§ 4.1.31 - Regolamento 29 novembre 2002, n. 2132.
Regolamento (CE) n. 2132/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 21/2002 relativo alla definizione dei bilanci [...]


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.1 principi generali
Data:29/11/2002
Numero:2132


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 4.1.31 - Regolamento 29 novembre 2002, n. 2132.

Regolamento (CE) n. 2132/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 21/2002 relativo alla definizione dei bilanci previsionali d'approvvigionamento e alla fissazione degli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio.

(G.U.C.E. 30 novembre 2002, n. L 325).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom),

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 21/2002 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2101/2002, definisce i bilanci previsionali d'approvvigionamento e gli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001.

     (2) Al fine di assicurare il rinnovo di conigli riproduttori e di mantenere un buono standard dei riproduttori a livello sanitario e genetico, è necessario aumentare il numero di conigli parentali inizialmente previsto nel bilancio previsionale d'approvvigionamento del 2002 per l'Isola della Riunione. L'allegato I del regolamento (CE) n. 21/2002 deve essere pertanto modificato in tal senso.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 21/2002 il testo della parte 8 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)