§ 98.1.47705 - Circolare 4 maggio 2005, n. 13 .
Riforma della politica agricola comune. Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande uniche di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:04/05/2005
Numero:13

§ 98.1.47705 - Circolare 4 maggio 2005, n. 13 .

Riforma della politica agricola comune. Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande uniche di pagamento ai sensi del Reg. (CE) 1782/2003 - Campagna 2005 .

 

Emanata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 94.

 

 

Al 

Ministero delle politiche agricole e forestali 

 

 

Segreteria tecnica  

 

 

Direzione generale delle politiche agroalimentari  

 

 

PAGR V 

 

 

Direzione generale del Corpo forestale dello Stato 

 

Al 

Ministero della salute 

 

 

Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, alimentazione e nutrizione 

 

Al 

Corpo forestale dello Stato della Regione Siciliana 

 

Agli 

Assessorati regionali all'agricoltura 

 

Agli 

Assessorati Province autonome di Trento e Bolzano 

 

All' 

Ente Nazionale Risi 

 

Al 

Centro assistenza agricola Coldiretti S.r.l. 

 

Al 

C.A.A. Confagricoltura S.r.l. 

 

Al 

C.A.A. C.I.A. S.r.l. 

 

Al 

C.A.A. Copagri S.r.l. 

 

Al 

Coordinamento C.A.A. 

 

 

c/o C.A.A.L.P.A. 

 

 

c/o C.A.A. Canapa 

 

Alle 

Organizzazioni professionali agricole:  

 

 

Coldiretti - Confagricoltura - C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. - Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.Pi. - Coopagrival - F.Agr.I. - A.N.P.A. 

 

Alle 

Unioni nazionali delle Organizzazioni di 

 

 

produttori ortofrutticoli 

 

 

1. Quadro normativo.

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:

DISPOSIZIONI COMUNITARIE

Decisione 2000/115/CE del 24 novembre 1999 della Commissione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 038 del 12 febbraio 2000, relativa alle definizioni delle caratteristiche, all'elenco dei prodotti agricoli, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole [notificata con il numero C(1999) 3875

Regolamento (CEE) n. 2081/92 Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari

Regolamento (CE) n. 2342/1999 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi - Allegato 1 - Elenco delle razze bovine non a orientamento carne

Regolamento (CE) n. 1804/1999 che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

Regolamento n. (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

Regolamento (CE) n. 1444/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 216 del 12 agosto 2002, recante modifica della decisione 2000/115/CE relativa alle definizioni delle caratteristiche, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole

Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, Reg. (CE) n. 1452/2001, Reg. (CE) n. 1453/2001, Reg. (CE) n. 1454/2001, Reg. (CE) n. 1868/94, Reg. (CE) n. 1251/1999, Reg. (CE) n. 1254/1999, Reg. (CE) n. 1673/2000, Reg. (CEE) n. 2358/71 e Reg. (CE) n. 2529/2001

Regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

Regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

Regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso

Regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

Regolamento (CE) n. 1787/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e la direttiva 92/102/CEE e direttiva 64/432/CEE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti, Reg. (CEE) n. 2019/93, Reg. (CE) n. 1452/2001, Reg. (CE) n. 1453/2001, Reg. (CE) n. 1454/2001, Reg. (CE) n. 1868/94, Reg. (CE) n. 1251/1999, Reg. (CE) n. 1254/1999, Reg. (CE) n. 1673/2000, Reg. (CEE) n. 2358/71 e Reg. (CE) n. 2529/2001

Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 864/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 che modifica il Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, tenendo conto dell'adesione all'Unione Europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

Regolamento (CE) n. 865/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica il regolamento (CE) n. 827/68

Regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n.1782/2003 per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie

Regolamento (CE) n. 1974/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004 che modifica il Reg. (CE) n. 795/2004

Regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione del 7 settembre 2004 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione del 26 gennaio 2005 che modifica e rettifica il Reg. (CE) n. 1782/2003 che fissa i massimali di bilancio e le dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico

Regolamento (CE) n. 239/2005 della Commissione del 11 febbraio 2005 che modifica e rettifica il Reg. (CE) n. 796/2004

Regolamento (CE) n. 394/2005 della Commissione del 8 marzo 2005 che modifica e rettifica il Reg. (CE) n. 795/2004

Regolamento (CE) n. 606/2005 della Commissione del 19 aprile 2005 che modifica il Reg. (CE) n. 795/2004.

DISPOSIZIONI NAZIONALI

D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 - Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38

Legge 30 maggio 2003, n. 119, recante riforma della normativa nazionale di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Legge 29 dicembre 1990, n. 428, articolo 4, comma 3, concernente "disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990).

DISPOSIZIONI MIPAF

D.M. 30 agosto 2000 [n. 22601] del Ministero delle politiche agricole e forestali recante indicazioni sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine e modalità di applicazioni per fornire informazioni facoltative

D.M. 27 Marzo 2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali - Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola

D.M. 20 luglio 2004 [n. 1628] del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 relativamente all'articolo 33 ed all'articolo 40, nonché del Reg. (CE) n. 795/2004 della Commissione che detta modalità di applicazione

D.M. 31 gennaio 2002 del Ministro della salute, recante disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina

D.M. 31 luglio 2003 del Ministro delle politiche agricole e forestali, recante modalità di attuazione della legge n. 119 del 2003

D.M. 23 aprile 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali, che stabilisce i criteri oggettivi sulla base dei quali determinare i pagamenti previsti all'articolo 96 del Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, i criteri oggettivi per ridurre l'importo totale dei quantitativi di riferimento individuali ammissibile al premio di cui all'articolo 95 del Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, il termine entro cui devono essere presentate le domande di cui agli articoli 95 e 96 del Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003

D.M. 5 agosto 2004 [n. 1787] del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune

D.M. 24 settembre 2004 [n. 2026] del Ministero delle politiche agricole e forestali relativo all'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004

D.M. 3 novembre 2004 [n. 2668] del Ministero delle politiche agricole e forestali recante modifiche ed integrazione al D.M. 24 settembre 2004 [n. 2026]

D.M. 3 novembre 2004 [n. 2669] del Ministero delle politiche agricole e forestali recante modifiche ed integrazioni al D.M. 5 agosto 2004 [n. 1787]

D.M. 9 dicembre 2004 [n. D/580] del Ministero delle politiche agricole e forestali - Definizione delle modalità per la determinazione del quantitativo minimo di sementi certificate per ettaro, al fine della corresponsione dell'aiuto supplementare nel settore dei seminativi, di cui all'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003

D.M. 13 dicembre 2004 [n. 5406] del Ministero delle politiche agricole e forestali - Attuazione dell'articolo 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma politica agricola comune

D.M. 15 marzo 2005 del Ministero delle politiche agricole e forestali disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e n. 1973/2004 della Commissione, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

D.M. 16 marzo 2005 del Ministero delle politiche agricole e forestali - Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativamente al titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, e del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione che reca modalità di applicazione

D.M. 24 marzo 2005 [n. D/118] del Ministero delle politiche agricole e forestali - Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale

D.M. 7 aprile 2005 [n. D/137] del Ministero delle politiche agricole e forestali - Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 24 marzo 2005

Nota 10 gennaio 2005 n. 7/Segr del Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Precisazioni in merito alla certificazione delle sementi esenti da contaminazione OGM.

DISPOSIZIONI AGEA

Circolare 24 aprile 2001, n. 35 AGEA- Istruzioni concernenti adempimenti specifici derivanti dalla vigente normativa comunitaria in ordine ai settori: seminativi, zootecnia, sviluppo rurale e settore vitivinicolo

Circolare 5 ottobre 2004 n. ACIU.2004.491 AGEA - Circolare applicativa delle disposizioni in materia di attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) e di applicazione del regime di pagamento unico (Reg. (CE) del Consiglio n. 1782/2003 e Regolamenti (CE) della Commissione n. 795/2004 e n. 796/2004)

Circolare 10 gennaio 2005 ACIU.2005.2 AGEA - Circostanze eccezionali art. 40 del Reg. (CE) n. 1782/2003

Circolare 28 gennaio 2005 n. ACIU/2005/20 AGEA - Applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalità

Circolare 24 marzo 2005 n. 8 AGEA - Disposizioni in merito all'attuazione degli articoli 8 e 9 del D.M. 5 agosto 2004 [n. 1787] e del D.M. 24 settembre 2004 [n. 2026]

Circolare 24 marzo 2005 n. 9 AGEA - Riforma della politica agricola comune. Fissazione titoli ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/2003.

 

 

2. Definizioni.

Il Reg. (CE) n. 1782/2003 e successive integrazioni fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- agricoltore: una persona fisica o giuridica, o una associazione di persone fisiche o giuridiche indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal titolo nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova sul territorio della comunità ai sensi dell'art. 299 del Trattato e che esercita un'attività agricola;

- azienda: l'insieme delle unità di produzione gestite dall'imprenditore che si trovano nel territorio di uno Stato membro;

- attività agricola: la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5;

- pagamento diretto: un pagamento corrisposto direttamente agli agricoltori nell'ambito di uno dei regimi di sostegno del reddito elencati nell'allegato I;

- pagamenti relativi ad un determinato anno civile o pagamenti relativi al periodo di riferimento: i pagamenti corrisposti o da corrispondere per l'anno/gli anni civili considerati, compresi i pagamenti relativi ad altri periodi che decorrono da quell'anno/quegli anni civili;

- prodotti agricoli: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, compreso il cotone ed esclusi i prodotti della pesca;

Il Regolamento (CE) n. 795/2004 e successive integrazioni fissa, all'art. 2 le seguenti definizioni:

- superficie agricola, l'intera superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti e colture permanenti;

- colture permanenti, le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai di tali colture, secondo la definizione di cui all'allegato I, sezione G/5, della decisione 2000/115/CE della Commissione, escluse le colture pluriennali e i vivai di tali colture pluriennali;

- colture pluriennali: le colture dei seguenti prodotti:

- carciofi; o asparagi;

- rabarbaro;

- lamponi, more di rovo e di gelso e more lampone;

- ribes nero e grappoli di uva spina;

- mirtilli, mirtilli neri e altri frutti del genere Vaccinium;

Ai fini dell'applicazione dell'art. 54, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1782/2003 e nel caso di superfici che formano oggetto anche di una domanda di aiuto a favore delle colture energetiche di cui all'art. 88 del medesimo regolamento, si considerano come colture pluriennali il bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41), Miscanthus sinensis (canna cinese) (codice NC ex 0602 90 51) e Phalaris arundicea (fettuccia d'acqua) (codice NC ex 0602 90 90). Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'art. 44, paragrafo 2, del Reg. (CE) 1782/2003, si considerano come ettari ammissibili:

- le superfici su cui erano coltivati i suddetti prodotti tra il 30 aprile 2004 e il 10 marzo 2005;

- le superfici su cui erano coltivati i suddetti prodotti anteriormente al 30 aprile 2004 e che sono state acquistate o affittate tra il 30 aprile 2004 e il marzo 2005 ai fini della presentazione di una domanda di pagamento unico.

- formazioni erbose, i terreni utilizzati per la produzione di erba (seminata o naturale); ai fini dell'articolo 61 del Reg. (CE) n. 1782/2003 le formazioni erbose includono i pascoli permanenti;

- vendita, la vendita o ogni trasferimento definitivo di proprietà del terreno o di diritti all'aiuto. La definizione di vendita esclude i trasferimenti di terreni ceduti alle autorità pubbliche e/o per fini di utilità pubblica o per fini non agricoli;

- affitto, l'affitto o analoghe transazioni temporanee;

- trasferimento o vendita o affitto di diritti all'aiuto con la terra corrispondente, la vendita o l'affitto di diritti all'aiuto insieme alla vendita o rispettivamente all'affitto di un numero di ettari corrispondenti di superficie ammissibile, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, detenuti dal cedente. In caso di affitto, i diritti all'aiuto e gli ettari sono affittati per la stessa durata. In caso di applicazione della deroga di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1782/2003, il trasferimento di tutti i diritti all'aiuto è considerato un trasferimento di diritti all'aiuto con la terra corrispondente;

- unità di produzione, almeno una superficie, comprese le superfici foraggere ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 1782/2003, che abbia dato luogo a diritti all'aiuto nel corso del periodo di riferimento, o almeno un animale che durante il periodo di riferimento avrebbe dato diritto a pagamenti diretti, insieme, se del caso, al corrispondente diritto al premio;

- agricoltore che inizia un'attività agricola nel periodo di riferimento, ai fini degli articoli 37, paragrafo 2 e 42, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 1782/2003, una persona fisica o giuridica che non ha esercitato a proprio nome e per proprio conto alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola. Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono aver praticato alcuna attività agricola a proprio nome e per proprio conto, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'avvio dell'attività agricola della persona giuridica.

Il Reg. (CE) n. 796/2004 e successive modifiche fissa, all'art. 2 le seguenti definizioni:

- seminativi: terreni utilizzati per coltivazioni agricole e terreni ritirati dalla produzione (set-aside), o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5 del Reg. (CE) n. 1782/2003, a prescindere dal fatto che fossero adibiti a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili; (come da mod. Reg. (CE) n. 239/2005);

- pascolo permanente: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'art. 6 del Reg. (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'art. 54, par. 2, e all'art. 107 del Reg. (CE) n. 1782/2003, i terreni ritirati dalla produzione conformemente al Reg. (CEE) n. 2078/92 del Consiglio e i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli artt. da 22 a 24 del Reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio; (come da mod. Reg. (CE) n. 239/2005);

- erba e altre piante erbacee da foraggio: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o normalmente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (a prescindere dal fatto che siano utilizzate per il pascolo degli animali o meno) Gli Stati membri possono includere i seminativi elencati nell'allegato IX del Reg. (CE) n. 1782/2003 (come da mod. Reg. (CE) n. 239/2005);

- sistema di identificazione e di registrazione dei bovini: il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal Reg. (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- marchio auricolare: il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali di cui all'articolo 3, lettera a) e all'articolo 4 del Reg. (CE) n. 1760/2000;

- banca dati informatizzata dei bovini: la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b) e all'articolo 5 del Reg. (CE) n. 1760/2000;

- passaporto per gli animali: il passaporto per gli animali di cui all'articolo 3, lettera c) e all'articolo 6 del Reg. (CE) n. 1760/2000;

- registro: il registro tenuto presso ciascuna azienda allevatrice di animali, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/102/CEE del Consiglio, dell'articolo 5 del Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio o dell'articolo 3, lettera d) e dell'articolo 7 del Reg. (CE) n. 1760/2000;

- elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini: gli elementi di cui all'articolo 3 del Reg. (CE) n. 1760/2000;

- codice di identificazione: il codice di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1760/2000;

- irregolarità: qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione degli aiuti;

- domanda unica: la domanda di pagamenti diretti a titolo del regime di pagamento unico e degli altri regimi di aiuto, escluse le domande di pagamento per il luppolo presentate da associazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'art. 68-bis, secondo comma, del Reg. (CE) n. 1782/2003; (come da mod. Reg. (CE) n. 239/2005);

- regimi di aiuto per superficie: il regime di pagamento unico, il regime di pagamento per il luppolo ad associazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'art. 68 bis e tutti i regimi di aiuto di cui al titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003, eccetto quelli di cui ai capitoli 7, 11 e 12 di detto titolo; (come da mod. Reg. (CE) n. 239/2005);

- domanda di aiuto per animale: una domanda per il versamento di aiuti a titolo del regime di premi per pecora e per capra e del regime di pagamenti per le carni bovine, di cui rispettivamente ai capitoli 11 e 12 del titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003;

- domanda di premio per i prodotti lattiero-caseari: una domanda per il versamento di aiuti a titolo del regime di premio per i prodotti lattiero-caseari e del regime di pagamenti supplementari di cui al capitolo 7 del titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003;

- uso: l'uso della superficie in termini di tipo di coltura o di copertura vegetale o l'assenza di coltura;

- regimi di aiuto per i bovini: i regimi di aiuto di cui all'articolo 121 del Reg. (CE) n. 1782/2003;

- regime di aiuto per gli ovini e i caprini: il regime di aiuto di cui all'articolo 111 del Reg. (CE) n. 1782/2003;

- bovini oggetto di una domanda: i bovini oggetto di una domanda di aiuto per animale a titolo dei regimi di aiuto per i bovini;

- bovini che non sono oggetto di domanda: i bovini non ancora oggetto di una domanda di aiuto per animale, ma potenzialmente ammissibili ai regimi di aiuto per i bovini;

- periodo di detenzione: periodo durante il quale un animale, oggetto di una domanda di aiuto, deve essere tenuto nell'azienda in virtù delle seguenti disposizioni:

a) articoli 5 e 9 del Reg. (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del Reg. (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine in relazione ai regimi di premi, in riferimento al premio speciale per i bovini maschi;

b) articolo 16 del Reg. (CE) n. 2342/1999, in riferimento al premio per le vacche nutrici;

c) articolo 37 del Reg. (CE) n. 2342/1999, in riferimento al premio alla macellazione;

d) articolo 2, paragrafo 3 del Reg. (CE) n. 2550/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione del Reg. (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine per quanto riguarda i regimi dei premi e che modifica il Reg. (CE) n. 2419/2001, in riferimento agli aiuti per gli ovini e i caprini;

- detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;

- superficie determinata: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti; nel caso del regime di pagamento unico;

- animale accertato: l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti;

- periodo di erogazione del premio: periodo al quale si riferiscono le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione;

- sistema d'informazione geografica (di seguito "SIG"): le tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica di cui all'articolo 20 del Reg. (CE) n. 1782/2003;

- parcella di riferimento: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica basata sul SIG nel sistema di identificazione nazionale di cui all'articolo 18 del Reg. (CE) n. 1782/2003;

- materiale grafico: mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto e gli Stati membri;

- sistema geodetico nazionale: un sistema di riferimenti basato su coordinate che permette la misurazione standardizzata e l'identificazione unica delle parcelle agricole in tutto lo Stato membro interessato; quando vengono utilizzati diversi sistemi di coordinate, essi devono essere compatibili all'interno di ciascuno Stato membro;

- organismo pagatore: i servizi e gli organismi di cui all'articolo 4 del Reg. (CE) n. 1258/1999 del Consiglio;

- condizionalità: i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 4 e 5 del Reg. (CE) n. 1782/2003;

- campi di condizionalità: i vari settori a cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1782/2003 e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'allegato IV dello stesso regolamento;

- atto: ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato III del Reg. (CE) n. 1782/2003; tuttavia, la direttiva e i regolamenti di cui ai punti 6, 7, 8 e 8 bis del citato allegato III formano un unico atto;

- norma: le norme definite dagli Stati membri in conformità dell'articolo 5 e dell'allegato IV del Reg. (CE) n. 1782/2003;

- requisito: quando il termine è utilizzato nel contesto della condizionalità, si riferisce a ciascuno dei criteri di gestione obbligatori sanciti dagli articoli citati nell'allegato III del Reg. (CE) n. 1782/2003 per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto;

- infrazione: qualsiasi inottemperanza ai requisiti e alle norme; costituisce infrazione anche l'inadempimento degli obblighi previsti all'articolo 4 del Reg. 796/2004;

- organismi di controllo specializzati: le competenti autorità nazionali di controllo previste dall'art. 42 del Reg. (CE) n. 796/2004, incaricate di verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, primo comma del Reg. (CE) n. 1782/2003; (come da mod. Reg. (CE) n. 239/2005);

- quantitativo di riferimento individuale determinato: il quantitativo di riferimento individuale a cui ha diritto ciascun agricoltore.

Il Regolamento (CE) n. 1788/2003 fissa, all'articolo 5, le seguenti definizioni:

- «latte»: il prodotto della mungitura di una o più vacche;

- «altri prodotti lattiero-caseari»: tutti i prodotti lattiero-caseari ad esclusione del latte, in particolare il latte scremato, la crema di latte, il burro, lo yogurt e i formaggi; se del caso questi possono essere convertiti in "equivalente latte" applicando i coefficienti da fissare secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003;

- «produttore»: l'imprenditore agricolo quale definito all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003, la cui azienda è situata nel territorio geografico di uno Stato membro, che produce e commercializza latte, o si accinge a farlo nell'immediato futuro;

- «azienda»: l'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro.

Altre definizioni utili sono:

- CUAA: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della Pubblica Amministrazione. Gli uffici della Pubblica Amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla Pubblica Amministrazione scrivente il corretto CUAA;

- UTE: l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva;

- CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;

- UT: Ufficio del Territorio del Ministero dell'economia e delle finanze;

- S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): Il Reg. (CEE) n. 1782/2003 del Consiglio ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto;

- S.I.A.N. (Sistema Informativo Agricolo Nazionale);

- G.I.S.: Sistema informativo geografico che associa e referenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici ai sensi del Reg. (CE) n. 1593/2000.

 

 

3. Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).

Gli agricoltori hanno la facoltà di avvalersi, previo conferimento di mandato, di un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) per la compilazione e la presentazione della domanda di unica di pagamento.

I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), previsti dall'art. 3 bis D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, sono diventati operativi a partire dalla campagna 2003. Con il suddetto decreto legislativo i CAA sono delegati ad effettuare le seguenti attività a favore delle aziende agricole proprie utenti:

- tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;

- assistere i propri utenti nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;

- interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica.

Il CAA si impegna, inoltre, a costituire, aggiornare, mantenere e custodire presso le proprie strutture operative il fascicolo aziendale, di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 173 del 1998 ed all'art. 9 del D.P.R. n. 503 del 1999, nonché il fascicolo domanda.

...«Il CAA ha, in particolare, la responsabilità della identificazione dell'agricoltore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati».

L'art. 15 del D.M. 27 marzo 2001 recita:

«Il CAA è tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato scritto ad operare nel suo interesse, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:

a) fornire al CAA dati completi e veritieri;

b) collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate;

c) consentire l'attività di controllo del CAA nei casi di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto.»

I CAA si impegnano ad assicurare agli agricoltori agricoli che hanno conferito loro mandato, la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi limitatamente alle attività demandate alle medesime in esecuzione delle convenzioni stipulate, nelle forme e con le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In tale ambito l'AGEA è pertanto esonerata, nei confronti degli agricoltori agricoli associati ai CAA, dagli obblighi previsti dalla legge n. 241 del 1990.

Si rammenta che ai sensi della deliberazione dell'8 ottobre 1998, concernente il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 e pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1998, e con specifico riferimento all'art. 4 - comma 4 (comunicazioni relative al procedimento) «per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte, laddove la medesima risulti inoltrata tramite organismi mandatari, il provvedimento finale è comunicato al mandatario con effetto di adempimento nei confronti dei destinatari».

I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), che sulla base di apposite convenzioni, predispongono e acquisiscono le domande informatizzate, e forniscono assistenza agli agricoltori e ai loro rappresentanti per la correzione delle anomalie evidenziate dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

 

 

4. Adempimenti relativi al fascicolo dell'agricoltore.

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui l'agricoltore presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito in una delle campagne precedenti, gli agricoltori, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione già contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare, unitamente alla domanda, la certificazione aggiornata.

I soggetti che hanno conferito al CAA il mandato scritto ad operare nel proprio interesse dovranno costituire il fascicolo presso il CAA stesso, con l'obbligo di fornire la documentazione necessaria al costante aggiornamento della propria situazione aziendale. I CAA saranno, inoltre, il tramite di tutte le comunicazioni intercorrenti tra gli agricoltori e l'Amministrazione.

I soggetti che non hanno conferito alcun mandato al CAA, invece, dovranno costituire il fascicolo presso l'Amministrazione. Tutti coloro che nelle ultime due campagne hanno presentato la documentazione necessaria alla costituzione del fascicolo stesso, lo avranno precostituito, salvo richieste di integrazione e/o chiarimenti da parte dell'Amministrazione stessa.

La tabella seguente rappresenta l'insieme dei documenti che devono essere prodotti all'atto della costituzione e/o dell'aggiornamento del fascicolo aziendale da parte dell'azienda interessata. I documenti devono essere prodotti solo e soltanto se le informazioni in essi riportate non siano reperibili presso banche dati di altre pubbliche amministrazioni. Tali informazioni rappresentano a tutti gli effetti informazioni certificate e facilmente verificabili.

Alcuni documenti presenti nella tabella possono essere omessi in funzione delle attività produttive dell'azienda dichiarante (ad esempio: se non è presente la compagine zootecnica nell'azienda dichiarante, i documenti riferiti alla consistenza zootecnica non sono necessari per la costituzione e/o per l'aggiornamento del fascicolo).

 

Documento [*] 

Tipologia documento 

[*] tutti i documenti devono essere presentati in originale o  

 

in copia valida ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 

Descrizione 

Descrizione 

 

Documento di identità del dichiarante valido 

Identità titolare e Rappr. Legale 

Documento di identità del rappresentante 

 

legale valido 

 

Codice fiscale e partita IVA per i casi non 

 

riscontrabili in anagrafe tributaria 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

Documenti fiscali e societari 

dell'esonero della partita IVA 

 

Visura camerale 

 

Autocertificazione attestante la cessazione 

 

della attività agricola ex D.P.R. n. 445 del 2000 

 

Mandato al CAA 

Rappresentanza 

Revoca Mandato al CAA 

 

Rinuncia Mandato 

 

Certificazione dell'autorità competente 

 

impermeabilità bacino reflui 

 

Piano di spandimento liquami zootecnici 

 

presentato all'ente di competenza 

 

Certificazione dell'autorità competente se la 

 

resa lattiera è diversa da quella provinciale 

 

Autodichiarazione attestante che la resa 

 

lattiera è diversa da quella provinciale ex 

 

D.P.R. n. 445 del 2000 (verificabile tramite BDN) 

 

Registro di stalla per i capi non rilevabili in 

 

BDN zootecnica 

Consistenza zootecnica 

Certificato di attribuzione codice aziendale 

 

ASL o frontespizio registro di stalla con 

 

vidimazione ASL (in caso di mancata 

 

registrazione in BDN) 

 

Registro di stalla per i capi ovicaprini 

 

Passaporto per i capi non rilevabili in BDN 

 

Zootecnica 

 

Modello 4 per dati non rilevabili in BDN 

 

zootecnica 

 

Modello 7 per dati non rilevabili in BDN 

 

zootecnica 

 

Contratto di soccida con indicazione del 

 

bestiame oggetto di allevamento 

 

Certificazioni catastali per le situazioni 

 

particellari anomale, riordino fondiario e 

 

frazionamento 

 

Certificazione rilasciata dall'Ente 

Consistenza territoriale 

competente per particelle del catasto austro- 

 

ungarico 

 

Voltura catastale presentata all'ufficio del 

 

territorio 

 

Denuncia di variazione colturale - Mod 26A 

 

Estratto di mappa catastale 

 

Visura catastale aggiornata o, se non 

Consistenza territoriale - 

disponibile, estratto del foglio di possesso con il documento  

Proprietà 

tavolare ed autocertificazione (v. costituzione fascicolo), 

 

solo per il catasto ex austroungarico 

Consistenza territoriale - 

Qualsiasi atto pubblico o scrittura privata 

Proprietà 

resa pubblica mediante registrazione 

Consistenza territoriale - 

Dichiarazione sostitutiva di entrambe le parti 

soccida 

attestante il rapporto di soccida verbale 

 

Contratto registrato (scrittura privata o atto 

Consistenza territoriale - 

pubblico), se trattasi di vecchio rapporto 

Mezzadria 

contrattuale anteriore all'entrata in vigore 

 

della legge 3 maggio 1982, n. 203 

 

Contratto registrato (scrittura privata o atto 

Consistenza territoriale - 

pubblico), se trattasi di vecchio rapporto 

Colonia parziale 

contrattuale anteriore all'entrata in vigore 

 

della legge 3 maggio 1982, n. 203 

Consistenza territoriale - 

Contratto registrato 

Enfiteusi 

 

 

Decreto di accoglimento, non opposto, da 

Consistenza territoriale - 

parte del la autorità giudiziaria da cui risulti 

Affrancazione dell'enfiteusi 

la totale cancellazione del vincolo dai registri 

 

catastali 

 

Dichiarazione dell'Amministrazione o 

 

dell'Ente Pubblico o Privato sotto la cui 

Consistenza territoriale -  

fattispecie vanno a ricadere i beni oggetto 

Usi civici 

dell'esercizio dei diritti in questione 

 

indicante la quota parte di utilizzo di 

 

competenza del produttore 

 

Contratto di costituzione dell'usufrutto e 

Consistenza territoriale - 

dichiarazione sostitutiva attestante il 

Usufrutto 

consenso degli altri usufruttuari per la 

 

conduzione intera del fondo 

 

Contratto, nel caso di atto scritto 

Consistenza territoriale - 

Nel caso di contratto verbale, dichiarazione 

Comodato 

sostitutiva di atto notorio attestante la qualità 

 

del comodatario, gli estremi del fondo e le 

 

generalità del proprietario comodante 

 

Dichiarazione sostitutiva attestante la 

 

circostanza di irreperibilità dell'altro/altri 

Consistenza territoriale - 

comproprietari e che il dichiarante è l'unico 

Irreperibilità 

comproprietario a condurre il terreno cui si 

 

riferisce la domanda 

 

Dichiarazione del Comune attestante la 

 

irreperibilità del comodante 

Consistenza territoriale - 

Copia sentenza del giudice 

Usucapione 

 

Consistenza territoriale - 

Atto di concessione o di locazione con 

Concessione e locazione di beni 

indicazione di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico 

immobili demaniali 

Erariale, assenso della Commissione, indicazione del canone 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 

Consistenza territoriale - 

comproprietario che presenta domanda di 

Comproprietà 

aiuto attestante il consenso degli altri 

 

comproprietari a condurre il terreno 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 

Consistenza territoriale - 

coniuge che presenta domanda di aiuto 

Comunione dei beni fra coniugi 

attestante il consenso dell'altro coniuge a 

 

condurre il terreno 

 

Contratto di affitto scrittura privata o atto 

Consistenza territoriale -  

pubblico registrato 

Affitto 

Dichiarazione sostitutiva attestante il 

 

rapporto di affitto verbale e dichiarazione di 

 

registrazione 

Consistenza territoriale - Affitto 

Contratto di affitto (scrittura privata 

a "giovani agricoltori" 

autenticata o atto pubblico) registrato 

Consistenza territoriale - 

Contratto di soccida 

soccida 

 

 

 

5. Modalità di presentazione delle domande.

Le domande uniche di pagamento 2005 possono essere presentate all'AGEA dalle aziende agricole, persone fisiche e giuridiche, che, sulla base della regione di residenza (per le persone fisiche) ovvero della sede legale (persone giuridiche), risiedano in una delle seguenti regioni d'Italia:

- Valle d'Aosta

- Liguria

- Provincia autonoma di Trento

- Provincia autonoma di Bolzano

- Friuli - Venezia Giulia

- Marche

- Umbria

- Lazio

- Abruzzo

- Molise

- Campania

- Puglia

- Calabria

- Sicilia

- Sardegna.

In deroga a tale principio generale ed in presenza di aziende con una o più UTE localizzate in territori ricadenti nella competenza di più OP, queste possono richiedere di costituire il fascicolo unico aziendale in territorio diverso da quello della sede legale o di residenza purché sia presente almeno una UTE dell'Azienda. L'azienda interessata deve inoltrare apposita richiesta all'OP competente per sede legale, all'OP prescelto e all'AGEA. Al termine dell'istruttoria svolta secondo specifica procedura definita da AGEA è attribuita, nell'ambito del SIAN, la competenza all'OP prescelto

Sulla base di tale principio, la domanda unica di pagamento deve essere presentata all'Organismo Pagatore presso il quale è stato costituito il fascicolo aziendale.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della domanda presso il CAA stesso, che avrà l'obbligo di archiviare la domanda cartacea presso propri locali appositamente predisposti a tale fine.

Per gli agricoltori che non hanno conferito mandato ad un CAA, l'Amministrazione ha predisposto sul portale SIAN, una funzione ad uso dell'Amministrazione e degli enti regionali, ad esclusione delle regioni dotate di Organismo Pagatore, per la stampa di un modello di domanda e delle relative note esplicative.

Gli agricoltori che hanno ricevuto la comunicazione dei titoli provvisori potranno scaricare direttamente dal portale SIAN www.sian.it, un modello di domanda corredato di numero identificativo (bar-code), dei dati anagrafici e dei titoli del richiedente, così come risultanti dal fascicolo aziendale costituito o aggiornato in precedenza, inserendo il numero di protocollo della suddetta comunicazione. Il modello corredato dei dati anagrafici, dei titoli e del numero identificativo (bar-code) potrà essere scaricato al massimo tre volte.

La domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, deve pervenire all'AGEA in Via Torino, 45 - 00184 Roma - entro le ore 17.00 del 16 maggio 2005 nelle modalità sottoindicate, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA  

Regime di pagamento unico (Reg. (CE) n. 1782/2003) 

Domanda Unica di Pagamento 2005  

VIA TORINO, 45  

00184 - ROMA 

I dati anagrafici dei richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE  

INDIRIZZO  

CAP - COMUNE (PROV) 

Regime di pagamento unico (Reg. (CE) n. 1782/2003) 

Domanda Unica di Pagamento 2005 

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda.

