§ 1.3.35 - L.R. 25 marzo 1998, n. 13.
Modifica alla Legge Regionale 30 gennaio 1995 n. 9 (Modifiche alla Legge Regionale 16 febbraio 1987 n. 3 "testo unico delle norme sulle indennità e la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.3 consiglieri regionali e gruppi consiliari
Data:25/03/1998
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3).
Art. 2.  (Applicazione del decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 314 ai rimborsi spesa previsti per i Consiglieri regionali).
Art. 3.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 1.3.35 - L.R. 25 marzo 1998, n. 13.

Modifica alla Legge Regionale 30 gennaio 1995 n. 9 (Modifiche alla Legge Regionale 16 febbraio 1987 n. 3 "testo unico delle norme sulle indennità e la previdenza dei Consiglieri regionali").

(B.U. 15 aprile 1998, n. 6).

 

Art. 1. (Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3).

     1. Nell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 (testo unico delle norme sulle indennità e la previdenza dei Consiglieri regionali), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1995 n. 9, è soppressa la lettera b).

 

     Art. 2. (Applicazione del decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 314 ai rimborsi spesa previsti per i Consiglieri regionali).

     1. Le somme erogate ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 3/1987 non concorrono a formare il reddito di cui all'articolo 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 secondo quanto previsto dall'articolo 4, lettera b), del decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 314.

 

     Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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