§ 1.3.29 - L.R. 28 febbraio 1994, n. 7.
Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 recante «Testo unico delle norme sulle indennità e la previdenza dei consiglieri regionali».


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.3 consiglieri regionali e gruppi consiliari
Data:28/02/1994
Numero:7


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Le disposizioni di cui al precedente articolo decorrono dalla data del 1° luglio 1993
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 1.3.29 - L.R. 28 febbraio 1994, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 recante «Testo unico delle norme sulle indennità e la previdenza dei consiglieri regionali».

(B.U. 9 marzo 1994, n. 6).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     1. Le disposizioni di cui al precedente articolo decorrono dalla data del 1° luglio 1993.

 

     Art. 3. [2]

 

     Art. 4. [3]

 

 


[1] Sostituisce l'art. 18, comma 2, della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

[2] Sostituisce l'art. 28 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

[3] Reca dichiarazione d'urgenza.