La normativa comunitaria vigente prevede che l'agricoltore debba presentare una sola domanda in ordine agli aiuti di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003 secondo quanto stabilito dall'art. 11 del Reg. (CE) n. 796/2004

 

 

5.1. Finalità di presentazione della domanda.

Nella compilazione della domanda unica di pagamento, è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, indicando se si tratta di:

1. "Domanda iniziale";

2. "Domanda di modifica ai sensi degli art. 15 e 22 del Reg. (CE) n. 796/2004" nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dai summenzionati articoli, come modifica (art. 15) e/o quale revoca parziale (art. 22) della domanda precedentemente presentata; tale domanda deve comunque pervenire entro la data ultima del 31.05.2005, fissata dalla normativa comunitaria in vigore. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.

3. "Domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004" nei casi in cui si voglia revocare una parte della domanda; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.

4. "Domanda di modifica ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 796/2004" nel caso in cui la domanda venga presentata, nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 40 del Reg. (CE) n. 1782/2003. In tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.

5. ''Domanda di modifica ai sensi dell'art. 74 del Reg. (CE) n. 796/2004'' nel caso in cui la domanda venga presentata, nei casi di cessione di azienda previsti dal sopracitato articolo. In tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 22 del Reg. (CE) n. 796/2004 «La domanda di aiuto o una parte di essa, può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento..... Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità. Le revoche comportano per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda di aiuto o di parte della medesima».

 

 

5.2. Modifica della domanda iniziale ai sensi del Reg. (CE) n. 796/2004.

5.2.1. Domande di modifica ai sensi degli art. 15 e 22

È possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 e 22 del Reg. (CE) n. 796/2004 che consente di modificare alcuni dati dichiarativi e, contemporaneamente, di revocare parte della domanda di aiuto. Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti le destinazione d'uso o regime di aiuto richiesto in relazione alle particelle già dichiarate nella domanda iniziale;

- aggiunta di singole particelle non dichiarate nella domanda iniziale ai fini dei regimi di aiuto per superficie anche associate ai corrispondenti titoli all'aiuto;

- modifiche di singole particelle anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);

- modifica dei titoli, anche in aumento, rispetto alla domanda iniziale;

- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati ai fini dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003 e ai fini dei titoli sottoposti a condizioni particolari;

- modifiche modalità di pagamento.

La domanda di modifica, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, deve pervenire all'AGEA in Via Torino, 45 00184 - Roma - direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, entro le ore 17.00 del 31 maggio 2005.

La domanda deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA, il cui fac-simile è riportato in allegato alla presente circolare (per il reperimento dei moduli le modalità sono descritte nel Cap. 5).

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA 

VIA TORINO, 45  

00184 - ROMA 

Regime di pagamento unico (Reg. (CE) n. 1782/2003) 

Domanda di modifica art. 15 e 22  

Domanda Unica di pagamento 2005 

I dati anagrafici dei richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME  

COGNOME/RAGIONE SOCIALE  

INDIRIZZO  

CAP - COMUNE (PROV) 

Regime di pagamento unico (Reg. (CE) n. 1782/2003) 

Domanda di modifica art. 15 e 22  

Domanda Unica di pagamento 2005 

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda.

5.2.2. Domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 22

È possibile presentare una domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004, a condizione che l'imprenditore non sia stato informato dall'autorità competente dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarità riscontrate dall'autorità competente nella sua domanda.

Le informazioni fornite dall'imprenditore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale. Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta.

La domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 22, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, deve pervenire all'AGEA in Via Torino, 45 00185 - Roma - direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, entro le ore 17.00 del giorno precedente rispetto al quale l'imprenditore è stato informato dall'autorità competente dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarità riscontrate nella sua domanda.

La domanda deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA, il cui fac-simile è riportato in allegato alla presente circolare (per il reperimento dei moduli le modalità sono descritte nel Cap. 5).

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA  

VIA TORINO, 45  

00184 - ROMA  

Regime di pagamento unico (Reg. (CE) n. 1782/2003)  

Domanda di revoca parziale art. 22  

Domanda Unica di pagamento 2005 

I dati anagrafici dei richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME  

COGNOME/RAGIONE SOCIALE  

INDIRIZZO  

CAP - COMUNE (PROV) 

Regime di pagamento unico (Reg. (CE) n. 1782/2003) 

Domanda di revoca parziale art. 22  

Domanda Unica di pagamento 2005 

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda.

L'Amministrazione, al fine di migliorare la gestione delle misure di cui trattasi, adotta le seguenti modalità operative per la presentazione delle domande di revoca parziale, redatte ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004:

- Una domanda di revoca parziale, presentata ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- cancellazione di singole particelle dichiarate nella domanda iniziale ai fini dei regimi di aiuto per superficie anche associate ai corrispondenti titoli all'aiuto;

- riduzione di superficie dichiarata per singole particelle;

- riduzione dei titoli richiesti/restituiti alla Riserva Nazionale;

- cancellazione dei codici allevamento dichiarati ai fini dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003 e ai fini dei titoli sottoposti a condizioni particolari.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, sarà considerata irricevibile.

5.2.3. Domande di modifica ai sensi degli art. 72 e 74

Le domande di aiuto riguardanti gli articoli 72 e 74 del Reg. (CE) n. 796/2004 debitamente compilate devono essere inoltrate obbligatoriamente all'AGEA, unitamente alla documentazione richiesta (cfr. paragrafi successivi), ed essere sottoposte a specifico esame volto a stabilire se la stessa documentazione sia da considerarsi o no probante.

La domanda deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA, il cui fac-simile è riportato in allegato alla presente circolare (per il reperimento dei moduli le modalità sono descritte nel Cap. 5).

5.2.3.1 Art. 72 - Cause di forza maggiore

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 796/2004, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali già elencati, un'apposita nota.

Le domande relative a variazioni dovute a cause di forza maggiore e la relativa documentazione probante, unitamente ad una lettera di accompagnamento in cui si faccia esplicito riferimento a "cause di forza maggiore art. 72 Reg. (CE) n. 796/2004", devono essere depositate, direttamente o tramite terzi, a mano o mediante raccomandata A/R, presso l'AGEA via Torino, 45 - 00185 Roma, secondo quanto previsto dall'art. 72 Reg. (CE) n. 796/2004 e comunque entro e non oltre le ore 17.00 del 30 settembre 2005.

La domanda deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA, il cui fac-simile è riportato in allegato alla presente circolare (per il reperimento dei moduli le modalità sono descritte nel Cap. 5).

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra riportato nel seguente modo:

AGEA  

VIA TORINO, 45  

00184 - ROMA  

Regime di pagamento unico (Reg. (CE) n. 1782/2003)  

Domanda di modifica art. 72  

Domanda Unica di pagamento 2005 

I dati anagrafici dei richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE  

INDIRIZZO  

CAP - COMUNE (PROV) 

Regime di pagamento unico (Reg. (CE) n. 1782/2003)  

Domanda di modifica art. 72  

Domanda Unica di pagamento 2005 

La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute, viene di seguito riportata:

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modulo di domanda.

L'art. 72 dispone che: "I casi di forza maggiore ovvero di circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 40, paragrafo 4 del Reg. (CE) n. 1782/2003, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati per iscritto entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi". La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 72, viene di seguito riportata:

a) decesso del titolare:

1. copia del certificato di morte del richiedente;

2. scrittura notarile indicante linea ereditaria

o, in alternativa:

- dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente a:

- documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;

nel caso di coeredi:

1. delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a

- documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;

2. certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario oppure:

- dichiarazione sostitutiva su possesso della P. IVA unitamente a

- documento di identità in corso di validità.

b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore:

1. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale.

c) calamità naturale:

1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato

o, in alternativa:

- certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.) eventualmente accompagnata da perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale qualora gli atti non contengano sufficienti riferimenti rispetto a quanto sotto riportato.

Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali.

d) Epizozia sul patrimonio zootecnico:

1. provvedimento dell'autorità competente (autorità veterinarie) che attesti il fenomeno e individuai gli animali interessati all'evento

e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento:

1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, ecc.) che accerta la particolare situazione relativa ai fabbricati adibiti all'allevamento.

f) Furto di animali:

1. dichiarazione sostitutiva contenente la descrizione dell'evento, il periodo e il numero di capi coinvolti;

2. denuncia dell'evento all'autorità competente

La documentazione specifica prevista per i casi di cui ai punti da a) a f) deve essere sempre accompagnata da copia della domanda di aiuto di riferimento. Relativamente al punto c) deve essere allegata anche una comunicazione contenente un elenco delle particelle interessate da calamità.

5.2.3.2 Art. 74 - Cessione di azienda

Nei casi previsti dal Reg. (CE) n. 796/2004 all'art. 74, in deroga ai termini temporali già elencati, è consentito all'agricoltore (cessionario) che acquisisce una azienda nella sua totalità da un altro agricoltore (cedente), successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una domanda di aiuto, la presentazione di una specifica domanda unitamente alla relativa documentazione probante, volta all'ottenimento dell'aiuto.

L'istanza verrà presa in carico dall'amministrazione che, a seguito di uno specifico esame, provvederà a verificarne l'ammissibilità all'aiuto per superfici.

Tali domande e la relativa documentazione probante devono essere depositate, direttamente o tramite terzi, a mano o mediante raccomandata A/R, presso l'AGEA - via Torino, 45 - Roma, secondo quanto previsto dall'art. 74 del Reg. (CE) n. 796/2004 e comunque entro e non oltre le ore 17.00 del 30 settembre 2005.

La domanda deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA, il cui fac-simile è riportato in allegato alla presente circolare (per il reperimento dei moduli le modalità sono descritte nel Cap. 5).

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra riportato nel seguente modo:

AGEA  

VIA TORINO, 45  

00184 - ROMA  

Regime di pagamento unico (Reg. (CE) n. 1782/2003)  

Domanda di modifica art. 74  

Domanda Unica di pagamento 2005 

I dati anagrafici dei richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE  

INDIRIZZO  

CAP - COMUNE (PROV) 

Regime di pagamento unico (Reg. (CE) n. 1782/2003)  

Domanda di modifica art. 74  

Domanda Unica di pagamento 2005  

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modulo di domanda.

La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute, viene di seguito riportata:

1. copia dell'atto di vendita, di donazione, di affitto e qualsiasi altro atto attestante la cessione dell'azienda intervenuta a qualsiasi titolo del cedente al rilevatario debitamente registrati contenenti il dettaglio delle particelle catastali dichiarate in domanda;

2. copia del certificato di attribuzione della P. IVA al richiedente o, in alternativa:

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi D.P.R. n. 445 del 2000 sul possesso della P. IVA unitamente a

- documento di identità in corso di validità;

In caso di esenzione dalla partita IVA, produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 resa dal produttore in merito all'esenzione dalla partita IVA.

3. copia della domanda di aiuto del richiedente.

 

 

5.3. Termini di presentazione .

Secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 1782/2003, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione e dal D.M. 5 agosto 2004 [n. 1787], la domanda di ammissione al regime di pagamento unico deve essere presentata entro il 15 maggio 2005.

Pertanto le date di presentazione delle domande all'AGEA previste per la campagna 2005 sono:

a) domande iniziali: 15 maggio 2005;

b) domande di modifica ai sensi dell'art. 15 e 22 del Reg. (CE) n. 796/2004: 31 maggio 2005;

c) domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004: le domande possono essere presentate anche successivamente al 31 maggio 2005 a condizione che l'agricoltore non sia stato informato dall'AGEA di irregolarità riscontrate nella domanda unica o della intenzione di svolgere un controllo in loco.

Ai sensi dell'art. 20 del Reg. (CE) n. 796/2004 e successive integrazioni le domande iniziali di cui al punto a) devono essere presentate entro lunedì 16 maggio 2005, tenuto conto che la scadenza del 15 maggio, indicata nel D.M. 5 agosto 2004, cade in giorno festivo.

Per le domande iniziali di cui al punto a), è consentita una tolleranza di 25 giorni di calendario.

Pertanto, il termine ultimo di presentazione è fissato al 9 giugno 2005.

Ai sensi dell'art. 21, par. 1 del Reg. (CE) n. 796/2004 il ritardato deposito della domanda iniziale produce una decurtazione, pari all'1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. Le domande iniziali pervenute oltre il 9 giugno 2005 sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 21, par. 1, comma 2 del Reg. (CE) n. 796/2004 in caso di inoltro tardivo di documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni che devono obbligatoriamente essere trasmessi ai sensi degli art. 12 e 13 del Reg. (CE) n. 796/2004, qualora tali documenti, contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto in questione, si applica una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce.

Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell'art. 21 bis del Reg. (CE) n. 796/2004 (introdotto dal Reg. (CE) n. 239/2005) se la domanda di fissazione titoli è presentata oltre il 16 maggio 2005 si applica una riduzione pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo agli importi spettanti in base ai titoli da assegnare all'agricoltore.

La presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 e 22 di cui al punto b) oltre il termine del 31 maggio 2005 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo. Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 9 giugno, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono irricevibili. (riferimento art. 21 par. 2 del 796/2004).

La data limite di semina è stabilita al 31 maggio 2005.

Le domande di revoca parziale di cui al punto c), pervenute successivamente alla comunicazione da parte di AG.E.A all'agricoltore di eventuali irregolarità della domanda unica o della intenzione di svolgere un controllo in loco, sono irricevibili.

 

 

6. Istruzioni applicative generali.

Il pagamento unico aziendale è la nuova modalità di sostegno diretto al reddito degli agricoltori, introdotta dalla riforma della PAC. Esso è disciplinato dal Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e dai regolamenti applicativi della Commissione (CE) n. 795/2004 e n. 796/2004 e successive modificazioni. A questa normativa di base si aggiunge il D.M. 20 luglio 2004, [n. 1668], il D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787] e il D.M. 24 settembre 2004, [n. 2026] con i quali lo Stato italiano ha adottato le modalità di applicazione della riforma in Italia.

La domanda unica consente la partecipazione ai seguenti regimi di intervento:

- Aiuti Disaccoppiati: Titolo III del Reg. (CE) n. 1782/2003 (regime per titoli);

- Aiuti Accoppiati: Titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 (altri regimi di aiuto);

- Aiuti Accoppiati: Art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003, applicato in Italia dal D.M. 24 settembre 2004 [n. 2026] (premi supplementari).

La domanda unica 2005 consente, inoltre, l'accesso alla riserva nazionale (cfr. Cap. 13) e la richiesta assegnazione titoli ai sensi dell'art. 16, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 795/2004 per un numero di ettari non superiore agli ettari dichiarati nella domanda unica di pagamento 2005.

 

 

7. Requisiti generali della domanda unica.

La domanda unica è predisposta in coerenza con gli articoli 12, 13 e 16 del Reg. (CE) n. 796/2004 e contiene gli elementi necessari a dimostrare la qualifica di agricoltore del richiedente, ai sensi dell'art. 2, lettera a), del Reg. (CE) n. 1782/2003.

La domanda unica 2005 contiene in sintesi le seguenti informazioni relative a:

QUADRI MODULO 

COMPILAZIONE 

DOMANDA UNICA 

 

 

Riportare: 

QUADRO A 

- finalità e tipologia di domanda presentata 

 

- riferimento alla domanda precedente 

DATI IDENTIFICATIVI 

- indicazione del CAA per i produttori che hanno conferito mandato  

DELL'AZIENDA  

agli stessi 

 

 

 

Riportare: 

 

tutti i dati di dettaglio dell'azienda richiedente il premio: titolare, 

 

rappresentante legale, ubicazione, modalità di pagamento prescelta. 

 

(Può essere precompilato) 

 

 

 

Riportare: 

 

i dati relativi alla modalità di pagamento richiesta 

 

 

QUADRO B - B1 - B2 

Riportare: 

 

i dati di riepilogo riguardanti titoli, superfici dettagliati nei seguenti: 

DATI DI RIEPILOGO 

Allegato 1- Quadro C e Allegato 2 - Quadro C1 

 

 

 

elenco delle dichiarazioni e degli impegni attestanti la conoscenza  

QUADRO B3 

delle condizioni inerenti il regime/regime d'aiuto considerato per il 

 

richiedente (biffare le caselle di interesse). 

DICHIARAZIONI E 

La sezione 2 Quadro B3 contiene le dichiarazioni specifiche 

IMPEGNI 

relativamente alla condizionalità ai sensi degli artt. 4 e 5 del  

 

Reg. (CE) n. 1782/2003 

QUADRO B4 

elenco della documentazione specifica da allegare in relazione ai  

ALLEGATI DA 

diversi regimi d'intervento. 

PRESENTARE 

 

QUADRO B5 

richiesta di accesso alla riserva nazionale 

RISERVA NAZIONALE 

 

QUADRO B6 

 

 

Riportare: la sottoscrizione delle dichiarazioni, domanda e  

SOTTOSCRIZIONE 

l'eventuale accettazione della clausola compromissoria 

DICHIARAZIONI e 

 

DOMANDA 

 

 

Riportare: 

Allegato 1 - QUADRO C 

l'identificazione catastale e la destinazione produttiva delle superfici 

 

aziendali e dei pagamenti richiesti in funzione di questa. Il dettaglio,  

PIANO DI 

per particella, deve essere dato per superficie impiegata alla  

UTILIZZAZIONE 

specifica destinazione produttiva, e varietà (se si richiede il  

 

pagamento di un premio che la prevede) e regime di intervento al  

 

quale si intende partecipare 

 

 

Allegato 2 - QUADRO C1 

Riportare: 

 

l'identificazione catastale e la destinazione produttiva  

PIANO DI 

specificamente della frutta in guscio, per la quale sono previste  

UTILIZZAZIONE 

informazioni particolari. 

FRUTTA IN GUSCIO 

 

 

Riportare: 

Allegato 3 - QUADRO D 

l'indicazione degli allevamenti e la richiesta dei capi (premio per  

 

ovini e caprini) per i quali si intende richiedere il premio  

AIUTI 

supplementare previsto dall'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003 e  

SUPPLEMENTARI 

istituito dal D.M. n. 2026 del 2004, o il premio per il settore lattiero-  

ALLA ZOOTECNIA 

caseario previsto al Titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 

 

 

Allegato 4 - QUADRO E 

Riportare, le caratteristiche dei titoli "nel portafoglio" del richiedente 

 

(assegnati, acquIstati, affittati, ereditati). Il richiedente deve indicare 

ELENCO DEI TITOLI - 

quali intende utilizzare e, eventualmente, quali intende restituire  

UTILIZZAZIONE 

alla Riserva Nazionale 

 

 

Allegato 5 - QUADRO F 

 

 

Riportare: 

INFORMAZIONI 

informazioni specifiche relative ai premi richiesti 

SPECIFICHE RELATIVE 

 

AI PREMI RICHIESTI 

 

Allegato 6 - QUADRO G 

 

 

 

INFORMAZIONI 

Riportare: 

SPECIFICHE RELATIVE 

le informazioni specifiche relative ai premi supplementari richiesti 

AI PREMI 

 

SUPPLEMENTARI 

 

Si rammenta la domanda è composta dai Quadri da A a B6 e dagli Allegati da 1 a 6, i cui dati sono registrati e resi disponibili nel SIAN e riproducibili in qualsiasi momento.

 

 

8. Regimi di intervento.

8.1. Aiuti disaccoppiati ai sensi del titolo III del Reg.(CE) n. 1782/2003.

Il regime di pagamento unico stabilisce che ogni agricoltore benefici di un pagamento unico disaccoppiato (svincolato dalle produzioni), basato su quanto dallo stesso percepito nel triennio di riferimento 2000-2001-2002 ai sensi di almeno uno dei regimi di pagamento elencati nell'allegato VI del Reg. (CE) n. 1782/2003:

- seminativi, compreso l'aiuto supplementare al grano duro;

- legumi da granella (ceci, lenticchie, vecce);

- riso;

- foraggi essiccati;

- carni bovine: premio speciale bovini maschi, premio per vacca nutrice, pagamenti per l'estensivizzazione, premi alla macellazione, pagamenti supplementari;

- ovini e caprini: premio per pecora e per capra, premi supplementari;

- latte (in Italia a partire dal 2006): nuovi pagamenti diretti introdotti con la riforma dell'Ocm latte;

- olio d'oliva a partire dal 1/1/2006 (basato sul periodo 1999, 2000, 2001 e 2002);

- tabacco a partire dal 1/1/2006.

Si rammenta che i titoli possono assumere le seguenti tipologie:

- ordinari: sono quelli calcolati a norma dell'articolo 37 del Reg. (CE) n. 1782/2003. Essi sono caratterizzati da un "importo di riferimento" ricavato dalla media dei pagamenti percepibili dagli agricoltori nel periodo di riferimento nel quadro dei regimi di sostegno elencati nell'allegato VI del citato regolamento; tale importo viene suddiviso per il numero medio degli ettari ("superficie di riferimento") ammissibili ai fini dei pagamenti, compresa la superficie foraggera e quella utilizzata per la produzione di foraggi essiccati ed esclusa quella ritirata obbligatoriamente dalla produzione;

- speciali (o sottoposti a condizioni particolari): sono quelli calcolati a norma dell'art. 48 del Reg. (CE) n. 1782/2003 spettanti ad agricoltori che hanno percepito pagamenti per premi zootecnici (ex art. 47 del Reg. (CE) n. 1782/2003) nel periodo di riferimento per i quali non risultano esistere superfici, oppure il cui titolo per ettaro eccede i 5.000 Euro. Gli agricoltori possessori di tali titoli possono derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli purché mantengano almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in unità di bestiame adulto (UBA);

- di ritiro: sono quelli calcolati a norma dell'articolo 53 del Reg. (CE) n. 1782/2003, basati sulla superficie ritirata dalla produzione a titolo obbligatorio. Ai sensi dell'art. 54, par. 6 del Reg. (CE) n. 1782/2003, i titoli di ritiro hanno la precedenza, nell'utilizzo, su qualsiasi altro titolo.

- speciali da soccida - I titoli speciali (o sottoposti a condizioni particolari) provenienti da contratti di soccida in vigore nel triennio di riferimento hanno le caratteristiche dei titoli speciali descritti al punto precedente e, oltre a ciò, possono essere utilizzati solo con l'assenso del soccidario.

Le operazioni che richiedono l'assenso del soccidario sono:

- Cambiamento dei titoli speciali in titoli ordinari in sede di domanda di fissazione

- trasferimento dei titoli per vendita o affitto dell'azienda (articoli 17 e 27 del regolamento (CE) n. 795/2004)

- richiesta dei titoli a premio nella domanda unica

- trasferimento dei titoli dopo l'assegnazione definitiva

I titoli all'aiuto [1] possono essere dichiarati, per ricevere il pagamento, esclusivamente dall'agricoltore che li detiene.

Possono beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori che, in possesso in via originaria o derivata di titoli all'aiuto ai sensi degli articoli da 33 a 43 del Reg. (CE) n. 1782/2003, fissano due diverse date per l'inizio del periodo di dieci mesi di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 1782/2003 comprese tra il 1° settembre dell'anno civile precedente l'anno di presentazione della domanda di partecipazione al regime di pagamento unico e il 30 aprile dell'anno civile successivo.

Sulle particelle per le quali gli agricoltori presentano domanda di pagamento devono esercitare attività agricole nel rispetto del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 795/2004 e n. 796/2004 della Commissione e di quanto stabilito nel D.M. 15 marzo 2005, salvo quanto disposto all'articolo 49, comma 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e salvi i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

Relativamente ad una stessa particella catastale, si possono indicare due diverse date di decorrenza del periodo di dieci mesi, in relazione alle diverse porzioni di appezzamento in cui è eventualmente divisa la particella stessa fermo restando che nell'ambito di una stessa azienda possono essere indicate al massimo due diverse date comprese nel periodo summenzionato.

Il pagamento unico è condizionato al rispetto di criteri di gestione obbligatori (allegato III del Reg. (CE) n. 1782/2003) e/o al rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali (allegato IV del Reg. (CE) n. 1782/2003). L'insieme di tali obblighi e delle disposizioni previste dal D.M. 13 dicembre 2004 [n. 5406/St] e successive modifiche nonché dalla Circolare n. ACIU.2005.20 del 28 gennaio 2005 costituisce la "condizionalità" ed è vigente a partire dal 1° gennaio 2005.

___________

[1] Per ulteriori approfondimenti cfr. circolare n. 9 del 24 marzo 2005.

8.1.1 Titoli ordinari

8.1.1.1 Uso dei titoli all'aiuto

Ciascun titolo ordinario, fissato dall'agricoltore, può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro, e comunque non superiore a quella fissata. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilità, definite dall'art. 44 del Reg. (CE) n. 1782/2003 e ss.

Sono ammissibili le superfici destinate a:

1. seminativi;

2. pascolo permanente.

3. le sole colture pluriennali elencate all'art. 2, punto d) del Reg. (CE) n. 795/2004 (come modificato dal Reg. (CE) n. 394/2005) ed i relativi vivai;

Sono escluse le superfici destinate a:

A. colture permanenti, comprese le colture pluriennali;

B. colture forestali;

C. usi non agricoli.

Relativamente al punto 2 (pascolo permanente), con particolare riferimento alle destinazioni d'uso (cfr. allegato 1 - matrice prodotto/intervento):

Codice 

Destinazione d'uso 

103 

Pascolo arborato con tara 20% (bosco 

 

alto fusto e cespugliato) 

54 

Pascolo erborato con tara 50% (bosco 

 

pascolabile ceduo) 

63 

Pascolo polifita (tipo alpeggi) con tara 

 

20% (roccia affiorante) 

64 

Pascolo polifita (tipo alpeggi) con tara 

 

50% (roccia affiorante) 

si rimanda al paragrafo 10.4.3.

Ai fini dell'articolo 44, comma 2 del suindicato regolamento, le seguenti colture:

- alberi da bosco a breve rotazione (codice prodotto 120);

- canna cinese (miscanthus sinensis) (codice prodotto 112);

- fettuccia d'acqua (phalaris arundicea) (codice prodotto 010)

sono considerate ammissibili nel rispetto delle condizioni sotto indicate:

- impiantate nel periodo compreso tra il 30 aprile 2004 e fino al 10 marzo 2005;

- impiantate anteriormente al 30 aprile 2004 e acquIstate o affittate nel periodo compreso tra il 30 aprile 2004 e fino al 10 marzo 2005.

A tale riguardo, si precisa che l'onere della prova rimane a carico dell'agricoltore che deve presentare all'Amministrazione la documentazione probante (fatture di acquisto dei pioppeti, ricevute di lavorazione per le piantagioni, contratti di compravendita, affitto, ecc.).

Le suddette colture sono considerate sempre ammissibili, indipendentemente dal periodo di impianto o di acquisto/affitto delle superfici sulle quali sono impiantate, nel caso siano oggetto di domanda per le colture energetiche ai sensi dell'art. 88 del Reg. (CE) n. 1782/2003. In questi casi è possibile abbinare tali superfici ai titoli ordinari e percepire, contemporaneamente, l'aiuto per le colture energetiche.

Le colture pluriennali elencate all'art. 2, punto d) del Reg. (CE) n. 795/2004 (come modificato dal Reg. (CE) n. 394/2005) sono:

- carciofi (codice prodotto 909);

- asparagi (codice prodotto 902);

- rabarbaro (codice prodotto 879);

- lamponi, more di rovo e di gelso e more lampone (codice prodotto 011);

- ribes nero e grappoli di uva spina (codice prodotto 880);

- mirtilli, mirtilli neri e altri frutti del genere Vaccinium (codice prodotto 475);

8.1.1.2 Uso agricolo del suolo

Sulle superfici per le quali gli agricoltori richiedono il pagamento unico, può essere svolta qualsiasi attività agricola, fatta eccezione per:

1. le colture permanenti;

2. le patate diverse da quelle da fecola (articolo 51 del Reg. (CE) n. 1782/2003);

3. gli ortofrutticoli (i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 2200/1996 e all'articolo 1, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 2201/1996). Tuttavia, questi ultimi sono permessi in secondo raccolto, se si tratta di produzioni secondarie e per un periodo di occupazione del terreno non superiore ai 3 mesi (articolo 51 del Reg. (CE) n. 1782/2003, così come modificato dal Reg. (CE) n. 864/2004). La data di inizio ammissibile è l'11 giugno con scadenza 11 settembre (Reg. (CE) n. 606/2005, che modifica il Reg. (CE) n. 795/2004). A tale proposito si precisa che, nel caso in cui l'agricoltore inizi l'11 giugno la coltivazione di colture orticole come produzione secondaria, trascorso il periodo di tre mesi durante il quale è ammessa la coltivazione di tali colture, è tenuto a proseguire il periodo di disponibilità del terreno ai fini del premio disaccoppiato richiesto, fino al completamento dei dieci mesi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

È ammissibile l'utilizzazione delle superfici per la coltivazione di ortaggi da seme.

A tale riguardo, si precisa che l'onere della prova rimane a carico dell'agricoltore che deve presentare, unitamente alla domanda unica (Quadro B4 - Allegati - casella 10), la documentazione probante (contratti di moltiplicazione).

La coltivazione della canapa è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- solo se tali superfici sono oggetto di un contratto;

- si utilizzano sementi certificate pari a 35 Kg/ha;

- le etichette in originale devono essere allegate alla domanda depositata presso il CAA;

- si utilizzano varietà con tenore di tetraidrocannabiolo non superiore allo 0,2%;

- la coltivazione deve rimanere in campo fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.

Le superfici agricole non seminate, ammissibili all'aiuto diretto e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 1782/2003, sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- presenza di una copertura vegetale seminata o naturale (codice prodotto 014 e codice varietà 002);

- attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, trinciatura o altre operazioni equivalenti al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

Ulteriori adempimenti e deroghe specifiche, inerenti la gestione delle superfici ritirate dalla produzione, sono previste nell'ambito delle norme sulla "condizionalità" (norma 4.2 del D.M. 13 dicembre 2004, [n. 5406] e circolare n. ACIU.2005.20 del 28 gennaio 2005) e nel D.M. 15 marzo 2005, art. 11, comma 2.

In riferimento al D.M. 15 marzo 2005, art.11, comma 2, in presenza di un eccessivo sviluppo delle malerbe viene consentito l'utilizzo di idonee pratiche agronomiche (codice prodotto 014 codice varietà 001) al di fuori dei periodi consentiti dalla norma 4.2 del precedente D.M. sulla condizionalità (D.M. 13 dicembre 2004, [n. 5406]).

Il produttore deve giustificare l'intervento, biffando la dichiarazione n. 8 prevista nel Quadro B3 del modello di domanda - sezione I dichiarazioni e impegni: «di utilizzare, sulle superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del Reg. (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a e b dell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1782/2003, sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo di ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e sulle altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 1782/2003, idonee pratiche agronomiche, a basso impatto, al fine di limitare lo sviluppo di specie infestanti nonché la propagazione di vegetazione indesiderata secondo le disposizioni del punto 4 dell'allegato 2 al D.M 13 dicembre 2004 [n. 5406] MiPAF.».

8.1.2. Titoli di ritiro

8.1.2.1 Uso dei titoli all'aiuto

Ciascun titolo di ritiro, fissato dall'agricoltore, può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro, e comunque non superiore a quella fissata. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilità, definite dall'art. 54, comma 2 del Reg. (CE) n. 1782/2003 e ss.

Sono ammissibili le superfici destinate a seminativi, fatta eccezione per le superfici che al 15 maggio 2003 erano destinate a:

1. colture permanenti;

2. foreste;

3. usi non agricoli;

4. pascoli permanenti.

Sono ammissibili, inoltre, le seguenti tipologie di superfici messe a riposo:

- superfici ritirate dalla produzione ai sensi degli articoli 22-24 del Reg. (CE) n. 1257/1999, che non sono né adibite ad uso agricolo, né utilizzate per fini lucrativi diversi da quelli ammessi per i terreni ritirati dalla produzione nel quadro di detto regolamento;

- superfici rimboscate a norma dell'articolo 31 del Reg. (CE) n. 1257/1999.

Ai sensi dell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1782/2003 non sono soggetti agli obblighi di cui sopra gli agricoltori che conducono l'azienda interamente con metodi di produzione biologica di cui al Reg. (CEE) n. 2092/91 e i produttori che destinano i prodotti ottenuti per fornire materiale per la trasformazione (no food). Si ricorda che per aziende biologiche si intendono sia le aziende certificate come tali, sia le aziende in conversione.

L'agricoltore deve utilizzare prioritariamente i titoli di ritiro, a meno che non abbia una superficie ammissibile ai sensi dell'art. 54 comma 2 del Reg. (CE) n. 1782/2003 inferiore alla superficie associata ai titoli di ritiro. In quest'ultimo caso l'agricoltore deve compilare la dichiarazione n. 7 del Quadro B3 del modello di domanda unica "Dichiarazioni e impegni".

L'art. 12, paragrafo 2, comma 3 del Reg. (CE) n. 796/2004, infatti, stabilisce che «....Conformemente all'art. 54, paragrafo 6 del Reg. (CE) n. 1782/2003, l'agricoltore chiede di utilizzare i diritti di ritiro prima di ogni altro diritto. Egli dichiara quindi la superficie da mettere a riposo corrispondente al numero di diritti di ritiro in suo possesso, sempre che disponga di una superficie ammissibile sufficiente. Qualora la superficie ammissibile sia inferiore al numero di diritti di ritiro, l'agricoltore può chiedere di attivare il numero di diritti di ritiro corrispondente alla superficie di cui dispone».

