§ 1.3.18 - L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.
Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.3 consiglieri regionali e gruppi consiliari
Data:16/02/1987
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Oggetto della legge).
Art. 2.  (Indennità di carica e spese di esercizio del mandato)
Art. 3.  (Gratuità della partecipazione alle Commissioni e commisurazione del trattamento economico all’effettiva partecipazione ai lavori dell’Assemblea)
Art. 4.  (Sanzioni per comportamenti di disturbo dell’ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio regionale)
Art. 5.  (Mancata corresponsione dell'indennità di carica per prolungata assenza)
Art. 6.  (Sospensione del trattamento economico per privazione della libertà personale)
Art. 7.  (Assegno alimentare)
Art. 8.  (Revoca del provvedimento)
Art. 9.  (Missioni)
Art. 10.  (Cumulo)
Art. 11.  (Decorrenze)
Art. 12.  (Assegno di fine mandato)
Art. 13.  (Misura dell'assegno di fine mandato)
Art. 14.  (Effetti della sospensione)
Art. 15.  (Assicurazioni infortuni)
Art. 15 bis.  (Pubblicità dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e del governo regionale)
Art. 15 ter.  (Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione)
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18.  (Contributi obbligatori).
Art. 19.  (Diritto all'assegno mensile).
Art. 20.  (Consiglieri inabili al lavoro o deceduti per cause naturali).
Art. 21.  (Accertamento dell'inabilità permanente).
Art. 22.  (Ammontare dell'assegno mensile in caso di inabilità).
Art. 23.  (Contributi volontari e restituzione dei contributi versati).
Art. 24.  (Restituzione ed acquisizione dei contributi versati).
Art. 25.  (Ricongiunzione).
Art. 26.  (Sospensione del pagamento degli assegni).
Art. 27.  (Misura dell'assegno mensile).
Art. 28.  (Trattenuta temporanea).
Art. 29.  (Decorrenza dell'assegno mensile).
Art. 30.  (Diritto e misura dell’Assegno di reversibilità).
Art. 30 bis.  (Misura dell'assegno di reversibilità).
Art. 31.  (Condizioni per l'assegno di reversibilità).
Art. 34.  (Prescrizione dei ratei d'assegno).
Art. 35.  (Sequestro, pignoramento e cessione dell'assegno mensile reversibile).
Art. 36.  (Effetti della sospensione dell'indennità).
Art. 37.  (Assicurazioni infortuni).
Art. 38.  (Imputazione).
Art. 39.  (Abrogazioni).
Art. 40.  (Norma transitoria).
Art. 41.  (Urgenza).


§ 1.3.18 - L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali. [1]

(B.U. 25 febbraio 1987, n. 8).

 

Art. 1. (Oggetto della legge). [2]

     1. Il trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali si articola in:

     a) indennità di carica;

     b) spese di esercizio del mandato;

     c) assegno di fine mandato.

 

CAPO I [3]

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

     Art. 2. (Indennità di carica e spese di esercizio del mandato) [4]

     1. A ciascun Consigliere regionale compete un'indennità di carica lorda mensile pari all’80 per cento dell’importo complessivo, riconosciuto quale limite al Consigliere regionale della Regione più virtuosa, individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi e nei termini previsti dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213.

     2. Al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa e ai Consiglieri, che non svolgano ulteriori funzioni, compete per l’esercizio del proprio mandato, a titolo di rimborso spese, un importo complessivo pari, rispettivamente, per i Presidenti al 44 per cento e per i Consiglieri al 20 per cento dell'importo limite di cui al comma 1.

     3. Ai Consiglieri regionali, a cui sia assegnato l’incarico di Vice Presidenti della Giunta o del Consiglio o di Assessore regionale, in relazione alla percorrenza tra il luogo di residenza, ovvero la zona nella quale il soggetto interessato abbia il domicilio autocertificato, e la sede della Regione e a motivo della necessità di spostamento sul territorio rispetto alla particolarità della funzione rappresentativa svolta, competono per l’esercizio del proprio mandato, a titolo di rimborso spese, i seguenti importi percentuali dell’importo limite di cui al comma 1:

     a) per una distanza fino a venticinque chilometri il 29 per cento;

     b) per una distanza oltre i venticinque chilometri e fino a cinquanta chilometri il 34 per cento;

     c) per una distanza oltre i cinquanta chilometri e fino a ottanta chilometri il 39 per cento;

     d) per una distanza oltre gli ottanta chilometri il 44 per cento.

     4. Ai Consiglieri regionali a cui sia assegnato un incarico, previsto dal Regolamento interno del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria, diverso da quelli di cui al comma 2, in relazione alla percorrenza tra il luogo di residenza, ovvero la zona nella quale il soggetto interessato abbia il domicilio autocertificato, e la sede della Regione, competono per l’esercizio del proprio mandato, a titolo di rimborso spese, i seguenti importi percentuali dell’importo limite di cui al comma 1:

     a) per una distanza fino a venticinque chilometri il 25 per cento;

     b) per una distanza oltre i venticinque chilometri e fino a cinquanta chilometri il 29 per cento;

     c) per una distanza oltre i cinquanta chilometri e fino a ottanta chilometri il 34 per cento;

     d) per una distanza oltre gli ottanta chilometri il 39 per cento.

     5. I rimborsi spese previsti ai commi precedenti non sono cumulabili tra di loro. Qualora il Consigliere svolga più di una delle funzioni indicate gli é riconosciuto l’importo più favorevole.

     6. Il trattamento economico di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non può cumularsi con trattamenti economici, assegni o indennità, gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti, conferiti dalla Regione, da enti locali territoriali della Liguria, da enti pubblici che ricevono contributi continuativi dalla Regione o siano sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della stessa, da enti privati con azionariato della Regione.

     7. Lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modificazioni e integrazioni, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di euro 30 a seduta.

     8. Il Consigliere regionale eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta.

     9. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun Consigliere è tenuto a depositare una dichiarazione, da cui risultino gli eventuali incarichi di cui al comma 6 e le somme percepite in dipendenza dagli stessi, ovvero una dichiarazione negativa. Per gli incarichi di cui al comma 6 l’Ufficio di Presidenza provvede alle eventuali conseguenti ritenute sulle indennità di carica.

     10. Qualora un Consigliere non adempia all'obbligo di cui al comma 9, il Presidente del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso di inosservanza della diffida, il Presidente del Consiglio ne dà notizia all'Assemblea e lo invita a provvedere entro i successivi quindici giorni. In caso di persistenza nell’inadempimento, l’Ufficio di Presidenza sospende l’erogazione dell’indennità di carica.

     11. Ai componenti della Giunta regionale che non fanno parte del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria è corrisposto, per tutto il tempo in cui svolgono l'attività di Assessore, il medesimo trattamento economico dei componenti eletti Consiglieri regionali.

 

     Art. 3. (Gratuità della partecipazione alle Commissioni e commisurazione del trattamento economico all’effettiva partecipazione ai lavori dell’Assemblea) [5]

     1. La partecipazione alle Commissioni permanenti e speciali è a titolo gratuito. Per ogni giornata di assenza, a partire dalla terza assenza di ogni mese, alle riunioni del Consiglio regionale e delle Commissioni consiliari è effettuata, sull’indennità di carica, una trattenuta pari al 2,5 per cento della medesima indennità.

