§ 1.6.F62 - Regolamento 28 gennaio 2002, n. 158.
Regolamento (CE) n. 158/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 21/2002 relativo alla definizione dei bilanci previsionali [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:28/01/2002
Numero:158


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 21/2002 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2002.


§ 1.6.F62 - Regolamento 28 gennaio 2002, n. 158.

Regolamento (CE) n. 158/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 21/2002 relativo alla definizione dei bilanci previsionali d'approvvigionamento e alla fissazione degli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio.

(G.U.C.E. 29 gennaio 2002, n. L 25).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

     visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 21/2002 della Commissione stabilisce, in particolare, il livello degli aiuti per l'approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche per quanto riguarda i prodotti lattiero-caseari.

     (2) Il regolamento (CE) n. 123/2002 della Commissione, del 24 gennaio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari, stabilisce le restituzioni per detti prodotti. Per tener conto di tali modificazioni, occorre adeguare gli allegati del regolamento (CE) n. 21/2002.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 21/2002 è modificato come segue:

     1) il testo dell'allegato II, parte 9 è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento;

     2) il testo dell'allegato III, parte 9 è sostituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2002.

 

 

     Allegato I

     (Omissis)

 

     Allegato II

     (Omissis)