8.1.2.2 Uso agricolo del suolo

Le superfici per le quali gli agricoltori percepiscono il pagamento unico relativo ai titoli di ritiro non devono essere adibite per fini lucrativi né per la produzione di alcuna coltura ad usi commerciali, fatta eccezione per:

- gli agricoltori che conducono l'azienda interamente con metodi di produzione biologica di cui al Reg. (CEE) n. 2092/91 (art. 55, a) Reg. (CE) n. 1782/2003);

- i produttori che destinano i prodotti ottenuti per fornire materiale per la trasformazione prodotti non destinati, in primo luogo al consumo umano o animale (art. 55, b) Reg. (CE) n. 1782/2003).

Le condizioni generali applicabili alle superfici utilizzate per i titoli di ritiro sono:

- estensione minima non inferiore a 1000 metri quadri e larghezza non inferiore ai 10 metri; particelle di almeno 500 metri quadri ed con larghezza di 5 metri possono essere prese in considerazione a condizione che sulle stesse non sia praticato il diserbo chimico;

- messa a riposo per un periodo che inizia non oltre il 15 gennaio e si conclude non prima del 31 agosto.

Secondo quanto previsto dalle norme sulla condizionalità, le superfici destinate a riposo sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- presenza di una copertura vegetale seminata o naturale (codice prodotto 003 e codice varietà 006);

- attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, trinciatura o altre operazioni equivalenti al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

Ulteriori adempimenti e deroghe specifiche, inerenti la gestione delle superfici ritirate dalla produzione, sono previste nell'ambito delle norme sulla "condizionalità" (norma 4.2 del D.M. 13 dicembre 2004, [n. 5406] e circolare n. ACIU.2005.20 del 28 gennaio 2005) e nel D.M. 15 marzo 2005, art. 11, comma 2.

La copertura vegetale effettuata con specie seminate, ad esclusione delle colture contenute nell'allegato IX del Reg. (CE) n. 1782/2003 e delle colture che consentono prodotti pluriennali, non può determinare un raccolto nell'anno corrente né può essere utilizzata per l'alimentazione animale. Tale limitazione comprende le essenze foraggere utilizzate anche per autoconsumo aziendale (esempio medica, trifoglio ecc.) per le quali il taglio non può essere effettuato per consentire una produzione nell'anno 2005, ma solo a partire dalla stagione successiva.

In assenza di disposizioni specifiche emanate dalle amministrazioni regionali, provinciali, comunali o da altri enti deputati a vario titolo alla gestione del territorio, anche relativamente alla delimitazione di zone vulnerabili tese a salvaguardare il paesaggio, il produttore può usufruire delle seguenti deroghe di natura agronomica che consentono l'utilizzo di alcune specie e la lavorazione del terreno per determinate circostanze da riportare dettagliatamente in domanda. La deroga prevede che il periodo dell'inerbimento sia condizionato dalle operazioni agronomiche previste per le diverse tipologie di seguito riportate:

- lavorazioni meccaniche a partire dal 15 luglio per le semine delle sole specie i cui raccolti siano ottenibili nell'anno successivo;

- destinazione dei terreni alla coltivazione di piante biocide per motivi di ordine fito-sanitario, fermo restando l'obbligo di provvedere all'interramento delle stesse piante non appena realizzata la finalità perseguita (ad esempio, l'utilizzo di alcune specie della famiglia delle Brassicacee e Capparidacee come il Raphanus sativus, consente, attraverso lo sfalcio in fioritura e il successivo interramento delle piante, di ridurre l'infestazione di nematodi nel terreno);

- copertura vegetale con specie da sovescio, fatta eccezione delle specie contemplate dall'allegato IX del regolamento (CE) n. 1782/2003. Le specie seminate dovranno essere interrate in fase di fioritura attraverso l'aratura del terreno entro il 15 maggio di ogni anno. Tuttavia, detto termine è prorogato al 30 giugno nel caso in cui la copertura vegetale è effettuata con specie normalmente utilizzate per le semine primaverili;

- costituzione di una copertura vegetale con miscuglio di almeno due dei semi di girasole, sorgo e granturco. Ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2002, è possibile quindi utilizzare i titoli di ritiro con una copertura vegetale per scopi ambientali, da rendere disponibile alla fauna selvatica come colture a perdere (codice prodotto 003 codice varietà 002). La superficie deve rimanere in campo fino al 28 febbraio dell'anno successivo e comunque non oltre il 31 marzo.

Il miscuglio deve essere composto di almeno due tra le seguenti colture:

a) girasole

b) sorgo

c) mais

- lavori di drenaggio e di bonifica, di sistemazione del terreno (ruspature per livellamento, spietramento e pratiche analoghe) dei terreni messi a riposo. I lavori si intendono autorizzati se entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta, l'Organismo Pagatore Regionale non opponga motivato diniego.

In riferimento al D.M. 15 marzo 2005, art. 11, comma 2, in presenza di un eccessivo sviluppo delle malerbe viene consentito l'utilizzo di idonee pratiche agronomiche (Codice prodotto 003 codice varieta 005) al di fuori dei periodi consentiti dalla norma 4.2 del precedente D.M. sulla condizionalità (D.M. 13 dicembre 2004 [n. 5406] MiPAF).

Il produttore deve giustificare l'intervento, biffando la dichiarazione n. 8 prevista nel Quadro B3 del modello di domanda - sezione I dichiarazioni e impegni:

«di utilizzare, sulle superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del Reg. (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a e b dell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1782/2003, sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo di ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e sulle altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 1782/2003, idonee pratiche agronomiche, a basso impatto, al fine di limitare lo sviluppo di specie infestanti nonché la propagazione di vegetazione indesiderata secondo le disposizioni del punto 4 dell'allegato 2 al D.M. 13 dicembre 2004 [n. 5406] MiPAF.».

8.1.2.2.1. Superfici ad uso non alimentare (no-food)

L'agricoltore può destinare una superficie alla coltivazione di prodotti agricoli da destinare alla trasformazione finalizzata all'ottenimento di prodotti ad uso non alimentare, oppure alla trasformazione in biogas e/o energia termica nella propria azienda.

Possono essere contabilizzate come superfici messe a riposo su titoli di ritiro, per le quali non è concesso alcun aiuto, le superfici coltivate a barbabietole da zucchero, topinambur e radici di cicoria.

Nessun pagamento è concesso ai titoli di ritiro associati a superfici coltivate a barbabietola, topinambur e radici di cicoria con destinazione no-food. Tali titoli sono considerati, tuttavia, utilizzati.

L'agricoltore che dichiara di utilizzare, in tutto o in parte, i suoi titoli di ritiro deve avere stipulato, con un collettore o primo trasformatore riconosciuti dall'AGEA, uno o più contratti di coltivazione All. "BN", allegando una copia nella rispettiva domanda o deve avere presentato una o più dichiarazioni sostitutive del contratto per la produzione di biogas o energia termica nella propria azienda.

Per la coltivazione della canapa, ai sensi dell'art. 165 del Reg. (CE) n. 1973/2004, si applicano le disposizioni all'art. 29 del Reg. (CE) n. 795/2004 in relazione all'impiego di sementi e all'art. 33 Reg. (CE) n. 796/2004 per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo.

8.1.2.2.1.1. Contratti e dichiarazioni sostitutive

Nel quadro del Sistema Integrato di Gestione e Controllo la presentazione dei contratti no-food deve essere eseguita attraverso il portale SIAN (www.sian.it) con una procedura rilasciata alle ditte industriali riconosciute dall'AGEA.

L'originale del contratto e relativa fideiussione saranno di seguito depositati a cura della ditta industriale presso l'Organismo pagatore competente della rispettiva domanda unica di aiuto.

I dati del contratto presentato non possono essere più variati quindi, qualora vi fosse necessità di apportare delle modifiche ai dati dichiarati, l'agricoltore è tenuto a comunicare le variazioni alla ditta industriale che procede alla compilazione del contratto di modifica. Quest'ultimo documento, deve essere presentato all'Organismo Pagatore competente entro i termini previsti per la presentazione delle domande di modifica.

8.1.2.2.1.2. Compilazione dei contratti

Il contratto, di cui all'art. 147 del Reg. (CE) n. 1973/2004, deve essere redatto in quattro esemplari doppi senza correzioni o abrasioni, con le firme congiunte dei contraenti su modello conforme all'All. "BN" della presente circolare, riportando le seguenti informazioni:

- numero del contratto composto dal numero di riconoscimento della ditta + un progressivo

- il tipo di prodotto

- anagrafica dei contraenti

- la durata del contratto (annuale, biennale, poliennale)

- le specie di ciascuna materia prima e la relativa superficie

- il quantitativo di prodotto previsto

- eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia prima

- l'impegno a rispettare gli obblighi di conseguimento di prodotti industriali irreversibili non utilizzati nell'alimentazione umana e/o animale, combustibile e carburanti, energia termica ed elettrica, o intermedi ceduti a terzi con l'obbligo di essere destinati successivamente all'ottenimento dei prodotti su citati, nel rispetto della prevalenza di valore dei prodotti non alimentari.

- le utilizzazioni finali previste e conformi al Reg. (CE) n. 1973/2004

- data e luogo della firma

Il contratto, firmato congiuntamente dalle due parti, deve essere presentato dalla ditta di trasformazione all'Organismo Pagatore competente entro e non oltre la data di presentazione della domanda unica.

Sarà inoltre cura del "richiedente", allegare una copia del contratto alla domanda di aiuto per superfici.

8.1.2.2.1.3. Materie prime che non sono oggetto di contratto

In deroga all'art. 147, l'agricoltore che intende utilizzare i terreni ritirati dalla produzione con coltivazioni di materie prime per le quali non è necessaria la stipula di un contratto, dovrà impegnarsi a presentare, unitamente alla domanda unica di aiuto, una dichiarazione sostitutiva all'Organismo Pagatore competente, precisando la destinazione dei prodotti.

8.1.2.2.1.4. Dichiarazione sostitutiva del contratto per la produzione di biogas e di energia termica

L'agricoltore che intende trasformare in biogas e/o in energia termica, presso la propria azienda agricola, la materia prima raccolta su superfici con colture destinate all'ottenimento di prodotti industriali irreversibili, é tenuto a presentare all'Organismo Pagatore competente, una dichiarazione conforme all'All. "NN" della presente circolare, per permettere All'Organismo Pagatore competente di effettuare i controlli necessari per la verifica della finalizzazione dichiarata.

8.1.2.2.1.5. Modifica e/o risoluzioni del contratto

Qualora le parti contraenti modifichino la superficie dichiarata o risolvano il contratto, entro la data di presentazione della domanda di aiuto, è sufficiente presentare un nuovo contratto o allegato di variazione "CN".

Nel caso di variazione intervenuta, oltre la data prevista per la modifica della domanda unica di aiuto, il richiedente, per conservare i diritti al pagamento delle superfici destinate a riposo, deve informare l'Organismo Pagatore competente, attraverso il modello di variazione, firmato congiuntamente dalle parti contraenti, con la nuova quantità prevista. La variazione deve essere inoltre accompagnata da debita documentazione giustificativa, rilasciata da organi competenti quali, Ispettorati regionali, comunali o agronomi iscritti all'albo, riportando le stesse modifiche nella domanda unica di aiuto.

Nel caso di risoluzione del contratto oltre la data prevista, il produttore, per mantenere i diritti di ritiro, deve rimettere a riposo le superfici non più oggetto di contratto, distruggendo la materia prima coltivata alla presenza di un funzionario operante nel settore agricolo o sanitario.

8.1.2.2.1.6. Modifica e/o risoluzione della Dichiarazione sostitutiva del contratto biogas ed energia termica

Qualora, per causa di forza maggiore, si verifichi una riduzione delle rese e delle quantità dichiarate rispetto a quelle riportate nella dichiarazione, l'agricoltore che ha dichiarato di produrre biogas o energia termica nella propria azienda, per mantenere il diritto all'aiuto, è tenuto a compilare il modello di cui all'allegato "ON" della presente circolare.

Il modello deve essere rimesso all'Organismo Pagatore competente, con la nuova quantità prevista. Tale variazione deve essere accompagnata da debita documentazione giustificativa, rilasciata da organi competenti quali Ispettorati regionali, comunali o agronomi iscritti all'albo.

8.1.2.2.1.7. Rese di produzione

Le rese cui fare riferimento, per il calcolo della produzione prevista, sono riportate nelle specifiche disposizioni dell'AGEA. Coordinamento; per le rese mais si fa riferimento a quelle indicate nell'Allegato "A" del decreto ministeriale 4 aprile 2000 del Mi.P.A.F., ricordando che il calcolo della quantitativo deve essere espresso in chilogrammi (Kg).

8.1.2.2.1.8. Determinazione delle quantità prodotte di biomasse

Per i prodotti biomasse, l'agricoltore può indicare le quantità previste, riferite alle rese note della zona di produzione, ed in questo caso l'AGEA Coordinamento, in una fase successiva, dopo controlli tecnico-amministrativi, si riserva di comunicare gli esiti all'agricoltore ed alla ditta industriale per eventuali modifiche delle quantità indicate.

Per quanto concerne biomasse di prodotti tipicamente erbacei, in deroga al metodo comunemente usato per la determinazione delle quantità di materia prima prodotta, è possibile procedere al calcolo con un metodo volumetrico, mediante moltiplicazione del volume della balla (od altro formato standard) per la densità della balla stessa per il numero di balle o rotoballe oggetto della consegna.

È inoltre possibile, al fine di ottenere una prima disidratazione spontanea prima del trasporto allo stabilimento per la trasformazione, consegnare il prodotto a bordo campo, eseguendo una valutazione della variazione di peso per evaporazione dell'acqua.

8.1.2.2.1.9. Determinazione di biomasse per la produzione di biogas

Per quanto riguarda la trasformazione di prodotti destinati alla produzione di biogas e/o energia termica nella propria azienda, l'agricoltore deve far determinare volumetricamente dall'AGEA o da altro Organismo di controllo delegato tutta la materia prima raccolta ed istituire una contabilità specifica della materia prima utilizzata nella produzione di biogas e/o energia termica. L'agricoltore richiedente è tenuto a comunicare all'AGEA, con almeno 10 giorni di anticipo, la data in cui può essere effettuata la determinazione volumetrica della materia prima. L'AG.E.A esegue a campione, con tempistiche compatibili al ciclo culturale, la determinazione volumetrica ed il controllo della corretta registrazione delle trasformazioni sui registri di carico e scarico.

8.1.2.2.1.10. Dichiarazioni di raccolta e di consegna

Relativamente agli obblighi previsti, si precisa che il richiedente ultimata la fase di raccolta, è tenuto a consegnare tutta la materia prima, pari a quella ottenibile con le rese sopra definite, al primo trasformatore e/o acquirente collettore, che la prende in consegna e comunica all'Organismo Pagatore competente, su modello conforme all'All. "FN" a firma congiunta delle due parti, l'avvenuto adempimento dell'obbligo da parte del richiedente entro:

- 31 dicembre dell'anno di coltivazione per le colture primaverili ed autunnali;

- 31 gennaio per le colture primaverili che richiedono una raccolta posticipata, al fine del conseguimento di quantitativi maggiori di biomasse.

8.1.2.2.1.11. Pagamento dei Titoli di ritiro

L'art. 155 del Reg. (CE) n. 1973/2004, prevede che il pagamento può avvenire prima della trasformazione industriale della materia prima, purché la materia prima sia stata consegnata all'Acquirente Collettore e/o Primo Trasformatore e l'autorità competente abbia accertato il rispetto degli obblighi di seguito elencati:

a) consegna del contratto all'Organismo pagatore competente da parte dell'Acquirente Collettore e/o Primo Trasformatore;

b) inserimento di una copia del contratto nella domanda unica di aiuto;

c) comunicazione all'Organismo pagatore competente, della quantità di materia prima raccolta da parte del Primo Trasformatore e/o Acquirente Collettore, su modello conforme All. "FN" della presente Circolare, firmato congiuntamente dalle due parti;

d) costituzione di una cauzione pari a 250 Euro/Ha, moltiplicato per la somma di tutte le superfici, versata dal Primo Trasformatore e/o Acquirente Collettore all'Organismo pagatore competente;

e) verifica del rispetto delle disposizioni impartite per la domanda unica di aiuto corrispondente e rispetto delle quantità di materia prima oggetto del contratto, incluse le eventuali variazioni dovute a cause eccezionali.

Nel caso di coltura biennale, il pagamento è effettuato, in ognuno dei due anni successivi alla semina, dopo che l'autorità competente abbia accertato gli obblighi previsti con le seguenti modalità:

- nel primo anno adempimenti previsti nelle lettere a) - b) - d) sopra citate

- nel secondo anno adempimento previsto nelle lettere c) - e) sopra citata, nonché la consegna effettiva del prodotto.

Nel caso di produzione di biogas nella propria azienda agricola, ai fini della corresponsione del pagamento, l'agricoltore richiedente è tenuto a compilare il modello di cui all'All. "PN" della presente circolare.

L'art. 156 del Reg. (CE) n. 1973/2004 stabilisce che i prodotti finali devono essere ottenuti, al massimo, da un terzo trasformatore.

8.1.3 Titoli speciali

I titoli speciali (o sottoposti a condizioni particolari) sono quelli calcolati a norma dell'art.48 del regolamento (CE) n. 1782/2003 spettanti ad agricoltori che hanno percepito pagamenti per premi zootecnici (ex art.47 del Reg. (CE) n. 1782/2003) nel periodo di riferimento per i quali non risultano esistere superfici, oppure il cui titolo per ettaro eccede i 5.000 Euro. Gli agricoltori possessori di tali titoli possono derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli purché mantengano almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in unità di bestiame adulto (UBA).

In sede di domanda di fissazione, gli agricoltori devono esprimere la volontà di fruire di tale deroga.

In sede di presentazione della domanda unica di pagamento, gli agricoltori che intendono utilizzare titoli speciali, sono vincolati a mantenere almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in unità di bestiame adulto (UBA). Il numero di UBA che devono essere mantenuti per poter richiedere il premio unico disaccoppiato è già stato calcolato, secondo le modalità stabilite nell'allegato 2 della Circolare n. 9 del 24 marzo 2005, ed è riportato su ogni titolo all'aiuto.

Il rispetto dell'obbligo di mantenere almeno il 50% della attività agricola espressa in UBA, si concretizza con il mantenimento degli UBA relativi ai titoli speciali utilizzati nella domanda unica e viene verificato confrontando il numero delle UBA collegate a tali titoli, con il totale delle UBA effettivamente detenute, ottenute moltiplicando i seguenti valori aziendali per i coefficienti sotto riportati e sommando i relativi risultati:

- consistenza media, nella campagna di riferimento, dei capi ovini e caprini di sesso femminile di età superiore ai 12 mesi o che hanno partorito, moltiplicato per 0,15;

- consistenza media, nella campagna di riferimento, delle vacche nonché delle giovenche e dei bovini maschi di età superiore a 24 mesi, moltiplicato per 1;

- consistenza media, nella campagna di riferimento, delle giovenche di età compresa tra i 6 e i 24 mesi, moltiplicata per 0,6;

- consistenza media, nella campagna di riferimento, dei vitelli maschi o femmina di età inferiore ai 6 mesi, moltiplicata per 0,2;

- numero dei bovini maschi di età compresa tra i 6 ed i 24 mesi di età, che nel corso della campagna di riferimento risultano presenti in allevamento per un periodo consecutivo di almeno 2 mesi, moltiplicato per 0,6;

- numero di vitelli macellati, nel corso della campagna di riferimento, ad età inferiore agli 8 mesi, presenti in allevamento per un periodo di almeno 2 mesi che finisce non più tardi di 30 giorni prima della macellazione, moltiplicato per 0,25;

- numero di bovini macellati, nel corso della campagna di riferimento, ad età non inferiore a 8 mesi, presenti in allevamento per un periodo di almeno 2 mesi che finisce non più tardi di 30 giorni prima della macellazione, moltiplicato per 0,70.

 

 

8.2. Aiuti accoppiati ai sensi del titolo IV e dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003.

I premi specifici, legati alla produzione sono disciplinati:

- dal titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003:

- Il premio qualità per il grano duro;

- Il premio proteiche;

- L'aiuto specifico per il riso;

- Il pagamento per la frutta in guscio;

- Il premio per le colture energetiche

- I premi di base e supplementare per il latte;

- dall'art. 69 Reg.(CE) n. 1782/2003, applicato in Italia dal D.M. 24 settembre 2004, [n. 2026] e successive integrazioni:

- premio supplementare seminativi;

- premio supplementare carni bovine;

- premio supplementare carni ovine e caprine.

Per quanto concerne le disposizioni in merito all'attuazione del suddetto D.M. si rimanda alla Circolare 24 marzo 2005, n. 8.

8.2.1 Titolo IV

8.2.1.1 Premio Qualità per il grano duro

Il Reg. (CE) n. 1782/2003 ha introdotto un premio specifico alla qualità per il frumento duro. L'art. 72 del suddetto regolamento dispone che tale aiuto viene concesso agli agricoltori che producono frumento duro di cui al codice NC 1001 10 00. L'art. 73 stabilisce che l'erogazione è subordinata all'utilizzazione di un determinato quantitativo di sementi certificate di varietà riconosciute, nella zona di produzione, come varietà di alta qualità per la fabbricazione di semolini e paste alimentari.

L'aiuto ammonta a 40 EUR/ha.

L'agricoltore deve allegare alla domanda di aiuto la copia delle fatture di acquisto delle sementi certificate con l'indicazione delle varietà e del numero di identificazione della partita "ENSE" e barrare la corrispondente casella.

L'aiuto viene concesso per superfici fissate su base nazionale - per quanto concerne l'Italia 1.646.000 ettari - ripartite, sulla base dell'entità degli investimenti a frumento duro rilevati dall'ISTAT nel biennio 1996/1997, in sottosuperfici di base a livello regionale secondo quanto stabilito dal Ministero delle politiche agricole e forestali con D.M. 15 marzo 2005.

L'art. 75 del Reg. (CE) n. 1782/2003 stabilisce che se la superficie per la quale è richiesto l'aiuto risulta superiore alla suindicata superficie di base, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente nell'anno in questione.

Tale riduzione sarà effettuata dopo che, all'interno della superficie massima nazionale, è stata applicata una "compensazione" tra le superfici regionali dichiarate, attraverso il passaggio di quote di superficie "disponibile" da parte delle regioni che non hanno raggiunto il proprio limite di ettari, a favore delle regioni che lo hanno superato. Tale "compensazione" verrà applicata tenendo conto dell'incidenza percentuale di superamento, propria di ciascuna regione (art. 75, par. 2 Reg. (CE) n. 1782/2003).

L'art. 2, par. 2 del D.M. 15 marzo 2005 stabilisce che la quantità minima di semente certificata di frumento duro da utilizzare, secondo le ordinarie pratiche agronomiche, è pari a 180 kg. per ettaro.

L'agricoltore che richiede il premio qualità per il grano duro (codice intervento 009) deve utilizzare, nella fase di compilazione dell'Allegato 1 - Quadro C del modello di domanda unica, il codice prodotto 002.(cfr. Allegato matrice prodotto/intervento)

L'elenco delle varietà di frumento duro che possono beneficiare del premio per la campagna di commercializzazione 2005/2006, con relativa codifica, è riportato nell'Allegato 2 alla presente circolare.

8.2.1.2 Piante Proteiche

Le colture proteiche oggetto di aiuto sono:

- piselli di cui al codice NC071310,

- favette di cui al codice NC071350,

- lupini dolci di cui al codice NC ex 12092950.

Per lupini dolci si intende la varietà di lupini in grado di produrre sementi che comprendono una percentuale massima del 5% di semi amari, calcolata mediante la prova di cui all'allegato 1 del Reg. (CE) n. 1973/2004, secondo le disposizioni dettate dall'art. 2, par. 56 del suddetto regolamento.

Il Titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 all'art. 77 prevede un premio speciale pari a 55,7 Euro per ettaro per colture proteiche raccolte dopo la fase di maturazione lattea. Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di maturazione lattea a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di maturazione.

La superficie massima garantita (SMG) è fissata a 1.400.000 ettari. Qualora la richiesta d'aiuto risultasse superiore alla SMG la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per l'anno in questione.

L'agricoltore che richiede il premio per le piante proteiche (codice intervento 010) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Allegato 1 - Quadro C del modello di domanda unica, i seguenti codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento":

- codice: 574 - fave e favette allo stato secco;

- codice: 618 - lupini - semi di lupini dolci;

- codice: 020 - piselli allo stato secco.

8.2.1.3 Risone

Ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/2003 viene concesso un aiuto agli agricoltori che producono riso di cui al codice NC 100610. Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di fioritura a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Il risone prevede l'erogazione di un aiuto comunitario pari a 453 Euro/ha per la corrente campagna di commercializzazione (2005/2006). L'aiuto è corrisposto nel limite della SMG nazionale, pari a 219.588 ettari.

La suddetta superficie di base è ripartita, sulla base dell'entità degli investimenti a riso rilevati nel quinquennio 1999-2003 tra le seguenti sottosuperfici di base:

 

ZONE 

ETTARI 

I 

219.148 

 

II 

314 

 

III 

126 

 

TOTALE 

219.588 

 

L'elenco dei comuni di appartenenza è contenuto nell'allegato B del D.M. 15 marzo 2005.

Se la superficie coltivata a riso nel corso di un anno supera la superficie di cui sopra, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente. Tale riduzione sarà effettuata dopo che, all'interno della superficie massima nazionale, è stata applicata una "compensazione" tra le zone, attraverso il passaggio di quote di superficie "disponibile" da parte delle zone che non hanno raggiunto il proprio limite di ettari, a favore delle zone che lo hanno superato. Tale "compensazione" verrà applicata tenendo conto dell'incidenza percentuale di superamento, propria di ciascuna zona (art. 82, par. 2 Reg. (CE) n. 1782/2003).

Il riproporzionamento viene effettuato nelle modalità previste nell'allegato I del Reg. (CE) n. 1973/2004.

L'agricoltore che richiede il premio per il risone deve utilizzare il codice intervento 011.

L'elenco delle destinazioni produttive e delle varietà di riso che possono beneficiare del premio per la campagna di commercializzazione 2005/2006, con le relative codifiche, è riportato nell'allegato 4 alla presente circolare.

8.2.1.4 Sementi certificate

I produttori agricoli che intendono richiedere l'aiuto per le sementi sono tenuti a presentare la seguente documentazione:

1. Domanda Unica da trasmettere all'organismo pagatore competente, deve contenere le dichiarazioni delle particelle o porzioni di esse, utilizzate per la moltiplicazione di semente, con l'indicazione della specie. Nell'ambito della domanda unica tali superfici possono essere associate a titoli ordinari.

2. Contratti di moltiplicazione stipulati con una impresa sementiera oppure dichiarazione di coltivazione qualora il produttore sia una ditta sementiera o un costitutore che moltiplichi direttamente il prodotto. Tali documenti, riportanti il dettaglio delle superfici oggetto del contratto o della dichiarazione di coltivazione, devono essere trasmessi ad AGEA entro il 15 settembre 2005 esclusivamente per via telematica. I produttori sono tenuti ad indicare nel contratto, o nella dichiarazione, soltanto particelle o porzioni di esse riconducibili a superfici già riportate nella domanda unica.

3. Comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi nella quale devono essere specificati i quantitativi di semente in relazione ai quali il produttore richiede l'aiuto. Ciascun quantitativo, relativo ad un lotto di semente certificato dall'ENSE, deve essere accompagnato dalla corrispondente dichiarazione di avvenuta certificazione e dalla dichiarazione attestante che il prodotto sia stato avviato alla commercializzazione per la semina. Tale comunicazione deve essere trasmessa ad AGEA esclusivamente per via telematica, entro una data da fissare con specifiche disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore stesso.

8.2.1.5 Colture energetiche

Ai sensi dell'art. 88 del Reg. (CE) n. 1782/2003 e Reg. (CE) n. 394/2005 art. lettera c), l'agricoltore può conseguire un premio supplementare sulle superfici con titoli ordinari ed investite a prodotti destinati a "colture energetiche", conducendo la coltivazione di qualsiasi prodotto ad esclusione della barbabietola da zucchero, a condizione che i prodotti ottenuti siano destinati alla produzione di energia termica, elettrica o meccanica e/o di biocarburanti e biocombustibili, nel rispetto del criterio della prevalenza del valore economico dei prodotti energetici, che deve risultare superiore al valore di tutti gli altri prodotti destinati ad altre utilizzazioni, ottenuti durante la trasformazione della materia prima. L'agricoltore è tenuto a sottoscrivere, entro i termini per la presentazione della domanda unica, un contratto di coltivazione, conforme all'All. "BE", allegando una copia nella rispettiva domanda unica o deve avere presentato una o più dichiarazioni sostitutive del contratto per la produzione di biogas o energia termica nella propria azienda.

Per la coltivazione della canapa, ai sensi dell'art. 165 del Reg. (CE) n. 1973/2004, si applicano le disposizioni all'art. 29 del Reg. (CE) n. 795/2004 in relazione all'impiego di sementi e all'art. 33 Reg. (CE) n. 796/2004 per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo.

8.2.1.5.1. Contratti e dichiarazioni sostitutive

8.2.1.5.1.1. Compilazione dei contratti

Il contratto, di cui all'art. 26 del Reg. (CE) n. 1973/2004, deve essere redatto in quattro esemplari doppi senza correzioni o abrasioni, con le firme congiunte dei contraenti su modello conforme all'All. "BE" della presente circolare, riportando le seguenti informazioni:

- numero del contratto composto dal numero di riconoscimento della ditta + un progressivo

- il tipo di prodotto

- anagrafica dei contraenti

- la durata del contratto (annuale, biennale, poliennale)

- le specie di ciascuna materia prima e la relativa superficie

- il quantitativo di prodotto previsto

- eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia prima

- l'impegno a rispettare gli obblighi di conseguimento di energia o prodotti energetici intermedi (carburanti e/o combustibili)

- le utilizzazioni finali previste e conformi al Reg. (CE) n. 1973/2004

- data e luogo della firma

Il contratto, firmato congiuntamente dalle due parti, deve essere presentato dalla ditta di trasformazione all'Organismo Pagatore competente entro e non oltre la data di presentazione della domanda unica.

Sarà inoltre cura del "richiedente", allegare una copia del contratto alla domanda di aiuto per superfici.

8.2.1.5.1.2. Dichiarazione sostitutiva del contratto per produzione di biogas e di energia termica

L'agricoltore, che intende trasformare in biogas e/o in energia termica, presso la propria azienda agricola, la materia prima raccolta su superfici destinate a colture energetiche, é tenuto a presentare in sostituzione del contratto, una dichiarazione all'Organismo Pagatore competente, secondo il modello di cui all'All. "NE" della presente circolare, per permettere All'Organismo Pagatore competente di effettuare i controlli necessari per la verifica della finalizzazione dichiarata.

8.2.1.5.2. Modifica e/o risoluzioni del contratto

Qualora le parti contraenti modifichino o risolvano il contratto entro la data di presentazione della domanda di aiuto, è sufficiente presentare un nuovo contratto o contratto di variazione All. "CE".

Nel caso di variazione intervenuta, oltre la data prevista per la modifica della domanda unica di aiuto, il richiedente per conservare il diritto al pagamento, delle superfici destinate a colture energetiche, deve informare l'Organismo Pagatore competente, attraverso il modello di variazione, firmato congiuntamente dalle parti contraenti, con la nuova quantità prevista. La variazione deve essere inoltre accompagnata da debita documentazione giustificativa, rilasciata da organi competenti quali, Ispettorati regionali, comunali o agronomi iscritti all'albo, riportando le stesse modifiche nella domanda unica di aiuto.

Nel caso di risoluzione del contratto oltre la data prevista, il produttore, per mantenere il diritto all'aiuto, deve rimettere a riposo le superfici non più oggetto di contratto, distruggendo la materia prima coltivata alla presenza di un funzionario operante nel settore agricolo o sanitario.

8.2.1.5.2.1. Modifica e/o risoluzione della Dichiarazione sostitutiva del contratto biogas ed energia termica

Qualora, per causa di forza maggiore o altre cause, si verifichi una significativa riduzione delle rese e delle quantità raccolte rispetto a quelle riportate nella dichiarazione, l'agricoltore richiedente, per mantenere il diritto all'aiuto, è tenuto a compilare il modello di cui all'All. "OE" della presente circolare.

Il modello deve essere rimesso all'Organismo Pagatore competente, con la nuova quantità prevista. Tale variazione deve essere accompagnata da debita documentazione giustificativa, rilasciata da organi competenti quali Ispettorati regionali, comunali o agronomi iscritti all'albo.

8.2.1.5.3. Rese di produzione

L'AGEA Coordinamento determina ogni anno e comunque prima del raccolto, le rese produttive da riportare nei contratti per superfici a coltura energetica e informa attraverso la pubblicazione di circolari gli agricoltori interessati. La quantità di materia prima prevedibile, espressa in Kg. è determinata dal calcolo della resa unitaria (ton./ettari) per gli ettari coltivati facendo, riferimento alle rese riportate nelle specifiche disposizioni AGEA Coordinamento per le superfici a riposo destinate a prodotti ad uso non alimentare.

8.2.1.5.3.1. Determinazione delle quantità prodotte di biomassa

Per i prodotti biomasse l'agricoltore può indicare le quantità previste, riferite alle rese note della zona di produzione, ed in questo caso l'AGEA Coordinamento, in una fase successiva, dopo controlli tecnico-amministrativi, si riserva di comunicare gli esiti all'agricoltore ed alla ditta industriale per eventuali modifiche delle quantità indicate.