     2. La trattenuta di cui al comma 1 non si applica se l’assenza del Consigliere o dell’Assessore regionale è compensata dalla partecipazione, su incarico o delega dei Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale, ad attività istituzionali o a missioni di cui all’articolo 9 o in caso di ricovero ospedaliero documentato.

 

     Art. 4. (Sanzioni per comportamenti di disturbo dell’ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio regionale) [6]

     1. Nei confronti del Consigliere che con il suo reiterato contegno turbi l’ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio regionale può essere comminata dall’Ufficio di Presidenza una sanzione sull'indennità di carica da euro 500,00 a euro 1.500,00, secondo le modalità previste dal Regolamento interno del Consiglio regionale.

 

     Art. 5. (Mancata corresponsione dell'indennità di carica per prolungata assenza) [7]

     1. Nei confronti del Consigliere che, senza giustificato motivo, non abbia partecipato ad alcuna delle sedute delle sessioni previste dall'articolo 22 dello Statuto, può essere disposta la non corresponsione dell'indennità di carica.

     2. Il provvedimento di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

     3. Il provvedimento di cui al comma 1 decorre dalla data di deliberazione del Consiglio regionale e produce i suoi effetti per tutto il tempo in cui il Consigliere non interviene alle sedute del Consiglio.

 

     Art. 6. (Sospensione del trattamento economico per privazione della libertà personale) [8]

     1. La corresponsione del trattamento economico è sospesa, di diritto, oltre che nei casi di cui all'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli enti locali), nei confronti dei Consiglieri o degli Assessori regionali per i quali l'autorità giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o disposto con ordinanza la custodia cautelare o gli arresti domiciliari per delitto non colposo.

     2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio, preso atto dello stato di privazione della libertà personale o della sospensione dalla carica pronunciata ai sensi dell'articolo 1 della l. 16/1992, dispone immediatamente la sospensione del trattamento economico con decorrenza dalla data dei provvedimenti di cui al comma 1.

     3. Oltre ai casi indicati nell'articolo 15, comma 4 quater, della l. 55/1990, la sospensione del trattamento economico cessa con la revoca dell'ordinanza di cui al comma 1 disposta ai sensi dell'articolo 299 del Codice di procedura penale e con l'emissione dell'ordinanza di cui all'articolo 306 del medesimo Codice.

 

     Art. 7. (Assegno alimentare) [9]

     1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 6, il Consiglio regionale può deliberare a favore del Consigliere, che ne faccia richiesta scritta, la concessione di un assegno alimentare in misura non superiore ai quattro decimi dell'indennità di carica.

 

     Art. 8. (Revoca del provvedimento) [10]

     1. Il provvedimento di sospensione è revocato di diritto e l'Ufficio di Presidenza ne prende atto quando il procedimento penale a carico del Consigliere o dell’Assessore regionale si concluda con sentenza di non doversi procedere, pronunciata ai sensi degli articoli 425 e 529 del Codice di procedura penale o con sentenza di assoluzione anche non definitiva pronunciata per i motivi di cui all'articolo 530 del medesimo Codice o qualora l'ordinanza di cui all'articolo 6, comma 1, sia stata annullata ai sensi dell'articolo 309, comma 9, del Codice di procedura penale.

     2. Il Consigliere o l’Assessore regionale nei cui confronti si è verificata la revoca ha diritto di ricevere la liquidazione di tutti i trattamenti economici e assegni non percepiti, sotto deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.

 

     Art. 9. (Missioni) [11]

     1. Ai Consiglieri regionali, autorizzati dall'Ufficio di Presidenza, al Presidente della Giunta e ai componenti della Giunta che, in rappresentanza della Regione ovvero per ragioni istituzionali finalizzate alla produzione normativa o all’attività di indirizzo o di controllo del Consigliere, si rechino in missione in Italia o all’estero, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando mezzi pubblici di trasporto inclusi l'aereo e il mezzo di trasporto marittimo, ovvero, in caso di spostamento con autovettura propria, un rimborso chilometrico pari ad una frazione, fissata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, del prezzo di un litro di benzina vigente nel tempo; è consentito l'uso del taxi o dell'auto a noleggio.

     2. In caso di missione è riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'alloggio in albergo, per il vitto e per la sosta del proprio automezzo.

     3. L'Ufficio di Presidenza può stipulare convenzioni con le società concessionarie di servizio pubblico di trasporto per i pagamenti differiti delle relative spese.

 

     Art. 10. (Cumulo) [12]

     1. Ai Consiglieri o agli Assessori regionali non possono essere liquidati altri rimborsi di spese di qualsiasi natura, oltre a quanto previsto nei precedenti articoli.

     2. Ai Consiglieri o agli Assessori regionali che siano dipendenti dello Stato o di enti pubblici si applicano le norme statali vigenti.

 

     Art. 11. (Decorrenze) [13]

     1. La corresponsione dell’indennità di carica e del rimborso spese di esercizio del mandato di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, decorre dalla data della prima seduta della nuova Assemblea Legislativa tranne per il Presidente della Giunta regionale per il quale decorre dalla data di proclamazione. La corresponsione del rimborso spese di esercizio del mandato di cui all’articolo 2, commi 3 e 4, decorre dalle relative nomine.

     2. Nel caso di surrogazione, la data di inizio della corresponsione dell’indennità di carica al Consigliere subentrante decorre dalla data della deliberazione del Consiglio regionale che dispone la surroga.

     3. Il trattamento economico del Consigliere cessa a decorrere dal giorno antecedente la prima seduta della nuova Assemblea Legislativa.

     4. Il trattamento economico spetta ai membri dell’Ufficio di Presidenza fino alla data dell’elezione dei nuovi componenti dell’Ufficio di Presidenza e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive cariche.

     5. Il trattamento economico spetta al Presidente e ai componenti della Giunta fino alla data di proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive cariche.

 

CAPO II [14]

ASSEGNO DI FINE MANDATO

 

     Art. 12. (Assegno di fine mandato) [15]

     1. L'assegno di fine mandato, a carico del bilancio del Consiglio regionale, nella misura di cui all’articolo 13, spetta:

     a) ai Consiglieri e agli Assessori regionali non rieletti o non nominati nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato, anche nel caso in cui non abbiano presentato la loro candidatura;

     b) ai Consiglieri e agli Assessori regionali che cessino dalla carica o dalla funzione nel corso della legislatura per dimissioni volontarie o per revoca, esclusi i casi di cessazione dal mandato per le cause di decadenza così come disciplinate dalla normativa vigente.

     2. In caso di decesso del Consigliere o dell’Assessore l'indennità di fine mandato spetta:

     a) al coniuge purché non sia stata pronunciata dal giudice la sentenza definitiva di divorzio;

     b) ai figli legittimi, o legittimati, o adottivi, o naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, minorenni;

     c) agli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera b), minorenni;

     d) ai figli di cui alla lettera b) o, in mancanza, agli affiliati di cui alla lettera c), anche se maggiorenni, purché studenti che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente, o senza occupazione, conviventi a carico del Consigliere deceduto.

 

     Art. 13. (Misura dell'assegno di fine mandato) [16]

     1. La misura dell'assegno di fine mandato è stabilita in una mensilità dell'indennità di carica lorda spettante per la carica di Consigliere o di Assessore regionale, in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione dalla carica, per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi di mandato, fino ad un massimo complessivo di dieci mensilità.

