§ 1.3.30 - L.R. 30 gennaio 1995, n. 9.
Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (testo unico delle norme sulle indennità e la previdenza dei Consiglieri regionali).


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.3 consiglieri regionali e gruppi consiliari
Data:30/01/1995
Numero:9


Sommario
Art. 1.      1. Alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (testo unico delle norme sulle indennità e la previdenza dei Consiglieri regionali) come modificata dalle leggi regionali 27 gennaio 1988, n. 4, 25 [...]
Art. 2. 
Art. 3.      1. Gli articoli 16 e 17 sono abrogati
Art. 4.      1. Nell'intero testo della legge regionale 3/1987 e successive modificazioni ogni riferimento al "Fondo mutualistico dei Consiglieri della Regione Liguria" deve intendersi alla "Regione"
Art. 8.      1. Gli articoli 32 e 33 sono abrogati, salvo quanto previsto all'articolo 9 della presente legge
Art. 9.      1. Le disposizioni previste dalla presente legge in tema di assegno vitalizio di reversibilità non trovano applicazione nei confronti dei titolari di assegno vitalizio di reversibilità nonché [...]
Art. 10.      1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge il Fondo mutualistico interno di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 3/1987 è soppresso
Art. 11.      1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i contributi obbligatori di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 3/1987 nonché i contributi di cui alla trattenuta temporanea [...]


§ 1.3.30 - L.R. 30 gennaio 1995, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (testo unico delle norme sulle indennità e la previdenza dei Consiglieri regionali).

(B.U. 8 febbraio 1995, n. 3).

 

Art. 1.

     1. Alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (testo unico delle norme sulle indennità e la previdenza dei Consiglieri regionali) come modificata dalle leggi regionali 27 gennaio 1988, n. 4, 25 febbraio 1992, n. 6, 1 giugno 1993, n. 22, 8 settembre 1993, n. 47 e 28 febbraio 1994, n. 7 sono apportate le modificazioni ulteriori contenute negli articoli seguenti.

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3.

     1. Gli articoli 16 e 17 sono abrogati.

 

     Art. 4.

     1. Nell'intero testo della legge regionale 3/1987 e successive modificazioni ogni riferimento al "Fondo mutualistico dei Consiglieri della Regione Liguria" deve intendersi alla "Regione".

 

     Artt. 5. - 7. [2]

 

     Art. 8.

     1. Gli articoli 32 e 33 sono abrogati, salvo quanto previsto all'articolo 9 della presente legge.

 

     Art. 9.

     1. Le disposizioni previste dalla presente legge in tema di assegno vitalizio di reversibilità non trovano applicazione nei confronti dei titolari di assegno vitalizio di reversibilità nonché nei confronti dei Consiglieri il cui mandato sia già iniziato al momento della sua entrata in vigore.

     2. Per i soggetti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni in materia di assegno vitalizio di reversibilità contenute negli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale n. 3/1987.

 

     Art. 10.

     1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge il Fondo mutualistico interno di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 3/1987 è soppresso.

     Tutte le attività, le passività e le funzioni del Fondo sono trasferite al bilancio regionale.

     2. Il Consiglio di gestione provvede con propri atti in ordine alla cessazione dell'attività ed alla definizione dello stato patrimoniale del Fondo.

 

     Art. 11.

     1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i contributi obbligatori di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 3/1987 nonché i contributi di cui alla trattenuta temporanea prevista dall'articolo 28 della legge regionale medesima sono versati in conto entrate nel bilancio della Regione, cui sono imputate le spese relative all'applicazione della presente legge.

     2. L'Ufficio di Presidenza, in tema di gestione degli assegni vitalizi, si avvale di una Commissione consultiva, presieduta dal Presidente del Consiglio regionale e composta da due Consiglieri in carica e da due Consiglieri cessati dalla carica, nominati dal Consiglio regionale.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 1 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

[2] Modificano ed integrano rispettivamente gli artt. 22, 30 e 31 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.