Per quanto concerne biomasse di prodotti tipicamente erbacei, in deroga al metodo comunemente usato per la determinazione delle quantità di materia prima prevedibile, è possibile procedere al calcolo con un metodo volumetrico, mediante moltiplicazione del volume della balla (od altro formato standard) per la densità della balla stessa per il numero di balle o rotoballe oggetto della consegna.

È, inoltre possibile, al fine di ottenere una prima disidratazione spontanea prima del trasporto allo stabilimento per la trasformazione, consegnare il prodotto a bordo campo, eseguendo una valutazione della variazione di peso per evaporazione dell'acqua.

8.2.1.5.3.2. Determinazione di biomasse per produzione di biogas

Per quanto riguarda la trasformazione di prodotti destinati alla produzione di biogas e/o energia termica nella propria azienda, l'agricoltore deve far determinare volumetricamente, dall'AGEA o da altro Organismo di controllo delegato, tutta la materia prima raccolta ed istituire una contabilità specifica della materia prima utilizzata nella produzione di biogas e/o energia termica. L'agricoltore richiedente è tenuto a comunicare all'AGEA, con almeno 10 giorni di anticipo, la data in cui può essere effettuata la determinazione volumetrica della materia prima. L'AG.E.A esegue a campione, con tempistiche compatibili al ciclo colturale, la determinazione volumetrica ed il controllo della corretta registrazione delle trasformazioni sui registri di carico e scarico.

8.2.1.5.4. Dichiarazioni di raccolta e di consegna

Relativamente agli obblighi previsti, si precisa che il richiedente, ultimata la fase di raccolta, è tenuto a consegnare tutta la materia prima pari a quella ottenibile con le rese sopra definite al primo trasformatore, che la prende in consegna e comunica all'Organismo Pagatore competente, su modello conforme all'All. "FE" a firma congiunta delle due parti, l'avvenuto adempimento dell'obbligo da parte del richiedente entro:

- 31 dicembre dell'anno di coltivazione per le colture primaverili ed autunnali.

- 31 gennaio per le colture primaverili che richiedono una raccolta posticipata, al fine del conseguimento di quantitativi maggiori di biomasse.

8.2.1.5.5. Pagamento delle colture energetiche

L'art. 88 del Reg. (CE) n. 1782/2003 prevede il pagamento di un aiuto pari a 45,00 euro per ettaro relativamente alle colture energetiche. Tale premio viene sommato al premio stabilito per gli utilizzi previsti dal 1973/2004, dopo che l'autorità competente ha accertato il rispetto degli obblighi previsti nell'art. 32 del Reg. (CE) n. 1973/2004, di seguito elencati:

a) Consegna del contratto all'Organismo Pagatore competente di competenza da parte del Primo Trasformatore;

b) Inserimento di una copia del contratto nella domanda unica di aiuto;

c) comunicazione all'Organismo Pagatore competente, da parte del Primo Trasformatore, su modello conforme all'Allegato "FE" della presente Circolare, firmato congiuntamente dalle due parti, della quantità di materia prima raccolta;

d) costituzione di una cauzione pari a 60 Euro/Ha, moltiplicato per la somma di tutte le superfici, versata dal Primo Trasformatore all'Organismo Pagatore competente;

e) verifica del rispetto delle disposizioni impartite per la domanda unica di aiuto corrispondente e rispetto delle quantità di materia prima oggetto del contratto, incluse le eventuali variazioni dovute a cause eccezionali.

Nel caso di coltura biennale, il pagamento è effettuato, in ognuno dei due anni successivi alla semina, dopo che l'autorità competente abbia accertato gli obblighi previsti con le seguenti modalità:

- nel primo anno adempimenti previsti nelle lettere b), c) e d) sopra citate;

- nel secondo anno adempimento previsto nella lettera a) sopra citata

Nel caso delle colture permanenti o pluriennali, per quantità consegnate senza espianto del ceppo produttivo, comprese le colture per le quali non si effettua annualmente il raccolto, il pagamento dell'aiuto è effettuato ogni anno applicando le condizioni stabilite per le colture con raccolta annuale.

Nel caso di produzione di biogas nella propria azienda agricola, ai fini della corresponsione del pagamento, l'agricoltore richiedente è tenuto a compilare il modello di cui all'All. PE della presente Circolare.

L'art. 33 del Reg. (CE) n. 1973/2004 stabilisce che i prodotti energetici devono essere ottenuti, al massimo, da un secondo trasformatore.

Tutti i modelli sopra descritti sono disponibili, per i Trasformatori riconosciuti, sul portale SIAN.

8.2.1.6 Frutta a guscio

L'art. 83 del Reg. (CE) n. 1782/2003 istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio. La frutta a guscio suscettibile di aiuto comprende:

- mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e NC 0802 12;

- nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e NC 0802 22;

- noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 e NC 0802 32;

- pistacchi di cui al codice NC 0802 50;

- carrube di cui al codice NC 1212 10 10.

Il pagamento per superficie destinata a frutta a guscio è differenziato in funzione della tipologia di prodotto.

Ai sensi dell'art. 11 del D.M. 16 marzo 2005 "In applicazione dell'art. 87 del Reg. (CE) n. 1782/2003 e dell'art. 16 del Reg. (CE) n. 1973/2004, è concesso, in aggiunta all'aiuto comunitario e alle medesime condizioni di ammissibilità, un aiuto nazionale pari a 120,75 euro per ettaro utilizzando gli eventuali fondi resi disponibili ai sensi della legge n. 183 del 1987"

L'art. 15, par. 3 del Reg. (CE) n. 1973/2004 stabilisce che l'estensione minima di un frutteto è fissata a 0,10 ettari. Il numero di alberi da frutta a guscio per ettaro di frutteto (densità) non può essere inferiore a:

- 125 per le nocciole;

- 50 per le mandorle;

- 50 per le noci comuni;

- 50 per i pistacchi;

- 30 per le carrube.

Il comma 2 dell'art. 15 del Reg. (CE) n. 1973/2004 stabilisce che «sono ammessi a beneficiare del pagamento per superficie di cui all'art. 83 del Reg. (CE) n. 1782/2003 soltanto i frutteti che producono frutta a guscio». La superficie minima e la densità suindicate costituiscono condizioni necessarie ai fini dell'ammissibilità dei frutteti all'aiuto. Ai fini dell'ammissibilità la superficie arborea investita a frutta a guscio deve essere coltivata nel rispetto del principio dell'ordinarietà delle colture.

A tal fine occorre ricordare che (vedi Reg. (CE) n. 1973/2004 cap. 5, art. 15) per frutteto si intende una superficie unica e omogenea, coltivata con alberi da frutta a guscio, che non è attraversata da altre colture o piantagioni e caratterizzata da continuità geografica. I frutteti si classificano in specializzati e consociati:

Frutteto specializzato quando sono presenti alberi di una sola specie di frutta a guscio. In base al sesto di impianto distinguiamo:

- impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto regolare;

- impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto irregolare;

Frutteto consociato quando sono presenti alberi di due o più specie di frutta a guscio oppure altre piante diverse dalla frutta a guscio. In base al sesto di impianto e alla tipologia di piante presenti distinguiamo:

- impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto regolare;

- impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto irregolare;

- impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno, a sesto regolare.

- impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno, a sesto irregolare.

Non sono assimilabili ad un frutteto gli alberi isolati o una semplice fila di alberi da frutta a guscio piantati lungo una strada o accanto ad altre colture. Se le piante, pur rispettando la densità minima, sono disposte lungo il perimetro di un appezzamento la superficie non è ammissibile all'aiuto in quanto la disposizione delle piante non risponde ai criteri del paragrafo 1, art. 15 del Reg. (CE) n. 1973/2004.

Definizione filare singolo: il filare singolo di piante di frutta a guscio è definito come un gruppo di alberi di frutta a guscio nel quale ciascuna pianta ha una distanza dal frutteto (di frutta in guscio) più vicino:

- maggiore di 12 metri per i frutteti di nocciole

- maggiore di 20 metri per i frutteti delle altre specie di frutta a guscio previste. Il filare singolo deve avere, inoltre, una estensione inferiore a 0,1 ettaro.

Pertanto, i filari singoli con una estensione pari o superiore a 0,1 ettaro sono considerati frutteti e quindi ammissibili.

Definizione albero isolato: un albero isolato di frutta in guscio è definito come un albero che ha una distanza da qualsiasi altro albero di frutta a guscio dichiarato dallo stesso agricoltore, maggiore di 12 metri per i frutteti di nocciole e maggiore di 20 metri per i frutteti delle altre specie di frutta a guscio previste.

Gli alberi isolati che presentano le suindicate caratteristiche, non sono considerati come parte di un frutteto e quindi non sono ammissibili.

Per gli impianti consociati, con presenza di più specie di frutta a guscio, occorrerà individuare l'utilizzo che presenta il maggior numero di piante (specie predominante) e si applicano le condizioni di ammissibilità proprie del tipo di frutta a guscio predominante. La densità viene calcolata sommando il numero di alberi della specie predominante, alle altre piante appartenenti alle diverse specie di frutta a guscio ammissibili all'aiuto. Ad esempio per un ettaro catastale con 90 piante di nocciolo e 36 di mandorle consociate, la coltura predominante è il nocciolo perché presenta il maggior numero di alberi. È ammissibile a premio sia la superficie investita a nocciolo, sia a mandorlo per un totale complessivo di un ettaro e 126 piante, in quanto viene rispettata la densità minima dell'utilizzo predominate (125 piante/ha).

Qualora, nel caso di frutteto consociato, il numero complessivo di piante non raggiunga la densità minima per ettaro prevista dal Reg. (CE) n. 1973/2004, la superficie non è ammessa all'aiuto.

Se in un frutteto consociato il numero di piante è lo stesso per ciascuna specie di frutta a guscio presente, l'agricoltore può indifferentemente scegliere la coltura predominante purché la somma degli alberi di frutta a guscio raggiunga la densità minima prevista dalla normativa comunitaria per la specie prescelta.

In deroga all'art. 19, comma 2 del Reg. (CE) n. 1973/2004 che prevede «la presenza di alberi diversi di frutta a guscio purché il loro numero non superi il 10% del numero di alberi fissato al paragrafo 3» (densità minime) è autorizzata la presenza di alberi diversi dagli alberi da frutta a guscio, purché il loro numero non superi il 10% del numero effettivo di alberi di frutta a guscio per ettaro. È, inoltre, autorizzata la presenza di alberi di castagno purché sia comunque rispettato il numero minimo di alberi da frutta a guscio previsti per ettaro (vedi di sopra).

8.2.1.7 Premi per i prodotti lattiero-caseari: premio base e premio supplementare

La presente sezione contiene le istruzioni applicative generali per l'erogazione del solo premio per i prodotti lattiero-caseari e i pagamenti supplementari.

Sulla base di specifiche deleghe di funzione ad organismi pagatori regionali, potranno essere individuate dall'ente delegato modalità applicative specifiche, purché coerenti con quelle definite dalla presente circolare.

Gli aiuti erogabili sono:

- Premio per i prodotti lattiero-caseari (articolo 95 del regolamento (CE) n. 1782/2003);

- Pagamenti supplementari (articolo 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003).

Per ottenere gli aiuti è necessario:

- Compilare gli appositi spazi predisposti nella domanda unica di cui ai quadri B, sezione VIII e D, sezione III;

- essere titolare di quota al 31 marzo 2005 (quota disponibile a fine campagna);

- essere produttore di latte.

Possono presentare domanda di premio per i prodotti lattiero caseari, nell'ambito della domanda unica, i produttori di latte vaccino, titolari di un quantitativo individuale di riferimento, disponibile al 31 marzo 2005.

La qualifica di "produttore" è relativa al periodo di commercializzazione 2004/2005; in assenza di tale qualifica non è consentita la presentazione della domanda di premio, a meno che non si ricada in una delle seguenti condizioni:

a) aver avuto il riconoscimento di una causa di forza maggiore per il periodo 2004/2005, iscritta nel registro pubblico delle quote di cui all'articolo 2 della legge n. 119 del 2003;

b) dimostrare, prima del termine di presentazione della domanda, di aver ripreso la produzione lattiera.

Il pagamento del premio per i prodotti lattiero-caseari (articolo 95 del regolamento (CE) n. 1782/2003) viene erogato sul quantitativo di riferimento disponibile al 31 marzo 2005, previa riduzione lineare da effettuarsi ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 23 aprile 2004 nell'entità necessaria a ricondurre la somma di tutti i quantitativi individuali ammessi nell'ambito del quantitativo di riferimento globale assegnato all'Italia per il periodo 1999/2000, pari a 9.930.060 tonnellate.

Effettuata la riduzione lineare, per ciascun chilogrammo di quota ammesso viene erogato un premio 2005 pari a 0,01631 Euro.

I pagamenti supplementari (art. 96 del Reg. (CE) n. 1782/2003) vengono erogati, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 23 aprile 2004, ripartendo l'importo globale assegnato all'Italia per la campagna 2005, pari a 72.890.000 Euro, tra tutti i produttori ammessi al premio per i prodotti lattiero-caseari sulla base del quantitativo di riferimento effettivamente prodotto.

Pertanto viene conteggiato il totale dei quantitativi individuali commercializzati, determinati come precedentemente descritto, ridotti nei limiti della relativa quota ammessa al premio per i prodotti lattiero-caseari qualora superiore.

La divisione dell'importo globale assegnato all'Italia per il totale dei quantitativi commercializzati sopra descritto, determina l'importo unitario che viene erogato.

Per le domande in cui viene determinato un importo erogabile relativo al premio lattiero caseario 2005 complessivo inferiore a 10 (dieci) euro, l'Amministrazione non procede al pagamento.

 

 

8.3. Aiuti per i tipi specifici di agricoltura previsti dall'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003.

La corresponsione degli aiuti per tipi specifici di agricoltura ai sensi dell'art 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003 e del D.M. 24 settembre 2004 [n. 2026] e successive modifiche può essere richiesta da qualunque agricoltore, anche non detentore di titoli all'aiuto.

L'importo massimo dell'aiuto è di 180 € ettaro per i seminativi, 180 €/capo per la carne bovina e di 15 €/capo per gli ovicaprini.

Tali importi sono puramente indicativi in quanto il premio erogabile sarà determinato ogni anno sulla base del massimale finanziario nazionale previsto dall'allegato II del Reg. (CE) n. 118/2005 e sulla base delle richieste di premio presentate a livello nazionale.

La stessa superficie coltivata nel corso del medesimo anno può beneficiare di un solo premio ai sensi dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2004.

Con il modello di domanda unica è possibile richiedere al premio ai sensi dell'art. 69.

8.3.1 Aiuto supplementare nel settore dei seminativi.

Il pagamento supplementare viene erogato agli agricoltori che coltivano:

a) frumento duro, di cui alle varietà elencate nell'allegato A del D.M. 24 settembre 2004, [n. 2026];

b) frumento tenero;

c) mais;

d) attuano tecniche di avvicendamento almeno biennale delle colture.

I quantitativi minimi di semente certificata da utilizzare ai fini del pagamento del premio supplementare sono fissati per ettaro e sono riportati in allegato al D.M. 9 dicembre 2004, [n. D/580].

Si rimanda alla Circolare n. 8 del 24 marzo 2005 "Disposizioni in merito all'attuazione degli art. 8 e 9 del D.M. 5 agosto 2004 [n. 1787] e del D.M. 24 settembre 2004 [n. 2026]", capitolo 3 (Aiuto supplementare nel settore dei seminativi"), che stabilisce le modalità applicative dell'aiuto supplementare, in particolare il paragrafo 3.3 "Adempimenti del produttore".

I suddetti quantitativi (espressi in Kg.) devono essere indicati dal produttore negli appositi campi contenuti nel Allegato 6 Quadro G - sezione I - del modulo di domanda per ciascuna tipologia di coltura richiesta a premio. Per il mais e il girasole, conformemente alle disposizioni del summenzionato D.M. D/580, è possibile utilizzare le "unità" come unità di misura alternativa ai kg. Occorre, inoltre, indicare negli appositi spazi la superficie (espressa in ettari ed are) interessata.

Per le colture elencate nell'allegato IX del Reg. (CE) n. 1782/25003, richieste al premio supplementare per l'avvicendamento e non contenute D.M. n. D/580 (come ad esempio il frumento segalato), deve essere indicata esclusivamente la superficie.

Copia della fattura deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda unica di pagamento (cfr. modulo di domanda unica di pagamento). Qualora la fattura non sia completa dei riferimenti dei cartellini ufficiali ENSE o omologo Organismo ufficiale di certificazione, il produttore deve obbligatoriamente allegare copia dei cartellini varietali. Fermo restando l'obbligo di allegare la fattura di acquisto, qualora il produttore non disponga più dei cartellini varietali, può presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 - nella quale sia specificato il motivo della indisponibilità dei cartellini nonché l'indicazione della categoria, della specie e della varietà impiegate per la semina [1].

Devono essere utilizzate sementi certificate non - OGM, in particolare:

- mais e soia devono essere conformi al D.M. 27 novembre 2003;

- le altre sementi devono essere prodotte utilizzando il miglioramento genetico tradizionale, senza l'impiego di tecniche molecolari di modificazione genetica.

Il produttore è obbligato a sottoscrivere la seguente dichiarazione nella domanda: "dichiara che la varietà utilizzata è non-OGM". Tale dichiarazione è sempre obbligatoria per tutti i premi supplementari previsti dall'art. 1 del D.M. 29 aprile 2004 [n. 2026]MiPAF.

A supporto della suddetta dichiarazione il produttore deve allegare alla domanda uno dei seguenti documenti:

- dichiarazione resa dalla ditta sementiera [2];

- fattura (o cartellino) qualora risulti la denominazione della ditta sementiera;

- dichiarazione del produttore (esempio sotto riportato) qualora dalla fattura o dal cartellino non risulti la denominazione della ditta sementiera:

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto 

 

nato a 

 

il 

 

, a conoscenza delle responsabilità  

penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, DICHIARA che ha utilizzato i seguenti prodotti sementieri per la semina (campagna raccolto 2005):  

specie 

 

varietà 

 

ditta sementiera 

 

(come cartellino  

sulla confezione)  

In fede 

 

(il titolare della domanda) 

 

Si rammenta che i produttori sono obbligati a mantenere in campo le colture richieste al premio almeno fino allo stadio vegetativo di completa maturazione in condizioni normali di crescita. Per colture mantenute in condizioni normali di crescita si intende "l'ordinaria" tecnica di coltivazione praticata a livello locale.

___________

[1] Per ulteriori approfondimenti: cfr. Circolare 24 marzo 2005, n. 8, paragrafo 3.3 punti a), b) e c).

[2] Per i dettagli sulle caratteristiche ed i contenuti delle dichiarazioni non-OGM delle ditte sementiere: cfr. Circolare 24 marzo 2005, n. 8, paragrafo 3.3 punti d), ed e).

8.3.2 Aiuto supplementare settore delle carni bovine e delle carni ovine e caprine- premi relativi al mantenimento degli animali.

Le modalità applicative per il settore delle carni bovine e delle carni ovine e caprine previste per l'ottenimento dell'aiuto supplementare di cui all'art. 69 del Reg.(CE) n. 1782/2003, sono definite nella Circolare n. 8 del 24 marzo 2005 - punto 4.

Si specificano di seguito le tipologie di premio supplementare.

8.3.2.1 Premi relativi al mantenimento degli animali

Possono accedere al pagamento dei premi supplementari relativi al mantenimento degli animali, i detentori dei bovini, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda di accesso al regime di pagamento unico e che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina, risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità specificate nella richiamata circolare n. 8 del 24 marzo 2005 - punto 4.1.1.

I premi supplementari sono calcolati in base ai dati desunti dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina.

Le categorie di animali che possono avere accesso al premio sono:

- Vacche nutrici, iscritte ai libri genealogici o nei registri anagrafici di razze da carne;

- Vacche a duplice attitudine allevate secondo metodi estensivi;

- Altre vacche nutrici, di età inferiore ai 7 anni, allevate secondo metodi estensivi detenute in un'azienda avente un numero di capi medio nell'anno superiore a 5 UBA;

- Altri Bovini allevati secondo metodi estensivi, in aziende aventi un numero di capi medio nell'anno di campagna superiore a 5 UBA, di età compresa tra gli 8 e i 20 mesi, detenuti per almeno 7 mesi consecutivi.

Relativamente al riconoscimento dell'aiuto supplementare "vacche a duplice attitudine allevate secondo metodi estensivi", si precisa che l'identificazione della razza siciliana e sarda può avvenire solo attraverso una specifica definizione sul passaporto dell'animale effettuata a cura degli uffici veterinari competenti sulla base del quale viene aggiornata la Banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina.

8.3.2.2 Premi relativi alla macellazione

Può accedere al pagamento dei premi supplementari per la macellazione dei capi, il titolare delle aziende di allevamenti che rispettino una delle seguenti modalità:

- in conformità ad un disciplinare di etichettatura volontaria, approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del Reg. (CE) n. 1760/2000 a condizione che rechi almeno le indicazioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 12 del D.M. 30 agosto 2000 relativamente a tecniche di allevamento, metodi di ingrasso, alimentazione degli animali nonché a razze o tipo genetico.

- previste dal regolamento (CEE) n. 2081/92 (IGP);

- previste dal regolamento (CE) n. 1804/1999 (metodi di produzione biologici);

Le modalità applicative per l'ottenimento di tale aiuto supplementare sono definite nella Circolare n. 8 del 24 marzo 2005 - punto 4.1.2.

8.3.3 Aiuto supplementare settore delle carni ovine e caprine.

Possono accedere al pagamento supplementare i produttori con più di 50 capi che conducono gli animali al pascolo per almeno 120 giorni.

In particolare sono eleggibili a premio solo i capi di sesso femminile condotti a pascolo per almeno 120 giorni, che al 15 maggio dell'anno di campagna abbiano almeno 12 mesi di età o che abbiano già partorito.

Le modalità applicative per l'ottenimento di tale aiuto supplementare sono definite nella circolare n. 8 del 24 marzo 2005 - punto 4.2.

8.3.4 Modalità di compilazione - allegato 3 - quadro d del modulo di domanda - aiuti supplementari e premi per prodotti lattiero-caseari.

Le modalità di richiesta di aiuto di seguito descritta si applicano in ambito nazionale, con esclusione delle aziende ricadenti completamente nel territorio di Organismi Pagatori Regionali.

Allegato 3 - QUADRO D Zootecnia - Aiuti supplementari e premi per Prodotti lattiero-caseari

Il produttore deve indicare nell'Allegato 3 - Quadro D della Domanda l'azienda di detenzione degli animali, fornendo ogni informazione richiesta relativa alla identificazione dell'azienda:

- Codice aziendale

- Recapito completo

Allegato 3 - QUADRO D Sezione I - Premio richiesto - Carni bovine

Secondo quanto consentito dall'art. 16 par,.3 comma 2 del regolamento (CE) n. 796/2004, sono state introdotte procedure che permettono di utilizzare i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei Bovini.

Le modalità e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN) di cui al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, sono descritte nel D.M. 3 gennaio 2002 (GU n. 72 del 26 febbraio 2002).

Devono essere indicate le tipologie di aiuto a cui si vuole accedere, riportando nell'apposita casella la dicitura "SI" oppure "NO" in corrispondenza di ciascuna tipologia di aiuto.

In presenza della dicitura "SI", sono ammessi all'aiuto per quella tipologia di premio, tutti i bovini che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina, risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità specificate dalla circolare n. 8 del 24 marzo 2005 - punto 4.

Allegato 3 - QUADRO D Sezione II - Premio richiesto - Carni ovine e caprine

Devono essere indicati nelle apposite caselle le seguenti informazioni:

- il numero di capi per i quali si richiede il premio,

- il periodo minimo di pascolamento,

- l'ubicazione del gregge durante detto periodo (località e comune di ubicazione).

Possono essere indicate fino a tre località di pascolo.

Allegato 3 - QUADRO D Sezione III - Premio richiesto - Prodotti lattiero caseari

I produttori che intendano richiedere il premio per i prodotti lattiero caseari, devono compilare l'Allegato 3 - Quadro D, sezione III, della domanda unica, indicando nel relativo campo che gli allevamenti per i quali il richiedente presenta la domanda di premio sono a vocazione lattiera (inserire 'SI' nell'apposito spazio). Nella sezione 'Allevamento di detenzione', per ogni allevamento devono essere indicati il codice ASL ed i relativi dati di ubicazione.

Per la richiesta del pagamento supplementare è invece necessario inserire 'SI' nell'apposito campo del quadro B1, Sezione VIII.

La quota per la quale il produttore presenta domanda è la quota al 31 marzo 2005 ovvero la quota disponibile a fine periodo risultante nel SIAN.

Ai sensi dell'articolo 95 comma 3, del Reg. (CE) n. 1782/2003, i quantitativi che sono stati oggetto di cessioni temporanee (affitti in corso di periodo) sono considerati disponibili nell'azienda del rilevante.

Per quanto riguarda invece le cessioni definitive di azienda si sottolinea che i quantitativi già utilizzati dal cedente nel corso della campagna sono considerati disponibili all'azienda del cedente stesso che quindi può presentare domanda per questa parte di quota. L'azienda rilevante potrà presentare domanda solamente per la parte di quota non utilizzata eventualmente trasferita in corso di periodo.

 

 

9. Compatibilità tra regimi di intervento.

Le compatibilità tra i diversi regimi di aiuto previsti dal Reg. (CE) n. 1782/2003 sono riportate nell'allegato 5 - Tabella delle "Compatibilità tra regimi di aiuto".

Di seguito vengono esaminate, per ciascun regime di aiuto, le possibili compatibilità con gli altri regimi.

Compatibilità tra aiuti ai sensi dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003 - seminativi e altri regimi di aiuto

I premi ai sensi dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003 (seminativi) sono compatibili con:

- i titoli ordinari

- i titoli di ritiro sui quali si richiede l'esenzione dalla messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del Reg. (CEE) n. 2092/91;

- i premi previsti dal titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 relativi a:

- grano duro qualità

- piante proteiche

I premi ai sensi dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003 (seminativi) non sono compatibili con:

- I premi previsti dal titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 relativi alle:

- colture energetiche,

- sementi certificate (in quanto non oggetto della trattenuta dell'8%, applicata alle sole colture elencate nell'allegato IX del Reg. (CE) n. 1782/2003, relativa ai premi supplementari seminativi)

- I titoli di ritiro sui quali si richiede:

- l'esenzione dalla messa a riposo no food;

- l'esenzione dalla messa a riposo biogas.

- Le superfici investite a foraggi destinati alla trasformazione

I premi ai sensi dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003 (seminativi), inoltre, non sono compatibili con:

- Le superfici foraggere utilizzate ai fini del calcolo UBA (le superfici foraggere diverse dai pascoli permanenti, utilizzate per il calcolo delle UBA, sono costituite da erbai)

- i foraggi da trasformazione

Compatibilità tra regimi di aiuto da titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 ed altri regimi di aiuto

I premi da titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 non sono cumulabili tra loro.

Tutti i premi previsti dal titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 (premio alla qualità grano duro, piante proteiche, risone, sementi certificate) non sono compatibili con:

I titoli di ritiro sui quali si richiede:

- l'esenzione dalla messa a riposo no food;

- l'esenzione dalla messa a riposo biogas.

I premi previsti dal titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 (premio alla qualità grano duro, piante proteiche, risone, sementi certificate) sono compatibili con i titoli di ritiro sui quali si richiede:

- l'esenzione dalla la messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del Reg. (CEE) n. 2092/91;

Il premio per le colture energetiche non è compatibile con i titoli di ritiro sui quali si richiede l'esenzione messa a riposo no food e biogas. È compatibile, invece, con l'esenzione dalla messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del Reg. (CEE) n. 2092/91.

I premi previsti Titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 relativi alle sementi certificate:

Sono compatibili con:

- foraggi tra trasformazione

- il premio per il risone

- l'esenzione dalla messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del Reg. (CEE) n. 2092/91

Non sono compatibili con:

- il premio per le colture energetiche ed energetiche biogas

- l'esenzione per la messa a riposo biogas

- l'esenzione per la messa a riposo no food

- superfici foraggere a fini UBA

Il premio previsto dal Titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 per la qualità grano duro non è compatibile con:

- le foraggere utilizzate ai fini del calcolo UBA (le superfici foraggere diverse dai pascoli permanenti, utilizzate per il calcolo delle UBA, sono costituite da erbai)

- i foraggi da trasformazione

Il premio previsto dal Titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 per la qualità grano duro è compatibile con i premi ai sensi dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003 per:

- grano duro - art. 1 lett. a) D.M. 24 settembre 2004, [n. 2026];

- avvicendamento - art. 1 lett. d) D.M. 24 settembre 2004, [n. 2026].

Le superfici interessate da impegni agroambientali ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/99 sono compatibili con premi supplementari art. 69, titolo IV e titolo III (in caso di richiesta di pagamento dei titoli ordinari vengono applicate le disposizioni previste dall'art. 16 del Reg. (CE) n. 796/2004 qualora nella fase di ricognizione preventiva siano stati esclusi alcuni anni del periodo di riferimento e, contemporaneamente, l'impegno agroambientale prosegua nella campagna 2005).

Compatibilità tra regimi di aiuto da titolo III, cap. 3 del Reg. (CE) n. 1782/2003 ed altri regimi di aiuto

I titoli ordinari (titolo III, cap. 3) sono compatibili con:

- I premi ai sensi dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003;

- I premi previsti dal titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003.

In particolare l'aiuto previsto per le colture energetiche ed energetiche biogas, al fine di rispettare la compatibilità con il pagamento dei titoli ordinari, deve essere richiesto su superfici investite a colture non permanenti.

I titoli ordinari non sono compatibili con:

- I premi previsti dal titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 per la frutta in guscio

- I titoli di ritiro associati ai seguenti usi del suolo:

- superfici messe a riposo;

- l'esenzione dalla messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del Reg. (CEE) n. 2092/91;

- l'esenzione dalla messa a riposo no food;

- l'esenzione dalla messa a riposo biogas

Compatibilità tra regimi di aiuto da titolo III, cap. 4 del Reg. (CE) n. 1782/2003 ed altri regimi di aiuto

I titoli di ritiro associati ai seguenti usi del suolo:

- superfici messe a riposo;

- l'esenzione dalla messa a riposo no food

- l'esenzione dalla messa a riposo biogas

non sono compatibili con:

- I titoli ordinari

- I premi ai sensi dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003

- I premi previsti dal titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003

I titoli di ritiro associati alla messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del Reg. (CEE) n. 2092/91 sono compatibili con:

- I premi ai sensi dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003;

- I premi previsti dal titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 (escluso l'aiuto per la frutta in guscio in quanto relativo a colture permanenti).

 

 

10. Piano di utilizzazione.

Per consentire agli Stati membri di eseguire i controlli in modo efficace, segnatamente per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di condizionalità, l'art. 14, par. 1, del Reg. (CE) n. 796/2004 impone agli agricoltori l'obbligo di dichiarare tutte le superfici di cui dispongono, a prescindere dal fatto che esse formino oggetto di una domanda di aiuto o meno.

L'agricoltore deve presentare un piano di utilizzazione delle superfici aziendali dettagliando il prodotto coltivato per particella catastale (o porzione di essa) impiegata.

L'indicazione della destinazione produttiva della superficie aziendale è fondamentale per l'erogazione dei premi accoppiati, mentre per la richiesta dei premi disaccoppiati è sufficiente dichiarare superfici agricole ammissibili ai sensi degli art. 44 e 54 del Reg. (CE) n. 1782/2003, impiegate agli usi agricoli del suolo sopra specificati.

È indispensabile indicare la destinazione produttiva delle singole particelle secondo quanto stabilito dalla normativa di settore comunitaria e nazionale, nel caso di superfici destinate alla produzione di:

- foraggi, per il calcolo del carico di bestiame (UBA/ha);

- foraggi da trasformare;

- sementi certificate;

- canapa;

- materie prime non destinate al consumo umano o animale;

- grano duro;

- piante proteiche;

- riso;

- frutta in guscio;

- colture energetiche.

Nel caso in cui si voglia richiedere il premio supplementare per i seminativi di cui all'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003 è necessario indicare anche le superfici destinate alla produzione delle specie e delle varietà indicate nella Circolare n. 8 del 24 marzo 2005. Nelle colonne da X ed AB della matrice prodotto intervento sono indicate le colture ammissibili al premio, mentre nella colonna AC sono indicate le colture che pur concorrendo all'avvicendamento non sono oggetto di aiuto.

È indispensabile, inoltre, indicare le varietà nel caso di dichiarazione delle seguenti destinazioni produttive:

- canapa (Allegato 3);

- grano duro (Allegato 2);

- risone (Allegato 4).

 

 

10.1. Modalità di compilazione - Allegato 1 - Quadro C del modulo di domanda.

Per consentire l'esecuzione dei controlli in modo efficace è indispensabile l'indicazione dell'ubicazione della parcella di terreno. Riveste, dunque, particolare importanza la corretta indicazione degli estremi identificativi della particella stessa vale a dire:

- Cod. Istat provincia, e cod. Istat e denominazione del comune;

- riferimenti catastali;

- superficie catastale.

In particolare, la sezione censuaria deve essere impostata correttamente per quei comuni che la prevedono.