     2. Coloro che abbiano già beneficiato della liquidazione dell'assegno di fine mandato in precedenti legislature hanno diritto, nel caso di rielezione, alla corresponsione di un assegno per i mandati successivi sulla base della normativa di cui al comma 1. Agli stessi non può, comunque, essere riconosciuta, al termine dello svolgimento del nuovo mandato, una misura dell’assegno di fine mandato, in termini di numero di mensilità, superiore a quella a cui avrebbero avuto diritto sulla base della legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 174/2012, tenendo comunque conto del numero delle mensilità già liquidate.

     3. L'attribuzione dell’assegno di fine mandato è disposta dall'Ufficio di Presidenza nel sesto mese successivo dalla cessazione del mandato.

     4. Coloro che abbiano già esercitato il mandato per una legislatura possono richiedere all'Ufficio di Presidenza la corresponsione anticipata dell'assegno di fine mandato in misura non superiore al 50 per cento rispetto al trattamento cui avrebbero diritto in caso di cessazione del mandato consiliare alla data della richiesta. La richiesta deve essere motivata da necessità personali e approvata dall'Ufficio di Presidenza. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta per ciascuna legislatura a partire dalla seconda. Sulla percentuale corrisposta anticipatamente non si effettua adeguamento al termine definitivo del mandato.

 

     Art. 14. (Effetti della sospensione) [17]

     1. I periodi di non corresponsione o sospensione della indennità di carica non sono computati agli effetti dell'assegno di fine mandato.

 

     Art. 15. (Assicurazioni infortuni) [18]

     1. I Consiglieri regionali sono assicurati, a carico del bilancio del Consiglio regionale, contro i rischi di morte o di invalidità permanente o temporanea conseguenti ad infortunio e/o dipendenti da malattia per un valore proporzionale alle somme assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente. La spesa per tale assicurazione non fa parte del trattamento economico.

 

     Art. 15 bis. (Pubblicità dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e del governo regionale) [19]

     1. Al fine di procedere alla pubblicazione, annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, dello stato patrimoniale dei Consiglieri regionali nel sito istituzionale, ciascun Consigliere trasmette al Presidente del Consiglio, entro tre mesi dalla data delle elezioni e nel mese di settembre di ciascun anno, i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati, i beni immobili e mobili registrati posseduti, le partecipazioni in società quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie.

     2. Rimangono fermi gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 53 (Norme per la pubblicità dello stato patrimoniale e tributario dei Consiglieri regionali e degli amministratori di enti ed istituti operanti nell'ambito della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.

     3. Nei confronti del Consigliere regionale che non ottemperi alle disposizioni di cui al comma 1, può essere comminata dall’Ufficio di Presidenza una sanzione sull’indennità di carica da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.

 

     Art. 15 ter. (Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione) [20]

     1. In attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera n), del d.l. 174/2012 convertito dalla l. 213/2012, il titolare dell’assegno vitalizio, qualora sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna importi l’interdizione dai pubblici uffici, è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni alla competente struttura del Consiglio regionale che può, comunque, per disposizione dell’Ufficio di Presidenza, procedere in ogni momento alla verifica della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

     2. In ogni caso, il titolare dell'assegno vitalizio è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza di condanne di cui al comma 1. A tale scopo la competente struttura del Consiglio regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, inoltra ai titolari dell'assegno la richiesta di autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni corredata di apposito modulo, fissando contestualmente un termine per la restituzione dello stesso, decorso il quale procede d’ufficio alla sospensione dell’erogazione dell’assegno vitalizio con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l’inadempienza.

     3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare dell’assegno di reversibilità che sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna importi l’interdizione dai pubblici uffici.

 

CAPO III [21]

PREVIDENZA

 

     Art. 16. [22]

     (Omissis).

 

     Art. 17. [23]

     (Omissis).

 

     Art. 18. (Contributi obbligatori). [24]

     1. Tutti i Consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare.

     2. I contributi sono trattenuti mensilmente, nella misura del 27 per cento, dall'indennità fissa prevista dall'art. 2 comma 1 al netto delle ritenute per fine mandato e fiscali e sono contemporaneamente versati alla Regione.

 

     Art. 19. (Diritto all'assegno mensile). [25]

     1. L'assegno mensile compete ai Consiglieri che siano cessati dal mandato, purché lo abbiano esercitato per una legislatura, al compimento del sessantesimo anno di età, sempreché gli stessi abbiano versato il contributo per almeno cinque anni [26].

     2. La corresponsione dell'assegno mensile di cui al comma 1 può essere anticipata a partire dal cinquantacinquesimo anno di età, su richiesta del Consigliere che abbia esercitato il mandato per almeno due legislature ed abbia versato i relativi contributi, anche volontari, per almeno dieci anni. In tal caso la misura dell'assegno è ridotta proporzionalmente nella misura del 2 per cento del suo ammontare lordo per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di età [27].

     3. In caso di contribuzioni inferiori all'anno i periodi superiori ai sei mesi sono considerati un anno intero.

     4. L'età richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno è diminuita di un anno per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto, con il limite a cinquantacinque anni, per coloro che abbiano espletato il mandato di Consigliere regionale o parte di esso entro la data del 19 novembre 1981.

 

     Art. 20. (Consiglieri inabili al lavoro o deceduti per cause naturali). [28]

     1. Hanno diritto all'assegno mensile, indipendentemente dall'età, i Consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti inabili in modo permanente al lavoro, purché abbiano esercitato il mandato consiliare per almeno cinque anni, o abbiano comunque effettuato i versamenti per un corrispondente periodo ai sensi dell'art. 23.

     2. L'assegno spetta comunque, indipendentemente dalla effettiva durata del mandato consiliare o dei versamenti, ai Consiglieri cessati perché divenuti inabili in modo permanente al lavoro nel corso di detto mandato, nonché agli aventi diritto dei Consiglieri deceduti durante il mandato medesimo.

     3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio verifica se sussistono i requisiti di cui ai commi 1 e 2 e decide sulla applicabilità delle relative disposizioni nel caso di inabilità parziale.

 

     Art. 21. (Accertamento dell'inabilità permanente). [29]

     1. L'accertamento di inabilità di cui all'art. 20 è compiuto da un collegio medico composto di tre membri, di cui due nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e uno indicato dall'interessato.

     2. Sulle conclusioni del collegio medico delibera l'Ufficio di Presidenza.

     3. Qualora la decisione di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno compete dal giorno in cui è stata presentata la relativa domanda.

 

     Art. 22. (Ammontare dell'assegno mensile in caso di inabilità). [30]

     1. Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 20, qualora il Consigliere sia divenuto inabile o sia deceduto nel corso del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno mensile sarà commisurato all'importo minimo previsto all'art. 27.

     2. L'erogazione dell'assegno mensile per inabilità resta sospesa se il Consigliere esercita un'attività lavorativa dipendente, professionale o autonoma.

     L'assegno è inoltre sospeso se il Consigliere percepisce a qualsiasi titolo emolumenti per incarichi pubblici o di nomina pubblica il cui ammontare sia pari o superiore alla misura dell'assegno stesso [31].

