:

 

 

Codice NC

Designazione delle merci

(a)

0407 00 11

Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte

 

0407 00 19

 

 

0407 00 30

 

(b)

0408 11 80

Altre uova di volatili sgusciate e altri tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

0408 19 81

 

 

0408 19 82

 

 

0408 91 80

 

 

     2. Ai sensi del presente regolamento sono da considerarsi:

     a) "uova in guscio" le uova in guscio di volatili da cortile, fresche, conservate o cotte, diverse dalle uova da cova di cui alla lettera b);

     b) "uova da cova" le uova di volatili da cortile destinate alla cova;

     c) "prodotti sgusciati interi" le uova sgusciate di volatili da cortile, atte ad usi alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti;

     d) "prodotti sgusciati separati" i gialli d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti.

     e) [2].

 

     Art. 2.

     1. Per incoraggiare le iniziative professionali e interprofessionali atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad esclusione di quelle relative al ritiro dal mercato, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, possono essere adottate le seguenti misure comunitarie:

     - misure intese a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;

     - misure intese a migliorarne la qualità;

     - misure intese a permettere l'elaborazione di previsioni a breve a lungo termine tramite la conoscenza dei mezzi di produzione impiegati;

     - misure intese ad agevolare, l'accertamento dell'evoluzione dei prezzi sul mercato di detti prodotti.

Le norme generali relative a tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

     2. Per uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono adottate norme di commercializzazione. Tali norme possono riguardare in particolare la classificazione per categoria di qualità e di peso, l'imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, la presentazione e la marcatura.

Le norme, il loro campo d'applicazione, nonché le regole generali per la loro applicazione sono adottate dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata.

 

     Art. 3. [3]

     1. Tutte le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 possono essere subordinate alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione. Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 6 e 8. Il titolo di importazione e di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo in caso di forza maggiore, resta acquisita, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

     2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 17.

 

     Art. 4. [4]

     Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

 

     Art. 5. [5]

     1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili alle importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più di questi prodotti è soggetta al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, se sono soddisfatte le condizioni previste all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, concluso ai sensi dell'articolo 228 del trattato nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

     2. I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio all'importazione addizionale sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.

I volumi che devono essere superati perché scatti l'imposizione di un dazio all'importazione addizionale sono determinati segnatamente in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni precedenti l'anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo 1.

     3. I prezzi all'importazione da considerarsi per l'imposizione di un dazio all'importazione addizionale sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della spedizione considerata.

I prezzi all'importazione cif sono verificati a tal fine sulla base dei prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato d'importazione comunitario per il prodotto.

     4. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 17. Tali modalità riguardano segnatamente:

     a) la determinazione dei prodotti ai quali sono applicati dazi all'importazione addizionali ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura,

     b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 in conformità dell'articolo 5 di detto accordo.

 

     Art. 6. [6]

     1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, istituiti in virtù degli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, vengono aperti e gestiti secondo modalità adottate in base alla procedura di cui all'articolo 17.

     2. La gestione dei contingenti può effettuarsi mediante l'applicazione di uno dei seguenti metodi o di una loro combinazione:

     - metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito");

     - metodo di ripartizione in proporzione dell'entità delle richieste all'atto della presentazione delle domande (secondo il metodo detto dell'esame simultaneo);

     - metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti tradizionali (secondo il metodo detto "produttori tradizionali/nuovi arrivati").

Altri metodi appropriati possono essere stabiliti.

Questi metodi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

     3. Il metodo di gestione stabilito tiene conto, ove risulti opportuno, dei bisogni di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio; si può ispirare ai metodi eventualmente applicati nel passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.

     4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale, stabiliscono, se necessario, lo scaglionamento dei medesimi e, se del caso:

     a) comprendono disposizioni circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,

     b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),

     c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.

 

     Art. 7. [7]

     Se sul mercato comunitario si constata un aumento notevole dei prezzi e tale situazione rischia di protrarsi nel tempo per cui il mercato subisce o rischia di subire perturbazioni, si possono applicare le misure necessarie.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.

 

     Art. 8. [8]

     1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, come tali o sotto forma di merci elencate nell'allegato I, sulla base dei prezzi praticati sul mercato mondiale per i medesimi prodotti ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

     2. Per quanto concerne l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione, è fissato il metodo:

     a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione, che consenta l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili e tenga conto dell'efficacia e della struttura delle esportazioni della Comunità, senza tuttavia creare discriminazioni tra piccoli e grandi operatori.

     b) amministrativamente meno oneroso per gli operatori, tenuto conto delle esigenze di gestione,

     c) che eviti qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

     3. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità.

Essa può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché questo sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 17. In particolare, tale fissazione ha luogo periodicamente, eccezion fatta per la procedura di aggiudicazione.