A tal fine di seguito si riportano le corrette sezioni e il codice Istat da indicare nella domanda per le particelle che ricadono nei comuni di Ragusa e Ragusa IBLA:

- Il codice Istat da indicare per i due comuni censuari (Ragusa e Ragusa Ibla) è quello relativo al Comune di RAGUSA cioè "088-009";

- Particelle ricadenti nel comune di Ragusa Sezione Ragusa (Codice:H163A dato ottenibile dalla visura) devono essere dichiarate con Sezione A;

- Particelle ricadenti nel comune di Ragusa Sezione Comiso (Codice fiscale:H163B dato ottenibile dalla visura) devono essere dichiarate con Sezione C;

- Particelle ricadenti nel comune di Ragusa Ibla Sezione Ibla (Codice:H164A dato ottenibile dalla visura) devono essere dichiarate con Sezione D;

- Particelle ricadenti nel comune di Ragusa Ibla Sezione Noto (Codice:H164B dato ottenibile dalla visura) devono essere dichiarate con Sezione B.

Per ogni particella contrassegnata da "casi particolari" (1: riordino fondiario - 2: zona coperta da segreto militare - 3: uso civico - 4: zona demaniale - 5: particella interessata da frazionamento in data successiva al 15 febbraio 2005 - 6: ex - particella catasto austroungarico, catasto tavolare, - 7: stato estero) è necessario produrre la documentazione giustificativa dello specifico particolare e della titolarità di conduzione.

Si raccomanda di porre particolare attenzione alle particelle dichiarate nell'ambito dei "casi particolari" in quanto sono comunque assoggettate ad accertamenti specifici.

Nel caso in cui non sia possibile ottenere certificati dal catasto per impossibilità (riordino fondiario) o indisponibilità del materiale (veto per motivi militari), deve essere prodotta la documentazione giustificativa del titolo (contratto di affitto, mappe del consorzio di bonifica ecc..) in copia conforme all'originale.

È obbligatorio, inoltre, indicare correttamente il tipo di conduzione di ciascuna particella indicata nella domanda, la superficie catastale e la superficie utilizzata.

10.1.1. Casi particolari: adempimenti del produttore

Le superfici dichiarate con i casi particolari di cui sopra, sono sottoposte a controlli puntuali da parte dell'AGEA

Si riportano, di seguito, gli adempimenti per gli agricoltori in relazione a ciascuna tipologia di caso particolare.

Caso particolare 1: riordino fondiario

L'agricoltore deve indicare come identificativi catastali la nuova numerazione provvisoria attribuita dall'ente incaricato del riordino qualora l'azienda ricada in territori oggetto di riordino catastale non ancora presente in atti definitivi presso gli Uffici del Territorio,. La numerazione provvisoria è desumibile dalla certificazione rilasciata dall'ente e dovrà essere parte integrante del "fascicolo dell'agricoltore" secondo le modalità previste e riportate nell'apposito capitolo.

Al fine di evidenziare la suddetta casistica l'agricoltore dovrà riportare il valore 1 nel campo previsto per i casi particolari. In luogo del foglio e particella dovrà altresì essere riportato il numero del foglio provvisorio riportato nell'attestazione di proprietà assegnata dall'ente e nel campo particella il numero provvisorio di mappale (maglia o altro riferimento di dettaglio eventualmente descritto nella certificazione rilasciata dall'ente).

Qualora invece risulti dalla certificazione catastale (visura) che gli identificativi sono stati già validati in atti al catasto censuario, non dovrà essere indicato il suddetto "caso particolare".

In merito alla ammissibilità delle superfici ricadenti in zone interessate da "riordino fondiario", l'AGEA effettua preliminarmente un controllo di coerenza tra le superfici dichiarate e le aree individuate come effettivamente interessate da riordino fondiario. Al di fuori di tali riferimenti geografici, le dichiarazioni di particella in "riordino fondiario" non sono ammissibili e l'AGEA provvede d'ufficio a rimuovere l'indicazione del caso particolare dalle particelle ritenute non compatibili con le suddette aree.

In questo caso le particelle vengono sottoposte ai controlli amministrativi che utilizzano il catasto censuario.

Nell'ambito delle aree geografiche riconosciute l'AGEA, utilizzando le informazioni ricevute dagli organismi incaricati delle attività di bonifica, effettua una serie di controlli amministrativi, tra i quali la titolarità dell'appezzamento (calcolo dei superi).

Per particelle, individuate con numeri e mappe provvisorie, è necessario acquisire nel fascicolo aziendale la documentazione rilasciata dall'Ente (consorzi di bonifica) preposto al riordino che individua la proprietà assegnata al agricoltore.

La certificazione rilasciata dall'Ente dovrà riportare le seguenti informazioni:

- lista delle particelle assegnate al agricoltore interessate da riordino;

- planimetria o estratto di mappa con l'indicazione delle particelle interessate da riordino.

Inoltre per le particelle ricadenti in zone a riordino fondiario della provincia di Udine è possibile, al fine della dimostrazione del titolo di conduzione, integrare la documentazione prevista nel fascicolo dell'azienda con la seguente documentazione:

1) elenco con i numeri delle particelle provvisorie associati ai futuri identificativi che saranno acquisiti dal catasto con indicazione del numero di pagina del registro del consorzio;

2) copia della pagina del registro del consorzio relativa ad ogni singolo agricoltore che riporta i dati identificativi dell'intestatario della particella;

3) tabella di decodifica del numero di riordino.

Caso particolare 2: zona coperta da segreto militare

In presenza di superfici coltivate in zone soggette a vincolo militare (es. aeroporti, ecc.), si dovranno riportare tutti i riferimenti catastali così come riportati da visura catastale e non si dovrà indicare nessun caso particolare. Solo nel caso di impossibilità di risalire al numero della particella, potrà essere indicata la particella con valore "00000". Al fine di evidenziare la suddetta casistica l'agricoltore dovrà riportare il valore 2 nel campo previsto per i casi particolari.

In tal caso è necessario che nel fascicolo dell'agricoltore ci sia:

a) la documentazione idonea a dimostrare la titolarità di conduzione dell'appezzamento. In particolare è necessario acquisire l'attestazione da parte degli organi competenti (intendenza di finanza o altro) della superficie data in concessione. Nel caso in cui si richiedano gli aiuti di cui al titolo IV e gli aiuti previsti dall'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003 è necessario che l'attestazione contenga anche la destinazione d'uso dei terreni dati in concessone idonea al premio richiesto.

b) Planimetria catastale/mappetta grafica del territorio (Foglio catastale, estratto di mappa, stralcio, mappetta grafica del territorio) dove è necessario delimitare la zona data in concessione scrivendo «terreno demaniale dato in concessione», e specificare che la zona data in concessione si trova a fronte o limitrofa di una particella presente sul foglio catastale e riconosciuta dall'Ufficio del territorio.

Caso particolare 3: particelle interessate da usi civici nell'ambito degli aiuti supplementari legati all'estensivizzazione

In presenza di uso civico e per le sole superfici dichiarate in domanda a superfici foraggere non seminabili, destinate esclusivamente al pascolo permanente (codice prodotto 103-054-063-064-065), qualora la superficie data in concessione (fida pascolo) sia ricadente su superfici comunali, condivise con altri allevatori, non identificabili catastalmente per ogni singolo allevatore, si dovrà riportare in domanda un unico identificativo catastale "fittizio", per ciascun comune di cui si ha una concessione in "fida".

In luogo del foglio e particella dovrà essere riportato il valore "0" e come superficie utilizzata potrà essere riportata al massimo la superficie concessa dall'ente per il pascolamento della singola ditta.

Nel campo superficie catastale dichiarata indicare la superficie totale pascolabile riportata nell'attestato comunale.

La certificazione rilasciata dal Comune, ai fini di una validità AGEA utile per la determinazione del coefficiente di densità relativo al premio bovini, dovrà riportare le seguenti informazioni:

- lista delle particelle e/o totale della superficie concessa in fida pascolo a tutti gli agricoltori;

- numero totale dei capi che l'ente ha autorizzato sul totale della superficie;

- per il singolo agricoltore indicazione del totale della superficie assegnata e/o del numero dei capi assegnati. Qualora la superficie assegnata non sia esplicitata è possibile ricavare la relativa quota di pascolamento dal numero dei capi assegnati al singolo agricoltore (es. Sup. assegnata = tot. Sup. destinata a pascolo dell'ente/tot. capi autorizzati dall'ente per capi assegnati a singolo agricoltore).

Si ricorda che il codice colturale da attribuire per la particella fittizia comunale dovrà essere congruente con la reale situazione pascolativa, pena l'applicazione di sanzioni derivanti da una errata dichiarazione di codici (si rimanda al capitolo 10.4.3 calcolo delle tare sulle superfici foraggere non seminabili).

Caso particolare 4: appezzamenti demaniali

Le particelle non censite al catasto, in quanto appartenenti ad aree demaniali (esempio alvei di fiumi, ecc., possono essere dichiarate in domanda con il caso particolare 4 se accompagnate da attestato rilasciato dall'Intendenza di Finanza che ne certifica la coltivazione per la campagna in corso. La superficie concessa per la coltivazione dovrà essere inserita riportando i seguenti identificativi:

- Istat provincia/comune

- caso particolare 4

- eventuale sezione

- foglio in cui ricade la particella (o foglio contiguo)

- particella n. "00000".

- subalterno ultime tre cifre della partita IVA del titolare della domanda o le prime tre del codice fiscale

- superficie catastale dichiarata: la superficie totale avuta in concessione

In tali casi è necessario che nel fascicolo dell'agricoltore ci sia:

c) la documentazione idonea a dimostrare la titolarità di conduzione dell'appezzamento in particolare è necessario acquisire l'attestazione da parte degli organi competenti (intendenza di finanza o altro) della superficie data in concessione.

d) planimetria catastale (Foglio catastale, estratto di mappa, stralcio) dove è necessario delimitare la zona data in concessione scrivendo "«terreno demaniale dato in concessione», e specificare che la zona data in concessione si trova a fronte o limitrofa di una particella presente sul foglio catastale e riconosciuta dall'Ufficio del Territorio.

Caso particolare 5: particella interessata da frazionamento in data successiva al 15.02.2005

Le particelle catastali oggetto di frazionamento in data successiva al 15.02.2005, per le quali l'agricoltore attesti l'esistenza e la relativa superficie attraverso la certificazione catastale, dovranno essere evidenziate sulla domanda impostando la colonna "casi particolari" al valore "5" (frazionamento), ed integrando il fascicolo dell'agricoltore con la documentazione giustificativa della conduzione (cfr. capitolo adempimenti relativi al fascicolo dell'agricoltore). La seguente documentazione giustificativa dovrà essere integrata nel fascicolo aziendale:

- visura catastale aggiornata o attualizzata e modello di frazionamento/accorpamento " 51FTP " con timbro e data di approvazione dell'UT, completo di tutte le pagine che lo compongono, sia quelle con le informazioni grafiche che quelle con i dati alfanumerici relativi ai nuovi identificativi catastali definitivi assegnati ed alle relative superfici

oppure, in alternativa,

- visura ampliata aggiornata o attualizzata delle particelle nuove e delle particelle vecchie ed estratto di mappa catastale aggiornato o attualizzato e timbrato dall'UT,

oppure, in alternativa

- visura ampliata per le particelle nuove aggiornata o attualizzata e delle particelle vecchie e stralcio planimetrico aggiornato o attualizzato rilasciato e timbrato dal catasto riportante lo stato attuale delle dividenti particellari ed il numero identificativo della particella interessata/e dal frazionamento.

Caso particolare 6: Particelle appartenenti ai territori con Catasto ex- austroungarico

Qualora si dovessero dichiarare particelle ubicate nei territori amministrati con il Catasto fondiario ex austriaco, sarà necessario seguire le disposizioni vigenti impartite con la Disposizione Commissariale dell'A.I.M.A. in liquidazione n. 131 del 4 aprile 2000.

Le particelle ubicate nei comuni amministrativi con catasto fondiario ex austriaco saranno identificate secondo quanto riportato nella certificazione catastale:

- codice Istat provincia/comune

- codice dell'eventuale sezione censuaria

- In luogo del foglio catastale (tavola catastale) per alcune province in visura potrebbe essere riportato unicamente il "foglio logico"

- Numero della particella (in presenza di frazioni di numero riportare il solo numeratore

- Subalterno (riportare il denominatore nel caso in cui il numero della particella sia espresso con frazione di numero

Nel caso di particelle per le quali si dispone dell'estratto del foglio di possesso non aggiornato è possibile ai fine della dimostrazione del titolo di conduzione integrare la documentazione prevista nel fascicolo dell'azienda con la seguente:

1 estratto/stralcio planimetrico del foglio di possesso abbinato alla visura tavolare

2 autocertificazione dell'agricoltore che confermi l'attualità della intestazione della visura tavolare.

Codice caso particolare 7: Particelle appartenenti allo Stato estero

Le particelle dichiarate a foraggere non seminabili permanenti valide solo ai fini dell'aiuto supplementare zootecnia art. 69, ricadenti in territorio estero, possono essere dichiarate in domanda purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- almeno il 50% della superficie aziendale complessiva deve essere ubicata entro i confini nazionali;

- la superficie foraggera ricadente in territorio estero deve essere situata nelle immediate vicinanze della superficie ubicata entro i confini nazionali;

- nella dichiarazione riportare

a. codice Istat provincia: "88888"

b. Istat comune: "99999"

c. il numero del foglio e della particella: il valore "99999";

- le particelle appartenenti allo Stato estero dovranno comunque essere accompagnate da documentazione giustificativa atta a dimostrarne la titolarità di conduzione (visure, concessioni, proprietà, contratti di affitto).

- si dovrà indicare il caso particolare 7.

Caso particolare 8: Particella ricadente su catasto urbano

Le particelle appartenenti al catasto urbano, e quindi non censite al catasto terreni, dovranno essere evidenziate con il caso particolare 8. Tali particelle per essere riconosciute da AGEA dovranno essere accompagnate da documentazione giustificativa atta a dimostrarne la titolarità di conduzione.

 

 

10.2. Modalità di compilazione - Allegato 2 - Quadro C1 del modulo di domanda.

L'Allegato 2 - Quadro C1 presente nella domanda di pagamento per superfici deve essere utilizzato esclusivamente per riportare tutte le particelle aziendali da dichiarare ai fini del pagamento per superficie per la Frutta a guscio.

Codice destinazione d'uso 71 - NOCCIOLE

Codice destinazione d'uso 72 - MANDORLE

Codice destinazione d'uso 73 - NOCI COMUNI

Codice destinazione d'uso 74 - PISTACCHI

Codice destinazione d'uso 75 - CARRUBE.

L'agricoltore deve pertanto compilare l'Allegato 2 - Quadro C1 del modello di domanda unica 2005 indicando, negli appositi spazi, l'opportuno codice "destinazione d'uso" e la relativa descrizione le superfici coltivate a frutta in guscio. I suddetti codici e le relative descrizioni sono contenuti nell'allegato matrice prodotto/intervento.

Nell'ambito di uno stesso utilizzo, l'agricoltore dovrà dichiarare più "occorrenze" (righe dichiarative) nel caso in cui:

- il frutteto si estenda su più particelle catastali;

- il frutteto si estenda su un'unica particella catastale ma non sia uniforme come tipologia di impianto e/o come sesto di impianto.

- il frutteto si estenda su un'unica particella catastale, sia uniforme come tipologia di impianto e/o come sesto, ma sia costituito da più corpi.

Per ciascuna riga del Allegato 2 - Quadro C1 del modulo di domanda unica deve essere rispettato il requisito della densità minima per ettaro previsto dall'art. 19 del Reg. (CE) n. 1973/2004.

Dovranno essere, inoltre, indicati:

- il tipo di impianto;

Indicare la tipologia dell'impianto utilizzando la seguente decodifica:

1. impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto regolare;

2. impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto irregolare;

3. impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto regolare;

4. impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto irregolare;

5. impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno, a sesto regolare;

6. impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno, a sesto irregolare;

7. altri impianti.

N.B.= In caso di impianti consociati:

- con specie di frutta a guscio o castagno (tipo 3 o 4) e con

- specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno (tipo 5 o 6),

è necessario indicare come tipologia di impianto il codice 5 o 6.

- il sesto di impianto: in presenza di sesti regolari dovrà essere riportata la distanza, espressa in centimetri, intercorrente tra piante consecutive sulla fila e tra le file delle piante; nel caso di impianti consociati, la distanza da considerare è quella tra le piante consecutive senza tener conto della specie.

Esempio: impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno, a sesto regolare:

- Anno di impianto: si intende l'anno di impianto della coltura predominante. In caso di anni di impianto diversi dovrà essere indicato l'anno di impianto relativo al maggior numero di piante (della stessa specie).

- Numero Piante: Indicare il numero delle piante presenti sulla particella nella maniera seguente:

Frutta a guscio: indicare il numero totale degli alberi produttivi di frutta a guscio ammissibili (specie predominante e non); si ricorda che sono ritenute ammissibili le piante che producono frutta a guscio e che sono coltivate nel rispetto del principio dell'ordinarietà delle colture

Castagno: indicare il numero di piante di castagno;

Altre piante: indicare il numero di piante diverse dalla frutta a guscio e dal castagno.

Le superfici investite a nocciolo, inserite nei piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione di cui all'art. 14-quinquies ex regolamento (CEE) n. 1035/72 possono, ai sensi dell'art. 86 par. 2 Reg. (CE) n. 1782/2003 beneficiare del regime di aiuto alla frutta a guscio a partire dal 1° gennaio successivo alla scadenza del piano di miglioramento.

Non possono essere dichiarati gli impianti di frutta a guscio realizzati su particelle catastali legati a misure di imboschimento con vocazione "legno" ad esempio Reg. (CE) n. 1257/1999 ex Reg. (CEE) n. 2080/92, Reg. (CE) n. 2328/92 ecc.

Non è possibile richiedere sulla stessa superficie dichiarata a frutta in guscio diversi tipi di aiuto per superficie, anche in presenza di sesti che permetterebbero una possibile consociabilità con colture erbacee.

 

 

10.3. Compatibilità tra destinazioni d'uso e interventi (matrice prodotto/intervento).

L'agricoltore deve dichiarare nei quadri C e C1 le destinazioni produttive associate alle relative codifiche ed utilizzare, per ciascun regime di aiuto richiesto, i codici corrispondenti agli interventi, nel rispetto delle compatibilità tra regimi di intervento, descritte nel cap. 9.

Per la corretta compilazione dei Quadri C e C1, l'agricoltore deve consultare l'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento", contenente l'elenco delle singole destinazioni produttive (prodotti) ammissibili ai possibili interventi, nell'ambito dei diversi regimi d'aiuto.

L'allegato 1 si divide in due sezioni:

1. colonne da A a D, contenenti le seguenti informazioni:

A. codice prodotto, associato alla corrispondente destinazione produttiva;

B. destinazione produttiva (descrizione);

C. codice varietà/uso, associato alla corrispondente varietà/uso;

D. varietà (per le colture che le prevedono) o uso (per le superfici foraggere e i terreni a riposo).

2. colonne da E ad AH, contenenti l'indicazione dei prodotti ammissibili a ciascun intervento, compreso in uno dei regimi di aiuto previsti dal Reg. (CE) n. 1782/2003 ed identificato da un corrispondente codice dichiarativo.

Il prospetto seguente illustra, per i diversi regimi di aiuto previsti dal Reg. (CE) n. 1782/2003, tutti gli interventi ed il relativo codice da utilizzare nella domanda unica di pagamento.

Regime di aiuto 

Riferimento normativo 

Descrizione intervento 

 

Cod. intervento 

 

Titolo III, Cap. 4, sez. II, art. 54 

SUPERFICIE MESSA A 

 

021 

 

Reg. (CE) n. 1782/2003 

RIPOSO 

 

 

 

Titolo III, Cap. 4, sez. II, art. 55, 

ESENZIONE DALLA 

 

 

 

a) Reg. (CE) n. 1782/2003 

MESSA A RIPOSO PER 

 

038 

 

 

AZIENDEBIOLOGICHE 

 

 

TITOLI DI  

 

ESENZIONE DALLA 

con 

 

RITIRO 

Titolo III, Cap. 4, sez. II, art. 55, 

MESSA A RIPOSO PER 

contratto 

022 

 

b) Reg. (CE) n. 1782/2003 

NO-FOOD 

senza 

 

 

 

 

contratto 

 

 

 

ESENZIONE DALLA 

 

 

 

Titolo III, Cap. 4, sez. II, art. 55, 

MESSA A RIPOSO PER 

 

023 

 

b) Reg. (CE) n. 1782/2003 

LA PRODUZIONE DI 

 

 

 

 

BIOGAS 

 

 

 

 

DESTINAZIONI 

 

 

TITOLI 

Titolo III, Cap. 3, art. 44 Reg. 

PRODUTTIVE AMMISSIBILI  

 

026 

ORDINARI 

(CE) n. 1782/2003 

AL REGIME DI 

 

 

 

 

PAGAMENTO UNICO 

 

 

TIT. IV Reg.(CE)  

Capitolo 1 

GRANO DURO QUALITÀ 

 

009 

n. 1782/2003 

Capitolo 2 

PIANTE PROTEICHE 

 

010 

 

Capitolo 3 

RISONE 

 

011 

 

Capitolo 4 

FRUTTA A GUSCIONOCCIOLA 

 

012 

 

Capitolo 4 

FRUTTA A GUSCIOMANDORLE 

 

013 

 

Capitolo 4 

FRUTTA A GUSCIONOCI COMUNI 

 

014 

 

Capitolo 4 

FRUTTA A GUSCIOPISTACCHI 

 

015 

 

Capitolo 4 

FRUTTA A GUSCIOCARRUBE 

 

016 

 

Capitolo 5 

COLTURE ENERGETICHE 

 

017 

 

Capitolo 5 

COLTURE ENERGETICHE 

 

018 

 

 

BIOGAS 

 

 

 

Capitolo 7 

PRODOTTI LATTIERO - CASEARI 

 

019 

 

 

PREMIO SUPPLEMENTARE 

 

 

 

Capitolo 7 

PRODOTTI LATTIERO- 

 

020 

 

 

CASEARI 

 

 

 

Capitolo 9 

SEMENTI CERTIFICATE 

 

024 

 

D.M. n. 2026 del 2004 art.1 lett. a) 

GRANO DURO 

 

001 

 

D.M. n. 2026 del 2004 art.1 lett. b) 

GRANO TENERO 

 

002 

 

D.M. n. 2026 del 2004 art.1 lett. c) 

MAIS 

 

003 

ART. 69 Reg.(CE) 

 

 

ammissibile 

 

n. 1782/2003 

 

 

al premio 

 

 

D.M. n. 2026 del 2004 art.1 lett. d) 

AVVICENDAMENTO 

compatibile 

004 

 

 

 

- non 

 

 

 

 

ammissibile 

 

 

 

 

al premio 

 

 

FORAGGI DA DESTINARE 

FORAGGI DA DESTINARE 

 

 

 

ALLA TRASFORMAZIONE 

ALLA TRASFORMAZIONE 

 

025 

ALTRO 

(REG. (CE) N. 1786/2003) 

 

 

 

 

D.M. 2026 art. 2 punto b), c), d) 

FORAGGERE (utilizzate ai 

 

029 

 

 

fini del calcolo del carico di uba) 

 

 

DESTINAZIONI 

ART. 51 del  

 

 

 

NON 

Reg. (CE) n. 1782/2003 

DESTINAZIONI PRODUTTIVE 

 

030 

AMMISSIBILI 

 

 

 

 

AMMISSIBILI AI 

ART. 51 del 

DESTINAZIONI NON 

 

 

TITOLI DI RITIRO 

Reg. (CE) n. 1782/2003 

PRODUTTIVE 

 

031 

E ORDINARI 

 

 

 

 

Alcuni interventi non corrispondono al pagamento di un aiuto, ma costituiscono delle informazioni necessarie e obbligatorie ai sensi della normativa comunitaria (art. 13 e 14 del Reg. (CE) n. 796/2004 e disposizioni comunitarie in materia di condizionalità).

L'agricoltore, una volta identificata la destinazione produttiva da dichiarare nella domanda unica (sezione 1), verifica quali sono tutti i possibili interventi associabili ad essa (sezione 2) e per i quali è possibile richiedere un aiuto. L'ammissibilità della destinazione produttiva ad un intervento è rappresentata da una "X".

Alcuni interventi non sono tra loro compatibili, e la richiesta di pagamento dell'uno esclude automaticamente la possibilità di richiedere il premio per l'altro/altri.

L'agricoltore, prima di indicare nell'Allegato 1 - Quadro C o C1 i codici di intervento corrispondenti ai regimi di aiuto che intende richiedere, deve verificare le compatibilità secondo lo schema contenuto nell'Allegato 5 - Tabella delle "Compatibilità tra regimi di aiuto" (secondo quanto descritto al cap. 9).

 

 

10.4. Foraggere.

Ai fini dell'ottenimento dei premi supplementari previsti all'art.2, lettere b), c) e d) del D.M. 24 settembre 2004 [n. 2026], che prevedono l'allevamento di bovini secondo metodi estensivi, l'agricoltore deve garantire una quota minima di pascolabilità corrispondente al 50% della superficie foraggera aziendale destinata a pascolo permanente.

10.4.1. Ammissibilità delle superfici foraggere

Le destinazioni d'uso ammissibili ai fini del calcolo del carico UBA sono elencate nell'allegato 1 matrice prodotto/intervento. Tali destinazioni sono evidenziate con una "X" nella colonne "FORAGGERE A FINI UBA D.M. 2026 art. 2 lett. b), c), d - pascolo permanente - pascolo non permanente" (codice di intervento 029 - colonne AD e AE).

10.4.2. Pascoli permanenti: costituzione e mantenimento

L'art. 3 del Reg. (CE) n. 796/2004 stabilisce per gli Stati membri l'obbligo di mantenimento della superficie investita a pascolo permanente.

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 796/2004, ciascuno Stato membro provvede, infatti, affinché sia mantenuta la proporzione della superficie investita a pascolo permanente, dichiarata dagli agricoltori nel 2003 e maggiorata della superficie investita a pascolo permanente dichiarata nel 2005, rispetto alla superficie agricola totale. Gli Stati membri provvedono affinché la proporzione di cui sopra non diminuisca in relazione alla superficie investita a pascolo permanente, in misura superiore al 10%. L'obbligo si applica a livello nazionale.

La proporzione viene determinata in ciascun anno sulla base delle superfici dichiarate dagli agricoltori per l'anno in questione.

I pascoli permanenti, ammissibili ai fini del calcolo del carico UBA, sono elencati nell'allegato 1 matrice prodotto/intervento. Tali destinazioni sono evidenziate con una "X" nella colonna AD "pascolo permanente" (codice di intervento 029).

10.4.3. Calcolo delle tare sulle superfici foraggere non seminabili

In presenza di superfici foraggere non seminabili, destinate esclusivamente al pascolo permanente, la superficie da prendere in considerazione, sia per l'abbinamento dei titoli ordinari che per la determinazione del coefficiente di densità valida per la richiesta del premio supplementare zootecnica art. 69, deve essere calcolata al netto delle tare forfettarie nel seguente modo:

- del 20%, in presenza di bosco pascolabile ad alto fusto, pascolo cespugliato e pascolo polifita, tipo alpeggi con presenza di roccia affiorante

- del 50% in presenza di bosco pascolabile ceduo, e pascolo polifita, tipo alpeggi con presenza di roccia affiorante

Queste classificazioni determinano, quindi, l'applicazione della tara sui codici colturali previsti nella matrice codici intervento. La tabella seguente riporta la percentuale di decurtazione applicata (tara) alla superficie dichiarata in relazione alla tipologia di pascolo:

Codice 

Tipologia di pascolo  

Tara 

colturale 

 

 

103 

Pascolo arborato (bosco alto fusto e  

20% 

 

cespugliato) 

 

54 

Pascolo arborato (bosco pascolabile  

50% 

 

ceduo) 

 

63 

Pascolo polifita (tipo alpeggi) con tara  

20% 

 

20% (roccia affiorante) 

 

64 

Pascolo polifita (tipo alpeggi) con tara  

50% 

 

50% (roccia affiorante) 

 

Per tutti i suddetti codici dichiarativi, in presenza di roccia affiorante, diffusa in misura diversa dalle percentuali previste - e comunque in misura tale da non pregiudicarne la pascolabilità - si dovrà decurtare dalla superficie utilizzata la superficie coperta da rocce.

Nell'ALLEGATO 1 - QUADRO C - PIANO DI UTILIZZAZIONE della domanda unica, va riportata, relativamente ai suddetti codici e per ciascuna particella la superficie utilizzata "lorda", comprensiva quindi delle tare.

La superficie al netto delle tare, previa decurtazione delle tare stesse dalle superfici dichiarate con i codici suindicati - nell'Allegato 1 - Quadro C deve essere invece riportata nei riepiloghi del Quadro B della domanda unica alle seguenti righe.

La decurtazione delle tare dalle superfici dichiarate nell'allegato 1 - Quadro C (superficie al netto delle tare) deve essere invece riportata nei riepiloghi del Quadro B della domanda unica alle seguenti righe:

- (riga B17) SUPERFICIE a destinazioni produttive AMMISSIBILI AL PAGAMENTO DEL TITOLO ORDINARIO (art. 44 Reg. (CE) n. 1782/2003

- (riga B34) SUPERFICI FORAGGERE per il calcolo degli UBA

- (riga B36) SUPERFICI FORAGGERE a pascolo permanente.

 

 

10.5. Tare e usi non agricoli.

Ai sensi all'articolo 30, comma 2, del regolamento (CE) n. 796/2004, la superficie da prendere in considerazione ai fini della domanda unica deve corrispondere alla superficie utilizzata secondo le norme locali.

Taluni elementi, come le siepi, i fossi e i muri che rientrano per tradizione nelle buone pratiche agricole di coltivazione od uso del suolo, possono essere considerati parte di una superficie interamente utilizzata a condizione che la larghezza totale non superi i 2 metri.

Inoltre le tare all'interno di un appezzamento colturale sono da considerare solo se significative, cioè superiori a 100 mq (100 mq =1 ara). Le tare dovranno essere pertanto sottratte alla superficie utilizzata dichiarata nella domanda. Elementi non ammissibili di secondaria importanza (ad es. inferiori a 100 mq.) dovranno essere detratti soltanto se complessivamente rappresentino una superficie significativa superiore a 100 mq.

In dettaglio, nei casi in cui siano presenti tare rilevanti (> 100 mq) nella dichiarazione occorrerà dettagliare la particolare destinata della superficie "non agricola":

come "USI NON AGRICOLI - FABBRICATI" si considerano i manufatti e le strade permanenti (superiori 2 metri);

per "USI NON AGRICOLI - TARE E INCOLTI", si intendono le strade non permanenti, le ripe, le scarpate, ecc.

Le acque (laghi, paludi, vasche, bacini, alvei, ecc) devono essere dichiarate con la descrizione "USI NON AGRICOLI - ALTRO".

10.5.1. Piante sparse e seminativo arborato

Secondo la regolamentazione comunitaria «in caso di presenza di alberi e di superfici improprie (tare improduttive, ecc.) alla coltura "ordinaria", l'area per la quale è richiesta la compensazione deve essere dedotta della superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma dell'albero e della quota della superficie impropria non seminata».

Sulle particelle dichiarate con una coltura a contributo o foraggera seminabile nelle quali venga verificata la presenza di piante arboree all'interno di terreni a seminativo (colture a contributo, seminativi non a contributo, foraggere seminabili), è necessario distinguere le seguenti situazioni:

-"piante sparse", quando il numero di piante per ettaro è inferiore a 100 e comunque la distanza tra le chiome delle piante non è mai inferiore a m 6;

- "seminativo arborato" quando il numero di piante per ettaro è superiore a 100.

10.5.2. Piante sparse (fino a 100 piante/ha)

Nel caso di piante sparse si possono presentare 2 modalità di coltivazione:

a) Superfici non coltivate sottochioma e superfici dichiarate a set aside Se all'interno di un appezzamento coltivato ad un certo utilizzo o set aside sono presenti piante sparse la cui area di proiezione della chioma risulta non coltivata (e in ogni caso per il set aside), è necessario sottrarre alla superficie dichiarata la superficie corrispondente a tale proiezione (per le piante piccole 5 mq; per le piante grandi 10 mq).

b) Superfici coltivate sottochioma

Nel caso in cui l'area della proiezione della chioma della pianta risultasse coltivata, non è necessario stimare il numero di piante ma le tare andranno valutate secondo la seguente tabella:

 

stima n. piante/ha 

Tare in are 

Tipologia in tara 

da 

a 

 

 

1 

50 

0 

"tara non rilevante" 

51 

100 

1 

"tara" 

Nel caso di superfici al di sotto di 50 piante/ha non si calcola nessuna tara, mentre per superfici al di sopra di 50 piante/ha sarà detratta in fase di riporto a video una superficie di 1 ara.

10.5.3. Seminativo arborato

Nel caso di superfici a seminativo (ad esclusione dell'utilizzo frutta in guscio dove non è prevista nessuna consociabilità) consociate con impianti arborei (frutteti, oliveti, vigneti, ecc.) si dovrà sottrarre alla superficie da dichiarare l'area di proiezione della chioma delle piante arboree, ottenuta moltiplicando il numero delle piante presenti per 5 mq (per le piante piccole) e per 10 mq (per le piante grandi).

In presenza di filari la superficie in mq da sottrarre, dovrà essere calcolata misurando la lunghezza media del filare x numero dei filari x m 2 (larghezza filare stabilita).