     3. La corresponsione dell'assegno di inabilità è subordinata a verifiche quinquennali sul permanere delle condizioni che ne hanno determinato la concessione [32].

 

     Art. 23. (Contributi volontari e restituzione dei contributi versati). [33]

     1. Al Consigliere regionale che abbia svolto un mandato inferiore all'intera legislatura viene restituito, su richiesta, l'importo dei contributi versati senza interessi. In caso di rielezione, l’eventuale riversamento volontario dell’importo di detti contributi dovrà essere effettuato calcolando gli interessi legali e la rivalutazione monetaria [34].

     2. Il Consigliere regionale cessato dalla carica che abbia esercitato il mandato per almeno trenta mesi e abbia versato i contributi obbligatori per lo stesso periodo ha la facoltà di versare alla Regione, entro il termine perentorio di centottanta giorni da quello in cui è cessata la corresponsione dell'indennità consiliare, i contributi stessi per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno mensile minimo che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il Consigliere avrà conseguito i requisiti previsti dall'articolo 19.

     3. E', inoltre, concessa la facoltà di versare alla Regione i contributi volontari per il raggiungimento dei dieci anni di versamenti e, conseguentemente, di ottenere il diritto all'assegno mensile anticipato previsto dall'articolo 19, comma 2, al Consigliere che abbia esercitato in tutto o in parte il mandato per due legislature.

     4. Qualora il Consigliere, rieletto in successive legislature, abbia in precedenza svolto un mandato per un periodo inferiore alla intera legislatura, i contributi trattenuti ed incamerati dalla Regione, o riversati alla Regione, sono ripristinati d’ufficio agli effetti dei benefici previsti dall’articolo 27 [35].

 

     Art. 24. (Restituzione ed acquisizione dei contributi versati). [36]

     (Omissis).

 

     Art. 25. (Ricongiunzione). [37]

     (Omissis).

 

     Art. 26. (Sospensione del pagamento degli assegni). [38]

     1. Qualora il Consiglio già cessato dal mandato, rientri a far parte del Consiglio regionale della Liguria, il pagamento dell'assegno mensile di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

     2. Il pagamento dell'assegno viene altresì sospeso nel caso in cui il titolare venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale.

     2 bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2010, l’assegno vitalizio mensile non è cumulabile con emolumenti percepiti in relazione a nomine o incarichi conferiti o deliberati dalla Regione Liguria, nonché a cariche elettive o di governo presso gli enti locali qualora gli stessi siano superiori, su base mensile lorda, al 40 per cento dell’indennità di carica lorda prevista per i Consiglieri regionali. La somma eccedente tale limite viene trattenuta, sull’assegno vitalizio mensile, dal Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa della Liguria. Al fine di consentire detta trattenuta, ciascun beneficiario è tenuto a comunicare ai competenti Uffici del Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa della Liguria, entro il mese successivo al verificarsi dell’evento, l’eventuale entrata in godimento di emolumenti eccedenti il limite di cui al presente comma [39].

 

     Art. 27. (Misura dell'assegno mensile). [40]

     1. L’ammontare mensile dell’assegno è determinato in base alla tabella “A” allegata, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sulla indennità mensile lorda di cui all’articolo 2, comma 1, prevista per la funzione di Consigliere regionale in carica al momento della corresponsione dell’assegno stesso; tale ammontare non può essere comunque inferiore all'assegno vitalizio previsto per il Consigliere regionale interessato in carica al momento della cessazione dello stesso dalla carica [41].

     2. Per i Consiglieri cessati dal mandato alla data del 5 marzo 1992 l'ammontare mensile dell'assegno è determinato al 1° gennaio di ogni anno in base alla tabella «B» allegata, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sul 60 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai membri della Camera dei Deputati a norma dell'art. 1 della l. n. 1261/1965, in vigore il mese precedente alla maturazione del diritto all'assegno mutualistico.

     3. Le misure degli assegni sono aumentate della stessa percentuale di incremento e con la stessa decorrenza dell'indennità di carica dei Consiglieri regionali [42].

     4. Qualora il primo quinquennio di mandato svolto non sia interamente coperto dai contributi obbligatori di cui all'art. 18 per almeno cinque anni, l'assegno è diminuito degli anni mancanti, salva la facoltà del Consigliere di integrare i versamenti con contributi volontari.

     5. Ai fini di cui ai commi precedenti le frazioni superiori a sei mesi si considerano anno di contribuzione intero.

 

     Art. 28. (Trattenuta temporanea). [43]

     (Omissis).

 

     Art. 29. (Decorrenza dell'assegno mensile). [44]

     1. L'assegno mensile, è corrisposto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere, cessato dal mandato, ha compiuto l'età per conseguire il diritto.

     2. Nel caso in cui il Consigliere, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 19, l'assegno è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo.

     3. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno lo percepiscono con decorrenza dal giorno successivo a quello della fina della legislatura.

 

     Art. 30. (Diritto e misura dell’Assegno di reversibilità). [45]

     1. Il Consigliere, previo versamento di apposita quota contributiva mensile aggiuntiva pari al 3 per cento dell’indennità di cui all’articolo 2, comma 1, ha diritto, dandone apposita comunicazione all'Ufficio di Presidenza, di determinare l'attribuzione agli aventi diritto di seguito individuati di una quota pari al 50 per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio allo stesso spettante. Condizione necessaria perché si determini tale attribuzione è che il Consigliere al momento del decesso abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio.

     2. L'ottenimento del beneficio di cui al comma 1 è subordinato alla comunicazione all'Ufficio di Presidenza di volersene avvalere.

     3. Sia la comunicazione di cui al comma 2, sia l' inizio della contribuzione di cui al comma 1 devono aver luogo entro sessanta giorni dalla assunzione del mandato consiliare, pena la decadenza del beneficio. Tale causa di decadenza non opera in caso di matrimonio o di nascita di figli successivamente all'inizio del mandato consiliare; in tal caso il termine per la comunicazione decorre rispettivamente dalla data del matrimonio ovvero dalla nascita dei figli e l'obbligo del pagamento della quota aggiuntiva retroagisce dalla data di assunzione della carica di Consigliere.

     4. Qualora uno dei beneficiari dell'assegno di reversibilità entri a far parte del Consiglio regionale, o si verifichi una delle condizioni di cui all’articolo 26, comma 2 il pagamento dell'assegno resta sospeso per tutta la durata dell'esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo. Il diritto all'assegno vitalizio di reversibilità si estingue con la morte della persona che ne ha beneficiato.

     5. Il diritto all’assegno di reversibilità, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla morte del titolare dell’assegno diretto o del Consigliere regionale che abbia già maturato il diritto all’assegno a norma degli articoli 19, 20 e 23, è a favore:

     a) del coniuge, finché nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata dal giudice la separazione personale;

     b) dei figli legittimi, o legittimati, o adottivi, o naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, finché minorenni;

     c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera b), finché minorenni;

     d) dei figli di cui alla lettera b) o , in mancanza, degli affiliati di cui alla lettera c), anche se maggiorenni, purché studenti sino al compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente, che convivevano a carico dell'ex Consigliere deceduto.

     6. Le condizioni per la concessione dell'assegno di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del Consigliere. Qualora vengano a cessare, l'assegno è revocato.