L'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni tre mesi. Tuttavia le restituzioni possono essere mantenute allo stesso livello per più di tre mesi ed essere eventualmente modificate nel frattempo dalla Commissione, su richiesta di uno Stato membro o per iniziativa della Commissione.

     4. Le restituzioni sono fissate tenendo conto dei seguenti elementi:

     a) la situazione e le prospettive di evoluzione:

     - sul mercato comunitario, dei prezzi dei prodotti del settore delle uova e delle disponibilità,

     - sul mercato mondiale, dei prezzi dei prodotti del settore delle uova;

     b) l'importanza di evitare perturbazioni tali da provocare uno squilibrio prolungato tra la domanda e l'offerta sul mercato comunitario;

     c) l'aspetto economico delle esportazioni previste;

     d) i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato.

Nel fissare la restituzione si tiene conto anche, in particolare, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al regime di perfezionamento.

Per il calcolo della restituzione si tiene conto inoltre, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della differenza tra i prezzi applicati nella Comunità e quelli applicati sul mercato mondiale, della quantità di cereali da foraggio necessaria, nella Comunità, per la produzione di un chilogrammo di uova in guscio e, per quanto riguarda i prodotti diversi dalle uova in guscio, tenuto conto della quantità di uova in guscio utilizzata nella fabbricazione di tali prodotti e/o del rapporto medio tra i valori commerciali delle parti di cui è costituito l'uovo.

     5. Il prezzo di cui al paragrafo 1 applicato nella Comunità è fissato tenuto conto:

     a) dei prezzi praticati nelle varie fasi di commercializzazione nella Comunità;

     b) dei prezzi praticati all'esportazione.

Il prezzo sul mercato mondiale di cui al paragrafo 1 è fissato tenuto conto:

     a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi,

     b) dei prezzi più favorevoli all'importazione in provenienza dai paesi terzi nei paesi terzi di destinazione,

     c) dei prezzi alla produzione costatati nei paesi terzi esportatori, tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi,

     d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

     6. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 esportati come tali, la restituzione è concessa soltanto a richiesta e dietro presentazione del titolo d'esportazione corrispondente, salvo nei casi in cui venga rilasciato a posteriori per le uova da cova un siffatto titolo.

     7. L'importo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 esportati come tali, è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data:

     a) alla destinazione indicata sul titolo, o eventualmente

     b) alla destinazione reale se questa è diversa dalla destinazione indicata sul titolo. In tal caso l'importo applicabile non può superare quello applicabile alla destinazione indicata sul titolo.

Per evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità prevista dal presente paragrafo, possono essere adottate le misure del

caso.

     8. Le disposizioni dei paragrafi 6 e 7 possono essere estese ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato I, secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.

     9. E' possibile derogare alle disposizioni dei paragrafi 6 e 7 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che beneficiano delle restituzioni nel quadro di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 17.

     10. La restituzione è pagata allorché è fornita la prova che i prodotti:

     - sono stati esportati fuori della Comunità,

     - sono di origine comunitaria, salvo in caso di applicazione del paragrafo 11, e

     - nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 7, lettera b). Tuttavia possono essere previste deroghe a tale norma, secondo la procedura di cui all'articolo 17, con riserva di condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti.

     11. Nessuna restituzione viene accordata all'atto dell'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 importati dai paesi terzi e riesportati verso i paesi terzi, salvo che l'esportatore fornisca la prova:

     - dell'identità fra il prodotto da esportare e il prodotto precedentemente importato e

     - del pagamento di tutti i dazi all'importazione di tale prodotto. In tal caso la restituzione è uguale, per ciascun prodotto, al dazio pagato all'importazione se questo è inferiore alla restituzione applicabile; se il dazio riscosso all'importazione è superiore alla restituzione applicabile, la restituzione è uguale a quest'ultimo.

     12. Il rispetto dei limiti di volume che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato è garantito dai titoli d'esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili ai prodotti in questione. Riguardo al rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round, la validità dei titoli d'esportazione non è influenzata dal termine di un periodo di riferimento.

     13. Le modalità di applicazione del presente articolo e le disposizioni relative alla ridistribuzione dei quantitativi esportabili, non attribuiti o non utilizzati sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 17. L'allegato I è modificato secondo la medesima procedura. Tuttavia, le modalità di applicazione del paragrafo 8 per i prodotti relativi all'articolo 1, paragrafo 1 esportati sotto forma di merci riportate nell'allegato I, sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.

 

     Art. 9. [9]

     1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati delle uova il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato può in casi particolari escludere del tutto o in parte il ricorso al regime di perfezionamento attivo:

     - per i prodotti di cui all'articolo 1 paragrafo 1, destinati alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),

     - e, in casi particolari, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, destinati alla fabbricazione di merci di cui all'allegato I.