10.5.4. Coltivazioni arboree specializzate

Viene definita coltura arborea specializzata un impianto in cui non è possibile praticare una consociazione con una coltura agraria. Una coltura sarà classificata "specializzata" quando:

- negli impianti a sesto regolare: la distanza tra i filari (interfila) è inferiore a m 5 oppure quando la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a m 3;

- negli impianti a sesto irregolare la densità di piante per ettaro è superiore a 400 piante o la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a m 3.

Pertanto in presenza di impianti specializzati, si identifica tale superficie come 'non seminabile', associata al tipo di coltivazione arborea riscontrata.

Nel caso di colture arboree specializzate, potranno comunque essere riconosciuti ammissibili al premio solo utilizzi a contributo e foraggere effettivamente riscontrati (al netto della proiezione della chioma) ad esclusione delle superfici ritirate dalla produzione, per l'incompatibilità della finalità lucrativa delle superfici.

Si ricorda che negli impianti dichiarati a frutta a guscio non sono ammissibili consociazioni erbacee.

10.5.5. Tolleranza tecnica di misurazione delle superfici

In riferimento all'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 796/2004, e in riferimento alla tecnica di misurazione utilizzata, è stato determinata una tolleranza tecnica di misurazione definita dalla competente autorità.

Con tale definizione si intende la tolleranza ammessa in fase di accertamento e misurazione delle superfici dichiarate in domanda, dovute al sistema di controllo applicato, cioè il telerilevamento aereo. Viene applicata alla superficie oggettiva acquisita una tolleranza tecnica di particella così calcolata:

Quando la differenza (positiva o negativa) tra la superficie dichiarata e quella misurata (oggettiva) di una particella è inferiore al 5%, fino ad un massimo di 0,50 ettari, sarà accettata la superficie dichiarata, in caso contrario sarà accettata la superficie oggettiva.

 

 

11. Foraggi da destinare alla trasformazione.

I produttori di foraggi verdi da disidratare e/o foraggi essiccati al sole da macinare (Reg. (CE) n. 1786/2003 e Reg. (CE) n. 382/2005) che intendono stipulare nel corso della campagna 2005/2006 contratti e/o dichiarazioni di consegna del prodotto hanno obbligo di presentare la domanda unica di pagamento campagna 2005 (che siano o no assegnatari di titoli), dichiarando nel piano di utilizzo le superfici investite a foraggio da trasformare con i relativi riferimenti catastali.

Le particelle da dichiarare nella domanda unica di aiuto da destinare a foraggi essiccati dovranno essere identificate con il codice prodotto e il codice varietà/uso, indicati nella tabella "matrice prodotti/interventi" (allegato 1). Le specie che possono essere destinate a tale utilizzo sono quelle per le quali nella matrice è indicata una "X" in corrispondenza dell'ultima colonna di destra "foraggi da destinare alla trasformazione" (codice intervento 025).

Le particelle dichiarate nella domanda unica di pagamento come "sementi certificate", sono equiparate e compatibili, ai fini dell'aiuto previsto dai Reg. (CE) n. 1786/2003 e Reg. (CE) n. 382/2005, alle particelle dichiarate a foraggi essiccati, in quanto la normativa vigente consente la cumulabilità degli aiuti tra foraggi essiccati e sementi certificate, con esclusione delle piante da foraggio sulle quali sono stati raccolti i semi (Reg. (CE) n. 382/2005 art.4 comma 2), come indicato nella tabella compatibilità degli aiuti (allegato 5).

I produttori di soli foraggi da destinare alla trasformazione che intendono stipulare contratti in data successiva alla presentazione della domanda di pagamento per superfici possono, entro la data del 31 maggio, presentare una domanda di modifica ai sensi degli artt. 15 e 22 del Reg. (CE) n. 796/2004 delle superfici investite a foraggi da destinare alla trasformazione, anche in aumento.

 

 

12. Produttori che aderiscono al regime semplificato.

I produttori che aderiscono al regime semplificato ai sensi del Reg. (CE) n. 1/2002 e richiedono i premi previsti dal titolo IV e i premi supplementari di cui all'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003 devono utilizzare il modello di domanda unica per le sole superfici relative ai suddetti premi.

I suddetti produttori possono richiedere, inoltre, pagamento di titoli provenienti da attribuzioni diverse, come ad esempio l'eredità o l'acquisto, utilizzando il modello di domanda unica.

 

 

13. Richiesta di accesso alla riserva nazionale.

Il produttore che, in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dal Reg. (CE) n. 1782/2003, artt. 42 e 40, par. 5, intende richiedere l'accesso alla riserva nazionale deve compilare il Quadro B5 del modello di domanda unica, impegnandosi a fornire all'AGEA le informazioni necessarie e la documentazione richiesta nelle modalità e nei tempi stabiliti da ulteriori disposizioni dell'AGEA stessa.

La compilazione del Quadro B5 del modello di domanda unica è una condizione necessaria per poter accedere alla riserva nazionale.

In sintesi, l'accesso alla riserva nazionale è riconducibile alle seguenti fattispecie:

- richiesta di assegnazione titoli;

- richiesta di allineamento del valore alla media regionale;

- richiesta di consolidamento del valore.

Le disposizioni applicative nazionali sulla riserva e le condizioni tecniche per l'accesso alle fattispecie sopraelencate, sono contenute nel D.M. 24 marzo 2005 [n. D/118] "Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale" e nel D.M. 7 aprile 2005 n. D/137 "Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 24 marzo 2005".

 

 

14. Condizionalità.

In relazione alle disposizioni e agli impegni relativi alla condizionalità di cui al titolo II Capitolo I del Reg. (CE) n. 1782/2003, nonché alle vigenti norme nazionali di attuazione di cui al D.M.13 dicembre 2004 [n. 5406] e successive modificazioni si rimanda alla circolare n. ACIU.2005.20 del 28 gennaio 2005.

 

 

15. Inadempienze intenzionali.

Qualora l'AGEA rilevi che gli scostamenti tra la superficie globale dichiarata a premio e quella determinata derivino da "irregolarità commesse intenzionalmente", ai sensi del Reg. (CE) n. 796/2004 art. 53 par. 1, non è concesso alcun aiuto per la campagna in corso. Inoltre, quando la differenza è superiore al 20% della superficie determinata, l'agricoltore è nuovamente escluso per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata. Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nell'ambito di uno qualsiasi dei regimi di cui al Titolo III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 ai quali l'agricoltore avrebbe diritto nell'ambito delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento.

Secondo quanto già riportato nella nota n. DFSU.2004.1479 del 14 giugno 2004, di seguito si dettagliano i criteri per le selezione delle domande da sottoporre alle sanzioni previste dal citato regolamento:

- aziende campione con scostamento globale superiore al 30%, che abbiano dichiarato superfici a premio superiore a 2 Ha e che tali superfici insistano, per un valore superiore al 30% di quanto dichiarato, su particelle interamente ed inequivocabilmente non seminabili (classificate come bosco, acque e fabbricati);

- aziende non campione con scostamento globale superiore al 30%, che abbiano dichiarato superfici a premio superiore a 2 Ha e che tali superfici insistano, per un valore superiore al 30% di quanto dichiarato, su particelle interamente ed inequivocabilmente non seminabili (classificate come bosco, acque e fabbricati).

 

 

16. Ripetizione dell'indebito.

In conformità a quanto disposto dall'art. 73 del Reg. (CE) n. 796/2004, in caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse.

Gli Stati membri possono decidere che l'indebito sia recuperato tramite detrazione da uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell'agricoltore, nel quadro dei regimi di aiuti di cui ai titoli III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003, previa notificazione della decisione di recupero. Tuttavia, l'imprenditore interessato può effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione.

Inoltre, si applica una sanzione amministrativa da comminarsi a cura dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICRF) ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

Gli interessi decorrono dalla data di notificazione all'imprenditore dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti, salvo i casi di frode, rispetto ai quali gli interessi decorrono dalla data di riscossione dell'indebito da parte dell'agricoltore. Il tasso d'interesse è pari al tasso legale vigente al momento della notifica al agricoltore dell'obbligo di restituzione dell'indebito. Gli interessi non sono dovuti nel caso in cui il pagamento indebito si avvenuto per errore dell'Amministrazione.

La restituzione dell'indebito può avvenire con due modalità diverse:

1. restituzione delle somme direttamente da parte del beneficiario;

2. restituzione delle somme tramite compensazione con altri pagamenti.

Nel primo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui è stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) n. 796/2004 e quello restituzione delle somme indebitamente erogate.

Nel secondo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui è stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) n. 796/2004 e quello di definizione dell'atto di liquidazione relativo al pagamento che si intende utilizzare per effettuare la compensazione.

L'obbligo di restituzione non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni. Se il beneficiario ha agito in buona fede il suddetto periodo è ridotto a quattro anni.

 

 

17. Trattamento e diffusione dei dati.

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'Amministrazione per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 196 del 2003.

La diffusione dei suddetti dati è consentita con le modalità stabilite del suddetto decreto.

 

 

18. Procedimento amministrativo.

18.1. Partecipazione al procedimento

AGEA provvederà ad inviare, una comunicazione a tutti i mandatari, per via telematica, o agli agricoltori che non hanno conferito mandato al CAA, per il tramite del servizio postale, le cui domande uniche di pagamento 2005 presentino incompletezze o irregolarità e la cui rimozione richieda un intervento di correzione.

La documentazione atta a sanare tali anomalie dovrà pervenire all'AGEA entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione.

Qualora la documentazione richiesta non venga prodotta entro il termine di cui sopra, l'istruttoria amministrativa della relativa pratica verrà chiusa sulla base degli atti presenti.

Si ribadisce che per tutte le aziende sottoposte a controllo oggettivo la chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241 del 1990, sarà effettuata dall'Amministrazione solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dal Reg. (CE) n. 796/2004 e successive modificazioni e integrazioni.

18.2. Provvedimento definitivo

L'AGEA comunicherà, utilizzando modalità informatizzate e telematiche, il provvedimento definitivo relativo alle domande di aiuto ai mandatari (Centri autorizzati di Assistenza Agricola - CAA), con effetto di adempimento nei confronti dei mandanti (titolari delle domande di aiuto).

L'AGEA informerà i richiedenti l'aiuto che non hanno conferito mandato al CAA mediante comunicazione al domicilio del richiedente.

Le suddette comunicazioni saranno inviate dall'Amministrazione successivamente alla chiusura del procedimento amministrativo, stabilito a partire dal 1 luglio 2006.

 

 

19. Clausola compromissoria.

Ai sensi dell'art. 14 del D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787], la domanda unica di pagamento e può essere accompagnata da una dichiarazione irrevocabile di accettazione della clausola arbitrale in base alla quale si accetta di sottoporre ogni possibile controversia in ordine alla partecipazione od esclusione dal regime, alla Camera arbitrale di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 99 del 2004.

Si rammenta che la procedura arbitrale è regolata dalle disposizioni contenute nel regolamento esecutivo della Camera nazionale arbitrale in agricoltura, istituita con D.M. 1 luglio 2002, n. 743 del Ministro delle politiche agricole e forestali, confermato dal summenzionato art. 16 del D.Lgs. n. 99 del 2004.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Il Titolare dell'Ufficio monocratico

Paolo Gulinelli

 

 

Allegato 1

20.1. Matrice prodotto/intervento.

 

 

Allegato 2

20.2. Tabella delle codifiche di varietà ammesse all'aiuto supplementare - art. 69 - e al premio qualità - titolo IV.

DOMANDA UNICA 2005

Tabella delle codifiche di varietà ammesse all'aiuto supplementare Art. 69 e per la produzione di grano duro di qualità

DESTINAZIONE PRODUTTIVA 

VARIETÀ / USO 

CODICE 

CODICE 

 

 

PRODOTTO 

VARIETÀ/USO 

A 

B 

C 

D 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

 

002 

000 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

ADAMELLO 

002 

001 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

APPIO 

002 

007 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

APPULO 

002 

008 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

ARCANGELO 

002 

009 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

BALSAMO 

002 

010 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

BRINDUR 

002 

013 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

CIRILLO 

002 

017 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

CRESO 

002 

019 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

CRISPIERO 

002 

020 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

DAUNIA 

002 

022 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

DUILIO 

002 

024 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

DURANGO 

002 

025 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

FAUNO 

002 

026 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

FLAVIO 

002 

029 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

GIANNI 

002 

030 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

GRAZIA 

002 

032 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

MESSAPIA 

002 

039 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

NEODUR 

002 

041 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

NORBA 

002 

043 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

OFANTO 

002 

045 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

PARSIFAL 

002 

047 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

PERSEO 

002 

049 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

PLINIO 

002 

052 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

RADIOSO 

002 

054 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

RINGO 

002 

055 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

SIMETO 

002 

057 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

TRESOR 

002 

060 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

ULISSE 

002 

062 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

VALBELICE 

002 

063 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

VENTO 

002 

067 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

VITRON 

002 

069 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

ELIOS 

002 

071 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

ITALO 

002 

073 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

SEMOLON 

002 

075 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

COLOSSEO 

002 

076 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

FORTORE 

002 

078 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

GARDENA 

002 

079 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

PLATANI 

002 

080 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

SOLEX 

002 

081 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

IONIO (EX ARES FINO AL 26.11.97) 

002 

082 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

COLORADO 

002 

085 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

GIEMME 

002 

087 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

PEDRISCO 

002 

089 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

PRECO 

002 

090 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

BALIDURO 

002 

091 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

BRONTE 

002 

092 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

CICCIO 

002 

093 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

DURFORT 

002 

094 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

IRIDE 

002 

095 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

MONGIBELLO 

002 

096 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

RUSTICANO 

002 

098 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

SAN CARLO 

002 

100 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

SVEVO 

002 

101 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

VITROMAX 

002 

102 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

ARCOBALENO 

002 

103 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

BOLO 

002 

104 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

CAPPELLI 

002 

105 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

DURBEL 

002 

106 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

GARGANO 

002 

107 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

NEFER 

002 

108 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

VARANO 

002 

110 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

BAIO 

002 

115 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

CANNIZZO 

002 

116 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

CLAUDIO 

002 

119 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

CONCADORO 

002 

120 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

DUPRI 

002 

122 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

FLAMINIO 

002 

123 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

ICARO 

002 

124 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

LATINO 

002 

126 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

LESINA 

002 

128 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

NERONE 

002 

130 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

PROVENZAL 

002 

133 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

VERDI 

002 

141 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

BRADANO 

002 

143 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

GIOTTO 

002 

144 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

MERIDIANO 

002 

145 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

OROBEL 

002 

146 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

PIETRAFITTA 

002 

147 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

PORTOBELLO 

002 

148 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

QUADRATO 

002 

150 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

TORREBIANCA 

002 

151 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

VALSALSO 

002 

152 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

VESUVIO 

002 

153 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

BORELLO 

002 

154 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

CARIOCA 

002 

155 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

MARCO 

002 

156 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

SORRENTO 

002 

157 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

VETRODUR 

002 

158 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

AMEDEO 

002 

159 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

AVISPA 

002 

160 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

DERRICK 

002 

161 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

ERMOCOLLE 

002 

162 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

FIORE 

002 

163 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

GIUSTO 

002 

164 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

TIZIANA 

002 

166 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

VETTORE 

002 

167 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

PR22D40 

002 

170 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

KARALIS 

002 

171 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

DYLAN 

002 

175 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

LEVANTE 

002 

178 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

GRECALE 

002 

179 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

NORMANNO 

002 

180 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

VINCI 

002 

181 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

VIRGILIO 

002 

182 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

DUETTO 

002 

183 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

VALERIO 

002 

184 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

GIOVE 

002 

185 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

VITRICO 

002 

186 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

AMILCAR 

002 

187 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

ANCO MARZIO 

002 

188 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

ARQUERO 

002 

190 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

ARTIMON 

002 

191 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

ASDRUBAL 

002 

192 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

BARCAROL 

002 

193 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

BOABDIL 

002 

195 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

BONZO 

002 

196 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

BURGOS 

002 

197 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

CAMPODORO 

002 

198 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

CANYON 

002 

199 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

CASANOVA 

002 

200 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

CHIARA 

002 

201 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

DEBANO 

002 

202 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

ERCOLE 

002 

203 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

FABIO 

002 

204 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

GHIBLI 

002 

205 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

KRONOS 

002 

207 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

LIBECCIO 

002 

208 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

PORTORICO 

002 

209 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

PROMETEO 

002 

210 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

PR22D66 

002 

211 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

PR22D78 

002 

212 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

SFINGE 

002 

213 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

SORRISO 

002 

214 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

TURCHESE 

002 

215 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

VENDETTA 

002 

216 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

VERTOLA 

002 

217 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

CATERVO 

002 

218 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

DORATO 

002 

219 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

GUIZEH 

002 

220 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

LATINUR 

002 

221 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

MAESTRALE 

002 

222 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

MATT 

002 

223 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

ORFEO 

002 

224 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

SANT'AGATA 

002 

225 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

SARAGOLLA 

002 

226 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

TRIONFO 

002 

227 

GRANO (FRUMENTO) DURO 

TRIPUDIO 

002 

228 

 

 

Allegato 3

20.3. Tabella delle codifiche di varietà di canapa ammesse all'aiuto.

DOMANDA UNICA 2005

Tabella delle codifiche di varietà di canapa ammesse all'aiuto

DESTINAZIONE PRODUTTIVA 

VARIETÀ / USO 

CODICE 

CODICE  

 

 

PRODOTTO 

VARIETÀ/USO 

A 

B 

C 

D 

CANAPA GREGGIA O MACERATA 

BENIKO 

056 

001 

CANAPA GREGGIA O MACERATA 

BIALOBREZESKIE 

056 

002 

CANAPA GREGGIA O MACERATA 

CARMAGNOLA 

056 

003 

CANAPA GREGGIA O MACERATA 

CS 

056 

004 

CANAPA GREGGIA O MACERATA 

DIOICA 88 

056 

005 

CANAPA GREGGIA O MACERATA 

EPSILON 68 

056 

006 

CANAPA GREGGIA O MACERATA 

FASAMO 

056 

007 

CANAPA GREGGIA O MACERATA 

FEDORA 17 

056 

008 

CANAPA GREGGIA O MACERATA 

FELINA 32 

056 

011 

CANAPA GREGGIA O MACERATA 

FELINA 34- FELINA 34 

056 

012 

CANAPA GREGGIA O MACERATA 

FERIMON - FERIMON 

056 

013 

CANAPA GREGGIA O MACERATA 

FIBRANOVA 

056 

014 

CANAPA GREGGIA O MACERATA 

FIBRIMON 24 

056 

015 

CANAPA GREGGIA O MACERATA 

FUTURA 75 

056 

018 

CANAPA GREGGIA O MACERATA 

JUSO 14 

056 

020 

CANAPA GREGGIA O MACERATA 

SANTHICA 23 

056 

021 

CANAPA GREGGIA O MACERATA 

USO 31 

056 

022 

CANAPA GREGGIA O MACERATA 

CHAMALEON 

056 

023 

CANAPA GREGGIA O MACERATA 

DELTA 405 

056 

024 

CANAPA GREGGIA O MACERATA 

DELTA-LLOSA 

056 

025 

CANAPA GREGGIA O MACERATA 

FIBRIKO TC 

056 

026 

CANAPA GREGGIA O MACERATA 

FINOLA 

056 

027 

CANAPA GREGGIA O MACERATA 

RED PETIOLE 

056 

028 

CANAPA GREGGIA O MACERATA 

SANTHICA 27 

056 

029 

CANAPA GREGGIA O MACERATA 

UNIKO-B 

056 

030 

CANAPA GREGGIA O MACERATA 

CANNACOMP 

056 

031 

CANAPA GREGGIA O MACERATA 

LIPKO 

056 

033 

CANAPA GREGGIA O MACERATA 

TIBORSZALLASI 

056 

034 

CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS 

 

 

 

SATIVA L.) 

BENIKO 

846 

001 

CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS 

 

 

 

SATIVA L.) 

BIALOBREZESKIE 

846 

002 

CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS 

 

 

 

SATIVA L.) 

CARMAGNOLA 

846 

003 

CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS 

 

 

 

SATIVA L.) 

CS 

846 

004 

CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS 

 

 

 

SATIVA L.) 

DIOICA 88 

846 

005 

CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS 

 

 

 

SATIVA L.) 

EPSILON 68 

846 

006 

CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS 

 

 

 

SATIVA L.) 

FASAMO 

846 

007 

CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS 

 

 

 

SATIVA L.) 

FEDORA 17 

846 

008 

CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS 

 

 

 

SATIVA L.) 

FELINA 32 

846 

011 

CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS 

 

 

 

SATIVA L.) 

FELINA 34- FELINA 34 

846 

012 

CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS 

 

 

 

SATIVA L.) 

FERIMON - FERIMON 

846 

013 

CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS 

 

 

 

SATIVA L.) 

FIBRANOVA 

846 

014 

CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS 

 

 

 

SATIVA L.) 

FIBRIMON 24 

846 

015 

CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS 

 

 

 

SATIVA L.) 

FUTURA 75 

846 

018 

CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS 

 

 

 

SATIVA L.) 

JUSO 14 

846 

020 

CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS 

 

 

 

SATIVA L.) 

SANTHICA 23 

846 

021 

CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS 

 

 

 

SATIVA L.) 

USO 31 

846 

022 

CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS 

 

 

 

SATIVA L.) 

CHAMALEON 

846 

023 

CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS 

 

 

 

SATIVA L.) 

DELTA 405 

846 

024 

CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS 

 

 

 

SATIVA L.) 

DELTA-LLOSA 

846 

025 

CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS 

 

 

 

SATIVA L.) 

FIBRIKO TC 

846 

026 

CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS 

 

 

 

SATIVA L.) 

FINOLA 

846 

027 

CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS 

 

 

 

SATIVA L.) 

RED PETIOLE 

846 

028 

CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS 

 

 

 

SATIVA L.) 

SANTHICA 27 

846 

029 

CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS 

 

 

 

SATIVA L.) 

UNIKO-B 

846 

030 

CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS 

 

 

 

SATIVA L.) 

CANNACOMP 

846 

031 

CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS 

 

 

 

SATIVA L.) 

LIPKO 

846 

033 

CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS 

 

 

 

SATIVA L.) 

TIBORSZALLASI 

846 

034 

 

 

Allegato 4

20.4. Tabella delle codifiche di varietà di risone ammesse all'aiuto.

DOMANDA UNICA 2005

Tabella delle codifiche di varietà di risone ammesse all'aiuto

DESTINAZIONE PRODUTTIVA 

VARIETÀ / USO 

CODICE 

CODICE  

 

 

PRODOTTO 

VARIETÀ/USO 

A 

B 

C 

D 

RISONE 

ALTRO 

019 

099 

RISONE LUNGO A 

 

097 

000 

RISONE LUNGO A 

ALICE 

097 

045 

RISONE LUNGO A 

ARBORIO 

097 

046 

RISONE LUNGO A 

ARBORIO PRECOCE 

097 

047 

RISONE LUNGO A 

ARIETE 

097 

048 

RISONE LUNGO A 

BALDO 

097 

049 

RISONE LUNGO A 

BELGIOIOSO 

097 

050 

RISONE LUNGO A 

CARNAROLI 

097 

053 

RISONE LUNGO A 

CERVO 

097 

054 

RISONE LUNGO A 

DRAGO 

097 

055 

RISONE LUNGO A 

ELBA 

097 

056 

RISONE LUNGO A 

GARDA 

097 

057 

RISONE LUNGO A 

KORAL 

097 

058 

RISONE LUNGO A 

LAGO 

097 

059 

RISONE LUNGO A 

LAMPO 

097 

060 

RISONE LUNGO A 

LORD 

097 

061 

RISONE LUNGO A 

LOTO 

097 

062 

RISONE LUNGO A 

MARENGO 

097 

063 

RISONE LUNGO A 

NIBBIO 

097 

065 

RISONE LUNGO A 

ONDA 

097 

066 

RISONE LUNGO A 

REDI 

097 

067 

RISONE LUNGO A 

RIBE (EURIBE) 

097 

068 

RISONE LUNGO A 

RINGO 

097 

069 

RISONE LUNGO A 

ROMA 

097 

071 

RISONE LUNGO A 

S.ANDREA 

097 

072 

RISONE LUNGO A 

SMERALDO 

097 

073 

RISONE LUNGO A 

STRELLA 

097 

074 

RISONE LUNGO A 

VOLANO 

097 

077 

RISONE LUNGO A 

AIACE 

097 

108 

RISONE LUNGO A 

ARES 

097 

113 

RISONE LUNGO A 

ASTRO 

097 

115 

RISONE LUNGO A 

AUGUSTO 

097 

116 

RISONE LUNGO A 

BIANCA 

097 

118 

RISONE LUNGO A 

BRAVO 

097 

119 

RISONE LUNGO A 

CISTELLA 

097 

124 

RISONE LUNGO A 

COBRA 

097 

125 

RISONE LUNGO A 

CRESO 

097 

127 

RISONE LUNGO A 

DELFINO 

097 

128 

RISONE LUNGO A 

DORELLA 

097 

129 

RISONE LUNGO A 

DORIA 

097 

130 

RISONE LUNGO A 

EBRO 

097 

131 

RISONE LUNGO A 

EUROSIS 

097 

132 

RISONE LUNGO A 

GALILEO 

097 

134 

RISONE LUNGO A 

GENIO 

097 

136 

RISONE LUNGO A 

GIGANTE 

097 

139 

RISONE LUNGO A 

KARNAK 

097 

142 

RISONE LUNGO A 

NEMBO 

097 

146 

RISONE LUNGO A 

PONY 

097 

151 

RISONE LUNGO A 

POSEIDONE 

097 

152 

RISONE LUNGO A 

PRIMO 

097 

153 

RISONE LUNGO A 

RODEO 

097 

154 

RISONE LUNGO A 

ROMOLO 

097 

155 

RISONE LUNGO A 

SCIROCCO 

097 

158 

RISONE LUNGO A 

SIRMIONE 

097 

160 

RISONE LUNGO A 

SIS R215 

097 

161 

RISONE LUNGO A 

TEJO 

097 

167 

RISONE LUNGO A 

ZEUS 

097 

171 

RISONE LUNGO A 

TOSCA 

097 

174 

RISONE LUNGO B 

 

098 

000 

RISONE LUNGO B 

ARTIGLIO 

098 

079 

RISONE LUNGO B 

DEDALO 

098 

080 

RISONE LUNGO B 

GRALDO 

098 

081 

RISONE LUNGO B 

PEGASO 

098 

085 

RISONE LUNGO B 

THAIBONNET 

098 

087 

RISONE LUNGO B 

ARTICO 

098 

088 

RISONE LUNGO B 

EOLO 

098 

090 

RISONE LUNGO B 

GANGE 

098 

091 

RISONE LUNGO B 

GIADA 

098 

092 

RISONE LUNGO B 

PANDA 

098 

094 

RISONE LUNGO B 

PORTO 

098 

095 

RISONE LUNGO B 

PREVER 

098 

096 

RISONE LUNGO B 

TARRISO 

098 

097 

RISONE LUNGO B 

ZENA 

098 

098 

RISONE LUNGO B 

GLADIO 

098 

101 

RISONE LUNGO B 

MERCURIO 

098 

102 

RISONE LUNGO B 

SATURNO 

098 

104 

RISONE LUNGO B 

FRAGRANCE 

098 

105 

RISONE LUNGO B 

ADELIO 

098 

107 

RISONE LUNGO B 

ALBATROS 

098 

109 

RISONE LUNGO B 

ANDOLLA 

098 

111 

RISONE LUNGO B 

APOLLO 

098 

112 

RISONE LUNGO B 

ASIA 

098 

114 

RISONE LUNGO B 

CADET 

098 

120 

RISONE LUNGO B 

CONDOR 

098 

126 

RISONE LUNGO B 

FENIS 

098 

133 

RISONE LUNGO B 

GEMINI 

098 

135 

RISONE LUNGO B 

GHIBLI 

098 

137 

RISONE LUNGO B 

GIANO 

098 

138 

RISONE LUNGO B 

GIOVE 

098 

140 

RISONE LUNGO B 

LAMONE 

098 

143 

RISONE LUNGO B 

OSCAR 

098 

148 

RISONE LUNGO B 

PERSEO 

098 

149 

RISONE LUNGO B 

SANTERNO 

098 

157 

RISONE LUNGO B 

SILLARO 

098 

159 

RISONE LUNGO B 

SPRINT 

098 

163 

RISONE LUNGO B 

TANARO 

098 

165 

RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA 

 

 

 

SATIVA L.) 

 

105 

000 

RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA 

 

 

 

SATIVA L.) 

ARTIGLIO 

105 

079 

RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA 

 

 

 

SATIVA L.) 

DEDALO 

105 

080 

RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA 

 

 

 

SATIVA L.) 

GRALDO 

105 

081 

RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA 

 

 

 

SATIVA L.) 

PEGASO 

105 

085 

RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA 

 

 

 

SATIVA L.) 

THAIBONNET 

105 

087 

RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA 

 

 

 

SATIVA L.) 

ARTICO 

105 

088 

RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA 

 

 

 

SATIVA L.) 

EOLO 

105 

090 

RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA 

 

 

 

SATIVA L.) 

GANGE 

105 

091 

RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA 

 

 

 

SATIVA L.) 

GIADA 

105 

092 

RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA 

 

 

 

SATIVA L.) 

PANDA 

105 

094 

RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA 

 

 

 

SATIVA L.) 

PORTO 

105 

095 

RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA 

 

 

 

SATIVA L.) 

PREVER 

105 

096 

RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA 

 

 

 

SATIVA L.) 

TARRISO 

105 

097 

RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA 

 

 

 

SATIVA L.) 

ZENA 

105 

098 

RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA 

 

 

 

SATIVA L.) 

GLADIO 

105 

101 

RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA 

 

 

 

SATIVA L.) 

MERCURIO 

105 

102 

RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA 

 

 

 

SATIVA L.) 

SATURNO 

105 

104 

RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA 

 

 

 

SATIVA L.) 

FRAGRANCE 

105 

105 

RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA 

 

 

 

SATIVA L.) 

ADELIO 

105 

107 

RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA 

 

 

 

SATIVA L.) 

ALBATROS 

105 

109 

RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA 

 

 

 

SATIVA L.) 

ANDOLLA 

105 

111 

RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA 

 

 

 

SATIVA L.) 

APOLLO 

105 

112 

RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA 

 

 

 

SATIVA L.) 

ASIA 

105 

114 

RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA 

 

 

 

SATIVA L.) 

CADET 

105 

120 

RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA 

 

 

 

SATIVA L.) 

CONDOR 

105 

126 

RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA 

 

 

 

SATIVA L.) 

FENIS 

105 

133 

RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA 

 

 

 

SATIVA L.) 

GEMINI 

105 

135 

RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA 

 

 

 

SATIVA L.) 

GHIBLI 

105 

137 

RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA 

 

 

 

SATIVA L.) 

GIANO 

105 

138 

RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA 

 

 

 

SATIVA L.) 

GIOVE 

105 

140 

RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA 

 

 

 

SATIVA L.) 

LAMONE 

105 

143 

RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA 

 

 

 

SATIVA L.) 

OSCAR 

105 

148 

RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA 

 

 

 

SATIVA L.) 

PERSEO 

105 

149 

RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA 

 

 

 

SATIVA L.) 

SANTERNO 

105 

157 

RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA 

 

 

 

SATIVA L.) 

SILLARO 

105 

159 

RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA 

 

 

 

SATIVA L.) 

SPRINT 

105 

163 

RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA 

 

 

 

SATIVA L.) 