     6 bis. Per il Consigliere che non si avvale del diritto all’assegno di reversibilità, le percentuali sull’indennità di cui alla Tabella A della presente legge, ai fini della determinazione della misura dell’assegno vitalizio mensile, sono incrementate di 0,5 punti percentuali a legislatura [46].

     7. Le norme del presente articolo si applicano con decorrenza dalla nona legislatura. Per i Consiglieri dell’ottava legislatura che rinunciano, con comunicazione scritta all’Ufficio di Presidenza, in modo espresso e irrevocabile al diritto all’assegno di reversibilità, le percentuali sull’indennità di cui alla Tabella A della presente legge, ai fini della determinazione della misura dell’assegno vitalizio mensile, sono incrementate di 0,5 punti percentuali a legislatura [47].

 

     Art. 30 bis. (Misura dell'assegno di reversibilità). [48]

     1. L'ammontare degli assegni di reversibilità al coniuge, ai figli o agli altri aventi diritto è stabilito in percentuale all'assegno mensile liquidato, o che sarebbe spettato al Consigliere, secondo le seguenti misure:

     a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento;

     b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento, con aumento progressivo del 15 per cento per ogni figlio fino alla concorrenza del 100 per cento;

     c) al figlio superstite avente diritto all'assegno: 60 per cento; quando i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 15 per cento per ogni unità successiva fino ad un massimo del 100 per cento ed è ripartito tra di essi in parti uguali;

     d) negli altri casi: 50 per cento [49].

 

     Art. 31. (Condizioni per l'assegno di reversibilità). [50]

     1. Qualora il decesso del Consigliere avvenga per causa di servizio, l'attribuzione della quota di assegno di reversibilità compete ai beneficiari anche se il Consigliere deceduto non sia in possesso dei requisiti richiesti per il conseguimento dell'assegno vitalizio.

 

     Artt. 32. - 33. [51]

     (Omissis).

 

     Art. 34. (Prescrizione dei ratei d'assegno). [52]

     1. I ratei di assegno diretti o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti.

     2. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide l'Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 35. (Sequestro, pignoramento e cessione dell'assegno mensile reversibile). [53]

     1. Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno mensile reversibile si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

 

     Art. 36. (Effetti della sospensione dell'indennità). [54]

     1. I periodi di non corresponsione dell'indennità mensile nei confronti dei Consiglieri regionali di cui all'art. 8 nonché i periodi di sospensione della stessa indennità di cui all'art. 9 e per la quale non sia intervenuta la revoca prevista dall'art. 11, non sono computati agli effetti dell'assegno mensile, la misura del quale è diminuita di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interni di non corresponsione ovvero di sospensione. La frazione di mese superiore a quindici giorni si calcola come mese intero.

     2. Nel caso di unica legislatura, tanto se il mandato risulti svolto interamente quanto se esso sia cessato per fatto degli interessati, i periodi di non corresponsione ovvero di sospensione non possono essere coperti con contributi volontari.

 

     Art. 37. (Assicurazioni infortuni). [55]

     1. I Consiglieri regionali sono assicurati contro i rischi di morte o di invalidità permanente o temporanea conseguenti ad infortunio e/o dipendenti da malattia per un valore proporzionale alle somme assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente. 2. Alla spesa per tale assicurazione si provvede con una quota parte della trattenuta mensile di cui all'articolo 18 determinata dall'Ufficio di Presidenza.

 

CAPO IV

NORME FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 38. (Imputazione). [56]

     (Omissis).

 

     Art. 39. (Abrogazioni).

     1. Dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     23 marzo 1973 n. 10.

     5 luglio 1973 n. 24.

     10 settembre 1979 n. 32.

     10 dicembre 1979 n. 47.

     7 aprile 1981 n. 12.

     27 ottobre 1981 n. 28.

     29 gennaio 1982 n. 5.

     10 giugno 1983 n. 19.

     22 agosto 1983 n. 32.

     2 febbraio 1984 n. 10.

     30 aprile 1984 n. 26.

     15 gennaio 1986 n. 3.

 

     Art. 40. (Norma transitoria).

     1. Qualora intervengano modifiche alle norme relative alla cumulabilità delle indennità dei membri della Camera dei Deputati con altri proventi, il Consiglio regionale provvede entro tre mesi al riesame di quanto disposto dal quarto comma dell'art. 2.

     1 bis. Ai Consiglieri e ai componenti della Giunta regionale che non fanno parte del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria che hanno esercitato, in tutto o in parte, il mandato sino all’attuale legislatura continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni di cui agli articoli 19, 23 e 30, nonché alle precedenti Tabelle A e B anche nel caso in cui siano rieletti in successive legislature ed anche relativamente a tali nuovi periodi di mandato [57].

 

     Art. 41. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 

TABELLA A [58]

(art. 27, comma 1)

 

Anni di contribuzione

mensile lorda

Percentuale sull'indennità

5

30

6

34

7

38

8

42

9

46

10

50

11

53

12

56

13

58

14

60

15

62

16

63

17

64

18

65

19

66

20 ed oltre

67

 

 

TABELLA B [59]

(art. 27, comma 2)

 

 

Anni di contribuzione

% sulla indennità mensile lorda

5

20

6

24

7

28

8

32

9

36

10

40

11

44

12

48

13

52

14

56

15

60

16 ed oltre

63

 


[1] Titolo già sostituito dall'art. 26 della L.R. 25 febbraio 1992, n. 6. Vedi però l'art. 4 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 9.

[2] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L.R. 25 febbraio 1992, n. 6 dall'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 9, modificato dall'art. 1 della L.R. 25 marzo 1998, n. 13 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48, con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012. Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "Art. 1. (Oggetto della legge). 1. Il trattamento indennitario spettante ai Consiglieri regionali si articola in: a) indennità di carica e indennità funzione; b) (Omissis); c) indennità di missione; d) indennità di fine mandato; e) assegno vitalizio.".

[3] Capo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48, con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012. Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "INDENNITA' CONSILIARI".