     2. In deroga al paragrafo 1, qualora la situazione di cui al paragrafo 1 si presenti straordinariamente urgente ed il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni dal regime di perfezionamento attivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, la cui durata di validità non può essere superiore a sei mesi e che sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.

     3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata.

 

     Art. 10. [10]

     1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione, la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.

     2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

     - la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,

     - l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

 

     Art. 11. [11]

     1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, possono essere applicate misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato adotta le modalità generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi ed i limiti entro i quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative.

     2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

     3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.

     4. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2 del trattato.

 

     Art. 12. [12]

 

     Art. 13.

     Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dall'articolo 9, paragrafo 2, e dall'articolo 10, paragrafo 1, del trattato.

 

     Art. 14. [13]

     1. Possono essere adottati provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato colpito, secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2, per tenere conto:

     a) delle limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall’applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione di malattie degli animali; o

     b) di gravi perturbazioni del mercato direttamente legate ad una perdita di fiducia del consumatore a causa dell’esistenza di rischi per la salute pubblica o animale.

     Tali provvedimenti sono adottati su richiesta dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

     In caso di limitazioni alla libera circolazione di cui alla lettera a) del presente paragrafo, i provvedimenti eccezionali possono essere adottati solo se lo Stato membro o gli Stati membri interessati ha (hanno) adottato misure veterinarie e sanitarie in conformità della legislazione comunitaria atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per la durata strettamente necessari al sostegno di tale mercato. [14]

     2. La Comunità contribuisce al finanziamento dei provvedimenti eccezionali di cui al paragrafo 1, lettera a), la cui adozione è direttamente legata alle misure veterinarie e sanitarie, nonché dei provvedimenti eccezionali di cui al paragrafo 1, lettera b), fino al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri. [15]

     3. Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determina una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.

     4. Gli articoli, 87, 88 e 89 del trattato non si applicano al contributo finanziario degli Stati membri a favore delle misure eccezionali di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 15.

     Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17.

 

     Art. 16.

     1. E' istituito un comitato di gestione per il pollame e le uova, in appresso denominato " comitato ", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

     2. [16].

 

     Art. 17. [17].

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per il pollame e le uova.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 18.

     Il comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

 

     Art. 19.

     Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

 

     Art. 20.

     Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articolo 39 e 110 del trattato.

 

     Art. 21.

     Al fine di evitare distorsioni di concorrenza, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, adotta le misure necessarie nel caso in cui l'Italia invochi l'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.

 

     Art. 22.

     1. Il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, modificato da ultimo dalla decisione del Consiglio delle Comunità europee, del 1° gennaio 1973, portante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri alle Comunità europee, è abrogato.

     2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo precedente sono da intendersi come riferimenti al presente regolamento; I visti e i riferimenti relativi agli articoli del presente regolamento vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato II.

 

     Art. 23.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975.

 

 

ALLEGATO I [18]

(Omissis)

 

 

ALLEGATO II

Tabella di concordanza

 

Regolamento n. 122/67/CEE

Presente regolamento

articolo 13 bis

articolo 14

articolo 14

articolo 19

articolo 22

articolo 21

allegato

allegato I

 


[1] Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3207/88 e così modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1574/93.

[2] Lettera abrogata dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1235/89.

[3] Articolo così sostituito dall'allegato XII del regolamento (CE) n. 3290/94.

[4] Articolo così sostituito dall'allegato XII del regolamento (CE) n. 3290/94.

[5] Articolo così sostituito dall'allegato XII del regolamento (CE) n. 3290/94.

[6] Articolo così sostituito dall'allegato XII del regolamento (CE) n. 3290/94.

[7] Articolo così sostituito dall'allegato XII del regolamento (CE) n. 3290/94.

[8] Articolo così sostituito dall'allegato XII del regolamento (CE) n. 3290/94.

[9] Articolo così sostituito dall'allegato XII del regolamento (CE) n. 3290/94.

[10] Articolo così sostituito dall'allegato XII del regolamento (CE) n. 3290/94.

[11] Articolo così sostituito dall'allegato XII del regolamento (CE) n. 3290/94.

[12] Articolo abrogato dall'allegato XII del regolamento (CE) n. 3290/94.

[13] Articolo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1913/2005.

[14] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 679/2006.

[15] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 679/2006.

[16] Paragrafo abrogato dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 806/2003.

[17] Articolo modificato dall'allegato I al trattato di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee, dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3768/85 e dall'allegato I al trattato di adesione Regno di Norvegia, Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Comunità europea e così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 806/2003.

[18] Allegato sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3207/88, già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2916/95 e dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1516/96 e così da ultimo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 493/2002.