TANARO 

105 

165 

RISONE MEDIO 

 

095 

000 

RISONE MEDIO 

ALPE 

095 

016 

RISONE MEDIO 

ARCO 

095 

017 

RISONE MEDIO 

ARGO 

095 

018 

RISONE MEDIO 

ASSO 

095 

019 

RISONE MEDIO 

EUROPA 

095 

022 

RISONE MEDIO 

ITALICO 

095 

025 

RISONE MEDIO 

ITALMOCHI 

095 

026 

RISONE MEDIO 

LIDO 

095 

027 

RISONE MEDIO 

LOMELLINO 

095 

028 

RISONE MEDIO 

PADANO (BAHIA) 

095 

030 

RISONE MEDIO 

PIEMONTE 

095 

031 

RISONE MEDIO 

PROMETEO 

095 

032 

RISONE MEDIO 

RIVA 

095 

034 

RISONE MEDIO 

ROSA MARCHETTI 

095 

035 

RISONE MEDIO 

ROVA 

095 

036 

RISONE MEDIO 

SARA 

095 

037 

RISONE MEDIO 

SAVIO 

095 

038 

RISONE MEDIO 

VENERIA 

095 

042 

RISONE MEDIO 

VIALONE NANO 

095 

043 

RISONE MEDIO 

FLIPPER 

095 

100 

RISONE MEDIO 

BASTIA 

095 

117 

RISONE MEDIO 

CESARE 

095 

122 

RISONE MEDIO 

MINERVA 

095 

145 

RISONE MEDIO 

NUOVO MARATELLI 

095 

147 

RISONE MEDIO 

PIERROT 

095 

150 

RISONE MEDIO 

S. PIETRO 

095 

156 

RISONE MEDIO 

TEA 

095 

166 

RISONE MEDIO 

VENERE 

095 

170 

RISONE TONDO 

 

094 

000 

RISONE TONDO 

BALI 

094 

001 

RISONE TONDO 

BALILLA 

094 

002 

RISONE TONDO 

CASTELMOCHI 

094 

003 

RISONE TONDO 

CRIPTO 

094 

004 

RISONE TONDO 

ELIO 

094 

006 

RISONE TONDO 

ELVO 

094 

007 

RISONE TONDO 

PRECOCISSIMO MOLINA 

094 

008 

RISONE TONDO 

SELENIO 

094 

011 

RISONE TONDO 

SERENO 

094 

012 

RISONE TONDO 

SORRISO 

094 

014 

RISONE TONDO 

PERLA 

094 

103 

RISONE TONDO 

AMBRA 

094 

110 

RISONE TONDO 

CENTAURO 

094 

121 

RISONE TONDO 

CHIMERA 

094 

123 

RISONE TONDO 

IBIS 

094 

141 

RISONE TONDO 

MARTE 

094 

144 

RISONE TONDO 

SPINA 

094 

162 

RISONE TONDO 

STRESA 

094 

164 

RISONE TONDO 

TOP 

094 

168 

RISONE TONDO 

VEGA 

094 

169 

RISONE TONDO 

ARPA 

094 

172 

RISONE TONDO 

BRIO 

094 

173 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

 

104 

000 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

BALI 

104 

001 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

BALILLA 

104 

002 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

CASTELMOCHI 

104 

003 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

CRIPTO 

104 

004 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

ELIO 

104 

006 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

ELVO 

104 

007 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

PRECOCISSIMO 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

MOLINA 

104 

008 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

SELENIO 

104 

011 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

SERENO 

104 

012 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

SORRISO 

104 

014 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

ALPE 

104 

016 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

ARCO 

104 

017 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

ARGO 

104 

018 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

ASSO 

104 

019 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

EUROPA 

104 

022 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

ITALICO 

104 

025 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

ITALMOCHI 

104 

026 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

LIDO 

104 

027 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

LOMELLINO 

104 

028 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

PADANO (BAHIA) 

104 

030 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

PIEMONTE 

104 

031 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

PROMETEO 

104 

032 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

RIVA 

104 

034 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

ROSA MARCHETTI 

104 

035 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

ROVA 

104 

036 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

SARA 

104 

037 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

SAVIO 

104 

038 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

VENERIA 

104 

042 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

VIALONE NANO 

104 

043 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

ALICE 

104 

045 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

ARBORIO 

104 

046 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

ARBORIO PRECOCE 

104 

047 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

ARIETE 

104 

048 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

BALDO 

104 

049 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

BELGIOIOSO 

104 

050 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

CARNAROLI 

104 

053 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

CERVO 

104 

054 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

DRAGO 

104 

055 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

ELBA 

104 

056 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

GARDA 

104 

057 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

KORAL 

104 

058 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

LAGO 

104 

059 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

LAMPO 

104 

060 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

LORD 

104 

061 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

LOTO 

104 

062 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

MARENGO 

104 

063 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

NIBBIO 

104 

065 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

ONDA 

104 

066 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

REDI 

104 

067 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

RIBE (EURIBE) 

104 

068 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

RINGO 

104 

069 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

ROMA 

104 

071 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

S.ANDREA 

104 

072 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

SMERALDO 

104 

073 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

STRELLA 

104 

074 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

VOLANO 

104 

077 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

FLIPPER 

104 

100 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

PERLA 

104 

103 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

AIACE 

104 

108 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

AMBRA 

104 

110 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

ARES 

104 

113 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

ASTRO 

104 

115 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

AUGUSTO 

104 

116 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

BASTIA 

104 

117 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

BIANCA 

104 

118 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

BRAVO 

104 

119 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

CENTAURO 

104 

121 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

CESARE 

104 

122 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

CHIMERA 

104 

123 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

CISTELLA 

104 

124 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

COBRA 

104 

125 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

CRESO 

104 

127 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

DELFINO 

104 

128 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

DORELLA 

104 

129 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

DORIA 

104 

130 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

EBRO 

104 

131 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

EUROSIS 

104 

132 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

GALILEO 

104 

134 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

GENIO 

104 

136 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

GIGANTE 

104 

139 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

IBIS 

104 

141 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

KARNAK 

104 

142 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

MARTE 

104 

144 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

MINERVA 

104 

145 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

NEMBO 

104 

146 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

NUOVO MARATELLI 

104 

147 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

PIERROT 

104 

150 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

PONY 

104 

151 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

POSEIDONE 

104 

152 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

PRIMO 

104 

153 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

RODEO 

104 

154 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

ROMOLO 

104 

155 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

S. PIETRO 

104 

156 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

SCIROCCO 

104 

158 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

SIRMIONE 

104 

160 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

SIS R215 

104 

161 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

SPINA 

104 

162 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

STRESA 

104 

164 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

TEA 

104 

166 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

TEJO 

104 

167 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

TOP 

104 

168 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

VEGA 

104 

169 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

VENERE 

104 

170 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

ZEUS 

104 

171 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

ARPA 

104 

172 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

BRIO 

104 

173 

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE  

 

 

 

DI SEME (ORYZA SATIVA L.) 

TOSCA 

104 

174 

 

 

Allegato 5

20.5. Tabella delle compatibilità tra regimi di aiuto.

 

 

20.6. Fac simile della domanda.

 

 

Guida alla compilazione della domanda unica - Reg. (CE) n. 1782/2003

Campagna 2005

AVVERTENZE

Per la compilazione della domanda unica 2005 è necessario conoscere la normativa comunitaria e nazionale di riferimento ed in particolare la Circolare AGEA 2005, scaricabile dal sito internet www.agea.gov.it. La presente "Guida" non può essere considerata esaustiva per una completa conoscenza delle informazioni necessarie alla compilazione della domanda unica.

Si ricorda che sussiste l'obbligo di dichiarare l'intera consistenza aziendale in termini di superficie, ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1782/2003, anche in relazione alla corretta applicazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 4 e 5 del Reg. (CE) n. 1782/2003.

Il produttore è obbligato a comunicare gli aggiornamenti della consistenza zootecnica alla Banca Dati Nazionale (BDN) dell'Anagrafe Bovina e a rispettare le vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'Anagrafe Bovina.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovrà pervenire all'AGEA entro le ore 17.00, del 16 maggio 2005, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione, riportato nel seguente modo:

AGEA 

Domanda Unica 2005  

VIA TORINO, 45 

00184 - ROMA 

I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME  

COGNOME/RAGIONE SOCIALE  

INDIRIZZO  

CAP - COMUNE (PROV) 

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda.

Ogni quadro della domanda va compilato in ogni sua parte in modo chiaro ed in stampatello.

Nel caso in cui Ella abbia conferito mandato ad un Centro di Assistenza Agricola - CAA (quello presso il quale è depositato il suo fascicolo aziendale), oppure voglia farlo, deve recarsi presso lo stesso CAA per presentare la domanda Unica di Pagamento.

Finalità di presentazione della domanda

- Barrare la casella "Domanda di modifica (ai sensi degli artt. 15 e 22 del Reg. (CE) n. 796/2004)" nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dai sopracitati articoli, in totale sostituzione della domanda precedentemente presentata; tale domando deve comunque pervenire entro la data ultima fissata dalla normativa in vigore; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare.

- Barrare la casella "Domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004" nei casi previsti dal suddetto articolo; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare.

- Barrare la casella "Domanda di modifica ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 796/2004 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali)" nei casi previsti dal suddetto articolo; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare.

- Barrare la casella "Domanda di modifica ai sensi dell'art. 74 del Reg. (CE) n. 796/2004 (cessione di aziende)" nei casi previsti dal suddetto articolo; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare.

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

Si richiama l'attenzione sulla corretta e completa dichiarazione dei dati anagrafici, che possono pregiudicare il pagamento dell'aiuto.

Sez. I - Dati identificativi dell'azienda.

RICHIEDENTE

a) PERSONA FISICA O DITTA INDIVIDUALE

Se il richiedente è una persona fisica vanno obbligatoriamente compilati i campi relativi a CODICE FISCALE, COGNOME, NOME, SESSO e inoltre DATA, COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA;

Se il richiedente intende presentarsi come ditta individuale, oltre ai suddetti campi va barrata la casella 'DITTA INDIVIDUALE', va indicata la PARTITA IVA e, se presente nel certificato di attribuzione della stessa, va riportata l'INTESTAZIONE della Partita IVA.

b) ALTRO RICHIEDENTE

Se il richiedente è una persona giuridica, devono essere compilati obbligatoriamente i dati relativi a CODICE FISCALE, PARTITA IVA e RAGIONE SOCIALE del richiedente (così come risultano dal certificato di attribuzione del Codice Fiscale); i restanti campi della sezione NON devono essere impostati.

RAPPRESENTANTE LEGALE

Se il richiedente è una persona giuridica, vanno obbligatoriamente indicati in questo riquadro tutti i dati anagrafici del rappresentante legale della stessa. Il riquadro deve essere obbligatoriamente compilato anche nei casi di persona fisica, o ditta individuale, per la quale sia presente un rappresentante legale o similare.

Il campo relativo al TIPO DI RAPPRESENTANZA deve essere sempre impostato, con uno dei valori appresso elencati:

1: Rappresentante Legale

2: Rappresentante di Minore o Socio Amministratore

3: Curatore Fallimentare

4: Liquidatore

5: Commissario Giudiziale

6: Rappresentante Nominato in Italia

7: Erede del Contribuente

8: Liquidazione Volontaria

SEZ. II: MODALITÀ DI PAGAMENTO

Barrare una delle caselle previste riportando le corrispondenti informazioni richieste.

Qualora la modalità di pagamento prescelta sia l'accredito su conto corrente bancario o conto Banco Posta, è necessario che il conto sia intestato al richiedente. I codici IBAN, ABI, CAB e CIN sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca/posta o sul libretto degli assegni.

QUADRO B - DATI DI RIEPILOGO REGIME UNICO DI PAGAMENTO

SEZ. I - RIEPILOGO TITOLI A NORMA DEL TITOLO III, CAP. 3 E 4 DEL REG. (CE) n. 1782/2003 di cui all'Allegato 4 - Quadro E

Indicare, per ciascun gruppo di titoli (ordinari, di ritiro, speciali), il numero e la superficie associata suddividendoli in:

- disponibili;

- restituiti;

- non utilizzati;

- utilizzati e richiesti a pagamento.

SEZ. II - RICHIESTA DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE di cui al Quadro B5

Barrare la casella nel caso di richiesta di accesso alla riserva nazionale ai sensi degli artt. 42 e 40, par. 5 del Reg. (CE) n. 1782/2003).

SEZ. III - SUPERFICI POTENZIALMENTE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO di cui all'Allegato 1 - Quadro C

Riga B13 - Indicare la SUPERFICIE MESSA A RIPOSO (art. 54 Reg. (CE) n. 1782/2003), riportando la somma delle superfici degli Allegati 1 - Quadro C, riquadro 10, con codice intervento = 21.

Riga B14 - Indicare la SUPERFICIE esentata dalla MESSA A RIPOSO per aziende biologiche (art. 55, a) Reg. (CE) n. 1782/2003), riportando la somma delle superfici degli Allegati 1 - Quadro C, riquadro 10, con codice intervento = 38.

Riga B15 - Indicare la SUPERFICIE esentata dalla MESSA A RIPOSO per NO-FOOD (art. 55, b) Reg. (CE) n. 1782/2003), riportando la somma delle superfici degli Allegati 1 - Quadro C, riquadro 10, con codice intervento = 22.

Riga B16 - Indicare la SUPERFICIE esentata dalla MESSA A RIPOSO PER LA TRASFORMAZIONE IN BIOGAS NELLA PROPRIA AZIENDA (art. 55, b) Reg. (CE) n. 1782/2003), riportando la somma delle superfici degli Allegati 1 - Quadro C, riquadro 10, con codice intervento = 23.

Riga B17 - SUPERFICIE a destinazioni produttive AMMISSIBILI AL PAGAMENTO DEI TITOLI ORDINARI (art. 44 Reg. (CE) 1782/2003), riportando la somma delle superfici indicate nell'Allegato 1 - Quadro C, riquadro 9, con codice intervento = 26.

IMPORTANTE:

Per i codici colturali 103 (Pascolo arborato- bosco alto fusto e cespugliato) e 063 (Pascolo polifita tipo alpeggi con tara 20% -roccia affiorante) deve essere riportata la somma del superfici al netto delle tare, pertanto la somma delle superfici deve essere ridotta del 20% (moltiplicata per 0,8).

Per i codici colturali 054 (Pascolo arborato - bosco pascolabile ceduo) e 064 (Pascolo polifita tipo alpeggi con tara 50% - roccia affiorante deve essere riportata la somma del superfici al netto delle tare, pertanto la somma delle superfici deve essere ridotta del 50% (moltiplicata per 0,5).

Le suddette riduzioni sono dovute alle tare forfetarie previste in presenza di tali codici colturali.

QUADRO B1 - DATI DI RIEPILOGO ALTRI REGIMI DI AIUTO

SEZ. IV - SUPERFICI RICHIESTE A PREMO A NORMA DEL TITOLO IV DEL REG. (CE) N. 1782/2003 di cui ai quadri C e C1

Riga B18 - Indicare la SUPERFICIE A GRANO DURO - QUALITÀ, riportando la somma delle superfici degli Allegati 1 - Quadro C, riquadro 13, con codice intervento = 9.

Riga B20 - Indicare la SUPERFICIE A PIANTE PROTEICHE, riportando la somma delle superfici degli Allegati 1 - Quadro C, riquadro 13, con codice intervento = 10.

Riga B22 - Indicare la SUPERFICIE A COLTURE ENERGETICHE per la trasformazione in BIOGAS, riportando la somma delle superfici degli Allegati 1 - Quadro C, riquadro 13, con codice intervento = 18.

Riga B24 - Indicare la SUPERFICIE A COLTURE ENERGETICHE, riportando la somma delle superfici degli Allegati 1 - Quadro C, riquadro 13, con codice intervento = 17.

Riga B26 - Indicare la SUPERFICIE A RISONE, riportando la somma delle superfici degli Allegati 1 - Quadro C, riquadro 13, con codice intervento = 11 e codice intervento = 24 e prodotto con codice 104 e 105. La superficie richiesta sia con il codice intervento 11 sia con il codice intervento 24 deve essere conteggiata una sola volta.

Riga B28 - Indicare la SUPERFICIE A SEMENTI CERTIFICATE DI RISO (superfici di cui al rigo B26), riportando la somma delle superfici degli Allegati 1 - Quadro C, riquadro 14, con codice intervento = 24 e codice prodotto 104 e 105.

Riga B29 - Indicare la SUPERFICIE A SEMENTI CERTIFICATE DI ALTRE SPECIE DIVERSE DAL RISO, riportando la somma delle superfici degli Allegati 1 - Quadro C, riquadro 14, con codice intervento = 24 con codici prodotto diversi da 104 e 105.

Riga B19 - Indicare la SUPERFICIE A FRUTTA A GUSCIO - NOCCIOLE, riportando la somma delle superfici degli Allegati 2 - Quadro C1, riquadro 9, con codice intervento = 12.

Riga B21 - Indicare la SUPERFICIE A FRUTTA A GUSCIO - MANDORLE, riportando la somma delle superfici degli Allegati 2 - Quadro C1, riquadro 9, con codice intervento = 13.

Riga B23 - Indicare la SUPERFICIE A FRUTTA A GUSCIO - PISTACCHI, riportando la somma delle superfici degli Allegati 2 - Quadro C1, riquadro 9, con codice intervento = 15.

Riga B25 - Indicare la SUPERFICIE A FRUTTA A GUSCIO - NOCI COMUNI, riportando la somma delle superfici degli Allegati 2 - Quadro C1, riquadro 9, con codice intervento = 14.

Riga B27 - Indicare la SUPERFICIE A FRUTTA A GUSCIO - CARRUBE, riportando la somma delle superfici degli Allegati 2 - Quadro C1, riquadro 9, con codice intervento = 16.

SEZ. V - SUPERFICI RICHIESTE A PREMIO AI SENSI DELL'ART. 69 DEL REG. (CE) n. 1782/2003- PREMI SUPPLEMENTARI PER I SEMINATIVI di cui all'Allegato 1 - Quadro C

Riga B30 - Indicare la SUPERFICIE A GRANO DURO, riportando la somma delle superfici degli Allegati 1 - Quadro C, riquadro 12, con codice intervento = 1.

Riga B31 - Indicare la SUPERFICIE A GRANO TENERO, riportando la somma delle superfici degli Allegati 1 - Quadro C, riquadro 12, con codice intervento = 2.

Riga B32 - Indicare la SUPERFICIE A MAIS, riportando la somma delle superfici degli Allegati 1 - Quadro C, riquadro 12, con codice intervento = 3.

Riga B33 - Indicare la SUPERFICIE SOTTOPOSTA AD AVVICENDAMENTO DELLE COLTURE, riportando la somma delle superfici degli Allegati 1 - Quadro C, riquadro 12, con codice intervento = 4.

SEZ. VI - CAPI RICHIESTI A PREMIO AI SENSI DELL'ART. 69 DEL REG. (CE) n. 1782/2003 - PREMI SUPPLEMENTARI NEL SETTORE DELLE CARNI BOVINE (di cui all'Allegato 3 - Quadro D), OVINE E CAPRINE

Riga R2 - Indicare "SI" se effettuata la richiesta di accesso ad uno o più premi supplementari nel settore delle CARNI BOVINE nell'Allegato 3 - Quadro D.

Riga N13 - Indicare il numero CAPI OVINI E CAPRINI CONDOTTI AL PASCOLO PER ALMENO 120 GIORNI per i quali si richiede il premio.

SEZ. VII - ALTRI UTILIZZI DEL SUOLO di cui al quadro C

Riga B34 - Indicare la SUPERFICIE A FORAGGIO da destinare alla trasformazione, riportando la somma delle superfici degli Allegati 1 - Quadro C, riquadro 16, con codice intervento = 25.

Riga B36 - Indicare la SUPERFICIE A CANAPA, riportando la somma delle superfici dichiarate con codice prodotto = 056 e codice prodotto = 846;

Riga B35 - Indicare la SUPERFICIE FORAGGERE per il calcolo degli UBA, riportando la somma delle superfici degli Allegati 1 - Quadro C, riquadro 15, con codice intervento = 29.

IMPORTANTE:

Per i codici colturali 103 (Pascolo arborato - bosco alto fusto e cespugliato) e 063 (Pascolo polifita tipo alpeggi con tara 20% - roccia affiorante) deve essere riportata la somma del superfici al netto delle tare, pertanto la somma delle superfici deve essere ridotta del 20% (moltiplicata per 0,8).

Per i codici colturali 054 (Pascolo arborato - bosco pascolabile ceduo) e 064 (Pascolo polifita tipo alpeggi con tara 50% - roccia affiorante deve essere riportata la somma del superfici al netto delle tare, pertanto la somma delle superfici deve essere ridotta del 50% (moltiplicata per 0,5).

Le suddette riduzioni sono dovute alle tare forfetarie previste in presenza di tali codici colturali.

Riga B37 - Indicare la SUPERFICIE A FORAGGERE a pascolo permanente

(superfici di cui al rigo B35), riportando la somma delle superfici degli Allegati 1 - Quadro C, riquadro 15, con codice intervento = 29, individuati tra i prodotti elencati nella colonna AD della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

IMPORTANTE:

Per i codici colturali 103 (Pascolo arborato - bosco alto fusto e cespugliato) e 063 (Pascolo polifita tipo alpeggi con tara 20% - roccia affiorante) deve essere riportata la somma del superfici al netto delle tare, pertanto la somma delle superfici deve essere ridotta del 20% (moltiplicata per 0,8).

Per i codici colturali 054 (Pascolo arborato - bosco pascolabile ceduo) e 064 (Pascolo polifita tipo alpeggi con tara 50% - roccia affiorante deve essere riportata la somma del superfici al netto delle tare, pertanto la somma delle superfici deve essere ridotta del 50% (moltiplicata per 0,5).

Le suddette riduzioni sono dovute alle tare forfetarie previste in presenza di tali codici colturali.

SEZ. VIII - PRODOTTI LATTIERO-CASEARI (TITOLO IV DEL REG. (CE) N. 1782/2003)

Barrare nel caso di richiesta di corresponsione del premio spettante per il quantitativo disponibile individuale (quota al 31/03/2005 registrata nel SIAN, ai sensi della legge n. 119 del 2003, art.2) e del pagamento supplementare.

È inoltre necessario compilare il Allegato 3 - Quadro D.

QUADRO B2 - RIEPILOGO SUPERFICIE AZIENDALE DICHIARATA

Riga B38 - Indicare la SUPERFICIE A DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE NON AMMISSIBILI AI PAGAMENTI, riportando la somma delle superfici degli Allegati 1 - Quadro C, riquadro 17, con codice intervento indicato = 31.

Riga B39 - Indicare la SUPERFICIE A DESTINAZIONI PRODUTTIVE NON AMMISSIBILI AI PAGAMENTI, riportando la somma delle superfici degli Allegati 1 - Quadro C, riquadro 17, con codice intervento indicato = 30.

Riga B40 - Indicare la SUPERFICIE POTENZIALMENTE AMMISSIBILE AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO, sommando le righe B13, B14, B15, B16, B17.

Riga B41 - Indicare la SUPERFICIE TOTALE AZIENDALE sommando le righe B38, B39, B40.

QUADRO B3 - DICHIARAZIONI E IMPEGNI

Indicare il cognome e nome del richiedente (o del rappresentante legale).

Le sezioni I e II devono essere obbligatoriamente compilate da tutti gli agricoltori.

Sez. I - DICHIARAZIONI E IMPEGNI

- sotto la voce "dichiara", barrare:

- casella 1 o 2: dichiarazione relativa alla costituzione del fascicolo aziendale

- casella 3 o 4: dichiarazione relativa alla finalità di presentazione della domanda

- casella 5: riservata agli agricoltori sottoposti all'ottemperanza degli obblighi prescritti dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

- casella 6: riservato agli agricoltori che non esercitano attività di impresa rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633;

- casella 7: riservata agli agricoltori che non dispongono di superfici ammissibili sufficienti all'esercizio dei titoli di ritiro posseduti;

- casella 8: dichiarazione di applicazione di idonee pratiche agronomiche, a basso impatto, al fine di limitare lo sviluppo di specie infestanti nonché la propagazione di vegetazione indesiderata secondo le disposizioni del punto 4 dell'allegato 2 al D.M. 13 dicembre 2004 [n. 5406]

- sotto la voce "si impegna", indicare:

- per i soli titolari di titoli speciali e che allevano ovini e caprini, il numero di capi ovini e caprini femmine di età superiore ai 12 mesi o che abbia partorito almeno una volta nella campagna di riferimento

Sez. II - DICHIARAZIONI - CONDIZIONALITÀ: ART. 4 E 5 DEL REG. (CE) n. 1782/2003

- sotto la voce "dichiara", barrare:

- casella 9: se l'azienda tratta sostanze pericolose di cui all'elenco contenuto nel D.Lgs. n. 152 del 1999

- casella 10: se i terreni appartenenti all'azienda sono utilizzati al fine dello spandimento di fanghi, propri o di terzi, provenienti da depurazione, così come definiti nel D.Lgs. n. 99 del 1992 (Direttiva n. 86/278/CEE)

- casella 11: in presenza di terrazzamenti (intesi come la sistemazione dei terreni in pendio caratterizzata da superfici coltivate di giacitura orizzontale, delimitate a valle da un muro a secco oppure da una scarpata inerbita) sui terreni appartenenti alla consistenza aziendale.

QUADRO B4 - ALLEGATI

Indicare il cognome e nome del richiedente (o del rappresentante legale).

Barrare le seguenti caselle, in corrispondenza dei documenti allegati al modello di domanda:

1: fotocopia (fronte retro) di un documento di riconoscimento valido;

2 e 9: documentazione relativa al "certificato antimafia"

3: documentazione giustificativa delle eventuali informazioni particolari indicate nella colonna 2 dell'Allegato 1- Quadro C e dell'Allegato 2- Quadro C1;

4 e 5: documentazione relativa all'attribuzione della P.IVA

6: fotocopia del tesserino del Codice Fiscale del richiedente o del rappresentante legale dell'azienda;

7: documentazione giustificativa del titolo di conduzione;

8: fatture d'acquisto d'impianto o contratti d'affitto e/o acquisto per superfici destinate a pioppeti - alberi da bosco a breve rotazione;

10: documentazione giustificativa per l'attestazione della produzione di colture orticole da seme;

11: documentazione fiscale comprovante l'avvenuta ripresa della produzione lattiero-casearia

12: numero di Quadri C allegati

13: numero di Quadri C1 allegati

14: numero di Quadri D allegati

15: numero di Quadri E allegati

16: Quadro F allegato

17: Quadro G allegato

QUADRO B5 - RICHIESTA DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE (ART. 42 DEL REG. (CE) N. 1782/2003)

Il Quadro deve essere compilato dagli agricoltori in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dal Reg. (CE) n. 1782/2003, artt. 42 e 40, par. 5 e che intendono richiedere l'assegnazione di titoli dalla Riserva Nazionale.

IMPORTANTE: LA COMPILAZIONE DEL QUADRO B5 COSTITUISCE UNA CONDIZIONE NECESSARIA PER POTER ACCEDERE ALLA RISERVA NAZIONALE.

QUADRO B6 - SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONI E DOMANDA

Indicare gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità, il luogo e la data di sottoscrizione e firmare la domanda negli appositi riquadri.

Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato secondo le disposizioni previste dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

L'accettazione della clausola compromissoria è facoltativa.

ALLEGATI ALLA DOMANDA

ALLEGATO 1 - QUADRO C - PIANO DI UTILIZZAZIONE

DATA DI INIZIO DEL PERIODO DI 10 MESI DI CUI ALL'ART. 44, PAR. 3 DEL REG. (CE) n. 1782/2003.

Indicare una data compresa tra il 1 settembre 2004 e il 30 aprile 2005.

Le particelle ammissibili ai titoli da ritiro e ordinari devono essere a disposizione dell'agricoltore per un periodo di 10 mesi a partire dal 1° settembre 2004 al 30 aprile 2005 (D.M. 15 marzo 2005). Si può scegliere fino ad un massimo di due date all'interno del periodo 1° settembre 2004 - 30 aprile 2005. Il cambiamento di data comporta un cambiamento di quadro.

Riquadro 1. - COMUNE

Indicare il codice ISTAT della provincia e dei comune in cui è ubicata la particella; a tal fine si fa riferimento al D.M. 10 agosto 2001 in cui viene riportato in allegato l'elenco dei comuni d'Italia e dei relativi codici Istat; indicare inoltre per esteso la denominazione del comune stesso.

Riquadro 2. - CASI PARTICOLARI

Nel caso in cui non si è a conoscenza dei dati catastali è necessario indicarne il motivo utilizzando la seguente codifica:

1 = riordino fondiario;

2 = zona coperto da segreto militare;

3 = uso civico;

4 = zona demaniale;

5 = particella interessata da frazionamento in data successiva al 15.02.2005;

6 = ex-catasto austroungarico (catasto tavolare);

7 = stato estero.

8= particella appartenente al catasto urbano

Si rammenta di allegare alla domanda la documentazione giustificativa.

Riquadro 3. - DATI CATASTALI

Indicare i riferimenti catastali della particella:

- sezione censuaria (solo per i comuni nei quali è presente);

- numero del foglio di mappa;

- numero della particella;

- eventuale subalterno.

Riquadro 4 - SUPERFICIE CATASTALE

Indicare la superficie catastale della particella espressa in ettari e are.

Riquadro 5. - TIPO Di CONDUZIONE

Indicare il tipo di conduzione della particella utilizzando i seguenti codici:

1 - in proprietà;

2 - in affitto;

3 - mezzadria;

4 - altre forme.

Riquadro 6 - SUPERFICIE UTILIZZATA

Indicare per ogni particella o porzione di particella omogenea (cioè riferita alla stessa destinazione produttiva) la superficie utilizzata per la quale si effettua l'associazione con uno o più regimi di intervento, espressi in ettari ed are.

Una particella omogenea deve essere indicata una sola volta se associata, per la medesima superficie, a più codici intervento. Se la superficie è differenziata tra i diversi codici intervento associati è necessario indicarla più volte.

Una particella deve essere indicata più di una volta, se su di essa insistono diverse varietà/usi della medesima destinazione produttiva o se su essa insistono colture diverse.

Per i codici colturali 103 (Pascolo arborato - bosco alto fusto e cespugliato) e 063 (Pascolo polifita tipo alpeggi con tara 20% - roccia affiorante) la superficie ammessa viene ridotta del 20% rispetto alla superficie utilizzata. Pertanto, la superficie utilizzata sia per il codice intervento 026 sia per il codice intervento 029, da indicare deve corrispondere alla superficie lorda (100%) comprensiva delle tare.

Per i codici colturali 054 (Pascolo arborato - bosco pascolabile ceduo) e 064 (Pascolo polifita tipo alpeggi con tara 50% - roccia affiorante) la superficie ammessa viene ridotta del 20% rispetto alla superficie utilizzata. Pertanto, la superficie utilizzata sia per il codice intervento 026 sia per il codice intervento 029, da indicare deve corrispondere alla superficie lorda (100%) comprensiva delle tare.

Riquadro 7 - PRODOTTO

Per la compilazione di questo riquadro è necessario fare riferimento alle destinazioni produttive codificate nella "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

Riquadro 8 - CODICE VARIETÀ/USO

Per la compilazione di questo riquadro è necessario fare riferimento alle destinazioni produttive codificate nella "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

IMPORTANTE: I SINGOLI CAMPI (CELLE) DEI RIQUADRI DA 9 A 17 DELL'ALLEGATO 1 QUADRO C DEVONO CONTENERE UN SOLO CODICE INTERVENTO.

Riquadro 9 - TITOLI ORDINARI (DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO)

Questo riquadro deve essere compilato da tutti gli agricoltori:

1. da coloro che possiedono titoli ordinari ed intendono utilizzarli (anche parzialmente), richiedendone il pagamento nel Quadro B (dettagliato nell'Allegato 4 - Quadro E);

2. da coloro che hanno richiesto l'accesso alla Riserva Nazionale per l'assegnazione di titoli nel quadro B5;

3. da coloro che, non rientrando nelle casistiche precedenti, hanno tuttavia l'obbligo di dichiarare l'intera superficie aziendale.

Gli agricoltori di cui al punto 1. devono dichiarare l'intera superficie aziendale i cui usi del suolo siano ammissibili all'abbinamento di titoli ordinari e che non sia elencata nel Riquadro 10 DESTINAZIONE (DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO - TITOLI DI RITIRO)

Gli agricoltori di cui ai punti 2. e 3. devono dichiarare l'intera superficie aziendale i cui usi del suolo siano ammissibili all'abbinamento di titoli ordinari.

Codice intervento associabile alle destinazioni produttive ammissibili = 26

Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna L della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

Riquadro 10 - DESTINAZIONE (DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO - TITOLI DI RITIRO)

Questo riquadro deve essere compilato dagli agricoltori che possiedono titoli di ritiro ed intendono utilizzarli, richiedendone il pagamento. Si rammenta che i titoli di ritiro devono essere totalmente utilizzati, prioritariamente rispetto ai titoli ordinari.

I titoli di ritiro devono essere utilizzati effettuando la messa a riposo delle superfici. È prevista una esenzione dall'obbligo della messa a riposo nei casi seguenti:

- azienda condotta, per la totalità della sua produzione, in ottemperanza agli obblighi prescritti dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

- produzione non destinata all'alimentazione umana e/o animale.

Qualora la superficie condotta dal richiedente e ammissibile ai sensi dell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1782/2003 sia inferiore a quella associata ai titoli di ritiro, è necessario effettuare la dichiarazione prevista nel Quadro B3, sez. I, n. 7.

Codici intervento associabili alle destinazioni produttive ammissibili:

SUPERFICIE MESSA A RIPOSO (art. 54 Reg. (CE) n. 1782/2003) - codice intervento = 21

Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna E della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

SUPERFICIE esentata dalla MESSA A RIPOSO per aziende biologiche (art. 55, a) Reg. (CE) n. 1782/2003) - codice intervento = 38

Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna I della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

È inoltre necessario effettuare la dichiarazione prevista nel Quadro B3, sez. I, n. 5.

SUPERFICIE esentata dalla MESSA A RIPOSO per NO-FOOD (art. 55, b) Reg. (CE) n. 1782/2003) - codice intervento = 22

Le destinazioni produttive ammissibili che prevedono la stipula di un contratto di trasformazione sono indicate nella colonna F della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

È inoltre necessario compilare il Allegato 5 - Quadro G, sez. II, punto B).

Le destinazioni produttive ammissibili che non prevedono la stipula di un contratto di trasformazione sono indicate nella colonna G della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

È inoltre necessario effettuare la dichiarazione prevista nell'Allegato 5 - Quadro G, sez. II, punto C).

SUPERFICIE esentata dalla MESSA A RIPOSO PER LA TRASFORMAZIONE IN BIOGAS NELLA PROPRIA AZIENDA (art. 55, b) Reg. (CE) n. 1782/2003) - codice intervento = 23

Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna H della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

È inoltre necessario compilare l'Allegato 5 - Quadro G, sez. II, punto B).

Riquadro 11 - PASCOLO CASUALE OVINI (DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO - TITOLI DI RITIRO)

Barrare la casella se la superficie in questione può essere oggetto di pascolo casuale di bestiame ovicaprino.

Riquadro 12 - PREMI SUPPLEMENTARI (Art. 69 Reg. (CE) n. 1782/2003) (DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI A PIÙ REGIMI DI AIUTO)

Questo riquadro deve essere compilato dagli agricoltori che intendono richiedere il pagamento di uno o più premi supplementari disciplinati dal D.M. n. 2026 del 2004.