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48, con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012. Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "Art. 2. (Indennità di carica e di funzione). 1. A ciascun Consigliere regionale compete un'indennità lorda mensile pari al 75 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 dell'indennità mensile lorda spettante ai membri della Camera dei Deputati a norma dell'art. 1 della l. 31 ottobre 1965 n. 1261. 2. Ai Consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta a quella prevista dal comma 1, la seguente ulteriore percentuale dell'indennità mensile lorda spettante ai membri della Camera dei Deputati a norma dell'art. 1 della l. n. 1261/1965: a) Presidente del Consiglio regionale e Presidente della Giunta regionale: 33 per cento; b) Vice Presidente della Giunta regionale: 23 per cento; c) Vice Presidente del Consiglio regionale e componenti della Giunta regionale: 20 per cento; d) Presidenti dei Gruppi, Presidenti delle Commissioni consiliari e Segretari del Consiglio regionale: 13 per cento; e) Vice Presidenti delle Commissioni consiliari: 8 per cento. 2 bis. Con decorrenza dalla nona legislatura, ai componenti della Giunta regionale che non fanno parte del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria è corrisposta una indennità mensile lorda pari al 75 per cento dell’indennità mensile lorda spettante ai Ministri della Repubblica non parlamentari. Agli stessi sono estesi, per tutto il tempo in cui svolgono l'attività di Assessore, i rimborsi spese, i trattamenti di missione, le disposizioni per il collocamento in aspettativa, nonché tutte le altre disposizioni previste dalla normativa statale e regionale per i Consiglieri regionali ad eccezione della indennità di fine mandato e delle norme relative all’assegno vitalizio. 3. Le indennità previste nel secondo comma non sono cumulabili tra di loro. Qualora il Consigliere svolga più di una delle funzioni indicate nel comma stesso gli sarà corrisposta l'indennità più favorevole. 4. Le indennità di cui ai commi precedenti non possono cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti, conferiti dalla Regione, da enti locali territoriali della Liguria, da enti pubblici che ricevono contributi continuativi dalla Regione o siano sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della stessa, da enti privati con azionariato della Regione. 5. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun Consigliere è tenuto a depositare una dichiarazione, da cui risultino gli eventuali incarichi di cui al quarto comma e le somme percepite in dipendenza degli stessi, ovvero una dichiarazione negativa. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede alle conseguenti ritenute sulle indennità. 6. Nel caso di inadempienza dell'obbligo di cui al quinto comma, il Presidente del Consiglio regionale diffida il Consigliere di adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso di inosservanza della diffida il Presidente del Consiglio ne dà notizia all'Assemblea. 6 bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2011, al fine di adeguare l’ordinamento regionale alle disposizioni per il coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa, l'importo complessivo degli emolumenti e delle utilità, di cui ai commi 1, 2 e 2 bis, nonché dei rimborsi previsti all’articolo 4, comma 1, percepiti dai Consiglieri regionali in virtù del loro mandato, non può eccedere complessivamente, in nessun caso, l'indennità massima spettante ai membri del Parlamento. L'indennità massima spettante ai membri del Parlamento è relativa al 30° scatto di anzianità della classe ottava del trattamento economico dei magistrati con funzione di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate così come rideterminate dall’articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)) e dell’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 6 ter. Al fine di adeguare l’ordinamento regionale alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in via transitoria e in attesa del completamento dei lavori della Commissione di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto, le percentuali delle indennità di cui ai commi 1 e 2 e i rimborsi di cui all’articolo 4, comma 1, sono e restano determinati in base al valore dell’indennità prevista all’articolo 1 della l. 1261/1965 al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione.".

[5] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 25 febbraio 1992, n. 6 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48, con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48, con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012. Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "Art. 4. (Rimborsi spese). 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2010, ai Consiglieri regionali compete il rimborso forfettario mensile delle spese connesse alla partecipazione alle riunioni del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, della Giunta regionale, dell’Ufficio di Presidenza, delle Commissioni consiliari previste dallo Statuto e dal Regolamento interno del Consiglio, delle Conferenze dei Presidenti dei Gruppi consiliari, nelle percentuali della indennità mensile lorda di cui all’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell’indennità spettante ai membri del Parlamento), ai sensi dell’articolo 52, comma 1, lettera b), del T.U.I.R. (d.P.R. 917/1986), riferite alla percorrenza tra la zona di elezione, ovvero alla zona nella quale il soggetto interessato abbia il domicilio autocertificato, e la sede della Regione: a) per una distanza fino a venticinque chilometri: 25 per cento; b) per una distanza oltre i venticinque chilometri e fino a cinquanta chilometri: 30 per cento; c) per una distanza oltre i cinquanta chilometri e fino a ottanta chilometri: 35 per cento; d) per una distanza oltre gli ottanta chilometri 40 per cento. 2. (Omissis). 3. (Omissis). 4. Per ogni giornata di assenza alle riunioni di cui al comma 1 e secondo le disposizioni di cui al comma 5 è effettuata la trattenuta rispettivamente di un quindicesimo per i Consiglieri regionali, di un decimo per i componenti della Giunta e di un ottavo per il Presidente del Consiglio e per il Presidente della Giunta regionale, del rimborso forfettario di cui al medesimo comma 1, eventualmente decurtato ai sensi del comma 3. 5. Le trattenute di cui al comma 4 sono effettuate ove i Consiglieri regionali non raggiungano almeno le quindici presenze giornaliere nel mese, ove i componenti della Giunta non raggiungano almeno le dieci presenze giornaliere nel mese e ove il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta regionale non raggiungano le otto presenze giornaliere al mese. 5 bis. L’Ufficio di Presidenza può deliberare eventuali motivate variazioni delle condizioni e modalità di trattenuta di cui ai commi 4 e 5. 6. (Omissis). 7. Le missioni, superiori alle quattro ore, effettuate dai Consiglieri regionali, su autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, dal Presidente della Giunta e dai componenti della Giunta per ragioni connesse con l'espletamento del mandato sono considerate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 4, come riunioni ai sensi del comma 1. 7 bis. Sono altresì equiparate alle riunioni di cui al comma 1, senza diritto al rimborso delle spese sostenute, le partecipazioni dei Consiglieri regionali ad attività istituzionali che siano svolte, previa autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza, in rappresentanza della Regione. 8. L'Ufficio di Presidenza può stipulare convenzioni con le società concessionarie di servizio pubblico di trasporto per i pagamenti differiti delle relative spese. 9. Sono a carico della Regione le spese sostenute dai Consiglieri regionali in relazione ai pedaggi autostradali sul territorio nazionale. 10. L'Ufficio di Presidenza determina annualmente il limite massimo del rimborso relativo ad ulteriori costi di viaggio debitamente documentati sostenuti dai Consiglieri regionali per l'espletamento del mandato popolare. Inoltre l’Ufficio di Presidenza stesso può determinare eventuali motivate variazioni dei rimborsi forfettari di cui al comma 1 e delle trattenute del rimborso forfettario di cui ai commi 4 e 5.".

[7] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48, con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012. Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "Art. 5. (Missioni). 1. Ai Consiglieri regionali, autorizzati dall'Ufficio di Presidenza, al Presidente della Giunta e ai componenti della Giunta che, per ragioni connesse all'espletamento del loro mandato, si rechino in missione, superiore alle quattro ore, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando mezzi pubblici di trasporto inclusi l'aereo, il mezzo di trasporto marittimo e il vagone letto, ovvero un'indennità chilometrica pari ad una frazione, fissata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, del prezzo di un litro di benzina vigente nel tempo in caso di spostamento con autovettura propria; è consentito l'uso del taxi o dell'auto a noleggio in presenza di difficoltà di reperimento di altri mezzi pubblici di trasporto. 2. Il Consigliere regionale può chiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'alloggio in albergo, per il vitto e per la sosta del proprio automezzo nei limiti determinati annualmente dall'Ufficio di Presidenza. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per le missioni all'estero.".

[8] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48, con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012. Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "Art. 6. (Cumulo). 1. Ai Consiglieri regionali non possono essere liquidati altri rimborsi di spese di qualsiasi natura, oltre a quanto previsto nei precedenti articoli. 2. Ai Consiglieri regionali che siano dipendenti dello Stato o di Enti pubblici si applicano le norme di cui alla l. 12 dicembre 1966 n. 1078.".

[9] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48, con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012. Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "Art. 7. (Decorrenze). 1. La corresponsione dell’indennità di cui al comma 1 dell’articolo 2 decorre dalla data della prima seduta della nuova Assemblea legislativa. La corresponsione delle indennità di cui al comma 2 dell’articolo 2 decorrono dalle rispettive nomine. 2. Nel caso di surrogazione, la data di inizio della corresponsione dell’indennità al Consigliere subentrante decorre dalla data della deliberazione del Consiglio regionale che dispone la surroga ai sensi dell’articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto normale) e successive modifiche ed integrazioni. 3. Le indennità di cui all’articolo 2 cessano a decorrere dal giorno antecedente la prima seduta della nuova Assemblea legislativa. Analogamente cessano a decorrere dal giorno antecedente la prima seduta della nuova Assemblea legislativa i finanziamenti previsti dalla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e successive modifiche ed integrazioni. 4. Le indennità di cui all’articolo 2 per il Presidente, i Vice Presidenti e i Segretari del Consiglio spettano fino alla data dell’elezione dei nuovi componenti dell’Ufficio di Presidenza e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive cariche; per il Presidente ed i componenti della Giunta spettano fino alla data di nomina della nuova Giunta e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive cariche.".

[10] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48, con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012. Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "Art. 8. (Mancata corresponsione dell'indennità per prolungata assenza). 1. Nei confronti dei Consiglieri che, senza giustificato motivo, non abbiano partecipato ad alcuna delle sedute di una delle sessioni previste dall'art. 32 dello Statuto, può essere disposta la non corresponsione dell'indennità mensile prevista dall'art. 2, primo comma. 2. Il provvedimento di cui al comma precedente è deliberato dal Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Capigruppo. 3. Esso decorre dal giorno in cui il Consiglio lo ha deliberato e produce i suoi effetti per tutto il tempo per il quale il Consigliere si astenga dall'intervenire alle sedute del Consiglio.".

[11] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48, con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012. Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "Art. 9. (Sospensione dell'indennità per privazione delle libertà personali). 1. La corresponsione dell'indennità è sospesa, di diritto, oltre che nei casi di cui all'art. 15 comma 4-bis della l. 19 marzo 1990 n. 55 come modificato dall'art. 1 della l. 18 gennaio 1992 n. 16 «Norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli enti locali», nei confronti dei consiglieri regionali per i quali l'autorità giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o disposto con ordinanza la custodia cautelare o gli arresti domiciliari per delitto non colposo. 2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, preso atto dello stato di privazione della libertà personale del consigliere o della sospensione dalla carica pronunciata ai sensi dell'art. 1 della l. n. 16/1992, dispone immediatamente la sospensione dell'indennità con decorrenza dalla data dei provvedimenti di cui al comma 1. 3. Oltre ai casi indicati nell'art. 15 comma 4-quater della l. n. 55/1990 come modificato dalla l. n. 16/1992, la sospensione dell'indennità cessa con la revoca dell'ordinanza di cui al comma 1 disposta ai sensi dell'art. 299 c.p.p. e con l'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 306 c.p.p.".

[12] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48, con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012. Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "Art. 10. (Assegno alimentare). 1. Nelle ipotesi di cui all'art. 9, il Consiglio regionale può deliberare a favore del Consigliere che ne faccia richiesta scritta la concessione di un assegno alimentare in misura non superiore ai quattro decimi dell'indennità di cui all'art. 2, primo comma.".

[13] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48, con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012. Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "Art. 11. (Revoca del provvedimento). 1. Il provvedimento di sospensione è revocato di diritto e l'Ufficio di Presidenza ne prende atto, quando il procedimento penale a carico del consigliere si concluda con sentenza di non doversi procedere, pronunciata ai sensi degli artt. 425 e 529 c.p.p. o con sentenza di assoluzione anche non definitiva pronunciata per i motivi di cui all'art. 530 c.p.p. o qualora l'ordinanza di cui all'art. 9 comma 1 sia stata annullata ai sensi dell'art. 309 comma 9 c.p.p.. 2. Il Consigliere nei cui confronti si è verificata la revoca ha diritto di ricevere la liquidazione di tutti gli assegni non percepiti, sotto deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.".

[14] Capo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48, con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012. Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "INDENNITA' DI FINE MANDATO".

[15] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48, con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012. Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "Art. 12. (Beneficiari dell'indennità di fine mandato). 1. L'indennità di fine mandato, nella misura di cui all'art. 13, spetta: a) ai Consiglieri non rieletti nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mancato, anche nel caso in cui non abbiano presentato la loro candidatura; b) ai Consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura per dimissioni volontarie. Restano esclusi i casi di cessazione dal mandato per le cause di decadenza così come disciplinate dagli artt. 6 e 7 della l. 23 aprile 1981 n. 154; c) agli aventi causa di cui all'art. 30.".

[16] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48, con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012. Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "Art. 13. (Misura dell'indennità di fine mandato). 1. La misura dell'indennità è stabilita in una mensilità dell'indennità lorda spettante per le funzioni di Consigliere regionale, in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione dalla carica, per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi di mandato, per i primi dieci anni ed in una ulteriore mensilità per ogni biennio, o frazione di biennio superiore all'anno di mandato, fino ad un massimo complessivo di quindici mensilità. 2. Il Consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi, fino alla concorrenza di quindici mensilità comprese nelle tenute a calcolo per la liquidazione già percepita. 3. L'attribuzione delle indennità di cui al comma 2 è disposta dall'Ufficio di Presidenza entro sei mesi dall'inizio della nuova legislatura o dalla cessazione del mandato. 4. Il Consigliere regionale che abbia già esercitato il mandato per una legislatura e versati i contributi di cui all'art. 14, comma 2, può richiedere all'Ufficio di Presidenza la corresponsione anticipata dell'indennità di fine mandato in misura non superiore al 50 per cento rispetto al trattamento cui avrebbe diritto in caso di cessazione del mandato consiliare alla data della richiesta. La richiesta deve essere motivata da necessita personali e approvata dall'Ufficio di Presidenza. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta per ciascuna legislatura a partire dalla seconda. Sulla percentuale corrisposta anticipatamente non si effettua adeguamento al termine definitivo del mandato.".

[17] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48, con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012. Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "Art. 14. (Finanziamento). 1. L'indennità di cui all'art. 12 è a carico del bilancio del Consiglio regionale. 2. A parziale copertura dell'onere relativo alla corresponsione dell'indennità di fine mandato, sull'indennità mensile lorda di cui all'art. 2, primo comma, si applica una trattenuta pari al 3 per cento da devolvere ad apposito capitolo della parte entrata del bilancio regionale denominato «Introiti per ritenuta indennità di fine rapporto». 3. In caso di cessazione del mandato per decadenza il Consigliere regionale ha diritto alla restituzione delle trattenute di cui al comma secondo senza interessi.".

[18] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48, con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012. Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "Art. 15. (Effetti della sospensione). 1. I periodi di non corresponsione e di sospensione della indennità mensile nei confronti dei Consiglieri regionali, fermi restando i criteri di calcolo dei mesi interi di cui all'art. 36, primo comma, non sono computati agli effetti dell'indennità di fine mandato.".

[19] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48, con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012.

[20] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48, con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012.

[21] Capo abrogato dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 35, a decorrere dalla X legislatura, fatto salvo l’art. 37; il comma 2 dell'art. 1 della L.R. 35/2011 ha disposto: "2. Ai Consiglieri e ai componenti, aventi diritto, della Giunta regionale, in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Capo III della l.r. 3/1987 e successive modificazioni ed integrazioni.".