Codici intervento associabili alle destinazioni produttive ammissibili:

GRANO DURO - codice intervento = 1

Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna X della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

È inoltre necessario compilare il Quadro G, sez. I, riquadro 1 e sez. II.

GRANO TENERO - codice intervento = 2

Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna Y della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

È inoltre necessario compilare il Quadro G, sez. I, riquadro 2 e sez. II.

MAIS - codice intervento = 3

Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna AA della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

È inoltre necessario compilare il Quadro G, sez. I, riquadro 3 e sez. II.

AVVICENDAMENTO - codice intervento = 4

Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna AB della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

Le destinazioni produttive compatibili ma non ammissibili al premio sono indicate nella colonna AC della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

È inoltre necessario compilare il Quadro G, sez. I, riquadro 4 e sez. II.

Riquadro 13 - TITOLO IV Reg. (CE) n. 1782/2003 (DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI A PIÙ REGIMI DI AIUTO)

Questo riquadro deve essere compilato dagli agricoltori che intendono richiedere il pagamento di uno o più premi disciplinati dal Titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003.

Codici intervento associabili alle destinazioni produttive ammissibili:

GRANO DURO - QUALITÀ - codice intervento = 9.

Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna M della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

È inoltre necessario compilare l'Allegato 5 - Quadro G, sez. III.

PIANTE PROTEICHE - codice intervento = 10.

Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna N della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

RISONE - codice intervento = 11.

Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna O della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

COLTURE ENERGETICHE - codice intervento = 17.

Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna U della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

È inoltre necessario compilare l'Allegato 5 - Quadro G, sez. V.

COLTURE ENERGETICHE per la trasformazione in BIOGAS - codice intervento = 18.

Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna V della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

È inoltre necessario compilare l'Allegato 5 - Quadro G, sez. V.

Riquadro 14 - TITOLO IV Reg. (CE) n. 1782/2003 -SEMENTI CERTIFICATE (DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI A PIÙ REGIMI DI AIUTO)

Questo riquadro deve essere compilato dagli agricoltori che intendono stipulare contratti di moltiplicazione per le sementi certificate e richiedere il pagamento del premio disciplinato nel Capitolo 9, Titolo IV, Reg. (CE) n. 1782/2003.

Codice intervento associabile alle destinazioni produttive ammissibili = 24

Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna Z della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

È inoltre necessario compilare il Allegato 5 - Quadro G, sez. VI.

Riquadro 15 - FORAGGERE (Utilizzate ai fini del calcolo del carico di UBA) (DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI A PIÙ REGIMI DI AIUTO)

Questo riquadro deve essere compilato dagli agricoltori che intendono richiedere il pagamento di uno o più premi supplementari zootecnici che prevedono l'applicazione di metodi di allevamento estensivo del bestiame, disciplinati dal D.M. n. 2026 del 2004.

Codice intervento associabile alle destinazioni produttive ammissibili = 29

Le destinazioni produttive ammissibili, distinte in "pascolo permanente" e "pascolo non permanente", sono indicate rispettivamente nelle colonne AD e AE della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

Riquadro 16 - FORAGGIO da destinare alla trasformazione(DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI A PIÙ REGIMI DI AIUTO)

Questo riquadro deve essere compilato dagli agricoltori che intendono stipulare contratti con trasformatori di foraggi da disidratare o essiccare.

Codice intervento associabile alle destinazioni produttive ammissibili = 25

Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna AF della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

Riquadro 17 - DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO

Questo riquadro deve essere compilato da tutti gli agricoltori:

1. da coloro che possiedono titoli ordinari ed intendono utilizzarli (anche parzialmente), richiedendone il pagamento nell'Allegato 4 - Quadro E;

2. da coloro che intendono richiedere l'accesso alla Riserva Nazionale per l'assegnazione di titoli nel Quadro B5;

3. da coloro che, non rientrando nelle casistiche precedenti, hanno tuttavia l'obbligo di dichiarare l'intera superficie aziendale.

DESTINAZIONI PRODUTTIVE NON AMMISSIBILI - codice intervento = 30

Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna AG della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE NON AMMISSIBILI - codice intervento = 31

Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna AH della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

Le superfici dichiarate nei riquadri 9 e 17 costituiscono l'intera superficie aziendale.

ALLEGATO 2 - QUADRO C1 - PIANO DI UTILIZZAZIONE - FRUTTA IN GUSCIO

L'Allegato 2 - Quadro C1 deve essere utilizzato esclusivamente per riportare tutte le particelle aziendali destinate alla produzione di FRUTTA A GUSCIO.

Nel caso di impianti consociati e con presenza di più specie di frutta a guscio, occorre indicare l'utilizzo con il numero di alberi più elevato (specie predominante).

Riquadri da 1 a 7

Vedi Allegato 1 - Quadro C

Riquadro 8 - DESCRIZIONE IMPIANTI

Indicare la descrizione degli impianti specificando:

- Tipo di impianto: Indicare la tipologia dell'impianto utilizzando la seguente decodifica:

1. impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto regolare;

2. impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto irregolare;

3. impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto regolare;

4. impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto irregolare;

5. impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno, a sesto regolare;

6. impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno, a sesto irregolare.

7. altri impianti.

- Sesto di impianto: Deve essere compilato solo in presenza di sesto regolare

(tipo di impianto = 1, 3 o 5); riportare la distanza in centimetri sulla fila e tra le file delle piante;

- Anno di impianto: Indicare l'anno di impianto;

- Numero Piante: Indicare il numero delle piante presenti sulla particella nella maniera seguente:

- FRUTTA A GUSCIO: indicare il numero degli alberi relativi all'utilizzo richiesto (specie predominante);

- CASTAGNE: indicare, solo nel caso di impianti consociati (tipo 3,4,5,6) il numero di piante di frutta a guscio non predominante e di castagno presenti sulla particella;

- ALTRE PIANTE: indicare, solo nel caso di impianti consociati con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno (tipo 5, 6) il numero di piante diverse dalla frutta a guscio e dal castagno presenti sulla particella.

IMPORTANTE: I SINGOLI CAMPI (CELLE) DEI RIQUADRO 9 DEVONO CONTENERE UN SOLO CODICE INTERVENTO.

RIQUADRO 9 - ALTRI REGIMI DI AIUTO - TITOLO IV Reg. (CE) n. 1782/2003

Questo riquadro deve essere compilato dagli agricoltori che intendono richiedere il pagamento di uno o più premi disciplinati dal Titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003. FRUTTA A GUSCIO - NOCCIOLE - codice intervento = 12.

Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna P della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

È inoltre necessario compilare l'Allegato 5 Quadro F, Sez. IV, riquadro 7.

La densità minima di alberi per ettaro non deve essere inferiore a 125.

FRUTTA A GUSCIO - MANDORLE - codice intervento = 13.

Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna Q della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

È inoltre necessario compilare l'Allegato 5 Quadro F, Sez. IV, riquadro 7.

La densità minima di alberi per ettaro non deve essere inferiore a 50.

FRUTTA A GUSCIO - NOCI COMUNI - codice intervento = 14.

Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna R della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

È inoltre necessario compilare l'Allegato 5 Quadro F, Sez. IV, riquadro 7.

La densità minima di alberi per ettaro non deve essere inferiore a 50.

FRUTTA A GUSCIO - PISTACCHI - codice intervento = 15.

Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna S della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

È inoltre necessario compilare il Quadro G, sez. I, riquadro 1 e sez. II.

La de È inoltre necessario compilare l'Allegato 5 Quadro F, Sez. IV, riquadro 7.

Densità minima di alberi per ettaro non deve essere inferiore a 50.

FRUTTA A GUSCIO - CARRUBE - codice intervento = 16.

Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna T della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

È inoltre necessario compilare l'Allegato 5 Quadro F, Sez. IV, riquadro 7.

La densità minima di alberi per ettaro non deve essere inferiore a 30.

N.B= Per verificare il rispetto della densità minima prevista, verrà considerato il numero di piante riportato nella Colonna "FRUTTA A GUSCIO" del riquadro 8.

ALLEGATO 3 - QUADRO D - ZOOTECNIA - AIUTI SUPPLEMENTARI E PREMI PER I PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

L'Allegato 3 - Quadro D deve essere compilato dagli agricoltori che intendono richiedere:

- il pagamento di uno o più premi supplementari zootecnici disciplinati dal D.M. n. 2026 del 2004

- la corresponsione del premio per i prodotti lattiero-caseari spettante per il quantitativo disponibile individuale (quota al 31/03/2005 registrata nel SIAN, ai sensi della legge n. 119 del 2003, art.2) e del pagamento supplementare, disciplinati dal Titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003.

Compilare un riquadro per ogni allevamento di detenzione posseduto dall'azienda, per il quale si intende richiedere almeno un premio.

ALLEVAMENTO DI DETENZIONE

Descrivere l'allevamento di detenzione, specificando obbligatoriamente il codice aziendale e l'indirizzo.

SEZ. I - PREMIO RICHIESTO - CARNI BOVINE (art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003) Indicare "SI" per ognuno dei premi elencati ai quali si intende accedere.

SEZ. II - PREMIO RICHIESTO - CARNI OVINE E CAPRINE (art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003)

Indicare il numero di capi ovini e caprini di sesso femminile di almeno 12 mesi di età o che abbiano già partorito per i quali si intende richiedere il premio. Inoltre, è necessario indicare i luoghi nei quali le greggi praticano il pascolo e le date di permanenza.

SEZ. III - PREMIO RICHIESTO PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI (Titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003)

Indicare "SI" se l'allevamento ha vocazione lattiera.

ALLEGATO 4 - QUADRO E - ELENCO DEI TITOLI - UTILIZZAZIONE

L'Allegato 4 - Quadro E deve essere compilato dagli agricoltori possessori di titoli fissati e che intendono richiederne il pagamento.

I dati necessari per la compilazione dei riquadri da 1 a 5 devono essere desunti dalla domanda di fissazione dei titoli, già presentata.

Riquadro 1. - IDENTIFICATIVO DEL TITOLO

Indicare il codice che individua univocamente il titolo

Riquadro 2. - RIFERIMENTO FISSAZIONE TITOLI (solo per i titoli intestati ad altro soggetto)

Indicare il CUAA dell'agricoltore che ha fissato il titolo. Si rammenta di allegare alla domanda la documentazione giustificativa.

Riquadro 3. - TIPO

Indicare la tipologia del titolo:

- ordinario

- di ritiro

- speciale.

Riquadro 4 - SUPERFICIE

Solo per i titoli ordinari e di ritiro: Indicare la superficie riferita a ciascun singolo titolo, espressa in ettari e are.

Riquadro 5. - NUMERO DI UBA

Solo per i titoli speciali: Indicare è il numero di capi animali espresso in unità di bestiame adulto, che è necessario detenere per utilizzare ciascun titolo.

Riquadro 6 - RICHIESTA DI PAGAMENTO

Barrare se si intende richiedere il titolo in pagamento.

Si rammenta che i titoli di ritiro devono essere utilizzati prioritariamente rispetto agli altri.

Riquadro 7 - RESTITUZIONE A RISERVA NAZIONALE (art. 46 Reg. (CE) n. 1782/2003)

Barrare se si intende restituire il titolo alla Riserva Nazionale.

Si rammenta che i titoli di ritiro possono essere restituiti solo dopo aver restituito tutti gli altri.

ALLEGATO 5 - QUADRO F - INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI RICHIESTI

SEZ. I - CANAPA art. 52 Reg. (CE) n. 1782/2003

Gli agricoltori che coltivano CANAPA devono indicare negli appositi spazi il quantitativo di semente certificata utilizzata e specificare il numero dei cartellini varietali (in originale) allegati.

Si rammenta che la quantità minima di semente certificata da impiegare ai fini dei riconoscimento del pagamento dei titoli ordinari per le superfici investite a CANAPA destinata alla produzione di fibre (utilizzo 56) è di 35 Kg/ha.

SEZ. II - TITOLI DI RITIRO - MESSA A RIPOSO (art.54 e art. 55 lettera b) del Reg. (CE) n. 1782/2003)

A) POSSIBILITÀ DI TRANSITO DI ANIMALI SULLE SUPERFICI MESSE A RIPOSO (TRANSUMANZA)

Riquadro 1.

Segnalare se è presente il rischio di pascolo casuale, barrando l'apposita casella.

B) COLTURE ANNUALI PER LE QUALI È OBBLIGATORIA LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI COLTIVAZIONE (NO-FOOD) O UNA DICHIARAZIONE DI TRASFORMAZIONE IN BIOGAS NELLA PROPRIA AZIENDA

Riquadro 2.

Colture annuali per le quali è obbligatoria la stipula di un contratto di coltivazione (codice intervento = 22 e destinazioni produttive ammissibili indicate nella colonna F della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005) o una dichiarazione di trasformazione in biogas nella propria azienda (codice intervento = 23 e destinazioni produttive ammissibili indicate nella colonna H della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.).

Colonna 1 - COD. ISTAT Provincia e Zona

Indicare il codice Istat di ciascuna provincia in cui sono ubicate le colture per cui si richiede l'aiuto e la zona altimetrica di appartenenza (D.M. 10 agosto 2001, in cui viene riportato in allegato l'elenco dei comuni d'Italia e dei relativi codici Istat); le zone devono essere indicate utilizzando la seguente classificazione Istat:

1 = montagna interna

2 = montagna litoranea

3 = collina interna

4 = collina litoranea

5 = pianura

Colonne 2,3 e 4 - Specie/varietà

Per ogni zona omogenea (cioè riferita alla stessa specie/varietà) indicare il codice intervento, il codice prodotto (destinazioni produttive ammissibili indicate nelle colonne F/H della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005) e la descrizione della varietà utilizzata.

Colonna 5 - Resa (t/ha)

Riportare il valore di resa per ogni gruppo omogeneo (zona e coltura), indicato:

- per i cereali, nel D.M. 10 agosto 2001;

- per i semi oleosi, nella circolare AGEA di pubblicazione delle rese medie annue per il raccolto 2005;

- per tutte le altre specie/varietà, nell'annuario ISTAT.

Colonna 6 - Produzione prevista (kg) ad uso non alimentare

Riportare la produzione prevista, ottenibile moltiplicando la superficie coltivata alla varietà in oggetto per la resa.

Colonna 7 - Produzione prevista (kg) ad uso alimentare

Se l'agricoltore destina la medesima specie ad usi non alimentari (per cui ha stipulato un contratto di coltivazione o ha presentato una dichiarazione di impegno alla trasformazione in biogas nella propria azienda) e ad usi alimentari (dichiarate con codice intervento diverso da 22 o 23), deve indicare la quantità prodotta attesa da tali coltivazioni per ciascuna destinazione.

Se l'agricoltore ha indicato il codice intervento = 22, dovrà barrare la casella 1 delle dichiarazioni ed indicare il numero di contratti di coltivazione allegati.

Se l'agricoltore ha indicato il codice intervento = 23, dovrà barrare la casella 2 delle dichiarazioni ed indicare il numero di dichiarazioni di trasformazione in biogas allegate.

C) COLTURE CHE NON FORMANO OGGETTO DI CONTRATTO (art. 148 del Reg. (CE) n. 1973/2004)

Riquadro 5.

Le destinazioni produttive ammissibili e che non prevedono la stipula di un contratto di trasformazione sono indicate nella colonna G della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

L'agricoltore che ha dichiarato una di tali destinazioni produttive è obbligato ad impegnarsi alla trasformazione nelle materie prime consentite dalla regolamentazione comunitaria in vigore.

Sez. III - TITOLO IV, Cap. 1 DEL REG. (CE) n. 1782/2003 - AIUTO ALLA PRODUZIONE DI GRANO DURO DI QUALITÀ (da compilare solo per le superfici situate nel territorio delle seguenti zone tradizionali: TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE, LAZIO, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA)

L'aiuto è subordinato all'utilizzo di sementi certificate di varietà riconosciute, come varietà di alta qualità per la fabbricazione di semolini o paste alimentari.

Il produttore deve allegare alla domanda di aiuto la copia della fattura di acquisto delle sementi certificate con l'indicazione delle varietà e del numero di identificazione della partita "ENSE" e barrare la corrispondente casella.

Indicare negli appositi spazi il quantitativo di semente certificata utilizzata. Si rammenta che la quantità minima di semente certificata da impiegare ai fini dei riconoscimento dell'aiuto in causa è di 180 kg/ha.

Sez. IV - TITOLO IV, Cap. 4 DEL REG. (CE) n. 1782/2003 - FRUTTA A GUSCIO

Indicare l'organizzazione di appartenenza riconosciuta a norma degli articoli 11 o 14 del Reg. (CE) n. 2200/96. Barrare le caselle 1 e 2.

Sez. V - TITOLO IV, Cap. 5 DEL REG. (CE) n. 1782/2003 - COLTURE ENERGETICHE

Colture annuali per le quali è obbligatoria la stipula di un contratto di coltivazione (codice intervento = 17 e destinazioni produttive ammissibili indicate nella colonna U della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005) o una dichiarazione di trasformazione in biogas nella propria azienda (codice intervento = 18 e destinazioni produttive ammissibili indicate nella colonna V della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.).

Colonna 1 - COD. ISTAT Provincia e Zona

Indicare il codice Istat di ciascuna provincia in cui sono ubicate le colture per cui si richiede l'aiuto e la zona altimetrica di appartenenza (D.M. 10 agosto 2001, in cui viene riportato in allegato l'elenco dei comuni d'Italia e dei relativi codici Istat); le zone devono essere indicate utilizzando la seguente classificazione Istat:

1 = montagna interna

2 = montagna litoranea

3 = collina interna

4 = collina litoranea

5 = pianura

Colonne 2,3 e 4 - Specie/varietà

Per ogni zona omogenea (cioè riferita alla stessa specie/varietà) indicare il codice intervento, il codice prodotto (destinazioni produttive ammissibili indicate nelle colonne U/ V della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005) e la descrizione della varietà utilizzata.

Colonna 5 - Resa (t/ha)

Riportare il valore di resa per ogni gruppo omogeneo (zona e coltura), indicato:

- per i cereali, nel D.M. 10 agosto 2001;

- per i semi oleosi, nella circolare AGEA di pubblicazione delle rese medie annue per il raccolto 2005;

- per tutte le altre specie/varietà, nell'annuario ISTAT.

Colonna 6 - Produzione prevista (kg) ad uso non alimentare

Riportare la produzione prevista, ottenibile moltiplicando la superficie coltivata alla varietà in oggetto per la resa.

Colonna 7 - Produzione prevista (kg) ad uso alimentare

Se l'agricoltore destina la medesima specie ad usi non alimentari (per cui ha stipulato un contratto di coltivazione o ha presentato una dichiarazione di impegno alla trasformazione in biogas nella propria azienda) e ad usi alimentari (dichiarate con codice intervento diverso da 17 o 18), deve indicare la quantità prodotta attesa da tali coltivazioni per ciascuna destinazione.

Se l'agricoltore ha indicato il codice intervento = 17, dovrà barrare la casella 1 delle dichiarazioni ed indicare il numero di contratti di coltivazione allegati.

Se l'agricoltore ha indicato il codice intervento = 18, dovrà barrare la casella 2 delle dichiarazioni ed indicare il numero di dichiarazioni di trasformazione in biogas allegate.

Sez. VI - TITOLO IV, Cap. 9 DEL REG. (CE) n. 1782/2003 - SEMENTI CERTIFICATE

Questo riquadro deve essere obbligatoriamente compilato dagli agricoltori che intendono stipulare contratti di moltiplicazione per le sementi certificate e richiedere il pagamento del premio disciplinato nel Capitolo 9, Titolo IV, Reg. (CE) n. 1782/2003 (codice intervento = 24. Le destinazioni produttive ammissibili sono indicate nella colonna Z della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005).

ALLEGATO 6 - QUADRO G - INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI SUPPLEMENTARI

Sez. I - ART. 69 Reg. (CE) n. 1782/2003 - PREMI SUPPLEMENTARI NEL SETTORE SEMINATIVI

Riquadro 1. GRANO DURO

Le destinazioni produttive ammissibili (codice intervento = 1) sono indicate nella colonna X della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

L'aiuto è subordinato all'utilizzo di sementi certificate di varietà riconosciute.

Il produttore deve allegare alla domanda di aiuto la copia della fattura di acquisto delle sementi certificate con l'indicazione delle varietà e del numero di identificazione della partita "ENSE" e barrare la corrispondente casella. È necessario barrare la casella "dichiara che la varietà utilizzata è NON-OGM".

Indicare negli appositi spazi il quantitativo di semente certificata utilizzata, espresso in chilogrammi.

Riquadro 2. GRANO TENERO

Le destinazioni produttive ammissibili (codice intervento = 2) sono indicate nella colonna Y della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

L'aiuto è subordinato all'utilizzo di sementi certificate di varietà riconosciute.

Il produttore deve allegare alla domanda di aiuto la copia della fattura di acquisto delle sementi certificate con l'indicazione delle varietà e del numero di identificazione della partita "ENSE" e barrare la corrispondente casella. È necessario barrare la casella "dichiara che la varietà utilizzata è NON-OGM".

Indicare negli appositi spazi il quantitativo di semente certificata utilizzata, espresso in chilogrammi.

Riquadro 3. MAIS

Le destinazioni produttive ammissibili (codice intervento = 3) sono indicate nella colonna AA della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005.

L'aiuto è subordinato all'utilizzo di sementi certificate di varietà riconosciute.

Il produttore deve allegare alla domanda di aiuto la copia della fattura di acquisto delle sementi certificate con l'indicazione delle varietà e del numero di identificazione della partita "ENSE" e barrare la corrispondente casella. È necessario barrare la casella "dichiara che la varietà utilizzata è NON-OGM".

Indicare negli appositi spazi il quantitativo di semente certificata utilizzata, espresso in chilogrammi o in unità.

Riquadro 4. AVVICENDAMENTO

Le colture sottoposte ad avvicendamento per le quali è obbligatorio fornire informazioni ulteriori sono le colture depauperanti, miglioratrici o da rinnovo di cui all'allegato IX del Reg. (CE) n. 1782/2003. Le destinazioni produttive ammissibili (codice intervento = 4), indicate nella colonna AB della "Matrice prodotti intervento" valida per il raccolto 2005, sono sinteticamente riportate nella presente tabella. Indicare negli appositi spazi la superficie investita alla singola coltura, il quantitativo di semente certificata utilizzata, espresso in chilogrammi o in unità.

Per ciascuna di tali colture l'aiuto è subordinato all'utilizzo di sementi certificate di varietà riconosciute.

Il produttore deve allegare alla domanda di aiuto la copia della fattura di acquisto delle sementi certificate con l'indicazione delle varietà e del numero di identificazione della partita "ENSE" e barrare la corrispondente casella. È necessario barrare la casella "dichiara che la varietà utilizzata è NON-OGM".

È inoltre necessario barrare la casella relativa all'impegno di rotazione delle colture.

Sez. II - ART. 69 Reg. (CE) n. 1782/2003 - PREMI SUPPLEMENTARI NEL SETTORE SEMINATIVI - DICHIARAZIONI È necessario compilare questa sezione nel caso di richiesta di uno o più premi supplementari nel settore seminativi.

Sez. III - ART. 69 Reg. (CE) n. 1782/2003 - PREMI SUPPLEMENTARI NEL SETTORE DELLE CARNI BOVINE

Riquadro 6.

Compilare nel caso di richiesta di premio supplementare per le VACCHE NUTRICI DI RAZZE DA CARNE ISCRITTE NEI LIBRI GENEALOGICI.

Riquadro 7.

Compilare nel caso di richiesta di premio supplementare per le VACCHE A DUPLICE ATTITUDINE.

Riquadro 8.

Compilare nel caso di richiesta di premio supplementare per le ALTRE VACCHE NUTRICI.

Riquadro 9.

Compilare nel caso di richiesta di premio supplementare per gli ALTRI BOVINI.

Riquadro 10.

Compilare nel caso di richiesta di premio supplementare per i BOVINI MACELLATI.

Sez. IV - ART. 69 Reg. (CE) n. 1782/2003 - PREMI SUPPLEMENTARI NEL SETTORE DELLE CARNI OVINE E CAPRINE

Compilare nel caso di richiesta di premio supplementare per OVINI E CAPRINI.

 

 

20.7. Fac simile moduli no food e colture energetiche.

I

OBBLIGHI DEL COLTIVATORE

1. Il coltivatore "richiedente" si impegna a seminare sulla totalità delle superfici dichiarate nel contratto la specie della materia prima indicata, utilizzata per la fabbricazione di prodotti non destinati, in via principale, all'alimentazione umana e/o animale; (art. 107 par. 3 del Reg. (CE) n. 1782/2003);

2. il coltivatore "richiedente" si impegna a comunicare immediatamente e con le modalità e i termini previsti dalla normativa nazionale e comunitaria tutte le eventuali modifiche e/o risoluzioni consentite al presente contratto; (art. 150 Reg. (CE) n. 1973/2004);

3. il coltivatore "richiedente" si impegna a consegnare la totalità della materia prima raccolta sulle superfici oggetto del contratto conformemente a quanto stabilito dall'art. 145 del regolamento (CE) n. 1973/2004;

4. il coltivatore "richiedente" è tenuto a stipulare il contratto in tempo utile per consentire al "collettore" o al "primo trasformatore" di depositare lo stesso contratto entro le date di cui all'art. 147, comma 3 del Reg. (CE) n. 1973/2004, nonché a indicarne la durata;

5. il coltivatore "richiedente" si impegna a depositare i contratti presso l'Autorità competente unitamente alla domanda di pagamento per superfici;

6. il coltivatore "richiedente" dichiara formalmente che le superfici indicate nel contratto soddisfano tutte le condizioni di ammissibilità al pagamento di cui agli artt. 44 e 54 del Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29.09.2003 e dell'art. 30 del Reg. (CE) n. 796/2004;

7. il coltivatore "richiedente" si assume la responsabilità per tutti i danni causati alla controparte e per il mancato rispetto degli impegni predetti.

II

OBBLIGHI DEL "PRIMO TRASFORMATORE" O "COLLETTORE"

1. Il "collettore" o "primo trasformatore" è tenuto a depositare una copia del contratto entro i termini riportati nell'art. 157 comma 1 del Reg. (CE) n. 1973/2004;

2. il "collettore" o "primo trasformatore" si impegna a ritirare, dandone comunicazione all'O.P., la totalità della materia prima raccolta sulle superfici dichiarate nel contratto;

3. il "collettore" o "primo trasformatore" si impegna a comunicare immediatamente e con le modalità e i termini previsti dalla normativa nazionale e comunitaria tutte le eventuali modifiche e/o risoluzioni consentite al presente contratto;

4. il "collettore" si impegna a consegnare, dandone comunicazione all'O.P., la materia prima oggetto del presente contratto ad un "primo trasformatore" riconosciuto;

5. il "primo trasformatore" si impegna a consegnare, dandone comunicazione all'O.P., il prodotto intermedio e il sottoprodotto a trasformatori intermedi autorizzati;

6. il "primo trasformatore" o il "collettore" si impegna a versare, entro il termine ultimo fissato per il deposito della domanda di compensazione, una garanzia bancaria o assicurativa all'O.P. per un importo pari a 250 EURO/ha, moltiplicato per la somma di tutte le superfici messe a riposo nell'ambito del presente regime;

7. il "primo trasformatore" o il "collettore" si impegna a garantire, entro i termini previsti, la trasformazione della materia prima nei seguenti prodotti finiti e sottoprodotti non destinati, in via principale, all'alimentazione umana e/o animale, il cui valore economico è superiore a quello di tutti gli altri prodotti destinati al consumo umano e/o animale:

PRODOTTO FINITO......

SOTTOPRODOTTO (farine)......;

8. il "primo trasformatore" o il "collettore" si impegna a fornire all'O.P., al più tardi entro il 30 novembre di ciascuna campagna, gli elementi tecnici concernenti il processo di trasformazione delle materie prime di cui trattasi, nonché quelli economici;

9. il "primo trasformatore" o il "collettore" si assume la responsabilità per tutti i danni causati alla controparte e per il mancato rispetto degli impegni predetti.

III

MODALITÀ DI CONSEGNA

IV

QUALITÀ, CAMPIONAMENTO E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

1. La merce consegnata deve essere di qualità sana, leale e mercantile e conforme almeno alle seguenti caratteristiche tipo:

UMIDITÀ:......

IMPURITÀ:......

2. la riconduzione della quantità tal quale alla qualità tipo viene effettuata in base alla seguente formula:

V

PREZZO D'ACQUISTO

VI

PAGAMENTO DELLA MERCE

VII

PERIODO DI APPLICAZIONE, MODIFICAZIONI, TRIBUNALE COMPETENTE

1. Il contratto è valido per la campagna........ /.......;

2. se nuove disposizioni (Regolamenti nazionali o comunitari) dovessero modificare o integrare le disposizioni in vigore e di conseguenza il presente contratto, questo verrà adeguato di conseguenza;

3. per ogni controversia sarà nominato un collegio arbitrale tra le parti. In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria il foro sarà quello di......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

OBBLIGHI DEL COLTIVATORE

1. Il coltivatore "richiedente" si impegna a coltivare la totalità delle superfici dichiarate nel contratto la specie della materia prima indicata, utilizzata per la fabbricazione di prodotti energetici ai sensi dell'art. 88 del Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29.09.2003 e Reg. (CE) n. 394/2003;

2. il coltivatore "richiedente" si impegna a comunicare immediatamente e con le modalità e i termini previsti dalla normativa nazionale e comunitaria tutte le eventuali modifiche e/o risoluzioni consentite al presente contratto di cui all'art. 27 del Reg. (CE) n. 1973/2004;

3. il coltivatore "richiedente" si impegna a consegnare la totalità della materia prima raccolta sulle superfici oggetto del contratto conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del regolamento (CE) n. 1973/2004;

4. il coltivatore "richiedente" è tenuto a stipulare il contratto in tempo utile per consentire al "primo trasformatore" di depositare lo stesso contratto entro i termini di cui all'art. 26 del Reg. CE n. 1973/2004, nonché a indicarne la durata;

5. il coltivatore "richiedente" si impegna a depositare i contratti presso l'O.P. competente unitamente alla domanda di pagamento per superfici;

6. il coltivatore "richiedente" garantisce formalmente che le superfici dichiarate nel contratto soddisfano tutte le condizioni di ammissibilità al pagamento di cui all'articolo 90 del Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e dell'art. 30 del Reg. (CE) n. 796/2004 della Commissione del 22 ottobre 1999;

7. il coltivatore "richiedente" si assume la responsabilità per tutti i danni causati alla controparte e per il mancato rispetto degli impegni predetti.

II

OBBLIGHI DEL "PRIMO TRASFORMATORE"

1. Il "primo trasformatore" è tenuto a depositare una copia del contratto entro i termini riportati nell'art. 34 del Reg. (CE) n. 1973/2004;

2. Il "primo trasformatore" si impegna a ritirare, dandone comunicazione all'O.P., la totalità della materia prima raccolta sulle superfici dichiarate nel contratto;

3. il "primo trasformatore" si impegna a comunicare immediatamente e con le modalità e i termini previsti dalla normativa nazionale e comunitaria tutte le eventuali modifiche e/o risoluzioni consentite al presente contratto;

4. il "primo trasformatore" si impegna a consegnare, dandone comunicazione all'O.P., il prodotto intermedio e il sottoprodotto a trasformatori intermedi autorizzati;

5. il "primo trasformatore" si impegna a versare, entro il termine ultimo fissato per il deposito della domanda di compensazione, una garanzia bancaria o assicurativa all'O.P. per un importo pari a 60 EURO/ha, moltiplicato per la somma di tutte le superfici messe a riposo nell'ambito del presente regime;

6. il "primo trasformatore" si impegna a garantire, entro i termini previsti, la trasformazione della materia prima nei seguenti prodotti finiti e sottoprodotti non destinati, in via principale, all'alimentazione umana e/o animale, il cui valore economico è superiore a quello di tutti gli altri prodotti destinati al consumo umano e/o animale:

PRODOTTO FINITO......

SOTTOPRODOTTO......

7. il "primo trasformatore" si impegna a fornire all'AGEA, al più tardi entro il 30 novembre di ciascuna campagna, gli elementi tecnici concernenti il processo di trasformazione delle materie prime di cui trattasi, nonché quelli economici;

8. il "primo trasformatore" si assume la responsabilità per tutti i danni causati alla controparte e per il mancato rispetto degli impegni predetti.

III

MODALITÀ DI CONSEGNA

IV

QUALITÀ, CAMPIONAMENTO E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

1. La merce consegnata deve essere di qualità sana, leale e mercantile e conforme almeno alle seguenti caratteristiche tipo:

UMIDITÀ:......

IMPURITÀ:.......

2. la riconduzione della quantità tal quale alla qualità tipo viene effettuata in base alla seguente formula:

V

PREZZO D'ACQUISTO

VI

PAGAMENTO DELLA MERCE

VII

PERIODO DI APPLICAZIONE, MODIFICAZIONI, TRIBUNALE COMPETENTE

1. Il contratto è valido per la campagna........ /.......;

2. se nuove disposizioni (Regolamenti nazionali o comunitari) dovessero modificare o integrare le disposizioni in vigore e di conseguenza il presente contratto, questo verrà adeguato di conseguenza;

3. per ogni controversia sarà nominato un collegio arbitrale tra le parti. In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria il foro sarà quello di .....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Indice analitico.

(Omissis)