[22] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 9 che ha soppresso il Fondo mutualistico interno.

[23] L'articolo, concernente l'istituzione e il funzionamento del Comitato di Gestione del Fondo, è stato abrogato dall'art. 3 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 9.

[24] Articolo già sostituito dall'art. 11 della L.R. 25 febbraio 1992, n. 6 e modificato dall'art. 1 della L.R. 28 febbraio 1994, n. 7 che ha sostituito il comma 2. Il Capo III è stato abrogato dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 35, a decorrere dalla X legislatura, fatto salvo l’art. 37.

[25] Articolo già sostituito dall'art. 12 della L.R. 25 febbraio 1992, n. 6, e successivamente dall'art. 2 della L.R. 8 settembre 1993, n. 47. Il Capo III è stato abrogato dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 35, a decorrere dalla X legislatura, fatto salvo l’art. 37.

[26] L'art. 10 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 ha disposto che, con decorrenza dalla nona legislatura, nel presente comma le parole: “sessantesimo” sono sostituite dalle seguenti: “sessantacinquesimo”.

[27] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 30 giugno 2003, n. 20. L'art. 10 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 ha disposto che, con decorrenza dalla nona legislatura, nel presente comma le parole: “cinquantacinquesimo” sono sostituite dalle seguenti: “sessantesimo”.

[28] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 25 febbraio 1992, n. 6. Il Capo III è stato abrogato dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 35, a decorrere dalla X legislatura, fatto salvo l’art. 37.

[29] Articolo così modificato dall'art. 14 della L.R. 25 febbraio 1992, n. 6. Il Capo III è stato abrogato dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 35, a decorrere dalla X legislatura, fatto salvo l’art. 37.

[30] Articolo così modificato dall'art. 14 della L.R. 25 febbraio 1992, n. 6. Il Capo III è stato abrogato dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 35, a decorrere dalla X legislatura, fatto salvo l’art. 37.

[31] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 9.

[32] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 9.

[33] Articolo sostituito dall'art. 15 della L.R. 25 febbraio 1992, n. 6, modificato dall'art. 3 della L.R. 8 settembre 1993, n. 47 e così sostituito dall’art. 6 della L.R. 30 giugno 2003, n. 20. Il Capo III è stato abrogato dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 35, a decorrere dalla X legislatura, fatto salvo l’art. 37.

[34] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44.

[35] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44.

[36] Articolo abrogato dall’art. 7 della L.R. 30 giugno 2003, n. 20.

[37] Articolo abrogato dall’art. 7 della L.R. 30 giugno 2003, n. 20.

[38] Articolo così modificato dall'art. 16 della L.R. 25 febbraio 1992, n. 6. Il Capo III è stato abrogato dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 35, a decorrere dalla X legislatura, fatto salvo l’art. 37.

[39] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44, con decorrenza dal 1° gennaio 2010.

[40] Articolo già modificato dall'art. 1 della L.R. 27 gennaio 1988, n. 4, sostituito dall'art. 17 della L.R. 25 febbraio 1992 n. 6 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.R. 8 settembre 1993, n. 47. Il Capo III è stato abrogato dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 35, a decorrere dalla X legislatura, fatto salvo l’art. 37.

[41] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.R. 30 giugno 2003, n. 20.

[42] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.R. 30 giugno 2003, n. 20.

[43] Articolo abrogato dall’art. 9 della L.R. 30 giugno 2003, n. 20, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[44] Articolo così modificato dall'art. 19 della L.R. 25 febbraio 1992, n. 6. Il Capo III è stato abrogato dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 35, a decorrere dalla X legislatura, fatto salvo l’art. 37.

[45] Articolo modificato dall'art. 20 della L.R. 25 febbraio 1992, n. 6 e dall'art. 6 della L.R. 8 settembre 1993, n. 47, già sostituito dall'art. 6 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 9, dall’art. 10 della L.R. 30 giugno 2003, n. 20 e così ulteriormente sostituito dall'art. 10 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44. Il Capo III è stato abrogato dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 35, a decorrere dalla X legislatura, fatto salvo l’art. 37. Il testo previgente recava: "(Assegno di reversibilità).- 1. In caso di morte del titolare dell'assegno diretto o del Consigliere regionale che abbia già maturato il diritto all'assegno a norma degli articoli 19, 20 e 23, lo stesso viene riservato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo, a favore: a) del coniuge, finché nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata dal giudice la separazione personale; b) dei figli legittimi, o legittimati, o adottivi, o naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, finché minorenni; c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera b), finché minorenni; d) dei figli di cui alla lettera b) o , in mancanza, degli affiliati di cui alla lettera c), anche se maggiorenni, purché studenti sino al compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente, che convivevano a carico dell'ex Consigliere deceduto. 2. Il diritto all'assegno di reversibilità si estingue con il decesso delle persone che ne hanno beneficiato al momento della morte del Consigliere. 3. Le condizioni per la concessione dell'assegno di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del Consigliere. Qualora vengano a cessare, l'assegno è revocato. 4. Qualora uno dei beneficiari dell'assegno di reversibilità entri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno resta sospeso per tutta la durata dell'esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo".

[46] Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63.

[47] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2.

[48] Articolo aggiunto dall’art. 11 della L.R. 30 giugno 2003, n. 20 e abrogato dall'art. 10 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44, con decorrenza dalla nona legislatura.

[49] Lettera così modificata dall’art. 3 della L.R. 27 ottobre 2003, n. 27.

[50] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 9. Il Capo III è stato abrogato dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 35, a decorrere dalla X legislatura, fatto salvo l’art. 37.

[51] Articoli abrogati dall'art. 8 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 9.

[52] Articolo così modificato dall'art. 21 della L.R. 25 febbraio 1992, n. 6. Il Capo III è stato abrogato dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 35, a decorrere dalla X legislatura, fatto salvo l’art. 37.

[53] Articolo così modificato dall'art. 21 della L.R. 25 febbraio 1992, n. 6. Il Capo III è stato abrogato dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 35, a decorrere dalla X legislatura, fatto salvo l’art. 37.

[54] Articolo così modificato dall'art. 21 della L.R. 25 febbraio 1992, n. 6. Il Capo III è stato abrogato dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 35, a decorrere dalla X legislatura, fatto salvo l’art. 37.

[55] Articolo già sostituito dall'art. 3 della L.R. 27 gennaio 1988, n. 4, modificato dall'art. 22 della L.R. 25 febbraio 1992, n. 6, ulteriormente sostituito dall’art. 12 della L.R. 30 giugno 2003, n. 20 e abrogato dall'art. 11 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48, con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012.

[56] Reca disposizioni finanziarie.

[57] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 e così modificato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63.

[58] Tabella già sostituita dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 1988, n. 4, dall'art. 23 della L.R. 25 febbraio 1992, n. 6 e così ulteriormente sostituita dall'art. 8 della L.R. 8 settembre 1993, n. 47. Per la rideterminazione delle percentuali previste dalla presente tabella, con decorrenza dalla nona legislatura, vedi l'art. 10 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44.

[59] Tabella così sostituita dall'art. 24 della L.R. 25 febbraio 1992, n. 6.